Articolo 2 della Legge 22 dicembre 1951, n. 1380
Articolo 1Articolo 3
Versione
12 gennaio 1952
Art. 2.
Qualora alla costruzione dell'opera di sbarramento sul Ticino sia provveduto da altri per utilizzare l'opera medesima anche ai fini della produzione di energia elettrica, senza pregiudizio delle esigenze della irrigazione, l'Amministrazione delle finanze (Direzione generale del demanio) e' autorizzata a concorrere, con i fondi di cui all'art. 1, nella relativa spesa, per una quota non superiore alla meta' del costo dell'opera.
All'approvazione della relativa convenzione sara' sprovveduto con decreto del Ministro per le finanze.
Entrata in vigore il 12 gennaio 1952