TRIB
Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 24/11/2025, n. 748 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 748 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 290/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Lucia Faltoni Presidente relatore ed estensore dott.ssa Alessia Caprio Giudice dott.ssa Cristina Colombo Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 290/2025 promossa da:
( ), rappresentata e difesa, congiuntamente e Parte_1 C.F._1 disgiuntamente, dagli avv.ti ALESSANDRA FRUGANTI e SERENA MASUCCI ed elettivamente domiciliata presso lo studio della prima sito in Arezzo, Via Roma, n. 7;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
( ) rappresentato e difeso dall'avv. ALESSANDRO CP_1 C.F._2
CA ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Arezzo, Via Assab, n.1;
PARTE RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENUTO
OGGETTO: ricorso in materia di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
1
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come da ricorso introduttivo ovvero secondo le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza
1-Assegnare la casa familiare ubicata in Loc. Vado n. 246, 52048 Monte San Savino (AR) unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, alla Sig.ra che vi abiterà Parte_1 unitamente alla figlia minore . Per_1
2- Affidare la figlia minore ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Per_1 congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
3.1- La figlia minore resta collocata prevalentemente presso la casa familiare Per_1
unitamente alla madre.
3.2- Gli ordinari tempi di frequentazione del padre con la minore verranno regolati come segue. • un giorno infrasettimanale (giovedì) da dopo pranzo (ore 14,15 – 14,30) e fino al tardo pomeriggio con rientro presso l'abitazione familiare prima dell'ora di cena, entro le ore 19,00 circa;
• a weekend alternati, un sabato dalla mattina (dopo orario della colazione)
e sino a dopo pranzo, entro le ore 15,00.
3.3- Saranno in ogni caso garantiti i consueti contatti giornalieri nelle seguenti fasce orarie, come in uso dalle parti: 13,30 – 14,00 e 20,30 – 21,30. In detti orari l'utenza telefonica della madre sarà a disposizione, per consentire il contatto telefonico libero e diretto tra padre e figlia.
3.4- Durante le festività Natalizie la figlia minore potrà trascorrere i periodi di festa Per_1
frequentando ciascun genitore e dunque ciascun ambiente familiare, seguendo in via generale il principio dell'alternanza anche per quanto riguarda i giorni di festa (nello specifico: Vigilia di Natale, giorno di Natale, Santo Stefano, Ultimo dell'Anno, Primo giorno dell'anno, Epifania) il tutto, comunque, fatto salvo diverso accordo e contemperamento delle rispettive esigenze dei due genitori e della figlia stessa.
2 3.5- Durante le festività di Pasqua la figlia minore potrà trascorrere i periodi di festa Per_1
frequentando ciascun genitore e dunque ciascun ambiente familiare, seguendo in via generale il principio dell'alternanza anche per quanto riguarda i giorni di festa (nello specifico: il giorno di Pasqua e il giorno del Lunedì dell'Angelo) il tutto, comunque, fatto salvo diverso accordo e contemperamento delle rispettive esigenze dei due genitori e della figlia stessa.
3.6- Le feste solenni infrasettimanali (25 aprile, 01 maggio, 02 giugno, 01 novembre, 08 dicembre) contemperando le varie esigenze dei genitori e della figlia, verranno trascorse dalla minore in modo alternato di anno in anno con ciascun genitore. Per_1
3.7- Durante le vacanze estive (mesi di luglio e agosto) la figlia minore , contemperando Per_1
le varie esigenze dei genitori e della bambina stessa, previo accordo dei genitori medesimi, potrà trascorrere sette giorni anche non consecutivi con ciascun genitore;
detti periodi dovranno essere individuati e resi noti con congruo anticipo, entro e non oltre il 30 maggio di ogni anno il tutto, comunque, fatto salvo diverso accordo tra le parti.
4.1- Il contributo per il mantenimento della prole deve considerarsi quale aiuto concreto dato al genitore che ha il collocamento prevalente della figlia, per sopperire a tutte le esigenze del vivere quotidiano della minore. Così come disposto dalle Linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare disposte dal Consiglio Nazionale Forense del 29.11.2017 nonché in osservanza del
Protocollo n.228 del 22.12.2022 recante le Linee Guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nei procedimenti di diritto familiare del Tribunale di
Arezzo, rientrano nell'assegno di mantenimento ordinario le spese relative a: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione utenze comprese, materiale scolastico di cancelleria, spese trasporto extrascolastico, mensa, medicinali da banco (compresi antibiotici, antipiretici e medicine necessarie per cura di patologie ordinarie e/o stagionali) ricarica cellulare, trattamenti e cura della persona (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (cinema, feste, discoteca, feste compleanno e regalo, partecipazioni ad attività conviviali) spese per carburante mezzo di trasporto personale della figlia.
4.2- Ciò posto, il Sig. tenuto conto del collocamento prevalente della figlia presso la CP_1
madre, contribuirà al mantenimento della minore mediante il pagamento di un assegno Per_1 di mantenimento da versare alla madre , con cadenza mensile, per l'importo Parte_1
3 di €.600,00 (seicento/00) da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge,
e da corrispondersi, entro il giorno 05 di ogni mese e ciò per consentire alla madre,
[...]
, di sopperire a tutte le esigenze del vivere quotidiano della figlia minore collocata Parte_1
presso l'abitazione familiare.
