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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 13/06/2025, n. 1150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1150 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 4784/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
Il Tribunale di Messina, Prima Sezione Civile, in persona dei seguenti Magistrati:
dott. Corrado Bonanzinga Presidente
dott. Simona Monforte Giudice,
dott. Mirko Intravaia Giudice rel. est. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4784 del Registro Generale Contenzioso 2024 promossa da
, C.F. , elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Messina, via Santa Marta n. 310, presso lo studio dell'Avv. CHILLE' ROSARIA che la rappresenta e difende giusta procura in attu;
Ricorrente contro
, nato a [...] l'[...], elettivamente domiciliato in CP_1
Messina, via San Giovanni Bosco n. 13, presso lo studio dell'Avv. FERRARA MIRKO, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.
Resistente
E con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 20/11/2024, chiedeva Parte_1
pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato con nel Comune di Messina, in data 19/07/2019, trascritto presso l'Ufficio CP_1
dello Stato Civile del Comune di Messina n. 415 Parte 2 Serie A Anno 2007,
1 R.G. 4784/2024
interponendo altresì domanda di revisione dell'assegno di mantenimento per i due figli,
e nati da tale unione rispettivamente il 30 maggio 2008 ed il 2 dicembre CP_2 Per_1
2011.
Esponeva, poi: che in data 24/09/2022, i coniugi presentavano un ricorso congiunto per la separazione personale, essendo divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza a causa di contrasti insorti durante il corso del matrimonio;
che in data
5/12/2022, il Presidente del Tribunale ordinava per la suddetta causa, iscritta al RG n.
5248/2022, la comparizione personale delle parti all'udienza del 15/05/2023; che tramite note in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., ambedue i coniugi dichiaravano di rinunciare espressamente alla comparizione personale, confermando le condizioni di accordo contenute nel ricorso congiunto di separazione personale ed affermando, altresì, la volontà di non volersi riconciliare che, sentito il Pubblico
Ministero, il Tribunale di Messina omologava l'accordo di separazione consensuale tramite decreto emesso il 16/05/2023.
rappresentava, quindi, che medio tempore alcuna riconciliazione Parte_1
intercorreva tra i coniugi e chiedeva l'emanazione di una pronuncia di divorzio, nonché
l'adeguamento dell'assegno di mantenimento per i figli posto a carico del Pace, da fissarsi nella misura di almeno € 350,00.
A sostegno della domanda di revisione, la ricorrente deduceva che “le esigenze economiche della prole, sono notoriamente legate alla crescita, senza bisogno di alcuna specifica dimostrazione;
ne consegue che le esigenze di cura, educazione, istruzione ed assistenza, crescenti con l'età – che devono essere soddisfatte dai genitori – non possono ritenersi coperte e assorbite integralmente con l'assunzione del pagamento delle c.d. “spese straordinarie”,nel caso di specie non versate, dovendosi provvedere ad un proporzionale adeguamento dell'assegno di mantenimento”.
Costituendosi in giudizio con comparsa del 14.02.2025, aderiva alla CP_1
domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, contestando tuttavia la richiesta di revisione dell'assegno di mantenimento in favore della prole.
In particolare, il Pace deduceva di non aver percepito alcun miglioramento della propria condizione reddituale né acquisito nuove fonti di guadagno tali da giustificare un
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incremento del proprio contributo economico, né per converso la ricorrente dimostrava un peggioramento delle proprie condizioni.
Rilevava, inoltre, che “rispetto alla questione incidentale posta da controparte circa
l'asserito mancato rimborso di straordinarie in suo favore, si rappresenta che la ricorrente non ha specificato quali spese straordinarie avrebbe sostenuto, né ha allegato documentazione idonea a dimostrare: • l'effettivo esborso;
• l'esistenza di un previo accordo tra i genitori per la ripartizione delle spese o l'urgenza di una spesa non condivisa”.
Contestava, infine, l'assenza di alcuna rendicontazione né di documentazione giustificativa in ordine agli importi di cui all'indennità di frequenza, percepita dalla nell'interesse della minore. Parte_1
Chiedeva, dunque, pronunciarsi sentenza di divorzio, mantenendo in ordine al diritto di visita le condizioni già previste dalle parti con l'accordo di separazione, con rigetto della domanda di revisione dell'assegno di mantenimento formulata da controparte.
Chiedeva, inoltre, ordinarsi la rendicontazione delle spese sostenute in ordine all'indennità di frequenza.
