Sentenza 17 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 17/04/2025, n. 1067 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1067 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1764/2024 R.C.
N......................Sent.
N......................Cron. N......................Rep.
Oggetto:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. PELLEGRINI Domenico Presidente rel.
Dr. DI LAZZARO Maria Antonia Giudice
Dr. CORVACCHIOLA Danilo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di separazione iscritto al n. 1764/2024 e promosso da:
, (C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
26/12/1948 ed elettivamente domiciliato in VIA FONTANA n. 22, MILANO (MI) presso lo studio dell'Avv. Joëlle Piccinino (C.F. ), che lo C.F._2 rappresenta e difende in forza di mandato in calce al ricorso introduttivo
Nei confronti di:
, (C.F. ), nata a [...] Parte_2 C.F._3
GRECO (NA) il 29/06/1973 ed elettivamente domiciliata in VIA BARTOLOMEO
BOSCO 45/1, GENOVA (GE) presso lo studio dell'Avv. Massimiliano Costamagna
(C.F. ), che la rappresenta e difende in forza di mandato in calce C.F._4 alla comparsa di costituzione
E con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 1
CONCLUSIONI NEL GIUDIZIO DI SEPARAZIONE PERSONALE FRA CONIUGI
1. Dato atto che le parti vivono già separate di fatto dal 06.02.2023, pronunciare, anche con sentenza parziale, la separazione dei coniugi e Parte_1 Pt_2
, ordinando al competente ufficiale dello Stato Civile, l'annotazione della
[...] sentenza sull'atto di matrimonio (atto n. 43, P. I S Vol. 1992 Uff. 1);
2. Dato atto che
ha già lasciato la casa coniugale trasferendosi altrove, ordinare alla Parte_2 stessa la consegna delle chiavi dell'immobile, il trasferimento della residenza e l'asporto dei suoi ultimi effetti personali;
3. Respingere qualsiasi domanda diretta ad ottenere contributi economici.
CONCLUSIONI PER LA SUCCESSIVA PRONUNCIA DI DIVORZIO
1. Dichiarare, anche con sentenza parziale, lo scioglimento del matrimonio contratto da
e in Genova, in data 25.01.1992, ordinando Parte_1 Parte_2 al competente Ufficiale dello Stato Civile l'annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio (Atto n. 43, P. I, S., Vol., Anno 1992, Uff.1);
2. Respingere la richiesta di assegno divorzile ex adverso avanzata con ogni conseguenza anche ai sensi dell'art. 96, 3° co., c.p.c.”.
IN OGNI CASO: con vittoria di spese di lite, competenze e compensi professionali di difesa e successive occorrende.
CONCLUSIONI RESISTENTE:
− autorizzare le parti a vivere separatamente e pronunciare, anche con sentenza parziale, la separazione dei coniugi e ordinando al Parte_2 Parte_1 competente ufficiale dello Stato Civile l'annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio (atto n. 43, P. I S Vol. 1992 Uff. 1);
− in via principale, porre a carico del marito, sig. l'obbligo di Parte_1 corrispondere alla moglie, sig.ra a titolo di contributo al Parte_2 mantenimento del coniuge, la somma mensile di € 1.200,00, rivalutabile annualmente nella misura della variazione dell'indice del costo della vita accertata dall'ISTAT, il tutto automaticamente e senza alcuna richiesta da parte della moglie, da versarsi entro il giorno dieci di ogni mese con decorrenza dalla data di deposito del ricorso o successiva meglio vista;
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 2 − in via subordinata, porre a carico del marito, sig. l'obbligo di Parte_1 corrispondere alla moglie, sig.ra a titolo di contributo al Parte_2 mantenimento del coniuge, la somma mensile ritenuta adeguata sulla base degli elementi dedotti in atti ed emergendi in corso di causa, rivalutabile annualmente nella misura della variazione dell'indice del costo della vita accertata dall'ISTAT, il tutto automaticamente e senza alcuna richiesta da parte della moglie, da versarsi entro il giorno dieci di ogni mese con decorrenza dalla data di deposito del ricorso o successiva meglio vista. Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre oneri accessori di legge.”