5.1- Ciascun genitore parteciperà alle spese straordinarie che si renderanno necessarie per la figlia minore in considerazione dei redditi di ognuno e dunque nella seguente misura: 40
% (quaranta/00) a carico della Sig.ra , 60 % (sessanta/00) a carico del Sig. Parte_1
. CP_1
5.2- Quanto all'individuazione di dette spese, così come disposto dalle Linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare disposte dal Consiglio Nazionale Forense del 29.11.2017 nonché in osservanza del
Protocollo n. 228 del 22.12.2022 recante le Linee Guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nei procedimenti di diritto familiare del Tribunale di
Arezzo, devono ritenersi ricomprese nel novero delle spese straordinarie:
a) Spese extra assegno obbligatorie (per le quali non è richiesta la preventiva concertazione): libri scolastici e corredo/cancellerie inizio anno scolastico (compresi quelli universitari), spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti (escluso quelli da banco), spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di revisione, bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori.
b) Spese extra assegno subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie:
1- spese scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, superiori o di università pubbliche e private, viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio, corsi per l'apprendimento delle lingue straniere, frequenza del conservatorio o sciole formative, master e specializzazioni post universitari, spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi (quindi acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede)
2- spese di natura ludica e parascolastica: corsi attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, computer e cellulare, tablet, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze
4 trascorse autonomamente senza genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (motorino, mini car, macchina, moto), conseguimento della patente presso autoscuole private
3- spese sportive: attività sportiva, comprensiva di attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica, iscrizione e rette anche a gare e tornei
4- spese medico – sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite il Servizio Sanitario Nazionale, spese mediche e degenza per interventi presso strutture pubbliche e private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia, cure omeopatiche, spese protesiche, ticket, lenti a contatto e occhiali con scelta montatura
5- organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli, comunioni e cresime, compreso vestiario del festeggiato
5.3- Quanto al rimborso al genitore anticipatario, in relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, email, fax, PEC, etc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa;
tale ammonimento dovrà essere contenuto nel messaggio di richiesta. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese, e che ha esibito e consegnato idonea documentazione entro un mese dalle stesse, è dovuto entro il mese successivo a decorrere della richiesta.
6- La Sig.ra usufruirà dell'importo dell'assegno unico ed universale in Parte_1 misura integrale.
Con vittoria di spese ed onorari del presente procedimento.”
Parte resistente ha concluso come da comparsa di costituzione e risposta, ovvero secondo le seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale adito, disattesa ogni istanza 1) Assegnare la casa familiare ubicata in loc. Vado 246 Monte San Savino (Ar) alla sig.ra 2) Parte_1
Affidare la figlia minore ad entrambi i genitori i quali eserciteranno congiuntamente Per_1 la responsabilità genitoriale 3) La figlia minore verrà collocata presso l'abitazione Per_1 della madre con facoltà del padre di vederla almeno un pomeriggio alla settimana da concordare da entrambi i genitori e un fine settimana alternato dal sabato mattina ore 10 sino alla domenica ore 21,00. 4) Le festività Natalizie, le festività Pasquali, le feste solenni
5 infrasettimanali nonché il compleanno della stessa minore alternato negli anni mentre durante le vacanze estive sarà facoltà di entrambi i genitori trascorre giorni 10 (dieci) consecutivi e non con la figlia minore previo preventivo accordo con l'altro genitore. 5) Il sig. verserà la somma di €. 500 a favore della sig.ra a titolo di CP_1 Parte_1 mantenimento ordinario della figlia minore oltre a contribuire nella misura del 50% Per_1
relativamente alle spese straordinarie secondo l'elenco presente presso il Tribunale di
Arezzo. Le altre spese straordinarie saranno comunque sostenute nella misura del 50% da entrambi i genitori se preventivamente concordate. 6) Si concorda che l'assegno unico venga assegnato in maniera integrale a favore della stessa sig.ra . Con vittoria di Parte_1 spese e compensi di causa.”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 473bis.12 c.p.c., depositato in data 10.02.2025, la ricorrente
[...]
ha convenuto in giudizio il resistente al fine di ottenere la Parte_1 CP_1 regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia minore nata ad [...] il [...] dalla relazione more uxorio tra la ricorrente Persona_2
e il resistente.
In particolare, la ricorrente ha chiesto che venisse disposto l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente della stessa presso la madre oltre che l'assegnazione della casa familiare a suo favore.
Ha altresì chiesto che venisse disposto un determinato regime di frequentazione padre – figlia, meglio descritto nel ricorso, oltre che un contributo al mantenimento ordinario per la figlia a carico del resistente pari ad euro 600,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici
Istat, da versare alla ricorrente entro il 5 di ogni mese, oltre al 60% delle spese straordinarie.
Infine, ha chiesto la percezione integrale dell'assegno unico universale.
A sostegno delle proprie istanze, ha rappresentato che le problematiche di coppia sarebbero insorte dopo il periodo di pandemia CO -19 a causa di atteggiamenti paranoici del resistente, i quali si sarebbero intensificati e avrebbero portato ad un primo allontanamento del dall'abitazione familiare nel febbraio 2022. CP_1
6 Poco dopo l'allontanamento da casa, ci sarebbe stata una riappacificazione durata pochi mesi in quanto il riavvicinamento tra le parti non avrebbe appianato le divergenze, al contrario il avrebbe iniziato a diffidare in maniere ossessiva della compagna. CP_1
Questo atteggiamento del resistente avrebbe provocato accesi scontri e litigi con la compagna e, nonostante le continue rassicurazioni della stessa, i comportamenti maniacali del non CP_1
sarebbero cessati.
A titolo esemplificativo ha rappresentato che ad agosto 2023, durante una vacanza estiva, il resistente avrebbe accusato la ricorrente di averlo tradito con un amico di famiglia che stava trascorrendo con loro la suddetta vacanza e che, in quell'occasione, l'avrebbe forzatamente chiusa in una camera oltre che strattonata per i capelli.
Ad inizio maggio 2024 la ricorrente, dopo l'ennesimo episodio paranoico del avrebbe CP_1 posto fine alla loro relazione sentimentale.
