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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 24/04/2025, n. 666 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 666 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4685/2020
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Nella persona del Giudice dott. Alfredo Spitaleri, in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. r.g. 4685/2020
PROMOSSA DA
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ), e C.F._2 Parte_3 C.F._3
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_4 C.F._4
Salvatore Lincon, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati, giusta procura in atti;
- ATTORI -
CONTRO
(C.F. ), con Controparte_1 P.IVA_1 il patrocinio dell'Avv. Valentina Fiorenza, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Maria Costa, giusta procura in atti;
- CONVENUTA -
Pag. 1 di 10 CONCLUSIONI
Precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa è stata posta in decisione all'udienza del 09.10.2024, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con atto di citazione ritualmente notificato, , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e , in proprio e nella qualità di eredi di , deceduto
[...] Parte_4 Persona_1
a il 20.01.2018, hanno convenuto in giudizio l' CP_1 Controparte_1
, deducendo la responsabilità dei sanitari in servizio presso l'
[...] Controparte_2
I di per aver omesso di diagnosticare e trattare tempestivamente un'infezione
[...] CP_1
polmonare nosocomiale (broncopolmonite bilaterale da Staphylococcus aureus meticillino-resistente), che, a loro dire, sarebbe insorta durante il ricovero del de cuius nel reparto di e avrebbe condotto, nel giro di pochi giorni, a uno shock settico CP_3
letale.
1.1. - In particolare, gli attori hanno imputato alla struttura sanitaria l'omessa esecuzione degli accertamenti diagnostici indicati dallo specialista pneumologo
(radiografia del torace, emogasanalisi), la mancata attivazione di un trattamento antibiotico empirico adeguato e l'ingiustificato trasferimento del paziente presso una struttura residenziale nonostante la presenza di un quadro clinico già compromesso. In relazione a tali omissioni, gli attori hanno chiesto la condanna dell' al Controparte_4
risarcimento del danno, sia iure hereditatis (per danno biologico terminale e danno morale da lucida agonia), sia iure proprio (per danno da perdita del rapporto parentale).
2. - Si è costituita in giudizio l' convenuta, contestando integralmente la CP_1
fondatezza della domanda sotto ogni profilo, tanto in fatto quanto in diritto. In particolare, ha evidenziato che il paziente, al momento delle dimissioni, presentava condizioni cliniche stabili, con saturazione ossiemoglobinica al 97%, assenza di febbre e di sintomi respiratori gravi, e che la consulenza pneumologica - attivata tempestivamente - non aveva rilevato elementi tali da suggerire un ricovero ospedaliero né alcuna sintomatologia sospetta per polmonite in atto. La convenuta ha quindi negato la sussistenza di condotte colpose o di violazioni delle linee guida e ha eccepito l'insussistenza del nesso eziologico tra l'asserito comportamento omissivo e l'evento
Pag. 2 di 10 letale, anche alla luce delle plurime patologie pregresse del paziente. Ha infine contestato la sussistenza e l'entità dei danni invocati, sostenendo che le pretese risarcitorie siano in larga parte sovrastimate e carenti di specifica allegazione e prova.
3. - La causa, istruita a mezzo consulenza tecnica d'ufficio, è stata posta in decisione all'udienza del 09.10.2024, sulle conclusioni precisate come da verbale in atti, previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
4. - Alla luce delle contrapposte prospettazioni, il thema decidendum del presente giudizio concerne, in via principale, la verifica dell'effettiva sussistenza di un errore diagnostico o terapeutico in capo ai sanitari del reparto di Ortopedia, la ricostruzione del decorso clinico del paziente nelle giornate antecedenti il decesso, e, soprattutto,
l'accertamento del nesso di causalità materiale tra la condotta dei sanitari e l'evento morte, da valutarsi secondo il criterio del “più probabile che no”.
5. - I fatti oggetto del presente giudizio risalgono al periodo compreso tra il 27.12.2017
(data di ricovero del paziente presso l' di ) e Persona_1 Controparte_2 CP_1
il 20.01.2018 (data del decesso). Deve pertanto ritenersi applicabile la disciplina introdotta dalla Legge 8 marzo 2017, n. 24 (c.d. legge “Gelli-Bianco”), entrata in vigore l'1.04.2017, la quale ha riformato organicamente la responsabilità sanitaria, sia dal punto di vista sostanziale che processuale.
5.1. - In particolare, l'art. 7 della legge n. 24/2017, nel delineare la responsabilità civile dell'esercente la professione sanitaria, distingue la posizione del medico operante all'interno di una struttura sanitaria, la cui responsabilità resta ancorata al modello extracontrattuale ex art. 2043 c.c., da quella della struttura sanitaria (pubblica o privata), la cui responsabilità conserva natura contrattuale ex artt. 1218 e 1228 c.c.
5.2. - Tale distinzione non ha effetti meramente nominalistici, ma si traduce in rilevanti differenze in ordine all'onere probatorio, ai termini di prescrizione e al regime delle prove liberatorie.
