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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 14/01/2025, n. 105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 105 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
973 / 2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
composto dai Magistrati:
dott. Alessandro SCIALABBA Presidente rel./est.
dott.ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice
dott. Alberto BALZANI Giudice
ha pronunciato la seguente Oggetto:
Cessazione degli effetti civili del matrimonio S E N T E N Z A
nella causa concordatario iscritta al n. 973/2022 R.G. Fa.
p r o m o s s a d a
Parte_1
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Speronello che la rappresenta e difende per delega in atti;
parte ammessa al PSS
- r i c o r r e n t e -
c o n t r o
Controparte_1
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Cecchin che lo rappresenta e difende per delega in atti;
- convenuto contumace -
CONCLUSIONI DELLA PARTE RICORRENTE:
Nel merito
-dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi in San Giusto
Canavese in data 26.2.1995, in regime di comunione dei beni, 1 trascritto nel registro di stato concordatario del Comune di San Giusto Canavese atto 3, parte II, serie A, anno 1995, ordinandone l'annotazione all'ufficio di Stato concordatario competente e ogni altro relativo incombente;
- disporre l'affido congiunto della figlia minore (31.7.09) con collocazione prevalente Persona_1
presso il padre e diritto della madre di vederla e tenerla con sé un giorno infrasettimanale (il martedì
in caso di disaccordo tra i genitori) e a settimane alterne dal sabato mattina ore 10,30 alla domenica sera ore 19,30, tre settimane anche non consecutive in occasione del periodo estivo da concordarsi entro il 31.5 di ogni anno, alternando il periodo dal 24.12.al 30.12 a quello dal 31.12. al 6.1 durante le vacanze natalizie e alternando le altre festività dell'anno;
- disporre che ciascun genitore provveda direttamente al mantenimento della figlia che ha con sé
( collocata presso il padre;
ubicata presso la madre) oltre alla Persona_1 CP_2
corresponsione a carico di ciascun genitore del 50% delle spese extra scolastiche, mediche non coperte dal SSN, ludiche, sportive e ricreative preventivamente concordate e/o necessitate e comunque successivamente
In via istruttoria
- Chiedere che venga disposta l'audizione delle figlie minori e ai sensi CP_2 Persona_1
dell'art. 315 bis comma 3 cc;
- ammettersi prova per interrogatorio formale e testi sui capitoli di prova che verranno elencati nella successiva fase istruttoria, da intendersi tutti preceduti dal rituale “vero che” con i testi indicandi nei concedendi termini. - ammettersi prova contraria relativamente alle deduzioni di controparte. Con riserva di ulteriormente produrre e dedurre nei termini di legge e con espressa riserva di nominare CTU volta a stabilire le attuali condizioni psicologiche delle figlie presso la casa paterna, nonché le capacità genitoriali di entrambe le parti.
In ogni caso:
Con vittoria di spese e onorari di causa, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario.
CONCLUSIONI DELLA PARTE RESISTENTE
Piaccia al Tribunale Ill.mo
pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai Sig.ri e Controparte_1
in San Giusto C.se, in data 26.02.1995 (atto n. 3, parte II, serie A anno 1995 del Parte_1
Registro degli Atti del matrimonio del Comune di San Giusto C.se) ordinando all'Ufficiale dello Stato
Concordatario del Comune di San Giusto Canavese di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza.
Piaccia inoltre disporre
a) l'assegnazione in uso esclusivo dell'immobile coniugale al signor e la collocazione CP_1
principale della figlia presso il padre Persona_1
b) l'affidamento esclusivo della figlia minore al padre Persona_1
c) la possibilità per la signora di vedere la figlia minore, compatibilmente con i suoi desideri, Pt_1
in luogo neutro ed alla presenza di un educatore incaricato, ed in ogni caso con le modalità indicate dai Servizi Sociali territorialmente competenti
d) l'onere per la madre di provvedere al mantenimento delle figlie e con CP_2 Persona_1
il versamento di un contributo quantificato in somma non inferiore ad € 100,00 per ciascuna figlia,
oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Ivrea
24.6.2016.
CONCLUSIONI DEL P.M.: Accoglimento del ricorso
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
.1.
