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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 09/12/2025, n. 1939 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1939 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
V.G. n. 22252/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI-
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO Presidente estensore
CLAUDIA GHERI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 22252/2025 V.G. promosso da
(c.f.: ), con l'avv. ILARIA PATERNOSTER e l'avv. CRISTINA Parte_1 C.F._1
LUCREZIA BIATI;
e
(c.f.: ), con l'avv. ALESSANDRA BENEVENTI;
Controparte_1 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
“1) DICHIARARE LA SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI e , Controparte_1 Parte_1 autorizzandoli a vita separata con l'obbligo del mutuo rispetto, ordinando al Comune di Brescia e Gargnano di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
2) DICHIARARE che la CASA AL , sita in Brescia, via Ottava Villaggio Montini n. 11, di proprietà dei genitori del SI. , verrà assegnata alla SI.ra la quale ivi vi risiederà con i minori e Parte_1 CP_1 Per_1
fino all'indipendenza economica degli stessi. Il SI. provvederà a reperire una nuova collocazione Per_2 Pt_1 abitativa.
2.a) IN MERITO ALLE SPESE AFFERENTI ALLA CASA AL: il SI. sosterrà integralmente i Pt_1 costi relativi alle spese condominiali, ordinarie e straordinarie. Si impegna altresì a sostenere i costi di eventuali opere interne di ristrutturazione (a titolo esemplificativo, rifacimento bagni o tinteggiatura), previo accordo fra le parti.
1 La sig.ra invece, provvederà ad intestarsi e a pagare le utenze relative alla corrente elettrica della casa CP_1 coniugale, gli abbonamenti wi-fi e telefono fisso, i cellulari suo e del figlio e lo streaming TV. Per_1
2.b) COLF PER LA CASA AL: il SI. si accollerà integralmente il costo per la Colf che attualmente Pt_1
è assunta per le faccende domestiche presso la casa coniugale, con contratto per 5 pomeriggi a settimana e retribuzione ammontante a circa € 1.000,00 mensili, oltre contributi di legge.
3) DISPORRE L'AFFIDAMENTO CONDIVISO DEI FIGLI MINORI E con residenza Per_1 Per_2 presso la madre Controparte_1
I minori staranno con il padre a weekend alternati, dal sabato mattina, alla domenica sera, con possibilità di estendere la frequentazione già al venerdì sera o fino al lunedì mattina qualora la madre ne avesse esigenza, dandone comunicazione con un congruo preavviso al padre. Si dà atto che l'alternanza dei weekend inizierà l'1 novembre, in cui i minori staranno con la madre, quindi l'8 novembre, weekend in cui i minori staranno con il padre, e così via di seguito.
Il padre potrà poi tenere i figli minori almeno un pomeriggio a settimana, in giornata da concordare di settimana in settimana, conformemente con gli impegni lavorativi, e con quelli scolastici e sportivi dei minori.
Resta inteso che, qualora i coniugi avessero delle situazioni di necessità, tali frequentazioni potrebbero venire momentaneamente modificate, previo accordo fra gli stessi.
Vacanze Natalizie: i minori trascorreranno le festività del Natale e del Capodanno alternativamente di anno in anno con ciascun genitore.
Vacanze estive: i minori potranno trascorrere con i genitori 15 giorni, anche non consecutivi, di vacanze, periodo da concordarsi e da comunicare all'altro coniuge entro la fine del mese di maggio. Per il residuo del periodo di sospensione estiva dalla scuola, si manterrà la frequentazione ordinaria.
Si dà atto che, entrambi i genitori, hanno nei confronti dei figli e la stessa identità di vedute e Per_1 Per_2 riconoscono l'idoneità di entrambi nella gestione dei minori stessi e nessuno dei due ostacolerà il normale rapporto e legame con l'altro genitore;
pertanto, tale suindicata modalità di affidamento è compatibile con uno sviluppo sereno ed equilibrato degli stessi.
L'esercizio della responsabilità genitoriale verrà esercitata congiuntamente e le decisioni più importanti in merito a educazione, istruzione, etc. dovranno essere assunte dai genitori congiuntamente. Diversamente, la gestione quotidiana di e verrà, invece, affidata autonomamente ai genitori nei rispettivi periodi di Per_1 Per_2 permanenza dei minori con ciascun genitore.
Piano genitoriale.
Ai fini del cosiddetto piano genitoriale, previsto ai sensi del comma 4 dell'art. 473 bis.12 c.p.c., si ribadisce che la determinazione delle frequentazioni da parte dei minori, è stata predisposta nell'interesse dei minori stessi e si ritiene adatta, tenuto conto delle rispettive età dei ragazzi.
Nello specifico:
In merito al figlio maggiore : Per_1
• attualmente frequenta il secondo anno di scuola secondaria di primo grado, presso la scuola privata Per_1
Audiofonetica di Mompiano.