All'udienza del 17 marzo 2025, le parti insistevano nelle rispettive richieste inerenti all'adeguamento dell'assegno; in particolare, la ricorrente ribadiva, conformemente a quanto già affermato tramite il ricorso introduttivo, la sussistenza di irregolarità nel versamento degli importi dovuti dal Pace, sia a titolo di mantenimento che di rimborso per le spese straordinarie sostenute.
Alla medesima udienza, i difensori delle parti chiedevano altresì un rinvio per fini conciliativi.
All'udienza del 09/06/2025 le parti, non avendo raggiunto alcun accordo, insistevano nelle rispettive richieste e domande iniziali, riportandosi al contenuto dei rispettivi atti introduttivi del giudizio, sicché il Giudice delegato ordinava la discussione orale della causa e riservava, all'esito, di riferire al Collegio per la decisione.
Ciò posto, ritiene il Collegio che la domanda di pronuncia di sentenza relativa alla cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta.
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Ed invero ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) legge n. 898/70, così come modificato dalla legge 55/2015 e successivamente dal D. Lgs. 149/2022, presupposto per la procedibilità della domanda di divorzio è che i coniugi abbiano già conseguito lo “status” di separati, il che, nell'ipotesi della separazione giudiziale, si realizza con il passaggio in giudicato della sentenza che contiene la pronuncia della separazione, mentre nella ipotesi della separazione consensuale è sufficiente l'emissione del decreto di omologa degli accordi di separazione, e che lo stato di separazione dei coniugi duri da un anno nel caso di separazione giudiziale o da sei mesi in caso di separazione consensuale e sia ininterrotto sin dall'udienza presidenziale nella quale il presidente del Tribunale, preso atto della impossibilità di una riconciliazione, abbia autorizzato i coniugi stessi a vivere separati.
Ebbene, nel caso in esame è documentalmente provato che tra i coniugi è intervenuta una separazione consensuale omologata, come già sopra esposto, tramite decreto del
Tribunale di Messina, n. cronol. 8628/2023 del 16/05/2023, R.G.N. 5248/2022, allegato al ricorso introduttivo del giudizio (v. all.5).
La separazione tra i coniugi si è altresì protratta ininterrottamente per più di sei mesi a far data dal giudizio di separazione e, non essendo avvenuta, fino al momento dell'instaurazione del presente giudizio alcuna riconciliazione tra le parti e persistendo, inoltre, da parte di ambedue i coniugi la volontà, espressa nei rispettivi atti introduttivi del presente giudizio, di non riprendere più alcuna convivenza, non vi è alcun impedimento ai fini dell'accoglimento della domanda.
D'altra parte, il resistente, nella comparsa di costituzione, non ha sollevato alcuna contestazione in merito a tale richiesta, prestando espressa adesione alla domanda di divorzio.
Sussistono pertanto le condizioni previste dall'art. 3 della legge 1970/898 per farsi luogo alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
In merito ai rapporti personali concernenti i figli, tanto il ricorrente che il resistente rimandano alle condizioni pattuite e concordate tramite accordo omologato, non sollevando alcuna richiesta di modifica;
pertanto, si dà conferma delle disposizioni ivi contenute concernenti l'affidamento condiviso, la regolamentazione del diritto di visita e dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
In particolare, sui punti ivi indicati, il decreto prevede che:
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“1) I coniugi si autorizzano reciprocamente a vivere separati ed a fissare liberamente il proprio domicilio e la propria residenza, concordando in ogni caso di comunicarsi eventuali cambi di indirizzo. La casa coniugale sita in Messina Via Palermo, 103 rimarrà nella disponibilità esclusiva del Sig. in conformità al titolo di CP_1
acquisto.
2) I figli minori e resteranno affidati condivisamente ad entrambi i CP_2 Per_1
genitori con collocazione privilegiata presso la madre ove trasferiranno la propria residenza. La responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori che assumeranno le decisioni di maggiore interesse per la prole, il tutto come per legge.
