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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 27/11/2025, n. 1954 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1954 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4245/2024
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4245/2024
Oggi 27 novembre 2025, alle ore 11.07, innanzi al dott. Alfredo Spitaleri, sono comparsi:
- per l'avv. RITA COCCIOLO la quale precisa le conclusioni e Parte_1
discute illustrando diffusamente il contenuto degli atti e verbali di causa, insistendo nell'accoglimento della domanda restitutoria e nel rigetto della riconvenzionale;
- per 'avv. TEODORA TEOFILATTO, oggi sostituito dall'avv. ENRICO Parte_2
RUBINO il quale discute riportandosi integralmente ai propri scritti difensivi;
insiste in via preliminare nell'eccezione di difetto di legittimazione passiva della er Parte_2 non avere incassato le somme di cui all'attore chiede la restituzione;
in via principale, chiede il rigetto della domanda attorea;
in via riconvenzionale, chiede accertarsi la persistenza del credito di € 17.955,00 con la conseguente condanna del al Pt_1
pagamento della suddetta somma, disponendo la compensazione tra le somme ancora dovute dal e quelle di cui lo stesso chiede la restituzione;
infine, insiste Pt_1 nell'accoglimento della riconvenzionale subordinata di condanna del al Pt_1 pagamento dell'intera somma;
chiede infine di voler distrarre le somme in favore del procuratore dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.
Il Giudice,
Si ritira in camera di consiglio. Quindi, rientrato dalla camera di consiglio alle ore
20:55, ha pronunciato e pubblicato la seguente sentenza, dandone lettura in udienza ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
Pag. 1 di 6 N. R.G. 4245/2024
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Nella persona del Giudice dott. Alfredo Spitaleri, in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. r.g. 4245/2024
PROMOSSA DA
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Rita Parte_1 C.F._1
Cocciolo, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
ATTORE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Teodora Teofilatto, Parte_2 P.IVA_1
presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa è stata posta in decisione all'udienza del 27.11.2025, all'esito della discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies
c.p.c.
Pag. 2 di 6 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con atto di citazione ritualmente notificato, ha chiesto dichiarare il Parte_1
proprio diritto alla restituzione, da parte della della somma di € 15.600,00, Parte_2
trattenuta dal terzo pignorato - Ministero della Difesa, Centro Unico Stipendiale
Interforze - nel periodo compreso tra gennaio 2020 e marzo 2023 in esecuzione dell'ordinanza di assegnazione emessa dal G.E. del Tribunale di Siracusa nel procedimento iscritto al n. 1961/2019 R.G.E.
1.1. - A supporto della domanda, ha dedotto che il decreto ingiuntivo n. 399/2018, con cui gli era stato intimato il pagamento di € 17.955,00 in favore di era stato Parte_2
opposto con il giudizio n. 2859/2018 R.G. e che, nelle more di tale opposizione, la convenuta aveva intrapreso pignoramento presso terzi ottenendo l'assegnazione delle somme pignorate. Ha precisato che il terzo aveva effettuato trattenute fino al raggiungimento della somma di € 15.600,00 e che la sentenza n. 417/2023 del Tribunale di Siracusa aveva integralmente accolto l'opposizione, revocando il decreto ingiuntivo opposto. Da tale revoca, secondo la prospettazione attorea, conseguirebbe il venir meno della causa giustificativa dell'assegnazione e la conseguente obbligazione restitutoria.
Ha chiesto, pertanto, la condanna di al pagamento della somma di € Parte_2
15.600,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla prima richiesta o, in subordine, dalla domanda giudiziale al soddisfo.
