TRIB
Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 31/03/2025, n. 496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 496 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Emanuela Antonia Favara ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al. n. 514/2021 r.g. promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Salvatore Campanella, giusta procura in atti.
ATTORE/OPPONENTE contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Mario Pluchino, CP_1 C.F._2
giusta procura in atti.
CONVENUTO/OPPOSTO
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1
spiegando opposizione avverso il D.I. n. 1632/2020, provvisoriamente esecutivo, CP_1
emesso dal Tribunale di Ragusa il 7.12.2020 nel proc. iscritto al n. 3485/2020 R.G., ottenuto dalla convenuta per l'importo di € 16.569,54, oltre interessi, e per la consegna del motociclo HA 25 targato BD38167, del motociclo ER 25 targato DP00308, del motociclo ER 50 targato
X4JFH5 e dell'autovettura EU targata EC941NM, in uno alle spese e ai compensi della fase monitoria, in forza del preliminare di cessione di azienda del 13.12.2016, della scrittura privata del
05.05.2017 e della scrittura privata di risoluzione del preliminare del 17.08.2018 (cfr. doc. 1-2-3 fascicolo monitorio).
L'opponente ha in particolare dedotto: di avere versato alla opposta la somma di € 50.000,00 pattuita con il contratto preliminare del 13.12.2016; che, con la scrittura privata del 17.8.2018, le parti avevano proceduto alla risoluzione del contratto preliminare di cessione di azienda con conseguente obbligo di di restituire il corrispettivo ricevuto;
che l'art. 6 della predetta scrittura prevedeva che CP_1 avrebbe restituito la somma di € 50.000,00 nei seguenti termini: € 20.037,33 mediante CP_1
pagina 1 di 6 compensazione con quanto dovuto da per le causali esposte nel precedente art. 5, Parte_1
€ 20.000,00 entro il 31.01.2019 ed € 10.160,67 entro il 31.07.2019; con riguardo alla restituzione dei mezzi era stato convenuto che il motociclo HA e i motocicli ER 25 e ER 60 sarebbero stati restituiti contestualmente al pagamento del rateo di € 20.000,00 con scadenza 31.12.2019, mentre l'autovettura EU sarebbe stata restituita contestualmente al pagamento del rateo di € 10.160,67; che solo a seguito di decreto ingiuntivo ha versato all'opponente il secondo rateo di € CP_1
20.000,00, cui è seguita la restituzione alla opposta dei tre motocicli azionati in sede monitoria;
di riconoscersi debitore di € 198,06 per l'utenza elettrica;
che non ha ancora versato la terza CP_1
rata di € 10.16,67, di cui alla scrittura privata del 17.08.2018.
L'attore ha pertanto concluso chiedendo la revoca con ogni statuizione del decreto ingiuntivo opposto e ha elevato domanda riconvenzionale chiedendo la condanna della opposta a pagare la somma di €
9.962,61 (€ 10.160,67 - € 198,06).
Costituitasi in giudizio, ha ammesso la restituzione dei motocicli ER 25 e ER 50 CP_1
e chiesto il rigetto delle avverse domande, deducendone l'infondatezza nonché il difetto di prova.
Alla prima udienza di comparizione, insisteva nella sospensione della Parte_1
concessione di provvisoria esecutività del d.i. opposto mentre l'opposta insisteva nelle difese svolte in seno all'atto di citazione.
Sospesa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., la causa è stata istruita documentalmente.
All'udienza del 26.9.2024 sulle conclusioni precisate come da note di trattazione scritta ritualmente depositate dalle parti, la causa è stata assunta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
****
Orbene, la pretesa creditoria azionata in sede monitoria da ha ad oggetto varie voci di CP_1
spesa, nonché oneri fiscali e tributari relativi all'attività di autoscuola, sita a Scicli in via Bixio n. 184, che l'opposta ritiene dovuti dall'opponente in forza del preliminare di cessione di azienda del
13.12.2016 e della scrittura privata di risoluzione del preliminare del 17.8.2018, trattandosi di costi che avrebbe dovuto sostenere in luogo della convenuta nel periodo 01.01.2017- Parte_1
17.08.2018.
