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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 03/06/2025, n. 482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 482 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Elvira Maltese Presidente
Dott.ssa Viviana Urso Consigliere
Dott.ssa Caterina Musumeci Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 722/2023 R.G. promossa
DA
,) rappresentata e difesa, giusta Parte_1 C.F._1
procura in atti, dall'avv. MARINA GIUFFRIDA
Appellante
CONTRO
Controparte_1
( , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e P.IVA_1
difeso, giusta procura generale alle liti, dall'avv. FRANCESCO VELARDI
Appellato
AVENTE AD OGGETTO: Revoca reddito di cittadinanza.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 534/2023 depositata in data 13.02.2023, il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, rigettava il ricorso proposto da Parte_1
nei confronti dell' avente ad oggetto l'impugnazione del provvedimento di CP_1
revoca del 21.9.2021, relativo al beneficio del Reddito di Cittadinanza giusta domanda prot. n. INPS-RDC-2020-3028248 del 7.10.2020 e la relativa richiesta di restituzione somme del 24.12.2021 dell'importo di € 2.332,78, nonché il provvedimento di revoca del 22.9.2021, relativo al beneficio del Reddito di
Cittadinanza giusta domanda prot. n. I.N.P.S.-RDC-2019-565997 del 20.3.2019 e la relativa richiesta di restituzione somme del 18.02.2022 dell'importo di €
15.913,68. Il Tribunale, in ultimo, compensava le spese di lite.
Avverso la sentenza di primo grado interponeva appello con Parte_1
ricorso depositato in data 10.8.2023, cui resisteva l' appellato. CP_1
La causa veniva decisa all'esito dell'udienza del 29.05.2025, fissata ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per depositare note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'odierna appellante, con il primo motivo di gravame, articolato in più punti, censura il capo della sentenza impugnata nella parte in cui il decidente, richiamato il disposto normativo di cui all'art. 7, commi 1 e 2, del D.L. n. 4 del 2019, convertito dalla L. n. 26 del 2019, ha ritenuto infondata l'eccezione di inesistenza dei presupposti di legge per la revoca del beneficio del Reddito di Cittadinanza disposta a seguito delle risultanze degli accertamenti svolti dalla Guardia di Finanza.
Osserva che tale assunto si fonderebbe sull'erroneo convincimento del giudice di prime cure secondo il quale la stessa avrebbe realizzato delle vincite e che queste avrebbero costituito reddito che doveva essere dichiarato ai fini dell'ottenimento e del mantenimento del beneficio del reddito di cittadinanza. Lamenta, inoltre, il
2 mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte dell' essendosi CP_1
quest'ultimo limitato a richiamare l'accertamento eseguito dalla Guardia di
Finanza; ribadisce che, in ogni caso, essa appellante non ha mai realizzato tali vincite e non ha mai percepito ed incassato delle somme, trattandosi solo di movimentazioni virtuali all'interno del conto gioco online, con la conseguente insussistenza di alcun reddito da dichiarare nella DSU. In conclusione, rileva che i redditi presunti accertati e che avrebbero reso invalida l'ISEE alla base della concessione del Reddito di cittadinanza non sono mai stati percepiti e gli uffici accertatori non hanno mai provato il contrario.
2. Sotto altro profilo, l'appellante chiede la sospensione del giudizio in attesa della pronuncia sulla questione di legittimità costituzionale sollevata in relazione agli articoli 3, commi 11 e 7, commi 1 e 2 del decreto-legge 2019 n. 4, per la violazione degli articoli 2, 3, 25 e 27 della Costituzione, nonché coi principi fondamentali del diritto in generale e del diritto penale in particolare tra cui il principio di legalità e tassatività, corollari dell'art. 25 della Costituzione.
