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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 28/07/2025, n. 321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 321 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
N. 985/2020 RG
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SETTORE LAVORO E PREVIDENZA
in persona del Giudice Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara, a seguito all'udienza del 26 giugno 2025, tenutasi mediante trattazione scritta ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c.p.c, ha pronunciato, mediante deposito di motivazioni contestuali, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 985/2020 RG avente ad oggetto Ricorso in opposizione all'esecuzione e vertente
T R A
(C.F. , nato il [...] a [...], residente in Parte_1 C.F._1
Lamezia Terme alla Via Enrico Toti, n. 15 ed ivi elettivamente domiciliato alla Via F. Nicotera 100,
n. 20 presso lo studio degli Avvocati Salvatore Cerra e Ezio Mercuri, che lo rappresentano e difendono, come da procura in atti;
E
(P.IVA , con sede in Roma alla Controparte_1 P.IVA_1
Via Giuseppe Grezar, n. 14, in persona del suo procuratore speciale , rappresentata e CP_2 difesa dall'Avvocato Paolo Ceci presso il cui studio sito in Roma alla Via Po, n. 24 elettivamente domicilia, come da procura in atti;
E
(C.F. ) con Controparte_3 P.IVA_2 sede in Roma alla Via Ciro il Grande, n. 21, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente dagli avvocati Giacinto Greco e Maria
Teresa Pugliano ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale sito in Lamezia Terme CP_3
(CZ) alla via Saverio D'Ippolito, n. 5, come da procura in atti;
NONCHÉ CONTRO
P.IVA ), con sede legale in Settala (MI) alla Controparte_4 P.IVA_3
Via Cascina Conighetto, elettivamente domiciliata in Milano alla Via Cappuccini, n. 14 presso lo studio degli Avvocati Marco Scansani e Chiara Margonari, che la rappresentano e difendono congiuntamente e disgiuntamente, come da procura in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso in riassunzione depositato il giorno 24.09.2020, proponeva Parte_1 opposizione avverso l'avviso di addebito n. 33020180000137105000 sotteso all'atto di pignoramento presso terzi n. 03084201800000690/001.
Il ricorrente deduceva, in via preliminare, di non aver mai ricevuto l'atto di pignoramento in oggetto essendo stato lo stesso notificato (in data 24.09.2018) ad un indirizzo diverso da quello della sua residenza e di essere venuto a conoscenza dei debiti ad esso sottesi solo in data 22.02.2020 in occasione dei controlli effettuati presso l' sulla propria situazione debitoria a seguito della CP_5 presentazione dell'istanza di saldo e stralcio e di rottamazione dei ruoli (avvenuta in data 27.04.2019).
Sulla base della mancata notifica dell'atto di pignoramento e degli atti ad esso presupposti, il ricorrente proponeva opposizione dinnanzi al Tribunale di Lamezia Terme, sezione Esecuzione mobiliare per chiedere la sospensione dell'esecuzione: il ricorso, recante n. 114/2020 R.G., veniva rigettato e, nel rispetto del termine di 90 giorni, veniva instaurato il presente giudizio di merito.
Il ricorrente presentava opposizione avverso l'atto di pignoramento n. 03084201800000690/001, limitatamente all'avviso di addebito n. 330 2018 0000137105000 lamentando: a) l'intervenuta prescrizione dei crediti ad esso sottesi in quanto relativi a contributi IVS degli anni 2003, 2011, 2012
e 2017; b) l'intervenuta decadenza per violazione dell'art. 25 del D.lgs. n. 46/1999; c) la carenza di motivazione dell'atto, la non dovutezza dell'aggio e la violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità; d) la nullità dell'atto di pignoramento per l'avvenuta notifica tramite posta privata.
Concludeva, perciò, chiedendo volersi accertare e dichiarare l'illegittimità e/o nullità e/o annullabilità della procedura esecutiva alla luce della mancata notifica dei relativi atti;
l'avvenuta prescrizione e decadenza rispetto alle somme di cui all'avviso di addebito n. 330 2018 0000137105000 nonché la sua nullità per omessa notifica;
l'inesistenza dell'atto di pignoramento attesa l'avvenuta notifica tramite posta privata con conseguente dichiarazione di estinzione del pagamento e cancellazione del relativo ruolo, con vittoria di spese di lite.
2. Il 05.11.2021 si costitutiva l' che eccepiva l'inammissibilità Controparte_1 dell'opposizione per tardività, la regolarità della notifica dell'avviso di addebito contestato e dell'atto di pignoramento (avvenuta a mezzo posta privata) nonché la propria carenza di legittimazione passiva chiedendo, quindi, volersi disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell' , in CP_3 qualità di ente impositore. Rilevava, inoltre, l'avvenuta riscossione totale e/o parziale di una parte del debito (relativa agli anni 2003 e 2011), l'infondatezza degli eccepiti vizi di carenza di motivazione, di illegittimità dell'aggio e di ragionevolezza e proporzionalità. Concludeva chiedendo volersi dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione e, nel merito,
l'infondatezza della stessa, con vittoria di spese di lite.
3. In seguito all'integrazione del contradditorio disposta all'udienza dell'11.11.2021 interveniva in giudizio l' che eccepiva l'inammissibilità dell'opposizione per tardività, la propria carenza di CP_3 legittimazione passiva nonché la regolarità della notifica dell'avviso di addebito opposto rispetto al quale rilevava, inoltre, l'intervenuto pagamento relativamente ai contributi degli anni 2003 e 2017 e l'esistenza di atti interruttivi in relazione ai contributi degli anni 2011 e 2012. Chiedeva, quindi, il rigetto dell'opposizione e, in subordine, nella denegata ipotesi di accertata prescrizione dei debiti residui, l'accertamento dell'esclusiva responsabilità dell' con vittoria, in ogni caso, delle spese CP_5 di lite.
