Ordinanza cautelare 23 novembre 2017
Sentenza 19 febbraio 2019
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. III, sentenza 19/02/2019, n. 268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 268 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2019 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 19/02/2019
N. 00268/2019 REG.PROV.COLL.
N. 01014/2015 REG.RIC.
N. 00734/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1014 del 2015, proposto da:
AR LI, SA RO, IA AL, LO IN, Il PO Costruzioni di IN LO & C., rappresentati e difesi dagli avvocati Angela Barone, Gaetano Barone, con domicilio eletto presso lo studio Giuseppe Tamburello in Catania, via Ventimiglia, 145;
contro
Assessorato Territorio ed Ambiente della Regione Siciliana, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Catania, via Vecchia Ognina,149;
Comune di SA, non costituito in giudizio;
sul ricorso numero di registro generale 734 del 2017, proposto da:
AR LI, AR GA, GI RO, RO RO, SA RO, ST AC, OH HI, AR TE AN, IA AL, LO IN, rappresentati e difesi dagli avvocati Gaetano Barone, Angela Barone, con domicilio eletto presso lo studio Giuseppe Tamburello in Catania, via Ventimiglia n. 145;
contro
Comune di SA, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Sergio Boncoraglio, domiciliato ex art. 25 cpa presso la Segreteria TAR Sicilia in Catania, via Istituto Sacro Cuore n. 22;
per l'annullamento
quanto al ricorso n. 1014 del 2015:
- del decreto del Dirigente Generale dell’Assessorato intimato n. 5 del 23 gennaio 2015, con il quale sono state annullate la concessione edilizia n. 132/2007 rilasciata dal Comune di SA il 15.11.2007, la prima variante alla stessa, n. 285/2008, e la DIA n. 77/2010, tutte rilasciate alla ditta LI AR e alla società Il PO costruzioni s.a.s. di IN LO;
- del voto n. 211 del 3 dicembre 2014 del CRU e del parere n. 12/2014 del Dipartimento urbanistica Servizio 4, Unità operativa 4.3 dell’Assessorato Territorio ed Ambiente.
quanto al ricorso n. 734 del 2017:
con il ricorso introduttivo:
-del provvedimento ex art. 30, comma 7, del d.p.r. 6 giugno 2001 n. 380 emesso dal Dirigente del Settore XI del Comune di SA, notificato il 20 febbraio 2017;
con i motivi aggiunti:
-dell'ordinanza n. 27 del 13 settembre 2017, successivamente notificata, con la quale è stata disposta l'acquisizione gratuita al patrimonio disponibile del Comune di SA del compendio immobiliare degli odierni ricorrenti, sito in SA c.da Buttarella.
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Assessorato Territorio ed Ambiente della Regione Siciliana e del Comune di SA;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 dicembre 2018 la dott.ssa Giuseppa Leggio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il primo dei ricorsi in esame, i ricorrenti LI AR e Il PO costruzioni s.a.s. di IN LO quali titolari della concessione edilizia n. 132/2007 del 15.11.2007 e successive varianti, rilasciate dal Comune di SA, e gli altri ricorrenti quali proprietari di unità immobiliari facenti parte dei fabbricati realizzati in forza dei predetti titoli edilizi, impugnano il decreto n. 5 del 23 gennaio 2015 dell’Assessorato Territorio ed Ambiente della Regione Siciliana, unitamente agli altri atti meglio indicati in epigrafe, con i quali la predetta concessione edilizia n. 132/2007, la variante a tale concessione e la DIA n. 77/2010 sono state annullate.