Con ricorso corredato dai documenti di rito iscritto il 29.3.22, la sig. Parte_1
premesso:
- di avere contratto matrimonio con rito concordatario in S. Giusto C. il 26.2.95 con Controparte_1
matrimonio trascritto nel registro dello Stato concordatario del predetto comune con atto n. 3, parte
II, serie A;
- che dall'unione sono nati i figli (25.1.97), (6.9.01), (13.4.05) e Per_2 Per_3 CP_2
(28.7.06); Persona_1
- che si era separata con sentenza 15.4.21 del Tribunale di Ivrea passata in giudicato;
chiedeva, tra le altre cose, che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio de quo.
Si costituiva il convenuto.
Il Presidente del Tribunale, vanamente esperito il tentativo di conciliazione, il 30.1.23, in via provvisoria, così provvedeva:
“ - Dispone l'affidamento esclusivo delle figlie minori al padre;
- Dispone l'assegnazione in uso esclusivo dell'immobile già casa coniugale al signor e la CP_1
collocazione principale delle figlie e presso il padre, con residenza CP_2 Persona_1
anagrafica presso l'abitazione paterna;
- Dispone la possibilità per la madre signora di vedere le figlie minori in luogo neutro previo Pt_1
gradimento di queste ultime, compatibilmente con i loro desideri e in ogni caso con le modalità
tutelanti indicate dai Servizi Sociali territorialmente competenti;
- Dispone che la madre versi al padre entro il 5 di ogni mese l'importo di € 100 per ciascuna figlia
minore rivalutabili agli indici Istat oltre al 50% delle spese straordinarie richiamando sul punto il
protocollo di intesa in essere in materia presso il Tribunale di Ivrea, sino al raggiungimento
dell'autonomia economica delle figlie.”
In data 11.4.23 e 13.9.23 il G.I. rigettava le istanze di modifica del provvedimento presidenziale formulate da parte ricorrente.
In data 15.12.23 il G.I. rigettava le istanze istruttorie di parte ricorrente.
All'udienza del 25.9.24, sostituita dal deposito di note scritte, sulle conclusioni di cui in epigrafe, la causa veniva rimessa in decisione.
.2.
Preliminarmente il Tribunale rigetta le richieste istruttorie di parte ricorrente per le motivazioni di cui alla ordinanza del G.I. 15.12.23, peraltro non oggetto di specifiche osservazioni. A fronte delle relazioni dei Servizi e della più volte manifestata ferma volontà della figlia di non Persona_1 incontrare la madre nonchè della sofferenza della minore, non ne pare opportuna l'audizione.
La domanda di divorzio
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio va accolta perchè risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della Legge 01/12/1970 n. 898 e successive modifiche.
E' provato che i coniugi vivono separati, ininterrottamente, da parecchi anni, attraverso le dichiarazioni rese e la documentazione allegata (sentenza di separazione e certificazioni anagrafiche).
Il convenuto si è associato alla domanda.
Il comportamento delle parti dimostra inoltre con certezza che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Le questioni non patrimoniali
Va premesso che, nelle more del giudizio, la figlia con problematiche psichiche, è Persona_4
divenuta maggiorenne. Quanto alla minore dalle relazioni dei S.S. e di Psicologia della salute in età evolutiva Persona_1
emergono la volontà della minore di non incontrare la madre, l'incapacità di questa ultima di sintonizzarsi sui bisogni della figlia, il suo atteggiamento rivendicativo, accusatorio e conflittuale,
l'incapacità “di riconoscere l'altro come imprescindibile interlocutore nella gestione della delicata crescita delle proprie figlie” (cfr. relazione del SPEE depositata il 24.7.24), la poca collaborazione con i servizi.
Da ultima la ricorrente riferisce e documenta di beneficiare di cure psichiatriche.
Alla luce di quanto sopra il Tribunale, anche su indicazione dei Servizi, dispone l'affidamento esclusivo della persona minore al padre, con collocazione presso questo ultimo e con Persona_1
facoltà di assumere in via esclusiva anche tutte le decisioni di maggior interesse per la vita della prole,
relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza (art. 337 quater, ult. co.
c.c.). L'affido esclusivo “rafforzato” pare del tutto rispondente all'interesse della prole.
Quanto sopra evidenziato, infatti, rende inattuabile il regime di affidamento condiviso, rischiando di compromettere il normale sviluppo della persona minore. Ciò posto, è opportuno rammentare che il genitore al quale la prole non è affidata conserva pur sempre il diritto ed il dovere di vigilare sulla sua istruzione ed educazione e potrà sempre ricorrere al giudice qualora ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli per l'interesse dei figli (art. 337 quater, ult. comma c.c.).