Per diversi mesi a seguire il resistente avrebbe continuato a tenere nei confronti dell'ex compagna comportamenti vessatori e condotte persecutorie nonché moleste, ingenerando difficoltà e disagio non solo nella ricorrente ma anche nella minore.
Al riguardo ha specificato che il avrebbe utilizzato il tempo a disposizione con la figlia CP_1 per parlare alla stessa della madre, minando la serenità della minore, e che tutto ciò non avrebbe facilitato il rapporto tra il padre e Per_1
Attualmente il resistente trascorrerebbe pochissimo tempo con la figlia.
Le parti, con l'assistenza dei propri legali, avrebbero provato più volte a definire le condizioni di affido della minore senza riuscirci in quanto il resistente si sarebbe mostrato poco collaborante e totalmente inosservante e irrispettoso riguardo a semplici regole di comportamento e di buon senso.
Sul punto ha fatto riferimento al mancato rispetto da parte del resistente di accordi presi circa le fasce orarie per la comunicazione telefonica sia con l'ex compagna che con la figlia.
Sempre al riguardo ha asserito che il avrebbe avuto un comportamento impositivo anche CP_1
durante le passate festività natalizie, quando, all'insaputa della ricorrente, avrebbe presentato la sua attuale compagna alla figlia creando alla stessa confusione. Per_1
Il resistente avrebbe utilizzato lo stesso comportamento anche rispetto all'eventualità di inserire i pernottamenti nel calendario di visita padre – figlia, paventando l'idea di parlarne con la figlia senza consultare la ricorrente.
7 In ordine alla figlia ha dedotto che ad oggi la stessa vivrebbe la propria quotidianità Per_1
con serenità e che la ricorrente si occuperebbe di ogni sua necessità, coadiuvata dai suoi genitori.
In ordine ai profili economici, ha rappresentato che ad oggi svolgerebbe le mansioni di impiegata amministrativa, con un contratto semestrale senza possibilità di tacito rinnovo, e che, in costanza di convivenza, si sarebbe sempre occupata in via prioritaria delle incombenze quotidiane e della gestione economica del ménage familiare.
Sempre in ordine alle questioni economiche, ha evidenziato che il resistente contribuirebbe al mantenimento della bambina corrispondendo 350,00 euro mensili, insufficienti per l'accudimento della stessa, e che quest'ultimo avrebbe un reddito maggiore rispetto a quello dell'ex compagna.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 28.05.2025, il resistente CP_1
, contestando quanto dedotto da controparte, ha chiesto che venisse disposta
[...]
l'assegnazione della casa familiare a favore della ricorrente e che venisse Parte_1 disposto l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori con Per_1
collocamento prevalente della stessa presso l'abitazione materna.
Ha altresì chiesto che venisse stabilito un determinato regime di visita genitori – figlia oltre che un contributo al mantenimento ordinario per a carico del resistente pari ad euro Per_1
350,00 mensili da corrispondere alla ricorrente, oltre al 50 % delle spese straordinarie come da protocollo in uso presso il Tribunale di Arezzo.
Infine, si è dichiarato d'accordo con controparte circa la percezione integrale dell'assegno unico universale da parte della ricorrente.
Al fine di avvalorare le sue istanze, ha contestato integralmente tutto quanto dedotto da controparte circa gli atteggiamenti vessatori e le condotte persecutorie e ha asserito che, in realtà, il rapporto di convivenza sarebbe entrato in crisi per motivazioni differenti.
Ha altresì rappresentato che, sin dalla cessazione della convivenza, si sarebbe sempre reso disponibile alla gestione della figlia minore anche tramite l'ausilio del padre e alla corresponsione del contributo al mantenimento ordinario per versando regolarmente la Per_1 somma pari ad euro 350,00 mensili, oltre che al rimborso, quando richiesto, delle spese straordinarie.
Ha inoltre contestato la somma richiesta dalla ricorrente a titolo di contributo al mantenimento
8 ordinario, in quanto eccessiva in ordine alle effettive esigenze della figlia e sproporzionata relativamente alla effettiva capacità reddituale del resistente.
Al riguardo ha specificato di ritenere corretta, a titolo di contributo al mantenimento, la somma sino ad oggi versata pari ad euro 350,00 mensili.
Ed ancora, ha contestato la richiesta avanzata dalla ricorrente circa la suddivisione delle spese straordinarie in maniera non proporzionale tra i genitori, dichiarando al contrario opportuno che entrambi i genitori partecipino a tali spese nella misura del 50% ciascuno.
All'udienza del 17.06.2025 le parti hanno chiesto congiuntamente l'adozione di provvedimenti temporanei ed urgenti secondo il seguente accordo raggiunto dalle stesse: “1) resterà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori e collocata Persona_2
prevalentemente presso la madre;
2) il padre potrà tenere con sé , salvi diversi e migliori accordi tra i genitori, secondo Per_1
il seguente calendario:
2.a) a fine settimana alternati con la madre dal sabato mattina, prelevandola presso l'abitazione materna entro le ore 10:00, fino alla domenica sera quando la riaccompagnerà presso l'abitazione materna entro le ore 22:00;
2.b) un giorno infrasettimanale, indicativamente il giovedì, prelevandola presso l'abitazione materna entro le ore 17:30 e riaccompagnandovela entro le ore 22:00;
2.c) quindici giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive da concordare con la madre entro il 31 maggio di ogni anno;
2.d) le festività della Vigilia di Natale, del giorno di Natale, Santo Stefano, ultimo e primo dell'anno, nonché dell'Epifania alternate con la madre, così come i giorni di Pasqua e Lunedì dell'Angelo e compleanni, alternati con la madre in modo turnario di anno in anno;
3) il padre verserà alla madre entro il 20 di ogni mese, quale contributo al mantenimento ordinario di , euro 380,00, rivalutabili annualmente, oltre il 50% delle spese Per_1 straordinarie secondo il Protocollo in uso presso questo Tribunale;
4) l'assegno unico sarà percepito in via esclusivo dalla madre;
5) le condizioni di cui al punto 4) decorrerà dalla data della domanda.”
