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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 16/06/2025, n. 957 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 957 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7819/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE
E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
composto dai Magistrati:
Dott.ssa Valentina Frongia Presidente rel.
Dott.ssa Luisa Rosetti Giudice
Dott.ssa Giulia Aresu Giudice
Nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 7819/2024 promossa da:
nato in [...] il [...], CUI 05IVOC2, elettivamente domiciliato in Sassari, Parte_1
Via Alghero n. 27, presso lo studio dell'Avv. Andrea Devoto, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in atti, ammesso al patrocinio a spese dello Stato
ricorrente contro
, in persona del Controparte_1 Controparte_2
[...]
resistente
SENTENZA
Con ricorso ritualmente notificato, ha chiesto che il Tribunale di Cagliari voglia: Parte_1
- previa sospensione del provvedimento impugnato anche nella parte in cui è disposta l'espulsione amministrativa ex art 13 TUI, annullare il decreto emesso dalla Questura di Sassari
n. 01/2024/Cat.A/12/2024/Imm. 4° sez. del 30 gennaio 2024, notificato il 13 novembre 2024, con cui il Questore della provincia di Sassari ha rigettato l'istanza n. 23SS004432 tesa al rilascio
1 di un permesso di soggiorno per cure mediche ex art 19 co. 2 lett. d) bis TUI, accertare il diritto di al rilascio del permesso di soggiorno per cure mediche e, per l'effetto, Parte_1
ordinare al Questore competente il rilascio del relativo permesso di soggiorno;
con vittoria di spese e compensi del presente giudizio”.
A sostegno delle domande formulate, il ricorrente ha esposto:
- di aver presentato, presso l'Ufficio Immigrazione della Questura di Sassari, in data 03.11.2023, istanza di rilascio di un permesso di soggiorno per cure mediche, allegando documentazione comprovante l'esistenza di un problema agli occhi risolvibile solo attraverso un intervento chirurgico (All.1);
- che tale istanza era stata rigettata dalla Questura di Sassari per assenza dei presupposti di cui all'art. 19, comma 2, lett. d bis) del T.U.I.;
- di doversi sottoporre ad un intervento chirurgico all'occhio, come da documentazione medica versata in atti, e il prossimo 18 giugno 2025 alle ore 9.00 dovrà presentarsi presso il
POLIAMBULATORIO VIA TEMPIO - Via Tempio 5 a Sassari per eseguire una visita oculistica (visita necessaria a comprendere il decorso della malattia e la successiva programmazione di un intervento chirurgico); che in caso di rigetto del ricorso non potrebbe proseguire il suo percorso di cure e verrebbe forzatamente esposto ad un danno grave alla salute, anche in considerazione del fatto che in Ghana non vi sono condizioni ospedaliere tali da consentire un intervento se non a costi elevatissimi, che non potrebbe assolutamente sostenere.
Il Collegio, sull'istanza cautelare proposta dal ricorrente, “rilevato che dalla documentazione medica allegata emerge la sussistenza di una condizione clinica che necessita di intervento chirurgico e di controlli;
visto l'art. 19 TUI;
ritenuto che
sussistano i presupposti per la sospensione del provvedimento impugnato”, con provvedimento del 16.12.2024 ha sospeso, inaudita altera parte, il provvedimento del Questore della Provincia di Sassari emesso il 30.01.2024.
***
Con comparsa in data 03.04.2025 si è costituita in giudizio l'amministrazione resistente, che ha contestato integralmente la fondatezza della domanda di parte ricorrente.
In particolare, ha dedotto che il provvedimento oggetto di contestazione è conforme alla normativa in materia e costituisce atto dovuto da parte della Pubblica Amministrazione, la quale, in presenza dei presupposti indicati dalla legge, emette il provvedimento oggi contestato. Invero, dall'esame della documentazione allegata è emerso che il ricorrente non versa in condizioni di salute di “particolare gravità”, tali da non consentirgli di provvedere alle cure necessarie nel proprio Paese d'origine. Non sussiste dunque il rischio di un pregiudizio alla salute dello stesso in caso di rimpatrio.
