TRIB
Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 22/10/2025, n. 66 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 66 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
N. Rg16-1/ /2025
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Ufficio regolazione crisi d'impresa e sovraindebitamento
Il Tribunale di Benevento, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Letizia D'Orsi Presidente relatore
Dott.ssa Vincenzina Andricciola Giudice
Dott. Vincenzo Landolfi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per apertura della liquidazione giudiziale rubricato al n. 16/2025 RGPU promosso da rappresentato e difeso come in atti;
Parte_1
nei confronti di
(c.f. n. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t. , con sede in Cerreto Sannita (BN), alla Via Lupariello 26, numero iscrizione REA BN- 130332;
*********************
Letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato dal suddetto ricorrente in danno della società resistente deducendone l'insolvenza; esaminata la documentazione allegata;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che parte resistente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio;
considerato che
il debitore, in quanto imprenditore commerciale (cfr. risultanze visura camerale in atti), è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt.1, 2 e 121 CCI;
ritenuto che
sussiste il requisito soggettivo per l'assoggettabilità della resistente alla procedura di liquidazione giudiziale posto che dalla documentazione contabile acquisita agli atti nel corso DEistruttoria ( segnatamente bilanci depositati dalla società presso la camera di commercio fino all'anno 2023) è emerso il superamento delle soglie di legge in relazione al valore DE attivo ( che per l'annualità 2023 è esposto in oltre 470 mila euro) ed al valore dei ricavi ( indicati per la medesima annualità in oltre 290 mila euro) essendo a tale fine, come noto, sufficiente il superamento, anche per un solo anno, delle soglie di cui all'art 2 comma 1 lett d) ; ritenuto, quanto alla sussistenza dello stato di insolvenza, che la resistente non è più in grado di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte nell'esercizio DEimpresa, ed invero nel caso di specie il credito vantato dal ricorrente è fondato su titolo di formazione giudiziaria ( decreto ingiuntivo) divenuto cosa giudicata per mancata opposizione, atteso la rituale notificazione dello stesso unitamente al relativo atto di precetto, peraltro le procedure di esecuzione individuale promosse sulla base del predetto titolo in danno della società resistente ( pignoramenti presso terzi) hanno avuto esito infruttuoso, avendo tutti i terzi pignorati reso dichiarazione negativa ( cfr. certificazione in atti); particolarmente rilevante è la dichiarazione resa dall'Agenzia delle Entrate posto che questa ha espressamente negato la circostanza, dedotta quale argomento difensivo dalla resistente, della sussistenza di crediti in favore della ed in danno DEER , Controparte_1 rimarcando, al contrario, che la resistente è debitrice di somme verso l'ER . Tale ultimo dato trova riscontro nella certificazione richiesta ai competenti uffici, da cui è emersa la sussistenza di debiti erariali e previdenziali per oltre 100 mila euro.
Parimenti significativo è il dato del mancato deposito dei bilanci posto che risulta depositato, da ultimo , unicamente il bilancio relativo all'anno 2023, neppure avendo rilevanza probatoria determinante la circostanza DEavvenuto deposito della dichiarazione IVA per l'anno 2024, posto che , diversamente dalle annualità precedenti, la debitrice non ha depositato i relativi registri degli acquisti e delle vendite così non consentendo al Tribunale di opportunamente verificare quanto dichiarato, tenuto conto della circostanza, pur essa emergente dalla documentazione in atti, del mancato rinvenimento della sede legale della società presso l'indirizzo indicato, come attestato dall'Ufficiale giudiziario all'atto della notifica del primo pignoramento infruttuoso del 26 gennaio 2024. Gli elementi probatori innanzi enunciati rendono, pertanto, dimostrata l'incapacità della resistente di soddisfare con regolarità le obbligazioni assunte nell'esercizio DEimpresa. rilevato che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art.49, co.5, CCI, essendo a tale fine già sufficiente il credito vantato dal ricorrente ( pari a oltre 70 mila euro) così che è ampiamente superata la soglia di legge corrispondente ad euro 30.000,00; ritenuto, pertanto, che ricorrono i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto, nella nomina del Curatore, dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI,
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di (c.f. n. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t. , con sede in Cerreto Sannita (BN), alla Via Lupariello 26, numero iscrizione REA BN- 130332; nomina la dott.ssa Maria Letizia D'Orsi Giudice Delegato per la procedura in oggetto nomina curatore il dott. , che alla luce DEorganizzazione dello Persona_1 studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp.att. c.p.c.: 1) ad accedere alle banche dati DEanagrafe tributaria e DEarchivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015n. 127; 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
ordina al rappresentante legale della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma DEart. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma DEart. 39 CCI;
stabilisce il giorno 19 febbraio 2026 ore 10,00, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima DEadunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi DEart. art.10, co. 3, CCI;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi DEart. 146 DPR 30.05.02 n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi DEart. 49, co.4, CCI.