Alla medesima udienza, preso atto dell'accordo raggiunto in via temporanea ed urgente dalle parti, si è disposto in conformità a quanto concordato dalle medesime ai sensi dell'art. 473 bis.22 c.p.c.
9 All'udienza del 23.10.2025, dopo la precisazione delle conclusioni ad opera delle parti, ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa è stata trattenuta per la decisione collegiale previa trasmissione degli atti al PM per quanto di competenza.
*
Ciò premesso, rileva il Collegio quanto segue.
In primo luogo, con riguardo alla richiesta di affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori e di collocamento prevalente della stessa presso la madre deve essere rilevato che non vi è contrasto tra le parti, posto che entrambe concordano sull'affidamento condiviso della figlia minore nata ad Arezzo il [...], ad [...] i genitori Persona_2 nonché sul collocamento prevalente della stessa presso la madre, e pertanto, non ravvisandosi motivi contrari all'interesse della minore, si dispone in conformità.
Parimenti, quanto alla richiesta di assegnazione della casa familiare a favore della ricorrente, rilevato che entrambe le parti vi concordano, questa deve essere accolta.
In ordine al regime di frequentazione padre - figlia, ritenuto che il calendario precedentemente stabilito con ordinanza del 17.06.2025 si sia dimostrato confacente al caso in esame e posto che le parti non hanno rilevato rilevanti difficoltà di attuazione dello stesso, si conferma e si riporta di seguito per chiarezza espositiva: “2) il padre potrà tenere con sé , salvi diversi Per_1
e migliori accordi tra i genitori, secondo il seguente calendario:
2.a) a fine settimana alternati con la madre dal sabato mattina, prelevandola presso l'abitazione materna entro le ore 10:00, fino alla domenica sera quando la riaccompagnerà presso l'abitazione materna entro le ore 22:00;
2.b) un giorno infrasettimanale, indicativamente il giovedì, prelevandola presso l'abitazione materna entro le ore 17:30 e riaccompagnandovela entro le ore 22:00;
2.c) quindici giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive da concordare con la madre entro il 31 maggio di ogni anno;
2.d) le festività della Vigilia di Natale, del giorno di Natale, Santo Stefano, ultimo e primo dell'anno, nonché dell'Epifania alternate con la madre, così come i giorni di Pasqua e Lunedì dell'Angelo e compleanni, alternati con la madre in modo turnario di anno in anno;
”.
Al riguardo si ritiene particolarmente opportuna la nomina da parte dei genitori di un coordinatore genitoriale che possa essere di ausilio e supporto per dirimere le incomprensioni tra gli stessi e al fine di garantire il benessere della piccola anche nei momenti di Per_1
10 passaggio da un genitore all'altro.
Per quanto attiene alle questioni economiche, preso atto delle dichiarazioni dei redditi depositate da entrambe le parti e preso atto della tenera età di nonché delle esigenze Per_1
connesse alla sua età, si ritiene opportuno disporre a carico del resistente un contributo al mantenimento per la figlia minore pari ad euro 350,00 mensili, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, da corrispondere alla ricorrente entro il 20 di ogni mese, oltre il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in uso presso questo Tribunale.
Inoltre, quanto all'assegno unico universale, preso atto della volontà congiunta manifestata dalle parti, si dispone che lo stesso sia percepito integralmente dalla ricorrente.
Per quanto attiene alle spese di lite, considerata la natura della causa e l'esito della stessa, questo Collegio ritiene opportuno compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) Conferma l'affidamento condiviso della figlia minore nata ad [...] il Persona_2
07.04.2017, ad entrambi i genitori, disponendone il collocamento prevalente della medesima presso l'abitazione materna;
2) dispone l'assegnazione della casa familiare a favore della ricorrente;
Parte_1
3) conferma il seguente calendario di frequentazione padre – figlia: 2) il padre potrà tenere con sé , salvi diversi e migliori accordi tra i genitori, secondo il seguente Per_1 calendario:
2.a) a fine settimana alternati con la madre dal sabato mattina, prelevandola presso l'abitazione materna entro le ore 10:00, fino alla domenica sera quando la riaccompagnerà presso l'abitazione materna entro le ore 22:00;
2.b) un giorno infrasettimanale, indicativamente il giovedì, prelevandola presso l'abitazione materna entro le ore 17:30 e riaccompagnandovela entro le ore 22:00;
2.c) quindici giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive da concordare con la madre entro il 31 maggio di ogni anno;
2.d) le festività della Vigilia di Natale, del giorno di Natale, Santo Stefano, ultimo e primo dell'anno, nonché dell'Epifania alternate con la madre, così come i giorni di Pasqua e Lunedì
11 dell'Angelo e compleanni, alternati con la madre in modo turnario di anno in anno.”;
4) invita le parti a nominare un coordinatore genitoriale;
5) pone a carico del resistente, , un contributo a titolo di mantenimento CP_1
ordinario a favore della figlia pari ad euro 350,00 mensili, somma rivalutabile Per_1 annualmente secondo gli indici Istat, da corrispondere alla ricorrente entro il 20 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo in uso presso questo
Tribunale;
1) dispone la percezione integrale dell'assegno unico universale a favore della ricorrente;
2) compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Arezzo, nella camera di consiglio del 21 novembre 2025.
Il Presidente est.
