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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 27/10/2025, n. 14883 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14883 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa TE CI Giudice relatore riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 13495 del Ruolo Generale
degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
(FRANCIA, 20/07/1975), con il patrocinio Parte_1
dell'avv. DALENA MARIA RAFFAELLA giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
(ROMA (RM), 30/04/1979), con il patrocinio Controparte_1
dell'avv. BARTOLETTI CRISTIANO giusta procura speciale in atti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario. 2
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 30/03/2024, ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, Parte_1
premesso che in data 01/10/2006 ha contratto matrimonio
[...]
concordatario con e che dall'unione sono nati a Roma i Controparte_1
figli (07/04/2008), (24/11/2009), (18/02/2011) e Per_1 Per_2 Per_3 Per_4
(15/05/2014), ha dedotto che con decreto del 03/02/2023 il Tribunale di
Roma ha omologato la separazione personale dei coniugi, previa comparizione dinanzi al Presidente del medesimo Tribunale alle condizioni ivi indicate in forza delle quali i figli sono affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori con residenza presso la madre, assegnazione a costei della casa familiare, obbligo del di corrispondere alla la Pt_1 CP_1
somma mensile di euro 400,00 per il suo mantenimento, nonché la somma mensile di euro 200,00 per ciascuno dei figli, obbligo dell'istante di sostenere integralmente il pagamento delle spese extra afferenti i quattro figli;
successivamente alla separazione la moglie ha iniziato a manifestare un umore instabile e altalenante, con stati di agitazione e aggressività anche nei confronti dei figli, al punto che a marzo 2023 la primogenita si è Per_1
trasferita a vivere stabilmente presso il padre a seguito di un litigio con la madre e ad ottobre dello stesso anno anche le sorelle e si sono Per_2 Per_3
trasferite presso l'abitazione TE, essendo rimasto a vivere con la madre solo l'ultimogenito ; che dall'epoca della separazione non è ripresa la Per_4
convivenza né si è mai ricostituita la comunione materiale e spirituale, di talché ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili 3 del matrimonio con ogni conseguente statuizione e, in particolare, con affidamento esclusivo dei figli al padre, disciplina dei tempi di permanenza presso la madre, assegnazione in favore del ricorrente della casa familiare sita in Roma Via Santa Maria di Galeria, di proprietà esclusiva del medesimo.
Costituitasi in giudizio ha aderito alla domanda di Controparte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la parte ricorrente, contestando le ulteriori avverse allegazioni e istanze e chiedendo il riconoscimento del diritto a percepire l'assegno divorzile.
Alla prima udienza del 16/09/2024 sono comparse personalmente le parti e il giudice delegato, sentite le stesse, acquisita la documentazione complessivamente prodotta, preso atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, ha rimesso la causa al collegio per la decisione sullo status e disposto l'ascolto dei quattro figli delle parti con l'ausilio di una psicologa,
riservando all'esito l'adozione dei provvedimenti provvisori.
Con sentenza non definitiva n. 14473/2024 il Tribunale ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti.
Ascoltati i figli minori dei coniugi all'udienza del 01/10/2024 e preso atto di quanto evidenziato dall'ausiliaria del giudice in ordine ai riflessi e alle ripercussioni negative della patologia della madre sul benessere dei figli, con ordinanza del 15/10/2024 il giudice delegato ha adottato i seguenti provvedimenti provvisori, ai sensi dell'art. 473bis.22 c.p.c.:
1)affida i figli minori (7 aprile 2008), (24 novembre Per_1 Per_2
2009), (18 febbraio 2011) e (15 maggio 2014) in via Per_3 Per_4
esclusiva e rafforzata al padre al quale spettano in via del pari esclusiva tutte le decisioni di maggior importanza afferenti l'educazione, l'istruzione, 4 la salute e la scelta della residenza abituale dei figli minori e presso il quale
è fissata la residenza dei minori medesimi;
2) la madre vedrà e terrà con sé le figlie , e Per_1 Per_2 Per_3
previo accordo diretto con le stesse e avviso al padre, mentre terrà con sé
, salvo diverso accordo tra le parti, con le seguenti modalità: a) a Per_4
finesettimana alternati dal venerdì pomeriggio alla domenica sera;
b) due pomeriggi a settimana durante le settimane in cui trascorre il Per_4
finesettimana con il padre e un pomeriggio a settimana durante le settimane in cui trascorre il finesettimana con la madre;
c) per metà della Per_4
durata delle vacanze scolastiche natalizie e pasquali in modo tale da alternare negli anni le principali festività; d) per quindici giorni durante le vacanze scolastiche estive, da concordare con la madre entro il mese di maggio di ciascun anno e a condizione di reciprocità con la stessa, con la precisazione che in difetto di accordo la madre terrà con sé dal 1° al Per_4
15 agosto negli anni pari e dal 16 al 31 agosto negli anni dispari e il padre viceversa;
3) revoca l'assegnazione della casa familiare sita in Roma Via Santa
Maria di Galeria n. 504 in favore di e assegna il predetto Controparte_1
immobile a disponendo che se ne Parte_1 Controparte_1
allontani entro il 31 ottobre 2024 asportando i suoi beni ed effetti personali;
4) dichiara cessato a far data dal mese di aprile 2024 l'obbligo del padre di corrispondere alla madre il mantenimento per i quattro figli;
5) dispone che ciascun genitore provveda al mantenimento ordinario diretto dei figli durante i tempi di permanenza degli stessi presso ciascuno di loro;
5
6) pone integralmente a carico del padre il pagamento delle spese extra afferenti i quattro figli;
7) manda al padre di attivarsi con urgenza e Parte_1
sollecitudine al fine di sottoporre la figlia a valutazione Per_2
neuropsichiatrica infantile presso un centro pubblico qualificato, quale, a titolo esemplificativo, l'Ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma o il
Dipartimento di Neuropsichiatria Infantile presso il Policlinico Umberto I
di Roma (Via dei Sabelli), dando poi corso a tutte le indicazioni e prescrizioni dei curanti;
8) manda al padre di far sottoporre a visita il figlio Parte_1
per la patologia segnalata dalla madre (insulino resistenza) presso Per_4
un centro pubblico qualificato.
Dispone procedersi a ctu e nomina a tal fine la dott.ssa Per_5
affinché risponda ai seguenti quesiti:………
[...]
Manda al Servizio Sociale di Roma Capitale Municipio XIV di prendere in carico il caso al fine di vigilare sull'attuazione e sull'osservanza della presente ordinanza nonché di avviare genitori e figli,
ove consenzienti e ne sussistano i presupposti e in raccordo con il ctu, ad un percorso psicoterapeutico familiare presso un servizio pubblico di secondo livello, inviando una relazione sul caso all'intestato Tribunale entro il 20
giugno 2025.
Manda alle parti di contattare il predetto Servizio Sociale entro sette giorni dalla comunicazione della presente ordinanza.
Fissa per la rimessione della causa in decisione l'udienza del 30
settembre 2025, ore di rito, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 473bis.28 c.p.c. e mandando ad entrambe di depositare unitamente alle note 6 di precisazione delle conclusioni le dichiarazioni reddituali successive a quelle in atti nonché dichiarazione sostitutiva di atto notorio aggiornata e contenente tutte le indicazioni di cui al decreto di fissazione d'udienza.
Si comunichi …..
Espletata la consulenza tecnica psichiatrica e acquisita la relazione del
Servizio Sociale di Roma Capitale Municipio XIV, all'udienza del
30/09/2025 il giudice delegato ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
Essendo intervenuta sentenza non definitiva sullo status, il Tribunale
è chiamato a pronunciarsi unicamente sulle statuizioni accessorie, prima fra tutte quella afferente il regime di affidamento dei quattro figli minori delle parti, confermando quanto già disposto in via provvisoria.
Invero la ctu nominata nel corso del giudizio, dott.ssa , Persona_5
all'esito dei colloqui e degli accertamenti psicodiagnostici espletati, ha rassegnato le conclusioni che di seguito si trascrivono per quanto di interesse.