6. - Sulla base della posizione delle parti e della documentazione in atti, nel caso in esame devono distinguersi due titoli di responsabilità:
Pag. 3 di 10 da un lato, una responsabilità contrattuale della Controparte_1
, derivante dal contratto di spedalità intercorrente con il paziente, quale
[...]
utente del servizio sanitario pubblico, ovvero dall'inadempimento dei propri ausiliari, ex art. 1228 c.c.;
dall'altro, una eventuale (e concretamente non dedotta) responsabilità extracontrattuale dei singoli operatori sanitari, nei confronti dei congiunti superstiti, per violazione di regole di condotta professionale e lesione di diritti inviolabili della persona, quali il diritto alla salute e alla vita.
6.1. - Più in particolare, la responsabilità della struttura sanitaria, pubblica o privata, nei confronti del paziente ha natura contrattuale, potendo essa derivare, ai sensi dell'art. 1218 c.c., dall'inadempimento delle obbligazioni poste direttamente a suo carico, nonché, ai sensi dell'art. 1228 c.c., dall'inadempimento della prestazione medico- professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario, pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e l'organizzazione aziendale (cfr. Cass. n.
13066/2004).
6.2. - Dall'inquadramento del rapporto in ambito contrattuale consegue che il riparto dell'onere della prova debba seguire i criteri generali operanti in tema di prova dell'inadempimento e dell'inesatto adempimento, sicché il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve fornire la dimostrazione della fonte negoziale o legale del suo diritto e può limitarsi alla mera allegazione dell'inadempimento della controparte, mentre è il debitore convenuto ad essere gravato dall'onere della prova del fatto estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. Sez. U., n. 13533/2001; Cass. n. 826/2015; Cass. n. 13685/2019).
6.3. - Con specifico riguardo al nesso di causalità, la Corte di cassazione ha precisato che l'inadempimento rilevante nell'ambito dell'azione di responsabilità per risarcimento del danno nelle obbligazioni c.d. di comportamento è solo quello avente efficacia eziologica - in termini di causa esclusiva o quantomeno concorrente - nella produzione del danno.
Pag. 4 di 10 Ciò comporta che l'allegazione del creditore non può attenere ad un qualunque inadempimento, ma ad un inadempimento, per così dire, “qualificato”, cioè astrattamente efficiente alla produzione del danno;
a fronte di tale specifica allegazione, incomberà al debitore l'onere di dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato, ovvero che esso, pur essendosi verificato, non si è rivelato causa del danno (cfr. Sez. U.,
n. 577/2008; più di recente, cfr. Cass. n. 24073/2017: “In tema di responsabilità contrattuale del medico nei confronti del paziente, ai fini del riparto dell'onere probatorio, l'attore deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia ed allegare qualificate inadempienze, astrattamente idonee a provocare (quale causa o concausa efficiente) il danno lamentato, rimanendo, invece, a carico del debitore convenuto l'onere di dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato, ovvero che, pur esistendo, esso non
è stato eziologicamente rilevante”).
L'accertamento del nesso di causalità c.d. materiale o di fatto tra l'inadempimento ed il danno-evento deve compiersi secondo il criterio della “preponderanza dell'evidenza”
(altrimenti definito anche del “più probabile che non”), ed implica una valutazione della idoneità della condotta del sanitario a cagionare il danno lamentato dal paziente che deve essere correlata alle condizioni del medesimo, nella loro irripetibile singolarità (in questi termini, cfr. Cass. n. 3390/2015), ciò a differenza di quanto avviene in materia penale (cfr. Cass., Sez. U., n. 581/2008; Cass. n. 15858/2015: “In tema di responsabilità civile, l'accertamento della sussistenza del nesso causale tra il fatto dannoso e le conseguenze pregiudizievoli riportate dal danneggiato è soggetto a una differente regola probatoria rispetto al giudizio penale, in ragione dei differenti valori sottesi ai due processi: nel senso che, nell'accertamento del nesso causale in materia civile, vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del più probabile che non, mentre nel processo penale vige la regola della prova oltre il ragionevole dubbio”).
Più di recente, in tema di responsabilità per omissione del sanitario, è stato precisato che
“In tema di responsabilità civile, la verifica del nesso causale tra condotta omissiva e fatto dannoso si sostanzia nell'accertamento della probabilità positiva o negativa del conseguimento del risultato idoneo ad evitare il rischio specifico di danno, riconosciuta alla condotta omessa, da compiersi mediante un giudizio controfattuale, che pone al
Pag. 5 di 10 posto dell'omissione il comportamento dovuto. Tale giudizio deve essere effettuato sulla scorta del criterio del “più probabile che non”, conformandosi ad uno standard di certezza probabilistica, che, in materia civile, non può essere ancorato alla determinazione quantitativa-statistica delle frequenze di classi di eventi (c.d. probabilità quantitativa o pascaliana), la quale potrebbe anche mancare o essere inconferente, ma va verificato riconducendone il grado di fondatezza all'ambito degli elementi di conferma (e, nel contempo, di esclusione di altri possibili alternativi) disponibili nel caso concreto (c.d. probabilità logica o baconiana)” (cfr. Cass. n.
23197/2018).