Dott.ssa Lucia Faltoni
12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Lucia Faltoni Presidente relatore ed estensore dott.ssa Alessia Caprio Giudice dott.ssa Cristina Colombo Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 290/2025 promossa da:
( ), rappresentata e difesa, congiuntamente e Parte_1 C.F._1 disgiuntamente, dagli avv.ti ALESSANDRA FRUGANTI e SERENA MASUCCI ed elettivamente domiciliata presso lo studio della prima sito in Arezzo, Via Roma, n. 7;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
( ) rappresentato e difeso dall'avv. ALESSANDRO CP_1 C.F._2
CA ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Arezzo, Via Assab, n.1;
PARTE RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENUTO
OGGETTO: ricorso in materia di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
1
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come da ricorso introduttivo ovvero secondo le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza
1-Assegnare la casa familiare ubicata in Loc. Vado n. 246, 52048 Monte San Savino (AR) unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, alla Sig.ra che vi abiterà Parte_1 unitamente alla figlia minore . Per_1
2- Affidare la figlia minore ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Per_1 congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
3.1- La figlia minore resta collocata prevalentemente presso la casa familiare Per_1
unitamente alla madre.
3.2- Gli ordinari tempi di frequentazione del padre con la minore verranno regolati come segue. • un giorno infrasettimanale (giovedì) da dopo pranzo (ore 14,15 – 14,30) e fino al tardo pomeriggio con rientro presso l'abitazione familiare prima dell'ora di cena, entro le ore 19,00 circa;
• a weekend alternati, un sabato dalla mattina (dopo orario della colazione)
e sino a dopo pranzo, entro le ore 15,00.
3.3- Saranno in ogni caso garantiti i consueti contatti giornalieri nelle seguenti fasce orarie, come in uso dalle parti: 13,30 – 14,00 e 20,30 – 21,30. In detti orari l'utenza telefonica della madre sarà a disposizione, per consentire il contatto telefonico libero e diretto tra padre e figlia.
3.4- Durante le festività Natalizie la figlia minore potrà trascorrere i periodi di festa Per_1
frequentando ciascun genitore e dunque ciascun ambiente familiare, seguendo in via generale il principio dell'alternanza anche per quanto riguarda i giorni di festa (nello specifico: Vigilia di Natale, giorno di Natale, Santo Stefano, Ultimo dell'Anno, Primo giorno dell'anno, Epifania) il tutto, comunque, fatto salvo diverso accordo e contemperamento delle rispettive esigenze dei due genitori e della figlia stessa.
2 3.5- Durante le festività di Pasqua la figlia minore potrà trascorrere i periodi di festa Per_1
frequentando ciascun genitore e dunque ciascun ambiente familiare, seguendo in via generale il principio dell'alternanza anche per quanto riguarda i giorni di festa (nello specifico: il giorno di Pasqua e il giorno del Lunedì dell'Angelo) il tutto, comunque, fatto salvo diverso accordo e contemperamento delle rispettive esigenze dei due genitori e della figlia stessa.
3.6- Le feste solenni infrasettimanali (25 aprile, 01 maggio, 02 giugno, 01 novembre, 08 dicembre) contemperando le varie esigenze dei genitori e della figlia, verranno trascorse dalla minore in modo alternato di anno in anno con ciascun genitore. Per_1
3.7- Durante le vacanze estive (mesi di luglio e agosto) la figlia minore , contemperando Per_1
le varie esigenze dei genitori e della bambina stessa, previo accordo dei genitori medesimi, potrà trascorrere sette giorni anche non consecutivi con ciascun genitore;
detti periodi dovranno essere individuati e resi noti con congruo anticipo, entro e non oltre il 30 maggio di ogni anno il tutto, comunque, fatto salvo diverso accordo tra le parti.
4.1- Il contributo per il mantenimento della prole deve considerarsi quale aiuto concreto dato al genitore che ha il collocamento prevalente della figlia, per sopperire a tutte le esigenze del vivere quotidiano della minore. Così come disposto dalle Linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare disposte dal Consiglio Nazionale Forense del 29.11.2017 nonché in osservanza del
Protocollo n.228 del 22.12.2022 recante le Linee Guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nei procedimenti di diritto familiare del Tribunale di
Arezzo, rientrano nell'assegno di mantenimento ordinario le spese relative a: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione utenze comprese, materiale scolastico di cancelleria, spese trasporto extrascolastico, mensa, medicinali da banco (compresi antibiotici, antipiretici e medicine necessarie per cura di patologie ordinarie e/o stagionali) ricarica cellulare, trattamenti e cura della persona (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (cinema, feste, discoteca, feste compleanno e regalo, partecipazioni ad attività conviviali) spese per carburante mezzo di trasporto personale della figlia.
4.2- Ciò posto, il Sig. tenuto conto del collocamento prevalente della figlia presso la CP_1
madre, contribuirà al mantenimento della minore mediante il pagamento di un assegno Per_1 di mantenimento da versare alla madre , con cadenza mensile, per l'importo Parte_1
3 di €.600,00 (seicento/00) da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge,
e da corrispondersi, entro il giorno 05 di ogni mese e ciò per consentire alla madre,
[...]
, di sopperire a tutte le esigenze del vivere quotidiano della figlia minore collocata Parte_1
presso l'abitazione familiare.