Il provvedimento impugnato è stato emesso sulla base dei pareri resi dal Dipartimento regionale urbanistica Servizio 4, Unità operativa 4.3 in data 08.10.2014 e dal Consiglio regionale urbanistica in data 03.12.2014, con i quali è stato evidenziato quanto segue:
a) la concessione edilizia n. 132/2007 sarebbe illegittima, in quanto ha consentito l’edificazione di n. 4 unità abitative, con relativa viabilità interna, in zona “E” del P.R.G. di SA, dove l’art. 48 delle N.T.A. del Piano regolatore ammette la residenza in verde agricolo esclusivamente “a servizio del fondo”, così di fatto determinando una lottizzazione abusiva; la stessa concessione edilizia avrebbe inoltre assentito una volumetria superiore rispetto a quella ammissibile, in quanto nei conteggi planovolumetrici dei due fabbricati “corpo A” e “corpo B” non sarebbe stata computata la cubatura del sottotetto, per la parte abitabile di altezza superiore a 2,40 metri;
b) per le stesse ragioni sarebbe illegittima anche la C.E. in variante n. 285/2008, con la quale sarebbe stata assentita, inoltre, ulteriore volumetria;
c) la DIA n 77 del 2010 avrebbe previsto il frazionamento delle due unità abitative del corpo “B” in 4 distinte unità immobiliari, e il recupero a fini abitativi dei sottotetti, in contrasto con la previsione di cui all’art. 18 della L.R. n. 4/2003, che consente il recupero abitativo di tali locali solo per gli edifici già esistenti e regolarmente realizzati alla data di approvazione della stessa legge n. 4/2003, laddove i fabbricati di cui si tratta sono stati edificati in data successiva.
Il parere del CRU n. 211 del 03.12.2014 ha, in particolare, rilevato che i superiori titoli, consentendo la realizzazione di un complesso residenziale di n. 6 unità abitative all’interno di un’area che lo strumento urbanistico generale del Comune di SA destina “ alla conservazione e/o all’incremento delle coltivazioni agricole”, e nella quale “ acquistano rilevanza storica e paesaggistica i muri a secco che vanno mantenuti e preservati dal degrado”, hanno disatteso le finalità di tutela e conservazione prefigurate dal P.R.G. stesso, con conseguente grave danno urbanistico.
Il ricorso è affidato, in diritto, ai seguenti motivi:
1) Violazione dell'art. 21 nonies della legge n.241 del 1990, nonché dell'art.53 della L.R. 27 dicembre 1978 n.71. Eccesso di potere per difetto di motivazione.
Il provvedimento impugnato sarebbe stato adottato in carenza dei presupposti per l’esercizio del potere di annullamento di cui all’art. 53 della L.R. n. 71/1978, specie considerando che le opere di cui ai titoli edilizi annullati risultano completate fin dal 2010, con conseguente affidamento dei privati nella regolarità dell’edificazione, assistita da titolo edilizio.
L’Amministrazione, inoltre, non avrebbe effettuato nessuna comparazione, invece doverosa nella fattispecie, tra i diversi interessi pubblici e privati in gioco.
2) Violazione dell'art.21 octies della legge n.241 del 1990 e dell'art.53 della l.r. n.71/1978.
Sarebbe erroneo l'assunto secondo cui l'ammissibilità della funzione abitativa nell'ambito delle zone agricole del territorio comunale dovrebbe essere strettamente connessa a “servizio del fondo “, atteso che la norma generale di cui all’art.7 n.4 del D.M. 2 aprile 1968 consente la destinazione abitativa in zona agricola con l’unico limite costituito da un indice di densità fondiaria molto esiguo, pari allo 0,03 mc./mq., senza alcun riferimento alla conduzione agricola del fondo.
Non sarebbe stato, inoltre, svolto alcun accertamento sulla possibilità effettiva di adibire ad abitazione i sottotetti degli edifici di cui trattasi, né sarebbe configurabile alcun fenomeno lottizzatorio, posto che per aversi lottizzazione abusiva occorre, sia sul piano negoziale che su quello materiale, il frazionamento del terreno in lotti e la necessaria realizzazione di opere di urbanizzazione.
Si è costituito in giudizio l’Assessorato intimato, avversando il ricorso e chiedendone il rigetto.
Il Comune di SA non si è costituito in giudizio.
Con il ricorso n. 734 del 2017, la sig.ra LI AR e Il PO costruzioni s.a.s. di IN LO quali titolari della concessione edilizia n. 132/2007 e successive varianti, e gli altri ricorrenti nella dichiarata qualità di comproprietari o usufruttuari di unità immobiliari facenti parte dei fabbricati realizzati in forza della predetta concessione edilizia n. 132/2007 ( e comunque tutti destinatari del provvedimento gravato), impugnano il provvedimento emesso ex art. 30, comma 7, del d.p.r. 6 giugno 2001 n. 380 dal Dirigente del Settore XI del Comune di SA, notificato il 20 febbraio 2017.