2 L'amministrazione resistente ha quindi ribadito l'assenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 19, comma 2, lett. d bis) del D.lgs. 286/1998 e ha chiesto il rigetto del ricorso, poiché infondato;
con vittoria di spese.
***
All'udienza del 10.04.2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte ex art. 127, comma 3,
c.p.c., introdotto dal d.lgs. 149/2022, sia il ricorrente, che l'amministrazione resistente, hanno richiamato e confermato integralmente le eccezioni e deduzioni svolte nei precedenti scritti difensivi, nonché le relative conclusioni.
*****
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Giova in primo luogo richiamare la disciplina prevista in materia di permesso di soggiorno per cure mediche dal D.lgs. n. 286 del 1998 (T.U.I.): ai sensi dell'art. 19, comma 2, lett. d bis) del T.U.I. “non è consentita l'espulsione nei confronti degli stranieri che versano in condizioni di salute derivanti da patologie di particolare gravità, non adeguatamente curabili nel Paese di origine, accertate mediante idonea documentazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, tali da determinare un rilevante pregiudizio alla salute degli stessi, in caso di rientro nel Paese di origine o di provenienza. In tali ipotesi, il questore rilascia un permesso di soggiorno per cure mediche, per il tempo attestato dalla certificazione sanitaria, comunque non superiore ad un anno, rinnovabile finché persistono le condizioni di cui al periodo precedente debitamente certificate, valido solo nel territorio nazionale”.
Nel caso di specie, dalla documentazione medica allegata è emerso che il ricorrente è affetto dalla seguente patologia: “pterigio nasale infiammato in OD – diagnosi: arrossamento oculare bilaterale”, per il quale gli è stata prescritta l'effettuazione di controlli periodici e regolari e indicata l'asportazione chirurgica dello “pterigio” (v. Verbale di pronto soccorso – Ospedale di Sassari U.O.C.,
Pronto Soccorso e Medicina d'Urgenza - doc. 1 in atti). In data 18.11.2024 il Dott. - Per_1
Medico Chirurgo, ha rilasciato al ricorrente l'impegnativa per l'esecuzione di una visita oculistica, utile a verificare il decorso della malattia e programmare il successivo intervento chirurgico;
visita che il ricorrente dovrà eseguire il prossimo 18.06.2025 presso il “Poliambulatorio Via Tempio” – sito in Sassari, via Tempio n. 5 (v. docc. 3 e 4 in atti).
Lo “pterigio” è definito come “una malattia degenerativa benigna (non tumorale) della superficie anteriore di uno o di entrambi gli occhi, a volte anche contemporaneamente. Si manifesta prevalentemente nelle persone di sesso maschile e di età superiore ai cinquanta anni, raramente nei bambini. (…) Si sviluppa sulla superficie esterna dell'occhio a causa di una crescita anomala del tessuto appartenente alla congiuntiva. (…) Lo pterigio tende a estendersi e ad aumentare di
3 dimensioni e spessore, di solito sul lato dell'occhio più vicino al naso, fino a invadere la cornea. In questi casi, spesso la cornea si deforma, perde la sua trasparenza e regolarità, limitando notevolmente la visione e la percezione degli oggetti, delle immagini e dei contorni. (…) Si tratta di una malattia che non regredisce spontaneamente ma che avanza pian piano e in modo progressivo”1.
Per quanto riguarda la situazione sanitaria del Ghana, paese d'origine del ricorrente, dalle fonti consultate emerge quanto segue: “La situazione sanitaria fuori dalla capitale Accra è, in via generale, piuttosto carente. Le strutture medico-ospedaliere sono spesso prive di equipaggiamento di base, soprattutto nelle aree rurali e le norme igieniche non vengono rispettate. Il personale medico operante, tra cui si annoverano periodicamente volontari europei (anche italiani) e nordamericani, ha una grande esperienza riguardo le malattie tropicali. Abbastanza buona la reperibilità dei medicinali più comuni, mentre, più difficile è quella che medicinali specifici”2.