3. Sotto ulteriore profilo, chiede di dichiarare la cessazione degli effetti delle norme penali nei confronti dell'odierna appellante e quindi l'illegittimità dei provvedimenti conseguenziali ed impugnati con il ricorso introduttivo in conseguenza dell'abolizione del reddito di cittadinanza ad opera della legge di bilancio del 2023 (art. 1, co. 318 l. 29 dicembre 2022, n. 197).
4. In ultimo, rileva che le vincite non sono state materialmente riscosse e, quindi, non sono mai entrate a far parte del patrimonio mobiliare dell'appellante e, conseguentemente, non andavano e non potevano essere dichiarate nella DSU da cui si è ricavata l'attestazione ISEE valida ai fini dell'ottenimento del beneficio.
Evidenzia, altresì, che il conto gioco ONLINE non rientra tra i redditi che devono essere dichiarati al momento della presentazione della domanda per il reddito di
3 cittadinanza;
che nessuna agenzia di scommesse online fornisce informazioni sulla giacenza media annua, prevista per contro per i conti intrattenuti presso banche.
Lamenta, infine, di avere provato con la produzione del proprio estratto conto di non aver avuto redditi ulteriori rispetto a quelli dichiarati nelle DSU “incriminate”, mentre gli uffici accertatori hanno prodotto dei documenti sintetici e privi di valore probatorio;
che, in particolare, la documentazione dagli stessi prodotta non rappresenta una giacenza media che poteva essere inserita in DSU (ISEE).
5. In via preliminare va rigettata l'eccezione sollevata dall' di CP_1
inammissibilità e/o improcedibilità ovvero improponibilità dell'avversa domanda ex art. 443 c,p.c. per difetto della necessaria e rituale domanda amministrativa, vertendo la vicenda in esame in tema di revoca di prestazione già erogata e di ripetizione di indebito.
5.1 Parimenti va rigettata l'istanza dello stesso , di chiamata in causa della CP_1
Guardia di Finanza, sul presupposto della ricorrenza nella vicenda in esame di un'ipotesi di litisconsorzio necessario ex art. 102 c.p.c. o, quantomeno, di litisconsorzio facoltativo ex art. 103 c.p.c.; la prestazione oggetto di revoca (reddito di cittadinanza) “è riconosciuto dall' ove ricorrano le condizioni” (cfr. art. 5, CP_1
comma 3, del Decreto Legge del 28/01/2019 - N. 4), unico soggetto legittimato passivo nelle controversie relative alla sua erogazione e revoca.
6. Nel merito, l'appello è infondato e non può trovare accoglimento.
6.1 Preliminarmente deve darsi atto che con sentenza n. 54 del 29.3.2024, la
Corte Costituzionale ha così statuito in ordine alla questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Foggia: “1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 11, e 7, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni), convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo
2019, n. 26, sollevate, in riferimento agli artt. 2 e 27 della Costituzione, dal Giudice
4 dell'udienza preliminare del Tribunale ordinario di Foggia, con l'ordinanza indicata in epigrafe;
2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 11, e 7, commi 1 e 2, del d.l. n. 4 del 2019, come convertito, sollevata, in riferimento all'art. 25 Cost., dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale ordinario di Foggia, con l'ordinanza indicata in epigrafe;
3) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 11, e 7, commi 1 e 2, del d.l. n. 4 del 2019, come convertito, sollevata, in riferimento all'art. 3, secondo comma, Cost., dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale ordinario di Foggia, con l'ordinanza indicata in epigrafe”.
In particolare, la Corte ha precisato: “4.1.1.– Con riguardo al primo profilo di censura rileva che, all'interno del d.l. n. 4 del 2019, come convertito, il cui Capo I reca «[d]isposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza», l'art. 7 contiene la figura di reato che il legislatore ha inteso appositamente introdurre per sanzionare le condotte illecite connesse alla percezione di tale beneficio.