Con il predetto provvedimento, preso atto dell’avvenuto annullamento, con decreto ARTA n. 5/2015, della concessione edilizia n. 132/2007, della prima variante alla stessa e della D.I.A. n. 77/2010 - originariamente rilasciati dal Comune di SA alla ditta LI AR e alla società Il PO costruzioni s.a.s. di IN LO per la realizzazione di un compendio immobiliare plurifamiliare in c.da “Buttarella” - e ritenuto, inoltre, il configurarsi nella fattispecie di un’ipotesi di lottizzazione abusiva, è stata ordinata ai ricorrenti “ la sospensione nonché l’immediata interruzione delle opere e dei lavori eventualmente in corso ed il divieto di disporre dei suoli e delle opere stesse con atti tra vivi, e la trascrizione a tal fine nei registri immobiliari ”.
Con lo stesso provvedimento, il Comune ha dato atto che “ trascorsi 90 giorni dalla notifica della presente, ove non intervenga la revoca del presente provvedimento, le unità immobiliari facenti parte del compendio immobiliare sito in c.da Buttarella, annotato in Catasto al Foglio 229, particella originaria 180 frazionata in 4 particelle 261, 262, 263 e 264…, nonché il mutamento della particella 263 in 267 e della 262 in 265, ulteriore frazionamento di quest’ultima in 5 lotti subalterni, …, saranno acquisite di diritto al patrimonio disponibile del Comune ”.
Avverso il predetto provvedimento i ricorrenti hanno dedotto motivi di violazione e falsa applicazione dell’art. 30 del D.P.R. n. 380/2001, dell’art. 3 della LR n. 10/1991 per difetto di istruttoria e di motivazione, nonché di illegittimità derivata, sostenendo che erroneamente il Comune di SA avrebbe ritenuto realizzata lottizzazione abusiva materiale, atteso che l’intervento edilizio di cui trattasi, consistente nella realizzazione di n. 4 piccole unità edilizie, con una volumetria di appena 925 mc, non avrebbe potuto determinare alcuno stravolgimento dell’assetto urbanistico -territoriale preesistente.
L’Amministrazione, inoltre, non avrebbe potuto esercitare il potere di cui all’art. 30, comma 7, D.P.R. n. 380/2001, senza prima accertare se l’intervento edilizio originariamente assentito con singola concessione edilizia avrebbe, invece, dovuto assoggettarsi alla preventiva approvazione di un piano lottizzatorio.
Parte ricorrente ha chiesto il risarcimento dei danni.
Con motivi aggiunti al ricorso n. 734/2017, i ricorrenti hanno infine impugnato l’ordinanza di acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell’intero compendio immobiliare di cui trattasi, lamentando violazione e falsa applicazione degli artt. 30 e 31 D.P.R. n. 380/2001, violazione dell’art. 3 L.R. n. 10/91, nonché illegittimità derivata.
Si è costituito in giudizio il Comune di SA, chiedendo rigettarsi il ricorso ed i motivi ad esso aggiunti.
In vista dell’odierna udienza di discussione, la parte ricorrente ha depositato memoria.
Alla pubblica udienza del 12 dicembre 2018 i ricorsi sono stati trattenuti in decisione.
Deve preliminarmente disporsi la riunione dei ricorsi indicati in epigrafe ai fini della decisione con unica sentenza, per evidenti ragioni di connessione soggettiva ed oggettiva.
I ricorsi sono infondati.
E’ innanzi tutto infondato il primo dei ricorsi in esame, le cui censure ritiene il Collegio di poter trattare congiuntamente in quanto tutte dirette a contestare l’operato dell’Amministrazione regionale sotto il profilo della carenza dei presupposti per l’esercizio del potere di annullamento di cui all’art. 53 della L.R. n. 71/1978, nonché a sostenere la legittimità dei titoli edilizi annullati.
E’ sufficiente, ad avviso del Collegio, richiamare i principi di cui alla pronuncia n. 8/2017 dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, secondo cui il decorso anche di un considerevole lasso di tempo dal rilascio del titolo edilizio non incide in radice sul potere di annullare in autotutela il titolo medesimo, quanto – piuttosto – impone all’amministrazione una valutazione motivata fra l’interesse pubblico al ritiro dell’atto illegittimo e il complesso delle altre circostanze e interessi rilevanti (e, in primis, quello del destinatario del provvedimento illegittimo ).