Entrambi i genitori si impegnano a tener conto delle esigenze dei figli, collaborando tra loro per garantire agli stessi il diritto a mantenere un rapporto continuativo ed equilibrato con ciascun genitore. Il Sig. manterrà, in particolare, il più CP_1
ampio diritto di incontrare liberamente i figli e di trascorrere con loro del tempo, anche presso la propria abitazione ove i minori vengono sin d'ora autorizzati a pernottare previa intesa con la madre, compatibilmente con gli impegni scolastici, sportivi e ricreativi dei minori. In caso di disaccordo tra i genitori, resta inteso che il Sig. avrà diritto ad incontrare i figli, a sua scelta, per l'intera giornata del CP_1
sabato o della domenica, a settimane alterne, e per due pasti o pomeriggi ciascuna settimana. In occasione delle festività natalizie e di fine anno, i coniugi potranno scegliere tra loro come trascorrere le medesime con i figli obbligandosi comunque a garantire che ciascuno possa trascorrere con essi almeno un giorno tra il 24 dicembre ed il 25 dicembre nonché tra il 31 dicembre ed il 1° gennaio. Anche per la Pasqua o il
Lunedì dell'Angelo i coniugi potranno scegliere tra loro come trascorrerle con i figli di modo che comunque sia sempre assicurato a ciascuno con essi almeno giorno tra le due festività.
3) I genitori si obbligano reciprocamente a comunicare sempre il loro recapito, anche telefonico, e comunque ogni eventuale spostamento in località diverse dalla dimora abituale, quando hanno con sé i minori”.
Quanto invece ai rapporti economici tra le parti ed i figli, dal decreto di omologazione prodotto in giudizio e sopra richiamato, si evince che i coniugi si dichiarano
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economicamente autosufficiente e che è tenuto a versare, entro il 15 di CP_1
ogni mese, un assegno pari ad € 300,00 per il mantenimento dei figli.
Ebbene, la ricorrente tramite il ricorso introduttivo ha richiesto un adeguamento proporzionale di tale assegno essendo mutate, con la decorrenza del tempo e la naturale crescita dei figli, le esigenze di questi ultimi.
Al riguardo, l'art. 337 quinquies c.c. prevede il diritto dei genitori di chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni concernenti la misura o le modalità del contributo versato in favore dei figli, e, in relazione ai criteri di calcolo per il mantenimento dei figli, l'art. 337 ter c.c. dispone che il giudice, ove necessario, stabilisce la corresponsione di un assegno periodico, realizzando il principio di proporzionalità, da determinare utilizzando i parametri elencati dalla stessa disposizione, quali il tenore di vita goduto dal figlio nell'epoca antecedente la crisi coniugale, le risorse economiche di entrambi i genitori e le attuali esigenze del figlio.
Da una parte, dunque, l'assegno di mantenimento è suscettibile di essere revisionato nel tempo, rispondendo al principio del rebus sic stantibus, sicchè l'importo è certamente modificabile in caso di sopravvenienze, mutate esigenze dei figli, o di variazione delle condizioni economiche-patrimoniali dei genitori esistenti al momento della determinazione iniziale dell'assegno.
D'altra parte, la determinazione iniziale del quantum dovuto, così come la revisione dell'assegno di mantenimento, deve essere oggetto di un'attenta ponderazione giudiziale da condurre utilizzando sia i criteri di cui al già richiamato art. 337 ter c.c., nonché i principi di proporzionalità - e dunque effettuando una valutazione comparata dei redditi dei genitori- e di ragionevolezza.
Orbene, pur essendo rimasta asseritamente immutata la condizione economica delle parti - non risultando né allegata alcuna documentazione reddituale da entrambi i genitori - sono i bisogni economici dei figli ad essersi modificati nel tempo con il progredire dell'età e ciò giustifica una richiesta in aumento dell'assegno di mantenimento.
Secondo quanto affermato dalla Suprema Corte, infatti, “in tema di mantenimento dei figli minori, il contributo dovuto dal genitore non collocatario deve essere determinato secondo il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata delle
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esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto. L'aumento delle esigenze economiche del minore, essendo notoriamente legato alla sua crescita, non necessita di specifica dimostrazione, dovendo le esigenze di cura, educazione, istruzione ed assistenza essere soddisfatte dai genitori con un proporzionale adeguamento dell'assegno di mantenimento” (v. Cass. Civ. ord. n.11724 del 4/05/2023; Cass. Civ. ord. n.13664 del 29/04/2022).
Il decorso degli anni e la conseguente crescita dei minori giustifica, dunque, l'insorgere di nuovi bisogni economici, legati all'istruzione, all'attività extrascolastica o alle esigenze sociali, senza la necessità di assolvere ad alcun onere probatorio in merito all'esistenza di tali nuove esigenze.