5.1- Ciascun genitore parteciperà alle spese straordinarie che si renderanno necessarie per la figlia minore in considerazione dei redditi di ognuno e dunque nella seguente misura: 40
% (quaranta/00) a carico della Sig.ra , 60 % (sessanta/00) a carico del Sig. Parte_1
. CP_1
5.2- Quanto all'individuazione di dette spese, così come disposto dalle Linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare disposte dal Consiglio Nazionale Forense del 29.11.2017 nonché in osservanza del
Protocollo n. 228 del 22.12.2022 recante le Linee Guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nei procedimenti di diritto familiare del Tribunale di
Arezzo, devono ritenersi ricomprese nel novero delle spese straordinarie:
a) Spese extra assegno obbligatorie (per le quali non è richiesta la preventiva concertazione): libri scolastici e corredo/cancellerie inizio anno scolastico (compresi quelli universitari), spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti (escluso quelli da banco), spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di revisione, bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori.
b) Spese extra assegno subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie:
1- spese scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, superiori o di università pubbliche e private, viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio, corsi per l'apprendimento delle lingue straniere, frequenza del conservatorio o sciole formative, master e specializzazioni post universitari, spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi (quindi acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede)
2- spese di natura ludica e parascolastica: corsi attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, computer e cellulare, tablet, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze
4 trascorse autonomamente senza genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (motorino, mini car, macchina, moto), conseguimento della patente presso autoscuole private
3- spese sportive: attività sportiva, comprensiva di attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica, iscrizione e rette anche a gare e tornei
4- spese medico – sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite il Servizio Sanitario Nazionale, spese mediche e degenza per interventi presso strutture pubbliche e private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia, cure omeopatiche, spese protesiche, ticket, lenti a contatto e occhiali con scelta montatura
5- organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli, comunioni e cresime, compreso vestiario del festeggiato
5.3- Quanto al rimborso al genitore anticipatario, in relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, email, fax, PEC, etc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa;
tale ammonimento dovrà essere contenuto nel messaggio di richiesta. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese, e che ha esibito e consegnato idonea documentazione entro un mese dalle stesse, è dovuto entro il mese successivo a decorrere della richiesta.
6- La Sig.ra usufruirà dell'importo dell'assegno unico ed universale in Parte_1 misura integrale.
Con vittoria di spese ed onorari del presente procedimento.”
Parte resistente ha concluso come da comparsa di costituzione e risposta, ovvero secondo le seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale adito, disattesa ogni istanza 1) Assegnare la casa familiare ubicata in loc. Vado 246 Monte San Savino (Ar) alla sig.ra 2) Parte_1
Affidare la figlia minore ad entrambi i genitori i quali eserciteranno congiuntamente Per_1 la responsabilità genitoriale 3) La figlia minore verrà collocata presso l'abitazione Per_1 della madre con facoltà del padre di vederla almeno un pomeriggio alla settimana da concordare da entrambi i genitori e un fine settimana alternato dal sabato mattina ore 10 sino alla domenica ore 21,00. 4) Le festività Natalizie, le festività Pasquali, le feste solenni
5 infrasettimanali nonché il compleanno della stessa minore alternato negli anni mentre durante le vacanze estive sarà facoltà di entrambi i genitori trascorre giorni 10 (dieci) consecutivi e non con la figlia minore previo preventivo accordo con l'altro genitore. 5) Il sig. verserà la somma di €. 500 a favore della sig.ra a titolo di CP_1 Parte_1 mantenimento ordinario della figlia minore oltre a contribuire nella misura del 50% Per_1
relativamente alle spese straordinarie secondo l'elenco presente presso il Tribunale di
Arezzo. Le altre spese straordinarie saranno comunque sostenute nella misura del 50% da entrambi i genitori se preventivamente concordate. 6) Si concorda che l'assegno unico venga assegnato in maniera integrale a favore della stessa sig.ra . Con vittoria di Parte_1 spese e compensi di causa.”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 473bis.12 c.p.c., depositato in data 10.02.2025, la ricorrente
[...]
ha convenuto in giudizio il resistente al fine di ottenere la Parte_1 CP_1 regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia minore nata ad [...] il [...] dalla relazione more uxorio tra la ricorrente Persona_2
e il resistente.
In particolare, la ricorrente ha chiesto che venisse disposto l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente della stessa presso la madre oltre che l'assegnazione della casa familiare a suo favore.
Ha altresì chiesto che venisse disposto un determinato regime di frequentazione padre – figlia, meglio descritto nel ricorso, oltre che un contributo al mantenimento ordinario per la figlia a carico del resistente pari ad euro 600,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici
Istat, da versare alla ricorrente entro il 5 di ogni mese, oltre al 60% delle spese straordinarie.
Infine, ha chiesto la percezione integrale dell'assegno unico universale.
A sostegno delle proprie istanze, ha rappresentato che le problematiche di coppia sarebbero insorte dopo il periodo di pandemia CO -19 a causa di atteggiamenti paranoici del resistente, i quali si sarebbero intensificati e avrebbero portato ad un primo allontanamento del dall'abitazione familiare nel febbraio 2022. CP_1
6 Poco dopo l'allontanamento da casa, ci sarebbe stata una riappacificazione durata pochi mesi in quanto il riavvicinamento tra le parti non avrebbe appianato le divergenze, al contrario il avrebbe iniziato a diffidare in maniere ossessiva della compagna. CP_1
Questo atteggiamento del resistente avrebbe provocato accesi scontri e litigi con la compagna e, nonostante le continue rassicurazioni della stessa, i comportamenti maniacali del non CP_1
sarebbero cessati.
A titolo esemplificativo ha rappresentato che ad agosto 2023, durante una vacanza estiva, il resistente avrebbe accusato la ricorrente di averlo tradito con un amico di famiglia che stava trascorrendo con loro la suddetta vacanza e che, in quell'occasione, l'avrebbe forzatamente chiusa in una camera oltre che strattonata per i capelli.
Ad inizio maggio 2024 la ricorrente, dopo l'ennesimo episodio paranoico del avrebbe CP_1 posto fine alla loro relazione sentimentale.