4. All'udienza del 05.07.2022 veniva disposta la chiamata in causa del terzo pignorato e il successivo
17.04.2023 compariva la società deducendo di aver ricevuto (con atto Controparte_4 notificato in data 05.09.2018) l'atto di pignoramento n. 03084201800000690/001 nella sua qualità di terzo datore di lavoro del signor con cui intercorreva dal 07.01.2008 un rapporto Parte_1 di lavoro di agenzia e di aver conseguentemente provveduto al versamento delle somme disposte a suo carico nei confronti dell' CP_5
5. A seguito dell'udienza del 26.06.2025, tenutasi mediante trattazione scritta, lette le note in sostituzione di udienza, la causa veniva decisa come dalla presente sentenza con motivazione contestuale.
6. Al fine di inquadrare la materia oggetto del contendere, appare opportuno richiamare i principi giurisprudenziali espressi in materia di impugnazione di atti di riscossione di contributi previdenziali e premi assicurativi, evidenziati nella sentenza della Corte di Cassazione, n. 18256 del 02/09/2020, che ha affermato:
«13. il sistema normativo delle riscossioni delineato dal D.Lgs. n. 46 del 1999, all'art. 17, comma
1, agli artt. 24, 25, 29, dal D.L. n. 78 del 2010, art. 30, comma 1, conv. in L. n. 122 del 2010, dal
D.P.R. n. 602 del 1973 e dal D.Lgs. n. 112 del 1999, consente al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi di opposizione (cfr.
Cass. n. 16425 del 2019; n. 6704 del 2016; n. 594 del 2016; n. 24215 del 2009; in materia di riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie cfr. Cass. n. 21793 del 2010; n. 6119 del 2004): a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del
D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, commi 5 e 6, nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. ove si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante oppure si adducano fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata)
o si pongano questioni attinenti alla pignorabilità dei beni, sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia già iniziata (art. 615 c.p.c. comma 2 e art. 618 bis c.p.c.); c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi
i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero alla cartella di pagamento nonché alla notifica della stessa
o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora, da incardinare anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione sia già iniziata (art. 617
c.p.c. comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1);
14. lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. può essere utilizzato anche in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, ove si alleghi la omessa notifica della cartella di pagamento, in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo e salvo il rispetto della disciplina applicabile all'azione recuperata, in particolare quanto al rispetto del termine di decadenza di 40 giorni;
15. questa Corte ha statuito che “Nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata. (Così statuendo, la S.C., in presenza di una notifica insanabilmente nulla perché recante una “relata in bianco”, ha individuato il primo atto utile nella successiva intimazione di pagamento)” (Cass., sez. 6 n. 24506 del 2016);
16. ha ulteriormente chiarito che “In materia di riscossione di contributi previdenziali,
l'opposizione avverso l'avviso di mora (ora intimazione di pagamento) con cui si faccia valere
l'omessa notifica della cartella esattoriale, deducendo fatti estintivi relativi alla formazione del titolo
(nella specie la prescrizione quinquennale del credito ai sensi della L. n. 335 del 1995, ex art. 3, commi 9 e 10), ha la funzione di recuperare l'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella, che costituisce presupposto indefettibile dell'avviso, e deve essere pertanto qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non come opposizione agli atti esecutivi” (Cass. n.
29294 del 2019; n. 22292 del 2019; n. 28583 del 2018; n. 594 del 2016);
17. premesso che l'opposizione all'esecuzione altro non è che un tipo di azione di accertamento negativo del credito (cfr., ad es., Cass. n. 12239 del 2007), si è sottolineato che “laddove l'opposizione ex art. 615 c.p.c. sia proposta in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 non potuta esercitare per omessa notifica della cartella, la censura di mancata notifica della cartella non vale a negare l'esistenza di un titolo esecutivo ma esclusivamente a recuperare la tempestività dell'opposizione (come – appunto – segnala Cass. n. 28583 del 2018, cit.), ed è altresì funzionale all'eccezione di prescrizione (per negarne preventivamente l'interruzione), cioè pur sempre ad una questione inerente al merito della pretesa creditoria” (così Cass. n. 22292 del 2019; n. 29294 del
2019);
18. sulla differenza tra opposizione agli atti esecutivi e opposizione all'esecuzione si è chiarito come “la prima tende a paralizzare temporaneamente l'azione esecutiva o determinati atti esecutivi, mentre la seconda è volta a negarla in radice. La differenza è di notevole spessore: nel primo caso
l'opponente riconosce l'altrui azione esecutiva, ma sostiene che non vi sia stato un regolare svolgimento del processo esecutivo per meri vizi formali degli atti di esecuzione e/o di quelli ad essa prodromici;
ha un interesse (giuridicamente apprezzabile) a dolersene perché vuole non già sottrarsi al pagamento del debito (che non nega), ma ai danni e alle spese ulteriori conseguenti all'altrui azione esecutiva e/o ai singoli atti in cui essa si estrinseca;
nella seconda, invece, l'opponente nega
a monte l'azione esecutiva o per inesistenza (originaria o sopravvenuta) del titolo esecutivo o perché sostiene che esso abbia un contenuto diverso da quello preteso dal creditore o, ancora, perché i beni staggiti (nell'esecuzione per espropriazione, oggi non rilevante) sono impignorabili. E poiché la qualificazione giuridica d'una domanda necessariamente postula l'individuazione dell'interesse ad agire che ne è a monte, nel caso in cui sia dedotta l'omessa notifica della cartella al fine di far valere fatti estintivi del credito, l'interesse del ricorrente è solo quello, in pratica, di negare di essere debitore (per sopravvenuta prescrizione, a suo dire, del credito);
