Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 11/03/2025, n. 409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 409 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
R.G.A.C. n. 3032/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Prima Sezione Civile composto dai Magistrati:
Dott. Giuseppe Campagna -Presidente
Dott. ssa Elena M.A. Luppino -Giudice
Dott.ssa Myriam Mulonia -Giudice rel. riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 3032 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi civili dell'anno 2021, promosso
DA
(C.F.: ) nata a [...] Parte_1 C.F._1
(RC), il 26.06.1970, rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Luisa
Franchina, giusta procura resa su atto separato, presso il cui studio sito in
Reggio Calabria - Gallico, Via San Martino, n. 10 ha eletto domicilio;
-ricorrente-
CONTRO
(C.F.: ) nato a [...] Controparte_1 C.F._2
(Tunisia), il 31.05.1962, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonella De
Carlo, giusta procura resa su atto separato, presso il cui studio sito in
Reggio Calabria, Via Del Gelsomino, n. 35, ha eletto domicilio
-resistente-
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria
-interveniente-
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 25.06.2024, il difensore di parte ha chiesto un rinvio per la precisazione delle conclusioni;
alla richiesta si è associata parte resistente, la quale ha rinunciato alla prova per testi.
Il Giudice, preso atto, ha rinviato all'udienza del 12.11.2024, disponendo la trattazione della stessa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; successivamente, viste le note di trattazione scritta con cui le parti hanno precisato le conclusioni, ha rimesso la decisione al Collegio, concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 19.10.2021, sottoposto al visto della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria in data 22.11.2021,
ha proposto domanda al fine di far dichiarare lo Parte_1
scioglimento del matrimonio contratto con deducendo Controparte_1
tra le altre cose:
- di aver contratto, in data 01.03.2001, matrimonio civile con CP_1
in Reggio Calabria, con atto trascritto nel Registro degli Atti di
[...]
matrimonio del Comune di Reggio Calabria, al n. 12, Parte I, anno 2001;
- che dall'unione è nato un figlio: (26.12.1990), maggiorenne ed Per_1
economicamente autosufficiente;
- che il Tribunale di Reggio Calabria ha dichiarato la separazione dei coniugi con sentenza n. 1636 dell'08.11.2017;
- che, successivamente alla separazione personale, la comunione materiale e morale tra i coniugi non si è più ricostituita;
- che sono decorsi i termini previsti dalla legge per la domanda di scioglimento del matrimonio.
Sulla scorta di tali premesse, la ricorrente ha chiesto di:
- dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto con il resistente;
- disporre la restituzione alla stessa dei mobili e degli arrendi di sua esclusiva proprietà;
- disporre l'attribuzione in suo favore di un assegno divorzile pari a €
250,00, somma rivalutabile secondo gli indici Istat.
Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione udienza, è stato ritualmente notificato al resistente, il quale si è costituito in giudizio con memoria del
19.05.2022, aderendo alla domanda di scioglimento del matrimonio avanzata dalla ricorrente, ma chiedendo il rigetto di ogni altra richiesta formulata dalla stessa.
Alla prima udienza, svoltasi in data 14.06.2022 innanzi alla Presidente del
Tribunale, la ricorrente ha dichiarato di confermare il contenuto del ricorso e, in particolare:
- di essere disoccupata e di aver svolto, durante la convivenza matrimoniale, alcune attività in nero come badante, collaboratrice domestica, lavapiatti;
- di non aver più trovato lavoro dal 2016, nonostante il proprio impegno nella ricerca;
- di abitare in una casa in affitto, pagando un canone di € 250,00;
- di avere come unica entrata il reddito di cittadinanza pari a € 500,00;
- di essere disponibile a giungere a un accordo sul quantum dell'assegno divorzile nella misura di € 150,00;
- di essere comproprietaria di una casa in Rosalì insieme al resistente. Sentito il resistente, lo stesso ha riferito di lavorare presso una ditta di autotrasporti e di percepire uno stipendio che varia da € 400,00 a € 800,00, in base alla quantità di lavoro.
