CASS
Sentenza 5 gennaio 2021
Sentenza 5 gennaio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 05/01/2021, n. 173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 173 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2021 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LI OL nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 29/04/2020 del TRIB. LIBERTA di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISL,A0 SCARLINI;
lette/septrte le conclusioni del PG VINCENZO SENATORE (t i'ex (PLAA,k) udito il difensore 4,Levit) Penale Sent. Sez. 5 Num. 173 Anno 2021 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO Data Udienza: 18/11/2020 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 29 aprile 2020, il Tribunale di Catanzaro annullava la misura interdittiva della sospensione dall'esercizio della professione medico sanitaria nella struttura di Scalea applicata a AO IT confermando però la sospensione dalla medesima in riferimento alla certificazione dei requisiti fisici e psichici necessari per il conseguimento ed il rinnovo delle patenti di guida e da ogni ulteriore incarico di carattere sanitario. Il Tribunale aveva deciso, riuniti i procedimenti, sia sulla ordinanza genetica sia sull'ordinanza di rigetto dell'istanza di revoca della misura. 1.1. Al prevenuto era stato ascritto il delitto previsto dall'art. 479 cod. pen., per avere attestato la sussistenza dei requisiti fisici e psichici per il rinnovo della patente di guida di una pluralità di richiedenti, falsamente dichiarando di averli sottoposti a visita, nel corso del 2019 e del 2020, in concorso con il titolare e la dipendente di una scuola di guida di Castrovillari. Il Tribunale confermava la misura, annullandone la sola parte che avrebbe consentito all'indagato di svolgere la propria attività lavorativa quale dipendente della struttura sanitaria di Scalea, ritenendo infondata la tesi difensiva circa l'errata qualificazione giuridica della condotta ai sensi del delitto di cui all'art. 479 cod. pen.. 2. Propone ricorso l'imputato, a mezzo del suo difensore, articolando le proprie censure in due motivi. 2.1. Con il primo motivo ripropone, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione, la doglianza circa l'omessa derubricazione del reato ascritto all'indagato, dovendosi considerare errata l'originaria qualificazione della condotta ai sensi dell'art. 479 cod. pen.. Il rilascio della patente di guida o il suo rinnovo non costituiscono, infatti, degli atti pubblici ma solo degli atti di carattere amministrativo così che la certificazione medica redatta dal prevenuto, che ne costituiva uno dei presupposti, poteva al più concretare il meno grave delitto punito dall'art. 480 cod. pen.. Così modificato il titolo del reato, non poteva discenderne alcuna misura di cautela. Nel rispondere a tale censura il Tribunale si era limitato a richiamare la motivazione sul punto del primo giudice. 2.2. Con il secondo motivo lamenta la violazione di legge non avendo il Tribunale, confermando l'originaria qualificazione del reato, sollevato d'ufficio la questione della competenza per territorio posto che, escluso che l'indagato si 1 fosse recato presso la scuola guida di Castrovillari a redigere le certificazioni, il delitto si sarebbe consumato con l'invio delle medesime, da parte del ricorrente, agli uffici della Motorizzazione civile di Cosenza. 3. Il difensore dell'imputato ha depositato memoria con la quale lamenta il vizio di motivazione in relazione alla gravità degli indizi raccolti dai quali non emerge che l'indagato abbia sottoscritto alcuno dei certificati inviati alla motorizzazione, così da diversi considerare anche l'ipotesi del falso grossolano. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso promosso nell'interesse del prevenuto è inammissibile. 