19. a fronte della notifica di una intimazione di pagamento il contribuente può quindi proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. con diverse finalità: in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 cit. ove alleghi l'omessa notifica della cartella e faccia valere il decorso del termine (quinquennale) di prescrizione tra la data di maturazione del credito contributivo e
l'intimazione, per l'assenza in tale intervallo di atti interruttivi (tale azione va proposta nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione); oppure per far valere l'inesistenza del titolo esecutivo a monte (ad es. per mancata iscrizione a ruolo) e quindi per contestare il diritto della parte istante di procedere a esecuzione forzata (tale opposizione non è soggetta a termine di decadenza); ancora, per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella di pagamento, al fine di far risultare l'insussistenza del diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata (anche in tal caso senza essere soggetto a termini di decadenza); 20. questa Corte con la sentenza n. 31282 del 2019 ha precisato: “Nelle ipotesi in cui...il debitore affermi che la cartella esattoriale non gli è stata notificata, può agire sulla base delle risultanze dell'estratto di ruolo ai sensi del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, recuperando l'azione preclusa a causa della mancata o irrituale notifica (così come ammesso da Cass. S.U. n. 7931 del 29/03/2013 e successive sentenze conformi); può anche proporre ex art. 615 c.p.c. la più generale azione di accertamento negativo del debito contributivo. Solo nel secondo caso, venendo in questione tutto il merito contributivo e non solo le questioni anteriori alla notifica della cartella, potrà procedersi all'accertamento del decorso del termine di prescrizione eventualmente maturato anche successivamente alla notifica della cartella che dovesse risultare ritualmente effettuata”;
21. le pronunce richiamate hanno ben delineato la diversa natura delle due azioni, opposizione ex art. 24 cit. e opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., ciascuna retta da un distinto interesse ad agire, nonché la possibilità di cumulo delle stesse, cioè di proposizione nel medesimo giudizio
(cfr. Cass. n. 29294 del 2019; n. 31282 del 2019);
22. quanto agli oneri di allegazione, si è puntualizzato (Cass. n. 31282 del 2019) che “In materia contributiva, la prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella esattoriale può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del processo, a condizione che tale questione sia stata correttamente introdotta nel processo, in coerenza con il principio della domanda, e sia, quindi, pertinente al tema dell'indagine processuale così come ritualmente introdotto in giudizio;
ne consegue che il ricorrente per cassazione, che si dolga della sua mancata valutazione ad opera del giudice di merito, ha l'onere di precisare in quali termini sia stata formulata la domanda inizialmente proposta, e se ed in che modo sia stato sollecitato il dibattito processuale su tale specifica questione”
(cfr. anche Cass., sez. 6 n. 14135 del 2019)».
7. Per riuscire ad inquadrare correttamente l'opposizione di cui è causa, appare preliminare analizzare le eccezioni relative alla nullità della notifica dell'atto di pignoramento in quanto effettuata ad un indirizzo diverso da quello della residenza del ricorrente e a mezzo “posta privata” Nexive. Sul punto si chiarisce brevemente che alla luce del D.lgs. n. 58/2011 e della Legge n. 124/2017 sono state introdotte importanti modifiche nel panorama delle notifiche degli atti giudiziari con la conseguenza che le stesse possano essere effettuate anche da operatori privati che abbiano ottenuto una specifica licenza individuale dal Ministero dello Sviluppo Economico. Nel caso di specie la notifica dell'intimazione di pagamento in data 24.09.2018 a mezzo del servizio postale “Nexive s.p.a.” è sicuramente pienamente valida essendo l'operatore, a quella data, già dotato della relativa licenza
(l'azienda figura nell'elenco degli operatori postali dotati di licenza individuale con valenza in tutto l'ambito territoriale nazionale già a partire da maggio 2019). Se questo è vero, la regolarità della notifica dell'atto di pignoramento opposto, va valutata anche dal punto di vista della corretta individuazione dell'indirizzo di residenza del destinatario: per quanto risulta agli atti, l'atto di pignoramento n. 03084201800000690/001 veniva notificato alla Via Nazionale, n. 335 sita in
Nocera Terinese mentre all'epoca della notifica, il signor risultava residente, come Parte_1 correttamente affermato dallo stesso, alla Via E. Toti, n. 15 sita in Lamezia Terme (si veda elenco dati anagrafici allegato alla costituzione dell' ). A ben vedere, però, anche alla luce CP_3 dell'irregolarità della notifica dell'atto di pignoramento opposto, il ricorrente, in data 22.02.2020, veniva comunque a conoscenza della propria situazione debitoria tal per cui proponeva la presente opposizione con la quale lamentava, tra le altre cose, l'illegittimità della procedura esecutiva per mancata notifica degli atti presupposti.
8. Dirimente, perciò, è la valutazione circa la sussistenza agli atti della valida prova della notifica dell'avviso di addebito sotteso all'intimazione di pagamento opposta. In particolare, l'avviso di addebito n. 330 2018 0000137105000 su cui si concentra la contestazione di parte ricorrente, avente ad oggetto contributi IVS degli anni 2003, 2011, 2012 e 2017, risulta essere stato correttamente notificato in data 24.04.2018 a mezzo raccomandata A/R presso l'indirizzo di residenza del signor con la conseguenza dell'intervenuta irretrattabilità dei crediti ad esso sottesi e Parte_1 dell'inammissibilità delle eccezioni di prescrizione e decadenza perché tardive: le stesse, infatti, attenendo al merito della pretesa contributiva, avrebbero dovuto essere contestate con un'opposizione ex art. 24 D.lgs. n. 46/1999 da proporre entro il termine di 40 giorni dalla notifica dell'avviso di addebito (termine non rispettato essendo la notifica avvenuta il 24.04.2018 e il ricorso il 24.09.2020).