2. - La convenuta si è costituita in giudizio contestando integralmente la Parte_2
domanda. In particolare, ha sostenuto che la sentenza n. 417/2023 non avrebbe escluso nel merito la sussistenza del credito, ma si sarebbe limitata a rilevare un difetto di prova quanto alla legittimazione attiva della ricorrente in via monitoria, sicché la revoca del decreto ingiuntivo non determinerebbe alcun obbligo automatico di restituzione. Ha aggiunto che la somma pignorata non sarebbe stata incassata da essendo Parte_2
stata accreditata su un conto intestato alla società , e Controparte_1 che, in ogni caso, l'attore non avrebbe dimostrato l'indebito. In via riconvenzionale, ha chiesto accertare la persistenza del credito originariamente ingiunto, per l'importo di €
17.955,00, deducendo l'esistenza del contratto di finanziamento del 2006, la continuità delle cessioni del credito, il riconoscimento del debito da parte dell'attore e la fondatezza della pretesa. Ha chiesto la condanna dell'attore al pagamento dell'importo
Pag. 3 di 6 residuo, nonché la compensazione tra le somme di cui si domanda la restituzione e quelle asseritamente ancora dovute.
3. - Omessa ogni attività istruttoria, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 27.11.2025, sulle conclusioni precisate come da verbale in atti, all'esito della discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
4. - La domanda attorea deve essere rigettata per difetto di legittimazione passiva della
Parte_2
Dalla documentazione prodotta in atti emerge, infatti, che la convenuta ha agito nel procedimento monitorio e nel successivo pignoramento presso terzi non in proprio, ma nella qualità di mandataria o procuratrice di River Holding S.p.A., a sua volta incaricata da nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione denominata Controparte_2
“Cart4”.
Il decreto ingiuntivo opposto era stato emesso nell'interesse esclusivo della sedicente cessionaria del credito, cioè la e le attività esecutive sono state Controparte_2
svolte in nome e per conto della medesima cessionaria.
L'ordinanza di assegnazione delle somme pignorate aveva come destinatario proprio la quale creditore procedente in virtù del titolo monitorio. Controparte_2
L'art. 2033 c.c. impone che la ripetizione dell'indebito sia esercitata nei confronti del soggetto che ha ricevuto il pagamento oppure, in presenza di uno specifico mandato all'incasso ovvero del conferimento di un espresso potere rappresentativo, nei confronti del mandante o del rappresentato, “essendo inconferente la prova del materiale trasferimento delle somme dal mandatario all'incasso al creditore mandante” (Cass. n.
3596/2024).
Ne consegue che, nel caso in esame, unico legittimato passivo dell'eventuale azione restitutoria è il soggetto nel cui nome il rappresentante ha agito, e cioè la CP_2
[...]
Il pagamento eseguito dal terzo pignorato in favore della persona indicata dal creditore, ossia , non muta tale imputazione giuridica a norma Controparte_1 Controparte_1 dell'art. 1188 c.c.
L'indicazione dell'IBAN intestato a proveniente dal difensore della Controparte_1
Pag. 4 di 6 convenuta nell'ambito del rapporto procuratorio con la non Controparte_2
trasferisce la legittimazione passiva in capo al soggetto che ha materialmente ricevuto l'accredito in qualità di “persona indicata dal creditore” (art. 1188, comma 1, c.c.).
Quanto alla scelta di indicare, in sede esecutiva, un conto intestato al cedente originario quale destinatario dei pagamenti, deve rilevarsi che tale opzione - adottata quando l'esito del giudizio di opposizione appariva tutt'altro che scontato - denota semmai una particolare sensibilità prospettica della sedicente cessionaria in ordine al possibile epilogo della controversia, ma non è idonea a modificare l'imputazione giuridica della prestazione, che resta ancorata al titolo monitorio emesso in favore della CP_2
L'accipiens si identifica, infatti, sulla base del titolo e della spendita del
[...]
nome del rappresentato, e non in funzione del percorso materiale che le somme hanno effettivamente intrapreso.
In simili ipotesi, quindi, l'accipiens va individuato con riferimento al soggetto cui spetta la prestazione in forza del titolo esecutivo e dell'attività rappresentativa svolta in nome e per conto di tale soggetto: in specie, dunque, né alla né alla Parte_2 [...]
, bensì alla Controparte_1 Controparte_2
Poiché l'attore ha evocato in giudizio solo la in proprio, la domanda di Parte_2 ripetizione dell'indebito deve essere rigettata.
5. - Deve essere altresì dichiarata inammissibile la domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta.