Pertanto, l'espressione «informazioni dovute» che compare nella descrizione della fattispecie incriminatrice, per quanto sommaria e non ulteriormente declinata in contenuti analitici, non può che collegarsi in via immediata ai requisiti previsti per l'accesso e per il godimento continuativo del Rdc, stabiliti dall'art. 2, comma 1, del d.l. n. 4 del 2019, come convertito.
Ai fini del presente giudizio rilevano quelli reddituali e patrimoniali, che sono declinati dalla lettera b) del suddetto comma 1 e commisurati al valore dell'ISEE.
Alla determinazione del suddetto indicatore provvede l' «sulla base delle CP_1
componenti autodichiarate dal dichiarante, degli elementi acquisiti dall
[...]
e di quelli presenti nei propri archivi amministrativi. […]», come CP_2
previsto dall'art. 11, comma 4, del d.P.C.m. 5 dicembre 2013, n. 159, recante
5 «Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)».
In particolare, ai sensi dell'art. 10, comma 1, del citato decreto, il richiedente la prestazione deve presentare un'unica dichiarazione sostitutiva (DSU) in riferimento al nucleo familiare, «concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'ISEE», che il successivo comma 7 indica analiticamente comprendendo, alla lettera e), alcune delle «componenti reddituali di cui all'articolo 4, comma 2, lettera b)», ossia i «redditi soggetti a imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo d'imposta».
In tale categoria rientrano le vincite da gioco, perché il regime tributario delle stesse ne prevede la tassazione proprio mediante l'applicazione di una ritenuta a titolo d'imposta.
L'art. 67, comma 1, lettera d), t.u. imposte redditi dispone, infatti, che «[s]ono redditi diversi se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente: […] d) le vincite […] dei giochi e delle scommesse organizzati per il pubblico e i premi derivanti da prove di abilità o dalla sorte
[…]». Ai sensi del successivo art. 69, comma 1, inoltre, le stesse vincite
«costituiscono reddito per l'intero ammontare percepito nel periodo di imposta, senza alcuna deduzione». Infine, l'art. 30 (Ritenuta sui premi e sulle vincite) del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), al primo comma, stabilisce che «[i] premi derivanti da operazioni a premio […] e le vincite derivanti dalla sorte, da giuochi di abilità, quelli derivanti […] da pronostici e da scommesse, corrisposti dallo Stato, da persone giuridiche pubbliche o private […], sono soggetti a una ritenuta alla fonte
6 a titolo di imposta, con facoltà di rivalsa, con esclusione dei casi in cui altre disposizioni già prevedano l'applicazione di ritenute alla fonte […]».
Sulla base della richiamata disciplina generale dell'ISEE, il d.l. n. 4 del 2019, come convertito, ha previsto, all'art. 5, comma 5, che i requisiti economici di accesso al Rdc «si considerano posseduti per la durata della attestazione ISEE in vigore al momento di presentazione della domanda», mentre il comma 1, settimo periodo, della stessa disposizione chiarisce che, se il richiedente ha già reso le informazioni a fini ISEE, «il modulo di domanda rimanda alla corrispondente
DSU, a cui la domanda è successivamente associata dall' . CP_1
Se, invece, il richiedente il Rdc non dispone già di un ISEE attestato, all'atto della domanda del beneficio dovrà rendere contestualmente la DSU necessaria alla determinazione dell'ISEE stesso.
Da quanto fin qui esposto emerge che, nonostante una complessa serie di rimandi normativi, è comunque possibile individuare con precisione le
«informazioni dovute», la cui omessa dichiarazione o comunicazione integra le fattispecie penali di cui all'art. 7, commi 1 e 2, del d.l. n. 4 del 2019, come convertito.
Le disposizioni censurate non possono dunque ritenersi, in ultima analisi, in contraddizione con il principio di tassatività; del resto, sul piano pratico, a fronte della suddetta complessità, va considerata anche la possibilità, riconosciuta dall'art. 5, comma 1, del suddetto decreto, di presentare le richieste del Rdc presso i centri di assistenza fiscale.