Va ancora detto che, nella memoria di replica alla conclusionale, il convenuto riferisce della pendenza di un procedimento penale nei confronti della ricorrente per gravi reati nei confronti della figlia . CP_2
Di poi il Tribunale dispone che la madre possa incontrare la figlia in luogo neutro, con prospettiva di graduale liberalizzazione ove ne maturino i presupposti e comunque previo gradimento della minore.
In ogni caso il Tribunale ritiene che la situazione del nucleo familiare debba ancora essere tenuta sotto osservazione e, pertanto, dispone che i Servizi Sociali e di NPI/Psicologia proseguano con tutti i più opportuni interventi di monitoraggio e sostegno, educativo e psicologico in favore della minore e di sostegno delle competenze genitoriali di madre e padre, per il tempo ritenuto necessario;
con mandato agli stessi Servizi di segnalare al P.M. presso il Tribunale per i Minorenni eventuali gravi sopravvenute criticità in capo alla minore.
L'assegnazione della casa familiare
Il Tribunale, ex art. 337 sexies c.c., assegna la casa familiare, in comproprietà tra le parti, allo CP_1
in quanto affidatario e collocatario di figlia minorenne.
Le questioni patrimoniali
In ordine alle questioni economiche, il Tribunale osserva quanto segue:
° circa la ricorrente, essa all'udienza presidenziale dichiarava di essere disoccupata. Nella
dichiarazione sostituiva di certificazione datata 27.6.24 afferma di svolgere lavori saltuari a chiamata con guadagni non superiori ad euro 300,00 mensili. Nella memoria di replica depositata il 3.12.24
dichiara di vivere grazie al reddito da lavoro, di euro 450,00 mensili, del compagno convivente.
° Circa il convenuto, egli all'udienza presidenziale dichiarava di lavorare con uno stipendio mensile di euro 1400-1550 senza straordinari. Nella memoria difensiva di costituzione riferiva di percepire l'assegno unico per le figlie pari ad euro 410,00 mensili e di pagare mensilmente circa euro 350,00
per il mutuo gravante sulla ex casa familiare.
Dalla dichiarazione dei redditi per l'anno di imposta 2021 emerge un reddito lordo da lavoro dipendente di euro 20.194,00.
Ebbene, alla luce di quanto sopra e poiché le parti danno atto che, da ultimo, la figlia CP_2
si è trasferita presso la madre, il Tribunale dispone che ciascun genitore provveda al mantenimento della figlia con sé convivente;
spese straordinarie per le figlie, come da Protocollo del Tribunale di
Ivrea, al 50% tra i genitori.
Le spese di causa
Spese compensate stante la natura, l'esito della causa e l'assenza di attività istruttoria orale.
Si provvede con separato decreto circa il patrocinio a spese dello Stato.
P. Q. M.
Il Tribunale di Ivrea, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, sentito il P.M. così provvede:
° pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario dai sigg.
e in S. Giusto C. il 26.2.95, matrimonio trascritto presso detto Parte_1 Controparte_1
comune con atto n. 3, parte II, serie A;
° ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di S. Giusto C. di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile ai sensi dell'art. 69 D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;
° dispone l'affidamento esclusivo della figlia al padre, con collocazione presso questo Persona_1
ultimo e con facoltà di assumere in via esclusiva anche tutte le decisioni di maggior interesse per la vita della prole, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza (art. 337
quater, ult. co. c.c.);
° dispone che la madre possa incontrare la figlia in luogo neutro, con prospettiva di graduale liberalizzazione ove ne maturino i presupposti e comunque previo gradimento della minore;
° dispone che i Servizi Sociali e di proseguano con tutti i più opportuni interventi di CP_3
monitoraggio e sostegno, educativo e psicologico in favore della minore e di sostegno delle competenze genitoriali di madre e padre, per il tempo ritenuto necessario. Con mandato agli stessi
Servizi di segnalare al P.M. presso il Tribunale per i Minorenni eventuali gravi sopravvenute criticità
in capo alla minore;
° assegna la casa familiare allo CP_1
° dispone che ciascun genitore provveda al mantenimento della figlia con sé convivente. Spese
straordinarie per le figlie e , come da Protocollo del Tribunale di Ivrea, al CP_2 Persona_1
50% tra i genitori;
° spese compensate. Manda alla cancelleria per la comunicazione della presente sentenza anche ai S.S. e . CP_4
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea addì 8.1.25
IL PRESIDENTE EST.
Alessandro SCIALABBA