Dalla documentazione allegata al presente giudizio e sopra richiamata emerge, inoltre, un lasso temporale pari a più di due anni dalla quantificazione dell'assegno effettuata in sede di omologazione, avvenuta in data 16/05/2023, lasso temporale che per la parte resistente non giustificherebbe la richiesta di modifica dell'assegno.
Tale doglianza non può tuttavia ritenersi condivisibile.
La ricorrente, infatti, ha chiesto un adeguamento in aumento la cui differenza rispetto all'importo iniziale è pari ad € 50,00, aumento che, nell'arco temporale sopra delineato, risulta proporzionato e ragionevole rispetto ai bisogni mutevoli dei due figli, ambedue in età adolescenziale.
Nella comparsa di risposta, inoltre, il resistente adduce l'insussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda di adeguamento dell'assegno, essendo rimasta immutata la propria situazione economica e non essendo peggiorate le condizioni economiche della ricorrente.
Anche tale doglianza non è meritevole di accoglimento, posto che la richiesta di variazione del mantenimento è infatti suscettibile di essere accolta ogniqualvolta risponda all'interesse superiore dei figli e ai nuovi bisogni legati alla crescita (Nei giudizi di separazione e divorzio, a fronte della richiesta di revisione dell'assegno di mantenimento dei figli (minorenni o maggiorenni e non autosufficienti economicamente), giustificata dall'insorgenza di maggiori oneri legati alla crescita di questi ultimi, il giudice di merito, che ritenga necessarie tali maggiori spese, non è tenuto, in via preliminare, ad accertare l'esistenza di sopravvenienze nel reddito del
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genitore obbligato, ma a verificare se tali maggiori spese comportino la necessità di rivedere l'assegno, ben potendo l'incremento di spesa determinare un maggiore contributo anche a condizioni economiche dei genitori immutate (o mutate senza alterare le proporzioni delle misure di ciascuno dei due), ovvero non incidere sulla misura del contributo di uno o di entrambi gli onerati, ove titolari di risorse non comprimibili ulteriormente – v. Cass. Civ. ord. n.22075 del 12/07/2022)
Il Collegio ritiene, dunque, sussistenti i presupposti per l'accoglimento della domanda di revisione in aumento dell'assegno di mantenimento per i figli posto a carico del CP_1
che si quantifica in € 350,00, rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT, da corrispondersi alla entro il 15 di ogni mese, oltre al 50% delle spese Parte_1
straordinarie, come già stabilito in sede di separazione.
Infine, in ordine alla richiesta di dettagliata rendicontazione delle somme percepite a titolo di indennità di frequenza per la figlia minore, nonché delle spese straordinarie, la stessa va dichiarata inammissibile, in quanto estranea al thema decidendum del presente procedimento, concernente la richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio e la revisione dell'assegno di mantenimento.
Le richieste di rendicontazione concernenti tali spese sono assoggettate ad un rito diverso rispetto al rito speciale oggetto del presente procedimento, sicché, non sussistendo un'ipotesi di connessione qualificata ex art. 40 c.p.c., devono ritenersi inammissibili (cfr. Cass. Civ. 18870/2014, Cass. Civ. 20638/2004).
Tenuto conto della natura della controversia e delle determinazioni adottate, appare equo compensare interamente le spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, I Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso ex art. 473 bis.12 c.c., depositato in cancelleria il 20/11/2024 da nei confronti di disattesa ogni contraria domanda, Parte_1 CP_1
eccezione e difesa, così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato nel Comune di Messina in data 19/07/2007 tra , Parte_1 nata a [...] il [...] e nato a [...] l'[...], CP_1
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con atto trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 415 parte 2 serie A anno 2007;
- ordina all'ufficiale dello Stato Civile del Comune di Messina di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al predetto ufficiale di Stato Civile a cura della cancelleria;
- dispone in relazione all'affidamento dei figli minori, alla domiciliazione, alla regolamentazione dei tempi di permanenza e all'esercizio della responsabilità genitoriale, confermando le condizioni di separazione omologata con decreto del
16.05.2023;
- pone a carico di l'obbligo di versare, a modifica di quanto CP_1
statuito con decreto di omologazione del 16/05/2023, un assegno di mantenimento per i figli minori pari ad € 350,00, rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT, da corrispondersi a entro il 15 di Parte_1
ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie;
- dichiara inammissibile le ulteriori domande formulate da CP_1
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Messina nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale del 10.06.2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Mirko Intravaia Dott. Corrado Bonanzinga
Il presente procedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa
Emanuela Velletri, Magistrato Ordinario in Tirocinio.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
Il Tribunale di Messina, Prima Sezione Civile, in persona dei seguenti Magistrati:
dott. Corrado Bonanzinga Presidente
dott. Simona Monforte Giudice,
dott. Mirko Intravaia Giudice rel. est. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4784 del Registro Generale Contenzioso 2024 promossa da
, C.F. , elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Messina, via Santa Marta n. 310, presso lo studio dell'Avv. CHILLE' ROSARIA che la rappresenta e difende giusta procura in attu;
Ricorrente contro
, nato a [...] l'[...], elettivamente domiciliato in CP_1
Messina, via San Giovanni Bosco n. 13, presso lo studio dell'Avv. FERRARA MIRKO, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.
