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Sentenza 17 gennaio 2024
Sentenza 17 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 17/01/2024, n. 160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 160 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Nona Sezione Civile
In persona dei magistrati:
Dott.ssa Natalia Ceccarelli Presidente
Dott. Giuliano Tartaglione Consigliere
Avv. Flora de Caro Giudice Ausiliario - Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel processo di appello iscritto al numero 362 del ruolo generale degli affari civili contenziosi della Corte di Appello di Napoli dell'anno 2019, avverso la sentenza del
Tribunale di Torre Annunziata numero 2761 pubblicata il 14 dicembre 2018 e notificata il 17 dicembre 2018, avente a oggetto risarcimento danni derivanti da circolazione stradale e vertente tra
(cf ), rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Parte_1 C.F._1
Romano (cf ), elettivamente domiciliato in Scafati (SA), Via C.F._2
Enrico Fermi, 4, nello studio del difensore giusta mandato alle liti a margine dell'atto di citazione introduttivo del primo grado (per le comunicazioni: fax 0818568524 – pec
; Email_1
appellante
e
(cf e p. iva già , nella Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
1 qualità di Impresa Designata per la liquidazione dei sinistri a carico del
[...]
, in persona dei legali Organizzazione_1 rappresentanti, Dott. e , rappresentata e difesa Controparte_3 Controparte_4 dall'Avv. Antonio Torre (cf ), elettivamente domiciliata in C.F._3
Napoli, Corso Vittorio Emanuele, 170, nello studio dell'Avv. Fabio Saccone, giusta mandato generale alle liti per atto Notaio in Milano del 29 gennaio Persona_1
2010, rep. 6352, racc. 3279 in calce alla comparsa di costituzione in primo grado (per le comunicazioni: fax 081916802 pec . t); Email_2 Email_3
appellata
CONCLUSIONI
All'udienza del 19 settembre 2023, svolta a trattazione scritta, le parti concludevano come da note telematiche e insistevano per l'accoglimento delle rispettive domande.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
con atto di citazione notificato a mezzo pec il 15 gennaio 2019, Parte_1 proponeva appello avverso la sentenza in epigrafe con la quale il Tribunale di Torre
Annunziata rigettava la domanda di risarcimento danni proposta nei confronti del
FGVS, ritenuta non sufficientemente provata in ragione di quanto contenuto in cartella clinica, ove si leggeva “riferisce incidente sul lavoro”, rispetto al quale le dichiarazioni dei testi risultavano generiche e insufficienti, inoltre, il dato, contenuto in documento fidefacente contro il quale non era stata proposta querela di falso, non poteva essere superato dal contenuto del referto di pronto soccorso, dal quale, in effetti, sembrava leggersi che il paziente aveva riferito di un incidente stradale. L'appellante rassegnava le seguenti conclusioni: “per tutti motivi dedotti accogliere l'appello de quo riformando in toto la sentenza del 14.12.2018 num. 2761/2018 accertando e dichiarando l'esclusiva responsabilità del sinistro per cui è causa in ordine all'ignoto pirata della strada e per l'effetto condannare la , quale Controparte_5 impresa designata dal FGVS, in persona del suo legale rapp.te pt, al risarcimento di:
- condannare la , quale impresa designata dal FGVS, al Controparte_5 risarcimento in favore del Sig. di € 24.176,06 per i danni da lesione da Parte_1 egli subiti nel sinistro de quo, come di seguito articolati: DB 8% pari a € 11.6113,16,
ITT gg 25 pari a € 1.172,00, ITP al 75% par a gg 120 pari a € 4.219,20, ITP al 50% gg
30 paro a € 703,20, ITP al 25% gg 30 pari a € 351,60, danno morale e/o esistenziale
2 pari a € 6.19,12, spese mediche documentate pari a € 97,78; spese mediche da documentare;
danno emergente e lucro cessante, il tutto come accertato dalla perizia medico legale disposta in sede di primo grado.
Riconoscere all'attore gli interessi compensativi e la rivalutazione monetaria sulla somma oggetto di risarcimento dalla data del sinistro (15.09.2010) sino alla data di effettivo soddisfo.
Con vittoria di spese diritti e onorari per il doppio gradi del giudizio in favore dell'avv. Romano antistatario”.
