Art. 1.
In attesa dell'entrata in vigore del provvedimento legislativo organico sulla nuova disciplina delle attivita' musicali, sono disposti a favore degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate, previsti dall' articolo 6 della legge 14 agosto 1967, n. 800 , gli interventi straordinari di cui ai successivi articoli.
In attesa dell'entrata in vigore del provvedimento legislativo organico sulla nuova disciplina delle attivita' musicali, sono disposti a favore degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate, previsti dall' articolo 6 della legge 14 agosto 1967, n. 800 , gli interventi straordinari di cui ai successivi articoli.