CA
Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 20/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE così composta:
Dott. Nicola Saracino Presidente
Dott. Elena Gelato Consigliere
Dott. Maria Aversano Consigliere Relatore riunita in camera di consiglio, ha pronunciato nella causa civile in sede di reclamo iscritta al numero 51592 V.g. dell'anno 2024 il seguente
DECRETO
§1. La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nel provvedimento impugnato:
- ha presentato istanza di apertura della liquidazione giudiziale nei Parte_1
confronti di Controparte_1
- La società non si è costituita;
- Nonostante i crediti nei confronti della società fossero superiori ai € 30.000, non era emersa l'attualità dello stato di insolvenza della società, essendo stato prodotto solo un tentativo di pignoramento presso terzi, ma nessun pignoramento mobiliare presso la sede sociale o sugli immobili della società.
ha presentato reclamo instando per la revoca del provvedimento Parte_1
e la declaratoria di apertura della liquidazione giudiziale sulla base dei seguenti motivi: 1) la sussistenza di esposizione debitoria anche verso altra dipendente da crediti da lavoro;
2) la sostanziale dismissione delle quote sociali ed il loro trasferimento ad un soggetto fittizio;
3) la dichiarazione dell'Agenzia delle Entrate da cui risultava la mancanza di beni immobili, dichiarazioni dei redditi e di depositi bilancio, di rapporti finanziari e conti correnti bancari;
4) l'abbandono della sede legale, poi locata dagli ex soci ad altra società ; 5) la sussistenza fittizia della società, in realtà inattiva da molto tempo, e la sua conclamata incapacità, per r.g. n. 1 carenza dei mezzi finanziari ed operativi, di far fronte alle sue obbligazioni.
La tempestivamente notiziata alla pec assegnata d'ufficio, non si Controparte_1
costituiva.
La causa veniva trattata all'udienza del 14.2.2025.
Il reclamo è infondato nei seguenti termini.
Va preliminarmente osservato che dagli elementi agli atti emerge con chiarezza, in particolare dalla dichiarazione dell'Agenzia delle Entrate, lo stato di risalente inattività della società e la mancanza di elementi attivi ai quali poter attingere per l'adempimento delle proprie obbligazioni, in primis quella nei confronti dell'odierna reclamante.
Il mancato deposito di bilanci degli ultimi anni, il tentativo di pignoramento presso la precedente sede legale della società, trovata occupata da altra impresa locataria dell'immobile, la mancanza di beni immobili societari e di rapporti bancari e finanziari, in uno ai debiti emersi in questa sede, quello nei confronti della
( odierna reclamante) e dell'altra dipendente ( v. allegato 8), pur a fronte Parte_1
di uno stato di apparente attività della società ( ancora iscritta al registro delle imprese – v. visura ccia), danno chiaramente conto di uno stato di incapacità della società medesima di adempiere con i normali mezzi d'uso alle sue obbligazioni, anche di quelle di importo non particolarmente ingente e soprattutto risalenti come quella della reclamante, e dunque di un suo stato di insolvenza.
Tuttavia, gli elementi acquisiti sono anche fortemente indicativi dell'insussistenza dei limiti dimensionali di legge di assoggettabilità della società alla liquidazione giudiziale ex art. 2 lett d) ccii, che, in presenza di elementi fortemente indicativi benché non portati dal debitore, questa Corte ritiene di poter valutare, in ossequio al consolidato principio giurisprudenziale per cui L'onere della prova del mancato superamento dei limiti di fallibilità previsti dall'art. 1, comma 2, l.fall., nella formulazione derivante dal d.lgs. n. 5 del 2006, applicabile "ratione temporis", grava sul debitore, atteso che la menzionata disposizione, anche prima delle ulteriori modifiche ad essa apportate dal d.lgs. n. 169 del 2007, già poneva come regola generale l'assoggettamento a fallimento degli imprenditori commerciali e, come eccezione, il mancato raggiungimento dei ricordati presupposti dimensionali.
Né osta a tale conclusione la natura officiosa del procedimento prefallimentare, che impone al tribunale unicamente di attingere elementi di giudizio dagli atti e
r.g. n. 2 dagli elementi acquisiti, anche indipendentemente da una specifica allegazione della parte, senza che, peraltro, il giudice debba trasformarsi in autonomo organo di ricerca della prova, tanto meno quando l'imprenditore non si sia costituito in giudizio e non abbia, quindi, depositato i bilanci dell'ultimo triennio, rilevanti ai fini in esame ( ex multis v. Cassaz. Sez. 1, Sentenza n. 625 del 15/01/2016).
D'altronde, per giurisprudenza della Cassazione, l'emergenza processuale relativa ai limiti dimensionali costituisce un “fatto controverso e decisivo”, che, in quanto riferibile a data antecedente all'introduzione del procedimento e comunque idoneo a fondare una decisione su un punto determinante della controversia, anche ove non sollevato dalla parte interessata, deve essere necessariamente esaminato dalla Corte
( v. Cassaz. n. 27444/2023).
Ed invero, nel caso di specie si rileva che l'inattività protratta da molti anni, confermata dalla mancanza di redditività percepita, di rapporti finanziari e dichiarazione dei redditi dichiarata dall'Agenzia delle Entrate, dalla destinazione a locazione a terzi dei locali sede della società e dalla visura camerale, la mancanza di beni o di altro attivo (v. all. 12 reclamo - Visura catastale;
all. 3 – Esiti ricerca beni Agenzia delle Entrate ), il mancato deposito dei bilanci degli ultimi anni e l'ammontare dei debiti risultanti nella presente causa ( quelli relativi alla ricorrente(
€ 54.137,02) e ad altra dipendente della società reclamata (come da allegato n. 8), Cont quelli certificati dall'Agenzia delle Entrate di € 17.860 ( v. nota I grado) e quelli certificati dall'INPS di € 4.280 ( v. nota grado)) di gran lunga CP_3
inferiori alla soglia di legge, inducono a ritenere che non vi siano i presupposti dimensionali, per ricavi, attivo ed esposizione debitoria, di assoggettabilità a liquidazione giudiziale.
Il reclamo va, pertanto, respinto.
Attesa la contumacia di parte resistente, non si dispone liquidazione delle spese di lite. Poiché il presente giudizio è iniziato successivamente al 30 gennaio 2013 e l'appello è respinto, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma
1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge
24 dicembre 2012, n. 228, che dispone l'obbligo del versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
r.g. n. 3
P.Q.M.
La Corte respinge il reclamo. Nulla per le spese di lite.
Sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012,
n. 228, che dispone l'obbligo del versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Roma, 14.2.2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Maria Aversano Dott. Nicola Saracino
r.g. n. 4