9. Per quanto detto, l'opposizione proposta dal ricorrente va qualificata come opposizione all'esecuzione quale strumento che, senza essere soggetto a termini di decadenza, può essere utilizzato solo per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella di pagamento o dell'avviso di addebito al fine di far risultare l'insussistenza del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata (c.d. prescrizione sopravvenuta). In relazione all'avviso di addebito n. 330 2018 0000137105000 regolarmente notificato in data
24.04.2018 la conoscenza dell'atto di pignoramento presso terzi n. 03084201800000690/001 avvenuta in data 22.02.2020 è sufficiente ad interrompere il termine di prescrizione quinquennale.
10. Con riferimento ai crediti sottesi all'avviso di addebito n. 330 2018 0000137105000 va tuttavia dichiarata la parziale cessazione della materia del contendere in relazione ai contributi IVS relativi all'anno 2003 che, per quanto dichiarato dall'Ente impositore e per quanto prodotto agli atti, risultano essere stati integralmente pagati, nonché, con riferimento ai contributi IVS relativi all'anno 2017 rispetto ai quali risulta essere stata versata la parziale somma di €2.521,95.
11. Se alla luce di quanto appena detto, la domanda, nella parte in cui involge questioni di validità formale, si configura come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., che, essendo stata proposta oltre il termine di venti giorni previsto dalla disposizione citata (l'avviso di addebito è stato notificato in data 24.04.2018 e il ricorso depositato in data 24.09.2020) risulta tardiva con la conseguente inammissibilità di tutte le doglianze che attengono all'asserita nullità dell'intimazione di pagamento per vizi formali del titolo tra cui rientra l'eccepita mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi, per completezza espositiva, per quanto riguarda il presunto difetto di motivazione si richiama comunque l'orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte di
Cassazione secondo cui “l'avviso di intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo, da notificarsi al contribuente ai sensi dell'art. 50, commi 2 e 3, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, ha un contenuto vincolato, in quanto deve essere redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero dell'Economia, sicché non occorre (anche in forza dell'art. 21- octies, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241) che detto avviso contenga una motivazione diversa ed ulteriore rispetto al paradigma ministeriale, essendo, invece, bastevole, al fine di garantire al destinatario
l'identificazione della pretesa tributaria azionata, il riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata” (ex multis Cass., Civ. Sez. V, n. 28689 del 9/11/2018; Cass., Civ., Sez. V, n.
1961 del 24/01/2019; Cass., Civ., Sez. V, n. 16909 dell'11/08/2020; Cass., Civ., Sez. V, n. 29504 del
24/12/2020; Cass., Civ., Sez. V, n. 12140 del 7/05/2021; Cass., Civ., n. 2644 dell'8/01/2022; Cass.,
Sez. V, n. 6209 del 24/02/2022; Cass., Civ., Sez. V, n. 34689 del 24/11/2022; Cass., Civ., Sez. V, n.
5546 del 22/02/2023; Cass. Civ., Sez. V., n. 34416 dell'11/12/2023). Dunque, in conformità alle prescrizioni dettate dal modello ministeriale, la semplice indicazione dell'importo complessivo degli interessi moratori e delle spese di riscossione è sufficiente ad assicurare la completezza motivazionale dell'intimazione di pagamento, anche in coerenza all'orientamento delle Sezioni Unite della Suprema
Corte di Cassazione (Cass., S.S.U.U., 14 luglio 2022, n. 22281), che hanno ritenuto che la cartella di pagamento è congruamente motivata attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 7 L. n. 212 del 27/07/2000 e dall'art. 3 L. n. 241 del 7/08/1990. Nel caso di specie, l'avviso di addebito ed il conseguente atto di pignoramento presso terzi risultano essere conformi al modello ministeriale e, pertanto, dall'esame documentale dell'atto non emergere alcuna irregolarità formale.
Allo stesso, modo, con riferimento al vizio di mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi, si sottolinea che il contenuto della cartella e/o dell'intimazione di pagamento è dettato, nei suoi elementi necessari, dall'art. 25 D.P.R. n. 602 del 1973 in base al quale: "La cartella di pagamento, redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze, contiene
l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione, con l'avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata.
2-bis. La cartella di pagamento contiene anche l'indicazione della data in cui il ruolo è stato reso esecutivo”.
Ed è proprio il ruolo l'atto in cui, ai sensi dell'art. 11 D.P.R. n. 602 del 1973, sono iscritti, oltre alle imposte e alle sanzioni, gli interessi con la conseguenza che gli interessi richiamati nella singola cartella o nel singolo avviso di addebito sono, in realtà, quelli già iscritti ex lege a ruolo.
Perciò, in assenza di una disposizione normativa che prescriva l'indicazione, nella cartella e/o nell'avviso, delle modalità di calcolo degli interessi, il vizio lamentato oltre che inammissibile in quanto tardivo va considerato anche infondato.
12. Infine, per quanto riguarda la lamentata non debenza dell'aggio, nonostante sia inammissibile in forza dell'intervenuta irretrattabilità dei crediti, si può brevemente precisare che sarebbe stata considerata comunque infondata ai sensi dell'art. 17 D.lgs. 122/1999.
13. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, si ritiene che le stesse vadano integralmente compensate, alla luce della reciproca soccombenza.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da Parte_1 così provvede:
1. Dichiara cessata la materia del contendere con riferimento ai contributi IVS dell'anno 2003
e parzialmente limitatamente alla somma di €2.521,95 con riferimento ai contributi IVS dell'anno 2017;
2. rigetta nel resto;
3. compensa le spese di lite tra le parti.