CONCLUSIONI PER LA SUCCESSIVA PRONUNCIA DI DIVORZIO
“1. Dichiarare, anche con sentenza parziale, lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai sig.ri e in Genova (GE) in data 25/01/1992, con atto iscritto Parte_2 Parte_1 presso i registri dello Stato Civile del Comune di Genova al n. 43, P. I, S., Vol., Anno 1992, Uff. 1, ordinando al competente ufficiale dello Stato Civile l'annotazione della sentenza sull'anzidetto atto di matrimonio;
2. in via principale, porre a carico del marito, sig. l'obbligo di corrispondere Parte_1 alla moglie, sig.ra a titolo di assegno divorzile, la somma mensile di € Parte_2
1.500,00, rivalutabile annualmente nella misura della variazione dell'indice del costo della vita accertata dall'ISTAT, il tutto automaticamente e senza alcuna richiesta da parte della moglie, da versarsi entro il giorno dieci di ogni mese con decorrenza dalla data di deposito del ricorso o successiva meglio vista ovvero la somma “una tantum” non inferiore alla metà dell'importo dell'indennizzo di esproprio percepito dal sig. con riferimento all'immobile di Parte_1 sua proprietà così contraddistinto: - Via Lodi 2, P. Terra, Sez. Urb. STA Foglio 24, Particella 155, Subalterno 7, Rendita € 879,01, Zona censuaria 5, Categoria C/3, Classe 3, Superficie totale 221 m²;
3. in via subordinata, porre a carico del marito, sig. l'obbligo di corrispondere Parte_1 alla moglie, sig.ra a titolo di assegno divorzile, la somma mensile ritenuta Parte_2 adeguata sulla base degli elementi dedotti in atti ed emergendi in corso di causa, rivalutabile annualmente nella misura della variazione dell'indice del costo della vita accertata dall'ISTAT, il tutto automaticamente e senza alcuna richiesta da parte della moglie, da versarsi entro il giorno dieci di ogni mese con decorrenza dalla data di deposito del ricorso o successiva meglio vista ovvero la somma una tantum meglio vista e ritenuta.
Con vittoria di spese di lite, competenze e compensi professionali di difesa e successive occorrende.”
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “che il Tribunale di Genova pronunci la
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 3 separazione tra i coniugi in causa ed ordini all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza;
inoltre che il Tribunale disponga l'affidamento congiunto dei minori e determini le condizioni della separazione”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ed contraevano matrimonio civile in Genova Parte_2 Parte_1
(GE) in data 25/01/1992, con atto iscritto presso i registri dello Stato Civile del Comune di Genova al n. 43, P. I, S., Vol., Anno 1992, Uff.
1. Dal matrimonio nascevano due figlie, , nata a [...] il [...] e Persona_1 Per_2 nata a [...] il [...]; entrambe sono oggi maggiorenni,
[...] economicamente autosufficienti e non conviventi con i genitori.
Il SI. è attualmente pensionato ed è affetto da una grave patologia Pt_1 medica;
ha affermato di aver percepito, con riferimento all'anno 2023, un reddito netto pari ad € 24.684,00, con riferimento all'anno 2022, un reddito netto pari ad
€ 34.370,00 e, con riferimento all'anno 2021, un reddito netto pari ad € 40.242,00.
Il SI. è pieno proprietario dell'immobile, adibito originariamente a Pt_1 casa coniugale e ove attualmente risiede, sito in Genova, alla Via Vesuvio n. 25/44, essendogli questa stata donata dai propri genitori nell'anno 1981.
Egli è altresì proprietario di ulteriori quattro immobili, quali:
1) Immobile sito in La Thuile (Aosta), Via Piccolo San Bernardo;
2) immobile sito in Genova, Via Milano 32/1;
3) immobile sito in Genova, Salita Angeli 15/5;
4) immobile sito in MA, Via Degli Artisti 37.
