Articolo 4 della Legge 21 febbraio 1980, n. 28
Articolo 3Articolo 5
Versione
11 marzo 1980
Art. 4. Professori ordinari e straordinari

Le norme delegate devono rivedere lo stato giuridico dei professori ordinari e straordinari di ruolo con disposizioni dirette:
a) ad attuare una revisione delle procedure e dei criteri relativi all'individuazione e alla ripartizione dei posti da mettere a concorso, secondo piani pluriennali di sviluppo dell'universita', da definire, in relazione alle esigenze dell'attivita' didattica e di ricerca, da parte del Ministro della pubblica istruzione, sulla base di una sistematica indagine conoscitiva, sentite le facolta' ed il Consiglio universitario nazionale;
b) ad attuare gradualmente, e in ogni caso entro l'anno accademico 1981-82, un regime di impegno a tempo pieno, incompatibile con l'esercizio di qualsiasi attivita' professionale esterna e con l'assunzione di qualsiasi incarico retribuito, fatta salva l'attivita' scientifica e pubblicistica; a prevedere la possibilita' da parte del professore ordinario e straordinario, con scelta reversibile pluriennale da esercitare comunque almeno sei mesi prima dell'inizio dell'anno accademico, di optare per un regime di impegno a tempo definito, compatibile con l'esercizio di attivita' professionale e di consulenza continuativa esterne ma incompatibile con la funzione di rettore, preside, membro elettivo del consiglio di amministrazione, direttore di dipartimento e direttore dei corsi di dottorato di ricerca; a stabilire, inoltre, il numero di ore, con un minimo uguale per tutti i docenti, da dedicare all'attivita' didattica nel corso dell'anno accademico, distribuite in forme e secondo modalita' da definire di intesa tra il docente ed il consiglio di facolta' nell'ambito della programmazione dell'attivita' didattica della facolta' stessa; a determinare gli ulteriori compiti dei professori a tempo pieno, nonche' le modalita', per i professori medesimi, per le consulenze e la ricerca su contratto o convenzione da eseguirsi all'interno dell'universita'.
I professori ordinari che optano per l'impegno a tempo pieno vengono iscritti in un elenco speciale degli albi professionali ove previsti e per lo svolgimento delle attivita' consentite da quanto disposto nella presente lettera;
c) ad incentivare la scelta del regime di impegno a tempo pieno mediante la previsione di un trattamento economico superiore di almeno il quaranta per cento del trattamento economico complessivo del corrispondente personale a tempo definito. Fermo restando quanto sopra stabilito, con particolari disposizioni si provvedera' a rivedere il trattamento economico dei professori universitari fissando differenziazioni tra il trattamento economico del professore a tempo pieno e quello del professore a tempo definito in modo che resti assicurata in tutti i casi l'anzidetta differenziazione almeno del quaranta per cento anche con l'eventuale corresponsione di una indennita' di funzione ai professori a tempo pieno che raggiungano l'ultimo parametro dello stipendio;
d) ad attuare gradualmente, e in ogni caso entro l'anno accademico 1981-82, una disciplina delle incompatibilita' per i professori ordinari e straordinari, che preveda il collocamento in aspettativa, per la durata della carica, del mandato o dell'ufficio, dei professori di ruolo eletti al Parlamento nazionale od europeo o nominati membri di istituzioni delle Comunita' europee o comunque investiti di responsabilita' governative o nominati ad elevate cariche amministrative, politiche o giornalistiche, nonche' la determinazione dei criteri per l'eventuale collocamento in aspettativa, se richiesto dall'interessato, per la direzione di istituti e laboratori extra universitari di ricerca. Il periodo dell'aspettativa e' utile ai fini della progressione della carriera; ai professori collocati in aspettativa deve essere garantita la possibilita' di svolgere, presso l'universita' in cui sono titolari, cicli di conferenze, attivita' seminariale e attivita' di ricerca, anche applicativa;
e) a garantire l'inamovibilita' dei professori ordinari e straordinari di ruolo, salva la possibilita' di trasferimento, a domanda dell'interessato, ad altra facolta' della stessa universita' ovvero, dopo un triennio di servizio nella medesima sede, presso altra universita';
