CASS
Sentenza 27 febbraio 2024
Sentenza 27 febbraio 2024
Massime • 1
In tema di giudizio d'appello, nel vigore della disciplina emergenziale di contenimento della pandemia da Covid-19, ove il difensore dell'imputato abbia inoltrato rituale e tempestiva richiesta di trattazione orale, lo svolgimento del processo con rito camerale non partecipato determina una nullità generale per violazione del contraddittorio ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c), e 180 cod. proc. pen., suscettibile di sanatoria ove non dedotta in sede di formulazione delle conclusioni, quale primo atto successivo di partecipazione al procedimento "cartolare".
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/02/2024, n. 14868 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14868 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2024 |
Testo completo
14868-24 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da - Presidente - Sent. n. sez. 250/2024 Criscuolo AN PO NG GI MA LV UP-27/02/2024 Relatore - R.G.N. 31520/2023 CA SO BO CI ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da CI OV, nato a [...] il [...] IA MA, nato a [...] il [...] IA AR, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 6/12/2022 della Corte di appello di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere CA SO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale LV Salvadori, che ha concluso per l'annullamento con rinvio per IA MA e per il rigetto dei ricorsi di CI OV e IA AR;
udito l'avv. Vito Melfi Verga, difensore di fiducia di IA AR e CI OV, e in qualità di sostituto processuale dell'avv. AR Fornaciari, difensore di MA IA, che ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento in epigrafe indicato, la Corte di appello di Catania ha confermato la sentenza emessa il 28 gennaio 2016 in sede di giudizio abbreviato dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Catania, che ha condannato CI alla pena di mesi sei di reclusione e i due fratelli IA alla pena di anni tre e mesi otto di reclusione ed euro 18 mila di multa, per i reati cui agli artt. 81, 110 cod. pen., 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, per la detenzione a fini di spaccio di quantitativi imprecisati di sostanza stupefacente del tipo cocaina, fatti commessi con riguardo capo W) ascritto al solo CI in data 28 e 30 agosto 2008, e dal mese di settembre al successivo mese di ottobre del 2008 per il capo X), ascritto ai tre predetti imputati. La Corte di appello ha confermato le condanne, non accogliendo i motivi di appell, reputando equa la pena di mesi sei di reclusione irrogata all'CI in aumento alla pena di un precedente giudicato, nonché la pena di anni tre e mesi otto ed euro 18 mila di multa, irrogata ai fratelli IA, previa rideterminazione complessiva della pena comprensiva anche di quella relativa ad un precedente giudicato con cui era stata in precedenza irrogata la pena di anni tre e mesi quattro di reclusione.
2. Tramite il comune difensore di fiducia (avv. Armando Comitini) hanno proposto ricorso AR IA e OV CI, articolando gli stessi motivi di seguito indicati.
2.1. Con i primi due motivi, comuni ad entrambi i ricorrenti, viene dedotto violazione di legge e vizio della motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione alla mancata applicazione del comma quinto dell'art. 73 del d.P.R. 309/90. In particolare, si censura la sentenza perché non ha tenuto conto che il capo X) - erroneamente indicato dal ricorrente come capo B) - si riferisce ad una consegna di soli cinque grammi di cocaina eseguita presso l'abitazione dell'acquirente TO SA, mentre AR IA non ha mai avuto contatti con SA nemmeno negli anni precedenti. Tali circostanze emergono dalle dichiarazioni dei tre imputati che in passato hanno fatto parte di una associazione per la quale sono stati già condannati e che hanno ammesso che il SA è stato rifornito dal loro gruppo per diversi anni, ma che ha incontrato AR IA in una sola occasione. Inoltre, la sentenza viene censurata perché ha valorizzato i fatti pregressi per i quali vi è già giudicato per inferire la quantità rilevante della droga ceduta al SA anche per i fatti ascritti nei due capi di imputazione per cui si procede. Mentre con riferimento al carattere reiterativo delle cessioni si osserva che non è sufficiente a giustificare l'esclusione dell'ipotesi del quinto comma, essendo pacifico che possa essere riconosciuta anche nel caso di piccole cessioni effettuate in un contesto associativo. 2 3. Tramite il proprio difensore di fiducia (avv. AR Fornaciari), MA IA ha proposto ricorso, articolando i motivi di seguito indicati.
3.1. Con il primo motivo deduce nullità della sentenza perché non è stato dato seguito alla richiesta di trattazione orale avanzata dal difensore. Si osserva che con ordinanza del 1° luglio 2022 la Corte di appello confermava la trattazione cartolare dell'udienza del 7 luglio 2022, stante la tardività della istanza presentata dalla difesa il 27 giugno 2022, ma non veniva presa in considerazione la nuova istanza di trattazione orale avanzata dal difensore di IA MA dopo che l'udienza fissata per il giorno 7 luglio 2022 era stata rinviata al 13 ottobre 2022 per omessa notifica della citazione di IA MA. Nonostante il rinvio all'udienza del 24 novembre 2022, la Corte non teneva conto delle istanze nuovamente depositate sia per l'udienza del 13 ottobre 2022 che per l'udienza del 24 novembre 2022, con conseguente lesione del diritto alla trattazione orale.
3.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce cumulativamente il vizio della motivazione e di violazione di legge in merito alla mancata applicazione della circostanza attenuante della collaborazione prevista dall'art. 73, comma 7, d.P.R. 309/90. Si denuncia la contraddizione in cui è incorsa la Corte di appello che dopo aver ritenuto "apprezzabile ed importante il contributo dichiarativo offerto dagli imputati in questo ed in altri procedimenti penali" ha escluso che tali dichiarazioni avrebbero portato un apporto concreto all'impedimento della commissione di altri reati, trattandosi di dichiarazioni che hanno consentito di individuare altri spacciatori.
3.3. Con il terzo motivo deduce cumulativamente vizio della motivazione e violazione di legge in merito al mancato riconoscimento dell'ipotesi del comma quinto dell'art. 73 d.P.R 309/90. Si osserva che l'ipotesi lieve non è incompatibile con la reiterazione delle condotte di spaccio, e che i fratelli IA parlano di una cessione di cinque grammi, peraltro svolta in posizione subalterna all'CI. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso di MA IA non può essere accolto sebbene la violazione di legge processuale denunciata risulti fondata. Si tratta di una nullità di ordine generale a regime intermedio che deve ritenersi sanata sia perché non dedotta tempestivamente nelle conclusioni formulate nel giudizio di appello e sia perché la parte, avendo formulato le proprie 3 眇 conclusioni scritte senza nulla eccepire, ha sostanzialmente accettato gli effetti dell'atto nullo. Nel giudizio di appello, nel vigore della disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, ove la prima udienza sia stata rinviata a cagione dell'omessa citazione in giudizio dell'imputato, non può essere ritenuta tardiva la richiesta di trattazione orale che il difensore abbia ritualmente presentato entro i quindici giorni antecedenti all'udienza di rinvio, sicché lo svolgimento del processo con rito camerale non partecipato determina una nullità generale a regime intermedio per violazione del contraddittorio. La violazione del diritto al contraddittorio, tutelato dall'art. 111 della Costituzione e dall'art. 6 CEDU, per effetto della mancata fissazione della trattazione orale, integra una nullità di ordine generale ex art. 178, comma primo, lett. c, e 180, cod. proc.pen., che andava dedotta in sede di formulazione delle proprie conclusioni quale primo atto successivo di partecipazione al procedimento "cartolare", ai sensi dell'art. 182, comma 2, primo inciso, cod. proc. pen., di talché deve considerarsi tardiva l'eccezione proposta per la prima volta con il ricorso per cassazione. Ritiene il Collegio di doversi discostare dal difforme orientamento espresso da questa Corte in tema di mancata comunicazione, in via telematica, al difensore dell'imputato delle conclusioni del Procuratore Generale, in violazione dell'art. 23- bis d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 (Sez. 5, n. 29852 del 24/06/2022, V., Rv. 283532; Sez 