Articolo 274 bis del Codice delle assicurazioni private
Articolo 316Articolo 274 ter
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11 gennaio 2024
Art. 274-bis. (( (Definizioni) )) (( 1. Ai fini del presente capo si intende per:
a) "Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita" o "Fondo": organismo associativo istituito fra le imprese di assicurazione e gli intermediari aderenti con lo scopo di intervenire a tutela degli aventi diritto a prestazioni assicurative nei confronti delle imprese aderenti nei casi di cui all'articolo 274-sexies, comma 1;
b) "prestazioni protette": diritti di credito spettanti ai contraenti o ai beneficiari di polizze di assicurazione sulla vita a titolo di indennizzo, di restituzione del capitale, di pagamento di una rendita o ad altro titolo;
c) "imprese aderenti": le imprese di assicurazione indicate all'articolo 274-ter, commi 1 e 2;
d) "intermediari aderenti": gli iscritti al registro di cui all'articolo 109 indicati all'articolo 274-ter, comma 1;
e) "aderenti": le imprese di assicurazione aderenti e gli intermediari aderenti. ))
Entrata in vigore il 11 gennaio 2024
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