4.2.– Ugualmente non fondato è il secondo profilo di violazione del medesimo principio, che si appunta sulla disposizione di cui all'art. 7, comma 2, in relazione all'art. 3, comma 11, del d.l. n. 4 del 2019, come convertito, in quanto sarebbero oscure le modalità con cui comunicare le variazioni del reddito del beneficiario conseguenti alle vincite.
7 È pur vero che quest'ultima voce (vincite) è menzionata soltanto nel modello predisposto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali per le comunicazioni dei beneficiari del Rdc, ma proprio a tale modalità fa espresso riferimento l'art. 5, comma 1, dello stesso d.l. n. 4 del 2019, come convertito, che ha previsto, appunto,
l'approvazione di un apposito modello di comunicazione delle variazioni reddituali che avvengano durante il periodo di godimento del Rdc.
Il beneficiario del Rdc, destinatario della fattispecie incriminatrice, è dunque in grado di conoscere le modalità per informare l' delle variazioni intervenute. CP_1
5.– La seconda questione di legittimità costituzionale sollevata dall'ordinanza di rimessione evoca il principio di eguaglianza sostanziale di cui all'art. 3, secondo comma, Cost., che definisce «compito della Repubblica» rimuovere gli ostacoli che limitano «di fatto» – piuttosto che al solo livello dell'eguaglianza formale – «la libertà e l'eguaglianza» e impediscono «il pieno sviluppo della persona umana».
In questi termini la suggestiva prospettazione del rimettente pone in luce la situazione della persona che, pur titolare di un'importante vincita lorda, è in realtà rimasta povera, perché tale vincita non ha per nulla incrementato la sua ricchezza, una volta considerata al netto delle giocate effettuate, che per la normativa fiscale non rilevano.
La questione non è fondata.
Questa Corte, «[s]ulla scia di alcuni precedenti (sentenze n. 137, n. 126 e n. 7 del 2021)», ha precisato che «“il reddito di cittadinanza, pur presentando anche tratti propri di una misura di contrasto alla povertà, non si risolve in una provvidenza assistenziale diretta a soddisfare un bisogno primario dell'individuo, ma persegue diversi e più articolati obiettivi di politica attiva del lavoro e di integrazione sociale”, e che “[a] tale sua prevalente connotazione si collegano coerentemente la temporaneità della prestazione e il suo carattere condizionale, cioè la necessità che ad essa si accompagnino precisi impegni dei destinatari”, il
8 cui inadempimento implica la decadenza dal beneficio» (sentenza n. 34 del 2022, che richiama la sentenza n. 19 del 2022).
Risulta quindi coerente con tale natura del Rdc la previsione, contenuta nell'art. 5, comma 6, sesto periodo, del d.l. n. 4 del 2019, come convertito, che «[a]l fine di prevenire e contrastare fenomeni di impoverimento e l'insorgenza dei disturbi da gioco d'azzardo (DGA), [ha] in ogni caso fatto divieto di utilizzo del beneficio economico per giochi che prevedono vincite in denaro o altre utilità» – norma peraltro confermata anche in riferimento all'assegno di inclusione, istituito a decorrere dal 1° gennaio 2024, in sostituzione del Rdc, dall'art. 4, comma 9, del d.l. n. 48 del 2023, come convertito.
Alla luce di tale divieto si deve escludere la violazione dell'art. 3, secondo comma, Cost. prospettata dal rimettente in relazione all'art. 7, comma 2, del d.l. n.
4 del 2019, come convertito, con riguardo a persone che sono già titolari del Rdc
e che utilizzano, pur senza ottenere alcuna vincita netta, il relativo beneficio economico nei suddetti giochi. Il principio di eguaglianza sostanziale, alla cui attuazione il Rdc è peraltro riconducibile, non può certo essere invocato a sostegno di una questione di legittimità costituzionale nell'interesse di chi ha travolto le regole fondamentali dell'istituto, alterandone così la natura.
