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Sentenza 26 agosto 2025
Sentenza 26 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 26/08/2025, n. 779 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 779 |
| Data del deposito : | 26 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLZANO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nella persona dei magistrati:
Andrea Pappalardo - Presidente
Günter Morandell - Giudice relatore
Julia Dorfmann - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al ruolo generale n. 159/2025 R.G, promossa da:
, nata il [...] a [...], codice fiscale: Parte_1
, con l'avv. LADURNER KARL, C.F._1
- parte ricorrente -;
contro
, nato il [...] a [...], codice fiscale: CP_1
pagina 1 di 6 , C.F._2
- parte resistente, contumace -;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BOLZANO,
- parte intervenuta - ;
avente per oggetto: ricorso per separazione giudiziale dei coniugi in cumulo con lo scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c.
causa trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
della parte ricorrente:
- Dichiarare la separazione personale dei coniugi attraverso sentenza parziale sullo
status, autorizzandoli a vivere separati e nel reciproco rispetto;
- Dichiarare entrambi i coniugi economicamente indipendenti e per tale motivo non
tenuti reciprocamente ad alcun obbligo di mantenimento;
- dichiarare che, nella proseguita mancanza di convivenza tra i coniugi, sussistono i
requisiti di fatto e di legge per la richiesta di pronuncia di divorzio ai sensi dell'art. 3,
comma terzo, legge 1° dicembre 1970, n. 898;
- una volta passata in giudicato la sentenza nel capo avente ad oggetto la separazione,
pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto tra e in CP_1 Parte_1
pagina 2 di 6 Fossalta di Piave (VE) in data 20/10/2012 e trascritto nel registro dello stato civile del
Comune di Fossalta di Piave (VE), atto n. 00004 p. 1 2012 u. 01, ordinando al
competente Ufficiale di stato civile di Fossalta di Piave (VE) di procedere alle dovute
annotazioni;
del Pubblico Ministero: “Il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento delle
conclusioni presentate dalla parte ricorrente”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 21/01/2025, la parte ricorrente ha Parte_1
adito il Tribunale di Bolzano chiedendo la separazione giudiziale;
la parte resistente non si è costituita ed è stata dichiarata contumace all'udienza del CP_1
07/07/2025.
2. Dalla notifica del ricorso, del decreto di fissazione udienza e del decreto di rinvio della stessa, eseguita ai sensi dell'art. 143 c.p.c., si apprende che il resistente è
irreperibile e che l'ultimo indirizzo conosciuto (Bologna, Via Mariano Tuccella 1) è un indirizzo fittizio per i senza fissa dimora.
3. Il tentativo di conciliazione dinanzi al Giudice relatore non ha potuto essere esperito,
non essendo comparsa, neppure personalmente, la parte convenuta. La sig.ra Pt_1
ha escluso, all'udienza del 07/07/2025, “che il matrimonio con il sig.
[...] CP_1
pagina 3 di 6 possa essere sanato e ricostituito”; ha riferito di non avere “nessun contatto CP_1
con il marito. Non risponde al telefono. Aveva provato a fare la separazione in Comune,
ma, una volta compilati i moduli, non è comparso ed è sparito. Figli non ci sono. Chiedo
soltanto la separazione e, una volta passata in giudicato la relativa sentenza, il
divorzio” (verbale d'udienza del 07/07/2025).
4. Alla detta udienza, la parte ricorrente ha rassegnato le sopraestese conclusioni e il pubblico ministero ha concluso a sua volta come sopra riportato.
5. Dagli atti emerge quanto segue:
- le parti hanno contratto matrimonio civile in data 20/10/2012 in regime di separazione dei beni, trascritto presso lo stato civile del Comune di Fossalta di Piave (VE);
- dal matrimonio non sono nati figli;
- successivamente al matrimonio si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
infatti, la convivenza dei coniugi sin dall'inizio era molto instabile, sfociando in una separazione di fatto che dura ormai da anni, essendosi la ricorrente trasferita nel 2016 a ed il marito a Bologna. L'intollerabilità della Pt_2
prosecuzione della convivenza risulta corroborata, infine, anche dal disinteresse del marito . Si ritiene altamente improbabile una ripresa della comunione CP_1
di vita. Sussistono quindi i presupposti dell'art. 151 c.c. e deve essere, di conseguenza,
pronunciata la separazione personale dei coniugi giusta richiesta della parte ricorrente in atti.
pagina 4 di 6 6. In punto spese di lite si tenga conto del fatto che la parte ricorrente, all'udienza del
07/07/2025, ha dichiarato di non chiedere la condanna alle spese, pertanto non si provvede sulle stesse.
