Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 05/02/2025, n. 212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 212 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
All'udienza del 05/02/2025, RGC n. 1223/2021 dinanzi la dott.ssa Vanessa Avolio, sono comparsi:
L'avv. ARCANGELO VINCENZO per parte attrice, il quale preliminarmente insiste nella già chiesta CTU medica e in subordine precisa le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi ed ai verbali di causa e chiede che la causa sia trattenuta in decisione;
A questo punto, il Giudice invita la parte a discutere la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
La parte discute la causa riportandosi ai propri scritti difensivi.
IL GIUDICE
Si ritira in camera di consiglio.
Viene riaperto il presente verbale alle ore 09.42 per attestare la presenza dell'avv. Sciarrotta
Teresa per parte convenuta la quale precisa le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi ed ai verbali di causa e chiede che la causa sia trattenuta in decisione.
Verbale chiuso alle ore 09.45
All'esito della camera di consiglio ha emesso la seguente sentenza
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Vanessa Avolio, a seguito di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 05.02.2025
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 1223 del R.G.A.C. 2021, promossa da:
(C.F.: , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Vincenzo Arcangelo e nel cui studio in Pietrapaola alla Via Amalfi, n. 4, elettivamente domicilia;
- attore -
contro
(C.F.: ) in persona del p.t., rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
dall' avv. Teresa Sciarrotta, e nel cui studio in Cariati, alla via Vittorio Emanuele n.39, elettivamente domicilia;
-convenuto -
Conclusioni e Discussione: come da verbale d'udienza del 05.02.2025, da intendersi qui integralmente trascritte.
FATTO E DIRITTO
Si premette che la parte relativa allo svolgimento del processo viene omessa alla luce del nuovo testo dell'art. 132 comma
2, n. 4 c.p.c. (come riformulato dall'art. 45, comma 17 della L. 69 del 2009, peraltro applicabile anche ai processi pendenti in forza della norma transitoria di cui all'art. 58, comma 2 legge cit.) nel quale non è più indicata, fra il contenuto della sentenza, la "esposizione dello svolgimento del processo", bensì “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
della decisione", dovendosi dare, altresì, applicazione al novellato art. 118, 1° comma, disp. attuaz. c.p.c., ai sensi del quale "la motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella succinta
esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi".
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'odierno attore evocava in giudizio l'ente convenuto identificato in epigrafe al fine di “….accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 2051 c.c. anche in relazione
all'art. 2043 c.c, del , in persona del Sindaco in carica, per l'evento dannoso occorso in data 02.08.2020 Controparte_1
al Sig. . Assumeva che “……In data 02.08.2020, verso le ore 01:00 circa, il sig. Parte_1 [...]
, mentre percorreva a piedi la Via Francia del Comune di , per fare rientro verso la propria Parte_1 CP_1
abitazione con il proprio cane, inciampava con il piede destro in un pozzetto che presentava un evidente foro nel
coperchio, e per l'effetto, subiva una rovinosa caduta a terra con impatto della testa al suolo e con perdita di sangue e
numerose lesioni, nonché escoriazioni varie…. Il pozzetto in questione si trovava al centro della suindicata via pubblica
comunale e non era preindicato da alcuna segnaletica di pericolo, e pertanto, esso costituiva palese insidia e trabocchetto
per gli utenti della strada;
quest'ultima, peraltro, nel punto del sinistro, era assolutamente priva di illuminazione
pubblica….”. Ritenendo che la causazione del sinistro fosse da ascrivere a responsabilità dell'ente convenuto adiva a Codesto Tribunale per il risarcimento di ogni danno subito. Il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarre ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 30.01.2023 si costituiva il il quale contestava in fatto ed in diritto tutto quanto dedotto richiesto ed eccepito Parte_2
e ne chiedeva l'integrale rigetto. In via gradata “….nella denegata ipotesi di riconoscimento di responsabilità
nella causazione del sinistro dell'ente convenuto, accertare e dichiarare il concorso colposo del sig. ex art 1227 Pt_1
c.c. nella causazione dell'evento dannoso e per l'effetto escludere e/o diminuire il quantum dovuto per i danni evitabili
usando l'ordinaria diligenza…”. Il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio.
La causa veniva istruita a mezzo produzione documentale e prova testi e all'udienza del 05.02.2025
il giudice invitava le parti a discutere la causa ex art. 281 sexies c.p.c. che veniva decisa all'esito della camera di consiglio le parti oramai assenti.
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La domanda è infondata e non può essere accolta per i motivi di seguito indicati.
1. La fattispecie oggetto di causa va inquadrata in termini di responsabilità per cosa in custodia,
rientrando senz'altro la strada teatro del sinistro rientrante nell'ambito dei beni sui quali il CP_1 è titolare di una signoria di fatto qualificata ed è tenuta ad esercitare una custodia e una
[...]
manutenzione diffusa, volta a prevenire eventi pregiudizievoli per i terzi.