Ciò posto, considerato che il ricorrente è affetto da una patologia degenerativa oculare, se non adeguatamente curata può causare dei danni permanenti alla vista, e che il suo Paese d'origine non sembra disporre di strutture sanitarie idonee alla cura di tale patologia, mentre in Italia ha già intrapreso un percorso terapeutico, e dovrà sottoporsi ad un intervento chirurgico, si ritiene che sussistano i presupposti per il riconoscimento al ricorrente di un permesso di soggiorno per cure mediche, ai sensi dell'art. 19, comma 2, lett. d bis) del D.Lgs. 286/1998.
***
Nulla deve disporsi sulle spese non essendo applicabile al presente giudizio il disposto dell'art. 133
D.P.R. 115/2002. Infatti, la liquidazione dovrebbe essere qui “effettuata a carico di un'amministrazione dello Stato a favore di altra amministrazione, il che costituisce all'evidenza un non senso” (Cass. Civ. Sez. 2, 29/10/2012 n. 18583 e Cass. Civ. Sez. 6 - 2, 29/11/2018, n. 30876).
P.Q.M.
IL TRIBUNALE
Definitivamente pronunciando, in composizione collegiale, disattesa o ritenuta assorbita ogni altra domanda ed eccezione:
1) dichiara l'illegittimità del provvedimento n. 01/2024/Cat.A/12/2024/Imm./4° sez., emesso in data 30.01.2024 dal Questore della Provincia di Sassari nei confronti di Parte_1 nato in [...] il [...], CUI 05IVOC2;
2) ordina al Questore della Provincia di Sassari di provvedere al rilascio del permesso di soggiorno per cure mediche, ai sensi dell'art. 19, comma 2, lett. d bis) del D. Lgs. n. 286/1998, in favore di nato in [...] il [...], CUI 05IVOC2; Parte_1
3) nulla sulle spese.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Cagliari, in data 13.06.2025 nella camera di consiglio della sezione specializzata in materia di protezione internazionale, immigrazione e libera circolazione dei cittadini dell'Unione
Europea.
La Presidente rel. est.
(Valentina Frongia)
5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 V. https://www.issalute.it/index.php/la-salute-dalla-a-alla-z-menu/p/pterigio#complicazioni; https://privato.policlinicogemelli.it/approfondimenti/pterigio/ 2 https://www.viaggiaresicuri.it/find-country/country/GHA
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE
E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
composto dai Magistrati:
Dott.ssa Valentina Frongia Presidente rel.
Dott.ssa Luisa Rosetti Giudice
Dott.ssa Giulia Aresu Giudice
Nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 7819/2024 promossa da:
nato in [...] il [...], CUI 05IVOC2, elettivamente domiciliato in Sassari, Parte_1
Via Alghero n. 27, presso lo studio dell'Avv. Andrea Devoto, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in atti, ammesso al patrocinio a spese dello Stato
ricorrente contro
, in persona del Controparte_1 Controparte_2
[...]
resistente
SENTENZA
Con ricorso ritualmente notificato, ha chiesto che il Tribunale di Cagliari voglia: Parte_1
- previa sospensione del provvedimento impugnato anche nella parte in cui è disposta l'espulsione amministrativa ex art 13 TUI, annullare il decreto emesso dalla Questura di Sassari
n. 01/2024/Cat.A/12/2024/Imm. 4° sez. del 30 gennaio 2024, notificato il 13 novembre 2024, con cui il Questore della provincia di Sassari ha rigettato l'istanza n. 23SS004432 tesa al rilascio
1 di un permesso di soggiorno per cure mediche ex art 19 co. 2 lett. d) bis TUI, accertare il diritto di al rilascio del permesso di soggiorno per cure mediche e, per l'effetto, Parte_1
ordinare al Questore competente il rilascio del relativo permesso di soggiorno;
con vittoria di spese e compensi del presente giudizio”.