Il padre: Parte_1
Il sig è un uomo di 49 anni…., laureato in Parte_1
economia e dipendente di un'azienda di telecomunicazioni (Fastweb), che svolge l'attività alternando turni in presenza ed altri in smart working. Il
padre vive attualmente insieme ai quattro figli presso la casa della sorella,
che un tempo è appartenuta alla nonna TE (sita in via Edoardo Perino
200), una grande villa sulla via Braccianese, di cui ha a disposizione l'intero piano superiore, dove ogni ragazzo ha una propria camera. Il fatto che la sorella sia in casa ed abbia molto tempo libero (la sorella non ha figli e lavora fondamentalmente nel week-end), aiuta il padre nella gestione 7 dei ragazzi. Il sig che sicuramente da quando nell'Ottobre 2023 i Pt_1
figli sono passati a vivere stabilmente dallo stesso, si è molto speso nella loro gestione, ha manifestato un momento di sovraccarico, che i test hanno registrato come “tensioni e vissuti disforici che incidono sul tono dell'umore e sulla possibilità di manifestazioni emotivamente labili”, e che in alcuni frangenti della CTU l'hanno visto evidenziare una certa reattività.
La sua capacità di analizzare i problemi e la realtà, come mostrato dai test,
ha evidenziato un “esame di realtà che presenta oscillazioni, compensate però da una buona capacità del soggetto di riconoscere e rispettare norme e convenzioni sociali”. Questo spiega perché in
………………………Comprendere meglio la storia e la personalità del sig caratterizzata da tratti dipendenti, permette di capire perchè il Pt_1
padre pur volendo andare “incontro all'altro e comprenderne le ragioni”,
non sempre rispetto a tale intento è riuscito “ad attuarlo in modo funzionale”: in tale modo si può spiegare il suo distanziamento dalla moglie, il suo arrendersi alla patologia della stessa, il suo non tutelare adeguatamente i figli da tale acuzia psichica della sigra , non CP_1
riuscendo così a preservare l'immagine della madre ai ragazzi. Questo è il vero limite del sig un limite che attiene ad un preconcetto rispetto Pt_1
alla malattia mentale, e che nella storia del padre presumibilmente trova radici nel difficile rapporto con la propria madre, una madre di cui si può
fare a meno, perché lontana ed assente. Per il resto, in merito alle competenze genitoriali del padre, ed in particolare alla capacità di cura dei minori, non si può che attestare come dall'Ottobre 2023 lo stesso si sia occupato a tempo pieno ed in prima persona della gestione ed accudimento dei quattro figli. 8
La madre: Controparte_1
La signora è una donna di 45 anni …….. che da poco Controparte_1
lavora in una ditta di pulizie (con orario dalle 6.00 alle 9.00 dal Lunedì al
Venerdì), svolgendo a volte turni aggiuntivi come guardarobiera in locali.
La storia clinica della signora è iniziata diverso tempo fa, ed ha CP_1
una componente familiare importante, essendo la propria madre stata a lungo dedita all'abuso di alcol, ed ora affetta da demenza di Alzheimer.
L'infanzia della signora è stata inoltre segnata da condizioni di rischio,
essendo stato il padre fondamentalmente assente. La signora al CP_1
momento vive nella casa coniugale, una villa sita in via Santa Maria di
Galera n.504: la signora già nell'Ottobre scorso avrebbe dovuto CP_1
lasciare tale casa, che versa in una condizione di trascuratezza e che la resistente non riesce a gestire, tuttavia di fatto non vi si è mai allontanata non essendo in grado di individuare un altro alloggio, né di pensare ad un trasferimento. Tale abitazione, che ha un enorme giardino con piscina, sul quale insistono altri due caseggiati attualmente affittati, data la vicinanza
(circa 200 metri) all'abitazione dove risiedono i minori, ha di fatto permesso fino ad oggi una frequentazione madre-figli libera e frequente, nel senso che le ragazze possono affacciarsi per pochi minuti dalla madre, ed allontanarsi a piedi se si rendono conto che la madre in quel momento è
molto sofferente. Le visite non facili condotte con la signora hanno CP_1
evidenziato come quest'ultima non sempre sia apparsa curata nell'aspetto,
presentando sempre un eloquio logorroico, un umore espanso ed orientato in senso maniacale, un'accelerazione ideativa che non le ha permesso di portare a compimento alcun discorso, un pensiero frammentato e deragliante nella struttura, con contenuti prevalenti a carattere bizzarro e 9 delirante, proprio perché assoluti e non criticabili, caratterizzati da ideazioni mistiche-religiose e persecutorie, uniti ad affaccendamento: questi elementi denotano la presenza di un'acuzia psichica che richiede un intervento immediato. Inoltre durante le visite non sono emersi disturbi della percezione (assenti allucinazioni uditive, visive, tattili ed olfattive),
tuttavia le figlie li hanno descritti con molta chiarezza. Pur non essendo stato possibile effettuare valutazioni più approfondite, è chiaro che un'ipotesi diagnostica va formulata, ed ad avviso della sottoscritta la signora è attualmente affetta da un disturbo bipolare con CP_1
manifestazioni psicotiche. Tale condizione purtroppo, pur persistendo da diverso tempo, si sarebbe aggravata negli ultimi due anni, ed avrebbe visto la signora , che non ha alcuna consapevolezza di malattia, rifiutare CP_1
qualsiasi trattamento psichiatrico, convinta di rientrare nei “malati spirituali”, e di potersi curare con l'aiuto dei carismatici e di sacerdoti e/o esorcisti. Per tale motivo grazie all'attivazione del dr psichiatra e Per_6
CTP della sigra , si è cercato di coinvolgere ed allertare la famiglia CP_1
di origine della madre, in particolare le due sorelle, a cui è stata esposta la gravità della situazione. Le sorelle avrebbero deciso di avviare un procedimento volto all'apertura di una amministrazione di sostegno per la sigra , al fine di tutelarla: ad avviso della CTU tale CP_1
amministrazione dovrebbe prevedere anche la delega alle cure, fino ad oggi rifiutate. La gravità della patologia psichica sopra descritta chiaramente ha compromesso le capacità genitoriali della sigra , che fino ad un CP_1
certo punto (corrispondente alla nascita del figlio ultimogenito) hanno tenuto ( in merito ha ricordato quanto la mamma quando erano Per_2
piccole si fosse a loro dedicata), presentando progressivamente dei 10 cedimenti. In particolare al momento la signora non può prendersi CP_1
cura dei figli minori, fondamentalmente perché non è in grado di avere cura di sé stessa, non avendo consapevolezza di malattia. In questo senso si può
comprendere come la madre non abbia dato il proprio consenso per far seguire la figlia presso lo sportello giovani del Persona_7
consultorio di Anguillara, e come tuttora pressi dicendole che deve Per_2
sospendere la terapia farmacologica che la ragazza assume.
…………….
Lo stato psico-fisico dei quattro figli minori dei signori Pt_2
, come già appurato con l'audizione degli stessi avvenuta in data
[...]
1/10/2024 presso lo spazio famiglia e minori del Tribunale ordinario, è
risultato compromesso non solo per i “sentimenti di tristezza, insicurezza e paura per la situazione familiare …relativamente al rapporto con la madre”, ma anche perché la sofferenza della madre, anche se non più
vissuta quotidianamente, inequivocabilmente ricade sui minori,
determinando un crescente disagio nei ragazzi. In particolare ha Per_2
manifestato la slatentizzazione di una sofferenza psichica, proprio parallelamente all'aggravamento del quadro clinico della madre. In sintesi i minori sono risultati provati dalla sofferenza della madre, così come sono anche apparsi molto solidali e complici tra loro.