Con ordinanza del 31.10.2022, la Presidente del Tribunale ha adottato i provvedimenti provvisori e urgenti, ponendo a carico del resistente un assegno divorzile di € 150,00, somma da corrispondere entro il 5 di ogni mese e rivalutabile secondo gli indici Istat.
Rimessa la causa davanti al Giudice Istruttore, solo parte ricorrente ha depositato memoria integrativa, insistendo nelle conclusioni già formulate in ricorso.
All'udienza del 23.05.2023, le parti hanno precisato le proprie conclusioni chiedendo una pronuncia parziale in punto status, con rinuncia ai termini di cui all'art. 190 c.p.c., nonché la concessione dei termini ex art. 183, comma 6, c.p.c.
Preso atto, il Giudice istruttore ha riservato la causa al Collegio, che si è pronunciato in ordine allo status con sentenza non definitiva n. 770 del
09.06.2023.
La causa è stata, dunque, rimessa sul ruolo del Giudice istruttore per la prosecuzione del giudizio in ordine alle ulteriori questioni, con la concessione alle parti dei termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.
Con memoria n. 2, ex art. 183, VI comma, c.p.c., depositata in data
06.09.2023, parte resistente ha chiesto l'ammissione della prova per testi e, con memoria n. 3 ex art. 183, VI comma, c.p.c., parte ricorrente ne ha domandato il rigetto o, in subordine, l'ammissione alla prova del contrario.
Con ordinanza del 09.12.2023, il G.I., valutate le richieste istruttorie delle parti, ha accolto la prova per testi per come formulata dal resistente nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. relativamente al cap. 1, ammettendo altresì parte ricorrente alla prova del contrario e ordinando alle parti di produrre la documentazione fiscale attestante i rispettivi redditi.
All'udienza 25.06.2024, il difensore di parte ha chiesto un rinvio per la precisazione delle conclusioni;
alla richiesta si è associata parte resistente, la quale ha rinunciato alla prova per testi.
Il Giudice, preso atto, ha rinviato all'udienza del 12.11.2024, disponendo la trattazione della stessa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; successivamente, viste le note di trattazione scritta con cui le parti hanno precisato le conclusioni, ha rimesso la decisione al Collegio, concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Con memoria conclusionale del 07.01.2025, il difensore di parte ricorrente ha precisato che la stessa è disoccupata, non svolge attività lavorativa anche a causa delle proprie condizioni di salute e non percepisce il reddito di inclusione. Ha chiesto, pertanto di:
- Disporre la restituzione alla ricorrente dei mobili, degli arredi di sua esclusiva proprietà essendo stati donati alla stessa dalla sorella (la cucina) nonché di tutti i suoi effetti personali rimasti nell'appartamento;
- Disporre a favore della sig.ra l'attribuzione di un Parte_1
assegno divorzile a carico del sig. nella misura di €. Controparte_2
250/00 mensili, rivalutato annualmente secondo gli indici Istat;
- Condannare il resistente al pagamento delle spese ed onorari del giudizio.
Con memoria conclusionale dell'08.01.2025, il difensore di parte resistente ha ribadito che lo stesso è affetto da adenocarcinoma prostatico infiltrante e, per tale ragione, gli è stata riconosciuta, dal 22.06.2022, un'invalidità totale e permanente al 100% al lavoro, mentre la ricorrente svolge attività lavorativa, seppure non regolarmente registrata. Ha chiesto, pertanto, di: - Rigettare la richiesta di parte attrice dell'attribuzione di un assegno a carico del convenuto pari ad euro 250,00 mensili, in ragione del fatto che il
IG , versa in condizioni economiche disagiate;
CP_1
- Condannare la parte ricorrente al pagamento delle spese ed onorari del giudizio.
Attesa la sentenza parziale n. 770 depositata il 09.06.2023 non resta in questa sede che adottare i provvedimenti conseguenziali.
1. Assegno divorzile.
In ordine alla domanda della ricorrente in ordine all'assegno divorzile, di cui il ricorrente ha chiesto il rigetto, questo Collegio ritiene che la stessa debba essere accolta per i motivi di seguito esposti.