6.4. - Grava, ancora, sul creditore-danneggiato l'onere di provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica (o l'insorgenza di nuove patologie) e la condotta del sanitario, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, la causa imprevedibile e inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione
(cfr. Cass. n. 28991/2019).
6.5. - Grava, infine, sul creditore-danneggiato la prova del danno e della c.d. causalità giuridica che avvince le conseguenze pregiudizievoli dal medesimo patite all'evento lesivo che ha attinto il diritto leso, senza che le eventuali lacune assertive e probatorie del danneggiato possano essere colmate dagli accertamenti devoluti al CTU, posto che la funzione cui lo stesso chiamato ad assolvere è unicamente quella di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi già acquisiti al giudizio o nella soluzione di questioni che necessitano di competenze tecnico-specialistiche, senza tuttavia poter sopperire alle carenze delle parti (cfr., ex permultis, Cass. n. 30218/2017).
7. - Alla responsabilità invocata dagli odierni attori in relazione al risarcimento del danno patito iure proprio, va, invece, riconosciuta natura extracontrattuale, tenuto conto che il rapporto contrattuale intercorre unicamente col paziente e che i parenti non rientrano nella categoria dei c.d. “terzi protetti dal contratto”, potendo postularsi l'efficacia protettiva verso terzi del contratto concluso tra la struttura sanitaria e il paziente esclusivamente ove l'interesse, del quale tali terzi siano portatori, risulti anch'esso strettamente connesso a quello già regolato sul piano della programmazione negoziale (cfr. Cass. n. 21404/2021; da ultimo, cfr. Cass. n. 11320/2022, secondo cui:
Pag. 6 di 10 “Il rapporto contrattuale tra il paziente e la struttura sanitaria o il medico non produce, di regola, effetti protettivi in favore dei terzi, perché, fatta eccezione per il circoscritto campo delle prestazioni sanitarie afferenti alla procreazione, trova applicazione il principio generale di cui all'art. 1372, comma 2, c.c., con la conseguenza che
l'autonoma pretesa risarcitoria vantata dai congiunti del paziente per i danni ad essi derivati dall'inadempimento dell'obbligazione sanitaria, rilevante nei loro confronti come illecito aquiliano, si colloca nell'ambito della responsabilità extracontrattuale”).
In tal caso, il medico risponde ex art. 2043 c.c., mentre la struttura sanitaria risponde per le proprie mancanze ex art. 2043 c.c., e per l'illecito del proprio ausiliare a titolo oggettivo ex art. 2049 c.c.
7.1. - Ne consegue, in parte qua, il differente regime di riparto dell'onere probatorio, dovendo gli attori fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi della responsabilità extracontrattuale della parte convenuta, vale a dire il fatto colposo, il pregiudizio che da questo fatto sarebbe conseguito al paziente e il nesso causale tra il fatto colposo e il danno.
8. - Venendo al caso in esame, va osservato che, fin dall'udienza del 25.01.2023 e nei successivi scritti conclusivi, l' ha contestato le valutazioni espresse dai Controparte_4
CTU, in quanto fondate su presupposti del tutto diversi rispetto alla causa petendi dedotta dagli attori in citazione. In particolare, ha eccepito che il Collegio peritale, dopo avere nettamente escluso la responsabilità dei sanitari sotto il profilo dell'omessa o intempestiva diagnosi e cura della malattia polmonare, ha invece ricondotto l'evento letale all'origine nosocomiale dell'infezione da MRSA, come se fosse stata dedotta una responsabilità per mancata adozione e attuazione dei protocolli organizzativi di prevenzione delle infezioni.
8.1. - Tale eccezione è fondata e va accolta. Infatti, l'atto introduttivo del giudizio - così come la successiva memoria assertiva di cui all'art. 183, co. 6, n. 1, c.p.c. - individuava quale condotta inadempiente causativa del danno l'omessa tempestiva diagnosi e l'inadeguata presa in carico del quadro infettivo polmonare in fase precoce, deducendo una mala gestio diagnostica e clinica (cfr., ad es., pag. 4, memoria ex art. 183, co. 6, n.
1, c.p.c. di parte attrice: “La responsabilità dei sanitari del reparto di Ortopedia
Pag. 7 di 10 dell'Ospedale “ di sussiste perché essi “pur riscontrando segni CP_2 CP_1
clinici suggestivi per polmonite e perciò richiedendo consulenza pneumologica, non seguivano le indicazioni dello specialista ad approfondimento diagnostico mediante radiografia del torace ed emogasanalisi arteriosa, peraltro disponendo il trasferimento del paziente presso struttura residenziale”. Il nesso eziologico, dunque, deriva dalle mancate diagnosi e tempestiva terapia che hanno favorito l'ingravescenza della broncopolmonite bilaterale sostenuta da CC aureus meticellino-resistente, patogeno nosocomiale, fino allo shock settico che ha provocato il decesso. Ne consegue che l'evento morte del Sig. è da ascriversi interamente all'imprudente e Per_1 negligente condotta dei suindicati professionisti”. Una corretta diagnosi e tempestiva terapia avrebbe sicuramente evitato il decesso.”).