1. Il primo motivo, sulla corretta qualificazione giuridica della condotta ascritta al ricorrente non tiene conto del costante orientamento ermeneutico di questa Corte - da ultimo confermato dalla pronuncia Sez. 5, n. 8713 del 22/01/2019, Antermite, Rv. 275629 - secondo il quale integra il delitto di falsità ideologica in atto pubblico il rilascio di un certificato attestante il possesso dei requisiti psicofisici richiesti per il conseguimento della patente di guida, in assenza di visita, da parte di un medico autorizzato quale accertatore, atteso che lo stesso, anche ove operi in regime privatistico, riveste la qualità di pubblico ufficiale ed esercita una pubblica funzione in forza dell'espressa previsione normativa di cui agli artt. 119, comma 2, cod. strada e 319, comma 5, del regolamento di cui al d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495. 2. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato. Invero, sulla stessa possibilità di sollevare, nei procedimenti cautelari, l'eccezione di competenza per territorio, per la prima volta in sede di legittimità, questa Corte non ha assunto un indirizzo unitario, avendo affermato: - per un verso, che in materia cautelare, l'eccezione sull'incompetenza territoriale dell'autorità giudiziaria procedente può essere sollevata per la prima volta anche con il ricorso per cassazione, purché il ricorrente adempia all'obbligo di specificità nella deduzione dei motivi e non fondi le sue lamentele su elementi di fatto mai introdotti dinanzi al giudice del merito ovvero sui quali sia necessario procedere a valutazioni o ad accertamenti comunque inammissibili nel giudizio di legittimità (da ultimo, Sez. 6, n. 2336 del 07/01/2015, Rv. 262081 e Sez. 6, n. 13096 del 05/03/2014, Rv. 259505; ancor prima nn. 4548 del 2005 Rv. 231139, n. 25835 del 2010 Rv. 247776); 2 - per l'altro, che non può, comunque, costituire motivo di ricorso per cassazione la violazione delle regole di competenza territoriale da parte del giudice che ha emesso l'ordinanza cautelare, se detta violazione, non sia stata dedotta nel giudizio di riesame, essendo precluso al giudice di legittimità di decidere su violazioni di legge, non rilevabili d'ufficio, i cui presupposti di fatto non siano già stati esaminati dai giudici di merito (da ultimo Sez. 3, n. 32904 del 08/02/2018, Rv. 273672 e Sez. 3, n. 32904 del 08/02/2018, Rv. 273672). 2.1. Tanto premesso, si osserva però come, nel caso di specie, il denunciato contrasto non assuma rilievo alcuno, posto che, anche considerando l'orientamento meno ristrettivo - rispetto alla possibile formulazione dell'eccezione di incompetenza per territorio per la prima volta in sede di legittimità - il ricorso risulta del tutto generico sul punto, e precisamente sulla individuazione del luogo ove, altrimenti (rispetto all'autorità giudiziaria procedente), si sarebbe consumato il reato, e ciò per una duplice ragione: - non era stata sottoposta ai giudici del merito della cautela alcuna censura in relazione al luogo di commissione del delitto, che solo ora si pretende diverso da quello indicato in imputazione, così che non è dato conoscere in quali altri luoghi si possano essere consumate le ipotizzabili fasi della contestata condotta (a mero titolo di esempio: la struttura di Scalea ove lavorava il prevenuto, il suo eventuale, diverso ed ulteriore, studio medico, la scuola guida interessata, la sede o le sedi delle Motorizzazioni Civili destinatarie dei certificati); - si indica come luogo di alternativa consumazione del falso la sede dell'ufficio in cui è stato inviato il documento contenente attestazioni non rispondenti al vero e quindi il luogo del suo utilizzo, così però individuando la competenza di un diverso, e non contestato, reato, il mero uso dell'atto falso, nulla indicando, invece, circa il luogo di formazione del falso stesso (e, quindi, di redazione dei certificati), l'unico rilevante ai fini della eccepita incompetenza per il delitto di falso ideologico al prevenuto ascritto. 3. Il motivo argomentato in memoria - circa la mancata riconducibilità dei certificati all'indagato - è interamente versato in fatto e, come tale inammissibile anche per l'ulteriore ragione che le deduzioni spese assumono, quanto alla grossolanità del falso (che peraltro trova smentita nell'avvenuto rinnovo della patente di guida nell'unico caso che la difesa ha portato a conoscenza di questa Corte, allegando l'annotazione a carico del Capano) ed alla sua non attribuibilità all'indagato, carattere di novità rispetto ai motivi dedotti in sede di riesame. 3 4. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 18 novembre 2020.