Con comparsa depositata il 2 aprile 2019, si costituiva in giudizio , Controparte_1 già chiedendo il rigetto dell'appello. Controparte_2
Ritualmente instaurato il contraddittorio, acquisito il fascicolo del precedente grado di giudizio, l'udienza di precisazione delle conclusioni, fissata per il 21 aprile 2020 subiva rinvii d'ufficio a causa dell'emergenza pandemica nonché, successivamente, per il perdurante stato di malattia del precedente relatore.
All'udienza del 19 settembre 2023, svolta a trattazione scritta, la Corte, sulle conclusioni delle parti come da rispettive note, tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
L'appellante e l'appellata depositavano comparsa conclusionale, l'appellata anche memoria di replica, che non presentano carattere di particolare novità.
L'appellante formula unico motivo di impugnazione rubricato “Erronea interpretazione e/o valutazione della prova. Omessa e/o contraddittoria e/o carente motivazione. Errata ricostruzione del fatto storico. Falsa e/o erronea applicazione dell'art. 2697 cc”, suddiviso in paragrafi, col quale lamenta che il Tribunale abbia posto alla base del proprio convincimento la sola indicazione contenuta nella cartella clinica di ricovero, nella quale era indicato “riferisce incidente sul lavoro”, nonostante sia il referto del pronto soccorso che le dichiarazioni dei testi escussi confermavano l'incidente stradale, ricostruendo in maniera errata il fatto storico. Le dichiarazioni di entrambi i testimoni, verbalizzate nei loro elementi essenziali, avevano compiutamente confermato la dinamica del sinistro così come indicata in citazione, in maniera precisa ed esaustiva, non potendo, quindi, essere ritenute generiche e insufficienti. Quanto alla cartella clinica, non vi era necessità di proporre querela di falso giacché non vi era
3 alcuna inesattezza con riguardo alle diagnosi cliniche mentre, con riferimento alle circostanze del sinistro, i medici non erano presenti e, sul punto, la Corte di Cassazione aveva statuito che non può essere riconosciuta all'anamnesi raccolta in occasione del ricovero valore di confessione stragiudiziale poiché i dati anamnestici vengono riportati sulla base delle dichiarazioni del paziente che possono essere esposte anche in maniera imprecisa e non vengono abitualmente rilette. Erronee sarebbero anche le considerazioni sulla valenza probatoria del referto di pronto soccorso, rispetto al cui contenuto le dichiarazioni testimoniali erano pienamente congruenti. La sentenza, con la quale non erano stati valorizzati tutti gli elementi di prova acquisiti in giudizio, tra i quali anche la denuncia sporta dal danneggiato, sarebbe, infine, anche carente sotto il profilo dell'obbligo di motivazione.
L'appello è fondato.
Il referto di pronto soccorso, pur non essendo la grafia pienamente leggibile, riporta in maniera sufficiente chiara la dichiarazione del paziente di essere stato vittima di un pirata della strada. Il ha, inoltre, sporto formale denuncia in data 20 ottobre Pt_1
2010, alla competente Procura della Repubblica, nella quale ha riferito che, mentre si trovava alla guida della propria bicicletta, percorrendo Via Ripuaria in direzione
Scafati, all'altezza dell'incrocio con Via delle Molinelle, veniva investito da una Fiat
Punto di colore azzurro, la quale ometteva di fermarsi al segnale di Stop e urtava la ruota posteriore della bicicletta, provocandone la caduta al suolo. Il conducente non arrestava la marcia ma svoltava a sinistra repentinamente, impedendo il rilievo del numero di targa e il veniva soccorso e trasportato da un automobilista di Pt_1 passaggio al locale posto di Pronto Soccorso. La teste indifferente, Testimone_1 ha riferito “Il giorno dell'incidente ero alla guida dell'auto orsa di mio marito e Org_2 procedevo dietro ad una bici a circa 5 mt. Sono veri i cap. 1) (anche se non ricordo il nome del conducente, ma ricordo che non era italiano ed aveva un appuntamento per un colloquio di lavoro), 2), 3), 4) e 6), fino a “su Via Ripuaria” (preciso che il conducente della bici avesse sulla propria destra la strada – Via Molinelle – dalla quale proveniva l'auto e che l'auto investitore era una Fiat Punto celeste), 7), 8), 9) e
10) della memoria istruttoria di parte. ADR: Non sono in grado di dire sui capi 5) 6) ultima parte e 12). ADR: il conducente della bici, dopo la caduta si lamentava per dolori alla gamba”. Analogamente, la teste ha riferito “quanto ai Testimone_2 capi della memoria di parte attrice, premesso che mi trovavo quale trasportata
4 sull'Opel grigia condotta da , sono veri i capi 1), 2), 3), 4), 5) (il Testimone_1 segnale di stop era verticale), 6 (l'auto investitrice proveniva dalla destra rispetto alla bici), 7), 8), 9) (si trattava di una Punto di colore celeste). ADR: nulla sono in grado di dire sul capitolo 12. ADR: dopo la caduta l'attore si lamentò per i dolori alla gamba ed era rammaricato per non potersi recare ad un colloquio di lavoro”.