2 • In merito alle attività extrascolastiche: gioca a calcio presso il Lumezzane Calcio, con allenamenti per 3 Per_1 giorni settimanali e partite nel weekend.
• Si dà atto che frequenta con regolarità sia i familiari in linea materna che in linea paterna, rispettivamente Per_1 nei periodi di competenza di ciascun genitore.
In merito al figlio minore Per_2
• attualmente frequenta il terzo anno di scuola primaria, presso la scuola Arici di Mompiano. Per_2
• In merito alle attività extrascolastiche: attualmente non è iscritto ad alcuna attività sportiva, ma negli anni Per_2 passati ha frequentato i corsi di minibasket.
• Attualmente sta frequentando un corso di disegno di fumetti.
• Si dà atto che frequenta con regolarità sia i familiari in linea materna che in linea paterna, rispettivamente Per_2 nei periodi di competenza di ciascun genitore.
Entrambi i minori, durante il periodo estivo, frequentano il Grest o un Camp sportivo scelto di volta in volta in accordo fra i genitori.
4) DICHIARARE, in merito al MANTENIMENTO ECONOMICO DEI FIGLI MINORI TOMMASO E Per_1 che, a fronte delle rispettive situazioni patrimoniali - reddituali dei coniugi (documentate in dichiarazione dei redditi) ed alle spese di gestione della casa che comunque sosterrà, il SI. corrisponderà alla SI.ra , a Pt_1 Controparte_1 titolo di concorso nel mantenimento dei minori e l'assegno mensile di euro 600,00 a figlio, per Per_1 Per_2 complessivi euro 1.200,00 (milleduecento /00) da versarsi entro il giorno 1 di ogni mese. Somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT.
In merito alle spese straordinarie verranno sostenute in ragione del 50% ciascuno, come da Protocollo sottoscritto tra il Tribunale di Brescia e l'Ordine degli Avvocati di Brescia in data 14.07.2016, da ritenersi qui integralmente richiamato, ad eccezione della retta della scuola privata di , che rimarrà al 100% a carico del padre e così sarà Per_1 anche per qualora i coniugi scegliessero la frequenza di una scuola privata. Per_2
Dichiarare, altresì che, in merito all'assegno Unico Universale, lo stesso verrà percepito al 100% dalla sig.ra CP_1 la quale provvederà a modificare l'intestazione presso il sito dell'INPS, depositando, se ritiene, ISEE a partire da gennaio 2026.
5) In merito alle QUESTIONI ECONOMICHE TRA I CONIUGI ED AL CONCORSO NEL MANTENIMENTO
DELLA SIG.RA MARINI.
- DICHIARARE che, stante l'attuale disparità di redditi fra i coniugi, il SI. corrisponderà alla moglie, a titolo Pt_1 di concorso nel mantenimento della stessa, l'importo di € 1.500,00 (millecinquecento/00) mensili, che verranno corrisposti sempre con bonifico mensile entro il giorno 1 di ogni mese.
Somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT.
I coniugi concordano altresì che l'auto Tiguan targata GA498JC attualmente di proprietà del SI. ma in uso alla Pt_1 moglie, verrà data in permuta per l'acquisto di nuova autovettura di pari valore che la stessa individuerà, e il cui acquisto verrà sostenuto dal SI. La nuova autovettura verrà intestata direttamente alla sig.ra Il SI. Pt_1 CP_1 manterrà l'intestazione della propria autovettura, Alfa Romeo Stelvio targata GX616LV. Pt_1
3 Il SI. inoltre, lascerà temporaneamente in uso alla moglie SI.ra l'attuale carta di credito American Pt_1 CP_1
Express a Lei intestata ma afferente al conto corrente intestato al SI. La signora i impegna ad utilizzare Pt_1 CP_1 tale carta soltanto per esigenze familiari.
6) I coniugi si impegnano a non far conoscere ai figli minori eventuali nuovi compagni per almeno un anno dal deposito del ricorso, e comunque avendo sempre cura e attenzione all'introduzione graduale che tenga conto dei bisogni e dell'equilibrio dei minori.
7) Il conto corrente cointestato acceso su Banca Fineco verrà estinto.
8) DICHIARARE che i coniugi si impegnano a darsi reciproco assenso al rilascio del passaporto o documento equipollente valido per l'espatrio, consentendo all'espatrio dei figli;
9) DICHIARARE che i coniugi, con il presente accordo, hanno regolato ogni questione economica pendente fra di loro”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 10/09/2012, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di
GARGNANO, BS (atto n. 4, parte II, serie A).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge ed all'interesse dei figli minori.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite si intendono compensate per l'intero.
Si dà altresì atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma
1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite nell'accordo trascritto in epigrafe che costituisce parte integrante della presente sentenza;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre
2000, n. 396; compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 27/11/2025.