La sentenza n. 417/2023 del Tribunale di Siracusa ha accertato che la pretesa creditoria azionata nel procedimento monitorio non spettava alla sedicente cessionaria, in quanto non era stata fornita la prova della cessione.
Tale accertamento attiene alla titolarità sostanziale del credito e integra un giudizio sul merito della pretesa, non una valutazione sulla legitimatio ad causam.
La distinzione elaborata dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. S.U. n. 2951/2016) tra condizione dell'azione e titolarità del diritto sostanziale, è dirimente: mentre la prima si valuta esclusivamente sulla base delle allegazioni dell'attore, la seconda costituisce un elemento costitutivo della domanda e deve essere provata dall'attore.
Nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, la ha agito affermando Parte_2
Pag. 5 di 6 che il credito fosse proprio della di cui essa era procuratrice;
la Controparte_2
sentenza ha accertato che detta titolarità non era stata dimostrata, sicché la pretesa azionata non spettava alla sedicente cessionaria.
Su tale questione si è formato un giudicato che copre sia il dedotto sia il deducibile.
La domanda riconvenzionale, che mira a ottenere nuovamente l'accertamento della titolarità del credito in capo alla ripropone la medesima Controparte_2
questione già decisa in via definitiva, con identità di soggetti, petitum e causa petendi, e viola pertanto il principio del ne bis in idem.
Deve, perciò, essere dichiarata inammissibile.
6. - L'esito complessivo della controversia giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite, avuto riguardo alla reciproca soccombenza delle parti, a norma dell'art. 92, comma 2, c.p.c.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, Sezione Seconda Civile, nella persona del G.U., Dott. Alfredo
Spitaleri, disattesa o assorbita ogni diversa domanda ed eccezione, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 4245/2024 r.g., così dispone:
1) Rigetta la domanda proposta da nei confronti della Parte_1 Parte_2
2) Dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale proposta dalla Parte_2
nei confronti di . Parte_1
3) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso a Siracusa, in data 27 novembre 2025
IL GIUDICE dott. Alfredo Spitaleri
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
Pag. 6 di 6
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4245/2024
Oggi 27 novembre 2025, alle ore 11.07, innanzi al dott. Alfredo Spitaleri, sono comparsi:
- per l'avv. RITA COCCIOLO la quale precisa le conclusioni e Parte_1
discute illustrando diffusamente il contenuto degli atti e verbali di causa, insistendo nell'accoglimento della domanda restitutoria e nel rigetto della riconvenzionale;
- per 'avv. TEODORA TEOFILATTO, oggi sostituito dall'avv. ENRICO Parte_2
RUBINO il quale discute riportandosi integralmente ai propri scritti difensivi;
insiste in via preliminare nell'eccezione di difetto di legittimazione passiva della er Parte_2 non avere incassato le somme di cui all'attore chiede la restituzione;
in via principale, chiede il rigetto della domanda attorea;
in via riconvenzionale, chiede accertarsi la persistenza del credito di € 17.955,00 con la conseguente condanna del al Pt_1
pagamento della suddetta somma, disponendo la compensazione tra le somme ancora dovute dal e quelle di cui lo stesso chiede la restituzione;
infine, insiste Pt_1 nell'accoglimento della riconvenzionale subordinata di condanna del al Pt_1 pagamento dell'intera somma;
chiede infine di voler distrarre le somme in favore del procuratore dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.
Il Giudice,
Si ritira in camera di consiglio. Quindi, rientrato dalla camera di consiglio alle ore
20:55, ha pronunciato e pubblicato la seguente sentenza, dandone lettura in udienza ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
Pag. 1 di 6 N. R.G. 4245/2024
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Nella persona del Giudice dott. Alfredo Spitaleri, in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. r.g. 4245/2024
PROMOSSA DA
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Rita Parte_1 C.F._1
Cocciolo, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
ATTORE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Teodora Teofilatto, Parte_2 P.IVA_1
presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa è stata posta in decisione all'udienza del 27.11.2025, all'esito della discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies
c.p.c.