Di contro, l'opponente ha dedotto che: “con scrittura privata del 17/8/2018 le parti hanno proceduto alla risoluzione del contratto preliminare di cessione di azienda con conseguente obbligo della Sig.ra di restituzione del corrispettivo ricevuto e, di comune accordo, hanno regolato ogni pendenza CP_1 tra gli stessi pattuendo all'art. 5) che il Sig. si sarebbe fatto carico del pagamento delle Parte_1 imposte e dei contributi previdenziali riconducibili alla gestione dell'Autoscuola per gli anni 2017-
pagina 2 di 6 2018 per un ammontare complessivo di € 20.037,33, comprendente il saldo 2017, 1° acconto 2018, 2° acconto 2018, contributi scadenza 2018 e accessori”; “all'art. 6, con riferimento alla restituzione del corrispettivo di € 50.000,00 versatole dal Sig. , la Sig.ra dichiarava che avrebbe Parte_1 CP_1 restituito…€ 20.037,33 mediante compensazione con quanto dovuto dal Sig. per le causali Parte_1 esposte al precedente n.5) e comunque con i crediti da quest'ultima vantati” (cfr. p.2 atto di citazione).
Ora, occorre anzitutto rammentare che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un'inversione delle posizioni processuali delle parti non atta ad interferire, in punto di distribuzione dell'onere probatorio, sulle posizioni sostanziali rispettivamente rivestite dalle medesime. Ne consegue che nel giudizio di opposizione la qualità di attore sostanziale spetta alla parte formalmente convenuta
– ovvero al creditore che ha richiesto l'ingiunzione – sulla quale grava l'onere della prova dell'allegato credito, e quella di convenuto al debitore opponente, sul quale per contro incombe l'onere di allegare e provare eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa creditoria dall'attore azionata in sede monitoria (cfr. ex multis Cass. n. 184/80; Cass. n. 3102/80). Come chiarito dalla giurisprudenza del Supremo Collegio, inoltre, sul creditore che agisce in giudizio per l'adempimento del contratto grava il solo onere di provare la fonte negoziale o legale del proprio diritto e il termine di scadenza dell'obbligazione, lo stesso potendosi limitare ad allegare l'inadempimento della controparte, sulla quale incombe l'onere della dimostrazione di eventuali fatti estintivi (cfr. Cass. SU n. 13533/2001).
Pertanto, a fronte delle doglianze dell'opponente, gravava sull'opposta l'onere di provare i fatti costitutivi della propria pretesa creditoria, ossia che le somme chieste in via monitoria erano altre e diverse rispetto a quelle compensate con la scrittura privata del 17.8.2018 e che erano tutte riconducibili alla gestione dell'attività della scuola guida per il periodo 01.01.2017-17.08.2018.
Ad eccezione della somma di € 167,31 richiesta per l'utenza telefonica dell'autoscuola e relativa al mese di maggio 2018 (cfr. doc. 8 fascicolo monitorio) e per la somma di € 198,06 riconosciuta come dovuta dall'opponente, tale onere probatorio non può ritenersi soddisfatto, atteso che dalla documentazione allegata dalla opposta non emerge che i costi sostenuti dalla riguardavano voci CP_1 di spesa riconducibili all'attività della autoscuola sita a Scicli in Via Bixio n. 184.
In particolare, si osserva che: quanto ai contributi previdenziali anni 2017 e 2018, rispettivamente di €
2.976,34 ed € 1.505,07, l'opposta ha allegato le quietanze di modelli F24 da cui non è possibile evincere alcun collegamento con la gestione dell'autoscuola (cfr. doc. 4 fascicolo monitorio); analogamente dicasi per i versamenti all'erario anni 2017 e 2018 pari ad € 8.605,50 ed € 5.916,83 (cfr. doc. 5 fascicolo monitorio); quanto all'IMU 2017-2018 (€ 1.576,22) (cfr. doc. 5 fascicolo monitorio) gli importi chiesti riguardano 5 immobili senza alcuna specifica allegazione in ordine allo stabile di Via
Bixio n. 184 in Scicli;
non dovuto è l'importo di € 198,00 per la TARI 2017 mancando ogni pagina 3 di 6 indicazione in ordine al dettaglio immobile (cfr. doc. 6 fascicolo monitorio); quanto alla somma di €
754,75 chiesta per polizze assicurative l'opposta ha allegato soltanto dei solleciti di pagamento da cui non si evince alcun collegamento né con veicoli in uso nella scuola giuda né per premi relativi al periodo controverso (cfr. doc. 9 fascicolo monitorio).