Com'è noto, nell'ipotesi di responsabilità ex art. 2051 c.c., evocata dall'attore quale primario titolo di responsabilità della parte convenuta, il danneggiato è onerato di allegare e provare gli elementi costitutivi della fattispecie, che, consistono: nel danno-evento ingiusto, nel nesso di causalità tra il predetto danno e (il dinamismo intrinseco del) la cosa sottoposta all'altrui custodia, nel rapporto di custodia, e nelle conseguenze pregiudizievoli, patrimoniali e/o non, che dall'evento dannoso conseguono, ossia il danno-conseguenza. Il custode, invece, per andare esente da responsabilità, è
tenuto a fornire la prova del caso fortuito, cioè l'esistenza di un fattore estraneo che, per il carattere dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale, che può essere rappresentato anche dal comportamento imprudente o negligente del danneggiato, purché la condotta di quest'ultimo abbia caratteristiche tali da risultare causa esclusiva dell'evento e da ridurre la res in custodia a mera occasione dell'infortunio (cfr. ex multis, in tema di demanio, Cass. n. 12895/2016; Cass. n.
18317/2015).
2. Operato tale preliminare inquadramento normativo-giurisprudenziale, venendo all'esame del merito della questione per cui pende il presente procedimento, ritiene questo Tribunale che costituisca profilo assorbente e dirimente - ai fini della decisione del presente giudizio, nel senso della reiezione della azionata domanda risarcitoria - la circostanza che la prospettazione fattuale operata dall'odierno attore nell'atto di citazione non abbia trovato il necessario riscontro probatorio.
Giova da subito registrare come parte attrice, in citazione, abbia riferito che “inciampava con il piede
destro in un pozzetto che presentava un evidente foro nel coperchio, e per l'effetto, subiva una rovinosa caduta a terra
con impatto della testa al suolo e con perdita di sangue e numerose lesioni, nonché escoriazioni varie…. Il pozzetto in
questione si trovava al centro della suindicata via pubblica comunale e non era preindicato da alcuna segnaletica di
pericolo”, mentre il l'unico teste escusso all'udienza del 05.04.2023, , ha testualmente Testimone_1
dichiarato “…alle ore 01.10 circa del 02.08.2020 passavo da Via Francia e vedevo l'attore scosso e con ferite evidenti
al capo alla bocca ed alle braccia con perdita di sangue. Io ero con la mia autovettura e il era a piedi con un Pt_1
cane al guinzaglio. Io alla vista del , che conoscevo di vista, mi sono fermato…. mi sono fermato per prestare Pt_1 soccorso al che aveva varie ferite al viso ed alle braccia ma lo stesso mi ha riferito che aveva già chiamato Pt_1
l'ambulanza.”.
A tal proposito deve rilevarsi che il teste è intervenuto allorquando il sinistro si era già Tes_1
verificato; infatti dichiara di aver visto l'attore scosso e con ferite al capo, alla bocca ed alle braccia ma non ha assistito alla caduta del signor , ma di essersi fermato per prestare soccorso;
nulla Pt_1
poi ha riferito con riguardo alla presenza di “….un pozzetto che presentava un evidente foro nel coperchio…”.
In definitiva la prova testimoniale ha consentito di accertare esclusivamente che il sia caduto, Pt_1
ma non ha in alcun modo fornito elementi tali da ricollegare causalmente l'evento caduta all'insidia stradale (pozzetto con evidente foro nel coperchio) derivante da asserita cattiva manutenzione della strada con conseguente responsabilità del ex art. 2051 c.c.. Controparte_1
In conclusione, sulla scorta del compendio probatorio risultante all'esito della espletata istruttoria, si può concludere che la prospettazione attorea in ordine al sinistro per cui è causa non sia stata affatto provata atteso che il teste escusso in corso di causa ha espressamente riferito di essere intervenuto sul luogo teatro del sinistro solo successivamente al verificarsi dello stesso.
Ne consegue che la domanda attorea è sguarnita di prova sufficiente in quanto non può ritenersi raggiunta prova adeguata sul fatto storico, sulla sua dinamica e sul nesso eziologico e del danno e va pertanto rigettata sotto tutti i titoli di responsabilità dedotti da parte attrice, ex art. 2051 c.c. ed ex art. 2043 c.c
Ogni altra questione resta assorbita dalla decisione.
3. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, definitivamente pronunciando, rigettata ogni diversa istanza, deduzione,
eccezione, così provvede:
- rigetta la domanda attorea;
- condanna alla refusione delle spese di lite in favore del Parte_1 Controparte_1
che liquida in 2.540,00 per compensi professionali oltre accessori come per legge e se dovuti;
Così deciso in Castrovillari, il 05 febbraio 2025
Il GOP
Dott.ssa Vanessa Avolio