Il Presidente estensore
IC IO
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI-
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO Presidente estensore
CLAUDIA GHERI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 22252/2025 V.G. promosso da
(c.f.: ), con l'avv. ILARIA PATERNOSTER e l'avv. CRISTINA Parte_1 C.F._1
LUCREZIA BIATI;
e
(c.f.: ), con l'avv. ALESSANDRA BENEVENTI;
Controparte_1 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
“1) DICHIARARE LA SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI e , Controparte_1 Parte_1 autorizzandoli a vita separata con l'obbligo del mutuo rispetto, ordinando al Comune di Brescia e Gargnano di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
2) DICHIARARE che la CASA AL , sita in Brescia, via Ottava Villaggio Montini n. 11, di proprietà dei genitori del SI. , verrà assegnata alla SI.ra la quale ivi vi risiederà con i minori e Parte_1 CP_1 Per_1
fino all'indipendenza economica degli stessi. Il SI. provvederà a reperire una nuova collocazione Per_2 Pt_1 abitativa.
2.a) IN MERITO ALLE SPESE AFFERENTI ALLA CASA AL: il SI. sosterrà integralmente i Pt_1 costi relativi alle spese condominiali, ordinarie e straordinarie. Si impegna altresì a sostenere i costi di eventuali opere interne di ristrutturazione (a titolo esemplificativo, rifacimento bagni o tinteggiatura), previo accordo fra le parti.
1 La sig.ra invece, provvederà ad intestarsi e a pagare le utenze relative alla corrente elettrica della casa CP_1 coniugale, gli abbonamenti wi-fi e telefono fisso, i cellulari suo e del figlio e lo streaming TV. Per_1
2.b) COLF PER LA CASA AL: il SI. si accollerà integralmente il costo per la Colf che attualmente Pt_1
è assunta per le faccende domestiche presso la casa coniugale, con contratto per 5 pomeriggi a settimana e retribuzione ammontante a circa € 1.000,00 mensili, oltre contributi di legge.
3) DISPORRE L'AFFIDAMENTO CONDIVISO DEI FIGLI MINORI E con residenza Per_1 Per_2 presso la madre Controparte_1
I minori staranno con il padre a weekend alternati, dal sabato mattina, alla domenica sera, con possibilità di estendere la frequentazione già al venerdì sera o fino al lunedì mattina qualora la madre ne avesse esigenza, dandone comunicazione con un congruo preavviso al padre. Si dà atto che l'alternanza dei weekend inizierà l'1 novembre, in cui i minori staranno con la madre, quindi l'8 novembre, weekend in cui i minori staranno con il padre, e così via di seguito.
Il padre potrà poi tenere i figli minori almeno un pomeriggio a settimana, in giornata da concordare di settimana in settimana, conformemente con gli impegni lavorativi, e con quelli scolastici e sportivi dei minori.
Resta inteso che, qualora i coniugi avessero delle situazioni di necessità, tali frequentazioni potrebbero venire momentaneamente modificate, previo accordo fra gli stessi.
Vacanze Natalizie: i minori trascorreranno le festività del Natale e del Capodanno alternativamente di anno in anno con ciascun genitore.
Vacanze estive: i minori potranno trascorrere con i genitori 15 giorni, anche non consecutivi, di vacanze, periodo da concordarsi e da comunicare all'altro coniuge entro la fine del mese di maggio. Per il residuo del periodo di sospensione estiva dalla scuola, si manterrà la frequentazione ordinaria.
Si dà atto che, entrambi i genitori, hanno nei confronti dei figli e la stessa identità di vedute e Per_1 Per_2 riconoscono l'idoneità di entrambi nella gestione dei minori stessi e nessuno dei due ostacolerà il normale rapporto e legame con l'altro genitore;
pertanto, tale suindicata modalità di affidamento è compatibile con uno sviluppo sereno ed equilibrato degli stessi.
L'esercizio della responsabilità genitoriale verrà esercitata congiuntamente e le decisioni più importanti in merito a educazione, istruzione, etc. dovranno essere assunte dai genitori congiuntamente. Diversamente, la gestione quotidiana di e verrà, invece, affidata autonomamente ai genitori nei rispettivi periodi di Per_1 Per_2 permanenza dei minori con ciascun genitore.
Piano genitoriale.
Ai fini del cosiddetto piano genitoriale, previsto ai sensi del comma 4 dell'art. 473 bis.12 c.p.c., si ribadisce che la determinazione delle frequentazioni da parte dei minori, è stata predisposta nell'interesse dei minori stessi e si ritiene adatta, tenuto conto delle rispettive età dei ragazzi.
Nello specifico:
In merito al figlio maggiore : Per_1
• attualmente frequenta il secondo anno di scuola secondaria di primo grado, presso la scuola privata Per_1
Audiofonetica di Mompiano.