8.2. - La consulenza tecnica d'ufficio ha invece fondato il proprio giudizio eziologico sulla differente premessa secondo cui “all'ingresso presso il presidio ospedaliero
reparto di ortopedia, il soggetto non avesse patologia polmonare e che la CP_2 polmonite si è manifestata dopo 48 ore dal ricovero”, con la conseguenza che “trattasi, con elevata probabilità scientifica, di una infezione nosocomiale” (cfr. pag. 34, relazione di CTU); e ha poi desunto la responsabilità della struttura sanitaria dalla mancanza di prova dell'adozione di protocolli preventivi.
8.3. - Tale approccio peritale ha determinato una modifica radicale della causa petendi, senza che detta modifica sia stata introdotta nei termini e nelle forme consentite dagli artt. 183, co. 5 e 6, c.p.c. Gli attori, infatti, non hanno mai dedotto, in nessun punto dei propri scritti difensivi, l'insorgenza dell'infezione da MRSA e la mancata adozione/attuazione dei protocolli ICA come fatto costitutivo autonomo della responsabilità della struttura sanitaria convenuta.
8.4. - L'elaborato tecnico non può sopperire alle allegazioni mancanti, né può essere utilizzato per ampliare ex post il thema decidendum. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, infatti, l'onere di allegazione gravante sull'attore deve essere assolto entro i termini preclusivi;
inoltre, il giudice non può fondare la decisione su profili non dedotti né discussi, pena la violazione degli artt. 112 c.p.c. e 24 Cost. (cfr.
Cass. n. 2719/2023; C. App. Catania, sent. n. 123/2025).
Pag. 8 di 10 8.5. - Per altro verso, la consulenza tecnica d'ufficio, nella parte in cui individua la causa dell'evento dannoso nell'origine nosocomiale dell'infezione da MRSA, si è trasformata, in parte qua, in una vera e propria esplorazione su un fatto nuovo, alterando il perimetro del thema decidendum e determinando, in diritto, una nullità assoluta rilevabile anche d'ufficio (Cass., Sez. Un., n. 3086/2022).
8.6. - Ne consegue che - nella parte in cui sostituisce il fatto costitutivo allegato in citazione con un fatto autonomo, non dedotto né emerso nel contraddittorio tempestivo tra le parti - la suddetta consulenza tecnica d'ufficio non è utilizzabile ai fini decisori.
9. - Alla luce delle considerazioni che precedono, la domanda attorea non può trovare accoglimento.
Sebbene l'elaborato tecnico redatto dai consulenti d'ufficio fornisca una ricostruzione clinica e eziologica coerente sotto il profilo metodologico, esso ha fondato la propria valutazione di responsabilità su un presupposto fattuale e giuridico diverso da quello dedotto in citazione, riconducendo l'evento morte a una responsabilità organizzativa della struttura per presunta infezione nosocomiale da MRSA, non attribuita a deficit diagnostico-terapeutici ma a carenze nei protocolli di prevenzione. Tale profilo non è stato in alcun modo dedotto né introdotto dagli attori nel thema decidendum.
Il giudizio peritale, pertanto, pur conservando valore sul piano ricostruttivo generale, non è utilizzabile come fondamento della decisione, nella parte in cui introduce una causa petendi diversa da quella azionata in giudizio, in violazione dei principi di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del contraddittorio.
I fatti allegati in citazione (mala gestio clinica, omessa esecuzione di accertamenti, errata dimissione) non hanno trovato concreto riscontro nella documentazione medica né nella CTU, che non si è espressa in termini di colpa clinica.
In assenza di prova del fatto costitutivo della responsabilità dedotto dagli attori, la domanda va dunque rigettata integralmente, restando assorbite le ulteriori questioni in punto di danno.
Pag. 9 di 10 10. - Le spese di lite seguono la soccombenza e, avuto riguardo all'attività processuale espletata nel corso del giudizio e allo scaglione di riferimento individuato, sulla base dei parametri indicati dal D.M. 55/2014, aggiornati con D.M. n. 147/2022, in quello sino ad
€ 260.000,00, secondo il valore indeterminabile della controversia e la sua elevata complessità, vanno liquidate come da dispositivo per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione/istruttoria e decisionale ai valori medi.
10.1. - Le spese di CTU, liquidate con separato provvedimento, vanno poste definitivamente e per intero a carico degli attori, in solido tra loro.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, Sezione Seconda Civile, in persona del G.U., Dott. Alfredo
Spitaleri, disattesa ogni diversa domanda ed eccezione, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 4685/2020 r.g., così dispone:
1) Rigetta la domanda proposta da , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
nei confronti dell' . Parte_4 Controparte_1
2) Condanna , e , in Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
solido, alla rifusione, in favore dell' , Controparte_1
delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 14.103,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese al 15%, c.p.a. al 4% e i.v.a. al 22%, se dovuta, come per legge.
3) Pone definitivamente a carico solidale di , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e le spese di CTU, liquidate con separato
[...] Parte_4
provvedimento.