5, n. 34790 del 16/09/2022, Rv. 283901; Sez. 6, n. 7069 del 08/02/2022, El Quizi Badr, Rv. 282905) in quanto la sanatoria ai sensi dell'art. 182, comma 2, primo inciso, cod. proc.pen., nel caso in questione si giustifica perché la parte, pur non essendo presente al compimento dell'atto nullo, ha avuto certamente piena conoscenza della violazione processuale dovuta alla mancata fissazione dell'udienza per la trattazione orale, diversamente dal caso dell'omessa comunicazione delle conclusioni scritte del Procuratore Generale di cui può avere contezza solo dopo avere appurato che tali conclusioni sono state effettivamente depositate. L'applicazione dell'art. 182, co. 2, cod. proc.pen. impone alla parte di eccepire la nullità dell'atto processuale cui abbia assistito prima del suc compimento o, se ciò non è possibile, immediatamente dopo, e, quindi, nel rito cartolare in appello nell'atto successivo della sequenza processuale che è quello della formulazione delle conclusioni scritte. Nel caso di specie, inoltre, avendo piena conoscenza del vizio processuale già al momento della formulazione delle proprie conclusioni che ha formulato senza nulla eccepire sulla mancata fissazione dell'udienza per la trattazione orale del 4 giudizio di appello, il difensore pone in essere una attività processuale concludente che dimostra la piena accettazione del rito cartolare e la rinuncia alla trattazione orale sebbene tempestivamente richiesta, con conseguente sanatoria della nullità anche ai sensi dell'art. 183, lett. a), cod. proc. pen.
2. I ricorsi di AR IA e OV CI sono inammissibili per genericità del motivo unico dedotto in riferimento alla invocata applicazione del comma quinto dell'art. 73 d.P.R. 309/1990, che in quanto del tutto corrispondente al terzo motivo dedotto dal ricorrente MA IG, vanno trattati congiuntamente. Al riguardo si deve, innanzitutto, ricordare che a norma dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, la fattispecie incriminatrice in oggetto è configurabile allorquando il fatto "per i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità". L'ipotesi può essere riconosciuta solo in ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio. Le censure mosse dai ricorrenti, con riferimento alla valutazione espressa dalla Corte di appello, in merito alle ragioni per le quali è stata esclusa l'ipotesi lieve del quinto comma dell'art. 73 d.P.R. 309/90, sono assolutamente aspecifiche, rispetto sia al dato ponderale delle consegne, ritenuto mediamente di circa 50 grammi, e sia alla intensità e frequenza dello spaccio che assume rilevanza preponderante nella valutazione posta a base della decisione impugnata. Nella sentenza impugnata, che conferma quella di primo grado, l'obbligo di motivazione è stato esaustivamente soddisfatto con argomentazioni coerenti sotto il profilo logico-giuridico, non essendo sufficiente evidentemente affermare che i quantitativi sarebbe stati inferiori a quelli ricostruiti sulla base delle valutazioni dell'intero compendio probatorio, solo perché gli imputati avrebbero ammesso i fatti per minori quantitativi. È sufficiente ribadire, stante anche l'assoluta genericità delle doglianze, che non compete alla Corte di cassazione procedere ad una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali. 5 3. Le medesime considerazioni valgono per il secondo motivo del ricorso di MA IA in merito al diniego dell'attenuante del ravvedimento operoso di cui all'art. 73, comma settimo, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Si deve ricordare che il giudice è tenuto ad accertare l'utilità e la proficuità delle dichiarazioni collaborative rese dall'imputato, con una valutazione che non è suscettibile di censura in cassazione, ove supportata da motivazione logica ed esaustiva (Sez. 4, 15/01/2015, Rv. 262438). Inoltre, come è stato già efficacemente osservato dalla Corte di cassazione, ai fini del riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 73, comma settimo, d.P.R. n. 309 del 1990, non è sufficiente la mera indicazione del nominativo di qualche complice, ma è necessario che la collaborazione prestata porti alla sottrazione di risorse rilevanti ed eviti la commissione di ulteriori attività delittuose. (Sez. 6, 02/03/2010, Rv. 247376). La circostanza attenuante ex art. 73, comma 7, d.P.R. n. 309 del 1990 (cosiddetto ravvedimento operoso), è applicabile se i dati forniti dall'imputato corrispondono a tutte le informazioni di cui dispone, sono nuovi e concorrono oggettivamente a un risultato utile per le indagini perché idonee a evitare che l'attività delittuosa produca conseguenze ulteriori (Sez. 6, n. 15977 del 24/03/2016, Ben, Rv. 266998; Sez. 6, n. 45457 del 29/09/2015, Astorga, Rv. 265522). Orbene nel caso di specie il ricorrente non illustra neppure le ragioni per le quali la circostanza attenuante in parola avrebbe dovuto essere riconosciuta, richiamando solo una generica indicazione riportata nella motivazione della sentenza, senza chiarire se nel caso di specie l'esclusione dei presupposti richiesti per il riconoscimento della attenuante sia stata oggetto di una errata ricostruzione dei fatti per travisamento delle risultanze probatorie, o di valutazioni illogiche o parziali, essendosi limitato in definitiva a richiederne l'applicazione senza addurre gli specifici elementi fattuali che potessero giustificarla.
4. Il rigetto del ricorso di IA MA comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. All'inammissibilità dei ricorsi di AR IA e di OV CI consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in tremila euro.
P.Q.M.
A 6 Rigetta il ricorso di IA MA e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dichiara inammissibili i ricorsi di IA AR e CI OV e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 27 febbraio 2024 Il Presidente Il Consignere estensore AN UO CA SO SEZIONE VI PENALE 10 APR 2024 DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO pina Crimele Dott.ssa 7
udita la relazione svolta dal Consigliere CA SO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale LV Salvadori, che ha concluso per l'annullamento con rinvio per IA MA e per il rigetto dei ricorsi di CI OV e IA AR;
udito l'avv. Vito Melfi Verga, difensore di fiducia di IA AR e CI OV, e in qualità di sostituto processuale dell'avv. AR Fornaciari, difensore di MA IA, che ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento in epigrafe indicato, la Corte di appello di Catania ha confermato la sentenza emessa il 28 gennaio 2016 in sede di giudizio abbreviato dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Catania, che ha condannato CI alla pena di mesi sei di reclusione e i due fratelli IA alla pena di anni tre e mesi otto di reclusione ed euro 18 mila di multa, per i reati cui agli artt. 81, 110 cod. pen., 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, per la detenzione a fini di spaccio di quantitativi imprecisati di sostanza stupefacente del tipo cocaina, fatti commessi con riguardo capo W) ascritto al solo CI in data 28 e 30 agosto 2008, e dal mese di settembre al successivo mese di ottobre del 2008 per il capo X), ascritto ai tre predetti imputati. La Corte di appello ha confermato le condanne, non accogliendo i motivi di appell, reputando equa la pena di mesi sei di reclusione irrogata all'CI in aumento alla pena di un precedente giudicato, nonché la pena di anni tre e mesi otto ed euro 18 mila di multa, irrogata ai fratelli IA, previa rideterminazione complessiva della pena comprensiva anche di quella relativa ad un precedente giudicato con cui era stata in precedenza irrogata la pena di anni tre e mesi quattro di reclusione.
2. Tramite il comune difensore di fiducia (avv. Armando Comitini) hanno proposto ricorso AR IA e OV CI, articolando gli stessi motivi di seguito indicati.