Lamezia Terme, 28.07.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SETTORE LAVORO E PREVIDENZA
in persona del Giudice Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara, a seguito all'udienza del 26 giugno 2025, tenutasi mediante trattazione scritta ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c.p.c, ha pronunciato, mediante deposito di motivazioni contestuali, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 985/2020 RG avente ad oggetto Ricorso in opposizione all'esecuzione e vertente
T R A
(C.F. , nato il [...] a [...], residente in Parte_1 C.F._1
Lamezia Terme alla Via Enrico Toti, n. 15 ed ivi elettivamente domiciliato alla Via F. Nicotera 100,
n. 20 presso lo studio degli Avvocati Salvatore Cerra e Ezio Mercuri, che lo rappresentano e difendono, come da procura in atti;
E
(P.IVA , con sede in Roma alla Controparte_1 P.IVA_1
Via Giuseppe Grezar, n. 14, in persona del suo procuratore speciale , rappresentata e CP_2 difesa dall'Avvocato Paolo Ceci presso il cui studio sito in Roma alla Via Po, n. 24 elettivamente domicilia, come da procura in atti;
E
(C.F. ) con Controparte_3 P.IVA_2 sede in Roma alla Via Ciro il Grande, n. 21, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente dagli avvocati Giacinto Greco e Maria
Teresa Pugliano ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale sito in Lamezia Terme CP_3
(CZ) alla via Saverio D'Ippolito, n. 5, come da procura in atti;
NONCHÉ CONTRO
P.IVA ), con sede legale in Settala (MI) alla Controparte_4 P.IVA_3
Via Cascina Conighetto, elettivamente domiciliata in Milano alla Via Cappuccini, n. 14 presso lo studio degli Avvocati Marco Scansani e Chiara Margonari, che la rappresentano e difendono congiuntamente e disgiuntamente, come da procura in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso in riassunzione depositato il giorno 24.09.2020, proponeva Parte_1 opposizione avverso l'avviso di addebito n. 33020180000137105000 sotteso all'atto di pignoramento presso terzi n. 03084201800000690/001.
Il ricorrente deduceva, in via preliminare, di non aver mai ricevuto l'atto di pignoramento in oggetto essendo stato lo stesso notificato (in data 24.09.2018) ad un indirizzo diverso da quello della sua residenza e di essere venuto a conoscenza dei debiti ad esso sottesi solo in data 22.02.2020 in occasione dei controlli effettuati presso l' sulla propria situazione debitoria a seguito della CP_5 presentazione dell'istanza di saldo e stralcio e di rottamazione dei ruoli (avvenuta in data 27.04.2019).
Sulla base della mancata notifica dell'atto di pignoramento e degli atti ad esso presupposti, il ricorrente proponeva opposizione dinnanzi al Tribunale di Lamezia Terme, sezione Esecuzione mobiliare per chiedere la sospensione dell'esecuzione: il ricorso, recante n. 114/2020 R.G., veniva rigettato e, nel rispetto del termine di 90 giorni, veniva instaurato il presente giudizio di merito.
Il ricorrente presentava opposizione avverso l'atto di pignoramento n. 03084201800000690/001, limitatamente all'avviso di addebito n. 330 2018 0000137105000 lamentando: a) l'intervenuta prescrizione dei crediti ad esso sottesi in quanto relativi a contributi IVS degli anni 2003, 2011, 2012
e 2017; b) l'intervenuta decadenza per violazione dell'art. 25 del D.lgs. n. 46/1999; c) la carenza di motivazione dell'atto, la non dovutezza dell'aggio e la violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità; d) la nullità dell'atto di pignoramento per l'avvenuta notifica tramite posta privata.
Concludeva, perciò, chiedendo volersi accertare e dichiarare l'illegittimità e/o nullità e/o annullabilità della procedura esecutiva alla luce della mancata notifica dei relativi atti;
l'avvenuta prescrizione e decadenza rispetto alle somme di cui all'avviso di addebito n. 330 2018 0000137105000 nonché la sua nullità per omessa notifica;
l'inesistenza dell'atto di pignoramento attesa l'avvenuta notifica tramite posta privata con conseguente dichiarazione di estinzione del pagamento e cancellazione del relativo ruolo, con vittoria di spese di lite.
2. Il 05.11.2021 si costitutiva l' che eccepiva l'inammissibilità Controparte_1 dell'opposizione per tardività, la regolarità della notifica dell'avviso di addebito contestato e dell'atto di pignoramento (avvenuta a mezzo posta privata) nonché la propria carenza di legittimazione passiva chiedendo, quindi, volersi disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell' , in CP_3 qualità di ente impositore. Rilevava, inoltre, l'avvenuta riscossione totale e/o parziale di una parte del debito (relativa agli anni 2003 e 2011), l'infondatezza degli eccepiti vizi di carenza di motivazione, di illegittimità dell'aggio e di ragionevolezza e proporzionalità. Concludeva chiedendo volersi dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione e, nel merito,
l'infondatezza della stessa, con vittoria di spese di lite.
3. In seguito all'integrazione del contradditorio disposta all'udienza dell'11.11.2021 interveniva in giudizio l' che eccepiva l'inammissibilità dell'opposizione per tardività, la propria carenza di CP_3 legittimazione passiva nonché la regolarità della notifica dell'avviso di addebito opposto rispetto al quale rilevava, inoltre, l'intervenuto pagamento relativamente ai contributi degli anni 2003 e 2017 e l'esistenza di atti interruttivi in relazione ai contributi degli anni 2011 e 2012. Chiedeva, quindi, il rigetto dell'opposizione e, in subordine, nella denegata ipotesi di accertata prescrizione dei debiti residui, l'accertamento dell'esclusiva responsabilità dell' con vittoria, in ogni caso, delle spese CP_5 di lite.
