Articolo 5 della Legge 1 maggio 1952, n. 579
Articolo 4Articolo 6
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15 giugno 1952
Art. 5.
Il commissario liquidatore prende in consegna i beni compresi nella liquidazione, le scritture contabili e gli altri documenti dell'ente, richiedendo, ove occorra, la assistenza di un notaio.
Il commissario liquidatore forma, quindi, l'inventario, nominando, se necessario, uno o piu' stimatori per la valutazione dei beni.
Copie dei verbali di consegna e dell'inventario sono prontamente rimesse al Ministero dell'agricoltura o delle foreste.
Entrata in vigore il 15 giugno 1952