La ricostruzione dell'incidente e la repentina fuga dell'investitore che non ha consentito l'identificazione del veicolo, così come descritto in narrativa e nei precisi capitoli di prova articolati dall'originario attore in citazione, integrati con memoria ex art. 183 n.2 cpc, ha, quindi, trovato puntuale conferma all'esito della prova orale e le lesioni refertate al pronto soccorso, trauma contusivo SLO gamba destra con area di perdita di sostanza scomposta, frattura scomposta di tibia e Perone destro, sono compatibili con la dinamica del sinistro, come, peraltro, confermato anche dal medico- legale incaricato di espletare consulenza sulla persona del Pt_1
La circostanza che nella cartella clinica del ricovero per intervento chirurgico sia stato annotato “riferisce infortunio sul lavoro” non è, in realtà, incompatibile o in contraddizione con tutti gli altri elementi di prova, giacché ben poteva trattarsi di infortunio “in itinere”, come del resto argomentato in primo grado dalla compagnia di assicurazione, la quale però non ha né chiesto l'autorizzazione a chiamare in causa l' né offerto alcuna prova che l'infortunio sia stato, in effetti, oggetto di CP_6 liquidazione da parte del detto istituto. Del resto anche i testi hanno riferito che il Pt_1 lamentava di non poter presentarsi a un colloquio di lavoro e non appare, dunque, improbabile che il medico del reparto abbia ritenuto o compreso che il paziente, il quale si presentava con una seria frattura scomposta, si stesse recando al lavoro.
Correttamente valutati tutti gli elementi probatori acquisiti nel corso dell'istruttoria di primo grado, l'appello è, quindi, meritevole di accoglimento e la responsabilità del sinistro va ascritta in via esclusiva al veicolo pirata, tenuto conto che la vettura rimasta non identificata non ha rispettato il segnale di stop e dalle testimonianze è emerso che la bici venne urtata nella parte posteriore, quando aveva, quindi, già impegnato completamente l'incrocio, senza che dal conducente di un veicolo privo di motore si possa pretendere l'esecuzione di una manovra di scampo particolarmente veloce o efficace.
Il ctu incaricato in primo grado, esaminata la documentazione medica prodotta, dalla
5 quale risulta, appunto, certificata una frattura scomposta della tibia e perone, con ampia area di esposizione cutanea, trattata chirurgicamente con fissatore esterno, con lungo periodo di convalescenza, come attestato dalle certificazioni dei numerosi controlli, tutti effettuati presso la struttura ospedaliera che dichiarava il paziente clinicamente guarito il 19 novembre 2011, ha ritenuto, anche all'esito dell'esame obiettivo nel corso del quale emergeva una persistente sintomatologia dolorosa nella sede della frattura per alterazione della trabecolatura ossea normalmente esistente e un irrigidimento dei tessuti molli comprese le strutture capsulo-legamentose perilesionali coinvolti nel processo riparativo-cicatriziale, che a carico del danneggiato siano residuati dal sinistro postumi permanenti valutati in misura dell'8%, indicando i periodi di invalidità temporanea in complessivi 205 gg dei quali 25 al 100%, 120 al 75%,
30 al 50% e 30 al 25%.