………………
La primogenita è una ragazza di quasi 17 anni, (è nata Per_1
7/04/2008), che frequenta il secondo anno del liceo scientifico Pasteur,
dopo aver ripetuto la prima classe, evidenziando anche quest'anno un importante calo del rendimento. La ragazza, che da tempo ha interrotto qualsiasi attività sportiva, ha sostenuto di non avere interessi o passioni 11 particolari, ed anche a detta del padre ha iniziato a manifestare apatia,
anedonia ed ipersonnia in forma sempre più insistente, motivo per cui sarebbe importante che il supporto psicologico, in passato avviato presso il consultorio, possa riprendere in maniera più continuativa e strutturata (il consultorio purtroppo può offrire solo un pacchetto limitato di incontri).
è risultata molto provata dal disagio della madre, ricordando bene Per_1
le recenti crisi di aggressività di quest'ultima, che più volte hanno visto madre e figlia scontrarsi fisicamente. La strategia dell'evitamento (non frequentare più la madre) tuttavia non è stata sufficiente a proteggere da una sofferenza: una maggiore comprensione, elaborazione di Per_1
quanto accaduto, e ricucitura dei rapporti con la madre potrà al contrario aiutare la ragazza a rispecchiarsi in un femminile, quello appunto materno,
che per quanto oggi danneggiato, ha rappresentato per anni la figura di attaccamento primaria.
La secondogenita è una ragazza di 15 anni (è nata il Per_2
24/11/2009), che frequenta il primo anno dell'istituto tecnico agrario,
, dopo una bocciatura avvenuta l'anno scorso. , tra Parte_3 Per_2
tutti i minori, è risultata la figlia maggiormente sensibile e provata, e se vogliamo più simile alla madre come fenotipo. La ragazza infatti dal
Dicembre 2024 è stata presa in carico presso il centro per gli adolescenti di via Plinio (Asl Roma 1) dalla drssa , psichiatra, proseguendo Per_8
contestualmente la psicoterapia privata con la drssa Panieri. In tempi recenti (26/01/2025) ha presentato un serio episodio di Per_2
aggravamento dell'umore con ideazioni anticonservative, motivo per cui il padre l'ha condotta presso il Pronto Soccorso dell'osp Bambin Gesù, dove
è stato riscontrato un “umore tendenzialmente deflesso, alternato a fasi di 12 apparente eutimia”, unitamente a riferiti “sentimenti di svalutazione,
tristezza, irritabilità in cui sente di perdere il controllo”, e tendenza a procurarsi lesioni durante tali episodi (bruciature sull'avambraccio). Sono
state riportate anche “dispercezioni su base di suggestionabilità verso cui presenta piena critica”. Per l'aggravamento dell'umore e la difficile gestione degli impulsi le è stata impostata una terapia con farmaci stabilizzanti dell'umore (il litio, precisamente Resilient 83 mg 1 cp e mezzo ed Olanzapina 5 mg la sera), che la ragazza assume sotto il controllo del padre.
La terzogenita è una ragazza di 14 anni (è nata il Per_3
18/02/2011), che sta frequentando il primo anno del liceo di scienze umane istituto Caetani, riportando un buon rendimento. Al momento non sta praticando alcuna attività sportiva, mentre fino ad un anno fa seguiva basket. è risultata una ragazza abbastanza serena, equilibrata, Per_3
piena di risorse (ama disegnare e per tre anni ha seguito un corso in merito), ma anche sensibile e molto comprensiva, tanto da commuoversi quando si è parlato delle vicende familiari. ha descritto sussistere Per_3
un rapporto molto forte sia con il fratello che con le sorelle maggiori. Per_4
L'ultimogenito è un bambino di quasi undici anni (è nato il Per_4
15/05/2014), che frequenta la quinta elementare e pratica karate con regolarità. Il bambino è stato descritto dal padre, ma anche dalle sorelle,
come molto affettuoso, socievole, altruista in quanto sempre pronto ad aiutare, e molto giudizioso rispetto alla sua età. durante il colloquio Per_4
peritale ha inoltre mostrato un'elevata sensibilità, tanto da scoppiare a piangere quando ha parlato delle “ansie” della madre.
In merito alla qualità della relazione dei minori con ciascun genitore 13 ed a come la conflittualità tra le parti possa aver condizionato negativamente il loro sviluppo, in primis è importante chiarire come in questo caso la conflittualità tra le parti non sussista. Nel nucleo familiare si è piuttosto instaurato un meccanismo caratterizzato dal Parte_2
fatto che a fronte dell'ostinazione della madre nel non curarsi (tipica della patologia di cui è affetta), il sig si è distanziato, e nel fare questo i Pt_1
ragazzi lo hanno seguito, ma non per un condizionamento del padre, ma per puro spirito di sopravvivenza. Il punto è che comunque l'assenza della madre, o meglio la sua presenza ma in una forma malata, essendo la stessa molto sofferente, senza la presenza di alcun filtro, ha provato significativamente i minori, ed il solo impegno del padre nel crescerli non può rappresentare da solo una risposta.
La qualità del rapporto padre-figli è risultata senza dubbio ottima:
tutti i minori hanno riconosciuto l'impegno e lo sforzo portato avanti dal padre, sia nell'essere presente nella loro gestione (accompagnamenti,
interazioni con professori e medici) ed in quella della casa (fare la spesa,
cucinare), sia nel cercare di instaurare con ciascuno dei figli un dialogo. In
particolare in occasione del recente aggravamento delle condizioni psichiche di , che hanno richiesto un'osservazione in Pronto Soccorso Per_2
e l'impostazione di una terapia farmacologica, il padre è risultato molto presente, attento, supportivo, ed in grado di essere il care giver, grazie anche all'aiuto della propria sorella (difficilmente avrebbe potuto rimanere in Pronto Soccorso lasciando gli altri ragazzi soli in casa).
La qualità del rapporto madre-figli, come già esplicitato, è risultata fortemente minata dalla patologia psichica acuta di cui è affetta la signora
. La madre, non solo non ha dimostrato di avere consapevolezza del CP_1 14 disagio e della sofferenza dei figli, non avendo rilasciato consensi in passato per le loro cure psicologiche, ma neppure si interessa del loro andamento scolastico o di altri bisogni, sostenendo al contrario, seguendo una sua lettura paranoicale, come tutti i ragazzi abbiano nei suoi riguardi atteggiamenti provocati ed indotti dalla zia e dal padre. Nonostante
l'indubbio affetto che i figli provano per la madre, di cui alcuni (come
) tuttora ricordano i momenti belli e di condivisione, mentre altri Per_2
(come ) il suo essere presente nella loro crescita, è risultato molto Per_1
chiaro come al momento l'innalzamento dell'umore della madre, e la disorganizzazione ideativa con produttività delirante della stessa,
rappresentino degli stimoli di così forte impatto, da non poter essere tollerati dai ragazzi. Le figlie maggiori non a caso hanno dichiarato di non riuscire a rimanere a lungo con la madre, sentendosi a volte spaventate ed a volte pressate dai suoi discorsi poco coerenti, che hanno visto la sigra più volte, anche davanti ai figli, “uscire fuori di testa” e dire di CP_1
essere posseduta e di avere “un demone dentro”. Il rischio è che, piuttosto che una comprensione per la condizione della madre, si instauri una colpevolizzazione, che è lo stigma tipico di chi è affetto da una patologia mentale. in particolare ha espresso una seria preoccupazione per le Per_2
condizioni di salute della madre (“lei è buona, ed è molto carina,….se si facesse aiutare starebbe bene, è una brava mamma, io lo so….la vedo che peggiora,..”), motivo per cui un intervento esterno si ritiene necessario, non potendo essere lasciato ad un figlio (tra l'altro già provato e sofferente) il monitoraggio della condizione clinica di un genitore ( cerca di fare Per_2
visita alla madre almeno una o due volte a settimana, quando percepisce che “sta nel mood positivo”, tentando di trovare un modo per parlarle). 15
In ultimo si segnala come tutti i figli, tranne , abbiano dato la Per_1
loro disponibilità nel partecipare un giorno, stabilizzatasi la madre, a sedute di terapia familiare ed incontri domiciliari con un educatore.