A sostegno delle domande formulate, il ricorrente ha esposto:
- di aver presentato, presso l'Ufficio Immigrazione della Questura di Sassari, in data 03.11.2023, istanza di rilascio di un permesso di soggiorno per cure mediche, allegando documentazione comprovante l'esistenza di un problema agli occhi risolvibile solo attraverso un intervento chirurgico (All.1);
- che tale istanza era stata rigettata dalla Questura di Sassari per assenza dei presupposti di cui all'art. 19, comma 2, lett. d bis) del T.U.I.;
- di doversi sottoporre ad un intervento chirurgico all'occhio, come da documentazione medica versata in atti, e il prossimo 18 giugno 2025 alle ore 9.00 dovrà presentarsi presso il
POLIAMBULATORIO VIA TEMPIO - Via Tempio 5 a Sassari per eseguire una visita oculistica (visita necessaria a comprendere il decorso della malattia e la successiva programmazione di un intervento chirurgico); che in caso di rigetto del ricorso non potrebbe proseguire il suo percorso di cure e verrebbe forzatamente esposto ad un danno grave alla salute, anche in considerazione del fatto che in Ghana non vi sono condizioni ospedaliere tali da consentire un intervento se non a costi elevatissimi, che non potrebbe assolutamente sostenere.
Il Collegio, sull'istanza cautelare proposta dal ricorrente, “rilevato che dalla documentazione medica allegata emerge la sussistenza di una condizione clinica che necessita di intervento chirurgico e di controlli;
visto l'art. 19 TUI;
ritenuto che
sussistano i presupposti per la sospensione del provvedimento impugnato”, con provvedimento del 16.12.2024 ha sospeso, inaudita altera parte, il provvedimento del Questore della Provincia di Sassari emesso il 30.01.2024.
***
Con comparsa in data 03.04.2025 si è costituita in giudizio l'amministrazione resistente, che ha contestato integralmente la fondatezza della domanda di parte ricorrente.
In particolare, ha dedotto che il provvedimento oggetto di contestazione è conforme alla normativa in materia e costituisce atto dovuto da parte della Pubblica Amministrazione, la quale, in presenza dei presupposti indicati dalla legge, emette il provvedimento oggi contestato. Invero, dall'esame della documentazione allegata è emerso che il ricorrente non versa in condizioni di salute di “particolare gravità”, tali da non consentirgli di provvedere alle cure necessarie nel proprio Paese d'origine. Non sussiste dunque il rischio di un pregiudizio alla salute dello stesso in caso di rimpatrio.
2 L'amministrazione resistente ha quindi ribadito l'assenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 19, comma 2, lett. d bis) del D.lgs. 286/1998 e ha chiesto il rigetto del ricorso, poiché infondato;
con vittoria di spese.
***
All'udienza del 10.04.2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte ex art. 127, comma 3,
c.p.c., introdotto dal d.lgs. 149/2022, sia il ricorrente, che l'amministrazione resistente, hanno richiamato e confermato integralmente le eccezioni e deduzioni svolte nei precedenti scritti difensivi, nonché le relative conclusioni.
*****
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Giova in primo luogo richiamare la disciplina prevista in materia di permesso di soggiorno per cure mediche dal D.lgs. n. 286 del 1998 (T.U.I.): ai sensi dell'art. 19, comma 2, lett. d bis) del T.U.I. “non è consentita l'espulsione nei confronti degli stranieri che versano in condizioni di salute derivanti da patologie di particolare gravità, non adeguatamente curabili nel Paese di origine, accertate mediante idonea documentazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, tali da determinare un rilevante pregiudizio alla salute degli stessi, in caso di rientro nel Paese di origine o di provenienza. In tali ipotesi, il questore rilascia un permesso di soggiorno per cure mediche, per il tempo attestato dalla certificazione sanitaria, comunque non superiore ad un anno, rinnovabile finché persistono le condizioni di cui al periodo precedente debitamente certificate, valido solo nel territorio nazionale”.
Nel caso di specie, dalla documentazione medica allegata è emerso che il ricorrente è affetto dalla seguente patologia: “pterigio nasale infiammato in OD – diagnosi: arrossamento oculare bilaterale”, per il quale gli è stata prescritta l'effettuazione di controlli periodici e regolari e indicata l'asportazione chirurgica dello “pterigio” (v. Verbale di pronto soccorso – Ospedale di Sassari U.O.C.,
Pronto Soccorso e Medicina d'Urgenza - doc. 1 in atti). In data 18.11.2024 il Dott. - Per_1
Medico Chirurgo, ha rilasciato al ricorrente l'impegnativa per l'esecuzione di una visita oculistica, utile a verificare il decorso della malattia e programmare il successivo intervento chirurgico;
visita che il ricorrente dovrà eseguire il prossimo 18.06.2025 presso il “Poliambulatorio Via Tempio” – sito in Sassari, via Tempio n. 5 (v. docc. 3 e 4 in atti).