Riguardo all'immobile sito in MA il SI. riferiva che lo stesso, locato Pt_1 ad € 3.000,00 mensili all'epoca della convivenza con la SI.ra era stato Pt_2 successivamente oggetto di una causa con il conduttore che non pagava canoni dal luglio 2022, né oneri accessori dal marzo 2020, ed aveva richiesto ingenti somme a titolo di risarcimento danni per asserite irregolarità urbanistiche. Il SI. aveva, pertanto, dovuto indebitarsi con i propri fratelli per far fronte Pt_1 agli oneri di cura, alle spese legali e peritali conseguenti alle contestazioni del conduttore e, successivamente, alla regolarizzazione dell'immobile. Dunque, ricevuta l'indennità di esproprio relativa all'immobile sito in Genova, Via Lodi 2, il ricorrente l'aveva devoluta ai suoi fratelli a titolo di rimborso dei prestiti ricevuti ed aveva pagato le spese necessarie alla regolarizzazione dell'immobile in questione.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 4 Nel corso degli anni, inoltre, il SI. è stato pieno ed esclusivo Pt_1 proprietario di ulteriori immobili siti in Genova, quali:
1) immobile sito in Genova, Via Lodi 2, oggetto di espropriazione per pubblica utilità;
2) immobile sito in Genova, Via Canevari 80, di recente alienato a terzi.
La SI.ra ancor prima del matrimonio e sin dal 1991, ancora minorenne, Pt_2 veniva a prestare attività lavorativa in favore della ditta “Cose di Carta di Colombo Angelo”, con sede in Genova, Via Lodi 2. Tale ditta veniva donata dal SI. alla SI.ra in data 19/12/2017. Pt_1 Pt_2
Sul punto:
- il SI. precisiva che la donazione sarebbe avvenuta allorquando lui, a Pt_1 causa della malattia, iniziò a fare fatica ad occuparsi dell'azienda e solo perché la SI.ra pretese la stessa donazione;
Pt_2
- la SI.ra per contro, sosteneva di non aver mai ricevuto alcuna Pt_2 retribuzione per l'attività lavorativa prestata presso la ditta del marito e di aver ricevuto una minimale contribuzione previdenziale solo sino alla seconda maternità, e dunque nel 1993.
Nel gennaio 2018 la SI.ra avviava la propria attività “Cose di Carta di Pt_2
Autuori Nunziata” con sede in Genova, Via Lodi 2; tale attività, tuttavia, cessava nel febbraio 2023, allorquando la SI.ra veniva definitivamente Pt_2 estromessa dal possesso dei locali commerciali ove aveva esercitato la propria attività onde dare seguito al preannunciato esproprio per pubblica utilità. A seguito della sopra citata procedura espropriativa ed in virtù di quanto disposto dagli artt. 20 e ss. del D.P.R. 327/2001, l'indennizzo ex lege previsto veniva erogato al SI. quale proprietario dell'immobile interferito. Pt_1
Nel mese di maggio 2023, la SI.ra veniva assunta da “Faben Pt_2
Cooperativa A.r.l. Multiservizi” con mansioni di operaia-addetta alle pulizie, dapprima con contratto di lavoro subordinato e intermittente, a tempo determinato, dal 11/05/2023 al 11/08/2023, contratto poi rinnovato per ulteriori mesi tre, e, successivamente, assunta, dalla medesima cooperativa, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, con medesime mansioni di addetta alle pulizie, dal 12/11/2023 sino al 12/05/2024, allorquando il contratto cessava definitivamente.
Pertanto, dalla data del 13/05/2024, la SI.ra è priva di occupazione, Pt_2 motivo per cui si è prontamente attivita al fine di domandare l'indennità di disoccupazione N.a.s.p.i.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 5 La stessa ha affermato di aver percepito, con riferimento all'anno 2022, un reddito netto pari ad € 6.866,00; con riferimento all'anno 2021, un reddito pari ad
€ 8.299,00; con riferimento all'anno 2020, un reddito pari ad € 4.908,00.
La SI.ra è proprietaria di due immobili, quali: Pt_2
- immobile sito in Genova, Via Benedetto da Porto 6, acquistato per la complessiva somma di € 80.000,00 pagata integralmente dal SI. e che Pt_1 la SI.ra loca a terzi ricavando la somma annuale di € 4.560,00; Pt_2
- immobile sito in Genova, Salita Ca' dei Baghini 17, acquistato per la complessiva somma di € 62.000,00 pagata integralmente dal SI. e Pt_1 concesso in comodato d'uso gratuito alla figlia . Persona_2
La SI.ra è attualmente domiciliata in Genova, via Piacenza 22/9, presso Pt_2 altra abitazione in locazione e sostiene i seguenti costi: il canone di affitto mensile, pari ad € 380,00/mese, gli oneri condominiali, pari ad € 60,00/mese, le utenze (luce e gas) per circa € 160/mese, il vitto per circa € 500/mese e le imposte (i.e. T.a.r.i.), per complessivi € 7.700 circa all'anno.
Dall'esame delle dichiarazioni dei redditi si evincono i seguenti redditi:
ANNO FISCALE 2021 2021 2022 2022 2023 2023
CONIUGE (marito/moglie) CP_1 CP_1 CP_2
IMPONIBILE 43.086,00 5.421,00 42.915,00 5.526,00 27.472,00 4.263,00
[...]
-9.694,00 -813,00 -9.455,00 -829,00 -3.074,00 -639,00 CP_3 ADD. IRPEF REGIONALE -768,00 -764,00 0,00 -410,00 0,00
ADD. IRPEF COMUNALE -345,00 -343,00 0,00 -275,00 0,00
Redditi soggetti a cedolare secca 0,00 380,00 0,00 4.560,00 0,00 4.560,00
Cedolare secca 0,00 -80,00 0,00 -958,00 0,00 -958,00
REDDITO EFFETTIVO 32.279,00 4.988,00 32.353,00 8.299,00 23.713,00 8.184,00
Reddito medio mensile 12 mesi 2689,9167 415,6667 2696,0833 691,5833 1976,0833 682
Reddito medio triennale 2454,0278 596,4167
In ordine ai redditi della sig.ra va osservato che la stessa, essendo Pt_2 soggetta a regime forfettario, dichiara un reddito imponibile più basso di quello lordo di circa 4000 Euro all'anno, ossia 300 Euro al mese (al netto delle tasse).
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 6 Quanto al reddito del sig. va osservato che lo stesso, benchè in Pt_1 diminuzione, è comunque stato nel 2023 vicino ai 2000 Euro al mese (media su 12 mesi): ed invero, benchè il reddito imponibile sia sceso di circa 15.000 Euro sono scese drasticamente anche le imposte per cui il reddito medio si è ridotto di solo 400 Euro al mese. Da tale comparazione emerge una indubbia differenza reddituale superiore in ogni caso a quella media di 1:2 che la giurisprudenza della sezione ritiene indicativa di una necessità di riequilibrio.
Le parti vivono in due abitazioni distinte. La sig.ra paga un canone di Pt_2 locazione anche se ha però una casa di proprietà che ha a sua volta locato: è vera l'osservazione di controparte che potrebbe evitare di pagare il canone di locazione trasferendosi nella casa di proprietà ma è altrettanto vero che in tale caso non avrebbe l'entrata da locazione della propria casa che è stata computata nei redditi sopra indicati per cui l'operazione non sposterebbe il reddito netto finale. Ha poi dichiarato di avere delle spese per le utenze e spese alimentari che si possono ritenere equivalenti a quelle del sig.
considerato che
entrambi Pt_1 dichiarano di vivere da soli.
Tenendo conto proprio delle spese dedotte dalla convenuta si possono calcolare i redditi effettivi come segue:
(marito/moglie) Pt_3 CP_1
Reddito medio mensile da lavoro 2454,03 596,42
Spese mantenimento personali -500 -500
Spese utenze -160 -160
Spese alloggio -380
Spese amministrazione ordinaria -60
Reddito medio triennale netto 1794,03 -503,58
Si deve osservare che, sulla base dei redditi dedotti dalla sig.ra e delle Pt_2 spese dalla stessa dedotta il bilancio mensile è in perdita di oltre 500 Euro. Si tratta di una situazione che indubbiamente non sarebbe sostenibile (tenuto conto che la signora non ha chiesto sussidi pubblici o interventi degli assistenti sociali) che quindi fa presumere che la stessa riesca a lavorare “in nero”. Ai fini della presente decisione è però evidente che lo squilibrio tra i redditi, già sensibile ove si considerino i redditi medi, diventa ancora più evidente ove si considerino i redditi netti.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 7 Come sopra evidenziato sussiste un evidente squilibrio anche tra i patrimoni. La convenuta è proprietaria di un secondo immobile (oltre quello locato) che però è stato concesso in comodato gratuito alla figlia circostanza Per_2 quest'ultima contestata dal marito che sostiene che tale scelta non può giustificare un assegno divorzile in quanto scelta autonoma della madre. Anche considerando fonte di reddito anche tale ulteriore cespite la sig.ra Pt_2 potrebbe incassare da 400 a 500 Euro in più al mese, sufficienti a chiudere in pareggio il proprio bilancio: circostanza che lascia aperta la presunzione che in realtà il comodato non sia effettivamente gratuito, nel senso che è credibile che la figlia aiuti la madre che altrimenti non avrebbe redditi sufficienti neppure per mangiare. Se però si paragona tale fonte di reddito con quelle che al marito possono derivare dalle ulteriori 4 abitazioni dallo stesso possedute (una a La Thuile, una a MA e due a Genova) emerge come il divario economico tra i coniugi sia ancora maggiore di quanto evidenziato dalla sola analisi dei redditi. E' pur vero che il sig. sostiene di aver dovuto sopportare ingenti spese Pt_1 per l'alloggio di MA (a seguito di una causa con il conduttore) anche se controparte evidenzia che ha prodotto solo una fattura che è però intestata ad altro soggetto che non è il ma è altrettanto vero che tali spese, al di la Pt_1 del fatto che sia vero o meno che le abbia sostenute, hanno permesso di mantenere un immobile in MA che, evidentemente, è di rilevante valore. In altri termini c'è una differenza patrimoniale che può permettere al sig.
laddove fosse necessario, di accedere (tramite la vendita degli Pt_1 immobili) a riserve finanziarie ben superiori a quelle a cui può accedere la moglie.
Va poi ricordato che il matrimonio è durato dal 1992 al 2021, quando il ricorrente ha lasciato la casa coniugale a suo dire per i comportamenti aggressivi della moglie (tesi ricostruita in modo opposto da quest'ultima). Al di là di quella che è stata la causa della fine del rapporto coniugale è indubbio che è un rapporto durato quasi trenta anni nell'ambito del quale sono nate due figlie. Nell'ambito di tale rapporto matrimoniale la sig.ra ha prima prestato Pt_2 attività lavorativa nella ditta “Cose di Carta di Colombo Angelo”, con sede in Genova, Via Lodi 2, di proprietà del marito, poi si è occupata delle figlie e poi ha ricominciato a lavorare nella ditta fino a quando le è stata donata.
Una conferma indiretta è data dall'estratto contributivo della convenuta che conferma la vita della moglie alle dipendenze del marito ma senza stipendio. Dall'estratto contributivo è confermato che la signora ha percepito i contributi della ditta cose di carta fino alla seconda maternità e poi solo 20 anni dopo riprendono i contributi.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 8 In oggi la sig.ra ha 50 anni: può quindi sicuramente cercare un lavoro ma Pt_2 con tutti i limiti caratterizzano l'ingresso nel mondo del lavoro di una persona cinquantenne. E' sicuramente vero che dal matrimonio ha ottenuto due appartamenti e una azienda donatale dal marito: ma tale azienda di fatto non ha potuto proseguire e l'indennità per l'esproprio (pari a 103.000 Euro) è stata incassata dal marito in quanto proprietario dei locali.