…………………..alla luce di un quadro potenzialmente molto mutevole, si suggerisce: 1) Affidamento esclusivo rinforzato dei minori al padre, con collocamento dei minori presso lo stesso. 2) Nomina di un curatore per i minori che possa salvaguardare e tutelare i diritti dei figli, ed in particolare il diritto a recuperare il rapporto con una madre al momento seriamente malata. 3) Prosecuzione del monitoraggio del Servizio Sociale
del municipio XIV, che avrà il compito di relazionare circa le condizioni dei minori, e con il mutare degli eventi, ci si augura in modo migliorativo,
facilitare il rapporto tra i figli e la madre, pensando di avviare una terapia familiare, e parallelamente anche il 4) La frequentazione con la Per_9
madre delle figlie , e avverrà previo accordo con le Per_1 Per_2 Per_3
stesse e avviso del padre, mentre per , proseguirà con le modalità già Per_4
vigenti, che tuttavia al momento si suggerisce vadano sospese, per lo meno nei pernotti, fintanto la signora non rientri dalla fase acuta: in CP_1
questo frangente si propone una frequentazione madre-figlio sempre in presenza di un adulto (che può essere una sorella della signora od un educatore).
Il collegio ritiene di potere e dovere condividere tali conclusioni in quanto fondate su accertamenti completi ed obiettivi, esenti da vizi logico giuridici, congruamente e adeguatamente motivate e condivise dai consulenti di ambo le parti.
Per completezza giova evidenziare che nelle more del presente giudizio le sorelle della hanno proposto ricorso per la nomina di un CP_1 16 amministratore di sostegno in favore di e con decreto del Controparte_1
04/07/2025 il giudice tutelare presso l'intestato Tribunale ha nominato un amministratore di sostegno in favore della resistente anche affinché assuma la cura della beneficiaria, si occupi delle questioni riguardanti la salute ed il luogo di vita della medesima e richieda in suo favore l'assistenza ed i trattamenti sanitari volti a diretto beneficio della sua persona, prestando il consenso per la loro esecuzione.
Il Servizio Sociale di Roma Capitale Municipio XIV, dal canto suo,
premesso di non aver rilevato elementi di pregiudizio a carico dei minori, ha rappresentato che le minori e sono state prese in carico dal Per_1 Per_3
Consultorio della ASL Roma 1, mentre è già seguita, come Per_2
evidenziato dalla ctu, dal centro specialistico di Via Plinio e, privatamente,
da una terapeuta.
Al predetto Servizio Sociale deve essere demandato il compito di vigilare sull'attuazione e sull'osservanza di quanto disposto in questa sede,
avviando le parti e i minori ad un percorso di terapia familiare e attivando il presso l'abitazione materna se e quando le condizioni psicofisiche Per_9
della lo consentiranno, tenuto anche conto dei compiti attribuiti al CP_1
neo nominato amministratore di sostegno della stessa, in raccordo con lo stesso e il Centro di Salute Mentale che prenderà in carico la CP_1
Tenuto conto dell'affidamento esclusivo rafforzato e del collocamento dei minori presso il padre deve essere a costui assegnata la casa familiare,
peraltro di sua esclusiva proprietà, dalla quale la non si è ancora CP_1
allontanata nonostante quanto disposto in via provvisoria.
Premesso che nessuna delle due parti ha depositato in vista della decisione della causa la documentazione economico patrimoniale aggiornata 17
e che dall'istruttoria espletata è emerso che da poco la resistente lavora per una ditta di pulizie per tre ore al giorno dal lunedì al venerdì, oltre che talvolta come guardarobiera, il collegio reputa di confermare i vigenti provvedimenti provvisori in forza dei quali ciascun genitore provvederà al mantenimento ordinario diretto dei figli durante i tempi di permanenza degli stessi presso ciascuno di loro, mentre il padre, percettore di un reddito netto mensile pari a circa euro 2.000,00 su dodici mensilità, proprietario della casa familiare (ancora abitata dalla e, unitamente all'ex coniuge e CP_1
in misura del 50% ciascuno, di un immobile in Roma, Via Duccio di
Buoninsegna n. 29, locato senza regolare contratto ad euro 600,00 mensili,
provvederà al pagamento integrale delle spese extra afferenti i quattro figli.
In considerazione delle sopra descritte condizioni di salute della che ha comunque conservato una capacità lavorativa, come CP_1
evidenziato, tenuto conto che durante la vita coniugale la stessa si è
comunque dedicata alla crescita dei figli, ma anche delle contenute risorse del onerato in via pressoché esclusiva dal mantenimento dei quattro Pt_1
figli comuni e attualmente ospite della di lui sorella, valorizzata la componente assistenziale, il collegio reputa equo porre a carico del Pt_1
l'obbligo di corrispondere alla a titolo di assegno divorzile e a far CP_1
data dal passaggio in giudicato della sentenza non definitiva di status, la somma mensile di euro 100,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici
Istat, con contestuale cessazione dalla medesima data dell'obbligo del ricorrente di corrispondere alla l'assegno di mantenimento come CP_1
fissato in sede separativa.
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto del giudizio, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite, 18 mentre le spese di ctu, liquidate in separata sede, devono essere definitivamente poste a carico di ambo le parti in eguale misura.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 13495/2024 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, così decide:
affida i figli minori (07/04/2008), (24/11/2009), Per_1 Per_2 Per_3
(18/02/2011) e (15/05/2014) in via esclusiva e rafforzata al padre Per_4
presso cui è fissata la loro residenza e al quale spettano in via del pari esclusiva tutte le decisioni di maggior importanza afferenti l'educazione,
l'istruzione, la salute e la scelta della residenza abituale dei figli;
la madre vedrà e terrà con sé le figlie e previo Per_1 Per_2 Per_3
accordo diretto con le stesse e avviso al padre;
la madre vedrà e terrà sé solo alla presenza di una zia materna Per_4
ovvero di un educatore o di altra persona di fiducia del padre, previo accordo con il medesimo e con esclusione del pernottamento;
assegna la casa familiare sita in Roma Via Santa Maria di Galeria n.
504 al ricorrente Parte_1
dispone che ciascun genitore provveda al mantenimento ordinario diretto dei figli durante i tempi di permanenza degli stessi presso ciascuno di loro;
pone integralmente a carico del padre (100%) il pagamento delle spese extra afferenti i quattro figli;
dispone che a far data dal passaggio in giudicato della sentenza non 19 definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio il Pt_1
corrisponda alla a titolo di assegno divorzile, la somma mensile di CP_1
euro 100,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat, e condanna il medesimo al versamento, in favore della ed entro il giorno 5 di CP_1
ogni mese, dei relativi importi;
dichiara cessato con la medesima decorrenza di cui al capoverso che precede, l'obbligo del di corrispondere alla l'assegno di Pt_1 CP_1
mantenimento per la stessa come fissato in sede separativa;
manda al Servizio Sociale di Roma Capitale Municipio XIV di continuare a seguire al caso al fine di monitorare l'attuazione e l'osservanza delle disposizioni che precedono, l'avvio e la prosecuzione dei percorsi suggeriti dalla ctu relativamente ai figli, segnalare immediatamente alla
Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Roma
eventuali situazioni di pericolo e/o pregiudizio per i minori che richiedono il sollecito intervento dell'autorità giudiziaria, avviare le parti e i minori ad un percorso di terapia familiare e attivare il presso l'abitazione Per_9
materna se e quando le condizioni psicofisiche della lo CP_1
consentiranno, tenuto anche conto dei compiti attribuiti al neo nominato amministratore di sostegno della stessa, in raccordo con lo stesso e il Centro
di Salute Mentale che prenderà in carico la CP_1
manda alle parti di contattare il predetto Servizio Sociale entro dieci giorni dalla pubblicazione della presente sentenza e di fornire a tutti gli operatori che prenderanno in carico il caso copia integrale della relazione di consulenza della dott.ssa con i relativi allegati;
Per_5
dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti;
pone definitivamente a carico di ambo le parti in eguale misura il 20 pagamento delle spese di ctu liquidate con separato provvedimento.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 07/10/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa TE CI
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa TE CI Giudice relatore riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 13495 del Ruolo Generale
degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
(FRANCIA, 20/07/1975), con il patrocinio Parte_1
dell'avv. DALENA MARIA RAFFAELLA giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
(ROMA (RM), 30/04/1979), con il patrocinio Controparte_1
dell'avv. BARTOLETTI CRISTIANO giusta procura speciale in atti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario. 2
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 30/03/2024, ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, Parte_1
premesso che in data 01/10/2006 ha contratto matrimonio
[...]