Resistente
E con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 20/11/2024, chiedeva Parte_1
pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato con nel Comune di Messina, in data 19/07/2019, trascritto presso l'Ufficio CP_1
dello Stato Civile del Comune di Messina n. 415 Parte 2 Serie A Anno 2007,
1 R.G. 4784/2024
interponendo altresì domanda di revisione dell'assegno di mantenimento per i due figli,
e nati da tale unione rispettivamente il 30 maggio 2008 ed il 2 dicembre CP_2 Per_1
2011.
Esponeva, poi: che in data 24/09/2022, i coniugi presentavano un ricorso congiunto per la separazione personale, essendo divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza a causa di contrasti insorti durante il corso del matrimonio;
che in data
5/12/2022, il Presidente del Tribunale ordinava per la suddetta causa, iscritta al RG n.
5248/2022, la comparizione personale delle parti all'udienza del 15/05/2023; che tramite note in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., ambedue i coniugi dichiaravano di rinunciare espressamente alla comparizione personale, confermando le condizioni di accordo contenute nel ricorso congiunto di separazione personale ed affermando, altresì, la volontà di non volersi riconciliare che, sentito il Pubblico
Ministero, il Tribunale di Messina omologava l'accordo di separazione consensuale tramite decreto emesso il 16/05/2023.
rappresentava, quindi, che medio tempore alcuna riconciliazione Parte_1
intercorreva tra i coniugi e chiedeva l'emanazione di una pronuncia di divorzio, nonché
l'adeguamento dell'assegno di mantenimento per i figli posto a carico del Pace, da fissarsi nella misura di almeno € 350,00.
A sostegno della domanda di revisione, la ricorrente deduceva che “le esigenze economiche della prole, sono notoriamente legate alla crescita, senza bisogno di alcuna specifica dimostrazione;
ne consegue che le esigenze di cura, educazione, istruzione ed assistenza, crescenti con l'età – che devono essere soddisfatte dai genitori – non possono ritenersi coperte e assorbite integralmente con l'assunzione del pagamento delle c.d. “spese straordinarie”,nel caso di specie non versate, dovendosi provvedere ad un proporzionale adeguamento dell'assegno di mantenimento”.
Costituendosi in giudizio con comparsa del 14.02.2025, aderiva alla CP_1
domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, contestando tuttavia la richiesta di revisione dell'assegno di mantenimento in favore della prole.
In particolare, il Pace deduceva di non aver percepito alcun miglioramento della propria condizione reddituale né acquisito nuove fonti di guadagno tali da giustificare un
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incremento del proprio contributo economico, né per converso la ricorrente dimostrava un peggioramento delle proprie condizioni.
Rilevava, inoltre, che “rispetto alla questione incidentale posta da controparte circa
l'asserito mancato rimborso di straordinarie in suo favore, si rappresenta che la ricorrente non ha specificato quali spese straordinarie avrebbe sostenuto, né ha allegato documentazione idonea a dimostrare: • l'effettivo esborso;
• l'esistenza di un previo accordo tra i genitori per la ripartizione delle spese o l'urgenza di una spesa non condivisa”.
Contestava, infine, l'assenza di alcuna rendicontazione né di documentazione giustificativa in ordine agli importi di cui all'indennità di frequenza, percepita dalla nell'interesse della minore. Parte_1
Chiedeva, dunque, pronunciarsi sentenza di divorzio, mantenendo in ordine al diritto di visita le condizioni già previste dalle parti con l'accordo di separazione, con rigetto della domanda di revisione dell'assegno di mantenimento formulata da controparte.
Chiedeva, inoltre, ordinarsi la rendicontazione delle spese sostenute in ordine all'indennità di frequenza.