Pag. 2 di 6 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con atto di citazione ritualmente notificato, ha chiesto dichiarare il Parte_1
proprio diritto alla restituzione, da parte della della somma di € 15.600,00, Parte_2
trattenuta dal terzo pignorato - Ministero della Difesa, Centro Unico Stipendiale
Interforze - nel periodo compreso tra gennaio 2020 e marzo 2023 in esecuzione dell'ordinanza di assegnazione emessa dal G.E. del Tribunale di Siracusa nel procedimento iscritto al n. 1961/2019 R.G.E.
1.1. - A supporto della domanda, ha dedotto che il decreto ingiuntivo n. 399/2018, con cui gli era stato intimato il pagamento di € 17.955,00 in favore di era stato Parte_2
opposto con il giudizio n. 2859/2018 R.G. e che, nelle more di tale opposizione, la convenuta aveva intrapreso pignoramento presso terzi ottenendo l'assegnazione delle somme pignorate. Ha precisato che il terzo aveva effettuato trattenute fino al raggiungimento della somma di € 15.600,00 e che la sentenza n. 417/2023 del Tribunale di Siracusa aveva integralmente accolto l'opposizione, revocando il decreto ingiuntivo opposto. Da tale revoca, secondo la prospettazione attorea, conseguirebbe il venir meno della causa giustificativa dell'assegnazione e la conseguente obbligazione restitutoria.
Ha chiesto, pertanto, la condanna di al pagamento della somma di € Parte_2
15.600,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla prima richiesta o, in subordine, dalla domanda giudiziale al soddisfo.
2. - La convenuta si è costituita in giudizio contestando integralmente la Parte_2
domanda. In particolare, ha sostenuto che la sentenza n. 417/2023 non avrebbe escluso nel merito la sussistenza del credito, ma si sarebbe limitata a rilevare un difetto di prova quanto alla legittimazione attiva della ricorrente in via monitoria, sicché la revoca del decreto ingiuntivo non determinerebbe alcun obbligo automatico di restituzione. Ha aggiunto che la somma pignorata non sarebbe stata incassata da essendo Parte_2
stata accreditata su un conto intestato alla società , e Controparte_1 che, in ogni caso, l'attore non avrebbe dimostrato l'indebito. In via riconvenzionale, ha chiesto accertare la persistenza del credito originariamente ingiunto, per l'importo di €
17.955,00, deducendo l'esistenza del contratto di finanziamento del 2006, la continuità delle cessioni del credito, il riconoscimento del debito da parte dell'attore e la fondatezza della pretesa. Ha chiesto la condanna dell'attore al pagamento dell'importo
Pag. 3 di 6 residuo, nonché la compensazione tra le somme di cui si domanda la restituzione e quelle asseritamente ancora dovute.
3. - Omessa ogni attività istruttoria, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 27.11.2025, sulle conclusioni precisate come da verbale in atti, all'esito della discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
4. - La domanda attorea deve essere rigettata per difetto di legittimazione passiva della
Parte_2
Dalla documentazione prodotta in atti emerge, infatti, che la convenuta ha agito nel procedimento monitorio e nel successivo pignoramento presso terzi non in proprio, ma nella qualità di mandataria o procuratrice di River Holding S.p.A., a sua volta incaricata da nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione denominata Controparte_2
“Cart4”.
Il decreto ingiuntivo opposto era stato emesso nell'interesse esclusivo della sedicente cessionaria del credito, cioè la e le attività esecutive sono state Controparte_2
svolte in nome e per conto della medesima cessionaria.
L'ordinanza di assegnazione delle somme pignorate aveva come destinatario proprio la quale creditore procedente in virtù del titolo monitorio. Controparte_2
L'art. 2033 c.c. impone che la ripetizione dell'indebito sia esercitata nei confronti del soggetto che ha ricevuto il pagamento oppure, in presenza di uno specifico mandato all'incasso ovvero del conferimento di un espresso potere rappresentativo, nei confronti del mandante o del rappresentato, “essendo inconferente la prova del materiale trasferimento delle somme dal mandatario all'incasso al creditore mandante” (Cass. n.
