TRIB
Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 19/12/2025, n. 2098 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 2098 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 635/2020
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE In persona del Giudice monocratico Dott. Raffaele Zibellini all'esito dell'udienza del 18.12.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., lette le note con cui le parti hanno precisato le rispettive conclusioni e discusso in forma scritta la causa, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA Ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Tra
(CF: Parte_1 C.F._1
), in persona del legale rappresentante p.t.,
[...] Parte_2
(CF: , in persona dell'amministratore
[...] P.IVA_1
p.t., rappresentate e difese dall'Avv. Marco Naccarato. attrici-opponenti
contro
(CF: ) rappresentato e Controparte_1 C.F._2 difeso dall'Avv. Francesco Nicoletti. convenuto-opposto
FATTO E DIRITTO
1. La Ditta individuale ” e la Parte_1 Parte_2 hanno proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 19/2020 emesso dal
[...]
Tribunale di Castrovillari in data 9.1.2020 con il quale venivano condannati in solido al pagamento della somma di € 25.000,00, oltre interessi e spese, a titolo di compensi professionali richiesti dal ricorrente Arch. per la Controparte_1 realizzazione del progetto esecutivo relativo alla realizzazione della nuova sede del liceo classico e dell'I.P.S.C. nel Comune di Oriolo Calabro di cui al bando di gara emanato dalla Provincia di Cosenza (Codice Gara 025ED11).
Hanno eccepito di non dovere alcunché al professionista in quanto il progetto esecutivo non era mai stato approvato dalla stazione appaltante entro il termine fissato dal contratto e cioè entro 30 giorni dalla consegna del progetto medesimo. All'uopo hanno invocato l'art. 6 del bando di gara il quale prevede che “Dalla data di approvazione del progetto decorrono i termini previsti dall'articolo 153, comma 2 del D.P.R 207/10 per la consegna dei lavori” e che “Il pagamento della prima rata di acconto del corrispettivo relativo alla redazione del progetto esecutivo è effettuato in favore dell'affidatario entro trenta giorni dalla consegna dei lavori”. Hanno quindi esposto che in assenza dell'approvazione del progetto esecutivo e della sottoscrizione del verbale di consegna lavori, elemento quest'ultimo propedeutico per la richiesta del corrispettivo della progettazione esecutiva, non fosse per loro possibile procedere al pagamento del lavoro eseguito dall'Arch.
CP_1
Hanno aggiunto che quest'ultimo, come risulta dall'art.
9.4 punto “e” del bando di gara, rubricato “Dichiarazione per il progettista”, aveva sottoscritto una dichiarazione con la quale espressamente si era impegnato a realizzare il progetto esecutivo e ad accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara e nel capitolato speciale di appalto tra cui quanto indicato nel sopra richiamato art. 6 laddove viene indicato che il pagamento delle sue spettanze professionali era condizionato sia all'approvazione del progetto esecutivo, sia al pagamento da parte della del corrispettivo Parte_3 della progettazione. Sulla base di tali premesse hanno chiesto la revoca del decreto ingiuntivo.
2. Si è costituito l'Arch. chiedendo il rigetto dell'opposizione in Controparte_1 quanto infondata in fatto e in diritto.
*********************************
3. Secondo i principi stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. ex multis Cassazione civile sez. un., 30/10/2001, n.13533). Tali regole in tema di riparto dell'onere della prova valgono anche nel giudizio che si apre in conseguenza dell'opposizione ex artt. 645 e ss. c.p.c.. L'opposizione a decreto ingiuntivo dà infatti luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (cfr. Cassazione civile sez. II, 04/03/2020, n.6091).
Pagina 2
I descritti criteri di bilanciamento degli oneri probatori devono essere contemperati con il c.d. principio di non contestazione. Quest'ultimo trae fondamento dal nuovo testo dell'art. 115 comma 1 c.p.c., come modificato dalla Legge n. 69/2009, secondo cui il giudice deve porre a fondamento della decisione i fatti specifici e precisi allegati dalla parte non specificatamente contestati dall'altra, dovendoli ritenere provati. L'onere di contestazione, da intendersi quale “onere di contestazione specifica e tempestiva, col relativo corollario della non necessità di prova riguardo ai fatti non tempestivamente contestati, e, a fortiori, non contestati tout court”, ha trovato autorevole consacrazione anche nella sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione del 23 gennaio 2002, n. 761. La non contestazione determina effetti vincolanti per il giudice, che deve ritenere sussistenti i fatti non tempestivamente contestati, acquisiti al materiale processuale, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti (cfr. Cassazione civile sez. I, 27/02/2008, n.5191). Da ultimo, sempre in via preliminare, va ricordato che per principio consolidato la fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto (Cass. civ. Sez. VI - 3 Ord., 11/03/2011, n. 5915). Tuttavia, quando il rapporto non è contestato tra le parti, la fattura può costituire un valido elemento di prova e non un mero indizio quanto alla prestazione ivi eseguita specie nell'ipotesi in cui il debitore abbia accettato senza contestazioni le fatture stesse nel corso dell'esecuzione del rapporto (cfr. Cass. civ. Sez. III, 15/05/2018, n. 11736). Ciò posto, nel caso di specie è del tutto incontestata l'esistenza del rapporto sotteso alla pretesa creditoria azionata dalla parte opposta, vale a dire il mandato professionale conferito dalla parte opponente all'Arch. per Controparte_1 realizzare il progetto esecutivo relativo alla realizzazione della nuova sede del liceo classico e dell'I.P.S.C. nel Comune di Oriolo Calabro di cui al bando di gara emanato dalla Provincia di Cosenza (Codice Gara 025ED11). Può ritenersi inoltre provato, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., l'effettivo e corretto adempimento delle relative prestazioni da parte del professionista, trattandosi di circostanze non specificamente contestate dalla parte opponente la quale non ha negato l'avvenuta redazione del progetto esecutivo da parte dell'Arch CP_1
In ogni caso tale circostanza risulta corroborata dalla copiosa documentazione prodotta dall'opposto: si vedano, in particolare, la dichiarazione con la quale il legale rappresentante dell'ATI sig. chiedeva alla Regione Parte_1
Calabria di depositare ex art. 65 D.P.R. 380/2001 il progetto esecutivo redatto dall'Arch. la dichiarazione del 19.3.2014 con cui il RUP Ing. CP_1 Persona_1
, prestata accettazione al predetto progetto esecutivo, delegava l'Arch.
[...] di depositare lo stesso nel SIERC;
l'autorizzazione rilasciata dalla Regione CP_1
Calabria del 4.2.2015 Prot. n. 35808 a seguito della presentazione del progetto nella quale l'Arch. veniva indicato quale progettista. CP_1
Pagina 3
Alla luce di quanto esposto la pretesa creditoria avanzata dall'opposto deve ritenersi fondata, anche sul fronte del quantum, che non è stato in alcun modo contestato dalla controparte. Invero le difese di parte opponente ruotano intorno all'assunto per cui in virtù di quanto previsto dal bando di gara il pagamento delle spettanze professionali dell'opposto era condizionato sia all'approvazione del progetto esecutivo, da parte della stazione appaltante, mai avvenuta, sia al pagamento da parte della provincia di Cosenza in favore dell'appaltatore del corrispettivo relativo alla redazione del progetto esecutivo, anch'esso mai effettuato. L'assunto fa leva su quanto previsto dall'art. 6 del bando di gara (disposizione accettata dal progettista Arch. in virtù della dichiarazione dallo stesso CP_1 rilasciata ai sensi del successivo art.
9.4 lett. e) in base al quale “Il progetto esecutivo è approvato dalla stazione appaltante, sentito il progettista del progetto definitivo, entro il termine fissato dal contratto e cioè entro 30 gg. dalla consegna del progetto medesimo alla S.A. Dalla data di approvazione decorrono i termini previsti dall'articolo 153, comma 2 del D.P.R 207/10 per la consegna dei lavori. Il pagamento della prima rata di acconto del corrispettivo relativo alla redazione del progetto esecutivo è effettuato in favore dell'affidatario entro trenta giorni dalla consegna dei lavori.”. Ebbene, la tesi di parte opponente non può essere condivisa. Dal chiaro tenore letterale della norma del bando sopra riportata si evince che la stessa si limita in primo luogo a prevedere un termine entro cui la stazione appaltante dovrebbe provvedere all'approvazione del progetto esecutivo ma non si occupa in alcun modo di subordinare a tale approvazione il diritto del progettista ad ottenere il proprio compenso. In secondo luogo viene prescritto un ulteriore termine entro cui la stazione appaltante dovrebbe corrispondere all'affidatario dell'appalto la prima rata di acconto relativo alla redazione del progetto: è evidente che in tal caso la disposizione faccia riferimento al rapporto tra appaltante e appaltatore che va tenuto distinto ed autonomo da quello intercorrente tra l'appaltatore e il tecnico di cui si avvale per la redazione del progetto esecutivo. A ciò si aggiunga che non è stata offerta la prova dell'esistenza di una convenzione tra l'ATI e il professionista con la quale il suo diritto al compenso veniva espressamente subordinato all'approvazione del progetto o alla consegna dei lavori o, ancora, al pagamento degli acconti o del saldo finale da parte della stazione appaltante. Per tali motivi l'opposizione va rigettata in quanto infondata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo.
4. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, in applicazione del D.M. n. 55/2014 e successivi aggiornamenti, in base al valore del giudizio.
P.Q.M.
Pagina 4
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta ed assorbita:
RIGETTA l'opposizione proposta dalla ” e dalla Parte_1 Parte_1
e per l'effetto Parte_2
CONFERMA E DICHIARA DEFINITIVAMENTE ESECUTIVO il decreto ingiuntivo n. 19/2020 emesso dal Tribunale di Castrovillari in data 9.1.2020;
CONDANNA gli opponenti, in solido, al pagamento delle spese di lite in favore della parte opposta, che si liquidano in complessivi € 5.000,00, oltre spese generali, I.V.A. se dovuta e C.A.P. come per legge, con distrazione in favore del difensore anticipatario.
Castrovillari, 18/12/2025.
Il Giudice Dott. Raffaele Zibellini
Pagina 5