All'udienza del 17 marzo 2025, le parti insistevano nelle rispettive richieste inerenti all'adeguamento dell'assegno; in particolare, la ricorrente ribadiva, conformemente a quanto già affermato tramite il ricorso introduttivo, la sussistenza di irregolarità nel versamento degli importi dovuti dal Pace, sia a titolo di mantenimento che di rimborso per le spese straordinarie sostenute.
Alla medesima udienza, i difensori delle parti chiedevano altresì un rinvio per fini conciliativi.
All'udienza del 09/06/2025 le parti, non avendo raggiunto alcun accordo, insistevano nelle rispettive richieste e domande iniziali, riportandosi al contenuto dei rispettivi atti introduttivi del giudizio, sicché il Giudice delegato ordinava la discussione orale della causa e riservava, all'esito, di riferire al Collegio per la decisione.
Ciò posto, ritiene il Collegio che la domanda di pronuncia di sentenza relativa alla cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta.
3 R.G. 4784/2024
Ed invero ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) legge n. 898/70, così come modificato dalla legge 55/2015 e successivamente dal D. Lgs. 149/2022, presupposto per la procedibilità della domanda di divorzio è che i coniugi abbiano già conseguito lo “status” di separati, il che, nell'ipotesi della separazione giudiziale, si realizza con il passaggio in giudicato della sentenza che contiene la pronuncia della separazione, mentre nella ipotesi della separazione consensuale è sufficiente l'emissione del decreto di omologa degli accordi di separazione, e che lo stato di separazione dei coniugi duri da un anno nel caso di separazione giudiziale o da sei mesi in caso di separazione consensuale e sia ininterrotto sin dall'udienza presidenziale nella quale il presidente del Tribunale, preso atto della impossibilità di una riconciliazione, abbia autorizzato i coniugi stessi a vivere separati.
Ebbene, nel caso in esame è documentalmente provato che tra i coniugi è intervenuta una separazione consensuale omologata, come già sopra esposto, tramite decreto del
Tribunale di Messina, n. cronol. 8628/2023 del 16/05/2023, R.G.N. 5248/2022, allegato al ricorso introduttivo del giudizio (v. all.5).
La separazione tra i coniugi si è altresì protratta ininterrottamente per più di sei mesi a far data dal giudizio di separazione e, non essendo avvenuta, fino al momento dell'instaurazione del presente giudizio alcuna riconciliazione tra le parti e persistendo, inoltre, da parte di ambedue i coniugi la volontà, espressa nei rispettivi atti introduttivi del presente giudizio, di non riprendere più alcuna convivenza, non vi è alcun impedimento ai fini dell'accoglimento della domanda.
D'altra parte, il resistente, nella comparsa di costituzione, non ha sollevato alcuna contestazione in merito a tale richiesta, prestando espressa adesione alla domanda di divorzio.
Sussistono pertanto le condizioni previste dall'art. 3 della legge 1970/898 per farsi luogo alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
In merito ai rapporti personali concernenti i figli, tanto il ricorrente che il resistente rimandano alle condizioni pattuite e concordate tramite accordo omologato, non sollevando alcuna richiesta di modifica;
pertanto, si dà conferma delle disposizioni ivi contenute concernenti l'affidamento condiviso, la regolamentazione del diritto di visita e dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
In particolare, sui punti ivi indicati, il decreto prevede che:
4 R.G. 4784/2024
“1) I coniugi si autorizzano reciprocamente a vivere separati ed a fissare liberamente il proprio domicilio e la propria residenza, concordando in ogni caso di comunicarsi eventuali cambi di indirizzo. La casa coniugale sita in Messina Via Palermo, 103 rimarrà nella disponibilità esclusiva del Sig. in conformità al titolo di CP_1
acquisto.
2) I figli minori e resteranno affidati condivisamente ad entrambi i CP_2 Per_1
genitori con collocazione privilegiata presso la madre ove trasferiranno la propria residenza. La responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori che assumeranno le decisioni di maggiore interesse per la prole, il tutto come per legge.