Specifica l’Adunanza Plenaria, quanto alla ragionevolezza del termine di annullamento, che “ è del tutto congruo che il termine in questione (nella sua dimensione ‘ragionevole’) decorra soltanto dal momento in cui l’amministrazione è venuta concretamente a conoscenza dei profili di illegittimità dell’atto ”.
Nel caso di specie, deve innanzi tutto rilevarsi che l’art. 53 della L.R. 27/12/1978, n. 71, relativo all’annullamento di provvedimenti comunali, consente alla Regione di annullare entro dieci anni dalla loro adozione le deliberazioni ed i provvedimenti comunali che consentono esecuzione di opere in violazione delle leggi vigenti, delle prescrizioni degli strumenti urbanistici o delle norme dei regolamenti edilizi, stabilendo, dunque, la possibilità di disporre l’annullamento del titolo edilizio anche dopo un apprezzabile lasso di tempo dal rilascio del titolo stesso.
In ogni caso, facendo applicazione al caso di specie dei principi dell’Adunanza Plenaria n. 8/2017 prima richiamati, il termine ragionevole per l’adozione dell’atto di annullamento non poteva decorrere dal momento del rilascio della concessione da parte del Comune di SA, ma solo dal momento in cui l’Amministrazione regionale ha avuto conoscenza dei profili di illegittimità dei titoli edilizi di cui si discute, ciò che è avvenuto a seguito dell’esposto –denuncia di Legambiente e dell’indagine ispettiva disposta con D.D.G. dell’11.01.2013.
Ne consegue che, essendosi conclusa la predetta indagine ispettiva con rapporto n. 27442 del 23.12.2013, ed essendo intervenuto il decreto di annullamento dei titoli edilizi il 23.01.2015, il lasso di tempo intercorso per l’annullamento va considerato ragionevole, e rispettoso del termine di diciotto mesi di cui all’art. 53 più volte richiamato.
Quanto alla motivata valutazione dei diversi interessi in gioco, il Collegio considera sufficiente a giustificare le ragioni di interesse pubblico il richiamo alle finalità perseguite dall’art. 48 N.T.A. del Piano regolatore generale del Comune di SA (alle esigenze, cioè, di conservazione e/o incremento delle coltivazioni agricole e alla tutela prevista, per la loro rilevanza storica e paesaggistica, per i muri a secco, “che devono essere mantenuti e preservati dal degrado”).
Invero, come affermato dall’Adunanza Plenaria prima richiamata, l’onere motivazionale risulta attenuato “ alla luce della pregnanza degli interessi pubblici sottesi alla disciplina in materia edilizia e alla prevalenza che deve essere riconosciuta ai valori che essa mira a tutelare ”, in quanto l’onere di puntuale motivazione circa le ragioni di interesse pubblico sottese all’annullamento e alla valutazione degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, “ non muta il rilievo relativo da riconoscere all’interesse pubblico e la preminenza che deve essere riconosciuta al complesso di interessi e valori sottesi alla disciplina edilizia e urbanistica. ”.
Alla luce di tali principi, l’onere motivazionale deve, dunque, nel caso che ci occupa, ritenersi pienamente assolto attraverso il richiamo “alle finalità di tutela e conservazione prefigurate dal P.R.G. di SA”, che sono state in concreto violate attraverso il rilascio dei titoli edilizi ora annullati.