Così deciso a Siracusa in data 22 aprile 2025
IL GIUDICE dott. Alfredo Spitaleri
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
Pag. 10 di 10
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Nella persona del Giudice dott. Alfredo Spitaleri, in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. r.g. 4685/2020
PROMOSSA DA
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ), e C.F._2 Parte_3 C.F._3
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_4 C.F._4
Salvatore Lincon, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati, giusta procura in atti;
- ATTORI -
CONTRO
(C.F. ), con Controparte_1 P.IVA_1 il patrocinio dell'Avv. Valentina Fiorenza, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Maria Costa, giusta procura in atti;
- CONVENUTA -
Pag. 1 di 10 CONCLUSIONI
Precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa è stata posta in decisione all'udienza del 09.10.2024, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con atto di citazione ritualmente notificato, , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e , in proprio e nella qualità di eredi di , deceduto
[...] Parte_4 Persona_1
a il 20.01.2018, hanno convenuto in giudizio l' CP_1 Controparte_1
, deducendo la responsabilità dei sanitari in servizio presso l'
[...] Controparte_2
I di per aver omesso di diagnosticare e trattare tempestivamente un'infezione
[...] CP_1
polmonare nosocomiale (broncopolmonite bilaterale da Staphylococcus aureus meticillino-resistente), che, a loro dire, sarebbe insorta durante il ricovero del de cuius nel reparto di e avrebbe condotto, nel giro di pochi giorni, a uno shock settico CP_3
letale.
1.1. - In particolare, gli attori hanno imputato alla struttura sanitaria l'omessa esecuzione degli accertamenti diagnostici indicati dallo specialista pneumologo
(radiografia del torace, emogasanalisi), la mancata attivazione di un trattamento antibiotico empirico adeguato e l'ingiustificato trasferimento del paziente presso una struttura residenziale nonostante la presenza di un quadro clinico già compromesso. In relazione a tali omissioni, gli attori hanno chiesto la condanna dell' al Controparte_4
risarcimento del danno, sia iure hereditatis (per danno biologico terminale e danno morale da lucida agonia), sia iure proprio (per danno da perdita del rapporto parentale).
2. - Si è costituita in giudizio l' convenuta, contestando integralmente la CP_1
fondatezza della domanda sotto ogni profilo, tanto in fatto quanto in diritto. In particolare, ha evidenziato che il paziente, al momento delle dimissioni, presentava condizioni cliniche stabili, con saturazione ossiemoglobinica al 97%, assenza di febbre e di sintomi respiratori gravi, e che la consulenza pneumologica - attivata tempestivamente - non aveva rilevato elementi tali da suggerire un ricovero ospedaliero né alcuna sintomatologia sospetta per polmonite in atto. La convenuta ha quindi negato la sussistenza di condotte colpose o di violazioni delle linee guida e ha eccepito l'insussistenza del nesso eziologico tra l'asserito comportamento omissivo e l'evento
Pag. 2 di 10 letale, anche alla luce delle plurime patologie pregresse del paziente. Ha infine contestato la sussistenza e l'entità dei danni invocati, sostenendo che le pretese risarcitorie siano in larga parte sovrastimate e carenti di specifica allegazione e prova.
3. - La causa, istruita a mezzo consulenza tecnica d'ufficio, è stata posta in decisione all'udienza del 09.10.2024, sulle conclusioni precisate come da verbale in atti, previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
4. - Alla luce delle contrapposte prospettazioni, il thema decidendum del presente giudizio concerne, in via principale, la verifica dell'effettiva sussistenza di un errore diagnostico o terapeutico in capo ai sanitari del reparto di Ortopedia, la ricostruzione del decorso clinico del paziente nelle giornate antecedenti il decesso, e, soprattutto,
l'accertamento del nesso di causalità materiale tra la condotta dei sanitari e l'evento morte, da valutarsi secondo il criterio del “più probabile che no”.
5. - I fatti oggetto del presente giudizio risalgono al periodo compreso tra il 27.12.2017
(data di ricovero del paziente presso l' di ) e Persona_1 Controparte_2 CP_1
il 20.01.2018 (data del decesso). Deve pertanto ritenersi applicabile la disciplina introdotta dalla Legge 8 marzo 2017, n. 24 (c.d. legge “Gelli-Bianco”), entrata in vigore l'1.04.2017, la quale ha riformato organicamente la responsabilità sanitaria, sia dal punto di vista sostanziale che processuale.
5.1. - In particolare, l'art. 7 della legge n. 24/2017, nel delineare la responsabilità civile dell'esercente la professione sanitaria, distingue la posizione del medico operante all'interno di una struttura sanitaria, la cui responsabilità resta ancorata al modello extracontrattuale ex art. 2043 c.c., da quella della struttura sanitaria (pubblica o privata), la cui responsabilità conserva natura contrattuale ex artt. 1218 e 1228 c.c.
5.2. - Tale distinzione non ha effetti meramente nominalistici, ma si traduce in rilevanti differenze in ordine all'onere probatorio, ai termini di prescrizione e al regime delle prove liberatorie.