7. La competenza del Tribunale adito sussiste ai sensi dell'art. 473-bis.47, comma 1
c.p.c., il quale, in mancanza di figli minori, attribuisce la competenza territoriale, in caso di irreperibilità del convenuto, al Tribunale del luogo di residenza o di domicilio della ricorrente, la quale risiede nel circondario del Tribunale di Bolzano (a Naturno (BZ),
Via Principale 85).
P.Q.M.
Il Tribunale, riunito in camera di Consiglio, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza ed eccezione reietta, visti gli articoli 150 ss. cc., 337-bis ss. c.c., 473-bis. ss.
c.p.c. e ritenuta la propria competenza
pronuncia
la giudiziale separazione dei coniugi
, nata a [...] il [...], Parte_1
e
, nato a [...] il [...], CP_1
coniugatisi a Fossalta di Piave (VE) il 20/10/2012, con atto trascritto nei registri dell'Ufficio di Stato Civile del Comune di Fossalta di Piave (VE);
pagina 5 di 6 dispone
che la separazione sia regolamentata dalle seguenti condizioni:
- i coniugi sono autorizzati a vivere separati e nel reciproco rispetto;
- i coniugi non sono tenuti reciprocamente ad alcun obbligo di mantenimento, dato che entrambi sono economicamente indipendenti;
non si provvede sulle spese processuali, data la rinuncia della parte ricorrente;
ordina
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente l'annotazione della presente sentenza ed i successivi incombenti di legge;
provvede
come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore.
Così deciso in Bolzano, in Camera di Consiglio, il 12/08/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Günter Morandell Andra Pappalardo
(firma digitale) (firma digitale)
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLZANO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nella persona dei magistrati:
Andrea Pappalardo - Presidente
Günter Morandell - Giudice relatore
Julia Dorfmann - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al ruolo generale n. 159/2025 R.G, promossa da:
, nata il [...] a [...], codice fiscale: Parte_1
, con l'avv. LADURNER KARL, C.F._1
- parte ricorrente -;
contro
, nato il [...] a [...], codice fiscale: CP_1
pagina 1 di 6 , C.F._2
- parte resistente, contumace -;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BOLZANO,
- parte intervenuta - ;
avente per oggetto: ricorso per separazione giudiziale dei coniugi in cumulo con lo scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c.
causa trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
della parte ricorrente:
- Dichiarare la separazione personale dei coniugi attraverso sentenza parziale sullo
status, autorizzandoli a vivere separati e nel reciproco rispetto;
- Dichiarare entrambi i coniugi economicamente indipendenti e per tale motivo non
tenuti reciprocamente ad alcun obbligo di mantenimento;
- dichiarare che, nella proseguita mancanza di convivenza tra i coniugi, sussistono i
requisiti di fatto e di legge per la richiesta di pronuncia di divorzio ai sensi dell'art. 3,
comma terzo, legge 1° dicembre 1970, n. 898;
- una volta passata in giudicato la sentenza nel capo avente ad oggetto la separazione,
pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto tra e in CP_1 Parte_1
pagina 2 di 6 Fossalta di Piave (VE) in data 20/10/2012 e trascritto nel registro dello stato civile del
Comune di Fossalta di Piave (VE), atto n. 00004 p. 1 2012 u. 01, ordinando al
competente Ufficiale di stato civile di Fossalta di Piave (VE) di procedere alle dovute
annotazioni;
del Pubblico Ministero: “Il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento delle
conclusioni presentate dalla parte ricorrente”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 21/01/2025, la parte ricorrente ha Parte_1
adito il Tribunale di Bolzano chiedendo la separazione giudiziale;
la parte resistente non si è costituita ed è stata dichiarata contumace all'udienza del CP_1
07/07/2025.
2. Dalla notifica del ricorso, del decreto di fissazione udienza e del decreto di rinvio della stessa, eseguita ai sensi dell'art. 143 c.p.c., si apprende che il resistente è
irreperibile e che l'ultimo indirizzo conosciuto (Bologna, Via Mariano Tuccella 1) è un indirizzo fittizio per i senza fissa dimora.
3. Il tentativo di conciliazione dinanzi al Giudice relatore non ha potuto essere esperito,
non essendo comparsa, neppure personalmente, la parte convenuta. La sig.ra Pt_1
ha escluso, all'udienza del 07/07/2025, “che il matrimonio con il sig.
[...] CP_1
pagina 3 di 6 possa essere sanato e ricostituito”; ha riferito di non avere “nessun contatto CP_1
con il marito. Non risponde al telefono. Aveva provato a fare la separazione in Comune,
ma, una volta compilati i moduli, non è comparso ed è sparito. Figli non ci sono. Chiedo
soltanto la separazione e, una volta passata in giudicato la relativa sentenza, il
divorzio” (verbale d'udienza del 07/07/2025).
4. Alla detta udienza, la parte ricorrente ha rassegnato le sopraestese conclusioni e il pubblico ministero ha concluso a sua volta come sopra riportato.
5. Dagli atti emerge quanto segue:
- le parti hanno contratto matrimonio civile in data 20/10/2012 in regime di separazione dei beni, trascritto presso lo stato civile del Comune di Fossalta di Piave (VE);
- dal matrimonio non sono nati figli;
- successivamente al matrimonio si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
infatti, la convivenza dei coniugi sin dall'inizio era molto instabile, sfociando in una separazione di fatto che dura ormai da anni, essendosi la ricorrente trasferita nel 2016 a ed il marito a Bologna. L'intollerabilità della Pt_2
prosecuzione della convivenza risulta corroborata, infine, anche dal disinteresse del marito . Si ritiene altamente improbabile una ripresa della comunione CP_1
di vita. Sussistono quindi i presupposti dell'art. 151 c.c. e deve essere, di conseguenza,
pronunciata la separazione personale dei coniugi giusta richiesta della parte ricorrente in atti.
pagina 4 di 6 6. In punto spese di lite si tenga conto del fatto che la parte ricorrente, all'udienza del
07/07/2025, ha dichiarato di non chiedere la condanna alle spese, pertanto non si provvede sulle stesse.
7. La competenza del Tribunale adito sussiste ai sensi dell'art. 473-bis.47, comma 1
c.p.c., il quale, in mancanza di figli minori, attribuisce la competenza territoriale, in caso di irreperibilità del convenuto, al Tribunale del luogo di residenza o di domicilio della ricorrente, la quale risiede nel circondario del Tribunale di Bolzano (a Naturno (BZ),
Via Principale 85).
P.Q.M.
Il Tribunale, riunito in camera di Consiglio, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza ed eccezione reietta, visti gli articoli 150 ss. cc., 337-bis ss. c.c., 473-bis. ss.
c.p.c. e ritenuta la propria competenza
pronuncia
la giudiziale separazione dei coniugi
, nata a [...] il [...], Parte_1
e
, nato a [...] il [...], CP_1
coniugatisi a Fossalta di Piave (VE) il 20/10/2012, con atto trascritto nei registri dell'Ufficio di Stato Civile del Comune di Fossalta di Piave (VE);
pagina 5 di 6 dispone
che la separazione sia regolamentata dalle seguenti condizioni:
- i coniugi sono autorizzati a vivere separati e nel reciproco rispetto;
- i coniugi non sono tenuti reciprocamente ad alcun obbligo di mantenimento, dato che entrambi sono economicamente indipendenti;
non si provvede sulle spese processuali, data la rinuncia della parte ricorrente;
ordina
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente l'annotazione della presente sentenza ed i successivi incombenti di legge;
provvede
come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore.
Così deciso in Bolzano, in Camera di Consiglio, il 12/08/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Günter Morandell Andra Pappalardo
(firma digitale) (firma digitale)
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