2.1. Con i primi due motivi, comuni ad entrambi i ricorrenti, viene dedotto violazione di legge e vizio della motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione alla mancata applicazione del comma quinto dell'art. 73 del d.P.R. 309/90. In particolare, si censura la sentenza perché non ha tenuto conto che il capo X) - erroneamente indicato dal ricorrente come capo B) - si riferisce ad una consegna di soli cinque grammi di cocaina eseguita presso l'abitazione dell'acquirente TO SA, mentre AR IA non ha mai avuto contatti con SA nemmeno negli anni precedenti. Tali circostanze emergono dalle dichiarazioni dei tre imputati che in passato hanno fatto parte di una associazione per la quale sono stati già condannati e che hanno ammesso che il SA è stato rifornito dal loro gruppo per diversi anni, ma che ha incontrato AR IA in una sola occasione. Inoltre, la sentenza viene censurata perché ha valorizzato i fatti pregressi per i quali vi è già giudicato per inferire la quantità rilevante della droga ceduta al SA anche per i fatti ascritti nei due capi di imputazione per cui si procede. Mentre con riferimento al carattere reiterativo delle cessioni si osserva che non è sufficiente a giustificare l'esclusione dell'ipotesi del quinto comma, essendo pacifico che possa essere riconosciuta anche nel caso di piccole cessioni effettuate in un contesto associativo. 2 3. Tramite il proprio difensore di fiducia (avv. AR Fornaciari), MA IA ha proposto ricorso, articolando i motivi di seguito indicati.
3.1. Con il primo motivo deduce nullità della sentenza perché non è stato dato seguito alla richiesta di trattazione orale avanzata dal difensore. Si osserva che con ordinanza del 1° luglio 2022 la Corte di appello confermava la trattazione cartolare dell'udienza del 7 luglio 2022, stante la tardività della istanza presentata dalla difesa il 27 giugno 2022, ma non veniva presa in considerazione la nuova istanza di trattazione orale avanzata dal difensore di IA MA dopo che l'udienza fissata per il giorno 7 luglio 2022 era stata rinviata al 13 ottobre 2022 per omessa notifica della citazione di IA MA. Nonostante il rinvio all'udienza del 24 novembre 2022, la Corte non teneva conto delle istanze nuovamente depositate sia per l'udienza del 13 ottobre 2022 che per l'udienza del 24 novembre 2022, con conseguente lesione del diritto alla trattazione orale.
3.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce cumulativamente il vizio della motivazione e di violazione di legge in merito alla mancata applicazione della circostanza attenuante della collaborazione prevista dall'art. 73, comma 7, d.P.R. 309/90. Si denuncia la contraddizione in cui è incorsa la Corte di appello che dopo aver ritenuto "apprezzabile ed importante il contributo dichiarativo offerto dagli imputati in questo ed in altri procedimenti penali" ha escluso che tali dichiarazioni avrebbero portato un apporto concreto all'impedimento della commissione di altri reati, trattandosi di dichiarazioni che hanno consentito di individuare altri spacciatori.