Benevento, 18/07/2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Maria Letizia D'Orsi
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Ufficio regolazione crisi d'impresa e sovraindebitamento
Il Tribunale di Benevento, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Letizia D'Orsi Presidente relatore
Dott.ssa Vincenzina Andricciola Giudice
Dott. Vincenzo Landolfi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per apertura della liquidazione giudiziale rubricato al n. 16/2025 RGPU promosso da rappresentato e difeso come in atti;
Parte_1
nei confronti di
(c.f. n. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t. , con sede in Cerreto Sannita (BN), alla Via Lupariello 26, numero iscrizione REA BN- 130332;
*********************
Letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato dal suddetto ricorrente in danno della società resistente deducendone l'insolvenza; esaminata la documentazione allegata;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che parte resistente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio;
considerato che
il debitore, in quanto imprenditore commerciale (cfr. risultanze visura camerale in atti), è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt.1, 2 e 121 CCI;
ritenuto che
sussiste il requisito soggettivo per l'assoggettabilità della resistente alla procedura di liquidazione giudiziale posto che dalla documentazione contabile acquisita agli atti nel corso DEistruttoria ( segnatamente bilanci depositati dalla società presso la camera di commercio fino all'anno 2023) è emerso il superamento delle soglie di legge in relazione al valore DE attivo ( che per l'annualità 2023 è esposto in oltre 470 mila euro) ed al valore dei ricavi ( indicati per la medesima annualità in oltre 290 mila euro) essendo a tale fine, come noto, sufficiente il superamento, anche per un solo anno, delle soglie di cui all'art 2 comma 1 lett d) ; ritenuto, quanto alla sussistenza dello stato di insolvenza, che la resistente non è più in grado di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte nell'esercizio DEimpresa, ed invero nel caso di specie il credito vantato dal ricorrente è fondato su titolo di formazione giudiziaria ( decreto ingiuntivo) divenuto cosa giudicata per mancata opposizione, atteso la rituale notificazione dello stesso unitamente al relativo atto di precetto, peraltro le procedure di esecuzione individuale promosse sulla base del predetto titolo in danno della società resistente ( pignoramenti presso terzi) hanno avuto esito infruttuoso, avendo tutti i terzi pignorati reso dichiarazione negativa ( cfr. certificazione in atti); particolarmente rilevante è la dichiarazione resa dall'Agenzia delle Entrate posto che questa ha espressamente negato la circostanza, dedotta quale argomento difensivo dalla resistente, della sussistenza di crediti in favore della ed in danno DEER , Controparte_1 rimarcando, al contrario, che la resistente è debitrice di somme verso l'ER . Tale ultimo dato trova riscontro nella certificazione richiesta ai competenti uffici, da cui è emersa la sussistenza di debiti erariali e previdenziali per oltre 100 mila euro.
Parimenti significativo è il dato del mancato deposito dei bilanci posto che risulta depositato, da ultimo , unicamente il bilancio relativo all'anno 2023, neppure avendo rilevanza probatoria determinante la circostanza DEavvenuto deposito della dichiarazione IVA per l'anno 2024, posto che , diversamente dalle annualità precedenti, la debitrice non ha depositato i relativi registri degli acquisti e delle vendite così non consentendo al Tribunale di opportunamente verificare quanto dichiarato, tenuto conto della circostanza, pur essa emergente dalla documentazione in atti, del mancato rinvenimento della sede legale della società presso l'indirizzo indicato, come attestato dall'Ufficiale giudiziario all'atto della notifica del primo pignoramento infruttuoso del 26 gennaio 2024. Gli elementi probatori innanzi enunciati rendono, pertanto, dimostrata l'incapacità della resistente di soddisfare con regolarità le obbligazioni assunte nell'esercizio DEimpresa. rilevato che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art.49, co.5, CCI, essendo a tale fine già sufficiente il credito vantato dal ricorrente ( pari a oltre 70 mila euro) così che è ampiamente superata la soglia di legge corrispondente ad euro 30.000,00; ritenuto, pertanto, che ricorrono i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto, nella nomina del Curatore, dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI,
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di (c.f. n. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t. , con sede in Cerreto Sannita (BN), alla Via Lupariello 26, numero iscrizione REA BN- 130332; nomina la dott.ssa Maria Letizia D'Orsi Giudice Delegato per la procedura in oggetto nomina curatore il dott. , che alla luce DEorganizzazione dello Persona_1 studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp.att. c.p.c.: 1) ad accedere alle banche dati DEanagrafe tributaria e DEarchivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015n. 127; 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
ordina al rappresentante legale della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma DEart. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma DEart. 39 CCI;
stabilisce il giorno 19 febbraio 2026 ore 10,00, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima DEadunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi DEart. art.10, co. 3, CCI;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi DEart. 146 DPR 30.05.02 n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi DEart. 49, co.4, CCI.
Benevento, 18/07/2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Maria Letizia D'Orsi