concordatario con e che dall'unione sono nati a Roma i Controparte_1
figli (07/04/2008), (24/11/2009), (18/02/2011) e Per_1 Per_2 Per_3 Per_4
(15/05/2014), ha dedotto che con decreto del 03/02/2023 il Tribunale di
Roma ha omologato la separazione personale dei coniugi, previa comparizione dinanzi al Presidente del medesimo Tribunale alle condizioni ivi indicate in forza delle quali i figli sono affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori con residenza presso la madre, assegnazione a costei della casa familiare, obbligo del di corrispondere alla la Pt_1 CP_1
somma mensile di euro 400,00 per il suo mantenimento, nonché la somma mensile di euro 200,00 per ciascuno dei figli, obbligo dell'istante di sostenere integralmente il pagamento delle spese extra afferenti i quattro figli;
successivamente alla separazione la moglie ha iniziato a manifestare un umore instabile e altalenante, con stati di agitazione e aggressività anche nei confronti dei figli, al punto che a marzo 2023 la primogenita si è Per_1
trasferita a vivere stabilmente presso il padre a seguito di un litigio con la madre e ad ottobre dello stesso anno anche le sorelle e si sono Per_2 Per_3
trasferite presso l'abitazione TE, essendo rimasto a vivere con la madre solo l'ultimogenito ; che dall'epoca della separazione non è ripresa la Per_4
convivenza né si è mai ricostituita la comunione materiale e spirituale, di talché ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili 3 del matrimonio con ogni conseguente statuizione e, in particolare, con affidamento esclusivo dei figli al padre, disciplina dei tempi di permanenza presso la madre, assegnazione in favore del ricorrente della casa familiare sita in Roma Via Santa Maria di Galeria, di proprietà esclusiva del medesimo.
Costituitasi in giudizio ha aderito alla domanda di Controparte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la parte ricorrente, contestando le ulteriori avverse allegazioni e istanze e chiedendo il riconoscimento del diritto a percepire l'assegno divorzile.
Alla prima udienza del 16/09/2024 sono comparse personalmente le parti e il giudice delegato, sentite le stesse, acquisita la documentazione complessivamente prodotta, preso atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, ha rimesso la causa al collegio per la decisione sullo status e disposto l'ascolto dei quattro figli delle parti con l'ausilio di una psicologa,
riservando all'esito l'adozione dei provvedimenti provvisori.
Con sentenza non definitiva n. 14473/2024 il Tribunale ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti.
Ascoltati i figli minori dei coniugi all'udienza del 01/10/2024 e preso atto di quanto evidenziato dall'ausiliaria del giudice in ordine ai riflessi e alle ripercussioni negative della patologia della madre sul benessere dei figli, con ordinanza del 15/10/2024 il giudice delegato ha adottato i seguenti provvedimenti provvisori, ai sensi dell'art. 473bis.22 c.p.c.:
1)affida i figli minori (7 aprile 2008), (24 novembre Per_1 Per_2
2009), (18 febbraio 2011) e (15 maggio 2014) in via Per_3 Per_4
esclusiva e rafforzata al padre al quale spettano in via del pari esclusiva tutte le decisioni di maggior importanza afferenti l'educazione, l'istruzione, 4 la salute e la scelta della residenza abituale dei figli minori e presso il quale
è fissata la residenza dei minori medesimi;
2) la madre vedrà e terrà con sé le figlie , e Per_1 Per_2 Per_3
previo accordo diretto con le stesse e avviso al padre, mentre terrà con sé
, salvo diverso accordo tra le parti, con le seguenti modalità: a) a Per_4
finesettimana alternati dal venerdì pomeriggio alla domenica sera;
b) due pomeriggi a settimana durante le settimane in cui trascorre il Per_4
finesettimana con il padre e un pomeriggio a settimana durante le settimane in cui trascorre il finesettimana con la madre;
c) per metà della Per_4
durata delle vacanze scolastiche natalizie e pasquali in modo tale da alternare negli anni le principali festività; d) per quindici giorni durante le vacanze scolastiche estive, da concordare con la madre entro il mese di maggio di ciascun anno e a condizione di reciprocità con la stessa, con la precisazione che in difetto di accordo la madre terrà con sé dal 1° al Per_4
15 agosto negli anni pari e dal 16 al 31 agosto negli anni dispari e il padre viceversa;
3) revoca l'assegnazione della casa familiare sita in Roma Via Santa
Maria di Galeria n. 504 in favore di e assegna il predetto Controparte_1
immobile a disponendo che se ne Parte_1 Controparte_1
allontani entro il 31 ottobre 2024 asportando i suoi beni ed effetti personali;
4) dichiara cessato a far data dal mese di aprile 2024 l'obbligo del padre di corrispondere alla madre il mantenimento per i quattro figli;
5) dispone che ciascun genitore provveda al mantenimento ordinario diretto dei figli durante i tempi di permanenza degli stessi presso ciascuno di loro;
5
6) pone integralmente a carico del padre il pagamento delle spese extra afferenti i quattro figli;
7) manda al padre di attivarsi con urgenza e Parte_1
sollecitudine al fine di sottoporre la figlia a valutazione Per_2
neuropsichiatrica infantile presso un centro pubblico qualificato, quale, a titolo esemplificativo, l'Ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma o il
Dipartimento di Neuropsichiatria Infantile presso il Policlinico Umberto I
di Roma (Via dei Sabelli), dando poi corso a tutte le indicazioni e prescrizioni dei curanti;
8) manda al padre di far sottoporre a visita il figlio Parte_1
per la patologia segnalata dalla madre (insulino resistenza) presso Per_4
un centro pubblico qualificato.
Dispone procedersi a ctu e nomina a tal fine la dott.ssa Per_5
affinché risponda ai seguenti quesiti:………
[...]
Manda al Servizio Sociale di Roma Capitale Municipio XIV di prendere in carico il caso al fine di vigilare sull'attuazione e sull'osservanza della presente ordinanza nonché di avviare genitori e figli,
ove consenzienti e ne sussistano i presupposti e in raccordo con il ctu, ad un percorso psicoterapeutico familiare presso un servizio pubblico di secondo livello, inviando una relazione sul caso all'intestato Tribunale entro il 20
giugno 2025.
Manda alle parti di contattare il predetto Servizio Sociale entro sette giorni dalla comunicazione della presente ordinanza.
Fissa per la rimessione della causa in decisione l'udienza del 30
settembre 2025, ore di rito, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 473bis.28 c.p.c. e mandando ad entrambe di depositare unitamente alle note 6 di precisazione delle conclusioni le dichiarazioni reddituali successive a quelle in atti nonché dichiarazione sostitutiva di atto notorio aggiornata e contenente tutte le indicazioni di cui al decreto di fissazione d'udienza.
Si comunichi …..
Espletata la consulenza tecnica psichiatrica e acquisita la relazione del
Servizio Sociale di Roma Capitale Municipio XIV, all'udienza del
30/09/2025 il giudice delegato ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
Essendo intervenuta sentenza non definitiva sullo status, il Tribunale
è chiamato a pronunciarsi unicamente sulle statuizioni accessorie, prima fra tutte quella afferente il regime di affidamento dei quattro figli minori delle parti, confermando quanto già disposto in via provvisoria.
Invero la ctu nominata nel corso del giudizio, dott.ssa , Persona_5
all'esito dei colloqui e degli accertamenti psicodiagnostici espletati, ha rassegnato le conclusioni che di seguito si trascrivono per quanto di interesse.