Quanto alla domanda di restituzione della vettura EU targata EC941NM è incontestato che il veicolo è ancora detenuto dall'opponente (cfr. p.8 atto di citazione: “Al pagamento dell'ultima rata, come convenuto al punto 8 della scrittura, il Sig. restituirà l'autovettura EU tuttora Parte_1 da lui custodita”). Pertanto, deve essere condannato alla restituzione della Parte_1
predetta automobile.
Dunque, l'opposizione è parzialmente fondata con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto e condanna dell'opponente al pagamento, in favore della opposta, della somma di € 167,31, oltre oltre interessi al saggio richiesto con la domanda monitoria dal dì del dovuto e sino al soddisfo e alla restituzione dell'autovettura EU targata EC941NM.
Rispetto alla domanda riconvenzionale di € 9.962,61, pari alla terza rata non pagata della scrittura del
17.8.2018 di € 10.160,67 detratta la somma di € 198,06 per la bolletta Enel, la stessa deve essere accolta in quanto parte opponente ha fornito idoneo elemento probatorio a fondamento del credito.
Infatti, risulta ammessa dalla opposta la circostanza che la terza rata pattuita con la scrittura privata di risoluzione del preliminare di cessione di azienda del 17.8.2018 non è stata dalla stessa pagata (cfr. p.2 ricorso monitorio: “Decurtando la somma di € 10.000,00 a titolo di penale (di cui alla scrittura privata del
17.08.2018)”; p.6 comparsa di costituzione: “Da tale copioso importo, venivano per l'appunto scalate le € 10.160,67, quale somma ancora dovuta al alla data del 31.07.2019, per giungere alla Parte_1 cifra ingiunta pari ad € 16.569,54”).
Nel contesto delle sue difese, parte opposta ha dedotto di avere pagato cartelle esattoriali iscritte a ruolo contenenti importi di competenza dell'opponente, quali contributi dipendenti relativi agli anni 2017 e
2018, nonché le tasse dei mezzi in possesso del a far data dal 2017, ma di proprietà dalle Parte_1
opposta, il tutto per complessivi € 5.389,28. Pertanto, l'opposta ha chiesto di defalcare tale importo da quello chiesto in via riconvenzionale dall'opponente.
Posto che incombe sul debitore l'onere di allegare e provare eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa creditoria deve escludersi che l'opposta abbia assolto al proprio onere probatorio in quanto dalla documentazione allegata (doc. 5-6-7-8-9-10 alla memoria ex art. 183, comma 6, n.1) non risulta né l'effettivo pagamento delle somme da detrarre né che le stesse siano riconducibili all'attività dell'autoscuola per il periodo 01.01.2017-17.08.2018.
In conclusione, il decreto ingiuntivo deve quindi essere revocato, con condanna dell'opponente al pagina 4 di 6 pagamento della somma di € 167,31, oltre interessi al saggio richiesto con la domanda monitoria, nonché alla restituzione della autovettura EU targata EC941NM.
All'accoglimento della domanda riconvenzionale consegue la condanna al pagamento, in CP_1
favore di della somma di € 9.962,61 (€ 10.160,67 - € 198,06), oltre interessi di Parte_1
legge dal dì del dovuto e sino al soddisfo.
Per l'effetto, a compensazione delle superiori poste, deve essere condannata al CP_1 pagamento, in favore di dell'importo di (€ 9.962,61 oltre interessi di legge dal dì Parte_1
del dovuto e sino al soddisfo - di € 167,31, oltre interessi al saggio richiesto con la domanda monitoria dal dì del dovuto e sino al soddisfo).