A tal riguardo, appare opportuno ripercorrere i presupposti legislativi posti a fondamento dell'assegno di divorzio e, in particolare, l'art. 5, comma 6, L.
n. 898/1970 e successive modifiche, stabilisce che “con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il Tribunale, tenuto conto delle posizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno per la conduzione familiare, ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”.
La norma appena richiamata ha dato luogo a una copiosa attività di interpretazione giurisprudenziale in ordine ai presupposti di attribuzione dell'assegno suddetto. Come noto, si è passati dal criterio del “tenore di vita” goduto dal coniuge debole in costanza di matrimonio, al superamento dello stesso con il riconoscimento della sola funzione assistenziale dell'assegno divorzile (Cass. civ., Sez. I, 11 maggio 2017, n. 11504).
Tuttavia, anche tale impostazione è stata superata dalla Suprema Corte, la quale si è pronunciata riconoscendo all'assegno divorzile una composita funzione assistenziale, perequativa e compensativa, nel pieno rispetto degli artt. 2 e 29 della Costituzione, dai quali discende il principio di solidarietà post-coniugale (Cass. civ., Sez. Un., 11 luglio 2018, n. 18287).
In tal modo, si è voluto sganciare il criterio di attribuzione dell'assegno divorzile dal concetto di indissolubilità del matrimonio, da cui discendeva il parametro del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio per l'attribuzione di detto contributo a favore dell'ex coniuge.
Ciò trova conferma in più recente giurisprudenza, che, in un'ottica di valorizzazione della composita funzione dell'assegno divorzile, sottolinea che lo scopo di tale strumento è quello di “attribuire all'ex coniuge che non fruisca di mezzi adeguati e non sia in grado di procurarseli autonomamente e non per sua colpa, un assegno di divorzio che sia commisurato anche al contributo prestato alla formazione del patrimonio familiare e dell'ex coniuge” (Cass. civ., Sez. Un., 5 novembre 2021, n. 32198).
Ciò che i Giudici di legittimità hanno inteso configurare è quindi un punto di equilibrio tra le posizioni economiche degli ex coniugi, in ottica compensativa rispetto il contributo fornito dal coniuge debole al patrimonio familiare, secondo un principio solidaristico, e giammai idoneo a giustificare rendite parassitarie.
Tale impostazione è fatta propria da questo Collegio attraverso una valutazione in concreto dei presupposti pocanzi descritti. Dalla natura prevalentemente disponibile dei diritti in gioco discende che le parti hanno oneri probatori tipici del procedimento civile. Pertanto, il coniuge che richiede l'attribuzione dell'assegno divorzile ha l'onere di fornire con ogni mezzo la prova del contributo dato alla formazione e alla crescita del nucleo familiare, nonché dello squilibrio patrimoniale che da esso deriva.
Ne consegue che sulla ricorrente, quale richiedente l'attribuzione in suo favore dell'assegno de quo, incombeva l'onere di dimostrare il contributo offerto alla comunione familiare, in termini di tempo ed energie, l'eventuale rinuncia concordata a occasioni lavorative e di crescita professionale in costanza di matrimonio, l'apporto fornito alla realizzazione del patrimonio familiare e personale dell'ex coniuge, nonché la circostanza di non fruire di mezzi adeguati e di non essere in grado di procurarseli autonomamente e non per sua colpa. Dall'altro lato, parte resistente avrebbe dovuto fornire, con ogni mezzo, la prova del contrario.
Inoltre, fermo l'obbligo di entrambe le parti di produrre la dichiarazione dei redditi e ogni altra documentazione relativa al loro patrimonio personale e comune – sollecitato, peraltro, dal G.I. con l'ordinanza del 09.12.2023 –, deve evidenziarsi che i depositi effettuati dalle stesse sono incompleti e afferenti a un arco temporale risalente, tali da non consentire al Giudice una precisa valutazione documentale in ordine alle effettive ed attuali disponibilità economiche delle parti.