Non possono trovare condivisione neanche le censure con le quali i ricorrenti affermano la regolarità urbanistica degli edifici realizzati, in quanto:
a) l’art. 48 delle norme tecniche di attuazione del P.R.G. di SA – norma che non è stata contestata dai ricorrenti - dopo avere specificato che le aree agricole sono destinate alla conservazione e/o all'incremento delle coltivazioni agricole e che in tali aree acquistano rilevanza storica e paesaggistica i muri a secco, che vanno mantenuti e preservati dal degrado, consente “la residenza a servizio del fondo”, con indice di fabbricabilità fondiaria pari a n2c./mq. 003 in conformità al D.M 2.4.68 n. 1444 I art. 7;
b) come correttamente rilevato nel rapporto ispettivo del 23.12.2013, il predetto art. 48 evidenzia che l'edificazione in zona agricola è strettamente collegata all'utilizzo del terreno e alle attività agricole, e tale circostanza era sufficiente a precludere qualsiasi possibilità di edificazione per la realizzazione di insediamenti abitativi residenziali, come invece è avvenuto;
c) i limiti di densità edilizia di cui all’art. 7, n. 4, del decreto ministeriale n. 1444/1968, richiamati dallo stesso art. 48 N.T.A., non possono che intendersi riferiti alle edificazioni che sono consentite in zona “E” – agricola e, dunque, nel caso all’esame, alle edificazioni a servizio del fondo, e non anche alla costruzione di insediamenti residenziali, vietati nella ZTO in argomento;
d) non sussiste alcuna carenza di istruttoria sulla possibilità effettiva di adibire ad abitazione i sottotetti degli edifici di cui trattasi, tenuto conto che l’indagine ispettiva ordinata dall’Assessorato ha accertato come il Comune avesse assentito una volumetria superiore a quella consentita, a parte l’ovvia considerazione che non occorreva nessun ulteriore accertamento in ordine alla concreta possibilità di adibire il sottotetto ad uso abitativo, posto che gli stessi ricorrenti avevano presentato la DIA n. 77/10 del 24.3.2010 per il recupero a fini abitativi dei sottotetti.
Le stesse considerazioni si impongono anche con riferimento all’asserita non configurabilità di alcun fenomeno lottizzatorio.
I ricorrenti non hanno sollevato apposite censure sul punto, ma si sono limitati ad affermare che, poiché per aversi lottizzazione abusiva occorre il frazionamento del terreno in lotti e la necessaria realizzazione di opere di urbanizzazione, tali requisiti sarebbero insussistenti nell’autorizzazione comunale alla realizzazione dei due modesti fabbricati in argomento.
Va rilevato, invece, che contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, nella fattispecie di causa si è avuto frazionamento e vendita del terreno in lotti, atteso che l’originaria particella 180 è stata frazionata nelle particelle 261, 262, 263 e 264 e le particelle 262 e 264 con i relativi fabbricati sono stati venduti ad altra ditta, come risulta, senza contestazioni della parte ricorrente, dal rapporto ispettivo n. 27442 del 23.12.2013 del Servizio 5 - Vigilanza urbanistica del Dipartimento Urbanistica dell’A.R.T.A.
Giova, invero, ricordare che l’art. 30 D.P.R. 380/2001, riproducendo le disposizioni già contenute nell’art. 18 della L. 47/85, prevede che “ Si ha lottizzazione abusiva di terreni a scopo edificatorio quando vengono iniziate opere che comportino trasformazione urbanistica od edilizia dei terreni stessi in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, o comunque stabilite dalle leggi statali o regionali o senza la prescritta autorizzazione; nonché quando tale trasformazione venga predisposta attraverso il frazionamento e la vendita, o atti equivalenti, del terreno in lotti che, per le loro caratteristiche quali la dimensione in relazione alla natura del terreno e alla sua destinazione secondo gli strumenti urbanistici, il numero, l'ubicazione o la eventuale previsione di opere di urbanizzazione ed in rapporto ad elementi riferiti agli acquirenti, denuncino in modo non equivoco la destinazione a scopo edificatorio ”.
L’ordinamento disciplina una lottizzazione materiale, consistente nella realizzazione, anche nella sola fase iniziale, di opere che comportino un’abusiva trasformazione urbanistica o edilizia dei terreni in violazione degli strumenti urbanistici. Prevede, inoltre, la lottizzazione negoziale, ovvero cartolare, allorquando la trasformazione avvenga tramite atti negoziali che determinino un frazionamento del terreno in lotti tali da denunciare in modo inequivoco la destinazione a scopo edificatorio.
Con riguardo alla prima, il concetto di "opere che comportino trasformazione urbanistica od edilizia" dei terreni deve essere interpretato in maniera "funzionale" alla ratio della norma, il cui bene giuridico tutelato è costituito dalla necessità di preservare la potestà programmatoria attribuita all'Amministrazione nonché l'effettivo controllo del territorio da parte del soggetto titolare della stessa funzione di pianificazione, al fine di garantire una ordinata pianificazione urbanistica, un corretto uso del territorio e uno sviluppo degli insediamenti abitativi e dei correlativi standard compatibile con le esigenze di finanza pubblica.