Lo “pterigio” è definito come “una malattia degenerativa benigna (non tumorale) della superficie anteriore di uno o di entrambi gli occhi, a volte anche contemporaneamente. Si manifesta prevalentemente nelle persone di sesso maschile e di età superiore ai cinquanta anni, raramente nei bambini. (…) Si sviluppa sulla superficie esterna dell'occhio a causa di una crescita anomala del tessuto appartenente alla congiuntiva. (…) Lo pterigio tende a estendersi e ad aumentare di
3 dimensioni e spessore, di solito sul lato dell'occhio più vicino al naso, fino a invadere la cornea. In questi casi, spesso la cornea si deforma, perde la sua trasparenza e regolarità, limitando notevolmente la visione e la percezione degli oggetti, delle immagini e dei contorni. (…) Si tratta di una malattia che non regredisce spontaneamente ma che avanza pian piano e in modo progressivo”1.
Per quanto riguarda la situazione sanitaria del Ghana, paese d'origine del ricorrente, dalle fonti consultate emerge quanto segue: “La situazione sanitaria fuori dalla capitale Accra è, in via generale, piuttosto carente. Le strutture medico-ospedaliere sono spesso prive di equipaggiamento di base, soprattutto nelle aree rurali e le norme igieniche non vengono rispettate. Il personale medico operante, tra cui si annoverano periodicamente volontari europei (anche italiani) e nordamericani, ha una grande esperienza riguardo le malattie tropicali. Abbastanza buona la reperibilità dei medicinali più comuni, mentre, più difficile è quella che medicinali specifici”2.
Ciò posto, considerato che il ricorrente è affetto da una patologia degenerativa oculare, se non adeguatamente curata può causare dei danni permanenti alla vista, e che il suo Paese d'origine non sembra disporre di strutture sanitarie idonee alla cura di tale patologia, mentre in Italia ha già intrapreso un percorso terapeutico, e dovrà sottoporsi ad un intervento chirurgico, si ritiene che sussistano i presupposti per il riconoscimento al ricorrente di un permesso di soggiorno per cure mediche, ai sensi dell'art. 19, comma 2, lett. d bis) del D.Lgs. 286/1998.
***
Nulla deve disporsi sulle spese non essendo applicabile al presente giudizio il disposto dell'art. 133
D.P.R. 115/2002. Infatti, la liquidazione dovrebbe essere qui “effettuata a carico di un'amministrazione dello Stato a favore di altra amministrazione, il che costituisce all'evidenza un non senso” (Cass. Civ. Sez. 2, 29/10/2012 n. 18583 e Cass. Civ. Sez. 6 - 2, 29/11/2018, n. 30876).
P.Q.M.
IL TRIBUNALE
Definitivamente pronunciando, in composizione collegiale, disattesa o ritenuta assorbita ogni altra domanda ed eccezione:
1) dichiara l'illegittimità del provvedimento n. 01/2024/Cat.A/12/2024/Imm./4° sez., emesso in data 30.01.2024 dal Questore della Provincia di Sassari nei confronti di Parte_1 nato in [...] il [...], CUI 05IVOC2;
2) ordina al Questore della Provincia di Sassari di provvedere al rilascio del permesso di soggiorno per cure mediche, ai sensi dell'art. 19, comma 2, lett. d bis) del D. Lgs. n. 286/1998, in favore di nato in [...] il [...], CUI 05IVOC2; Parte_1
3) nulla sulle spese.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Cagliari, in data 13.06.2025 nella camera di consiglio della sezione specializzata in materia di protezione internazionale, immigrazione e libera circolazione dei cittadini dell'Unione
Europea.
La Presidente rel. est.
(Valentina Frongia)
5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 V. https://www.issalute.it/index.php/la-salute-dalla-a-alla-z-menu/p/pterigio#complicazioni; https://privato.policlinicogemelli.it/approfondimenti/pterigio/ 2 https://www.viaggiaresicuri.it/find-country/country/GHA
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