CGT2
Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. I, sentenza 08/01/2026, n. 213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 213 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 213/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 1, riunita in udienza il
09/09/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente e Relatore
NOLA CATIA, Giudice
NUZZI GABRIELLA, Giudice
in data 09/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 8602/2024 depositato il 19/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via San Damiano 2 20100 Milano MI
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Azienda Sanitaria Locale A.s.l. - Napoli 3 - Via Marconi 66 80059 Torre Del Greco NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - pronuncia sentenza n. 14326/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
9 e pubblicata il 21/10/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240058318077000 SPESE DI GIUDIZ 2024
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 5359/2025 depositato il
22/09/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto registrato con R. G. n. 8602/2024 la Ricorrente_1 srl ha appellato, sul capo relativo alla spese e competenze la sentenza della Corte di Giustizia di I grado di Napoli n. 14326/2023, con la quale è stato accolto il ricorso nei confronti della Agenzia Entrate Riscossione e della AS Napoli 3, con compensazione delle spese e competenze di giudizio.
Con l'originario ricorso il contribuente aveva impugnato la cartella di pagamento n. 07120240058318077000, per € 2.355,63, per assunto omesso pagamento della Tariffa D.lgs. 194/2008, entrate coattive anno 2021, dovuta dai soggetti svolgenti attività nel settore alimentar, lamentando la omessa notifica di atti prodomici e la conseguente decadenza /prescrizione.
Si costituiva la ER e non la AS.
.Con la impugnata decisione la Corte di I grado, G. U., ha accolto il ricorso preso atto della mancata prova della notifica di atti presupposti, e compensando le spese senza alcuna motivazione.
Con l'appello in esame si richiamano i principi in materia e si chiede la liquidazione delle spese e competenze del primo grado, nonché di quelle del grado di appello, con distrazione al difensore anticipatario.
Non si è costituita la AS.
Si è costituita la ER resistendo alla domanda.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La risposta allo specifico motivo di appello richiede alcune considerazioni preliminari.
E' noto, infatti, che con sentenza del 19 aprile 2018, n. 77, la Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. nella parte in cui non consente, nelle ipotesi di soccombenza totale, di compensare parzialmente o per intero le spese di lite anche ove ricorrano gravi ed eccezionali ragioni, diverse da quelle tipizzate dal legislatore.
In tale occasione i giudici di legittimità hanno affermato il principio di diritto per il quale: "poiché gli effetti della dichiarazione di incostituzionalità retroagiscono alla data di introduzione nell'ordinamento del testo di legge dichiarato costituzionalmente illegittimo, nel caso in cui sia denunciata la violazione dell'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ, (nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n.
132, convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162), che la Corte costituzionale, con sentenza 19 aprile 2018, n. 77, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, la valutazione della fondatezza o meno del ricorso deve farsi con riferimento alla situazione normativa determinata dalla pronuncia di incostituzionalità, essendo irrilevante che la decisione impugnata o addirittura la stessa proposizione del ricorso siano anteriori alla pronuncia del
Giudice delle leggi".
Pertanto la possibilità della compensazione non è più ristretta alle sole ipotesi dell'assoluta novità della questione trattata o del mutamento della giurisprudenza, ai sensi dell'art. 92 cod. proc. civ., così come modificato dal d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito dalla legge 10 novembre 2014, n. 162 (applicabile ai procedimenti introdotti a decorrere dall'Il dicembre 2014), ma altresì allorchè sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
Ed è con riferimento a tali principi che il giudice del merito deve valutare tale possibilità.
Nel caso in esame non risultano sussistere quelle particolari condizioni che la ormai non più recente modifica legislativa pone a base della possibilità di compensazione delle spese e competenze fra le parti, né il giudice di primo grado ha fornito una motivazione idonea sul punto, avendo utilizzato una formula di stile..
L'appello va pertanto accolto, con condanna degli appellati al pagamento, in solido, delle spese e competenze del doppio grado, liquidate complessivamente per le varie fasi processuali nei minimi tariffari, in ragione del valore della controversia e del limitato impegno professionale, in Euro 410,00 per il I grado ed in Euro 340,00 per il II grado, oltre 15%, Iva e CPA se dovuti, e CUT, con distrazione in favore dei difensori anticipatari.
P.Q.M.