L'omessa comunicazione della variazione reddituale derivante dalla vincita lorda potrebbe invero riguardare, in ipotesi, persone che utilizzano per il gioco risorse diverse da quelle percepite con il Rdc: anche in questo caso, tuttavia, non può ravvisarsi una violazione dell'art. 3, secondo comma, Cost. per le stesse ragioni attinenti alla titolarità delle vincite e alla indeducibilità delle perdite, esposte qui di seguito (punto 5.3.), che dimostrano una dissipazione di risorse di cui non irragionevolmente il sistema del Rdc non si fa carico.
5.1.– L'altra situazione che il rimettente sottopone a questa Corte è quella di chi sia richiedente per la prima volta il Rdc e pertanto sia tenuto a dichiarare, tra gli
9 altri, i requisiti reddituali previsti per l'accesso alla misura, che, essendo determinati in relazione all'ISEE, comprendono anche le pregresse vincite (lorde) da gioco. L'omissione di tale dato, infatti, integra il reato di cui all'art. 7, comma
1, del d.l. n. 4 del 2019, come convertito, anch'esso contestato all'imputato del giudizio a quo.
In questo caso, le operazioni di gioco precedono il riconoscimento del Rdc: non
è quindi applicabile l'espresso divieto prima citato, né viene in considerazione la natura del Rdc, potendo il soggetto essere disposto ad assumersi gli impegni ivi previsti.
5.2.– In tale fattispecie, come si è visto (punto 4.1.1.), viene in considerazione, al fine di valutare la posizione reddituale del richiedente, il rimando alle norme fiscali e in particolare all'art. 69, comma 1, t.u. imposte redditi, che prevede: «[…]
i premi e le vincite di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 67 costituiscono reddito per l'intero ammontare percepito nel periodo di imposta, senza alcuna deduzione».
Secondo il rimettente si tratterebbe di un testo legislativo «piuttosto datato» e quindi non idoneo a considerare le nuove forme di giochi, in particolare quelli on line, strutturati secondo procedure diverse da quelli tradizionali, sia per la tecnologia utilizzata, sia per la disciplina pubblicistica, che prevede la registrazione in appositi conti di gioco di tutte le operazioni effettuate dal giocatore, consentendo la piena “tracciabilità” non solo delle vincite, ma anche delle “perdite” incontrate dal giocatore, che pertanto ben potrebbero essere dedotte.
5.3.– Anche in questa prospettiva, la questione non è fondata.
Essa non considera che la vincita, pur se derivante da giochi on line, una volta ottenuta, entra comunque nella disponibilità del soggetto, per cui l'esistenza di un saldo negativo «non esclude che gli importi vinti siano stati accreditati sul conto
10 gioco» del percettore e che da questo «siano stati utilizzati per effettuare altre giocate o, comunque, destinati a compensare pregresse perdite, che rappresentavano altrettante poste debitorie da pagare: il che denota l'effettiva disponibilità delle somme» (Corte di cassazione, sezione terza penale, sentenza 24 settembre 2021-15 febbraio 2022, n. 5309).
Alla luce di queste conclusioni, la Corte di cassazione ha altresì escluso, sempre con riguardo al reato di cui all'art. 7 del d.l. n. 4 del 2019, come convertito, che si possa parlare – nel caso delle perdite relative alle vincite da gioco, che riguardano
«singoli contratti non espressivi di una unitaria attività produttiva di reddito e, pertanto, non connessi fra loro ma da esaminare in maniera atomistica» – «di spese necessarie per la produzione del reddito in relazione a tutte le passività finanziarie derivanti dalle volte in cui [l'indagato] ha partecipato, infruttuosamente, alle scommesse on line» (Corte di cassazione, sezione terza penale, sentenza 15 settembre - 1° dicembre 2021, n. 44365).