4. All'udienza del 05.07.2022 veniva disposta la chiamata in causa del terzo pignorato e il successivo
17.04.2023 compariva la società deducendo di aver ricevuto (con atto Controparte_4 notificato in data 05.09.2018) l'atto di pignoramento n. 03084201800000690/001 nella sua qualità di terzo datore di lavoro del signor con cui intercorreva dal 07.01.2008 un rapporto Parte_1 di lavoro di agenzia e di aver conseguentemente provveduto al versamento delle somme disposte a suo carico nei confronti dell' CP_5
5. A seguito dell'udienza del 26.06.2025, tenutasi mediante trattazione scritta, lette le note in sostituzione di udienza, la causa veniva decisa come dalla presente sentenza con motivazione contestuale.
6. Al fine di inquadrare la materia oggetto del contendere, appare opportuno richiamare i principi giurisprudenziali espressi in materia di impugnazione di atti di riscossione di contributi previdenziali e premi assicurativi, evidenziati nella sentenza della Corte di Cassazione, n. 18256 del 02/09/2020, che ha affermato:
«13. il sistema normativo delle riscossioni delineato dal D.Lgs. n. 46 del 1999, all'art. 17, comma
1, agli artt. 24, 25, 29, dal D.L. n. 78 del 2010, art. 30, comma 1, conv. in L. n. 122 del 2010, dal
D.P.R. n. 602 del 1973 e dal D.Lgs. n. 112 del 1999, consente al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi di opposizione (cfr.
Cass. n. 16425 del 2019; n. 6704 del 2016; n. 594 del 2016; n. 24215 del 2009; in materia di riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie cfr. Cass. n. 21793 del 2010; n. 6119 del 2004): a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del
D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, commi 5 e 6, nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. ove si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante oppure si adducano fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata)
o si pongano questioni attinenti alla pignorabilità dei beni, sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia già iniziata (art. 615 c.p.c. comma 2 e art. 618 bis c.p.c.); c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi
i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero alla cartella di pagamento nonché alla notifica della stessa
o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora, da incardinare anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione sia già iniziata (art. 617
c.p.c. comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1);
14. lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. può essere utilizzato anche in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, ove si alleghi la omessa notifica della cartella di pagamento, in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo e salvo il rispetto della disciplina applicabile all'azione recuperata, in particolare quanto al rispetto del termine di decadenza di 40 giorni;
15. questa Corte ha statuito che “Nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata. (Così statuendo, la S.C., in presenza di una notifica insanabilmente nulla perché recante una “relata in bianco”, ha individuato il primo atto utile nella successiva intimazione di pagamento)” (Cass., sez. 6 n. 24506 del 2016);
16. ha ulteriormente chiarito che “In materia di riscossione di contributi previdenziali,
l'opposizione avverso l'avviso di mora (ora intimazione di pagamento) con cui si faccia valere
l'omessa notifica della cartella esattoriale, deducendo fatti estintivi relativi alla formazione del titolo
(nella specie la prescrizione quinquennale del credito ai sensi della L. n. 335 del 1995, ex art. 3, commi 9 e 10), ha la funzione di recuperare l'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella, che costituisce presupposto indefettibile dell'avviso, e deve essere pertanto qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non come opposizione agli atti esecutivi” (Cass. n.
29294 del 2019; n. 22292 del 2019; n. 28583 del 2018; n. 594 del 2016);
17. premesso che l'opposizione all'esecuzione altro non è che un tipo di azione di accertamento negativo del credito (cfr., ad es., Cass. n. 12239 del 2007), si è sottolineato che “laddove l'opposizione ex art. 615 c.p.c. sia proposta in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 non potuta esercitare per omessa notifica della cartella, la censura di mancata notifica della cartella non vale a negare l'esistenza di un titolo esecutivo ma esclusivamente a recuperare la tempestività dell'opposizione (come – appunto – segnala Cass. n. 28583 del 2018, cit.), ed è altresì funzionale all'eccezione di prescrizione (per negarne preventivamente l'interruzione), cioè pur sempre ad una questione inerente al merito della pretesa creditoria” (così Cass. n. 22292 del 2019; n. 29294 del
2019);
18. sulla differenza tra opposizione agli atti esecutivi e opposizione all'esecuzione si è chiarito come “la prima tende a paralizzare temporaneamente l'azione esecutiva o determinati atti esecutivi, mentre la seconda è volta a negarla in radice. La differenza è di notevole spessore: nel primo caso
l'opponente riconosce l'altrui azione esecutiva, ma sostiene che non vi sia stato un regolare svolgimento del processo esecutivo per meri vizi formali degli atti di esecuzione e/o di quelli ad essa prodromici;
ha un interesse (giuridicamente apprezzabile) a dolersene perché vuole non già sottrarsi al pagamento del debito (che non nega), ma ai danni e alle spese ulteriori conseguenti all'altrui azione esecutiva e/o ai singoli atti in cui essa si estrinseca;
nella seconda, invece, l'opponente nega
a monte l'azione esecutiva o per inesistenza (originaria o sopravvenuta) del titolo esecutivo o perché sostiene che esso abbia un contenuto diverso da quello preteso dal creditore o, ancora, perché i beni staggiti (nell'esecuzione per espropriazione, oggi non rilevante) sono impignorabili. E poiché la qualificazione giuridica d'una domanda necessariamente postula l'individuazione dell'interesse ad agire che ne è a monte, nel caso in cui sia dedotta l'omessa notifica della cartella al fine di far valere fatti estintivi del credito, l'interesse del ricorrente è solo quello, in pratica, di negare di essere debitore (per sopravvenuta prescrizione, a suo dire, del credito);