lette/septrte le conclusioni del PG VINCENZO SENATORE (t i'ex (PLAA,k) udito il difensore 4,Levit) Penale Sent. Sez. 5 Num. 173 Anno 2021 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO Data Udienza: 18/11/2020 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 29 aprile 2020, il Tribunale di Catanzaro annullava la misura interdittiva della sospensione dall'esercizio della professione medico sanitaria nella struttura di Scalea applicata a AO IT confermando però la sospensione dalla medesima in riferimento alla certificazione dei requisiti fisici e psichici necessari per il conseguimento ed il rinnovo delle patenti di guida e da ogni ulteriore incarico di carattere sanitario. Il Tribunale aveva deciso, riuniti i procedimenti, sia sulla ordinanza genetica sia sull'ordinanza di rigetto dell'istanza di revoca della misura. 1.1. Al prevenuto era stato ascritto il delitto previsto dall'art. 479 cod. pen., per avere attestato la sussistenza dei requisiti fisici e psichici per il rinnovo della patente di guida di una pluralità di richiedenti, falsamente dichiarando di averli sottoposti a visita, nel corso del 2019 e del 2020, in concorso con il titolare e la dipendente di una scuola di guida di Castrovillari. Il Tribunale confermava la misura, annullandone la sola parte che avrebbe consentito all'indagato di svolgere la propria attività lavorativa quale dipendente della struttura sanitaria di Scalea, ritenendo infondata la tesi difensiva circa l'errata qualificazione giuridica della condotta ai sensi del delitto di cui all'art. 479 cod. pen.. 2. Propone ricorso l'imputato, a mezzo del suo difensore, articolando le proprie censure in due motivi. 2.1. Con il primo motivo ripropone, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione, la doglianza circa l'omessa derubricazione del reato ascritto all'indagato, dovendosi considerare errata l'originaria qualificazione della condotta ai sensi dell'art. 479 cod. pen.. Il rilascio della patente di guida o il suo rinnovo non costituiscono, infatti, degli atti pubblici ma solo degli atti di carattere amministrativo così che la certificazione medica redatta dal prevenuto, che ne costituiva uno dei presupposti, poteva al più concretare il meno grave delitto punito dall'art. 480 cod. pen.. Così modificato il titolo del reato, non poteva discenderne alcuna misura di cautela. Nel rispondere a tale censura il Tribunale si era limitato a richiamare la motivazione sul punto del primo giudice. 2.2. Con il secondo motivo lamenta la violazione di legge non avendo il Tribunale, confermando l'originaria qualificazione del reato, sollevato d'ufficio la questione della competenza per territorio posto che, escluso che l'indagato si 1 fosse recato presso la scuola guida di Castrovillari a redigere le certificazioni, il delitto si sarebbe consumato con l'invio delle medesime, da parte del ricorrente, agli uffici della Motorizzazione civile di Cosenza. 3. Il difensore dell'imputato ha depositato memoria con la quale lamenta il vizio di motivazione in relazione alla gravità degli indizi raccolti dai quali non emerge che l'indagato abbia sottoscritto alcuno dei certificati inviati alla motorizzazione, così da diversi considerare anche l'ipotesi del falso grossolano. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso promosso nell'interesse del prevenuto è inammissibile. 1. Il primo motivo, sulla corretta qualificazione giuridica della condotta ascritta al ricorrente non tiene conto del costante orientamento ermeneutico di questa Corte - da ultimo confermato dalla pronuncia Sez. 5, n. 8713 del 22/01/2019, Antermite, Rv. 275629 - secondo il quale integra il delitto di falsità ideologica in atto pubblico il rilascio di un certificato attestante il possesso dei requisiti psicofisici richiesti per il conseguimento della patente di guida, in assenza di visita, da parte di un medico autorizzato quale accertatore, atteso che lo stesso, anche ove operi in regime privatistico, riveste la qualità di pubblico ufficiale ed esercita una pubblica funzione in forza dell'espressa previsione normativa di cui agli artt. 119, comma 2, cod. strada e 319, comma 5, del regolamento di cui al d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495. 2. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato. Invero, sulla stessa possibilità di sollevare, nei procedimenti cautelari, l'eccezione di competenza per territorio, per la prima volta in sede di legittimità, questa Corte non ha assunto un indirizzo unitario, avendo affermato: - per un verso, che in materia cautelare, l'eccezione sull'incompetenza territoriale dell'autorità giudiziaria procedente può essere sollevata per la prima volta anche con il ricorso per cassazione, purché il ricorrente adempia all'obbligo di specificità nella deduzione dei motivi e non fondi le sue lamentele su elementi di fatto mai introdotti dinanzi al giudice del merito ovvero sui quali sia necessario procedere a valutazioni o ad accertamenti comunque inammissibili nel giudizio di legittimità (da ultimo, Sez. 6, n. 2336 del 07/01/2015, Rv. 262081 e Sez. 6, n. 13096 del 05/03/2014, Rv. 259505; ancor prima nn. 4548 del 2005 Rv. 231139, n. 25835 del 2010 Rv. 247776); 2 - per l'altro, che non può, comunque, costituire motivo di ricorso per cassazione la violazione delle regole di competenza territoriale da parte del giudice che ha emesso l'ordinanza cautelare, se detta violazione, non sia stata dedotta nel giudizio di riesame, essendo precluso al giudice di legittimità di decidere su violazioni di legge, non rilevabili d'ufficio, i cui presupposti di fatto non siano già stati esaminati dai giudici di merito (da ultimo Sez. 3, n. 32904 del 08/02/2018, Rv. 273672 e Sez. 3, n. 32904 del 08/02/2018, Rv. 273672). 2.1. Tanto premesso, si osserva però come, nel caso di specie, il denunciato contrasto non assuma rilievo alcuno, posto che, anche considerando l'orientamento meno ristrettivo - rispetto alla possibile formulazione dell'eccezione di incompetenza per territorio per la prima volta in sede di legittimità - il ricorso risulta del tutto generico sul punto, e precisamente sulla individuazione del luogo ove, altrimenti (rispetto all'autorità giudiziaria procedente), si sarebbe consumato il reato, e ciò per una duplice ragione: - non era stata sottoposta ai giudici del merito della cautela alcuna censura in relazione al luogo di commissione del delitto, che solo ora si pretende diverso da quello indicato in imputazione, così che non è dato conoscere in quali altri luoghi si possano essere consumate le ipotizzabili fasi della contestata condotta (a mero titolo di esempio: la struttura di Scalea ove lavorava il prevenuto, il suo eventuale, diverso ed ulteriore, studio medico, la scuola guida interessata, la sede o le sedi delle Motorizzazioni Civili destinatarie dei certificati); - si indica come luogo di alternativa consumazione del falso la sede dell'ufficio in cui è stato inviato il documento contenente attestazioni non rispondenti al vero e quindi il luogo del suo utilizzo, così però individuando la competenza di un diverso, e non contestato, reato, il mero uso dell'atto falso, nulla indicando, invece, circa il luogo di formazione del falso stesso (e, quindi, di redazione dei certificati), l'unico rilevante ai fini della eccepita incompetenza per il delitto di falso ideologico al prevenuto ascritto. 3. Il motivo argomentato in memoria - circa la mancata riconducibilità dei certificati all'indagato - è interamente versato in fatto e, come tale inammissibile anche per l'ulteriore ragione che le deduzioni spese assumono, quanto alla grossolanità del falso (che peraltro trova smentita nell'avvenuto rinnovo della patente di guida nell'unico caso che la difesa ha portato a conoscenza di questa Corte, allegando l'annotazione a carico del Capano) ed alla sua non attribuibilità all'indagato, carattere di novità rispetto ai motivi dedotti in sede di riesame. 3 4. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 18 novembre 2020.