In conclusione si deve ritenere fondata la richiesta di assegno di mantenimento. In questa fase di separazione, invero, l'assegno ha funzione prettamente assistenziale e la situazione economica attuale della sig.ra non è tale da Pt_2 permetterle un mantenimento adeguato: la disparità di reddito e patrimonio con il marito è rilevante ai fini di far ritenere necessario un riequilibrio dei redditi a fini di assistenziali. Peraltro è anche evidente che si tratta di una differenza strutturale, in cui ha avuto un ruolo l'andamento della vita matrimoniale, il lavoro prestato per la ditta del marito, l'accudimento dei figli, differenza non sufficientemente attutita dai benefici patrimoniali che comunque la moglie ha ottenuto durante il matrimonio.
Tali circostanze dovranno essere oggetto di successiva valutazione in sede di divorzio anche se fin d'ora si può rilevare che la natura assistenziale dell'assegno di mantenimento trova una sua giustificazione, nella presente causa, anche sotto il profilo della mancanza di una certezza di stabilità economica post lavorativa: ed invero mentre il marito ha una pensione sicura, oltre che un patrimonio rilevante, la moglie non ha una situazione contributiva idonea a garantirle analoghi redditi pensionistici in futuro e sicuramente ha attualmente difficoltà a rientrare nel mondo del lavoro.
Stante la differenza attuale di redditi l'assegno di separazione va determinato in Euro 700,00 idonei a riequilibrare i redditi tra i coniugi. A tale proposito va ricordato che il marito potrà usufruire del recupero fiscale, indicativamente pari ad 1/3 della somma erogata, per cui l'esborso effettivo sarà pari a circa Euro 500,00
Rilevato quindi che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in Genova (GE) il 25/01/1992 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 9 b) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una frattura affettiva non più ricomposta;
c) sussistono conseguentemente i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
d) va previsto un assegno di mantenimento per la moglie di Euro 700,00 mensili;
Rilevato infine che le parti hanno chiesto ai sensi dell'art. 473 bis. 49 c.p.c che venisse altresì pronunciato divorzio, sicchè la causa andrà rimessa al ruolo per la trattazione dell'ulteriore domanda, decorsi i termini di procedibilità della stessa;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contratiis rejectis,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi
codice fiscale nato a Parte_1 C.F._1
ROMA (RM) il 26/12/1948
e
codice fiscale nata a Parte_2 C.F._3
TORRE DEL GRECO (NA) il 29/06/1973
Sposati nel Comune di Genova (GE) in data 25/01/1992 (matrimonio trascritto nei Registri dell'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Genova, Atto n. 43, Parte I, Serie, Vol., Anno 1992, Uff. 1
Autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 10 Dispone che il marito, sig. , (C.F. Parte_1
, versi un assegno di mantenimento a favore C.F._1 della moglie , (C.F. , Parte_2 C.F._3 che determina in € 700,00 mensili in totale per 12 mensilità annue da corrispondersi, a decorrere da dicembre 2024, entro il giorno dieci di ogni mese a favore della stessa a decorrere dal luglio 2024 e da rivalutarsi annualmente in base alla variazione dell'indice Istat a partire dal luglio 2025.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Genova di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Atto n. 43, Parte I, Serie, Vol., Anno 1992, Uff. 1) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 9.7.1939, n. 1238;
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge n. 898/1970, come novellata;
Spese al definitivo.
DISPONE
La remissione della causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza per il divorzio
Genova, lì 21/03/2025
Il Presidente est. Dr. Domenico Pellegrini
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 11