19. a fronte della notifica di una intimazione di pagamento il contribuente può quindi proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. con diverse finalità: in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 cit. ove alleghi l'omessa notifica della cartella e faccia valere il decorso del termine (quinquennale) di prescrizione tra la data di maturazione del credito contributivo e
l'intimazione, per l'assenza in tale intervallo di atti interruttivi (tale azione va proposta nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione); oppure per far valere l'inesistenza del titolo esecutivo a monte (ad es. per mancata iscrizione a ruolo) e quindi per contestare il diritto della parte istante di procedere a esecuzione forzata (tale opposizione non è soggetta a termine di decadenza); ancora, per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella di pagamento, al fine di far risultare l'insussistenza del diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata (anche in tal caso senza essere soggetto a termini di decadenza); 20. questa Corte con la sentenza n. 31282 del 2019 ha precisato: “Nelle ipotesi in cui...il debitore affermi che la cartella esattoriale non gli è stata notificata, può agire sulla base delle risultanze dell'estratto di ruolo ai sensi del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, recuperando l'azione preclusa a causa della mancata o irrituale notifica (così come ammesso da Cass. S.U. n. 7931 del 29/03/2013 e successive sentenze conformi); può anche proporre ex art. 615 c.p.c. la più generale azione di accertamento negativo del debito contributivo. Solo nel secondo caso, venendo in questione tutto il merito contributivo e non solo le questioni anteriori alla notifica della cartella, potrà procedersi all'accertamento del decorso del termine di prescrizione eventualmente maturato anche successivamente alla notifica della cartella che dovesse risultare ritualmente effettuata”;
21. le pronunce richiamate hanno ben delineato la diversa natura delle due azioni, opposizione ex art. 24 cit. e opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., ciascuna retta da un distinto interesse ad agire, nonché la possibilità di cumulo delle stesse, cioè di proposizione nel medesimo giudizio
(cfr. Cass. n. 29294 del 2019; n. 31282 del 2019);
22. quanto agli oneri di allegazione, si è puntualizzato (Cass. n. 31282 del 2019) che “In materia contributiva, la prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella esattoriale può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del processo, a condizione che tale questione sia stata correttamente introdotta nel processo, in coerenza con il principio della domanda, e sia, quindi, pertinente al tema dell'indagine processuale così come ritualmente introdotto in giudizio;
ne consegue che il ricorrente per cassazione, che si dolga della sua mancata valutazione ad opera del giudice di merito, ha l'onere di precisare in quali termini sia stata formulata la domanda inizialmente proposta, e se ed in che modo sia stato sollecitato il dibattito processuale su tale specifica questione”
(cfr. anche Cass., sez. 6 n. 14135 del 2019)».
7. Per riuscire ad inquadrare correttamente l'opposizione di cui è causa, appare preliminare analizzare le eccezioni relative alla nullità della notifica dell'atto di pignoramento in quanto effettuata ad un indirizzo diverso da quello della residenza del ricorrente e a mezzo “posta privata” Nexive. Sul punto si chiarisce brevemente che alla luce del D.lgs. n. 58/2011 e della Legge n. 124/2017 sono state introdotte importanti modifiche nel panorama delle notifiche degli atti giudiziari con la conseguenza che le stesse possano essere effettuate anche da operatori privati che abbiano ottenuto una specifica licenza individuale dal Ministero dello Sviluppo Economico. Nel caso di specie la notifica dell'intimazione di pagamento in data 24.09.2018 a mezzo del servizio postale “Nexive s.p.a.” è sicuramente pienamente valida essendo l'operatore, a quella data, già dotato della relativa licenza
(l'azienda figura nell'elenco degli operatori postali dotati di licenza individuale con valenza in tutto l'ambito territoriale nazionale già a partire da maggio 2019). Se questo è vero, la regolarità della notifica dell'atto di pignoramento opposto, va valutata anche dal punto di vista della corretta individuazione dell'indirizzo di residenza del destinatario: per quanto risulta agli atti, l'atto di pignoramento n. 03084201800000690/001 veniva notificato alla Via Nazionale, n. 335 sita in
Nocera Terinese mentre all'epoca della notifica, il signor risultava residente, come Parte_1 correttamente affermato dallo stesso, alla Via E. Toti, n. 15 sita in Lamezia Terme (si veda elenco dati anagrafici allegato alla costituzione dell' ). A ben vedere, però, anche alla luce CP_3 dell'irregolarità della notifica dell'atto di pignoramento opposto, il ricorrente, in data 22.02.2020, veniva comunque a conoscenza della propria situazione debitoria tal per cui proponeva la presente opposizione con la quale lamentava, tra le altre cose, l'illegittimità della procedura esecutiva per mancata notifica degli atti presupposti.
8. Dirimente, perciò, è la valutazione circa la sussistenza agli atti della valida prova della notifica dell'avviso di addebito sotteso all'intimazione di pagamento opposta. In particolare, l'avviso di addebito n. 330 2018 0000137105000 su cui si concentra la contestazione di parte ricorrente, avente ad oggetto contributi IVS degli anni 2003, 2011, 2012 e 2017, risulta essere stato correttamente notificato in data 24.04.2018 a mezzo raccomandata A/R presso l'indirizzo di residenza del signor con la conseguenza dell'intervenuta irretrattabilità dei crediti ad esso sottesi e Parte_1 dell'inammissibilità delle eccezioni di prescrizione e decadenza perché tardive: le stesse, infatti, attenendo al merito della pretesa contributiva, avrebbero dovuto essere contestate con un'opposizione ex art. 24 D.lgs. n. 46/1999 da proporre entro il termine di 40 giorni dalla notifica dell'avviso di addebito (termine non rispettato essendo la notifica avvenuta il 24.04.2018 e il ricorso il 24.09.2020).