f) a rendere possibile al professore ordinario e straordinario, nella salvaguardia della liberta' di insegnamento e di ricerca fatto salvo il suo diritto al termine del corso di riprendere l'insegnamento di cui e' titolare, di essere temporaneamente utilizzato, con il suo consenso e in base a programmi determinati dal consiglio di facolta' o dal consiglio di corso di laurea, per corsi di insegnamento in materie diverse da quelle di cui e titolare, purche' comprese nello stesso raggruppamento concorsuale o in altri raggruppamenti riconosciuti affini dal Consiglio universitario nazionale, nonche' per attivita' didattiche aggiuntive rispetto a quelle del corso ufficiale d'insegnamento, incluse quelle relative all'insegnamento nelle scuole di specializzazione e nelle scuole a fini speciali, e quelle relative agli studi per il conseguimento del dottorato di ricerca;
g) a riservare ai professori ordinari e straordinari le funzioni di rettore, preside di facolta', direttore di dipartimento, di consiglio di corso di laurea e di coordinatore dei corsi di dottorato di ricerca. Ai professori ordinari e straordinari e' riservato inoltre il coordinamento tra i gruppi di ricerca. La direzione degli istituti, delle scuole di perfezionamento e di specializzazione e di quelle dirette a fini speciali e' riservata di norma ai professori ordinari e straordinari, salvo motivato impedimento;
h) a garantire e a favorire una piena commutabilita' tra insegnamento e ricerca, consentendo al professore ordinario, a sua richiesta, sentito il consiglio di facolta', di dedicarsi periodicamente, secondo un criterio di rotazione e comunque complessivamente per non piu' di due anni accademici in un decennio, ad esclusive attivita' di ricerca scientifica, anche in istituzioni universitarie di ricerca estere, comunicandone i risultati al rettore e al consiglio di facolta', con le modalita' di cui alla lettera seguente;
i) a promuovere e a verificare la produzione scientifica del professore ordinario. Il professore ordinario e' tenuto a presentare ogni tre anni, al consiglio di facolta' cui appartiene, una relazione sul lavoro scientifico svolto nel corso del triennio stesso, corredata dagli estremi bibliografici dei lavori ultimati. Titoli e relazioni devono essere depositati presso l'istituto di appartenenza e resi consultabili;
l) a consentire ai consigli di facolta' di affidare a titolo gratuito a professori ordinari e straordinari, con il loro consenso e nell'ambito della stessa facolta', lo svolgimento di un secondo insegnamento per materia affine o la supplenza di titolari indisponibili, in caso di comprovata necessita' e ove sia impossibile provvedere diversamente alla conservazione dell'insegnamento.
La dotazione organica della fascia dei professori ordinari e' fissata in 15.000 posti. Non possono essere assegnati posti in soprannumero. Le norme delegate stabiliscono le modalita' per il riassorbimento, nella dotazione organica, degli attuali posti in soprannumero e dei posti convenzionati.
I concorsi relativi ai posti non coperti, fino al raggiungimento di detto livello, sono banditi con periodicita' biennale, secondo i criteri di programmazione dello sviluppo universitario di cui alla lettera a) del primo comma, nel termine massimo di un decennio e dovranno accertare la piena maturita' scientifica del candidato.
Nell'assegnazione dei posti di professore ordinario da mettere biennalmente a concorso, il Ministro deve tener conto, oltre che delle richieste delle facolta', delle eventuali richieste avanzate, per le discipline ricoperte, da professori associati che abbiano maturato nove anni di insegnamento in qualita' di incaricato o di associato nella stessa disciplina o gruppo di discipline; tali richieste, presentate alle facolta', devono essere fatte pervenire al Ministro dalla facolta' medesima. Per i detti casi il Ministro puo' disporre di un numero di posti pari al 20 per cento di quelli messi a concorso. Se le richieste sono in numero superiore, i posti sono concessi sino alla copertura della percentuale indicata, secondo una graduatoria di criteri stabiliti in precedenza dal Ministro della pubblica istruzione sentito il parere del Consiglio universitario nazionale. Tali posti sono assegnati all'organico delle facolta' dei richiedenti.
Devono essere previste procedure che consentano, sentito il Consiglio universitario nazionale, l'assegnazione di posti di ruolo di professore ordinario, in quota limitata e tenendo conto delle richieste delle universita', a studiosi eminenti di nazionalita' non italiana che occupino analoga posizione in universita' straniere.
Resta in vigore la disciplina dello straordinariato previsto dall'articolo 78 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 .
Entrata in vigore il 11 marzo 1980
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