Con riferimento alla seconda, inoltre, sebbene l'accertamento dei presupposti di cui all'art. 30 del D.P.R. n. 380 comporti la ricostruzione di un quadro indiziario sulla scorta degli elementi indicati nella norma, dalla quale sia possibile desumere in maniera non equivoca la destinazione a scopo edificatorio degli atti posti in essere dalle parti, è tuttavia sufficiente che lo scopo edificatorio emerga anche solo da alcuni degli indizi o, anche da un solo indizio (Consiglio Stato, sez. IV, n. 2004/2009).
Ritiene, dunque, il Collegio che nel caso di specie sussistono sufficienti elementi indiziari della lottizzazione abusiva, sia cartolare (frazionamento e vendita della p.lla originaria; frazionamento delle due unità abitative del blocco “B” in 4 unità abitative) sia materiale (trasformazione urbanistica dell’area destinata a verde agricolo mediante edificazione e creazione di stradella interna lungo il confine nord del terreno, identificata in catasto con la p.lla 264 di mq 1624).
Le considerazioni fin qui esposte sulla sussistenza di lottizzazione abusiva nel caso di specie permettono di rigettare altresì il ricorso n. 734 del 2017, con il quale parte ricorrente ha sostenuto che erroneamente il Comune di SA avrebbe ritenuto realizzata lottizzazione abusiva, e ciò a parte la considerazione che le censure sulla non configurabilità nella fattispecie di una lottizzazione abusiva, oltre ad essere infondate, sono inammissibili in quanto dovevano essere tempestivamente formulate in occasione dell’impugnazione, con il primo dei ricorsi in esame, del decreto A.R.T.A. di annullamento dei titoli edilizi.
Sono altresì infondate sia la censura di illegittimità derivata dal decreto A.R.T.A. del gennaio 2015, in ragione dell’infondatezza del ricorso n. 1014/2015 proposto avverso tale decreto, sia la censura per cui l’amministrazione non avrebbe potuto esercitare il potere di cui all’art. 30, comma 7, D.P.R. n. 380/2001, senza prima accertare se l’intervento edilizio originariamente assentito con singola concessione edilizia avrebbe invece dovuto essere assoggettato alla preventiva approvazione di un piano lottizzatorio.
E’ sufficiente rilevare che, a fronte del disposto annullamento da parte della Regione dei titoli edilizi originariamente rilasciati, e dell’accertamento in tale sede di un fenomeno di lottizzazione abusiva, il Comune di SA non doveva compiere alcuna istruttoria per stabilire se l’intervento fosse soggetto alla preventiva approvazione di un piano di lottizzazione, ma aveva l’obbligo di adottare tutti i provvedimenti consequenziali all’annullamento dei predetti titoli edilizi.
Residua l’esame dei motivi aggiunti al ricorso n. 734/2017, essi pure infondati, atteso che, diversamente da quanto sostenuto dai ricorrenti, l’ipotesi di annullamento del titolo edilizio da parte della Regione non è disciplinato dall’art. 38 del d.p.r. n. 380/2001, ma dai successivi artt. 39 e 40, e il citato art. 39, comma 4, nel contemplare la demolizione delle opere eseguite in base al titolo annullato, rinvia implicitamente alle previsioni di cui al precedente art. 31, con conseguente legittimità dell’ordine di sgombero degli immobili e della immissione in possesso degli stessi.
In conclusione, i ricorsi ed i motivi aggiunti devono essere respinti.
La reiezione dei ricorsi comporta il rigetto altresì della domanda risarcitoria.
Le spese possono essere compensate in ragione del particolare svolgimento in fatto della vicenda oggetto di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza), previa riunione dei ricorsi in epigrafe, li respinge.
Respinge la domanda risarcitoria.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2018 con l'intervento dei magistrati:
Daniele Burzichelli, Presidente
Dauno Trebastoni, Consigliere
Giuseppa Leggio, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giuseppa Leggio | Daniele Burzichelli |
IL SEGRETARIO