Il padre: Parte_1
Il sig è un uomo di 49 anni…., laureato in Parte_1
economia e dipendente di un'azienda di telecomunicazioni (Fastweb), che svolge l'attività alternando turni in presenza ed altri in smart working. Il
padre vive attualmente insieme ai quattro figli presso la casa della sorella,
che un tempo è appartenuta alla nonna TE (sita in via Edoardo Perino
200), una grande villa sulla via Braccianese, di cui ha a disposizione l'intero piano superiore, dove ogni ragazzo ha una propria camera. Il fatto che la sorella sia in casa ed abbia molto tempo libero (la sorella non ha figli e lavora fondamentalmente nel week-end), aiuta il padre nella gestione 7 dei ragazzi. Il sig che sicuramente da quando nell'Ottobre 2023 i Pt_1
figli sono passati a vivere stabilmente dallo stesso, si è molto speso nella loro gestione, ha manifestato un momento di sovraccarico, che i test hanno registrato come “tensioni e vissuti disforici che incidono sul tono dell'umore e sulla possibilità di manifestazioni emotivamente labili”, e che in alcuni frangenti della CTU l'hanno visto evidenziare una certa reattività.
La sua capacità di analizzare i problemi e la realtà, come mostrato dai test,
ha evidenziato un “esame di realtà che presenta oscillazioni, compensate però da una buona capacità del soggetto di riconoscere e rispettare norme e convenzioni sociali”. Questo spiega perché in
………………………Comprendere meglio la storia e la personalità del sig caratterizzata da tratti dipendenti, permette di capire perchè il Pt_1
padre pur volendo andare “incontro all'altro e comprenderne le ragioni”,
non sempre rispetto a tale intento è riuscito “ad attuarlo in modo funzionale”: in tale modo si può spiegare il suo distanziamento dalla moglie, il suo arrendersi alla patologia della stessa, il suo non tutelare adeguatamente i figli da tale acuzia psichica della sigra , non CP_1
riuscendo così a preservare l'immagine della madre ai ragazzi. Questo è il vero limite del sig un limite che attiene ad un preconcetto rispetto Pt_1
alla malattia mentale, e che nella storia del padre presumibilmente trova radici nel difficile rapporto con la propria madre, una madre di cui si può
fare a meno, perché lontana ed assente. Per il resto, in merito alle competenze genitoriali del padre, ed in particolare alla capacità di cura dei minori, non si può che attestare come dall'Ottobre 2023 lo stesso si sia occupato a tempo pieno ed in prima persona della gestione ed accudimento dei quattro figli. 8
La madre: Controparte_1
La signora è una donna di 45 anni …….. che da poco Controparte_1
lavora in una ditta di pulizie (con orario dalle 6.00 alle 9.00 dal Lunedì al
Venerdì), svolgendo a volte turni aggiuntivi come guardarobiera in locali.
La storia clinica della signora è iniziata diverso tempo fa, ed ha CP_1
una componente familiare importante, essendo la propria madre stata a lungo dedita all'abuso di alcol, ed ora affetta da demenza di Alzheimer.
L'infanzia della signora è stata inoltre segnata da condizioni di rischio,
essendo stato il padre fondamentalmente assente. La signora al CP_1
momento vive nella casa coniugale, una villa sita in via Santa Maria di
Galera n.504: la signora già nell'Ottobre scorso avrebbe dovuto CP_1
lasciare tale casa, che versa in una condizione di trascuratezza e che la resistente non riesce a gestire, tuttavia di fatto non vi si è mai allontanata non essendo in grado di individuare un altro alloggio, né di pensare ad un trasferimento. Tale abitazione, che ha un enorme giardino con piscina, sul quale insistono altri due caseggiati attualmente affittati, data la vicinanza
(circa 200 metri) all'abitazione dove risiedono i minori, ha di fatto permesso fino ad oggi una frequentazione madre-figli libera e frequente, nel senso che le ragazze possono affacciarsi per pochi minuti dalla madre, ed allontanarsi a piedi se si rendono conto che la madre in quel momento è
molto sofferente. Le visite non facili condotte con la signora hanno CP_1
evidenziato come quest'ultima non sempre sia apparsa curata nell'aspetto,
presentando sempre un eloquio logorroico, un umore espanso ed orientato in senso maniacale, un'accelerazione ideativa che non le ha permesso di portare a compimento alcun discorso, un pensiero frammentato e deragliante nella struttura, con contenuti prevalenti a carattere bizzarro e 9 delirante, proprio perché assoluti e non criticabili, caratterizzati da ideazioni mistiche-religiose e persecutorie, uniti ad affaccendamento: questi elementi denotano la presenza di un'acuzia psichica che richiede un intervento immediato. Inoltre durante le visite non sono emersi disturbi della percezione (assenti allucinazioni uditive, visive, tattili ed olfattive),
tuttavia le figlie li hanno descritti con molta chiarezza. Pur non essendo stato possibile effettuare valutazioni più approfondite, è chiaro che un'ipotesi diagnostica va formulata, ed ad avviso della sottoscritta la signora è attualmente affetta da un disturbo bipolare con CP_1
manifestazioni psicotiche. Tale condizione purtroppo, pur persistendo da diverso tempo, si sarebbe aggravata negli ultimi due anni, ed avrebbe visto la signora , che non ha alcuna consapevolezza di malattia, rifiutare CP_1
qualsiasi trattamento psichiatrico, convinta di rientrare nei “malati spirituali”, e di potersi curare con l'aiuto dei carismatici e di sacerdoti e/o esorcisti. Per tale motivo grazie all'attivazione del dr psichiatra e Per_6
CTP della sigra , si è cercato di coinvolgere ed allertare la famiglia CP_1
di origine della madre, in particolare le due sorelle, a cui è stata esposta la gravità della situazione. Le sorelle avrebbero deciso di avviare un procedimento volto all'apertura di una amministrazione di sostegno per la sigra , al fine di tutelarla: ad avviso della CTU tale CP_1
amministrazione dovrebbe prevedere anche la delega alle cure, fino ad oggi rifiutate. La gravità della patologia psichica sopra descritta chiaramente ha compromesso le capacità genitoriali della sigra , che fino ad un CP_1
certo punto (corrispondente alla nascita del figlio ultimogenito) hanno tenuto ( in merito ha ricordato quanto la mamma quando erano Per_2
piccole si fosse a loro dedicata), presentando progressivamente dei 10 cedimenti. In particolare al momento la signora non può prendersi CP_1
cura dei figli minori, fondamentalmente perché non è in grado di avere cura di sé stessa, non avendo consapevolezza di malattia. In questo senso si può
comprendere come la madre non abbia dato il proprio consenso per far seguire la figlia presso lo sportello giovani del Persona_7
consultorio di Anguillara, e come tuttora pressi dicendole che deve Per_2
sospendere la terapia farmacologica che la ragazza assume.
…………….
Lo stato psico-fisico dei quattro figli minori dei signori Pt_2
, come già appurato con l'audizione degli stessi avvenuta in data
[...]
1/10/2024 presso lo spazio famiglia e minori del Tribunale ordinario, è
risultato compromesso non solo per i “sentimenti di tristezza, insicurezza e paura per la situazione familiare …relativamente al rapporto con la madre”, ma anche perché la sofferenza della madre, anche se non più
vissuta quotidianamente, inequivocabilmente ricade sui minori,
determinando un crescente disagio nei ragazzi. In particolare ha Per_2
manifestato la slatentizzazione di una sofferenza psichica, proprio parallelamente all'aggravamento del quadro clinico della madre. In sintesi i minori sono risultati provati dalla sofferenza della madre, così come sono anche apparsi molto solidali e complici tra loro.