Per diversi mesi a seguire il resistente avrebbe continuato a tenere nei confronti dell'ex compagna comportamenti vessatori e condotte persecutorie nonché moleste, ingenerando difficoltà e disagio non solo nella ricorrente ma anche nella minore.
Al riguardo ha specificato che il avrebbe utilizzato il tempo a disposizione con la figlia CP_1 per parlare alla stessa della madre, minando la serenità della minore, e che tutto ciò non avrebbe facilitato il rapporto tra il padre e Per_1
Attualmente il resistente trascorrerebbe pochissimo tempo con la figlia.
Le parti, con l'assistenza dei propri legali, avrebbero provato più volte a definire le condizioni di affido della minore senza riuscirci in quanto il resistente si sarebbe mostrato poco collaborante e totalmente inosservante e irrispettoso riguardo a semplici regole di comportamento e di buon senso.
Sul punto ha fatto riferimento al mancato rispetto da parte del resistente di accordi presi circa le fasce orarie per la comunicazione telefonica sia con l'ex compagna che con la figlia.
Sempre al riguardo ha asserito che il avrebbe avuto un comportamento impositivo anche CP_1
durante le passate festività natalizie, quando, all'insaputa della ricorrente, avrebbe presentato la sua attuale compagna alla figlia creando alla stessa confusione. Per_1
Il resistente avrebbe utilizzato lo stesso comportamento anche rispetto all'eventualità di inserire i pernottamenti nel calendario di visita padre – figlia, paventando l'idea di parlarne con la figlia senza consultare la ricorrente.
7 In ordine alla figlia ha dedotto che ad oggi la stessa vivrebbe la propria quotidianità Per_1
con serenità e che la ricorrente si occuperebbe di ogni sua necessità, coadiuvata dai suoi genitori.
In ordine ai profili economici, ha rappresentato che ad oggi svolgerebbe le mansioni di impiegata amministrativa, con un contratto semestrale senza possibilità di tacito rinnovo, e che, in costanza di convivenza, si sarebbe sempre occupata in via prioritaria delle incombenze quotidiane e della gestione economica del ménage familiare.
Sempre in ordine alle questioni economiche, ha evidenziato che il resistente contribuirebbe al mantenimento della bambina corrispondendo 350,00 euro mensili, insufficienti per l'accudimento della stessa, e che quest'ultimo avrebbe un reddito maggiore rispetto a quello dell'ex compagna.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 28.05.2025, il resistente CP_1
, contestando quanto dedotto da controparte, ha chiesto che venisse disposta
[...]
l'assegnazione della casa familiare a favore della ricorrente e che venisse Parte_1 disposto l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori con Per_1
collocamento prevalente della stessa presso l'abitazione materna.
Ha altresì chiesto che venisse stabilito un determinato regime di visita genitori – figlia oltre che un contributo al mantenimento ordinario per a carico del resistente pari ad euro Per_1
350,00 mensili da corrispondere alla ricorrente, oltre al 50 % delle spese straordinarie come da protocollo in uso presso il Tribunale di Arezzo.
Infine, si è dichiarato d'accordo con controparte circa la percezione integrale dell'assegno unico universale da parte della ricorrente.
Al fine di avvalorare le sue istanze, ha contestato integralmente tutto quanto dedotto da controparte circa gli atteggiamenti vessatori e le condotte persecutorie e ha asserito che, in realtà, il rapporto di convivenza sarebbe entrato in crisi per motivazioni differenti.
Ha altresì rappresentato che, sin dalla cessazione della convivenza, si sarebbe sempre reso disponibile alla gestione della figlia minore anche tramite l'ausilio del padre e alla corresponsione del contributo al mantenimento ordinario per versando regolarmente la Per_1 somma pari ad euro 350,00 mensili, oltre che al rimborso, quando richiesto, delle spese straordinarie.
Ha inoltre contestato la somma richiesta dalla ricorrente a titolo di contributo al mantenimento
8 ordinario, in quanto eccessiva in ordine alle effettive esigenze della figlia e sproporzionata relativamente alla effettiva capacità reddituale del resistente.
Al riguardo ha specificato di ritenere corretta, a titolo di contributo al mantenimento, la somma sino ad oggi versata pari ad euro 350,00 mensili.
Ed ancora, ha contestato la richiesta avanzata dalla ricorrente circa la suddivisione delle spese straordinarie in maniera non proporzionale tra i genitori, dichiarando al contrario opportuno che entrambi i genitori partecipino a tali spese nella misura del 50% ciascuno.
All'udienza del 17.06.2025 le parti hanno chiesto congiuntamente l'adozione di provvedimenti temporanei ed urgenti secondo il seguente accordo raggiunto dalle stesse: “1) resterà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori e collocata Persona_2
prevalentemente presso la madre;
2) il padre potrà tenere con sé , salvi diversi e migliori accordi tra i genitori, secondo Per_1
il seguente calendario:
2.a) a fine settimana alternati con la madre dal sabato mattina, prelevandola presso l'abitazione materna entro le ore 10:00, fino alla domenica sera quando la riaccompagnerà presso l'abitazione materna entro le ore 22:00;
2.b) un giorno infrasettimanale, indicativamente il giovedì, prelevandola presso l'abitazione materna entro le ore 17:30 e riaccompagnandovela entro le ore 22:00;
2.c) quindici giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive da concordare con la madre entro il 31 maggio di ogni anno;
2.d) le festività della Vigilia di Natale, del giorno di Natale, Santo Stefano, ultimo e primo dell'anno, nonché dell'Epifania alternate con la madre, così come i giorni di Pasqua e Lunedì dell'Angelo e compleanni, alternati con la madre in modo turnario di anno in anno;
3) il padre verserà alla madre entro il 20 di ogni mese, quale contributo al mantenimento ordinario di , euro 380,00, rivalutabili annualmente, oltre il 50% delle spese Per_1 straordinarie secondo il Protocollo in uso presso questo Tribunale;
4) l'assegno unico sarà percepito in via esclusivo dalla madre;
5) le condizioni di cui al punto 4) decorrerà dalla data della domanda.”