2 • In merito alle attività extrascolastiche: gioca a calcio presso il Lumezzane Calcio, con allenamenti per 3 Per_1 giorni settimanali e partite nel weekend.
• Si dà atto che frequenta con regolarità sia i familiari in linea materna che in linea paterna, rispettivamente Per_1 nei periodi di competenza di ciascun genitore.
In merito al figlio minore Per_2
• attualmente frequenta il terzo anno di scuola primaria, presso la scuola Arici di Mompiano. Per_2
• In merito alle attività extrascolastiche: attualmente non è iscritto ad alcuna attività sportiva, ma negli anni Per_2 passati ha frequentato i corsi di minibasket.
• Attualmente sta frequentando un corso di disegno di fumetti.
• Si dà atto che frequenta con regolarità sia i familiari in linea materna che in linea paterna, rispettivamente Per_2 nei periodi di competenza di ciascun genitore.
Entrambi i minori, durante il periodo estivo, frequentano il Grest o un Camp sportivo scelto di volta in volta in accordo fra i genitori.
4) DICHIARARE, in merito al MANTENIMENTO ECONOMICO DEI FIGLI MINORI TOMMASO E Per_1 che, a fronte delle rispettive situazioni patrimoniali - reddituali dei coniugi (documentate in dichiarazione dei redditi) ed alle spese di gestione della casa che comunque sosterrà, il SI. corrisponderà alla SI.ra , a Pt_1 Controparte_1 titolo di concorso nel mantenimento dei minori e l'assegno mensile di euro 600,00 a figlio, per Per_1 Per_2 complessivi euro 1.200,00 (milleduecento /00) da versarsi entro il giorno 1 di ogni mese. Somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT.
In merito alle spese straordinarie verranno sostenute in ragione del 50% ciascuno, come da Protocollo sottoscritto tra il Tribunale di Brescia e l'Ordine degli Avvocati di Brescia in data 14.07.2016, da ritenersi qui integralmente richiamato, ad eccezione della retta della scuola privata di , che rimarrà al 100% a carico del padre e così sarà Per_1 anche per qualora i coniugi scegliessero la frequenza di una scuola privata. Per_2
Dichiarare, altresì che, in merito all'assegno Unico Universale, lo stesso verrà percepito al 100% dalla sig.ra CP_1 la quale provvederà a modificare l'intestazione presso il sito dell'INPS, depositando, se ritiene, ISEE a partire da gennaio 2026.
5) In merito alle QUESTIONI ECONOMICHE TRA I CONIUGI ED AL CONCORSO NEL MANTENIMENTO
DELLA SIG.RA MARINI.
- DICHIARARE che, stante l'attuale disparità di redditi fra i coniugi, il SI. corrisponderà alla moglie, a titolo Pt_1 di concorso nel mantenimento della stessa, l'importo di € 1.500,00 (millecinquecento/00) mensili, che verranno corrisposti sempre con bonifico mensile entro il giorno 1 di ogni mese.
Somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT.
I coniugi concordano altresì che l'auto Tiguan targata GA498JC attualmente di proprietà del SI. ma in uso alla Pt_1 moglie, verrà data in permuta per l'acquisto di nuova autovettura di pari valore che la stessa individuerà, e il cui acquisto verrà sostenuto dal SI. La nuova autovettura verrà intestata direttamente alla sig.ra Il SI. Pt_1 CP_1 manterrà l'intestazione della propria autovettura, Alfa Romeo Stelvio targata GX616LV. Pt_1
3 Il SI. inoltre, lascerà temporaneamente in uso alla moglie SI.ra l'attuale carta di credito American Pt_1 CP_1
Express a Lei intestata ma afferente al conto corrente intestato al SI. La signora i impegna ad utilizzare Pt_1 CP_1 tale carta soltanto per esigenze familiari.
6) I coniugi si impegnano a non far conoscere ai figli minori eventuali nuovi compagni per almeno un anno dal deposito del ricorso, e comunque avendo sempre cura e attenzione all'introduzione graduale che tenga conto dei bisogni e dell'equilibrio dei minori.
7) Il conto corrente cointestato acceso su Banca Fineco verrà estinto.
8) DICHIARARE che i coniugi si impegnano a darsi reciproco assenso al rilascio del passaporto o documento equipollente valido per l'espatrio, consentendo all'espatrio dei figli;
9) DICHIARARE che i coniugi, con il presente accordo, hanno regolato ogni questione economica pendente fra di loro”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 10/09/2012, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di
GARGNANO, BS (atto n. 4, parte II, serie A).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge ed all'interesse dei figli minori.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite si intendono compensate per l'intero.
Si dà altresì atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma
1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite nell'accordo trascritto in epigrafe che costituisce parte integrante della presente sentenza;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre
2000, n. 396; compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 27/11/2025.
Il Presidente estensore
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