………………
La primogenita è una ragazza di quasi 17 anni, (è nata Per_1
7/04/2008), che frequenta il secondo anno del liceo scientifico Pasteur,
dopo aver ripetuto la prima classe, evidenziando anche quest'anno un importante calo del rendimento. La ragazza, che da tempo ha interrotto qualsiasi attività sportiva, ha sostenuto di non avere interessi o passioni 11 particolari, ed anche a detta del padre ha iniziato a manifestare apatia,
anedonia ed ipersonnia in forma sempre più insistente, motivo per cui sarebbe importante che il supporto psicologico, in passato avviato presso il consultorio, possa riprendere in maniera più continuativa e strutturata (il consultorio purtroppo può offrire solo un pacchetto limitato di incontri).
è risultata molto provata dal disagio della madre, ricordando bene Per_1
le recenti crisi di aggressività di quest'ultima, che più volte hanno visto madre e figlia scontrarsi fisicamente. La strategia dell'evitamento (non frequentare più la madre) tuttavia non è stata sufficiente a proteggere da una sofferenza: una maggiore comprensione, elaborazione di Per_1
quanto accaduto, e ricucitura dei rapporti con la madre potrà al contrario aiutare la ragazza a rispecchiarsi in un femminile, quello appunto materno,
che per quanto oggi danneggiato, ha rappresentato per anni la figura di attaccamento primaria.
La secondogenita è una ragazza di 15 anni (è nata il Per_2
24/11/2009), che frequenta il primo anno dell'istituto tecnico agrario,
, dopo una bocciatura avvenuta l'anno scorso. , tra Parte_3 Per_2
tutti i minori, è risultata la figlia maggiormente sensibile e provata, e se vogliamo più simile alla madre come fenotipo. La ragazza infatti dal
Dicembre 2024 è stata presa in carico presso il centro per gli adolescenti di via Plinio (Asl Roma 1) dalla drssa , psichiatra, proseguendo Per_8
contestualmente la psicoterapia privata con la drssa Panieri. In tempi recenti (26/01/2025) ha presentato un serio episodio di Per_2
aggravamento dell'umore con ideazioni anticonservative, motivo per cui il padre l'ha condotta presso il Pronto Soccorso dell'osp Bambin Gesù, dove
è stato riscontrato un “umore tendenzialmente deflesso, alternato a fasi di 12 apparente eutimia”, unitamente a riferiti “sentimenti di svalutazione,
tristezza, irritabilità in cui sente di perdere il controllo”, e tendenza a procurarsi lesioni durante tali episodi (bruciature sull'avambraccio). Sono
state riportate anche “dispercezioni su base di suggestionabilità verso cui presenta piena critica”. Per l'aggravamento dell'umore e la difficile gestione degli impulsi le è stata impostata una terapia con farmaci stabilizzanti dell'umore (il litio, precisamente Resilient 83 mg 1 cp e mezzo ed Olanzapina 5 mg la sera), che la ragazza assume sotto il controllo del padre.
La terzogenita è una ragazza di 14 anni (è nata il Per_3
18/02/2011), che sta frequentando il primo anno del liceo di scienze umane istituto Caetani, riportando un buon rendimento. Al momento non sta praticando alcuna attività sportiva, mentre fino ad un anno fa seguiva basket. è risultata una ragazza abbastanza serena, equilibrata, Per_3
piena di risorse (ama disegnare e per tre anni ha seguito un corso in merito), ma anche sensibile e molto comprensiva, tanto da commuoversi quando si è parlato delle vicende familiari. ha descritto sussistere Per_3
un rapporto molto forte sia con il fratello che con le sorelle maggiori. Per_4
L'ultimogenito è un bambino di quasi undici anni (è nato il Per_4
15/05/2014), che frequenta la quinta elementare e pratica karate con regolarità. Il bambino è stato descritto dal padre, ma anche dalle sorelle,
come molto affettuoso, socievole, altruista in quanto sempre pronto ad aiutare, e molto giudizioso rispetto alla sua età. durante il colloquio Per_4
peritale ha inoltre mostrato un'elevata sensibilità, tanto da scoppiare a piangere quando ha parlato delle “ansie” della madre.
In merito alla qualità della relazione dei minori con ciascun genitore 13 ed a come la conflittualità tra le parti possa aver condizionato negativamente il loro sviluppo, in primis è importante chiarire come in questo caso la conflittualità tra le parti non sussista. Nel nucleo familiare si è piuttosto instaurato un meccanismo caratterizzato dal Parte_2
fatto che a fronte dell'ostinazione della madre nel non curarsi (tipica della patologia di cui è affetta), il sig si è distanziato, e nel fare questo i Pt_1
ragazzi lo hanno seguito, ma non per un condizionamento del padre, ma per puro spirito di sopravvivenza. Il punto è che comunque l'assenza della madre, o meglio la sua presenza ma in una forma malata, essendo la stessa molto sofferente, senza la presenza di alcun filtro, ha provato significativamente i minori, ed il solo impegno del padre nel crescerli non può rappresentare da solo una risposta.
La qualità del rapporto padre-figli è risultata senza dubbio ottima:
tutti i minori hanno riconosciuto l'impegno e lo sforzo portato avanti dal padre, sia nell'essere presente nella loro gestione (accompagnamenti,
interazioni con professori e medici) ed in quella della casa (fare la spesa,
cucinare), sia nel cercare di instaurare con ciascuno dei figli un dialogo. In
particolare in occasione del recente aggravamento delle condizioni psichiche di , che hanno richiesto un'osservazione in Pronto Soccorso Per_2
e l'impostazione di una terapia farmacologica, il padre è risultato molto presente, attento, supportivo, ed in grado di essere il care giver, grazie anche all'aiuto della propria sorella (difficilmente avrebbe potuto rimanere in Pronto Soccorso lasciando gli altri ragazzi soli in casa).
La qualità del rapporto madre-figli, come già esplicitato, è risultata fortemente minata dalla patologia psichica acuta di cui è affetta la signora
. La madre, non solo non ha dimostrato di avere consapevolezza del CP_1 14 disagio e della sofferenza dei figli, non avendo rilasciato consensi in passato per le loro cure psicologiche, ma neppure si interessa del loro andamento scolastico o di altri bisogni, sostenendo al contrario, seguendo una sua lettura paranoicale, come tutti i ragazzi abbiano nei suoi riguardi atteggiamenti provocati ed indotti dalla zia e dal padre. Nonostante
l'indubbio affetto che i figli provano per la madre, di cui alcuni (come
) tuttora ricordano i momenti belli e di condivisione, mentre altri Per_2
(come ) il suo essere presente nella loro crescita, è risultato molto Per_1
chiaro come al momento l'innalzamento dell'umore della madre, e la disorganizzazione ideativa con produttività delirante della stessa,
rappresentino degli stimoli di così forte impatto, da non poter essere tollerati dai ragazzi. Le figlie maggiori non a caso hanno dichiarato di non riuscire a rimanere a lungo con la madre, sentendosi a volte spaventate ed a volte pressate dai suoi discorsi poco coerenti, che hanno visto la sigra più volte, anche davanti ai figli, “uscire fuori di testa” e dire di CP_1
essere posseduta e di avere “un demone dentro”. Il rischio è che, piuttosto che una comprensione per la condizione della madre, si instauri una colpevolizzazione, che è lo stigma tipico di chi è affetto da una patologia mentale. in particolare ha espresso una seria preoccupazione per le Per_2
condizioni di salute della madre (“lei è buona, ed è molto carina,….se si facesse aiutare starebbe bene, è una brava mamma, io lo so….la vedo che peggiora,..”), motivo per cui un intervento esterno si ritiene necessario, non potendo essere lasciato ad un figlio (tra l'altro già provato e sofferente) il monitoraggio della condizione clinica di un genitore ( cerca di fare Per_2
visita alla madre almeno una o due volte a settimana, quando percepisce che “sta nel mood positivo”, tentando di trovare un modo per parlarle). 15
In ultimo si segnala come tutti i figli, tranne , abbiano dato la Per_1
loro disponibilità nel partecipare un giorno, stabilizzatasi la madre, a sedute di terapia familiare ed incontri domiciliari con un educatore.