Una volta esclusa questa ipotesi, quindi, la giocata on line assume il carattere di una qualunque spesa, in questo caso voluttuaria, che la persona ha effettuato con un reddito di cui ha la disponibilità, coincidente con l'accreditamento delle vincite sul suo conto gioco;
non si può, quindi, pretendere che la solidarietà pubblica si faccia carico di una spesa di tal genere.
5.4.– Da quanto precede si chiarisce che il Rdc risulta strutturato in modo da non poter venire in aiuto alle persone che, in forza delle vincite lorde da gioco conseguite nel periodo precedente alla richiesta, superino le soglie reddituali di accesso, anche se, a causa delle perdite subite, sono rimaste comunque povere. Da ciò consegue, non irragionevolmente, la pena prevista dall'indubbiato art. 7, comma 1, di chi, ai fini dell'ammissione al beneficio, non dichiari le vincite lorde ottenute rilevanti per la determinazione dell'ISEE.
11 Certo, si potrebbe obiettare che, paradossalmente, chi ha subito solo perdite può accedere al Rdc, mentre tale possibilità risulta preclusa a chi ha avuto la
“sfortuna” di ottenere anche una consistente vincita tra molte perdite.
A ben vedere non è così, perché le giocate presuppongono comunque l'esistenza di una ricchezza, derivante da un patrimonio o da un reddito, utilizzata per il gioco e la cui dissipazione diventa irrilevante ai fini dell'accesso al Rdc.
In definitiva, quindi, non è configurabile la violazione del principio di eguaglianza sostanziale di cui all'art. 3, secondo comma, Cost., evocato dal rimettente, in quanto non è irragionevole che il legislatore abbia escluso che sia compito della Repubblica quello di assegnare il Rdc a chi, poco prima, si è rovinato con il gioco.
L'eventuale situazione di povertà in cui la persona si sia venuta a trovare nonostante le vincite è, insomma, comunque quella di chi, avendo una disponibilità economica, l'ha dissipata giocando.
A ragionare altrimenti, del resto, non solo si rischierebbe, in ipotesi, di alimentare la ludopatia in chi ancora ne soffre, ma anche di creare, in ogni caso, una rete di salvataggio che si risolverebbe in un deresponsabilizzante incentivo al gioco d'azzardo, i cui rischi risulterebbero comunque coperti dal beneficio statale del Rdc.
Tale finalità non può certo rientrare tra i compiti che l'art. 3, secondo comma,
Cost. assegna alla Repubblica, perché, da un lato, la «“dipendenza da gioco d'azzardo” (cosiddetto gioco d'azzardo patologico o ludopatia) [costituisce un]
“fenomeno da tempo riconosciuto come vero e proprio disturbo del comportamento, assimilabile, per certi versi, alla tossicodipendenza e all'alcoolismo” (sentenza n. 108 del 2017), con riflessi, talvolta gravi, sulle capacità intellettive, di lavoro e di relazione di chi ne è affetto, e con ricadute
12 negative altrettanto rilevanti sulle economie personali e familiari» (sentenza n. 185 del 2021).
Dall'altro, perché frequentemente tale patologia risulta incoraggiata dall'illusione di un miglioramento sociale legato alla fortuna, che ha spesso come conseguenza l'attrazione verso il gioco d'azzardo di quelle componenti più deboli e meno facoltose della società che sono proprio i principali soggetti al centro dell'attenzione dell'art. 3, secondo comma, Cost.
5.5.– In conclusione, non è la povertà da ludopatia, ma è piuttosto la ludopatia stessa a rappresentare uno di quegli ostacoli di fatto che è compito della
Repubblica rimuovere….”.
6.2 Alla stregua dei principi enunciati dalla Corte costituzionale, devono ritenersi infondate le censure sollevate dall'appellante e sopra riportate ai nn. 1, 2 e 4.