Alla medesima udienza, preso atto dell'accordo raggiunto in via temporanea ed urgente dalle parti, si è disposto in conformità a quanto concordato dalle medesime ai sensi dell'art. 473 bis.22 c.p.c.
9 All'udienza del 23.10.2025, dopo la precisazione delle conclusioni ad opera delle parti, ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa è stata trattenuta per la decisione collegiale previa trasmissione degli atti al PM per quanto di competenza.
*
Ciò premesso, rileva il Collegio quanto segue.
In primo luogo, con riguardo alla richiesta di affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori e di collocamento prevalente della stessa presso la madre deve essere rilevato che non vi è contrasto tra le parti, posto che entrambe concordano sull'affidamento condiviso della figlia minore nata ad Arezzo il [...], ad [...] i genitori Persona_2 nonché sul collocamento prevalente della stessa presso la madre, e pertanto, non ravvisandosi motivi contrari all'interesse della minore, si dispone in conformità.
Parimenti, quanto alla richiesta di assegnazione della casa familiare a favore della ricorrente, rilevato che entrambe le parti vi concordano, questa deve essere accolta.
In ordine al regime di frequentazione padre - figlia, ritenuto che il calendario precedentemente stabilito con ordinanza del 17.06.2025 si sia dimostrato confacente al caso in esame e posto che le parti non hanno rilevato rilevanti difficoltà di attuazione dello stesso, si conferma e si riporta di seguito per chiarezza espositiva: “2) il padre potrà tenere con sé , salvi diversi Per_1
e migliori accordi tra i genitori, secondo il seguente calendario:
2.a) a fine settimana alternati con la madre dal sabato mattina, prelevandola presso l'abitazione materna entro le ore 10:00, fino alla domenica sera quando la riaccompagnerà presso l'abitazione materna entro le ore 22:00;
2.b) un giorno infrasettimanale, indicativamente il giovedì, prelevandola presso l'abitazione materna entro le ore 17:30 e riaccompagnandovela entro le ore 22:00;
2.c) quindici giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive da concordare con la madre entro il 31 maggio di ogni anno;
2.d) le festività della Vigilia di Natale, del giorno di Natale, Santo Stefano, ultimo e primo dell'anno, nonché dell'Epifania alternate con la madre, così come i giorni di Pasqua e Lunedì dell'Angelo e compleanni, alternati con la madre in modo turnario di anno in anno;
”.
Al riguardo si ritiene particolarmente opportuna la nomina da parte dei genitori di un coordinatore genitoriale che possa essere di ausilio e supporto per dirimere le incomprensioni tra gli stessi e al fine di garantire il benessere della piccola anche nei momenti di Per_1
10 passaggio da un genitore all'altro.
Per quanto attiene alle questioni economiche, preso atto delle dichiarazioni dei redditi depositate da entrambe le parti e preso atto della tenera età di nonché delle esigenze Per_1
connesse alla sua età, si ritiene opportuno disporre a carico del resistente un contributo al mantenimento per la figlia minore pari ad euro 350,00 mensili, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, da corrispondere alla ricorrente entro il 20 di ogni mese, oltre il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in uso presso questo Tribunale.
Inoltre, quanto all'assegno unico universale, preso atto della volontà congiunta manifestata dalle parti, si dispone che lo stesso sia percepito integralmente dalla ricorrente.
Per quanto attiene alle spese di lite, considerata la natura della causa e l'esito della stessa, questo Collegio ritiene opportuno compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) Conferma l'affidamento condiviso della figlia minore nata ad [...] il Persona_2
07.04.2017, ad entrambi i genitori, disponendone il collocamento prevalente della medesima presso l'abitazione materna;
2) dispone l'assegnazione della casa familiare a favore della ricorrente;
Parte_1
3) conferma il seguente calendario di frequentazione padre – figlia: 2) il padre potrà tenere con sé , salvi diversi e migliori accordi tra i genitori, secondo il seguente Per_1 calendario:
2.a) a fine settimana alternati con la madre dal sabato mattina, prelevandola presso l'abitazione materna entro le ore 10:00, fino alla domenica sera quando la riaccompagnerà presso l'abitazione materna entro le ore 22:00;
2.b) un giorno infrasettimanale, indicativamente il giovedì, prelevandola presso l'abitazione materna entro le ore 17:30 e riaccompagnandovela entro le ore 22:00;
2.c) quindici giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive da concordare con la madre entro il 31 maggio di ogni anno;
2.d) le festività della Vigilia di Natale, del giorno di Natale, Santo Stefano, ultimo e primo dell'anno, nonché dell'Epifania alternate con la madre, così come i giorni di Pasqua e Lunedì
11 dell'Angelo e compleanni, alternati con la madre in modo turnario di anno in anno.”;
4) invita le parti a nominare un coordinatore genitoriale;
5) pone a carico del resistente, , un contributo a titolo di mantenimento CP_1
ordinario a favore della figlia pari ad euro 350,00 mensili, somma rivalutabile Per_1 annualmente secondo gli indici Istat, da corrispondere alla ricorrente entro il 20 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo in uso presso questo
Tribunale;
1) dispone la percezione integrale dell'assegno unico universale a favore della ricorrente;
2) compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Arezzo, nella camera di consiglio del 21 novembre 2025.
Il Presidente est.
Dott.ssa Lucia Faltoni
12