TRIB
Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 26/11/2025, n. 8710 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8710 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, dott. Paolo Coppola, in funzione di Giudice del
Lavoro, nella causa iscritta al n. 16915/24 r.g.a.c. avente ad oggetto malattia professionale
tra nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rapp.to e difeso dall'avv. Francesco Gentile e dall'avv. Giancarlo Carandente
Coscia giusta procura in atti RICORRENTE
contro in persona del Presidente p.t., CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
ha dato lettura del seguente
DISPOSITIVO
Il giudice definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così provvede:
1) dichiara che la malattia professionale di cui è causa ha prodotto al ricorrente un danno biologico nella misura del 80%;
2) condanna l' alla costituzione della relativa rendita;
CP_1
2) condanna l' al pagamento delle spese di giudizio del ricorrente (oltre che CP_1
di CTU liquidate come da separato decreto) che si liquidano in €. 4638,00 oltre
IVA e CPA, se dovute, con distrazione in favore dei difensori costituiti RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 18.7.24 il ricorrente conveniva in giudizio l , CP_1
esponendo:
- di aver lavorato dal 21.7.1972 al 31.3.1996 alle dipendenze e nello stabilimento di Napoli- Bagnoli con mansioni dal 21.7.72 al 30.9.72 di CP_2
addetto centro rimpiazzi dal 1.10.72 al 28.2.73 come elettricista Persona_1
officina/elettrica, dal 1.3.73 al 30.6.84 come elettricista/mov. Stradale
Sta/Bagnoli, dal 1.7.84 al 31.12.91 con mansioni di addetto misure elettriche centrale termica e dal 6.6.95 al 31.3.96 quale addetto alla prestazione sidermontaggi Sta/Bagnoli;
- che in virtù delle mansioni indicate, nell'espletamento dell'attività lavorativa il aveva utilizzato materiali contenenti amianto (mca) per la protezione di apparecchiature e impianti (descriveva in ricorso le attività svolte) ed era venuto in contatto con fibre di amianto in ragione del luogo di lavoro;
- che da un punto di vista generale, la IARC (agenzia Internazionale di Ricerca
sul Cancro) nel 1984 ha classificato l'intero ciclo di lavorazione di fusione del ferro e dell'acciaio come agente cancerogeno certo – Gruppo I della classificazione IARC.
- Che l' gli aveva riconosciuto l'esposizione qualificata ad amianto;
CP_1
- Che era stato esposto altresì ad oli minerali, amine aromatiche e IPA, fumi di saldatura;
- che aveva presentato all' domanda di riconoscimento di malattia CP_1
professionale in data 8.2.2023 in relazione ad un adenocarcinoma colorettale a basso grado, G1 ben differenziato, positività IHC per panCK con postumi in misura del 30%;
- che l aveva escluso il nesso causale tra il rischio lavorativo e la malattia CP_1 denunciata anche a seguito di opposizione del 19.7.2023, inesitata
Tanto premesso, nella presente sede il ricorrente chiedeva che questo giudice volesse:
1 - accogliere la presente domanda e per l'effetto accertare e dichiarare che il ricorrente, a causa della lavorazione prestata, ha contratto la malattia professionale indicata in premessa e che per tale infermità attualmente presenta un'inabilità permanente complessiva del 30 %;
2 - per l'effetto condannare l alla costituzione della rendita nella misura del CP_1
30% o di quella che risulterà dall'espletanda CTU. In subordine, in ipotesi di riconoscimento di un grado di inabilità inferiore al 16%, condannare l al CP_1
risarcimento del danno biologico a mezzo della liquidazione della prestazione in capitale, nella misura ritenuta dalla CTU, con decorrenza dalla data della domanda, oltre interessi legali;
3 - condannare l convenuto al pagamento delle spese diritti ed onorari del CP_1
giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario.
Nella contumacia dell questo giudice, ritenuta la necessità espletava CP_1
CTU ed all'esito della discussione orale pronunciava sentenza.
***** È incontestabilmente provata la esposizione a polveri di amianto, come attestato dall' con riferimento allo stabilimento di cui è causa per il periodo CP_1
1.10.72/28.2.73.
Dalla consulenza tecnica di ufficio espletata l'istante è risultato affetto da adenocarcinoma colorettale a basso grado, G1 ben differenziato, positività IHC per panCK. L'istante è potatore di stoma. Quali conseguenze delle cure effettuate vi è esiti di resezione del retto con anastomosi colon-rettale e ileostomia in FID. Il
CTU ha concluso per: “ADENOCARCINOMA DEL RETTO PRETRATTATO CON
RADIOTERAPIA E CHEMIOTERAPIA. ILEOSTOMIA DI PROTEZIONE”.
Dall'Atto di indirizzo del Ministero del Lavoro sulla presenza del rischio amianto nello stabilimento Siderurgico di Bagnoli risulta provato che l'intero stabilimento era interessato dalla presenza di amianto ed infatti a moltissimi lavoratori è stata riconosciuta l'esposizione qualificata ai sensi dell'art 13, commi 7 e 8, della l.
257/92.