Quanto alle spese di lite, liquidate come in dispositivo secondo i parametri del D.M. 55/2014 aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022 (tariffa tra media e minima per tutte le fasi) avuto riguardo al valore della causa e tenuto conto dell'attività difensiva concretamente espletata e del livello di complessità delle questioni di fatto e di diritto affrontate, devono essere poste a carico dell'opposta maggiormente soccombente, nella misura di 2/3, considerato l'accoglimento della domanda riconvenzionale proposta da e si intendono compensate per il resto, atteso che la domanda monitoria è Parte_1
risultata solo parzialmente fondata
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Ragusa, dott.ssa Emanuela A. Favara, in funzione di Giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 514/2021 R.G.:
1) revoca il D.I. n. 1632/2020 emesso dal Tribunale di Ragusa il 7.12.2020 nel proc. monitorio iscritto al n. 3485/2020 R.G. e, per l'effetto, condanna al pagamento, in favore di Parte_1 CP_1
di € 167,31, oltre interessi come in parte motiva, e alla restituzione della autovettura EU
[...]
targata EC941NM;
2) in accoglimento della domanda riconvenzionale condanna al pagamento, in favore di CP_1
di € 9.962,61, oltre interessi come in parte motiva;
Parte_1
3) per l'effetto, a compensazione delle poste dei punti 1) e 2), condanna al pagamento, in CP_1 favore di dell'importo di (€ 9.962,61 oltre interessi come in parte motiva Parte_1 sottratti € 167,31, oltre interessi come in parte motiva).
- condanna al pagamento, in favore di delle spese di lite che CP_1 Parte_1 liquida in € 3.000,00 per compensi professionali, oltre CPA, IVA e spese generali nella misura del
15%.
- compensa le spese per il resto.
pagina 5 di 6 Ragusa, 31.3.2025
Il GIUDICE dott.ssa Emanuela A. Favara
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Emanuela Antonia Favara ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al. n. 514/2021 r.g. promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Salvatore Campanella, giusta procura in atti.
ATTORE/OPPONENTE contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Mario Pluchino, CP_1 C.F._2
giusta procura in atti.
CONVENUTO/OPPOSTO
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1
spiegando opposizione avverso il D.I. n. 1632/2020, provvisoriamente esecutivo, CP_1
emesso dal Tribunale di Ragusa il 7.12.2020 nel proc. iscritto al n. 3485/2020 R.G., ottenuto dalla convenuta per l'importo di € 16.569,54, oltre interessi, e per la consegna del motociclo HA 25 targato BD38167, del motociclo ER 25 targato DP00308, del motociclo ER 50 targato
X4JFH5 e dell'autovettura EU targata EC941NM, in uno alle spese e ai compensi della fase monitoria, in forza del preliminare di cessione di azienda del 13.12.2016, della scrittura privata del
05.05.2017 e della scrittura privata di risoluzione del preliminare del 17.08.2018 (cfr. doc. 1-2-3 fascicolo monitorio).
L'opponente ha in particolare dedotto: di avere versato alla opposta la somma di € 50.000,00 pattuita con il contratto preliminare del 13.12.2016; che, con la scrittura privata del 17.8.2018, le parti avevano proceduto alla risoluzione del contratto preliminare di cessione di azienda con conseguente obbligo di di restituire il corrispettivo ricevuto;
che l'art. 6 della predetta scrittura prevedeva che CP_1 avrebbe restituito la somma di € 50.000,00 nei seguenti termini: € 20.037,33 mediante CP_1
pagina 1 di 6 compensazione con quanto dovuto da per le causali esposte nel precedente art. 5, Parte_1
€ 20.000,00 entro il 31.01.2019 ed € 10.160,67 entro il 31.07.2019; con riguardo alla restituzione dei mezzi era stato convenuto che il motociclo HA e i motocicli ER 25 e ER 60 sarebbero stati restituiti contestualmente al pagamento del rateo di € 20.000,00 con scadenza 31.12.2019, mentre l'autovettura EU sarebbe stata restituita contestualmente al pagamento del rateo di € 10.160,67; che solo a seguito di decreto ingiuntivo ha versato all'opponente il secondo rateo di € CP_1
20.000,00, cui è seguita la restituzione alla opposta dei tre motocicli azionati in sede monitoria;
di riconoscersi debitore di € 198,06 per l'utenza elettrica;
che non ha ancora versato la terza CP_1
rata di € 10.16,67, di cui alla scrittura privata del 17.08.2018.