6. - Sulla base della posizione delle parti e della documentazione in atti, nel caso in esame devono distinguersi due titoli di responsabilità:
Pag. 3 di 10 da un lato, una responsabilità contrattuale della Controparte_1
, derivante dal contratto di spedalità intercorrente con il paziente, quale
[...]
utente del servizio sanitario pubblico, ovvero dall'inadempimento dei propri ausiliari, ex art. 1228 c.c.;
dall'altro, una eventuale (e concretamente non dedotta) responsabilità extracontrattuale dei singoli operatori sanitari, nei confronti dei congiunti superstiti, per violazione di regole di condotta professionale e lesione di diritti inviolabili della persona, quali il diritto alla salute e alla vita.
6.1. - Più in particolare, la responsabilità della struttura sanitaria, pubblica o privata, nei confronti del paziente ha natura contrattuale, potendo essa derivare, ai sensi dell'art. 1218 c.c., dall'inadempimento delle obbligazioni poste direttamente a suo carico, nonché, ai sensi dell'art. 1228 c.c., dall'inadempimento della prestazione medico- professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario, pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e l'organizzazione aziendale (cfr. Cass. n.
13066/2004).
6.2. - Dall'inquadramento del rapporto in ambito contrattuale consegue che il riparto dell'onere della prova debba seguire i criteri generali operanti in tema di prova dell'inadempimento e dell'inesatto adempimento, sicché il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve fornire la dimostrazione della fonte negoziale o legale del suo diritto e può limitarsi alla mera allegazione dell'inadempimento della controparte, mentre è il debitore convenuto ad essere gravato dall'onere della prova del fatto estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. Sez. U., n. 13533/2001; Cass. n. 826/2015; Cass. n. 13685/2019).
6.3. - Con specifico riguardo al nesso di causalità, la Corte di cassazione ha precisato che l'inadempimento rilevante nell'ambito dell'azione di responsabilità per risarcimento del danno nelle obbligazioni c.d. di comportamento è solo quello avente efficacia eziologica - in termini di causa esclusiva o quantomeno concorrente - nella produzione del danno.
Pag. 4 di 10 Ciò comporta che l'allegazione del creditore non può attenere ad un qualunque inadempimento, ma ad un inadempimento, per così dire, “qualificato”, cioè astrattamente efficiente alla produzione del danno;
a fronte di tale specifica allegazione, incomberà al debitore l'onere di dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato, ovvero che esso, pur essendosi verificato, non si è rivelato causa del danno (cfr. Sez. U.,
n. 577/2008; più di recente, cfr. Cass. n. 24073/2017: “In tema di responsabilità contrattuale del medico nei confronti del paziente, ai fini del riparto dell'onere probatorio, l'attore deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia ed allegare qualificate inadempienze, astrattamente idonee a provocare (quale causa o concausa efficiente) il danno lamentato, rimanendo, invece, a carico del debitore convenuto l'onere di dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato, ovvero che, pur esistendo, esso non
è stato eziologicamente rilevante”).
L'accertamento del nesso di causalità c.d. materiale o di fatto tra l'inadempimento ed il danno-evento deve compiersi secondo il criterio della “preponderanza dell'evidenza”
(altrimenti definito anche del “più probabile che non”), ed implica una valutazione della idoneità della condotta del sanitario a cagionare il danno lamentato dal paziente che deve essere correlata alle condizioni del medesimo, nella loro irripetibile singolarità (in questi termini, cfr. Cass. n. 3390/2015), ciò a differenza di quanto avviene in materia penale (cfr. Cass., Sez. U., n. 581/2008; Cass. n. 15858/2015: “In tema di responsabilità civile, l'accertamento della sussistenza del nesso causale tra il fatto dannoso e le conseguenze pregiudizievoli riportate dal danneggiato è soggetto a una differente regola probatoria rispetto al giudizio penale, in ragione dei differenti valori sottesi ai due processi: nel senso che, nell'accertamento del nesso causale in materia civile, vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del più probabile che non, mentre nel processo penale vige la regola della prova oltre il ragionevole dubbio”).
Più di recente, in tema di responsabilità per omissione del sanitario, è stato precisato che
“In tema di responsabilità civile, la verifica del nesso causale tra condotta omissiva e fatto dannoso si sostanzia nell'accertamento della probabilità positiva o negativa del conseguimento del risultato idoneo ad evitare il rischio specifico di danno, riconosciuta alla condotta omessa, da compiersi mediante un giudizio controfattuale, che pone al
Pag. 5 di 10 posto dell'omissione il comportamento dovuto. Tale giudizio deve essere effettuato sulla scorta del criterio del “più probabile che non”, conformandosi ad uno standard di certezza probabilistica, che, in materia civile, non può essere ancorato alla determinazione quantitativa-statistica delle frequenze di classi di eventi (c.d. probabilità quantitativa o pascaliana), la quale potrebbe anche mancare o essere inconferente, ma va verificato riconducendone il grado di fondatezza all'ambito degli elementi di conferma (e, nel contempo, di esclusione di altri possibili alternativi) disponibili nel caso concreto (c.d. probabilità logica o baconiana)” (cfr. Cass. n.
23197/2018).