3596/2024).
Ne consegue che, nel caso in esame, unico legittimato passivo dell'eventuale azione restitutoria è il soggetto nel cui nome il rappresentante ha agito, e cioè la CP_2
[...]
Il pagamento eseguito dal terzo pignorato in favore della persona indicata dal creditore, ossia , non muta tale imputazione giuridica a norma Controparte_1 Controparte_1 dell'art. 1188 c.c.
L'indicazione dell'IBAN intestato a proveniente dal difensore della Controparte_1
Pag. 4 di 6 convenuta nell'ambito del rapporto procuratorio con la non Controparte_2
trasferisce la legittimazione passiva in capo al soggetto che ha materialmente ricevuto l'accredito in qualità di “persona indicata dal creditore” (art. 1188, comma 1, c.c.).
Quanto alla scelta di indicare, in sede esecutiva, un conto intestato al cedente originario quale destinatario dei pagamenti, deve rilevarsi che tale opzione - adottata quando l'esito del giudizio di opposizione appariva tutt'altro che scontato - denota semmai una particolare sensibilità prospettica della sedicente cessionaria in ordine al possibile epilogo della controversia, ma non è idonea a modificare l'imputazione giuridica della prestazione, che resta ancorata al titolo monitorio emesso in favore della CP_2
L'accipiens si identifica, infatti, sulla base del titolo e della spendita del
[...]
nome del rappresentato, e non in funzione del percorso materiale che le somme hanno effettivamente intrapreso.
In simili ipotesi, quindi, l'accipiens va individuato con riferimento al soggetto cui spetta la prestazione in forza del titolo esecutivo e dell'attività rappresentativa svolta in nome e per conto di tale soggetto: in specie, dunque, né alla né alla Parte_2 [...]
, bensì alla Controparte_1 Controparte_2
Poiché l'attore ha evocato in giudizio solo la in proprio, la domanda di Parte_2 ripetizione dell'indebito deve essere rigettata.
5. - Deve essere altresì dichiarata inammissibile la domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta.
La sentenza n. 417/2023 del Tribunale di Siracusa ha accertato che la pretesa creditoria azionata nel procedimento monitorio non spettava alla sedicente cessionaria, in quanto non era stata fornita la prova della cessione.
Tale accertamento attiene alla titolarità sostanziale del credito e integra un giudizio sul merito della pretesa, non una valutazione sulla legitimatio ad causam.
La distinzione elaborata dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. S.U. n. 2951/2016) tra condizione dell'azione e titolarità del diritto sostanziale, è dirimente: mentre la prima si valuta esclusivamente sulla base delle allegazioni dell'attore, la seconda costituisce un elemento costitutivo della domanda e deve essere provata dall'attore.
Nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, la ha agito affermando Parte_2
Pag. 5 di 6 che il credito fosse proprio della di cui essa era procuratrice;
la Controparte_2
sentenza ha accertato che detta titolarità non era stata dimostrata, sicché la pretesa azionata non spettava alla sedicente cessionaria.
Su tale questione si è formato un giudicato che copre sia il dedotto sia il deducibile.
La domanda riconvenzionale, che mira a ottenere nuovamente l'accertamento della titolarità del credito in capo alla ripropone la medesima Controparte_2
questione già decisa in via definitiva, con identità di soggetti, petitum e causa petendi, e viola pertanto il principio del ne bis in idem.
Deve, perciò, essere dichiarata inammissibile.
6. - L'esito complessivo della controversia giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite, avuto riguardo alla reciproca soccombenza delle parti, a norma dell'art. 92, comma 2, c.p.c.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, Sezione Seconda Civile, nella persona del G.U., Dott. Alfredo
Spitaleri, disattesa o assorbita ogni diversa domanda ed eccezione, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 4245/2024 r.g., così dispone:
1) Rigetta la domanda proposta da nei confronti della Parte_1 Parte_2
2) Dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale proposta dalla Parte_2
nei confronti di . Parte_1
3) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso a Siracusa, in data 27 novembre 2025
IL GIUDICE dott. Alfredo Spitaleri
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
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