L'attore ha pertanto concluso chiedendo la revoca con ogni statuizione del decreto ingiuntivo opposto e ha elevato domanda riconvenzionale chiedendo la condanna della opposta a pagare la somma di €
9.962,61 (€ 10.160,67 - € 198,06).
Costituitasi in giudizio, ha ammesso la restituzione dei motocicli ER 25 e ER 50 CP_1
e chiesto il rigetto delle avverse domande, deducendone l'infondatezza nonché il difetto di prova.
Alla prima udienza di comparizione, insisteva nella sospensione della Parte_1
concessione di provvisoria esecutività del d.i. opposto mentre l'opposta insisteva nelle difese svolte in seno all'atto di citazione.
Sospesa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., la causa è stata istruita documentalmente.
All'udienza del 26.9.2024 sulle conclusioni precisate come da note di trattazione scritta ritualmente depositate dalle parti, la causa è stata assunta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
****
Orbene, la pretesa creditoria azionata in sede monitoria da ha ad oggetto varie voci di CP_1
spesa, nonché oneri fiscali e tributari relativi all'attività di autoscuola, sita a Scicli in via Bixio n. 184, che l'opposta ritiene dovuti dall'opponente in forza del preliminare di cessione di azienda del
13.12.2016 e della scrittura privata di risoluzione del preliminare del 17.8.2018, trattandosi di costi che avrebbe dovuto sostenere in luogo della convenuta nel periodo 01.01.2017- Parte_1
17.08.2018.
Di contro, l'opponente ha dedotto che: “con scrittura privata del 17/8/2018 le parti hanno proceduto alla risoluzione del contratto preliminare di cessione di azienda con conseguente obbligo della Sig.ra di restituzione del corrispettivo ricevuto e, di comune accordo, hanno regolato ogni pendenza CP_1 tra gli stessi pattuendo all'art. 5) che il Sig. si sarebbe fatto carico del pagamento delle Parte_1 imposte e dei contributi previdenziali riconducibili alla gestione dell'Autoscuola per gli anni 2017-
pagina 2 di 6 2018 per un ammontare complessivo di € 20.037,33, comprendente il saldo 2017, 1° acconto 2018, 2° acconto 2018, contributi scadenza 2018 e accessori”; “all'art. 6, con riferimento alla restituzione del corrispettivo di € 50.000,00 versatole dal Sig. , la Sig.ra dichiarava che avrebbe Parte_1 CP_1 restituito…€ 20.037,33 mediante compensazione con quanto dovuto dal Sig. per le causali Parte_1 esposte al precedente n.5) e comunque con i crediti da quest'ultima vantati” (cfr. p.2 atto di citazione).
Ora, occorre anzitutto rammentare che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un'inversione delle posizioni processuali delle parti non atta ad interferire, in punto di distribuzione dell'onere probatorio, sulle posizioni sostanziali rispettivamente rivestite dalle medesime. Ne consegue che nel giudizio di opposizione la qualità di attore sostanziale spetta alla parte formalmente convenuta
– ovvero al creditore che ha richiesto l'ingiunzione – sulla quale grava l'onere della prova dell'allegato credito, e quella di convenuto al debitore opponente, sul quale per contro incombe l'onere di allegare e provare eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa creditoria dall'attore azionata in sede monitoria (cfr. ex multis Cass. n. 184/80; Cass. n. 3102/80). Come chiarito dalla giurisprudenza del Supremo Collegio, inoltre, sul creditore che agisce in giudizio per l'adempimento del contratto grava il solo onere di provare la fonte negoziale o legale del proprio diritto e il termine di scadenza dell'obbligazione, lo stesso potendosi limitare ad allegare l'inadempimento della controparte, sulla quale incombe l'onere della dimostrazione di eventuali fatti estintivi (cfr. Cass. SU n. 13533/2001).
Pertanto, a fronte delle doglianze dell'opponente, gravava sull'opposta l'onere di provare i fatti costitutivi della propria pretesa creditoria, ossia che le somme chieste in via monitoria erano altre e diverse rispetto a quelle compensate con la scrittura privata del 17.8.2018 e che erano tutte riconducibili alla gestione dell'attività della scuola guida per il periodo 01.01.2017-17.08.2018.
Ad eccezione della somma di € 167,31 richiesta per l'utenza telefonica dell'autoscuola e relativa al mese di maggio 2018 (cfr. doc. 8 fascicolo monitorio) e per la somma di € 198,06 riconosciuta come dovuta dall'opponente, tale onere probatorio non può ritenersi soddisfatto, atteso che dalla documentazione allegata dalla opposta non emerge che i costi sostenuti dalla riguardavano voci CP_1 di spesa riconducibili all'attività della autoscuola sita a Scicli in Via Bixio n. 184.
In particolare, si osserva che: quanto ai contributi previdenziali anni 2017 e 2018, rispettivamente di €
2.976,34 ed € 1.505,07, l'opposta ha allegato le quietanze di modelli F24 da cui non è possibile evincere alcun collegamento con la gestione dell'autoscuola (cfr. doc. 4 fascicolo monitorio); analogamente dicasi per i versamenti all'erario anni 2017 e 2018 pari ad € 8.605,50 ed € 5.916,83 (cfr. doc. 5 fascicolo monitorio); quanto all'IMU 2017-2018 (€ 1.576,22) (cfr. doc. 5 fascicolo monitorio) gli importi chiesti riguardano 5 immobili senza alcuna specifica allegazione in ordine allo stabile di Via
Bixio n. 184 in Scicli;
non dovuto è l'importo di € 198,00 per la TARI 2017 mancando ogni pagina 3 di 6 indicazione in ordine al dettaglio immobile (cfr. doc. 6 fascicolo monitorio); quanto alla somma di €
754,75 chiesta per polizze assicurative l'opposta ha allegato soltanto dei solleciti di pagamento da cui non si evince alcun collegamento né con veicoli in uso nella scuola giuda né per premi relativi al periodo controverso (cfr. doc. 9 fascicolo monitorio).
Quanto alla domanda di restituzione della vettura EU targata EC941NM è incontestato che il veicolo è ancora detenuto dall'opponente (cfr. p.8 atto di citazione: “Al pagamento dell'ultima rata, come convenuto al punto 8 della scrittura, il Sig. restituirà l'autovettura EU tuttora Parte_1 da lui custodita”). Pertanto, deve essere condannato alla restituzione della Parte_1
predetta automobile.
Dunque, l'opposizione è parzialmente fondata con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto e condanna dell'opponente al pagamento, in favore della opposta, della somma di € 167,31, oltre oltre interessi al saggio richiesto con la domanda monitoria dal dì del dovuto e sino al soddisfo e alla restituzione dell'autovettura EU targata EC941NM.
Rispetto alla domanda riconvenzionale di € 9.962,61, pari alla terza rata non pagata della scrittura del
17.8.2018 di € 10.160,67 detratta la somma di € 198,06 per la bolletta Enel, la stessa deve essere accolta in quanto parte opponente ha fornito idoneo elemento probatorio a fondamento del credito.
Infatti, risulta ammessa dalla opposta la circostanza che la terza rata pattuita con la scrittura privata di risoluzione del preliminare di cessione di azienda del 17.8.2018 non è stata dalla stessa pagata (cfr. p.2 ricorso monitorio: “Decurtando la somma di € 10.000,00 a titolo di penale (di cui alla scrittura privata del
17.08.2018)”; p.6 comparsa di costituzione: “Da tale copioso importo, venivano per l'appunto scalate le € 10.160,67, quale somma ancora dovuta al alla data del 31.07.2019, per giungere alla Parte_1 cifra ingiunta pari ad € 16.569,54”).
Nel contesto delle sue difese, parte opposta ha dedotto di avere pagato cartelle esattoriali iscritte a ruolo contenenti importi di competenza dell'opponente, quali contributi dipendenti relativi agli anni 2017 e
2018, nonché le tasse dei mezzi in possesso del a far data dal 2017, ma di proprietà dalle Parte_1
opposta, il tutto per complessivi € 5.389,28. Pertanto, l'opposta ha chiesto di defalcare tale importo da quello chiesto in via riconvenzionale dall'opponente.
Posto che incombe sul debitore l'onere di allegare e provare eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa creditoria deve escludersi che l'opposta abbia assolto al proprio onere probatorio in quanto dalla documentazione allegata (doc. 5-6-7-8-9-10 alla memoria ex art. 183, comma 6, n.1) non risulta né l'effettivo pagamento delle somme da detrarre né che le stesse siano riconducibili all'attività dell'autoscuola per il periodo 01.01.2017-17.08.2018.
In conclusione, il decreto ingiuntivo deve quindi essere revocato, con condanna dell'opponente al pagina 4 di 6 pagamento della somma di € 167,31, oltre interessi al saggio richiesto con la domanda monitoria, nonché alla restituzione della autovettura EU targata EC941NM.
All'accoglimento della domanda riconvenzionale consegue la condanna al pagamento, in CP_1
favore di della somma di € 9.962,61 (€ 10.160,67 - € 198,06), oltre interessi di Parte_1
legge dal dì del dovuto e sino al soddisfo.
Per l'effetto, a compensazione delle superiori poste, deve essere condannata al CP_1 pagamento, in favore di dell'importo di (€ 9.962,61 oltre interessi di legge dal dì Parte_1
del dovuto e sino al soddisfo - di € 167,31, oltre interessi al saggio richiesto con la domanda monitoria dal dì del dovuto e sino al soddisfo).
Quanto alle spese di lite, liquidate come in dispositivo secondo i parametri del D.M. 55/2014 aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022 (tariffa tra media e minima per tutte le fasi) avuto riguardo al valore della causa e tenuto conto dell'attività difensiva concretamente espletata e del livello di complessità delle questioni di fatto e di diritto affrontate, devono essere poste a carico dell'opposta maggiormente soccombente, nella misura di 2/3, considerato l'accoglimento della domanda riconvenzionale proposta da e si intendono compensate per il resto, atteso che la domanda monitoria è Parte_1
risultata solo parzialmente fondata
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Ragusa, dott.ssa Emanuela A. Favara, in funzione di Giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 514/2021 R.G.:
1) revoca il D.I. n. 1632/2020 emesso dal Tribunale di Ragusa il 7.12.2020 nel proc. monitorio iscritto al n. 3485/2020 R.G. e, per l'effetto, condanna al pagamento, in favore di Parte_1 CP_1
di € 167,31, oltre interessi come in parte motiva, e alla restituzione della autovettura EU
[...]
targata EC941NM;
2) in accoglimento della domanda riconvenzionale condanna al pagamento, in favore di CP_1
di € 9.962,61, oltre interessi come in parte motiva;
Parte_1
3) per l'effetto, a compensazione delle poste dei punti 1) e 2), condanna al pagamento, in CP_1 favore di dell'importo di (€ 9.962,61 oltre interessi come in parte motiva Parte_1 sottratti € 167,31, oltre interessi come in parte motiva).
- condanna al pagamento, in favore di delle spese di lite che CP_1 Parte_1 liquida in € 3.000,00 per compensi professionali, oltre CPA, IVA e spese generali nella misura del
15%.
- compensa le spese per il resto.
pagina 5 di 6 Ragusa, 31.3.2025
Il GIUDICE dott.ssa Emanuela A. Favara
pagina 6 di 6