Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 02/04/2025, n. 2529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2529 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
EPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
Sezione Lavoro 1 sezione
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Marisa Barbato, all'udienza del
02/04/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di previdenza di I grado iscritta al N. 19375/2024 R.G. promossa da:
NO ER (C.F. GGLSV R63D04F839W), rappr. e dif. dall'avv.
Raffaele
Bagnuolo (C.F. [...]), come da procura in atti,
Ricorrente
contro
:
INPS- Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente pro.tempore, rapp.to e difeso dal funzionario Giacomo Caiazza,
Convenuto
OGGETTO: pagamento ratei pensione inabilità
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12/09/2024 la parte ricorrente, premesso che: ritenendosi non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, in data 27.07.2023 inoltrava domanda all'Inps per ottenere l'attribuzione delle provvidenze economiche, previo riconoscimento del requisito sanitario relativo alla inabilità lavorativa 100% nonché per l'indennità di accompagnamento e ai fini dei benefici di cui alla Legge 104/92 art. 3
27.07.23; l'Ente Previdenziale, poi, con verbale definitivo notificato in data 14.03.2024, riconosceva l'istante invalido con totale e permanente inabilità lavorativa 100% dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda ammnistrativa del
27.07.23 nonché portatore della connotazione di gravità ex art. 3 comma 3 legge 104/92
e invalido con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta dalla data della domanda ammnistrativa;
l'ente previdenziale instaurava il rapporto previdenziale della pensione di inabilità, pari ad euro 333,33, solo a partire dal mese di Giugno 2024 e non liquidava gli arretrati maturati dal Gennaio 2024 al Maggio 2024 e pari ad euro 1.666,65.
Tutto ciò premesso adiva questo Giudice al fine di: “Accogliere il presente ricorso e per l'effetto, accertare e dichiarare che l'istante è inabile al 100% ed ha diritto alla pensione di inabilità dal Gennaio 2024 al Maggio 2024 maturata e non riscossa e pari ad euro 1.666,65; Condannare l'ente previdenziale al pagamento di euro 1.666,65 di cui sopra;
Condannare, in ogni caso l'I.N.P.S. convenuta al pagamento di spese, compensi oltre rimborso spese generali del presente giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore per anticipo fattone".
Si costituiva l'INPS deducendo che data 17 maggio 2024 era stata inviata la comunicazione di liquidazione con il Mod. TE08 della prestazione n. 07262364, Cat.
INV CIV. e che in pari data era stata calcolata la prestazione dal 01 gennaio 2024; con valuta del 13.02.2025 si era provveduto a corrispondere gli arretrati di prima liquidazione che erano stati trattenuti su un indebito non ancora contabilizzato e che era stato corrisposto l'importo di euro 1703,50 comprensivo degli importi richiesti più una differenza a credito.
Pertanto, chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere, spese secondo giustizia. All'odierna udienza il difensore di parte ricorrente dava atto dell'avvenuto pagamento da parte dell'INPS del dovuto, per cui è venuto meno l'interesse di entrambe alla prosecuzione del giudizio per ottenere una pronuncia sull'azione proposta dalla ricorrente. Deve quindi dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Orbene, la pronuncia di cessazione della materia del contendere, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva determinata dal sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia. Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione). La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass.,
21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719). Con tale declaratoria, in buona sostanza, si registra il venir meno dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite che costituendo una condizione dell'azione deve
-
sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 9.4.97,
n. 3075; Cass., 8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 7.9.93, n. 9401; Cass.,
14.2.91, n. 1538; Cass., 19.3.90, n. 2267).
Va, quindi, dichiarata la cessazione della materia del contendere. Le spese di lite, avuto riguardo al principio della soccombenza virtuale vanno poste a carico dell'INPS, che ha provveduto al pagamento del dovuto in favore del ricorrente solo a seguito della notifica del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o eccezione disattesa, così provvede: -dichiara cessata la materia del contendere;
-condanna l'INPS al pagamento delle spese di lite che liquida in € 852,00, oltre IVA,
CPA e rimborso spese forfettario, con attribuzione al procuratore di parte ricorrente, anticipatario.
Napoli, così deciso in data 02/04/2025 Il Giudice
(dott.ssa Marisa Barbato)