Il danno va liquidato secondo i criteri fissati dall'art. 139 Codice delle Assicurazioni per le lesioni di lievi entità, versandosi in ipotesi di postumi inferiori al 9%, quindi, in applicazione degli importi da ultimo aggiornati con dm del 16 ottobre 2023, possono riconoscersi in favore dell'appellante, dell'età di 38 anni all'epoca dell'evento, i seguenti importi all'attualità: IP € 13.577,94, ITT gg 25 € 1.370,00, ITP al 75% gg 120
€ 4.932, ITP al 50% gg 30 € 822,00, ITP al 25% gg 30 € 411,00, per un totale di €
21.112,94, somma sulla quale, devalutata all'epoca del sinistro, e via via anno per anno rivalutata, saranno dovuti gli interessi legali dalla data dell'evento, 15 settembre 2010, sino a quella di pubblicazione della presente sentenza;
sulla somma così complessivamente determinata, dalla data di pubblicazione della sentenza e sino all'effettivo soddisfo saranno dovuti gli interessi in misura del tasso legale. Va, inoltre, riconosciuto in favore di il ristoro delle spese mediche, documentate per € 97,78, Pt_1 tutte afferenti al pagamento dei ticket, oltre interessi legali dalla data degli esborsi sino al soddisfo.
Non può, invece, essere riconosciuto il risarcimento del danno morale, pur invocato dalla difesa di non essendo state indicate, nella narrativa dell'atto introduttivo Pt_1 del primo grado né nella successiva memoria ex art. 183 n. 1 cpc (con la quale l'attore si limita ad argomentarne l'astratta liquidabilità), circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza o turbamento, che consentano di inferire la prova dell'effettiva sussistenza di tale ulteriore voce di danno, anche mediante ricorso allo strumento delle presunzioni.
6 La riforma della sentenza impone, altresì, diverso regolamento delle spese.
Le spese di lite del doppio grado di giudizio seguono, infatti, la soccombenza e si liquidano d'ufficio, in assenza di specifica, secondo i criteri di cui al dm 55/2014 e ss modifiche, quindi tenuto conto del valore della causa, € 21.000,00 circa, dell'effettiva attività svolta dalle parti e delle questioni di fatto e di diritto risolte, determinandole, per il primo grado, con riguardo ai valori medi dello scaglione tariffario da € 5.201,00
a € 26.000,00, in € 5.077,00 per onorari ed € 214,00 per esborsi, e, per il presente grado, di minore complessità, con riferimento di valori minimi del medesimo scaglione, in € 2.906,00 per onorari ed € 382,50 per esborsi, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, cpa e iva come per legge, da distrarsi in favore del difensore, Avv. Francesco Romano, dichiaratosi antistatario.
PQM
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata numero 2761 pubblicata il 14 dicembre 2018, proposto da
[...] nei confronti di , così dispone: Pt_1 Controparte_1
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, accertata e dichiarata la esclusiva responsabilità nella produzione del sinistro del 15 settembre
2010 di veicolo rimasto non identificato, condanna , nella qualità di Controparte_1 impresa designata per la gestione del Fondo Garanzia Vittime della Strada per la in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento Org_1 del danno in favore di liquidato nella complessiva somma di € 21.112,94, Parte_1 per danno non patrimoniale, oltre interessi legali sulla somma devalutata alla data del sinistro, 15 settembre 2010, e, via via anno per anno rivalutata, sino a quella di pubblicazione della presente sentenza;
sulla somma così complessivamente determinata, dalla data di pubblicazione della sentenza e sino all'effettivo soddisfo saranno dovuti gli interessi in misura del tasso legale, nonché € 97,78, per danno patrimoniale, oltre interessi legali dalla data degli esborsi sino al soddisfo;
2) condanna , nella qualità di impresa designata per la gestione del Controparte_1
Org_ Fondo Garanzia Vittime Strada per la in persona del legale Org_1 rappresentante pro tempore, alla refusione in favore di delle spese di lite Parte_1 del doppio grado di giudizio, liquidate, per il primo grado, in € 5.077,00 per onorari ed
€ 214,00 per esborsi, e, per il presente grado, in € 2.906,00, per onorari ed € 382,50
7 per esborsi, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, cpa e iva come per legge, distratte in favore del difensore, Avv. Francesco Romano, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 15 gennaio 2024
Il Giudice Ausiliario estensore avv. Flora de Caro
Il Presidente
dott.ssa Natalia Ceccarelli
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Nona Sezione Civile
In persona dei magistrati:
Dott.ssa Natalia Ceccarelli Presidente
Dott. Giuliano Tartaglione Consigliere
Avv. Flora de Caro Giudice Ausiliario - Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel processo di appello iscritto al numero 362 del ruolo generale degli affari civili contenziosi della Corte di Appello di Napoli dell'anno 2019, avverso la sentenza del
Tribunale di Torre Annunziata numero 2761 pubblicata il 14 dicembre 2018 e notificata il 17 dicembre 2018, avente a oggetto risarcimento danni derivanti da circolazione stradale e vertente tra
(cf ), rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Parte_1 C.F._1
Romano (cf ), elettivamente domiciliato in Scafati (SA), Via C.F._2
Enrico Fermi, 4, nello studio del difensore giusta mandato alle liti a margine dell'atto di citazione introduttivo del primo grado (per le comunicazioni: fax 0818568524 – pec
; Email_1
appellante
e
(cf e p. iva già , nella Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
1 qualità di Impresa Designata per la liquidazione dei sinistri a carico del
[...]