Entrambi i genitori si impegnano a tener conto delle esigenze dei figli, collaborando tra loro per garantire agli stessi il diritto a mantenere un rapporto continuativo ed equilibrato con ciascun genitore. Il Sig. manterrà, in particolare, il più CP_1
ampio diritto di incontrare liberamente i figli e di trascorrere con loro del tempo, anche presso la propria abitazione ove i minori vengono sin d'ora autorizzati a pernottare previa intesa con la madre, compatibilmente con gli impegni scolastici, sportivi e ricreativi dei minori. In caso di disaccordo tra i genitori, resta inteso che il Sig. avrà diritto ad incontrare i figli, a sua scelta, per l'intera giornata del CP_1
sabato o della domenica, a settimane alterne, e per due pasti o pomeriggi ciascuna settimana. In occasione delle festività natalizie e di fine anno, i coniugi potranno scegliere tra loro come trascorrere le medesime con i figli obbligandosi comunque a garantire che ciascuno possa trascorrere con essi almeno un giorno tra il 24 dicembre ed il 25 dicembre nonché tra il 31 dicembre ed il 1° gennaio. Anche per la Pasqua o il
Lunedì dell'Angelo i coniugi potranno scegliere tra loro come trascorrerle con i figli di modo che comunque sia sempre assicurato a ciascuno con essi almeno giorno tra le due festività.
3) I genitori si obbligano reciprocamente a comunicare sempre il loro recapito, anche telefonico, e comunque ogni eventuale spostamento in località diverse dalla dimora abituale, quando hanno con sé i minori”.
Quanto invece ai rapporti economici tra le parti ed i figli, dal decreto di omologazione prodotto in giudizio e sopra richiamato, si evince che i coniugi si dichiarano
5 R.G. 4784/2024
economicamente autosufficiente e che è tenuto a versare, entro il 15 di CP_1
ogni mese, un assegno pari ad € 300,00 per il mantenimento dei figli.
Ebbene, la ricorrente tramite il ricorso introduttivo ha richiesto un adeguamento proporzionale di tale assegno essendo mutate, con la decorrenza del tempo e la naturale crescita dei figli, le esigenze di questi ultimi.
Al riguardo, l'art. 337 quinquies c.c. prevede il diritto dei genitori di chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni concernenti la misura o le modalità del contributo versato in favore dei figli, e, in relazione ai criteri di calcolo per il mantenimento dei figli, l'art. 337 ter c.c. dispone che il giudice, ove necessario, stabilisce la corresponsione di un assegno periodico, realizzando il principio di proporzionalità, da determinare utilizzando i parametri elencati dalla stessa disposizione, quali il tenore di vita goduto dal figlio nell'epoca antecedente la crisi coniugale, le risorse economiche di entrambi i genitori e le attuali esigenze del figlio.
Da una parte, dunque, l'assegno di mantenimento è suscettibile di essere revisionato nel tempo, rispondendo al principio del rebus sic stantibus, sicchè l'importo è certamente modificabile in caso di sopravvenienze, mutate esigenze dei figli, o di variazione delle condizioni economiche-patrimoniali dei genitori esistenti al momento della determinazione iniziale dell'assegno.
D'altra parte, la determinazione iniziale del quantum dovuto, così come la revisione dell'assegno di mantenimento, deve essere oggetto di un'attenta ponderazione giudiziale da condurre utilizzando sia i criteri di cui al già richiamato art. 337 ter c.c., nonché i principi di proporzionalità - e dunque effettuando una valutazione comparata dei redditi dei genitori- e di ragionevolezza.
Orbene, pur essendo rimasta asseritamente immutata la condizione economica delle parti - non risultando né allegata alcuna documentazione reddituale da entrambi i genitori - sono i bisogni economici dei figli ad essersi modificati nel tempo con il progredire dell'età e ciò giustifica una richiesta in aumento dell'assegno di mantenimento.
Secondo quanto affermato dalla Suprema Corte, infatti, “in tema di mantenimento dei figli minori, il contributo dovuto dal genitore non collocatario deve essere determinato secondo il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata delle
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esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto. L'aumento delle esigenze economiche del minore, essendo notoriamente legato alla sua crescita, non necessita di specifica dimostrazione, dovendo le esigenze di cura, educazione, istruzione ed assistenza essere soddisfatte dai genitori con un proporzionale adeguamento dell'assegno di mantenimento” (v. Cass. Civ. ord. n.11724 del 4/05/2023; Cass. Civ. ord. n.13664 del 29/04/2022).
Il decorso degli anni e la conseguente crescita dei minori giustifica, dunque, l'insorgere di nuovi bisogni economici, legati all'istruzione, all'attività extrascolastica o alle esigenze sociali, senza la necessità di assolvere ad alcun onere probatorio in merito all'esistenza di tali nuove esigenze.