Ne consegue che il Giudice, nel decidere in ordine al riconoscimento dell'assegno in favore del coniuge richiedente, può trarre elementi di convincimento anche dalla mancata produzione delle dichiarazioni reddituali aggiornate ai sensi dell'art. 116 c.p.c.
Fatta tale precisazione, dalle dichiarazioni rese, nonché dagli atti e verbali del giudizio emerge la sussistenza di una sperequazione reddituale tra le parti, in quanto la ricorrente è disoccupata dal 2016 e non usufruisce di alcun sussidio statale, mentre il resistente, percepisce una pensione (di cui, tuttavia, non se ne conosce l'ammontare) essendogli stata riconosciuta una invalidità totale e permanente al lavoro.
Inoltre, parte resistente riferisce che la svolge attività lavorativa, Pt_1
seppure non regolarmente registrata;
di ciò, però, non fornisce alcun riscontro probatorio, avendo peraltro rinunciato alla prova per testi, la quale era stata ammessa proprio sul capitolo relativo alla presunta attività lavorativa della ricorrente: 1. “vero che la IG.r svolge Parte_1
attività lavorativa?” (cfr. memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 del 06.09.2023; ordinanza istruttoria del 09.12.2023).
Ne deriva, pertanto, che ai fini della decisione, questo Collegio deve considerare quale ulteriore elemento di convincimento il fatto che la resistente, nata nel 1970, è collocata in una fascia di popolazione adulta relativamente alla quale risulta – tenuto conto di evidenti massime di esperienza – che sia oltremodo difficoltoso inserirsi nel mondo del lavoro.
Orbene, l'attribuzione dell'assegno divorzile al coniuge richiedente, lungi dall'essere una misura automatica, è finalizzata a valorizzare le tre principali funzioni dello stesso, ossia quella assistenziale, perequativa e compensativa, nel pieno rispetto degli artt. 2 e 29 della Costituzione, dai quali discende il principio di solidarietà post-coniugale e, pertanto, in un'ottica riequilibratrice delle posizione degli ex coniugi, il Collegio ritiene sussistenti i presupposti per l'accoglimento della domanda della resistente e quantifica l'assegno in suo favore in € 200,00.
2. Richieste restitutorie.
Quanto all'ulteriore domanda, formulata da parte ricorrente, con cui è stato chiesto di “Disporre la restituzione alla ricorrente dei mobili, degli arredi di sua esclusiva proprietà essendo stati donati alla stessa dalla sorella (la cucina) nonché di tutti i suoi effetti personali rimasti nell'appartamento”, deve segnalarsi che non possono trovare ingresso nel presente giudizio le richieste “restitutorie” ovvero le rivendicazioni di varia natura avanzata dalle parti, non costituendo questa la naturale sedes materiae dove verificare la fondatezza, nell'an e nel quantum, delle pretese fatte valere da ciascuna parte, atteso che le uniche domande di contenuto patrimoniale ammissibili nel giudizio di separazione sono quelle strettamente connesse all'oggetto del giudizio, in quanto conseguenziali alle statuizioni ivi emanande in tema di rapporti personali tra le parti e di rapporti tra queste e la prole, e rammentando, per altro verso, come l'ordinamento giuridico offra altri e più efficaci strumenti per la tutela di dette asserite pretese
“creditorie” e/o “rivendicative”.
3. Spese di lite.
In conclusione, avuto riguardo alle ragioni della decisione e alla natura della controversia, si reputa sussistano i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c. per procedere alla integrale compensazione delle spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti costituite, il rappresentante dell'ufficio del PM, definitivamente pronunciando sulla causa come in epigrafe promossa, richiamata la sentenza di stato già emessa tra le parti n. 770\2023, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) accoglie la domanda della ricorrente di corresponsione, a proprio favore, di un assegno divorzile e per l'effetto pone a carico di Controparte_3
l'obbligo di versare a la somma di € 200,00, somma Parte_1
rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
2) dichiara il non luogo a provvedere sulle ulteriori domande restitutorie;
-spese compensate;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, nella camera di consiglio del7 marzo 2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Myriam Mulonia Dott. Giuseppe Campagna