Trib. Napoli, sentenza 26/11/2025, n. 8710
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Sentenza 26 novembre 2025

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Il Tribunale di Napoli, Giudice del Lavoro, in funzione di giudice unico, ha pronunciato sentenza nella causa promossa da un lavoratore contro l'Istituto Nazionale Previdenza Sociale (INPS), dichiarato contumace. Il ricorrente, impiegato dal 1972 al 1996 in diverse mansioni presso lo stabilimento di Napoli-Bagnoli, ha dedotto di essere stato esposto a materiali contenenti amianto (MCA), oli minerali, amine aromatiche, IPA e fumi di saldatura. Ha altresì evidenziato che l'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) ha classificato il ciclo di lavorazione del ferro e dell'acciaio come cancerogeno certo e che l'INPS gli aveva riconosciuto l'esposizione qualificata ad amianto. In data 8 febbraio 2023, il ricorrente aveva presentato all'Istituto domanda di riconoscimento di malattia professionale per un adenocarcinoma colorettale a basso grado, con postumi valutati al 30%, ma l'INPS aveva escluso il nesso causale tra il rischio lavorativo e la patologia. Pertanto, il lavoratore ha chiesto l'accertamento della contrazione della malattia professionale, la dichiarazione di un'inabilità permanente del 30% o quella risultante dalla CTU, la condanna dell'INPS alla costituzione di una rendita nella misura del 30% o di quella accertata, o in subordine, il risarcimento del danno biologico in capitale, oltre al pagamento delle spese legali.

Il Giudice, ritenuta la necessità di espletare una Consulenza Tecnica d'Ufficio (CTU), ha accolto la domanda del ricorrente. Ha accertato l'esposizione a polveri di amianto, come attestato dall'INPS per il periodo 1.10.1972-28.2.1973, e ha recepito le conclusioni del CTU, il quale ha diagnosticato un adenocarcinoma del retto, trattato con radioterapia e chemioterapia, con ileostomia di protezione. Il Giudice ha ritenuto provata la presenza di amianto nell'intero stabilimento di Bagnoli, come desumibile dall'Atto di indirizzo del Ministero del Lavoro, e ha valorizzato la letteratura scientifica che riporta una possibile correlazione tra esposizione ad amianto e neoplasie dello stomaco, del colon e del retto, citando anche studi recenti e la normativa che estende la tutela alle vittime di amianto, compresi i tumori gastroenterici. Sulla scorta della CTU, è stata ritenuta inequivocabile la correlazione tra il carcinoma al retto e l'esposizione all'amianto, configurando quest'ultima come fattore concausale. Di conseguenza, è stata riconosciuta l'origine professionale della malattia e la percentuale di invalidità permanente è stata accertata nella misura dell'80%, in base alle conclusioni del CTU. Pertanto, il Giudice ha condannato l'INPS alla costituzione della relativa rendita e al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 4.638,00 oltre IVA e CPA, con distrazione in favore dei difensori del ricorrente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Napoli, sentenza 26/11/2025, n. 8710
    Giurisdizione : Trib. Napoli
    Numero : 8710
    Data del deposito : 26 novembre 2025

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