6.3 In particolare, come evidenziato dal giudice di prime cure, è documentato che “la Guardia di Finanza, avvalendosi, dall'apposita banca dati in uso al corpo, ha estrapolato le stampe riepilogative delle vincite ottenute tramite conti –on line dalla ricorrente dalle quali è emerso che la stessa ha ottenuto vincite per euro
66.579,16 nell'anno 2017, euro 119.374,17 nell'anno 2018, euro 132.151,46 nell'anno 2019 ed euro 92.264,72 nell'anno 2020. Dai detti accertamenti è altresì, emerso che la ricorrente, nelle DSU presentate per l'anno 2019 (dichiarazione unica sostitutiva) ha omesso di dichiarare le vincite conseguite nell'anno 2017 e nella DSU presentata per l'anno 2020 (dichiarazione unica sostitutiva) ha omesso di dichiarare le vincite realizzate nel 2018; e che per le vincite conseguite nel 2019
e nel 2020 (successivamente alla presentazione della DSU) non ha comunicato all' la variazione del valore patrimonio mobiliare entro 15 giorni, cosi come CP_1
previsto dall'art.3, comma 11 del D.L. n.4/2019”.
6.4 Ancora correttamente il giudice di prime cure ha evidenziato che “l'art. 67 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, prevede che “Sono redditi diversi se non
13 costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente: …..d) le vincite delle lotterie, dei concorsi a premio, dei giochi e delle scommesse organizzati per il pubblico e i premi derivanti da prove di abilità o dalla sorte nonché quelli attribuiti in riconoscimento di particolari meriti artistici, scientifici o sociali”. Va precisato che tali redditi, per quanto non debbano essere indicati nella dichiarazione annuale ai fini delle imposte dirette (in quanto la tassazione si verifica a monte, mediante ritenuta alla fonte a titolo di imposta), sono rilevanti ai fini della concessione o meno del redito di cittadinanza, atteso che il valore del reddito familiare è determinato, secondo quanto prevede il comma 6 dell'art. 2 del d.l. n. 4/2019, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.P.C.M. n. 159 del 2013, la cui lett. b) contempla i redditi soggetti a imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo d'imposta quale elemento del reddito di ciascun componente del nucleo familiare
(Cassazione penale N. 5309/2022)”.
6.5 Infine, come evidenziato dal giudice di prime cure – in conformità ai principi enunciati dalla Corte costituzionale, “Si ritiene che il conseguimento di tali redditi potesse senz'altro coincidere con l'accreditamento dei relativi importi sul conto nella disponibilità della vincitrice, non occorrendo che ad esso seguisse il materiale prelievo della provvista corrispondente potendo questa essere lasciata sul conto stesso e destinata ad ulteriori giocate (Cassazione penale N.
5309/2022)”.
6.6 In ordine alla censura di cui al n. 3, si osserva quanto segue.
L'art. 7, comma 4, del DL 4/2019 e ss.mm. in tema di revoca e decadenza, prevedeva:
“4. Fermo quanto previsto dal comma 3, quando l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste
14 a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva. A seguito della revoca, il beneficiario e' tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito”.
L'articolo 7 è stato abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2024, dall'articolo 1, comma 318, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197.
Nonostante l'abrogazione, la previsione in esame, del tutto distinta dalle fattispecie di reato, non può non trovare applicazione alle fattispecie poste in essere sotto la sua vigenza.
7. Per le ragioni che precedono, l'appello va rigettato.
8. Le spese di lite possono compensarsi avuto riguardo alla novità della questione giuridica e al recente pronunciamento della Corte costituzionale.
A norma dell'art 13 comma 1 quater del DPR n. 115/2002 ricorrono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, rigetta l'appello; compensa le spese di lite.
A norma dell'art 13 comma 1 quater del DPR n. 115/2002 dichiara che sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 29.5.2025.
Il Consigliere rel. Il Presidente est.
Dott.ssa Caterina Musumeci Dott.ssa Elvira Maltese
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