, in persona dei legali Organizzazione_1 rappresentanti, Dott. e , rappresentata e difesa Controparte_3 Controparte_4 dall'Avv. Antonio Torre (cf ), elettivamente domiciliata in C.F._3
Napoli, Corso Vittorio Emanuele, 170, nello studio dell'Avv. Fabio Saccone, giusta mandato generale alle liti per atto Notaio in Milano del 29 gennaio Persona_1
2010, rep. 6352, racc. 3279 in calce alla comparsa di costituzione in primo grado (per le comunicazioni: fax 081916802 pec . t); Email_2 Email_3
appellata
CONCLUSIONI
All'udienza del 19 settembre 2023, svolta a trattazione scritta, le parti concludevano come da note telematiche e insistevano per l'accoglimento delle rispettive domande.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
con atto di citazione notificato a mezzo pec il 15 gennaio 2019, Parte_1 proponeva appello avverso la sentenza in epigrafe con la quale il Tribunale di Torre
Annunziata rigettava la domanda di risarcimento danni proposta nei confronti del
FGVS, ritenuta non sufficientemente provata in ragione di quanto contenuto in cartella clinica, ove si leggeva “riferisce incidente sul lavoro”, rispetto al quale le dichiarazioni dei testi risultavano generiche e insufficienti, inoltre, il dato, contenuto in documento fidefacente contro il quale non era stata proposta querela di falso, non poteva essere superato dal contenuto del referto di pronto soccorso, dal quale, in effetti, sembrava leggersi che il paziente aveva riferito di un incidente stradale. L'appellante rassegnava le seguenti conclusioni: “per tutti motivi dedotti accogliere l'appello de quo riformando in toto la sentenza del 14.12.2018 num. 2761/2018 accertando e dichiarando l'esclusiva responsabilità del sinistro per cui è causa in ordine all'ignoto pirata della strada e per l'effetto condannare la , quale Controparte_5 impresa designata dal FGVS, in persona del suo legale rapp.te pt, al risarcimento di:
- condannare la , quale impresa designata dal FGVS, al Controparte_5 risarcimento in favore del Sig. di € 24.176,06 per i danni da lesione da Parte_1 egli subiti nel sinistro de quo, come di seguito articolati: DB 8% pari a € 11.6113,16,
ITT gg 25 pari a € 1.172,00, ITP al 75% par a gg 120 pari a € 4.219,20, ITP al 50% gg
30 paro a € 703,20, ITP al 25% gg 30 pari a € 351,60, danno morale e/o esistenziale
2 pari a € 6.19,12, spese mediche documentate pari a € 97,78; spese mediche da documentare;
danno emergente e lucro cessante, il tutto come accertato dalla perizia medico legale disposta in sede di primo grado.
Riconoscere all'attore gli interessi compensativi e la rivalutazione monetaria sulla somma oggetto di risarcimento dalla data del sinistro (15.09.2010) sino alla data di effettivo soddisfo.
Con vittoria di spese diritti e onorari per il doppio gradi del giudizio in favore dell'avv. Romano antistatario”.