…………………..alla luce di un quadro potenzialmente molto mutevole, si suggerisce: 1) Affidamento esclusivo rinforzato dei minori al padre, con collocamento dei minori presso lo stesso. 2) Nomina di un curatore per i minori che possa salvaguardare e tutelare i diritti dei figli, ed in particolare il diritto a recuperare il rapporto con una madre al momento seriamente malata. 3) Prosecuzione del monitoraggio del Servizio Sociale
del municipio XIV, che avrà il compito di relazionare circa le condizioni dei minori, e con il mutare degli eventi, ci si augura in modo migliorativo,
facilitare il rapporto tra i figli e la madre, pensando di avviare una terapia familiare, e parallelamente anche il 4) La frequentazione con la Per_9
madre delle figlie , e avverrà previo accordo con le Per_1 Per_2 Per_3
stesse e avviso del padre, mentre per , proseguirà con le modalità già Per_4
vigenti, che tuttavia al momento si suggerisce vadano sospese, per lo meno nei pernotti, fintanto la signora non rientri dalla fase acuta: in CP_1
questo frangente si propone una frequentazione madre-figlio sempre in presenza di un adulto (che può essere una sorella della signora od un educatore).
Il collegio ritiene di potere e dovere condividere tali conclusioni in quanto fondate su accertamenti completi ed obiettivi, esenti da vizi logico giuridici, congruamente e adeguatamente motivate e condivise dai consulenti di ambo le parti.
Per completezza giova evidenziare che nelle more del presente giudizio le sorelle della hanno proposto ricorso per la nomina di un CP_1 16 amministratore di sostegno in favore di e con decreto del Controparte_1
04/07/2025 il giudice tutelare presso l'intestato Tribunale ha nominato un amministratore di sostegno in favore della resistente anche affinché assuma la cura della beneficiaria, si occupi delle questioni riguardanti la salute ed il luogo di vita della medesima e richieda in suo favore l'assistenza ed i trattamenti sanitari volti a diretto beneficio della sua persona, prestando il consenso per la loro esecuzione.
Il Servizio Sociale di Roma Capitale Municipio XIV, dal canto suo,
premesso di non aver rilevato elementi di pregiudizio a carico dei minori, ha rappresentato che le minori e sono state prese in carico dal Per_1 Per_3
Consultorio della ASL Roma 1, mentre è già seguita, come Per_2
evidenziato dalla ctu, dal centro specialistico di Via Plinio e, privatamente,
da una terapeuta.
Al predetto Servizio Sociale deve essere demandato il compito di vigilare sull'attuazione e sull'osservanza di quanto disposto in questa sede,
avviando le parti e i minori ad un percorso di terapia familiare e attivando il presso l'abitazione materna se e quando le condizioni psicofisiche Per_9
della lo consentiranno, tenuto anche conto dei compiti attribuiti al CP_1
neo nominato amministratore di sostegno della stessa, in raccordo con lo stesso e il Centro di Salute Mentale che prenderà in carico la CP_1
Tenuto conto dell'affidamento esclusivo rafforzato e del collocamento dei minori presso il padre deve essere a costui assegnata la casa familiare,
peraltro di sua esclusiva proprietà, dalla quale la non si è ancora CP_1
allontanata nonostante quanto disposto in via provvisoria.
Premesso che nessuna delle due parti ha depositato in vista della decisione della causa la documentazione economico patrimoniale aggiornata 17
e che dall'istruttoria espletata è emerso che da poco la resistente lavora per una ditta di pulizie per tre ore al giorno dal lunedì al venerdì, oltre che talvolta come guardarobiera, il collegio reputa di confermare i vigenti provvedimenti provvisori in forza dei quali ciascun genitore provvederà al mantenimento ordinario diretto dei figli durante i tempi di permanenza degli stessi presso ciascuno di loro, mentre il padre, percettore di un reddito netto mensile pari a circa euro 2.000,00 su dodici mensilità, proprietario della casa familiare (ancora abitata dalla e, unitamente all'ex coniuge e CP_1
in misura del 50% ciascuno, di un immobile in Roma, Via Duccio di
Buoninsegna n. 29, locato senza regolare contratto ad euro 600,00 mensili,
provvederà al pagamento integrale delle spese extra afferenti i quattro figli.
In considerazione delle sopra descritte condizioni di salute della che ha comunque conservato una capacità lavorativa, come CP_1
evidenziato, tenuto conto che durante la vita coniugale la stessa si è
comunque dedicata alla crescita dei figli, ma anche delle contenute risorse del onerato in via pressoché esclusiva dal mantenimento dei quattro Pt_1
figli comuni e attualmente ospite della di lui sorella, valorizzata la componente assistenziale, il collegio reputa equo porre a carico del Pt_1
l'obbligo di corrispondere alla a titolo di assegno divorzile e a far CP_1
data dal passaggio in giudicato della sentenza non definitiva di status, la somma mensile di euro 100,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici
Istat, con contestuale cessazione dalla medesima data dell'obbligo del ricorrente di corrispondere alla l'assegno di mantenimento come CP_1
fissato in sede separativa.
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto del giudizio, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite, 18 mentre le spese di ctu, liquidate in separata sede, devono essere definitivamente poste a carico di ambo le parti in eguale misura.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 13495/2024 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, così decide:
affida i figli minori (07/04/2008), (24/11/2009), Per_1 Per_2 Per_3
(18/02/2011) e (15/05/2014) in via esclusiva e rafforzata al padre Per_4
presso cui è fissata la loro residenza e al quale spettano in via del pari esclusiva tutte le decisioni di maggior importanza afferenti l'educazione,
l'istruzione, la salute e la scelta della residenza abituale dei figli;
la madre vedrà e terrà con sé le figlie e previo Per_1 Per_2 Per_3
accordo diretto con le stesse e avviso al padre;
la madre vedrà e terrà sé solo alla presenza di una zia materna Per_4
ovvero di un educatore o di altra persona di fiducia del padre, previo accordo con il medesimo e con esclusione del pernottamento;
assegna la casa familiare sita in Roma Via Santa Maria di Galeria n.
504 al ricorrente Parte_1
dispone che ciascun genitore provveda al mantenimento ordinario diretto dei figli durante i tempi di permanenza degli stessi presso ciascuno di loro;
pone integralmente a carico del padre (100%) il pagamento delle spese extra afferenti i quattro figli;
dispone che a far data dal passaggio in giudicato della sentenza non 19 definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio il Pt_1
corrisponda alla a titolo di assegno divorzile, la somma mensile di CP_1
euro 100,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat, e condanna il medesimo al versamento, in favore della ed entro il giorno 5 di CP_1
ogni mese, dei relativi importi;
dichiara cessato con la medesima decorrenza di cui al capoverso che precede, l'obbligo del di corrispondere alla l'assegno di Pt_1 CP_1
mantenimento per la stessa come fissato in sede separativa;
manda al Servizio Sociale di Roma Capitale Municipio XIV di continuare a seguire al caso al fine di monitorare l'attuazione e l'osservanza delle disposizioni che precedono, l'avvio e la prosecuzione dei percorsi suggeriti dalla ctu relativamente ai figli, segnalare immediatamente alla
Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Roma
eventuali situazioni di pericolo e/o pregiudizio per i minori che richiedono il sollecito intervento dell'autorità giudiziaria, avviare le parti e i minori ad un percorso di terapia familiare e attivare il presso l'abitazione Per_9
materna se e quando le condizioni psicofisiche della lo CP_1
consentiranno, tenuto anche conto dei compiti attribuiti al neo nominato amministratore di sostegno della stessa, in raccordo con lo stesso e il Centro
di Salute Mentale che prenderà in carico la CP_1
manda alle parti di contattare il predetto Servizio Sociale entro dieci giorni dalla pubblicazione della presente sentenza e di fornire a tutti gli operatori che prenderanno in carico il caso copia integrale della relazione di consulenza della dott.ssa con i relativi allegati;
Per_5
dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti;
pone definitivamente a carico di ambo le parti in eguale misura il 20 pagamento delle spese di ctu liquidate con separato provvedimento.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 07/10/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa TE CI
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi