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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 26/09/2025, n. 376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 376 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Torino
Sezione Lavoro
La Corte D'Appello di Torino, Sezione Lavoro, in persona dei magistrati:
Presidente Dott. Piero Rocchetti
Dott. Fabrizio Aprile Consigliere
Dott.ssa Giulia Marzia Locati Consigliera rel.
all'udienza in data 22.09.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia escritta al nr. 136/2025 R.G.L. tra ass. avv. Parisi Pt_1
appellante e
, ass. avv. Guariso – Lavanna - CP_1 CP_2
appellata
CONCLUSIONI per l'appellante: sentir respingere, in riforma della predetta sentenza, tutte le domande di cui al ricorso di I grado. Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio;
per l'appellato: Voglia la Corte d'Appello, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, rigettare l'appello proposto dall' confermando Pt_1 integralmente la sentenza di primo grado. Con vittoria di spese e competenze del grado, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il giudizio di primo grado
Con ricorso depositato in data 15.10.2024 ai sensi dell'articolo 281 decies c.p.c., la ricorrente sig.ra ha evocato in giudizio CP_1
l' chiedendo di accertare: il carattere discriminatorio della condotta Pt_1
tenuta dall' e consistita nell'averle negato il diritto all'assegno unico CP_3
universale a causa della titolarità del permesso di soggiorno per attesa occupazione;
il proprio diritto a percepire detta prestazione con decorrenza dalla data della domanda;
la condanna dell' al pagamento in suo favore Pt_1
dell'importo mensile di euro 398,80 maturato dal mese di giugno 2024 e comunque dell'importo complessivo di euro 1994,00 maturato all'ottobre del 2024, oltre ai ratei successivi finché sussistono i requisiti di legge.
La GN , di nazionalità nigeriana, ha dedotto di aver fatto CP_1
ingresso in Italia nell'anno 2004 ed ha documentato, tramite la produzione dell'estratto contributivo di aver prestato attività lavorativa dal mese Pt_1
di aprile 2009. Madre di due figli minorenni che vivono in Italia e che le sono a carico, è stata titolare di permesso di soggiorno per lavoro subordinato e con decorrenza dal 5 ottobre 2022 è titolare di un permesso unico lavoro per attesa occupazione con scadenza al 27.03.2025. Ha affermato di aver presentato, in data 22.02.2022, domanda di assegno unico universale per il primo figlio ed in data 30.09.2022 analoga domanda per il secondo figlio. Dal marzo 2022 al maggio 2024 il pagamento della prestazione è avvenuto regolarmente;
dal giugno 2024 invece il pagamento pag. 2/14 è stato sospeso, in quanto l ha ritenuto che non possano essere inclusi Pt_1
nella platea dei beneficiari dell'assegno unico universale i titolari di permesso per attesa occupazione. La GN ha contestato la CP_1
legittimità del comportamento dell' e ha pertanto chiesto la CP_3
condanna al pagamento della prestazione de qua.
Nel costituirsi nel giudizio di primo grado, l' ha rilevato come il Pt_1
d.lgs. nr. 230/2021 disponga che il richiedente l'assegno unico e universale, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, debba congiuntamente essere in possesso di requisiti di cittadinanza, di residenza e di soggiorno. Ha inoltre eccepito che solo i regolamenti comunitari sono di diretta applicazione, al contrario delle direttive, e che in ogni caso la direttiva 2003/109/CE prevede un potere di deroga degli Stati alla parità di trattamento in materia di prestazioni non essenziali, con la conseguenza che non deve ritenersi applicabile nel caso di specie l'art. 12 della direttiva 2011/98/UE. Il diniego opposto dall' Pt_1
alla domanda di assegno unico universale per coloro che non siano in possesso del previsto permesso di soggiorno per lavoro subordinato non è pertanto un comportamento discriminatorio, ma è ispirato alla necessità di gestione e di controllo delle risorse pubbliche impegnate nella tutela di situazioni personali e familiari legate alla sussistenza di determinati limiti reddituali e comprovati status che, in situazioni afferente soggetti non cittadini, può essere supplita e/o coadiuvata solo in base a specifici accordi internazionali. Ha pertanto chiesto il rigetto del ricorso.
Con sentenza nr. 292/2025 il Tribunale di Torino ha integralmente accolto il ricorso della GN , richiamando un precedente arresto di CP_1
pag. 3/14 questa Corte (sentenza nr. 316/2024) e condividendone in toto le argomentazioni.
In sintesi il Tribunale ha ritenuto che, alla luce del pricipio di non discriminazione contenuto nella Carta dei diritti fondamnetali dell'Unione
Europea e nelle direttive 2003/109 CE e 2011/98 UE, nonché della giurisprudenza formatasi sul punto, l'ambito di applicazione dell'art. 12 par. 1 della direttiva 2011/98 è determinato dal Regolamento 883/2004 e trova applicazione tanto nei riguardi dei cittadini dei paesi terzi che sono stati ammessi in uno stato membro a fini lavorativi quanto nei confronti dei cittadini dei paesi terzi ammessi a fini diversi dall'attività lavorativa ai quali è consentito lavorare. Pertanto, la nozione “per motivi di lavoro” contenuta nell'art. 2 della L. nr. 46/2021 non può essere intesa nel senso della titolarità dei soli permessi di lavoro perché contrasterebbe con la normativa euro unitaria e con le norme interne, interpretate secondo il principio di supremazia del diritto dell'Unione. Il legislatore, nel decreto attuativo della legge delega (D. Lgs. 21.12.2021, n. 230), nel delimitare, all'art. 3 co. 1 a), per i cittadini extracomunitari destinatari del beneficio, ha abbandonato la dicitura “permesso per motivi di lavoro” scegliendo di utilizzare quella di “permesso unico di lavoro”. Si tratta di una locuzione che, per conformarsi alla Costituzione e alla direttiva 2011/98/UE, non può che voler fare riferimento ai titolari di permesso unico di lavoro indicati dalla direttiva medesima e, quindi, ai titolari di un permesso che “consente di lavorare”.
Quanto alla natura discriminatoria, il Tribunale ha ritenuto indubbio come l'interpretazione del dato normativo fatta propria dall'Istituto con l'emanazione di un messaggio avente efficacia erga omnes abbia dato pag. 4/14 luogo ad una discriminazione diretta individuale, fondata sulla nazionalità della GN . CP_1
I motivi di appello
L' ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Torino, Pt_1
per i seguenti motivi in diritto:
I) Violazione ed errata applicazione dell' art. 3 co. 1 d.lgs. 230/2021.
L' ritiene che, secondo la normativa interna, sia necessario CP_3
accertare se la GN fosse in possesso di un “permesso unico di CP_1
lavoro” e se fosse autorizzata a svolgere attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi. Nel caso di specie è pacifico che la odierna appellata al momento della presentazione della domanda amministrativa di attribuzione dell'AUU (22.2.2022), risultava titolare di permesso di soggiorno per attesa occupazione ex art. 22 co.11 d.lgs. 286/1998 ed ex art. 37 co. 5 d.P.R.394/1999 e non invece di un permesso unico di lavoro.
Pertanto, la sentenza sarebbe viziata in quanto il Tribunale, facendo un'errata ricostruzione dell'ordinamento interno, ha esteso il diritto all'assegno unico universale anche ai cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno per attesa occupazione ex art. 22 co.11 d.lgs. 25.7.1998, n. 286 ed ex art. 37 co.
5 d.P.R. 31.8.1999, n. 394.
II) Insussistenza dei presupposti per l'esercizio dell'azione ex art. 28
d.lgs n 150/2011 - art 702 cp.c. e art. 44 del d. lgs. n. 286/1998 nei confronti dell - inammissibilita' azione discriminatoria. Pt_1
L' contesta che la signra abbia dedotto e provato in che CP_3 CP_1
cosa consista il comportamento discriminatorio, con la conseguenza che l'azione deve ritenersi inammissibile.
pag. 5/14 Nel merito, ha in ogni caso rilevato di aver rispettato una normativa vigente, essendo la legge e non l' ad aver delineato i requisiti CP_3
previsti per la prestazione per cui è causa.
La difesa dell'appellata
La GN si è ritualmente costituita in appello, rilevando innanzi CP_1
tutto come il permesso per attesa occupazione sia qualificabile come mera species del permesso unico di lavoro, con la conseguente sussistenza del requisito di cui all'art. 3, comma 1°), d.lgs. 230/2021. Dall'esame dell'evoluzione normativa in materia emerge infatti chiaramente, secondo la difesa dell'appellata, che il permesso di soggiorno per attesa occupazione non ha alcuna autonomia rispetto agli altri permessi di soggiorno, essendo un prolungamento del permesso di lavoro oltre la scadenza originaria, che viene accordato in maniera tale che il lavoratore fruisca di un periodo di permesso per lavoro, pur senza avere una reale occupazione.
In secondo luogo, parte appellata evidenzia che, se si ritenessero esclusi dall'assegno unico universale i titolari di permesso ex art. 22 TU immigrazione, tale previsione sarebbe in contrasto con l'art. 12 della
Direttiva 2011/98.
L'interpretazione fatta propria dall' sarebbe dunque errata per le Pt_1
seguenti ragioni:
1. Perché non considera correttamente l'ambito di applicazione soggettivo della direttiva, che fa riferimento ai “cittadini di paesi terzi che sono stati ammessi in uno Stato membro a fini diversi dall'attività lavorativa a norma del diritto dell'Unione o nazionale, ai quali è consentito lavorare” (art. 3, par. 1 lettera b);
pag. 6/14 2. Perché non considera l'art. 5, comma 8.1 TUI (introdotto dal d.lgs.
40/2014 in recepimento della direttiva 2011/98) che conferma la qualificazione di “permesso unico lavoro” di tutti i permessi che consentono di lavorare ad esclusione di quelli indicati al comma 8.2
(anch'esso introdotto dal d.lgs. 40/2014);
3. Perché nella categoria di permesso di lavoro rientrano anche quei permessi rilasciati per motivi familiari a persone che potrebbero non avere lavorato né lavorare mai.
Quanto ai presupposti dell'azione antidiscriminatoria, la difesa della GN ha rilevato come anche la PA è sottoposta alle disposizioni CP_1
dell'UE dotate di efficacia diretta, sicché il fatto che il comportamento censurato sia conforme ad una legge è del tutto irrilevante.
Le ragioni della decisione
Le seguenti circostanze di fatto sono provate e comunque pacifiche tra le parti: la GN , di nazionalità nigeriana, è arrivata in Italia CP_1
nell'anno 2004 e ha ivi prestato attività lavorativa dal mese di aprile 2009.
È madre di due figli minorenni che vivono in Italia e che sono a suo carico,
è stata titolare di permesso di soggiorno per lavoro subordinato e con decorrenza dal 5 ottobre 2022 è titolare di un permesso unico lavoro per attesa occupazione con scadenza al 27.03.2025. Ha presentato, in data
22.02.2022, domanda di assegno unico universale per il primo figlio ed in data 30.09.2022 analoga domanda per il secondo figlio. Dal marzo 2022 al maggio 2024 il pagamento della prestazione è avvenuto regolarmente;
dal giugno 2024 invece il pagamento è stato sospeso.
pag. 7/14 Il Collegio ritiene di aderire, ritenendone condivisibili sia le argomentazioni che le conclusioni, all'orientamento di questa Corte già espresso nella sentenza nr. 316/2024, che qui si richiama anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.: “Preliminarmente val la pena di rammentare che nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea-Carta di Nizza
7.12.2000, adattata a Strasburgo il 12.12.2007, nonché nelle Direttive
2003/109/CE, 2011/98/UE, è sancito il diritto alla parità di trattamento a favore dei cittadini di paesi terzi nel settore della sicurezza sociale di cui al
Regolamento CE 883/2004.
Si premette che la vicenda, per essere correttamente intesa, deve essere inserita nella cornice che mette capo alla già citata Dir. 2011/98/CE che, all'art. 20, dei “Considerando”, prevede che “Tutti i cittadini dei paesi terzi che soggiornano e lavorano regolarmente negli Stati membri dovrebbero beneficiare quanto meno di uno stesso insieme comune di diritti, basato sulla parità di trattamento con i cittadini dello Stato membro ospitante, a prescindere dal fine iniziale o dal motivo d'ammissione. Il diritto alla parità di trattamento nei settori specificati dalla presente direttiva dovrebbe essere riconosciuto non solo ai cittadini dei paesi terzi che sono stati ammessi a fini lavorativi, ma anche a coloro che sono stati ammessi per altri motivi e che hanno ottenuto l'accesso al mercato del lavoro di quello Stato membro in conformità di altre disposizioni del diritto dell'Unione o nazionale, compresi i familiari di un lavoratore di un paese terzo che sono ammessi nello Stato membro in conformità della direttiva
2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al congiungimento familiare, i cittadini di paesi terzi che sono ammessi nel territorio di uno Stato membro in conformità della direttiva 2004/114/CE
pag. 8/14 del Consiglio, del 13 dicembre 2004, relativa alle condizioni di ammissione dei cittadini di paesi terzi per motivi di studio, scambio di alunni, tirocinio non retribuito o volontariato, e i ricercatori ammessi in conformità della direttiva 2005/71/CE del Consiglio, del 12 ottobre 2005, relativa a una procedura specificamente concepita per l'ammissione di cittadini di paesi terzi a fini di ricerca scientifica”.
L'ambito di applicazione della Dir 2011/98/CE è stabilito dall'art. 3 che si applica “a) omissis, b) ai cittadini di paesi terzi che sono stati ammessi in uno Stato membro a fini diversi dall'attività lavorativa a norma del diritto dell'Unione o nazionale, ai quali è consentito lavorare e che sono in possesso di un permesso di soggiorno ai sensi del regolamento (CE) n.
1030/2022; e b) ai cittadini di paesi terzi che sono stati ammessi in uno
Stato membro a fini lavorativi a norma del diritto dell'Unione o nazionale”.
Nell'emanare il D. Lgs. 4.3.2014, n. 40, il legislatore ha disciplinato il permesso unico di soggiorno nello Stato dell'Unione senza avvalersi in modo espresso della facoltà di introdurre deroghe alla direttiva e, sotto tale profilo, ha quindi mantenuto fermo il diritto alla parità di trattamento nel settore della sicurezza sociale a favore dei lavoratori di paesi terzi che svolgano o abbiano svolto attività lavorativa almeno per sei mesi.
Già la Corte di Giustizia, nel rispondere a una sollecitazione della Corte
Costituzionale, aveva stabilito che “L'articolo 12, paragrafo 1, lett. e) della
Dir 2011/98/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13.11.2011, relativa alla procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i
pag. 9/14 lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che esclude i cittadini di paesi terzi di cui all'art. 3, par. 1, lett. b
e c, di tale direttiva dal beneficio di un assegno di natalità e di un assegno di maternità previsti da tale normativa”.
In base alla decisione della CGUE, si ricava che l'ambito di applicazione dell'art. 12, par. 1 della Dir. 2011/98, è determinato dal Regolamento
883/2004 e che esso trova applicazione sia nei riguardi dei cittadini di Paesi terzi che sono stati ammessi in uno Stato membro a fini lavorativi, sia anche in favore di cittadini di Paesi terzi ammessi a fini diversi dall'attività lavorativa, ai quali “è consentito lavorare (…)”, secondo le norme del diritto dell'Unione o nazionali. (…).
L'art. 2 della L. 1.4.2021, n. 46, stabilisce che, ai fini del riconoscimento dell'assegno unico e universale, “f) con riferimento ai requisiti di accesso, cittadinanza, residenza e soggiorno, il richiedente l'assegno deve cumulativamente:
1) essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea,
o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno annuale;
2) essere soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia;
3) essere residente e domiciliato con i figli a carico in Italia per la durata del beneficio;
4) essere stato o essere residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di
pag. 10/14 lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno biennale”.
La titolarità di permesso di soggiorno “per motivi di lavoro” non può essere intesa nel senso di titolarità dei soli permessi di lavoro perché, in tale accezione, essa si porrebbe in contrasto sia con la normativa euro-unitaria sopra richiamata, sia con le norme interne, lette e interpretate secondo il principio di primazia che caratterizza il diritto dell'Unione Europea.
Il legislatore, nel decreto attuativo della legge delega (D. Lgs.
21.12.2021, n. 230), nel delimitare, all'art. 3 co. 1 a), i cittadini extracomunitari destinatari del beneficio, ha abbandonato la dicitura
“permesso per motivi di lavoro” scegliendo di utilizzare quella di
“permesso unico di lavoro”. Si tratta di una locuzione che, per conformarsi alla Costituzione e alla Direttiva 2011/98/UE, non può che voler fare riferimento ai titolari di permesso unico di lavoro indicati dalla Direttiva medesima e, quindi, ai titolari di un permesso che “consente di lavorare”, qual è il permesso in attesa di occupazione di cui è titolare la GN XXX
(cfr. doc. 2).
Attraverso l'operazione ermeneutica che si esplica nel concepire il
“permesso unico di lavoro” all'interno del sistema ordinamentale integrato che disciplina la materia si deve necessariamente giungere a ritenere che il
“permesso per attesa occupazione” – al pari di permessi come quello di cui all'art. 22, co. 11 del TUI (interpolato dal D. Lgs. 40/2014 in attuazione Contr della Dir. 2011/98), pure esclusi dall'art. 5, comma 8.1. altro non sia che uno di quelli che rientrano nella categoria dei permessi che
“consentono di lavorare”, in cui si sussume quella di “permesso unico di lavoro” in ragione di una necessitata coerenza di sistema e pag. 11/14 dell'interpretazione di tali norme, veicolata anche dalla giurisprudenza di legittimità.
Del resto, a essere esclusi dall'applicazione della Dir. 2011/98 /CE sono solo i casi tassativamente elencati al comma 2 dell'art. 3 della Direttiva medesima (quali il permesso per protezione internazionale o quello per soggiornanti di lungo periodo), i quali sono disciplinati da altre direttive.
Nel superamento della questione sulla natura assistenziale o previdenziale, questa Corte territoriale ha già affermato che si tratta di prestazione di sostegno alla famiglia, erogata in base all'art. 3 del
Regolamento 883/2004, espressamente richiamato dall'art. 12 della
Direttiva 2011/98.
Non vi può essere dubbio, quindi, che la GN XXX abbia diritto al riconoscimento della prestazione richiesta in quanto titolare di permesso per attesa occupazione, essendo incontestati i rimanenti presupposti.
A tali conclusioni è pervenuto di recente anche il Supremo Collegio
(Cass. 15.2.2023, n. 4686) che – proprio in relazione ad un caso di negazione dell'assegno a cittadina di Paese terzo in possesso di “permesso per attesa occupazione” – ha cassato la sentenza di questa Corte territoriale affermando il principio per il quale “Al cittadino extracomunitario, privo di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, spetta
l'assegno di natalità ex art. 1, co. 125, della L. n. 190 del 2014, a seguito della sentenza n. 54 del 2022 con cui la Corte costituzionale ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale della suddetta norma (nella formulazione vigente “ratione temporis” e, dunque, antecedente alle modificazioni introdotte dall'art. 3, comma 4, della L. 238 del 2021) nella parte in cui esclude dalla concessione dell'assegno di natalità i cittadini di Paesi terzi
pag. 12/14 che sono stati ammessi nello Stato a fini lavorativi a norma del diritto dell'Unione o nazionale e i cittadini di Paesi terzi che sono stati ammessi a fini diversi dall'attività lavorativa a norma del diritto dell'Unione o nazionale, ai quali è consentito lavorare e che sono in possesso di un permesso di soggiorno ai sensi del Regolamento (CE) n. 1030 del 2003
(Cass. 32606/22)”.”.
Le doglianze dell'appellata non hanno aggiunto alcuna argomentazione a quelle già svolte nel corso del primo grado;
la sentenza innanzi richiamata di questa Corte ha esaustivamente illustrato le ragioni per cui l'opzione ermeneutica dell' è errata e per le quali al contrario quella fatta CP_3
propria dal giudice di prime cure (e anche da questa corte d'Appello nel precedente citato) sia l'unica possibile, in quanto comunitariamente orientata. Pertanto il “permesso per attesa occupazione” non può che rientrare nella categoria dei permessi che “consentono di lavorare”, in cui si sussume quella di “permesso unico di lavoro”.
Che il comportamento posto in essere dall' nel negare l'AUU alla Pt_1
richiedente configuri una discriminazione diretta basata sulla nazionalità è evidente: a causa della sua nazionalità la GN è infatti stata CP_1
trattata meno favorevolmente di quanto sarebbe stata trattata un'altra persona in analoga situazione. La circostanza che l' abbia agito in CP_3
conformità con una disposizione di legge è del tutto irrilevante, atteso che per pacifica giurisprudenza anche la Pubblica Amministrazione è soggetta alle norme del diritto UE, che hanno primazia sulle disposizioni interne
(Corte Costituzionale, sent. 15/2024).
L'appello deve pertanto essere rigettato.
pag. 13/14 Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. Se ne dispone la distrazione in favore dei difensori, dichiaratisi antistatari.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
Visto l'art. 437 c.p.c., respinge l'appello, condanna l'appellante a rimborsare all'appellata le spese del presente grado di giudizio che vengono liquidate in € 1923,00 oltre rimborso forfettario
IVA e CPA con distrazione in favore dei difensori;
dichiara la sussistenza delle condizioni per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione
Così deciso all'udienza del 24.09.2025
La Consigliera rel. Il Presidente
Giulia Marzia Locati Piero Rocchetti
pag. 14/14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Torino
Sezione Lavoro
La Corte D'Appello di Torino, Sezione Lavoro, in persona dei magistrati:
Presidente Dott. Piero Rocchetti
Dott. Fabrizio Aprile Consigliere
Dott.ssa Giulia Marzia Locati Consigliera rel.
all'udienza in data 22.09.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia escritta al nr. 136/2025 R.G.L. tra ass. avv. Parisi Pt_1
appellante e
, ass. avv. Guariso – Lavanna - CP_1 CP_2
appellata
CONCLUSIONI per l'appellante: sentir respingere, in riforma della predetta sentenza, tutte le domande di cui al ricorso di I grado. Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio;
per l'appellato: Voglia la Corte d'Appello, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, rigettare l'appello proposto dall' confermando Pt_1 integralmente la sentenza di primo grado. Con vittoria di spese e competenze del grado, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il giudizio di primo grado
Con ricorso depositato in data 15.10.2024 ai sensi dell'articolo 281 decies c.p.c., la ricorrente sig.ra ha evocato in giudizio CP_1
l' chiedendo di accertare: il carattere discriminatorio della condotta Pt_1
tenuta dall' e consistita nell'averle negato il diritto all'assegno unico CP_3
universale a causa della titolarità del permesso di soggiorno per attesa occupazione;
il proprio diritto a percepire detta prestazione con decorrenza dalla data della domanda;
la condanna dell' al pagamento in suo favore Pt_1
dell'importo mensile di euro 398,80 maturato dal mese di giugno 2024 e comunque dell'importo complessivo di euro 1994,00 maturato all'ottobre del 2024, oltre ai ratei successivi finché sussistono i requisiti di legge.
La GN , di nazionalità nigeriana, ha dedotto di aver fatto CP_1
ingresso in Italia nell'anno 2004 ed ha documentato, tramite la produzione dell'estratto contributivo di aver prestato attività lavorativa dal mese Pt_1
di aprile 2009. Madre di due figli minorenni che vivono in Italia e che le sono a carico, è stata titolare di permesso di soggiorno per lavoro subordinato e con decorrenza dal 5 ottobre 2022 è titolare di un permesso unico lavoro per attesa occupazione con scadenza al 27.03.2025. Ha affermato di aver presentato, in data 22.02.2022, domanda di assegno unico universale per il primo figlio ed in data 30.09.2022 analoga domanda per il secondo figlio. Dal marzo 2022 al maggio 2024 il pagamento della prestazione è avvenuto regolarmente;
dal giugno 2024 invece il pagamento pag. 2/14 è stato sospeso, in quanto l ha ritenuto che non possano essere inclusi Pt_1
nella platea dei beneficiari dell'assegno unico universale i titolari di permesso per attesa occupazione. La GN ha contestato la CP_1
legittimità del comportamento dell' e ha pertanto chiesto la CP_3
condanna al pagamento della prestazione de qua.
Nel costituirsi nel giudizio di primo grado, l' ha rilevato come il Pt_1
d.lgs. nr. 230/2021 disponga che il richiedente l'assegno unico e universale, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, debba congiuntamente essere in possesso di requisiti di cittadinanza, di residenza e di soggiorno. Ha inoltre eccepito che solo i regolamenti comunitari sono di diretta applicazione, al contrario delle direttive, e che in ogni caso la direttiva 2003/109/CE prevede un potere di deroga degli Stati alla parità di trattamento in materia di prestazioni non essenziali, con la conseguenza che non deve ritenersi applicabile nel caso di specie l'art. 12 della direttiva 2011/98/UE. Il diniego opposto dall' Pt_1
alla domanda di assegno unico universale per coloro che non siano in possesso del previsto permesso di soggiorno per lavoro subordinato non è pertanto un comportamento discriminatorio, ma è ispirato alla necessità di gestione e di controllo delle risorse pubbliche impegnate nella tutela di situazioni personali e familiari legate alla sussistenza di determinati limiti reddituali e comprovati status che, in situazioni afferente soggetti non cittadini, può essere supplita e/o coadiuvata solo in base a specifici accordi internazionali. Ha pertanto chiesto il rigetto del ricorso.
Con sentenza nr. 292/2025 il Tribunale di Torino ha integralmente accolto il ricorso della GN , richiamando un precedente arresto di CP_1
pag. 3/14 questa Corte (sentenza nr. 316/2024) e condividendone in toto le argomentazioni.
In sintesi il Tribunale ha ritenuto che, alla luce del pricipio di non discriminazione contenuto nella Carta dei diritti fondamnetali dell'Unione
Europea e nelle direttive 2003/109 CE e 2011/98 UE, nonché della giurisprudenza formatasi sul punto, l'ambito di applicazione dell'art. 12 par. 1 della direttiva 2011/98 è determinato dal Regolamento 883/2004 e trova applicazione tanto nei riguardi dei cittadini dei paesi terzi che sono stati ammessi in uno stato membro a fini lavorativi quanto nei confronti dei cittadini dei paesi terzi ammessi a fini diversi dall'attività lavorativa ai quali è consentito lavorare. Pertanto, la nozione “per motivi di lavoro” contenuta nell'art. 2 della L. nr. 46/2021 non può essere intesa nel senso della titolarità dei soli permessi di lavoro perché contrasterebbe con la normativa euro unitaria e con le norme interne, interpretate secondo il principio di supremazia del diritto dell'Unione. Il legislatore, nel decreto attuativo della legge delega (D. Lgs. 21.12.2021, n. 230), nel delimitare, all'art. 3 co. 1 a), per i cittadini extracomunitari destinatari del beneficio, ha abbandonato la dicitura “permesso per motivi di lavoro” scegliendo di utilizzare quella di “permesso unico di lavoro”. Si tratta di una locuzione che, per conformarsi alla Costituzione e alla direttiva 2011/98/UE, non può che voler fare riferimento ai titolari di permesso unico di lavoro indicati dalla direttiva medesima e, quindi, ai titolari di un permesso che “consente di lavorare”.
Quanto alla natura discriminatoria, il Tribunale ha ritenuto indubbio come l'interpretazione del dato normativo fatta propria dall'Istituto con l'emanazione di un messaggio avente efficacia erga omnes abbia dato pag. 4/14 luogo ad una discriminazione diretta individuale, fondata sulla nazionalità della GN . CP_1
I motivi di appello
L' ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Torino, Pt_1
per i seguenti motivi in diritto:
I) Violazione ed errata applicazione dell' art. 3 co. 1 d.lgs. 230/2021.
L' ritiene che, secondo la normativa interna, sia necessario CP_3
accertare se la GN fosse in possesso di un “permesso unico di CP_1
lavoro” e se fosse autorizzata a svolgere attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi. Nel caso di specie è pacifico che la odierna appellata al momento della presentazione della domanda amministrativa di attribuzione dell'AUU (22.2.2022), risultava titolare di permesso di soggiorno per attesa occupazione ex art. 22 co.11 d.lgs. 286/1998 ed ex art. 37 co. 5 d.P.R.394/1999 e non invece di un permesso unico di lavoro.
Pertanto, la sentenza sarebbe viziata in quanto il Tribunale, facendo un'errata ricostruzione dell'ordinamento interno, ha esteso il diritto all'assegno unico universale anche ai cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno per attesa occupazione ex art. 22 co.11 d.lgs. 25.7.1998, n. 286 ed ex art. 37 co.
5 d.P.R. 31.8.1999, n. 394.
II) Insussistenza dei presupposti per l'esercizio dell'azione ex art. 28
d.lgs n 150/2011 - art 702 cp.c. e art. 44 del d. lgs. n. 286/1998 nei confronti dell - inammissibilita' azione discriminatoria. Pt_1
L' contesta che la signra abbia dedotto e provato in che CP_3 CP_1
cosa consista il comportamento discriminatorio, con la conseguenza che l'azione deve ritenersi inammissibile.
pag. 5/14 Nel merito, ha in ogni caso rilevato di aver rispettato una normativa vigente, essendo la legge e non l' ad aver delineato i requisiti CP_3
previsti per la prestazione per cui è causa.
La difesa dell'appellata
La GN si è ritualmente costituita in appello, rilevando innanzi CP_1
tutto come il permesso per attesa occupazione sia qualificabile come mera species del permesso unico di lavoro, con la conseguente sussistenza del requisito di cui all'art. 3, comma 1°), d.lgs. 230/2021. Dall'esame dell'evoluzione normativa in materia emerge infatti chiaramente, secondo la difesa dell'appellata, che il permesso di soggiorno per attesa occupazione non ha alcuna autonomia rispetto agli altri permessi di soggiorno, essendo un prolungamento del permesso di lavoro oltre la scadenza originaria, che viene accordato in maniera tale che il lavoratore fruisca di un periodo di permesso per lavoro, pur senza avere una reale occupazione.
In secondo luogo, parte appellata evidenzia che, se si ritenessero esclusi dall'assegno unico universale i titolari di permesso ex art. 22 TU immigrazione, tale previsione sarebbe in contrasto con l'art. 12 della
Direttiva 2011/98.
L'interpretazione fatta propria dall' sarebbe dunque errata per le Pt_1
seguenti ragioni:
1. Perché non considera correttamente l'ambito di applicazione soggettivo della direttiva, che fa riferimento ai “cittadini di paesi terzi che sono stati ammessi in uno Stato membro a fini diversi dall'attività lavorativa a norma del diritto dell'Unione o nazionale, ai quali è consentito lavorare” (art. 3, par. 1 lettera b);
pag. 6/14 2. Perché non considera l'art. 5, comma 8.1 TUI (introdotto dal d.lgs.
40/2014 in recepimento della direttiva 2011/98) che conferma la qualificazione di “permesso unico lavoro” di tutti i permessi che consentono di lavorare ad esclusione di quelli indicati al comma 8.2
(anch'esso introdotto dal d.lgs. 40/2014);
3. Perché nella categoria di permesso di lavoro rientrano anche quei permessi rilasciati per motivi familiari a persone che potrebbero non avere lavorato né lavorare mai.
Quanto ai presupposti dell'azione antidiscriminatoria, la difesa della GN ha rilevato come anche la PA è sottoposta alle disposizioni CP_1
dell'UE dotate di efficacia diretta, sicché il fatto che il comportamento censurato sia conforme ad una legge è del tutto irrilevante.
Le ragioni della decisione
Le seguenti circostanze di fatto sono provate e comunque pacifiche tra le parti: la GN , di nazionalità nigeriana, è arrivata in Italia CP_1
nell'anno 2004 e ha ivi prestato attività lavorativa dal mese di aprile 2009.
È madre di due figli minorenni che vivono in Italia e che sono a suo carico,
è stata titolare di permesso di soggiorno per lavoro subordinato e con decorrenza dal 5 ottobre 2022 è titolare di un permesso unico lavoro per attesa occupazione con scadenza al 27.03.2025. Ha presentato, in data
22.02.2022, domanda di assegno unico universale per il primo figlio ed in data 30.09.2022 analoga domanda per il secondo figlio. Dal marzo 2022 al maggio 2024 il pagamento della prestazione è avvenuto regolarmente;
dal giugno 2024 invece il pagamento è stato sospeso.
pag. 7/14 Il Collegio ritiene di aderire, ritenendone condivisibili sia le argomentazioni che le conclusioni, all'orientamento di questa Corte già espresso nella sentenza nr. 316/2024, che qui si richiama anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.: “Preliminarmente val la pena di rammentare che nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea-Carta di Nizza
7.12.2000, adattata a Strasburgo il 12.12.2007, nonché nelle Direttive
2003/109/CE, 2011/98/UE, è sancito il diritto alla parità di trattamento a favore dei cittadini di paesi terzi nel settore della sicurezza sociale di cui al
Regolamento CE 883/2004.
Si premette che la vicenda, per essere correttamente intesa, deve essere inserita nella cornice che mette capo alla già citata Dir. 2011/98/CE che, all'art. 20, dei “Considerando”, prevede che “Tutti i cittadini dei paesi terzi che soggiornano e lavorano regolarmente negli Stati membri dovrebbero beneficiare quanto meno di uno stesso insieme comune di diritti, basato sulla parità di trattamento con i cittadini dello Stato membro ospitante, a prescindere dal fine iniziale o dal motivo d'ammissione. Il diritto alla parità di trattamento nei settori specificati dalla presente direttiva dovrebbe essere riconosciuto non solo ai cittadini dei paesi terzi che sono stati ammessi a fini lavorativi, ma anche a coloro che sono stati ammessi per altri motivi e che hanno ottenuto l'accesso al mercato del lavoro di quello Stato membro in conformità di altre disposizioni del diritto dell'Unione o nazionale, compresi i familiari di un lavoratore di un paese terzo che sono ammessi nello Stato membro in conformità della direttiva
2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al congiungimento familiare, i cittadini di paesi terzi che sono ammessi nel territorio di uno Stato membro in conformità della direttiva 2004/114/CE
pag. 8/14 del Consiglio, del 13 dicembre 2004, relativa alle condizioni di ammissione dei cittadini di paesi terzi per motivi di studio, scambio di alunni, tirocinio non retribuito o volontariato, e i ricercatori ammessi in conformità della direttiva 2005/71/CE del Consiglio, del 12 ottobre 2005, relativa a una procedura specificamente concepita per l'ammissione di cittadini di paesi terzi a fini di ricerca scientifica”.
L'ambito di applicazione della Dir 2011/98/CE è stabilito dall'art. 3 che si applica “a) omissis, b) ai cittadini di paesi terzi che sono stati ammessi in uno Stato membro a fini diversi dall'attività lavorativa a norma del diritto dell'Unione o nazionale, ai quali è consentito lavorare e che sono in possesso di un permesso di soggiorno ai sensi del regolamento (CE) n.
1030/2022; e b) ai cittadini di paesi terzi che sono stati ammessi in uno
Stato membro a fini lavorativi a norma del diritto dell'Unione o nazionale”.
Nell'emanare il D. Lgs. 4.3.2014, n. 40, il legislatore ha disciplinato il permesso unico di soggiorno nello Stato dell'Unione senza avvalersi in modo espresso della facoltà di introdurre deroghe alla direttiva e, sotto tale profilo, ha quindi mantenuto fermo il diritto alla parità di trattamento nel settore della sicurezza sociale a favore dei lavoratori di paesi terzi che svolgano o abbiano svolto attività lavorativa almeno per sei mesi.
Già la Corte di Giustizia, nel rispondere a una sollecitazione della Corte
Costituzionale, aveva stabilito che “L'articolo 12, paragrafo 1, lett. e) della
Dir 2011/98/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13.11.2011, relativa alla procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i
pag. 9/14 lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che esclude i cittadini di paesi terzi di cui all'art. 3, par. 1, lett. b
e c, di tale direttiva dal beneficio di un assegno di natalità e di un assegno di maternità previsti da tale normativa”.
In base alla decisione della CGUE, si ricava che l'ambito di applicazione dell'art. 12, par. 1 della Dir. 2011/98, è determinato dal Regolamento
883/2004 e che esso trova applicazione sia nei riguardi dei cittadini di Paesi terzi che sono stati ammessi in uno Stato membro a fini lavorativi, sia anche in favore di cittadini di Paesi terzi ammessi a fini diversi dall'attività lavorativa, ai quali “è consentito lavorare (…)”, secondo le norme del diritto dell'Unione o nazionali. (…).
L'art. 2 della L. 1.4.2021, n. 46, stabilisce che, ai fini del riconoscimento dell'assegno unico e universale, “f) con riferimento ai requisiti di accesso, cittadinanza, residenza e soggiorno, il richiedente l'assegno deve cumulativamente:
1) essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea,
o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno annuale;
2) essere soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia;
3) essere residente e domiciliato con i figli a carico in Italia per la durata del beneficio;
4) essere stato o essere residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di
pag. 10/14 lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno biennale”.
La titolarità di permesso di soggiorno “per motivi di lavoro” non può essere intesa nel senso di titolarità dei soli permessi di lavoro perché, in tale accezione, essa si porrebbe in contrasto sia con la normativa euro-unitaria sopra richiamata, sia con le norme interne, lette e interpretate secondo il principio di primazia che caratterizza il diritto dell'Unione Europea.
Il legislatore, nel decreto attuativo della legge delega (D. Lgs.
21.12.2021, n. 230), nel delimitare, all'art. 3 co. 1 a), i cittadini extracomunitari destinatari del beneficio, ha abbandonato la dicitura
“permesso per motivi di lavoro” scegliendo di utilizzare quella di
“permesso unico di lavoro”. Si tratta di una locuzione che, per conformarsi alla Costituzione e alla Direttiva 2011/98/UE, non può che voler fare riferimento ai titolari di permesso unico di lavoro indicati dalla Direttiva medesima e, quindi, ai titolari di un permesso che “consente di lavorare”, qual è il permesso in attesa di occupazione di cui è titolare la GN XXX
(cfr. doc. 2).
Attraverso l'operazione ermeneutica che si esplica nel concepire il
“permesso unico di lavoro” all'interno del sistema ordinamentale integrato che disciplina la materia si deve necessariamente giungere a ritenere che il
“permesso per attesa occupazione” – al pari di permessi come quello di cui all'art. 22, co. 11 del TUI (interpolato dal D. Lgs. 40/2014 in attuazione Contr della Dir. 2011/98), pure esclusi dall'art. 5, comma 8.1. altro non sia che uno di quelli che rientrano nella categoria dei permessi che
“consentono di lavorare”, in cui si sussume quella di “permesso unico di lavoro” in ragione di una necessitata coerenza di sistema e pag. 11/14 dell'interpretazione di tali norme, veicolata anche dalla giurisprudenza di legittimità.
Del resto, a essere esclusi dall'applicazione della Dir. 2011/98 /CE sono solo i casi tassativamente elencati al comma 2 dell'art. 3 della Direttiva medesima (quali il permesso per protezione internazionale o quello per soggiornanti di lungo periodo), i quali sono disciplinati da altre direttive.
Nel superamento della questione sulla natura assistenziale o previdenziale, questa Corte territoriale ha già affermato che si tratta di prestazione di sostegno alla famiglia, erogata in base all'art. 3 del
Regolamento 883/2004, espressamente richiamato dall'art. 12 della
Direttiva 2011/98.
Non vi può essere dubbio, quindi, che la GN XXX abbia diritto al riconoscimento della prestazione richiesta in quanto titolare di permesso per attesa occupazione, essendo incontestati i rimanenti presupposti.
A tali conclusioni è pervenuto di recente anche il Supremo Collegio
(Cass. 15.2.2023, n. 4686) che – proprio in relazione ad un caso di negazione dell'assegno a cittadina di Paese terzo in possesso di “permesso per attesa occupazione” – ha cassato la sentenza di questa Corte territoriale affermando il principio per il quale “Al cittadino extracomunitario, privo di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, spetta
l'assegno di natalità ex art. 1, co. 125, della L. n. 190 del 2014, a seguito della sentenza n. 54 del 2022 con cui la Corte costituzionale ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale della suddetta norma (nella formulazione vigente “ratione temporis” e, dunque, antecedente alle modificazioni introdotte dall'art. 3, comma 4, della L. 238 del 2021) nella parte in cui esclude dalla concessione dell'assegno di natalità i cittadini di Paesi terzi
pag. 12/14 che sono stati ammessi nello Stato a fini lavorativi a norma del diritto dell'Unione o nazionale e i cittadini di Paesi terzi che sono stati ammessi a fini diversi dall'attività lavorativa a norma del diritto dell'Unione o nazionale, ai quali è consentito lavorare e che sono in possesso di un permesso di soggiorno ai sensi del Regolamento (CE) n. 1030 del 2003
(Cass. 32606/22)”.”.
Le doglianze dell'appellata non hanno aggiunto alcuna argomentazione a quelle già svolte nel corso del primo grado;
la sentenza innanzi richiamata di questa Corte ha esaustivamente illustrato le ragioni per cui l'opzione ermeneutica dell' è errata e per le quali al contrario quella fatta CP_3
propria dal giudice di prime cure (e anche da questa corte d'Appello nel precedente citato) sia l'unica possibile, in quanto comunitariamente orientata. Pertanto il “permesso per attesa occupazione” non può che rientrare nella categoria dei permessi che “consentono di lavorare”, in cui si sussume quella di “permesso unico di lavoro”.
Che il comportamento posto in essere dall' nel negare l'AUU alla Pt_1
richiedente configuri una discriminazione diretta basata sulla nazionalità è evidente: a causa della sua nazionalità la GN è infatti stata CP_1
trattata meno favorevolmente di quanto sarebbe stata trattata un'altra persona in analoga situazione. La circostanza che l' abbia agito in CP_3
conformità con una disposizione di legge è del tutto irrilevante, atteso che per pacifica giurisprudenza anche la Pubblica Amministrazione è soggetta alle norme del diritto UE, che hanno primazia sulle disposizioni interne
(Corte Costituzionale, sent. 15/2024).
L'appello deve pertanto essere rigettato.
pag. 13/14 Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. Se ne dispone la distrazione in favore dei difensori, dichiaratisi antistatari.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
Visto l'art. 437 c.p.c., respinge l'appello, condanna l'appellante a rimborsare all'appellata le spese del presente grado di giudizio che vengono liquidate in € 1923,00 oltre rimborso forfettario
IVA e CPA con distrazione in favore dei difensori;
dichiara la sussistenza delle condizioni per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione
Così deciso all'udienza del 24.09.2025
La Consigliera rel. Il Presidente
Giulia Marzia Locati Piero Rocchetti
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