Con comparsa depositata il 2 aprile 2019, si costituiva in giudizio , Controparte_1 già chiedendo il rigetto dell'appello. Controparte_2
Ritualmente instaurato il contraddittorio, acquisito il fascicolo del precedente grado di giudizio, l'udienza di precisazione delle conclusioni, fissata per il 21 aprile 2020 subiva rinvii d'ufficio a causa dell'emergenza pandemica nonché, successivamente, per il perdurante stato di malattia del precedente relatore.
All'udienza del 19 settembre 2023, svolta a trattazione scritta, la Corte, sulle conclusioni delle parti come da rispettive note, tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
L'appellante e l'appellata depositavano comparsa conclusionale, l'appellata anche memoria di replica, che non presentano carattere di particolare novità.
L'appellante formula unico motivo di impugnazione rubricato “Erronea interpretazione e/o valutazione della prova. Omessa e/o contraddittoria e/o carente motivazione. Errata ricostruzione del fatto storico. Falsa e/o erronea applicazione dell'art. 2697 cc”, suddiviso in paragrafi, col quale lamenta che il Tribunale abbia posto alla base del proprio convincimento la sola indicazione contenuta nella cartella clinica di ricovero, nella quale era indicato “riferisce incidente sul lavoro”, nonostante sia il referto del pronto soccorso che le dichiarazioni dei testi escussi confermavano l'incidente stradale, ricostruendo in maniera errata il fatto storico. Le dichiarazioni di entrambi i testimoni, verbalizzate nei loro elementi essenziali, avevano compiutamente confermato la dinamica del sinistro così come indicata in citazione, in maniera precisa ed esaustiva, non potendo, quindi, essere ritenute generiche e insufficienti. Quanto alla cartella clinica, non vi era necessità di proporre querela di falso giacché non vi era
3 alcuna inesattezza con riguardo alle diagnosi cliniche mentre, con riferimento alle circostanze del sinistro, i medici non erano presenti e, sul punto, la Corte di Cassazione aveva statuito che non può essere riconosciuta all'anamnesi raccolta in occasione del ricovero valore di confessione stragiudiziale poiché i dati anamnestici vengono riportati sulla base delle dichiarazioni del paziente che possono essere esposte anche in maniera imprecisa e non vengono abitualmente rilette. Erronee sarebbero anche le considerazioni sulla valenza probatoria del referto di pronto soccorso, rispetto al cui contenuto le dichiarazioni testimoniali erano pienamente congruenti. La sentenza, con la quale non erano stati valorizzati tutti gli elementi di prova acquisiti in giudizio, tra i quali anche la denuncia sporta dal danneggiato, sarebbe, infine, anche carente sotto il profilo dell'obbligo di motivazione.
L'appello è fondato.
Il referto di pronto soccorso, pur non essendo la grafia pienamente leggibile, riporta in maniera sufficiente chiara la dichiarazione del paziente di essere stato vittima di un pirata della strada. Il ha, inoltre, sporto formale denuncia in data 20 ottobre Pt_1
2010, alla competente Procura della Repubblica, nella quale ha riferito che, mentre si trovava alla guida della propria bicicletta, percorrendo Via Ripuaria in direzione
Scafati, all'altezza dell'incrocio con Via delle Molinelle, veniva investito da una Fiat
Punto di colore azzurro, la quale ometteva di fermarsi al segnale di Stop e urtava la ruota posteriore della bicicletta, provocandone la caduta al suolo. Il conducente non arrestava la marcia ma svoltava a sinistra repentinamente, impedendo il rilievo del numero di targa e il veniva soccorso e trasportato da un automobilista di Pt_1 passaggio al locale posto di Pronto Soccorso. La teste indifferente, Testimone_1 ha riferito “Il giorno dell'incidente ero alla guida dell'auto orsa di mio marito e Org_2 procedevo dietro ad una bici a circa 5 mt. Sono veri i cap. 1) (anche se non ricordo il nome del conducente, ma ricordo che non era italiano ed aveva un appuntamento per un colloquio di lavoro), 2), 3), 4) e 6), fino a “su Via Ripuaria” (preciso che il conducente della bici avesse sulla propria destra la strada – Via Molinelle – dalla quale proveniva l'auto e che l'auto investitore era una Fiat Punto celeste), 7), 8), 9) e
10) della memoria istruttoria di parte. ADR: Non sono in grado di dire sui capi 5) 6) ultima parte e 12). ADR: il conducente della bici, dopo la caduta si lamentava per dolori alla gamba”. Analogamente, la teste ha riferito “quanto ai Testimone_2 capi della memoria di parte attrice, premesso che mi trovavo quale trasportata
4 sull'Opel grigia condotta da , sono veri i capi 1), 2), 3), 4), 5) (il Testimone_1 segnale di stop era verticale), 6 (l'auto investitrice proveniva dalla destra rispetto alla bici), 7), 8), 9) (si trattava di una Punto di colore celeste). ADR: nulla sono in grado di dire sul capitolo 12. ADR: dopo la caduta l'attore si lamentò per i dolori alla gamba ed era rammaricato per non potersi recare ad un colloquio di lavoro”.