In parziale riforma della impugnata decisione, accoglie l'appello. Condanna gli appellati al pagamento in solido delle spese e competenze del doppio grado, liquidate in Euro 410,00 per il I grado ed in Euro
340,00 per il II grado, oltre 15%, Iva e CPA se dovuti, e CUT, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi anticipatario.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 1, riunita in udienza il
09/09/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente e Relatore
NOLA CATIA, Giudice
NUZZI GABRIELLA, Giudice
in data 09/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 8602/2024 depositato il 19/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via San Damiano 2 20100 Milano MI
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Azienda Sanitaria Locale A.s.l. - Napoli 3 - Via Marconi 66 80059 Torre Del Greco NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - pronuncia sentenza n. 14326/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
9 e pubblicata il 21/10/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240058318077000 SPESE DI GIUDIZ 2024
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 5359/2025 depositato il
22/09/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto registrato con R. G. n. 8602/2024 la Ricorrente_1 srl ha appellato, sul capo relativo alla spese e competenze la sentenza della Corte di Giustizia di I grado di Napoli n. 14326/2023, con la quale è stato accolto il ricorso nei confronti della Agenzia Entrate Riscossione e della AS Napoli 3, con compensazione delle spese e competenze di giudizio.
Con l'originario ricorso il contribuente aveva impugnato la cartella di pagamento n. 07120240058318077000, per € 2.355,63, per assunto omesso pagamento della Tariffa D.lgs. 194/2008, entrate coattive anno 2021, dovuta dai soggetti svolgenti attività nel settore alimentar, lamentando la omessa notifica di atti prodomici e la conseguente decadenza /prescrizione.
Si costituiva la ER e non la AS.
.Con la impugnata decisione la Corte di I grado, G. U., ha accolto il ricorso preso atto della mancata prova della notifica di atti presupposti, e compensando le spese senza alcuna motivazione.
Con l'appello in esame si richiamano i principi in materia e si chiede la liquidazione delle spese e competenze del primo grado, nonché di quelle del grado di appello, con distrazione al difensore anticipatario.
Non si è costituita la AS.
Si è costituita la ER resistendo alla domanda.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La risposta allo specifico motivo di appello richiede alcune considerazioni preliminari.
E' noto, infatti, che con sentenza del 19 aprile 2018, n. 77, la Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. nella parte in cui non consente, nelle ipotesi di soccombenza totale, di compensare parzialmente o per intero le spese di lite anche ove ricorrano gravi ed eccezionali ragioni, diverse da quelle tipizzate dal legislatore.
In tale occasione i giudici di legittimità hanno affermato il principio di diritto per il quale: "poiché gli effetti della dichiarazione di incostituzionalità retroagiscono alla data di introduzione nell'ordinamento del testo di legge dichiarato costituzionalmente illegittimo, nel caso in cui sia denunciata la violazione dell'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ, (nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n.
132, convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162), che la Corte costituzionale, con sentenza 19 aprile 2018, n. 77, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, la valutazione della fondatezza o meno del ricorso deve farsi con riferimento alla situazione normativa determinata dalla pronuncia di incostituzionalità, essendo irrilevante che la decisione impugnata o addirittura la stessa proposizione del ricorso siano anteriori alla pronuncia del
Giudice delle leggi".
Pertanto la possibilità della compensazione non è più ristretta alle sole ipotesi dell'assoluta novità della questione trattata o del mutamento della giurisprudenza, ai sensi dell'art. 92 cod. proc. civ., così come modificato dal d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito dalla legge 10 novembre 2014, n. 162 (applicabile ai procedimenti introdotti a decorrere dall'Il dicembre 2014), ma altresì allorchè sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
Ed è con riferimento a tali principi che il giudice del merito deve valutare tale possibilità.
Nel caso in esame non risultano sussistere quelle particolari condizioni che la ormai non più recente modifica legislativa pone a base della possibilità di compensazione delle spese e competenze fra le parti, né il giudice di primo grado ha fornito una motivazione idonea sul punto, avendo utilizzato una formula di stile..
L'appello va pertanto accolto, con condanna degli appellati al pagamento, in solido, delle spese e competenze del doppio grado, liquidate complessivamente per le varie fasi processuali nei minimi tariffari, in ragione del valore della controversia e del limitato impegno professionale, in Euro 410,00 per il I grado ed in Euro 340,00 per il II grado, oltre 15%, Iva e CPA se dovuti, e CUT, con distrazione in favore dei difensori anticipatari.
P.Q.M.
In parziale riforma della impugnata decisione, accoglie l'appello. Condanna gli appellati al pagamento in solido delle spese e competenze del doppio grado, liquidate in Euro 410,00 per il I grado ed in Euro
340,00 per il II grado, oltre 15%, Iva e CPA se dovuti, e CUT, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi anticipatario.