Dalla documentazione allegata al presente giudizio e sopra richiamata emerge, inoltre, un lasso temporale pari a più di due anni dalla quantificazione dell'assegno effettuata in sede di omologazione, avvenuta in data 16/05/2023, lasso temporale che per la parte resistente non giustificherebbe la richiesta di modifica dell'assegno.
Tale doglianza non può tuttavia ritenersi condivisibile.
La ricorrente, infatti, ha chiesto un adeguamento in aumento la cui differenza rispetto all'importo iniziale è pari ad € 50,00, aumento che, nell'arco temporale sopra delineato, risulta proporzionato e ragionevole rispetto ai bisogni mutevoli dei due figli, ambedue in età adolescenziale.
Nella comparsa di risposta, inoltre, il resistente adduce l'insussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda di adeguamento dell'assegno, essendo rimasta immutata la propria situazione economica e non essendo peggiorate le condizioni economiche della ricorrente.
Anche tale doglianza non è meritevole di accoglimento, posto che la richiesta di variazione del mantenimento è infatti suscettibile di essere accolta ogniqualvolta risponda all'interesse superiore dei figli e ai nuovi bisogni legati alla crescita (Nei giudizi di separazione e divorzio, a fronte della richiesta di revisione dell'assegno di mantenimento dei figli (minorenni o maggiorenni e non autosufficienti economicamente), giustificata dall'insorgenza di maggiori oneri legati alla crescita di questi ultimi, il giudice di merito, che ritenga necessarie tali maggiori spese, non è tenuto, in via preliminare, ad accertare l'esistenza di sopravvenienze nel reddito del
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genitore obbligato, ma a verificare se tali maggiori spese comportino la necessità di rivedere l'assegno, ben potendo l'incremento di spesa determinare un maggiore contributo anche a condizioni economiche dei genitori immutate (o mutate senza alterare le proporzioni delle misure di ciascuno dei due), ovvero non incidere sulla misura del contributo di uno o di entrambi gli onerati, ove titolari di risorse non comprimibili ulteriormente – v. Cass. Civ. ord. n.22075 del 12/07/2022)
Il Collegio ritiene, dunque, sussistenti i presupposti per l'accoglimento della domanda di revisione in aumento dell'assegno di mantenimento per i figli posto a carico del CP_1
che si quantifica in € 350,00, rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT, da corrispondersi alla entro il 15 di ogni mese, oltre al 50% delle spese Parte_1
straordinarie, come già stabilito in sede di separazione.
Infine, in ordine alla richiesta di dettagliata rendicontazione delle somme percepite a titolo di indennità di frequenza per la figlia minore, nonché delle spese straordinarie, la stessa va dichiarata inammissibile, in quanto estranea al thema decidendum del presente procedimento, concernente la richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio e la revisione dell'assegno di mantenimento.
Le richieste di rendicontazione concernenti tali spese sono assoggettate ad un rito diverso rispetto al rito speciale oggetto del presente procedimento, sicché, non sussistendo un'ipotesi di connessione qualificata ex art. 40 c.p.c., devono ritenersi inammissibili (cfr. Cass. Civ. 18870/2014, Cass. Civ. 20638/2004).
Tenuto conto della natura della controversia e delle determinazioni adottate, appare equo compensare interamente le spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, I Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso ex art. 473 bis.12 c.c., depositato in cancelleria il 20/11/2024 da nei confronti di disattesa ogni contraria domanda, Parte_1 CP_1
eccezione e difesa, così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato nel Comune di Messina in data 19/07/2007 tra , Parte_1 nata a [...] il [...] e nato a [...] l'[...], CP_1
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con atto trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 415 parte 2 serie A anno 2007;
- ordina all'ufficiale dello Stato Civile del Comune di Messina di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al predetto ufficiale di Stato Civile a cura della cancelleria;
- dispone in relazione all'affidamento dei figli minori, alla domiciliazione, alla regolamentazione dei tempi di permanenza e all'esercizio della responsabilità genitoriale, confermando le condizioni di separazione omologata con decreto del
16.05.2023;
- pone a carico di l'obbligo di versare, a modifica di quanto CP_1
statuito con decreto di omologazione del 16/05/2023, un assegno di mantenimento per i figli minori pari ad € 350,00, rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT, da corrispondersi a entro il 15 di Parte_1
ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie;
- dichiara inammissibile le ulteriori domande formulate da CP_1
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Messina nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale del 10.06.2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Mirko Intravaia Dott. Corrado Bonanzinga
Il presente procedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa
Emanuela Velletri, Magistrato Ordinario in Tirocinio.
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