La ricostruzione dell'incidente e la repentina fuga dell'investitore che non ha consentito l'identificazione del veicolo, così come descritto in narrativa e nei precisi capitoli di prova articolati dall'originario attore in citazione, integrati con memoria ex art. 183 n.2 cpc, ha, quindi, trovato puntuale conferma all'esito della prova orale e le lesioni refertate al pronto soccorso, trauma contusivo SLO gamba destra con area di perdita di sostanza scomposta, frattura scomposta di tibia e Perone destro, sono compatibili con la dinamica del sinistro, come, peraltro, confermato anche dal medico- legale incaricato di espletare consulenza sulla persona del Pt_1
La circostanza che nella cartella clinica del ricovero per intervento chirurgico sia stato annotato “riferisce infortunio sul lavoro” non è, in realtà, incompatibile o in contraddizione con tutti gli altri elementi di prova, giacché ben poteva trattarsi di infortunio “in itinere”, come del resto argomentato in primo grado dalla compagnia di assicurazione, la quale però non ha né chiesto l'autorizzazione a chiamare in causa l' né offerto alcuna prova che l'infortunio sia stato, in effetti, oggetto di CP_6 liquidazione da parte del detto istituto. Del resto anche i testi hanno riferito che il Pt_1 lamentava di non poter presentarsi a un colloquio di lavoro e non appare, dunque, improbabile che il medico del reparto abbia ritenuto o compreso che il paziente, il quale si presentava con una seria frattura scomposta, si stesse recando al lavoro.
Correttamente valutati tutti gli elementi probatori acquisiti nel corso dell'istruttoria di primo grado, l'appello è, quindi, meritevole di accoglimento e la responsabilità del sinistro va ascritta in via esclusiva al veicolo pirata, tenuto conto che la vettura rimasta non identificata non ha rispettato il segnale di stop e dalle testimonianze è emerso che la bici venne urtata nella parte posteriore, quando aveva, quindi, già impegnato completamente l'incrocio, senza che dal conducente di un veicolo privo di motore si possa pretendere l'esecuzione di una manovra di scampo particolarmente veloce o efficace.
Il ctu incaricato in primo grado, esaminata la documentazione medica prodotta, dalla
5 quale risulta, appunto, certificata una frattura scomposta della tibia e perone, con ampia area di esposizione cutanea, trattata chirurgicamente con fissatore esterno, con lungo periodo di convalescenza, come attestato dalle certificazioni dei numerosi controlli, tutti effettuati presso la struttura ospedaliera che dichiarava il paziente clinicamente guarito il 19 novembre 2011, ha ritenuto, anche all'esito dell'esame obiettivo nel corso del quale emergeva una persistente sintomatologia dolorosa nella sede della frattura per alterazione della trabecolatura ossea normalmente esistente e un irrigidimento dei tessuti molli comprese le strutture capsulo-legamentose perilesionali coinvolti nel processo riparativo-cicatriziale, che a carico del danneggiato siano residuati dal sinistro postumi permanenti valutati in misura dell'8%, indicando i periodi di invalidità temporanea in complessivi 205 gg dei quali 25 al 100%, 120 al 75%,
30 al 50% e 30 al 25%.
