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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 13/03/2025, n. 321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 321 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Virgilio Notari Presidente rel.
Michela Grillo giudice
Sara Lanzetta giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 402/2024 R.G.A.C., rimessa al Collegio per la decisione il 13/3/2025, vertente
TRA
(c.f. ), nato a [...] il [...], elettivamente Parte_1 CodiceFiscale_1 domiciliato a OR (LT), in Via Vitruvio n. 228, presso lo studio dell'avv. Dante Vezza, dal quale è rappresentato e difeso giusta procura allegata al ricorso introduttivo del giudizio ricorrente
E
(c.f. ), nata a [...] il [...], Controparte_1 CodiceFiscale_2 resistente contumace
(c.f. ) nato a [...] il [...] CP_2 CodiceFiscale_3 resistente contumace
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 16/2/2024 il NO , premesso di aver sposato il 18/11/2002 Parte_1
a AS (LT) la NO secondo il rito concordatario e di aver avuto dalla donna Controparte_1 CP_ il figlio (nato il [...]), ha dedotto che il Tribunale di Cassino ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio per effetto della sentenza n. 403/2020, pubblicata il 10/6/2020. Ha evidenziato, ancora, che in forza della pronuncia si è visto condannare al pagamento di un assegno di mantenimento della prole di € 400,00 al mese e all'accollo del 50% delle connesse spese straordinarie. A detta dell'istante si sarebbe al cospetto di statuizioni non più attuali alla luce delle sopravvenienze intervenute negli ultimi anni. In questa prospettiva il ricorrente ha dato conto del reperimento ad opera del ragazzo, dopo pregresse esperienze lavorative, di un impiego presso l'Esercito Italiano in grado di assicurargli uno stipendio di circa € 1.000,00 al mese. Ha dato conto, in aggiunta, delle ristrettezze nelle quali suo malgrado si era venuto a creare, dovendo fare fronte ai citati obblighi di contribuzione e agli esborsi richiesti dai bisogni della vita quotidiana con soli €
1.000,00 al mese. Sulla scorta di quanto precede il ricorrente ha chiesto la revoca di ogni forma di contribuzione posta a suo carico;
in via subordinata, una congrua riduzione dell'assegno; in entrambi i casi a decorrere dall'attivazione del rapporto di lavoro del figlio o, comunque, dalla data di instaurazione del giudizio.
***
1 La NO e il NO , ritualmente citati, sono rimasti entrambi contumaci. CP_1 CP_2
***
All'udienza del 25/9/2024 il Tribunale ha disposto l'acquisizione di documenti attestanti l'oggetto e le condizioni di eventuali rapporti di lavoro o di servizio instaurati dall'Esercito Italiano con il resistente.
Acquisiti gli atti, il NO ha riferito che il figlio non aveva superato le richieste prove di idoneità. Pt_1
Ha fatto riferimento, nondimeno, all'assunzione del congiunto presso un Mc Donald's di OR (LT).
Anche in questo caso è stata ordinata la produzione di atti e documenti inerenti al rapporto di lavoro.
***
Ricostruiti questo modo gli aspetti essenziali della vertenza, il Collegio reputa che il ricorso sia fondato.
Occorre considerare, sulle tematiche dibattute, che secondo l'interpretazione preferibile della giurisprudenza consolidata “il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni” (Cass. 14/8/2020, n. 17183).
L'obbligo dei genitori di mantenere la prole, d'altra parte, “trova un limite nell'avvio, ad opera dei beneficiari, di un'attività lavorativa che assicuri loro una concreta prospettiva d'indipendenza economica. Una volta che si siano resi autonomi, non è ipotizzabile il rientro dei figli nel nucleo familiare originario né tantomeno il ripristino della situazione di tutela predisposta dal legislatore per la disoccupazione involontaria della prole” (Cass. 14/3/2017, n. 6509; cfr. Cass. 15/2/2021, n. 40282).
Detto altrimenti, con l'ingresso nel mondo delle professioni e la percezione di una retribuzione, anche modesta, il diritto al mantenimento dei figli cessa e non risorge in caso di perdita dell'occupazione o per vicende negative del rapporto di lavoro (Cass. 22/11/2010 n. 23590; Cass. 22/7/2019 n. 19696). CP_ Dalla documentazione acquisita durante il processo emerge che il figlio , ormai prossimo a compiere ventidue anni, prima ha tentato la carriera militare percependo una retribuzione di circa €
1.170,00 al mese, salvo perdere il posto in virtù del mancato superamento del corso destinato alla stabilizzazione del rapporto, e, poi, è stato assunto con contratto di apprendistato della durata triennale in un ristorante Mc Donald's, ubicato a OR, all'interno del Centro Commerciale Itaca.
L'età del ragazzo, il suo inserimento nel mondo del lavoro, indipendentemente dalla perdita della prima occupazione e della precarietà della seconda, di per sé non dirimenti per i motivi visti, e l'assenza di prove idonee a escludere la compatibilità delle mansioni ricoperte rispetto al percorso formativo intrapreso negli anni precedenti rappresentano fattori senz'alto sufficienti a giustificare la revoca di ogni forma di mantenimento posto a carico del NO in sede di divorzio. Parte_1
In coerenza con l'interpretazione dominante, sul punto le istanze attoree meritano di essere accolte.
***
La revoca del mantenimento va fatta decorre dal 13/11/2023, data di decorrenza del rapporto CP_ intrapreso dal figlio con le Forze Armate. Solo da allora, invero, possono dirsi integrati i presupposti di fatto a fronte dei quali il ricorrente ha ottenuto l'esonero dagli obblighi di contribuzione.
***
Secondo soccombenza, i resistenti sono tenuti in solido al pagamento degli oneri di giudizio, stimabili in base ai parametri del D.M. n. 55/2014 per le cause di valore indeterminato di scarsa complessità in € 2.698,00 (€ 98,00 per esborsi, € 700,00 per la fase di studio, € 600,00 per la fase introduttiva,
€ 800,00 per la fase di trattazione, € 500,00 per la fase di decisione), oltre a spese generali, accessori fiscali e contributi previdenziali in misura di legge
2
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 402/2024 del R.G.A.C., respinta ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
➢ revoca, a decorrere dal 13/11/2023, ogni forma di mantenimento della prole posto a carico di per effetto della pronuncia di divorzio richiamata in motivazione;
Parte_1
➢ condanna e , in solido tra loro, al pagamento in favore di Controparte_1 CP_2 [...]
degli oneri di giudizio, stimabili in € 2.698,00, oltre a spese generali, accessori fiscali e Pt_1 contributi previdenziali in misura di legge.
Cassino, 13/3/2025
il presidente est. Virgilio Notari
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Virgilio Notari Presidente rel.
Michela Grillo giudice
Sara Lanzetta giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 402/2024 R.G.A.C., rimessa al Collegio per la decisione il 13/3/2025, vertente
TRA
(c.f. ), nato a [...] il [...], elettivamente Parte_1 CodiceFiscale_1 domiciliato a OR (LT), in Via Vitruvio n. 228, presso lo studio dell'avv. Dante Vezza, dal quale è rappresentato e difeso giusta procura allegata al ricorso introduttivo del giudizio ricorrente
E
(c.f. ), nata a [...] il [...], Controparte_1 CodiceFiscale_2 resistente contumace
(c.f. ) nato a [...] il [...] CP_2 CodiceFiscale_3 resistente contumace
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 16/2/2024 il NO , premesso di aver sposato il 18/11/2002 Parte_1
a AS (LT) la NO secondo il rito concordatario e di aver avuto dalla donna Controparte_1 CP_ il figlio (nato il [...]), ha dedotto che il Tribunale di Cassino ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio per effetto della sentenza n. 403/2020, pubblicata il 10/6/2020. Ha evidenziato, ancora, che in forza della pronuncia si è visto condannare al pagamento di un assegno di mantenimento della prole di € 400,00 al mese e all'accollo del 50% delle connesse spese straordinarie. A detta dell'istante si sarebbe al cospetto di statuizioni non più attuali alla luce delle sopravvenienze intervenute negli ultimi anni. In questa prospettiva il ricorrente ha dato conto del reperimento ad opera del ragazzo, dopo pregresse esperienze lavorative, di un impiego presso l'Esercito Italiano in grado di assicurargli uno stipendio di circa € 1.000,00 al mese. Ha dato conto, in aggiunta, delle ristrettezze nelle quali suo malgrado si era venuto a creare, dovendo fare fronte ai citati obblighi di contribuzione e agli esborsi richiesti dai bisogni della vita quotidiana con soli €
1.000,00 al mese. Sulla scorta di quanto precede il ricorrente ha chiesto la revoca di ogni forma di contribuzione posta a suo carico;
in via subordinata, una congrua riduzione dell'assegno; in entrambi i casi a decorrere dall'attivazione del rapporto di lavoro del figlio o, comunque, dalla data di instaurazione del giudizio.
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1 La NO e il NO , ritualmente citati, sono rimasti entrambi contumaci. CP_1 CP_2
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All'udienza del 25/9/2024 il Tribunale ha disposto l'acquisizione di documenti attestanti l'oggetto e le condizioni di eventuali rapporti di lavoro o di servizio instaurati dall'Esercito Italiano con il resistente.
Acquisiti gli atti, il NO ha riferito che il figlio non aveva superato le richieste prove di idoneità. Pt_1
Ha fatto riferimento, nondimeno, all'assunzione del congiunto presso un Mc Donald's di OR (LT).
Anche in questo caso è stata ordinata la produzione di atti e documenti inerenti al rapporto di lavoro.
***
Ricostruiti questo modo gli aspetti essenziali della vertenza, il Collegio reputa che il ricorso sia fondato.
Occorre considerare, sulle tematiche dibattute, che secondo l'interpretazione preferibile della giurisprudenza consolidata “il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni” (Cass. 14/8/2020, n. 17183).
L'obbligo dei genitori di mantenere la prole, d'altra parte, “trova un limite nell'avvio, ad opera dei beneficiari, di un'attività lavorativa che assicuri loro una concreta prospettiva d'indipendenza economica. Una volta che si siano resi autonomi, non è ipotizzabile il rientro dei figli nel nucleo familiare originario né tantomeno il ripristino della situazione di tutela predisposta dal legislatore per la disoccupazione involontaria della prole” (Cass. 14/3/2017, n. 6509; cfr. Cass. 15/2/2021, n. 40282).
Detto altrimenti, con l'ingresso nel mondo delle professioni e la percezione di una retribuzione, anche modesta, il diritto al mantenimento dei figli cessa e non risorge in caso di perdita dell'occupazione o per vicende negative del rapporto di lavoro (Cass. 22/11/2010 n. 23590; Cass. 22/7/2019 n. 19696). CP_ Dalla documentazione acquisita durante il processo emerge che il figlio , ormai prossimo a compiere ventidue anni, prima ha tentato la carriera militare percependo una retribuzione di circa €
1.170,00 al mese, salvo perdere il posto in virtù del mancato superamento del corso destinato alla stabilizzazione del rapporto, e, poi, è stato assunto con contratto di apprendistato della durata triennale in un ristorante Mc Donald's, ubicato a OR, all'interno del Centro Commerciale Itaca.
L'età del ragazzo, il suo inserimento nel mondo del lavoro, indipendentemente dalla perdita della prima occupazione e della precarietà della seconda, di per sé non dirimenti per i motivi visti, e l'assenza di prove idonee a escludere la compatibilità delle mansioni ricoperte rispetto al percorso formativo intrapreso negli anni precedenti rappresentano fattori senz'alto sufficienti a giustificare la revoca di ogni forma di mantenimento posto a carico del NO in sede di divorzio. Parte_1
In coerenza con l'interpretazione dominante, sul punto le istanze attoree meritano di essere accolte.
***
La revoca del mantenimento va fatta decorre dal 13/11/2023, data di decorrenza del rapporto CP_ intrapreso dal figlio con le Forze Armate. Solo da allora, invero, possono dirsi integrati i presupposti di fatto a fronte dei quali il ricorrente ha ottenuto l'esonero dagli obblighi di contribuzione.
***
Secondo soccombenza, i resistenti sono tenuti in solido al pagamento degli oneri di giudizio, stimabili in base ai parametri del D.M. n. 55/2014 per le cause di valore indeterminato di scarsa complessità in € 2.698,00 (€ 98,00 per esborsi, € 700,00 per la fase di studio, € 600,00 per la fase introduttiva,
€ 800,00 per la fase di trattazione, € 500,00 per la fase di decisione), oltre a spese generali, accessori fiscali e contributi previdenziali in misura di legge
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P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 402/2024 del R.G.A.C., respinta ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
➢ revoca, a decorrere dal 13/11/2023, ogni forma di mantenimento della prole posto a carico di per effetto della pronuncia di divorzio richiamata in motivazione;
Parte_1
➢ condanna e , in solido tra loro, al pagamento in favore di Controparte_1 CP_2 [...]
degli oneri di giudizio, stimabili in € 2.698,00, oltre a spese generali, accessori fiscali e Pt_1 contributi previdenziali in misura di legge.
Cassino, 13/3/2025
il presidente est. Virgilio Notari
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