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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. X, sentenza 27/02/2026, n. 1744 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1744 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1744/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 10, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale: LA ROSA ALESSANDRO COSIMO MA, Presidente e Relatore
CASTORINA IA MARIA, Giudice
URSINO ANDREA MARIA MASSIMO, Giudice
in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1542/2024 depositato il 26/02/2024
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore _1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore 2 C/o Avv. Difensore 3 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
INTIMAZIONE PAG n. 29320239001674978000 IRPEF-ALTRO 2014
- INTIMAZIONE PAG n. 29320239001674978000 IVA-ALTRO 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: Come da verbale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 propone ricorso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, avverso l'intimazione di pagamento n. 29320239001674978000 notificata in data 23.10.2023, limitatamente alla cartella di pagamento n. 29320180003510922000 per euro 37.423,97, comprensiva di interessi e sanzioni, relativa a IRPEF-IVA, periodo di imposta 2014.
Eccepisce:
La mancata notifica della cartella di pagamento sopra indicata
-
L'intervenuta decadenza
L'intervenuta prescrizione di sanzioni ed interessi.
Conclude chiedendo l'annullamento dell'intimazione impugnata nella parte relativa alla cartella di pagamento n. 29320180003510922000.
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate Riscossione, deducendo:
Che la cartella di pagamento è stata notificata in data 06.08.2018
Che pertanto il ricorso è inammissibile
L'infondatezza delle eccezioni di decadenza e prescrizione.
Conclude chiedendo il rigetto del ricorso.
Con successive memorie datate 13.02.2026 parte ricorrente insiste in ricorso, affermando che la notifica della cartella non si è perfezionata in quanto la raccomandata informativa relativa alla notifica della cartella di pagamento è stata spedita a mezzo di operatore postale privato non in possesso di apposita licenza individuale speciale in quanto conseguita solo nel 2019, e che pertanto essa è priva di valore probatorio, tenuto conto, altresì, che il riferimento alla cartella è riportato a mano nell'avviso di ricevimento, anziché mediante stampigliatura meccanografica. Insiste, nel resto, nelle eccezioni già formulate.
All'udienza del 23.02.2026 il ricorso è stato assunto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Collegio che deve dirsi infondata l'eccezione relativa al denunciato vizio dell'avvenuta notificazione della cartella di pagamento a mezzo di società di posta privata Società _1 in relazione al possesso della licenza individuale richiesta dall'art. 5 del D.L.vo n. 261/1999, atteso che il detto conseguimento della licenza individuale di cui al secondo periodo del citato comma 2 dell'art. 5 attiene ai "servizi riguardanti le notificazioni di atti a mezzo della posta e di comunicazioni a mezzo della posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890, nonche' per i servizi riguardanti le notificazioni a mezzo della posta previste dall'articolo 201 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285", laddove notoriamente gli atti tributari rientrano nel diverso novero degli atti amministrativi.
Ciò premesso, si rileva che, in ogni caso, dall'avviso di ricevimento della raccomandata informativa emessa dalla Società 1 (prodotta dall'Agenzia delle Entrate Riscossione), emerge che l'atto è stato consegnato in data
08.06.2018 a mani del destinatario presso lo sportello. In proposito, si evidenzia che parte ricorrente non contesta la propria sottoscrizione apposta sul predetto avviso di ricevimento, di talché deve ritenersi che la cartella di pagamento sia stata ricevuta dal contribuente, che avrebbe avuto l'onere di impugnarla tempestivamente.
Da ciò discende l'inammissibilità dell'eccezione di decadenza ex art. 25 DPR 600/73, in quanto tardiva.
Infondate, altresì le eccezioni afferenti alla prescrizione di sanzioni ed interessi, tenuto conto che il relativo temine quinquennale, rispetto alla notifica della cartella avvenuta in data 08.06.2018, è stato sospeso ai sensi della normativa Covid 19 (art. 68 d.l. 18/2020), e nuovamente interrotto attraverso la notifica dell'intimazione impugnata avvenuta entro i termini di legge.
Il ricorso, pertanto, va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in euro 1200,00, oltre accessori, in favore dell'Agenzia delle Entrate Riscossione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio liquidate in euro 1200,00, oltre accessori, in favore dell'Agenzia delle Entrate Riscossione.
Così deciso in Catania il 23.02.2026.
Il Presidente estensore
LE La RO
(firma digitale)
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 10, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale: LA ROSA ALESSANDRO COSIMO MA, Presidente e Relatore
CASTORINA IA MARIA, Giudice
URSINO ANDREA MARIA MASSIMO, Giudice
in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1542/2024 depositato il 26/02/2024
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore _1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore 2 C/o Avv. Difensore 3 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
INTIMAZIONE PAG n. 29320239001674978000 IRPEF-ALTRO 2014
- INTIMAZIONE PAG n. 29320239001674978000 IVA-ALTRO 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: Come da verbale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 propone ricorso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, avverso l'intimazione di pagamento n. 29320239001674978000 notificata in data 23.10.2023, limitatamente alla cartella di pagamento n. 29320180003510922000 per euro 37.423,97, comprensiva di interessi e sanzioni, relativa a IRPEF-IVA, periodo di imposta 2014.
Eccepisce:
La mancata notifica della cartella di pagamento sopra indicata
-
L'intervenuta decadenza
L'intervenuta prescrizione di sanzioni ed interessi.
Conclude chiedendo l'annullamento dell'intimazione impugnata nella parte relativa alla cartella di pagamento n. 29320180003510922000.
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate Riscossione, deducendo:
Che la cartella di pagamento è stata notificata in data 06.08.2018
Che pertanto il ricorso è inammissibile
L'infondatezza delle eccezioni di decadenza e prescrizione.
Conclude chiedendo il rigetto del ricorso.
Con successive memorie datate 13.02.2026 parte ricorrente insiste in ricorso, affermando che la notifica della cartella non si è perfezionata in quanto la raccomandata informativa relativa alla notifica della cartella di pagamento è stata spedita a mezzo di operatore postale privato non in possesso di apposita licenza individuale speciale in quanto conseguita solo nel 2019, e che pertanto essa è priva di valore probatorio, tenuto conto, altresì, che il riferimento alla cartella è riportato a mano nell'avviso di ricevimento, anziché mediante stampigliatura meccanografica. Insiste, nel resto, nelle eccezioni già formulate.
All'udienza del 23.02.2026 il ricorso è stato assunto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Collegio che deve dirsi infondata l'eccezione relativa al denunciato vizio dell'avvenuta notificazione della cartella di pagamento a mezzo di società di posta privata Società _1 in relazione al possesso della licenza individuale richiesta dall'art. 5 del D.L.vo n. 261/1999, atteso che il detto conseguimento della licenza individuale di cui al secondo periodo del citato comma 2 dell'art. 5 attiene ai "servizi riguardanti le notificazioni di atti a mezzo della posta e di comunicazioni a mezzo della posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890, nonche' per i servizi riguardanti le notificazioni a mezzo della posta previste dall'articolo 201 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285", laddove notoriamente gli atti tributari rientrano nel diverso novero degli atti amministrativi.
Ciò premesso, si rileva che, in ogni caso, dall'avviso di ricevimento della raccomandata informativa emessa dalla Società 1 (prodotta dall'Agenzia delle Entrate Riscossione), emerge che l'atto è stato consegnato in data
08.06.2018 a mani del destinatario presso lo sportello. In proposito, si evidenzia che parte ricorrente non contesta la propria sottoscrizione apposta sul predetto avviso di ricevimento, di talché deve ritenersi che la cartella di pagamento sia stata ricevuta dal contribuente, che avrebbe avuto l'onere di impugnarla tempestivamente.
Da ciò discende l'inammissibilità dell'eccezione di decadenza ex art. 25 DPR 600/73, in quanto tardiva.
Infondate, altresì le eccezioni afferenti alla prescrizione di sanzioni ed interessi, tenuto conto che il relativo temine quinquennale, rispetto alla notifica della cartella avvenuta in data 08.06.2018, è stato sospeso ai sensi della normativa Covid 19 (art. 68 d.l. 18/2020), e nuovamente interrotto attraverso la notifica dell'intimazione impugnata avvenuta entro i termini di legge.
Il ricorso, pertanto, va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in euro 1200,00, oltre accessori, in favore dell'Agenzia delle Entrate Riscossione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio liquidate in euro 1200,00, oltre accessori, in favore dell'Agenzia delle Entrate Riscossione.
Così deciso in Catania il 23.02.2026.
Il Presidente estensore
LE La RO
(firma digitale)