Il danno va liquidato secondo i criteri fissati dall'art. 139 Codice delle Assicurazioni per le lesioni di lievi entità, versandosi in ipotesi di postumi inferiori al 9%, quindi, in applicazione degli importi da ultimo aggiornati con dm del 16 ottobre 2023, possono riconoscersi in favore dell'appellante, dell'età di 38 anni all'epoca dell'evento, i seguenti importi all'attualità: IP € 13.577,94, ITT gg 25 € 1.370,00, ITP al 75% gg 120
€ 4.932, ITP al 50% gg 30 € 822,00, ITP al 25% gg 30 € 411,00, per un totale di €
21.112,94, somma sulla quale, devalutata all'epoca del sinistro, e via via anno per anno rivalutata, saranno dovuti gli interessi legali dalla data dell'evento, 15 settembre 2010, sino a quella di pubblicazione della presente sentenza;
sulla somma così complessivamente determinata, dalla data di pubblicazione della sentenza e sino all'effettivo soddisfo saranno dovuti gli interessi in misura del tasso legale. Va, inoltre, riconosciuto in favore di il ristoro delle spese mediche, documentate per € 97,78, Pt_1 tutte afferenti al pagamento dei ticket, oltre interessi legali dalla data degli esborsi sino al soddisfo.
Non può, invece, essere riconosciuto il risarcimento del danno morale, pur invocato dalla difesa di non essendo state indicate, nella narrativa dell'atto introduttivo Pt_1 del primo grado né nella successiva memoria ex art. 183 n. 1 cpc (con la quale l'attore si limita ad argomentarne l'astratta liquidabilità), circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza o turbamento, che consentano di inferire la prova dell'effettiva sussistenza di tale ulteriore voce di danno, anche mediante ricorso allo strumento delle presunzioni.
6 La riforma della sentenza impone, altresì, diverso regolamento delle spese.
Le spese di lite del doppio grado di giudizio seguono, infatti, la soccombenza e si liquidano d'ufficio, in assenza di specifica, secondo i criteri di cui al dm 55/2014 e ss modifiche, quindi tenuto conto del valore della causa, € 21.000,00 circa, dell'effettiva attività svolta dalle parti e delle questioni di fatto e di diritto risolte, determinandole, per il primo grado, con riguardo ai valori medi dello scaglione tariffario da € 5.201,00
a € 26.000,00, in € 5.077,00 per onorari ed € 214,00 per esborsi, e, per il presente grado, di minore complessità, con riferimento di valori minimi del medesimo scaglione, in € 2.906,00 per onorari ed € 382,50 per esborsi, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, cpa e iva come per legge, da distrarsi in favore del difensore, Avv. Francesco Romano, dichiaratosi antistatario.
PQM
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata numero 2761 pubblicata il 14 dicembre 2018, proposto da
[...] nei confronti di , così dispone: Pt_1 Controparte_1
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, accertata e dichiarata la esclusiva responsabilità nella produzione del sinistro del 15 settembre
2010 di veicolo rimasto non identificato, condanna , nella qualità di Controparte_1 impresa designata per la gestione del Fondo Garanzia Vittime della Strada per la in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento Org_1 del danno in favore di liquidato nella complessiva somma di € 21.112,94, Parte_1 per danno non patrimoniale, oltre interessi legali sulla somma devalutata alla data del sinistro, 15 settembre 2010, e, via via anno per anno rivalutata, sino a quella di pubblicazione della presente sentenza;
sulla somma così complessivamente determinata, dalla data di pubblicazione della sentenza e sino all'effettivo soddisfo saranno dovuti gli interessi in misura del tasso legale, nonché € 97,78, per danno patrimoniale, oltre interessi legali dalla data degli esborsi sino al soddisfo;
2) condanna , nella qualità di impresa designata per la gestione del Controparte_1
Org_ Fondo Garanzia Vittime Strada per la in persona del legale Org_1 rappresentante pro tempore, alla refusione in favore di delle spese di lite Parte_1 del doppio grado di giudizio, liquidate, per il primo grado, in € 5.077,00 per onorari ed
€ 214,00 per esborsi, e, per il presente grado, in € 2.906,00, per onorari ed € 382,50
7 per esborsi, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, cpa e iva come per legge, distratte in favore del difensore, Avv. Francesco Romano, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 15 gennaio 2024
Il Giudice Ausiliario estensore avv. Flora de Caro
Il Presidente
dott.ssa Natalia Ceccarelli
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