6.4. - Grava, ancora, sul creditore-danneggiato l'onere di provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica (o l'insorgenza di nuove patologie) e la condotta del sanitario, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, la causa imprevedibile e inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione
(cfr. Cass. n. 28991/2019).
6.5. - Grava, infine, sul creditore-danneggiato la prova del danno e della c.d. causalità giuridica che avvince le conseguenze pregiudizievoli dal medesimo patite all'evento lesivo che ha attinto il diritto leso, senza che le eventuali lacune assertive e probatorie del danneggiato possano essere colmate dagli accertamenti devoluti al CTU, posto che la funzione cui lo stesso chiamato ad assolvere è unicamente quella di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi già acquisiti al giudizio o nella soluzione di questioni che necessitano di competenze tecnico-specialistiche, senza tuttavia poter sopperire alle carenze delle parti (cfr., ex permultis, Cass. n. 30218/2017).
7. - Alla responsabilità invocata dagli odierni attori in relazione al risarcimento del danno patito iure proprio, va, invece, riconosciuta natura extracontrattuale, tenuto conto che il rapporto contrattuale intercorre unicamente col paziente e che i parenti non rientrano nella categoria dei c.d. “terzi protetti dal contratto”, potendo postularsi l'efficacia protettiva verso terzi del contratto concluso tra la struttura sanitaria e il paziente esclusivamente ove l'interesse, del quale tali terzi siano portatori, risulti anch'esso strettamente connesso a quello già regolato sul piano della programmazione negoziale (cfr. Cass. n. 21404/2021; da ultimo, cfr. Cass. n. 11320/2022, secondo cui:
Pag. 6 di 10 “Il rapporto contrattuale tra il paziente e la struttura sanitaria o il medico non produce, di regola, effetti protettivi in favore dei terzi, perché, fatta eccezione per il circoscritto campo delle prestazioni sanitarie afferenti alla procreazione, trova applicazione il principio generale di cui all'art. 1372, comma 2, c.c., con la conseguenza che
l'autonoma pretesa risarcitoria vantata dai congiunti del paziente per i danni ad essi derivati dall'inadempimento dell'obbligazione sanitaria, rilevante nei loro confronti come illecito aquiliano, si colloca nell'ambito della responsabilità extracontrattuale”).
In tal caso, il medico risponde ex art. 2043 c.c., mentre la struttura sanitaria risponde per le proprie mancanze ex art. 2043 c.c., e per l'illecito del proprio ausiliare a titolo oggettivo ex art. 2049 c.c.
7.1. - Ne consegue, in parte qua, il differente regime di riparto dell'onere probatorio, dovendo gli attori fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi della responsabilità extracontrattuale della parte convenuta, vale a dire il fatto colposo, il pregiudizio che da questo fatto sarebbe conseguito al paziente e il nesso causale tra il fatto colposo e il danno.
8. - Venendo al caso in esame, va osservato che, fin dall'udienza del 25.01.2023 e nei successivi scritti conclusivi, l' ha contestato le valutazioni espresse dai Controparte_4
CTU, in quanto fondate su presupposti del tutto diversi rispetto alla causa petendi dedotta dagli attori in citazione. In particolare, ha eccepito che il Collegio peritale, dopo avere nettamente escluso la responsabilità dei sanitari sotto il profilo dell'omessa o intempestiva diagnosi e cura della malattia polmonare, ha invece ricondotto l'evento letale all'origine nosocomiale dell'infezione da MRSA, come se fosse stata dedotta una responsabilità per mancata adozione e attuazione dei protocolli organizzativi di prevenzione delle infezioni.
8.1. - Tale eccezione è fondata e va accolta. Infatti, l'atto introduttivo del giudizio - così come la successiva memoria assertiva di cui all'art. 183, co. 6, n. 1, c.p.c. - individuava quale condotta inadempiente causativa del danno l'omessa tempestiva diagnosi e l'inadeguata presa in carico del quadro infettivo polmonare in fase precoce, deducendo una mala gestio diagnostica e clinica (cfr., ad es., pag. 4, memoria ex art. 183, co. 6, n.
1, c.p.c. di parte attrice: “La responsabilità dei sanitari del reparto di Ortopedia
Pag. 7 di 10 dell'Ospedale “ di sussiste perché essi “pur riscontrando segni CP_2 CP_1
clinici suggestivi per polmonite e perciò richiedendo consulenza pneumologica, non seguivano le indicazioni dello specialista ad approfondimento diagnostico mediante radiografia del torace ed emogasanalisi arteriosa, peraltro disponendo il trasferimento del paziente presso struttura residenziale”. Il nesso eziologico, dunque, deriva dalle mancate diagnosi e tempestiva terapia che hanno favorito l'ingravescenza della broncopolmonite bilaterale sostenuta da CC aureus meticellino-resistente, patogeno nosocomiale, fino allo shock settico che ha provocato il decesso. Ne consegue che l'evento morte del Sig. è da ascriversi interamente all'imprudente e Per_1 negligente condotta dei suindicati professionisti”. Una corretta diagnosi e tempestiva terapia avrebbe sicuramente evitato il decesso.”).