Il CTU, in relazione al rischio da esposizione all'amianto e colon del retto, con la
CTU depositata, adeguatamente motivata ed a cui può farsi integrale riferimento ed essere recepita e fatta propria da questo giudice, ha evidenziato quanto segue.
In letteratura, sono presenti molteplici pubblicazioni scientifiche che riportano dati scientifici in merito ad una possibile correlazione tra i lavoratori esposti ad asbesto, affermando che il rischio per le neoplasie dello stomaco, del colon e del retto è stato stimato triplo…
Del tutto recentemente, si è occupato del problema il prof. , Persona_2 titolare della cattedra di medicina legale dell'Università degli Studi della Campania
“L. Vanvitelli”, il quale, insieme con i suoi collaboratori, nel settembre 2023, ha presentato al congresso della Società Italiana di Medicina Legale (SIMLA) un interessante lavoro sulla “Neoplasia colon-rettale amianto o non amianto: questo il dilemma”, concludendo che è necessario proseguire negli studi per risolvere definitivamente il ruolo, quanto meno concausale, dell'amianto nella genesi del carcinoma del colon retto, in considerazione del fatto che la Controparte_3 riconosce una relazione positiva tra l'esposizione
[...] all'amianto e l'insorgenza del cancro del colon-retto con un aumento statisticamente significativo della mortalità legata all'esposizione cumulativa…
Ricordiamo, che la normativa vigente con L'art. 1, comma 250 della legge 232 del
2016, integrato dall'art. 41bis della legge 58 del 2019 (D.L. 34/2019) estende la tutela a tutte le vittime di amianto - malattia professionale, compreso il tumore dell'esofago…
..essendo stata riconosciuta la correlazione tra esposizione all'amianto e il cancro dell'esofago, ciò costituisce, a nostro modesto avviso, una conferma, seppure indiretta, della concreta e significativa probabilità che le fibre di amianto possano contribuire o, quanto meno, facilitare l'insorgenza della malattia neoplastica del retto, per la struttura anatomica dei due segmenti del canale alimentare, esofago
e retto, nei quali la mucosa che costituisce la lamina, che forma la parete del loro lume ed è a contatto con le sostanze ingerite (esofago) ed eliminate (retto), ha la stessa struttura, essendo formata in entrambi gli organi, da epitelio pavimentoso pluristratificato (Anatomia Umana. Vol II, pag. 92, 187, Piccin Editore, Padova,
2010). D'altra parte, giurisprudenza relativamente recente ha riconosciuto la correlazione tra esposizione all'amianto e l'insorgenza di patologia neoplastica del colon.
Inoltre, il decreto 07/04/2004 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
(G.U. serie generale n. 134 del 10/06/2004, alla lista III: malattie la cui origine lavorativa è possibile, al gruppo 6 – tumori professionali elenca, tra gli altri:
Agente: asbesto, malattia: tumori gastroenterici.
L'adenocarcinoma del retto, secondo il citato decreto, rappresenta, quindi, una malattia la cui origine lavorativa è possibile per quanto riguarda l'esposizione all'asbesto.
Sulla scorta della CTU è inequivocabile la correlazione tra carcinoma al retto e esposizione all'asbesto.
Venendo al caso concreto il CTIU ha evidenziato quanto segue: …il signor
, durante l'arco della sua vita lavorativa è stato esposto Parte_1 per circa venti anni all'asbesto, come è stato ampiamente e definitivamente acclarato. Nel 2023 gli è stato diagnosticato un “adenocarcinoma colorettale a basso grado”.
Per le suddette considerazioni dobbiamo affermare, con significativo grado di ragionevole probabilità, che l'esposizione all'asbesto, nel caso di specie, ha costituito un fattore concausale da non trascurare nella insorgenza della patologia tumorale.
Ne consegue il riconoscimento della origine professionale della malattia;
la percentuale di invalidità è dell'80% posto che il CTU ha precisato che “la prognosi quo vita del ricorrente è del 57% rischio morte in relazione alle condizioni di salute al momento dell'intervento ed attualmente, di qui il codice adoperato e la valutazione medico legale” (cfr verbale d'udienza del 9.7.25).
Ai sensi dell'art 13 DLT 38/00 l'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale (comma
2 letta a) dal 16 per cento è erogato in rendita (comma 2 lett a) e lett b), nella misura indicata nell'apposita «tabella indennizzo danno biologico ».
Nella specie la permanente riduzione della lesione all'integrità psicofisica,
suscettibile di valutazione medico legale, del ricorrente è stata accertata dal CTU
nella misura dell'80%, sufficiente quindi per la corresponsione di una rendita (art 13 comma 2 lett a) e b) DLt 38/00).
Il CTU ha determinato che il periziando ha riportato le patologie di cui alla relazione peritale (in atti) e le conclusioni cui è pervenuto il CTU meritano di essere fatte proprie dal giudicante siccome adeguatamente motivate.
Pertanto in accoglimento della domanda si condanna l a corrispondere al CP_1
ricorrente una rendita per la percentuale indicata
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Napoli, 26.11.25 IL GIUDICE
(dr. Paolo Coppola)