Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Potenza, sez. I, sentenza 13/06/2025, n. 362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Potenza |
| Numero : | 362 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 13/06/2025
N. 00362/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00114/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 114 del 2025, proposto dalla società Cooperativa Sociale Auxilium, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Marcello Cecchetti, PEC marcello.cecchetti@firenze.pecavvocati.it, domiciliata ai sensi dell’art. 82 R.D. n. 37/1934 presso la Segreteria di questo Tribunale;
contro
Azienda Sanitaria locale di PO (ASP), in persona del Direttore Generale p.t., non costituita in giudizio;
Ricorso ex artt. 31, commi 1, 2 e 3, e 117 Cod. Proc. Amm.
per la declaratoria dell’illegittimità del silenzio, serbato dall’Azienda Sanitaria locale di PO (ASP) sull’istanza della Cooperativa Sociale Auxilium del 7.2.2024 (sollecitata con pec del 29.4.2024 e del 10.5.2024 e diffida del 21.1.2025), volta ad ottenere la revisione prezzi, con riferimento al contratto del 29.7.2011, di affidamento triennale, con decorrenza dall’1.9.2011, delle attività psico-socio-riabilitative presso le Case Alloggio dell’ex AUSL n. 1 di Venosa, site nei Comuni di Ripacandida, Maschito e Montemilone;
Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 il Cons. Pasquale Mastrantuono e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con Del. n. 444 del 15.5.2009 il Direttore Generale dell’ASP ha indetto una procedura aperta, per l’affidamento triennale (l’art. 11 del Capitolato Speciale ha prestabilito che “nelle more della stipula del nuovo contratto, l’ASP potrà richiedere alla ditta di prorogare i servizi affidati per un periodo non superiore a 3 mesi dalla scadenza contrattuale agli stessi prezzi, patti e condizioni di cui all’atto di aggiudicazione, comunque fino alla data di effettivo subentro della ditta risultante affidataria della nuova procedura di gara, nel caso in cui i tempi tecnici di espletamento della procedura subiscano impreviste dilazioni”) delle attività psico-socio-riabilitative presso le Case Alloggio dell’ex AUSL n. 1 di Venosa, site nei Comuni di Ripacandida, Maschito e Montemilone: l’ultimo comma dell’art. 14 del Capitolato Speciale ha previsto che: “il prezzo di aggiudicazione resterà fisso ed invariato per primo anno; a partire dal secondo anno sarà oggetto di variazione in conformità a quanto previsto dall’art. 115 D.Lg.vo n. 163/2006. A partire da tale scadenza, previa idonea comunicazione a dimostrazione della correttezza dei calcoli e dell’importo dell’indice ISTAT corrispondente ai tassi di inflazione media, la ditta sarà autorizzata ad emettere per il prosieguo fatture implementate del corrispondente indice ISTAT”.
La predetta gara è stata aggiudicata alla Cooperativa Sociale Auxilium con Del. n. 318 del 29.3.2010, che, dopo la reiezione dell’impugnazione giurisdizionale del provvedimento di aggiudicazione, è stata confermata con Del. n. 441 del 26.5.2011, ed in data 29.7.2011 è stato sottoscritto il contratto di appalto, il cui art. 3 ha previsto la decorrenza dall’1.9.2011: si presume che tale contratto sia stato prorogato o rinnovato formalmente con appositi provvedimenti, in quanto ai sensi del tuttora vigente art. 44 L. n. 724/1994 “è vietato il rinnovo tacito dei contratti della Pubblica Amministrazione per la fornitura di beni e servizi”, specificando espressamente che “i contratti stipulati in violazione del predetto divieto sono nulli” (sul punto cfr. TAR Basilicata Sent. n. 336 del 3.5.2022).
Successivamente, con istanza del 7.2.2024 (sollecitata con pec del 29.4.2024 e del 10.5.2024 e diffida del 21.1.2025) la Cooperativa Sociale Auxilium ha chiesto la revisione del prezzo del predetto contratto, evidenziando sia l’aumento del costo del lavoro del 12%, in applicazione del CCNL di categoria del 26.1.2024, decorrente dall’1.1.2023, sia l’aumento per l’anno 2023 dell’indice Famiglie Operai e Impiegati dell’ISTAT del 5,5%, che avrebbe dovuto essere applicato alle vigenti tariffe.
Pertanto, la Cooperativa Sociale Auxilium:
-prima, con il presente ricorso, notificato presso l’indirizzo di posta elettronica IPA protocollo@pec.aspbasilicata.it il 7.4.2025 e depositato l’11.4.2025, ha impugnato il silenzio inadempimento, formatosi sulla suddetta istanza del 7.2.2024 (sollecitata con pec del 29.4.2024 e del 10.5.2024 e diffida del 21.1.2025), deducendo la violazione dell’art. 2 L. n. 241/1990;
-e poi il difensore della ricorrente Cooperativa Sociale Auxilium, con memoria del 9.6.2025 ha dichiarato “di rinunciare al ricorso, con richiesta di compensazione delle spese di lite”, in quanto in data 6.6.2025 era stato stipulato tra la ricorrente e l’ASP un accordo, contenente il riconoscimento delle spettanze a titolo di revisione del prezzo contrattuale.
Nella Camera di Consiglio dell’11.6.2025 il ricorso è passato in decisione.
Non può essere dichiarata ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. l’estinzione del giudizio per rinuncia, in quanto, per rinunciare al ricorso risulta necessario che la parte ricorrente conferisca al suo difensore con mandato e/o procura speciale il potere di rinunciare al ricorso oppure che la parte ricorrente sottoscriva personalmente l’atto di rinuncia al ricorso.
Mentre, nella specie, prescindendo dall’omessa notifica all’ASP, la predetta memoria del 9.6.2025 è stata sottoscritta soltanto dal difensore della ricorrente e non anche dal legale rappresentante della Cooperativa Sociale Auxilium.
Al riguardo, va rilevato che, sebbene la parte ricorrente con il mandato, allegato al ricorso, ha conferito all’avv. Marcello Cecchetti il potere “di rinunciare”, tale mandato non può essere considerato utile per la rinuncia al ricorso, in quanto l’art. 84, comma 1, cod. proc. amm. prescrive il rilascio della parte di un apposito “mandato speciale”, finalizzato alla rinuncia al giudizio (sul punto cfr. TAR Basilicata Sentenze n. 327 del 26.5.2025 e n. 399 del 19.7.2024, che richiamano C.d.S. Sez. IV Sent. n. 1846/2017, C.d.S. Sez. V Sent. n. 2940/2015, TAR Lazio Sez. II bis Sent. n. 4991/2025 e TAR Veneto Sez. II Sent. n. 1236/2021).
Tuttavia, il suddetto atto di rinuncia al ricorso può essere qualificato, ai sensi dell’art. 84, comma 4, cod. proc. amm., come istanza di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Pertanto, a quanto sopra consegue la declaratoria, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., dell’improcedibilità del ricorso in esame per sopravvenuta carenza di interesse.
Atteso l’esito della vicenda, sussistono eccezionali motivi per disporre l’irripetibilità delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso in epigrafe.
Spese irripetibili.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in PO nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Fabio Donadono, Presidente
Pasquale Mastrantuono, Consigliere, Estensore
Benedetto Nappi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Pasquale Mastrantuono | Fabio Donadono |
IL SEGRETARIO