8.2. - La consulenza tecnica d'ufficio ha invece fondato il proprio giudizio eziologico sulla differente premessa secondo cui “all'ingresso presso il presidio ospedaliero
reparto di ortopedia, il soggetto non avesse patologia polmonare e che la CP_2 polmonite si è manifestata dopo 48 ore dal ricovero”, con la conseguenza che “trattasi, con elevata probabilità scientifica, di una infezione nosocomiale” (cfr. pag. 34, relazione di CTU); e ha poi desunto la responsabilità della struttura sanitaria dalla mancanza di prova dell'adozione di protocolli preventivi.
8.3. - Tale approccio peritale ha determinato una modifica radicale della causa petendi, senza che detta modifica sia stata introdotta nei termini e nelle forme consentite dagli artt. 183, co. 5 e 6, c.p.c. Gli attori, infatti, non hanno mai dedotto, in nessun punto dei propri scritti difensivi, l'insorgenza dell'infezione da MRSA e la mancata adozione/attuazione dei protocolli ICA come fatto costitutivo autonomo della responsabilità della struttura sanitaria convenuta.
8.4. - L'elaborato tecnico non può sopperire alle allegazioni mancanti, né può essere utilizzato per ampliare ex post il thema decidendum. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, infatti, l'onere di allegazione gravante sull'attore deve essere assolto entro i termini preclusivi;
inoltre, il giudice non può fondare la decisione su profili non dedotti né discussi, pena la violazione degli artt. 112 c.p.c. e 24 Cost. (cfr.
Cass. n. 2719/2023; C. App. Catania, sent. n. 123/2025).
Pag. 8 di 10 8.5. - Per altro verso, la consulenza tecnica d'ufficio, nella parte in cui individua la causa dell'evento dannoso nell'origine nosocomiale dell'infezione da MRSA, si è trasformata, in parte qua, in una vera e propria esplorazione su un fatto nuovo, alterando il perimetro del thema decidendum e determinando, in diritto, una nullità assoluta rilevabile anche d'ufficio (Cass., Sez. Un., n. 3086/2022).
8.6. - Ne consegue che - nella parte in cui sostituisce il fatto costitutivo allegato in citazione con un fatto autonomo, non dedotto né emerso nel contraddittorio tempestivo tra le parti - la suddetta consulenza tecnica d'ufficio non è utilizzabile ai fini decisori.
9. - Alla luce delle considerazioni che precedono, la domanda attorea non può trovare accoglimento.
Sebbene l'elaborato tecnico redatto dai consulenti d'ufficio fornisca una ricostruzione clinica e eziologica coerente sotto il profilo metodologico, esso ha fondato la propria valutazione di responsabilità su un presupposto fattuale e giuridico diverso da quello dedotto in citazione, riconducendo l'evento morte a una responsabilità organizzativa della struttura per presunta infezione nosocomiale da MRSA, non attribuita a deficit diagnostico-terapeutici ma a carenze nei protocolli di prevenzione. Tale profilo non è stato in alcun modo dedotto né introdotto dagli attori nel thema decidendum.
Il giudizio peritale, pertanto, pur conservando valore sul piano ricostruttivo generale, non è utilizzabile come fondamento della decisione, nella parte in cui introduce una causa petendi diversa da quella azionata in giudizio, in violazione dei principi di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del contraddittorio.
I fatti allegati in citazione (mala gestio clinica, omessa esecuzione di accertamenti, errata dimissione) non hanno trovato concreto riscontro nella documentazione medica né nella CTU, che non si è espressa in termini di colpa clinica.
In assenza di prova del fatto costitutivo della responsabilità dedotto dagli attori, la domanda va dunque rigettata integralmente, restando assorbite le ulteriori questioni in punto di danno.
Pag. 9 di 10 10. - Le spese di lite seguono la soccombenza e, avuto riguardo all'attività processuale espletata nel corso del giudizio e allo scaglione di riferimento individuato, sulla base dei parametri indicati dal D.M. 55/2014, aggiornati con D.M. n. 147/2022, in quello sino ad
€ 260.000,00, secondo il valore indeterminabile della controversia e la sua elevata complessità, vanno liquidate come da dispositivo per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione/istruttoria e decisionale ai valori medi.
10.1. - Le spese di CTU, liquidate con separato provvedimento, vanno poste definitivamente e per intero a carico degli attori, in solido tra loro.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, Sezione Seconda Civile, in persona del G.U., Dott. Alfredo
Spitaleri, disattesa ogni diversa domanda ed eccezione, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 4685/2020 r.g., così dispone:
1) Rigetta la domanda proposta da , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
nei confronti dell' . Parte_4 Controparte_1
2) Condanna , e , in Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
solido, alla rifusione, in favore dell' , Controparte_1
delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 14.103,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese al 15%, c.p.a. al 4% e i.v.a. al 22%, se dovuta, come per legge.
3) Pone definitivamente a carico solidale di , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e le spese di CTU, liquidate con separato
[...] Parte_4
provvedimento.
Così deciso a Siracusa in data 22 aprile 2025
IL GIUDICE dott. Alfredo Spitaleri
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
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