9. Per quanto detto, l'opposizione proposta dal ricorrente va qualificata come opposizione all'esecuzione quale strumento che, senza essere soggetto a termini di decadenza, può essere utilizzato solo per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella di pagamento o dell'avviso di addebito al fine di far risultare l'insussistenza del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata (c.d. prescrizione sopravvenuta). In relazione all'avviso di addebito n. 330 2018 0000137105000 regolarmente notificato in data
24.04.2018 la conoscenza dell'atto di pignoramento presso terzi n. 03084201800000690/001 avvenuta in data 22.02.2020 è sufficiente ad interrompere il termine di prescrizione quinquennale.
10. Con riferimento ai crediti sottesi all'avviso di addebito n. 330 2018 0000137105000 va tuttavia dichiarata la parziale cessazione della materia del contendere in relazione ai contributi IVS relativi all'anno 2003 che, per quanto dichiarato dall'Ente impositore e per quanto prodotto agli atti, risultano essere stati integralmente pagati, nonché, con riferimento ai contributi IVS relativi all'anno 2017 rispetto ai quali risulta essere stata versata la parziale somma di €2.521,95.
11. Se alla luce di quanto appena detto, la domanda, nella parte in cui involge questioni di validità formale, si configura come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., che, essendo stata proposta oltre il termine di venti giorni previsto dalla disposizione citata (l'avviso di addebito è stato notificato in data 24.04.2018 e il ricorso depositato in data 24.09.2020) risulta tardiva con la conseguente inammissibilità di tutte le doglianze che attengono all'asserita nullità dell'intimazione di pagamento per vizi formali del titolo tra cui rientra l'eccepita mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi, per completezza espositiva, per quanto riguarda il presunto difetto di motivazione si richiama comunque l'orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte di
Cassazione secondo cui “l'avviso di intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo, da notificarsi al contribuente ai sensi dell'art. 50, commi 2 e 3, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, ha un contenuto vincolato, in quanto deve essere redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero dell'Economia, sicché non occorre (anche in forza dell'art. 21- octies, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241) che detto avviso contenga una motivazione diversa ed ulteriore rispetto al paradigma ministeriale, essendo, invece, bastevole, al fine di garantire al destinatario
l'identificazione della pretesa tributaria azionata, il riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata” (ex multis Cass., Civ. Sez. V, n. 28689 del 9/11/2018; Cass., Civ., Sez. V, n.
1961 del 24/01/2019; Cass., Civ., Sez. V, n. 16909 dell'11/08/2020; Cass., Civ., Sez. V, n. 29504 del
24/12/2020; Cass., Civ., Sez. V, n. 12140 del 7/05/2021; Cass., Civ., n. 2644 dell'8/01/2022; Cass.,
Sez. V, n. 6209 del 24/02/2022; Cass., Civ., Sez. V, n. 34689 del 24/11/2022; Cass., Civ., Sez. V, n.
5546 del 22/02/2023; Cass. Civ., Sez. V., n. 34416 dell'11/12/2023). Dunque, in conformità alle prescrizioni dettate dal modello ministeriale, la semplice indicazione dell'importo complessivo degli interessi moratori e delle spese di riscossione è sufficiente ad assicurare la completezza motivazionale dell'intimazione di pagamento, anche in coerenza all'orientamento delle Sezioni Unite della Suprema
Corte di Cassazione (Cass., S.S.U.U., 14 luglio 2022, n. 22281), che hanno ritenuto che la cartella di pagamento è congruamente motivata attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 7 L. n. 212 del 27/07/2000 e dall'art. 3 L. n. 241 del 7/08/1990. Nel caso di specie, l'avviso di addebito ed il conseguente atto di pignoramento presso terzi risultano essere conformi al modello ministeriale e, pertanto, dall'esame documentale dell'atto non emergere alcuna irregolarità formale.
Allo stesso, modo, con riferimento al vizio di mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi, si sottolinea che il contenuto della cartella e/o dell'intimazione di pagamento è dettato, nei suoi elementi necessari, dall'art. 25 D.P.R. n. 602 del 1973 in base al quale: "La cartella di pagamento, redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze, contiene
l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione, con l'avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata.
2-bis. La cartella di pagamento contiene anche l'indicazione della data in cui il ruolo è stato reso esecutivo”.
Ed è proprio il ruolo l'atto in cui, ai sensi dell'art. 11 D.P.R. n. 602 del 1973, sono iscritti, oltre alle imposte e alle sanzioni, gli interessi con la conseguenza che gli interessi richiamati nella singola cartella o nel singolo avviso di addebito sono, in realtà, quelli già iscritti ex lege a ruolo.
Perciò, in assenza di una disposizione normativa che prescriva l'indicazione, nella cartella e/o nell'avviso, delle modalità di calcolo degli interessi, il vizio lamentato oltre che inammissibile in quanto tardivo va considerato anche infondato.
12. Infine, per quanto riguarda la lamentata non debenza dell'aggio, nonostante sia inammissibile in forza dell'intervenuta irretrattabilità dei crediti, si può brevemente precisare che sarebbe stata considerata comunque infondata ai sensi dell'art. 17 D.lgs. 122/1999.
13. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, si ritiene che le stesse vadano integralmente compensate, alla luce della reciproca soccombenza.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da Parte_1 così provvede:
1. Dichiara cessata la materia del contendere con riferimento ai contributi IVS dell'anno 2003
e parzialmente limitatamente alla somma di €2.521,95 con riferimento ai contributi IVS dell'anno 2017;
2. rigetta nel resto;
3. compensa le spese di lite tra le parti.
Lamezia Terme, 28.07.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara