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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 08/01/2025, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI PALMI
SEZIONE CIVILE
Verbale di Udienza
All'udienza del 08/01/2025, alle ore 10.10, innanzi al Giudice Onorario, Dott.ssa MARIA
ELENA GIOVANNELLA, nella causa iscritta al n. di RG 934/2024
Promossa da Parte_1
Nei confronti di Controparte_1
Sono presenti:
per parte opponente l'Avv. CASELLA ROSARIO il quale preso atto della dichiarazione di rinuncia agli atti formulata da parte opposta, trattandosi di giudizio di opposizione e a decreto ingiuntivo, insiste affinchè venga revocato il decreto ingiuntivo e con condanna alle spese di lite di controparte e pertanto dichiara di non potere accettare la rinuncia agli atti del giudizio formalizzata da controparte per parte opposta l'Avv. Patrizia Fonte per delega dell'avv. CORTI NEDO la quale insiste sulla compensazione delle spese di lite, opponendosi alla domanda di condanna formulata da controparte, essendo evidente l'errore in cui è caduta la CP_1 nell'azionare il credito, e chiede che il giudizio venga dichiarato estinto per rinuncia agli atti.
Il Giudice
Dato atto di quanto sopra, ritenuta la causa matura per la decisione, invita le parti a precisare le rispettive conclusioni e a discutere la causa ai sensi dell'art. 281 sexies cpc.
L'Avv. Casella Rosario precisa come da atto di citazione e discute riportandosi a quanto ivi già eccepito dedotto e chiesto.
L'avv. Patrizia Fonte si riporta agli atti e scritti difensivi e precisa come da comparsa di costituzione.
Il Giudice
Si ritira in camera di consiglio per la decisione.
All'esito della camera di consiglio, terminata alle ore 11.20,
letti gli atti,
decide come sentenza di seguito trascritta di cui dà lettura , assenti le parti.
Il Giudice Onorario
Dott.ssa MARIA ELENA GIOVANNELLA REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO CIVILE DI PALMI
In composizione monocratica in persona del Giudice Onorario designato dott.ssa Maria Elena
Giovannella, all'udienza del 08/01/2025, ordinata la discussione della causa e fatte precisare le conclusioni alle parti, all'esito della camera di consiglio terminata alle ore 11.20, pronuncia ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 93472024 R.G. degli affari civili contenziosi
PROMOSSA DA
, ( C.F. ) in persona del Sindaco dott. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
( n. il 19.3.53), legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta Pt_1
procura rilasciata su foglio separato da intendersi apposta in calce al presente atto, ai sensi dell'art. 83 c.p.c. e dell'art. 18, comma 5, del D. M. Giustizia n. 44/2011, come sostituito dal
D. M. Giustizia n. 48/2013, in conformità alla delibera G.M. n. 105 del 05/07/2024, dall'avv.
Rosario Casella – [c.f. ] - (con domicilio digitale come da PEC registri di C.F._1 giustizia: – fax 0966-660096) Email_1
opponente/attore
NEI CONFRONTI DI
con sede legale in Milano, al Largo Augusto a/A, angolo via Controparte_1
Verziere 13, codice fiscale, Registro delle Imprese e partita iva n. iscritta P.IVA_2 all'Albo delle Banche codice ABI n. 3158.3, capogruppo del gruppo bancario CP_1
Albo gruppi bancari n. 3158, capitale sociale Euro 9.650.526,24 interamente versato, in persona del procuratore speciale Dott. nato a [...] il [...], codice fiscale Controparte_2
, in virtù di procura speciale conferita in data 18/01/2018 per Notaio C.F._2
rep. n. 31.404, racc. n. 9.827 (documento che si allega n. 01), elettivamente Persona_1 domiciliata in Lamezia Terme alla Piazza 5 Dicembre, n. 1, presso lo studio dell'Avv. DO
TI (c.f.: , p.iva: ) dal quale è rappresentata e difesa in C.F._3 P.IVA_3 virtù di procura rilasciata con atto separato ex art. 83 comma 3 c.p.c.,
convenuta/opposta
AVENTE AD OGGETTO
opposizione avverso e per l'annullamento, previa revoca, del D.I. N. 212/2024 [RG
686/2024], emesso in data 8/06/2024 e notificato il 14-06-2024, con il quale il Tribunale di
Palmi ha ingiunto al il pagamento di euro 30.215,99 (di cui € 11.818,13 per Parte_1 capitale, € 16.472,86 per interessi di mora, € 1.880,00 a titolo di risarcimento ai sensi dell'art. 6 comma 2 D.Lgs. n. 231/2002), oltre interessi moratori successivi e sino all'effettivo soddisfo, nonché le spese di giudizio pari ad euro 206,00 e le competenze legali che liquida in euro
1.781,00, oltre spese forf. 15%, cpa e iva come per legge a favore della Controparte_1
(c.f. , P.IVA_2
Le parti precisavano le conclusioni come da scritti difensivi
Dando lettura del dispositivo e dei seguenti contestuali
MOTIVI
Il proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 212/2024 emesso Parte_1
da questo Tribunale su istanza e in favore di ccependo la totale estraneità Controparte_1
rispetto alla pretesa creditoria di e la propria carenza di legittimazione Controparte_1
passiva.
La società opposta, costituendosi, riconosceva il proprio errore nell'individuazione del soggetto passivo della pretesa creditoria, e pertanto dichiarava, nella comparsa di costituzione, di rinunciare agli atti del giudizio monitorio iscritto al n. 686/2024 relativo al decreto ingiuntivo n. 212/2024, emesso dal Tribunale di Palmi ed agli atti del presente giudizio di opposizione a d.i. iscritto al nr. 934/2024 r.g.a.c., invitando la controparte a prenderne atto e ad acconsentirvi, possibilmente, con compensazione delle spese di lite, ma precisando “che quest'ultima circostanza relative alle spese di lite da compensarsi tra le parti non costituisce condizione della rinuncia agli atti ma un semplice invito alla controparte”, ed offriva prova di avere notificato a mezzo pec in data 10-10-2024 la rinuncia agli atti all'Avvocato Rosario
Casella.
All'udienza del 08.01.2025 il dichiarava di non accettare la rinuncia Parte_1 all'azione avendo interesse alla sua prosecuzione al fine di vedere revocato il decreto ingiuntivo opposto con condanna di controparte alle spese di lite. Dalla documentazione versata in atti emerge che il credito di per il quale Controparte_1
agiva giudizialmente deriva dal credito cedutogli dalla società Enel Energia s.p.a. derivante dal mancato pagamento della fornitura di energia erogata in favore del Comune di Siderno.
Sicchè il è totalmente estraneo al rapporto obbligatorio da cui trae origine Parte_1
il credito azionato nel giudizio monitorio nel quale veniva emesso il decreto ingiuntivo opposto.
Pertanto, l'opposizione è fondata atteso che quale cessionaria di Enel Controparte_1
Energia Spa, non vanta alcun credito nei confronti del e il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 212/2024, emesso da questo Tribunale in data 8/06/2024, nel giudizio monitorio iscritto al n. RG 686/2024, e notificato il 14/06/2024 , deve essere revocato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono, pertanto, liquidate come in dispositivo in favore di parte opponente tenuto conto dell'assenza di questioni di fatto e di diritto rilevanti, del comportamento processuale delle parti e della definizione in prima udienza del giudizio.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta dal , così decide: Parte_1
a) Accoglie l'opposizione e dichiara che non vanta alcun credito nei Controparte_1
confronti del per le causali di cui al decreto ingiuntivo opposto n. 212/2024 Parte_1
emesso dal Tribunale di Palmi in data 08.06.2024;
b) Revoca il decreto ingiuntivo n. 212/2024 emesso dal Tribunale di Palmi in data
08.06.2024, nel giudizio iscritto al n. 686/2024;
c) Condanna al pagamento, in favore del , delle Controparte_1 Parte_1
spese di lite, che liquida in € 2.033,50, per compenso professionale, € 288,20 per spese n.i., oltre 15 % per spese generali, IVA e c.p.a. come per legge.
Palmi, lì 08/01/2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Elena Giovannella
SEZIONE CIVILE
Verbale di Udienza
All'udienza del 08/01/2025, alle ore 10.10, innanzi al Giudice Onorario, Dott.ssa MARIA
ELENA GIOVANNELLA, nella causa iscritta al n. di RG 934/2024
Promossa da Parte_1
Nei confronti di Controparte_1
Sono presenti:
per parte opponente l'Avv. CASELLA ROSARIO il quale preso atto della dichiarazione di rinuncia agli atti formulata da parte opposta, trattandosi di giudizio di opposizione e a decreto ingiuntivo, insiste affinchè venga revocato il decreto ingiuntivo e con condanna alle spese di lite di controparte e pertanto dichiara di non potere accettare la rinuncia agli atti del giudizio formalizzata da controparte per parte opposta l'Avv. Patrizia Fonte per delega dell'avv. CORTI NEDO la quale insiste sulla compensazione delle spese di lite, opponendosi alla domanda di condanna formulata da controparte, essendo evidente l'errore in cui è caduta la CP_1 nell'azionare il credito, e chiede che il giudizio venga dichiarato estinto per rinuncia agli atti.
Il Giudice
Dato atto di quanto sopra, ritenuta la causa matura per la decisione, invita le parti a precisare le rispettive conclusioni e a discutere la causa ai sensi dell'art. 281 sexies cpc.
L'Avv. Casella Rosario precisa come da atto di citazione e discute riportandosi a quanto ivi già eccepito dedotto e chiesto.
L'avv. Patrizia Fonte si riporta agli atti e scritti difensivi e precisa come da comparsa di costituzione.
Il Giudice
Si ritira in camera di consiglio per la decisione.
All'esito della camera di consiglio, terminata alle ore 11.20,
letti gli atti,
decide come sentenza di seguito trascritta di cui dà lettura , assenti le parti.
Il Giudice Onorario
Dott.ssa MARIA ELENA GIOVANNELLA REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO CIVILE DI PALMI
In composizione monocratica in persona del Giudice Onorario designato dott.ssa Maria Elena
Giovannella, all'udienza del 08/01/2025, ordinata la discussione della causa e fatte precisare le conclusioni alle parti, all'esito della camera di consiglio terminata alle ore 11.20, pronuncia ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 93472024 R.G. degli affari civili contenziosi
PROMOSSA DA
, ( C.F. ) in persona del Sindaco dott. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
( n. il 19.3.53), legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta Pt_1
procura rilasciata su foglio separato da intendersi apposta in calce al presente atto, ai sensi dell'art. 83 c.p.c. e dell'art. 18, comma 5, del D. M. Giustizia n. 44/2011, come sostituito dal
D. M. Giustizia n. 48/2013, in conformità alla delibera G.M. n. 105 del 05/07/2024, dall'avv.
Rosario Casella – [c.f. ] - (con domicilio digitale come da PEC registri di C.F._1 giustizia: – fax 0966-660096) Email_1
opponente/attore
NEI CONFRONTI DI
con sede legale in Milano, al Largo Augusto a/A, angolo via Controparte_1
Verziere 13, codice fiscale, Registro delle Imprese e partita iva n. iscritta P.IVA_2 all'Albo delle Banche codice ABI n. 3158.3, capogruppo del gruppo bancario CP_1
Albo gruppi bancari n. 3158, capitale sociale Euro 9.650.526,24 interamente versato, in persona del procuratore speciale Dott. nato a [...] il [...], codice fiscale Controparte_2
, in virtù di procura speciale conferita in data 18/01/2018 per Notaio C.F._2
rep. n. 31.404, racc. n. 9.827 (documento che si allega n. 01), elettivamente Persona_1 domiciliata in Lamezia Terme alla Piazza 5 Dicembre, n. 1, presso lo studio dell'Avv. DO
TI (c.f.: , p.iva: ) dal quale è rappresentata e difesa in C.F._3 P.IVA_3 virtù di procura rilasciata con atto separato ex art. 83 comma 3 c.p.c.,
convenuta/opposta
AVENTE AD OGGETTO
opposizione avverso e per l'annullamento, previa revoca, del D.I. N. 212/2024 [RG
686/2024], emesso in data 8/06/2024 e notificato il 14-06-2024, con il quale il Tribunale di
Palmi ha ingiunto al il pagamento di euro 30.215,99 (di cui € 11.818,13 per Parte_1 capitale, € 16.472,86 per interessi di mora, € 1.880,00 a titolo di risarcimento ai sensi dell'art. 6 comma 2 D.Lgs. n. 231/2002), oltre interessi moratori successivi e sino all'effettivo soddisfo, nonché le spese di giudizio pari ad euro 206,00 e le competenze legali che liquida in euro
1.781,00, oltre spese forf. 15%, cpa e iva come per legge a favore della Controparte_1
(c.f. , P.IVA_2
Le parti precisavano le conclusioni come da scritti difensivi
Dando lettura del dispositivo e dei seguenti contestuali
MOTIVI
Il proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 212/2024 emesso Parte_1
da questo Tribunale su istanza e in favore di ccependo la totale estraneità Controparte_1
rispetto alla pretesa creditoria di e la propria carenza di legittimazione Controparte_1
passiva.
La società opposta, costituendosi, riconosceva il proprio errore nell'individuazione del soggetto passivo della pretesa creditoria, e pertanto dichiarava, nella comparsa di costituzione, di rinunciare agli atti del giudizio monitorio iscritto al n. 686/2024 relativo al decreto ingiuntivo n. 212/2024, emesso dal Tribunale di Palmi ed agli atti del presente giudizio di opposizione a d.i. iscritto al nr. 934/2024 r.g.a.c., invitando la controparte a prenderne atto e ad acconsentirvi, possibilmente, con compensazione delle spese di lite, ma precisando “che quest'ultima circostanza relative alle spese di lite da compensarsi tra le parti non costituisce condizione della rinuncia agli atti ma un semplice invito alla controparte”, ed offriva prova di avere notificato a mezzo pec in data 10-10-2024 la rinuncia agli atti all'Avvocato Rosario
Casella.
All'udienza del 08.01.2025 il dichiarava di non accettare la rinuncia Parte_1 all'azione avendo interesse alla sua prosecuzione al fine di vedere revocato il decreto ingiuntivo opposto con condanna di controparte alle spese di lite. Dalla documentazione versata in atti emerge che il credito di per il quale Controparte_1
agiva giudizialmente deriva dal credito cedutogli dalla società Enel Energia s.p.a. derivante dal mancato pagamento della fornitura di energia erogata in favore del Comune di Siderno.
Sicchè il è totalmente estraneo al rapporto obbligatorio da cui trae origine Parte_1
il credito azionato nel giudizio monitorio nel quale veniva emesso il decreto ingiuntivo opposto.
Pertanto, l'opposizione è fondata atteso che quale cessionaria di Enel Controparte_1
Energia Spa, non vanta alcun credito nei confronti del e il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 212/2024, emesso da questo Tribunale in data 8/06/2024, nel giudizio monitorio iscritto al n. RG 686/2024, e notificato il 14/06/2024 , deve essere revocato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono, pertanto, liquidate come in dispositivo in favore di parte opponente tenuto conto dell'assenza di questioni di fatto e di diritto rilevanti, del comportamento processuale delle parti e della definizione in prima udienza del giudizio.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta dal , così decide: Parte_1
a) Accoglie l'opposizione e dichiara che non vanta alcun credito nei Controparte_1
confronti del per le causali di cui al decreto ingiuntivo opposto n. 212/2024 Parte_1
emesso dal Tribunale di Palmi in data 08.06.2024;
b) Revoca il decreto ingiuntivo n. 212/2024 emesso dal Tribunale di Palmi in data
08.06.2024, nel giudizio iscritto al n. 686/2024;
c) Condanna al pagamento, in favore del , delle Controparte_1 Parte_1
spese di lite, che liquida in € 2.033,50, per compenso professionale, € 288,20 per spese n.i., oltre 15 % per spese generali, IVA e c.p.a. come per legge.
Palmi, lì 08/01/2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Elena Giovannella