3.3. Con il terzo motivo deduce cumulativamente vizio della motivazione e violazione di legge in merito al mancato riconoscimento dell'ipotesi del comma quinto dell'art. 73 d.P.R 309/90. Si osserva che l'ipotesi lieve non è incompatibile con la reiterazione delle condotte di spaccio, e che i fratelli IA parlano di una cessione di cinque grammi, peraltro svolta in posizione subalterna all'CI. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso di MA IA non può essere accolto sebbene la violazione di legge processuale denunciata risulti fondata. Si tratta di una nullità di ordine generale a regime intermedio che deve ritenersi sanata sia perché non dedotta tempestivamente nelle conclusioni formulate nel giudizio di appello e sia perché la parte, avendo formulato le proprie 3 眇 conclusioni scritte senza nulla eccepire, ha sostanzialmente accettato gli effetti dell'atto nullo. Nel giudizio di appello, nel vigore della disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, ove la prima udienza sia stata rinviata a cagione dell'omessa citazione in giudizio dell'imputato, non può essere ritenuta tardiva la richiesta di trattazione orale che il difensore abbia ritualmente presentato entro i quindici giorni antecedenti all'udienza di rinvio, sicché lo svolgimento del processo con rito camerale non partecipato determina una nullità generale a regime intermedio per violazione del contraddittorio. La violazione del diritto al contraddittorio, tutelato dall'art. 111 della Costituzione e dall'art. 6 CEDU, per effetto della mancata fissazione della trattazione orale, integra una nullità di ordine generale ex art. 178, comma primo, lett. c, e 180, cod. proc.pen., che andava dedotta in sede di formulazione delle proprie conclusioni quale primo atto successivo di partecipazione al procedimento "cartolare", ai sensi dell'art. 182, comma 2, primo inciso, cod. proc. pen., di talché deve considerarsi tardiva l'eccezione proposta per la prima volta con il ricorso per cassazione. Ritiene il Collegio di doversi discostare dal difforme orientamento espresso da questa Corte in tema di mancata comunicazione, in via telematica, al difensore dell'imputato delle conclusioni del Procuratore Generale, in violazione dell'art. 23- bis d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 (Sez. 5, n. 29852 del 24/06/2022, V., Rv. 283532; Sez 5, n. 34790 del 16/09/2022, Rv. 283901; Sez. 6, n. 7069 del 08/02/2022, El Quizi Badr, Rv. 282905) in quanto la sanatoria ai sensi dell'art. 182, comma 2, primo inciso, cod. proc.pen., nel caso in questione si giustifica perché la parte, pur non essendo presente al compimento dell'atto nullo, ha avuto certamente piena conoscenza della violazione processuale dovuta alla mancata fissazione dell'udienza per la trattazione orale, diversamente dal caso dell'omessa comunicazione delle conclusioni scritte del Procuratore Generale di cui può avere contezza solo dopo avere appurato che tali conclusioni sono state effettivamente depositate. L'applicazione dell'art. 182, co. 2, cod. proc.pen. impone alla parte di eccepire la nullità dell'atto processuale cui abbia assistito prima del suc compimento o, se ciò non è possibile, immediatamente dopo, e, quindi, nel rito cartolare in appello nell'atto successivo della sequenza processuale che è quello della formulazione delle conclusioni scritte. Nel caso di specie, inoltre, avendo piena conoscenza del vizio processuale già al momento della formulazione delle proprie conclusioni che ha formulato senza nulla eccepire sulla mancata fissazione dell'udienza per la trattazione orale del 4 giudizio di appello, il difensore pone in essere una attività processuale concludente che dimostra la piena accettazione del rito cartolare e la rinuncia alla trattazione orale sebbene tempestivamente richiesta, con conseguente sanatoria della nullità anche ai sensi dell'art. 183, lett. a), cod. proc. pen.
2. I ricorsi di AR IA e OV CI sono inammissibili per genericità del motivo unico dedotto in riferimento alla invocata applicazione del comma quinto dell'art. 73 d.P.R. 309/1990, che in quanto del tutto corrispondente al terzo motivo dedotto dal ricorrente MA IG, vanno trattati congiuntamente. Al riguardo si deve, innanzitutto, ricordare che a norma dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, la fattispecie incriminatrice in oggetto è configurabile allorquando il fatto "per i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità". L'ipotesi può essere riconosciuta solo in ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio. Le censure mosse dai ricorrenti, con riferimento alla valutazione espressa dalla Corte di appello, in merito alle ragioni per le quali è stata esclusa l'ipotesi lieve del quinto comma dell'art. 73 d.P.R. 309/90, sono assolutamente aspecifiche, rispetto sia al dato ponderale delle consegne, ritenuto mediamente di circa 50 grammi, e sia alla intensità e frequenza dello spaccio che assume rilevanza preponderante nella valutazione posta a base della decisione impugnata. Nella sentenza impugnata, che conferma quella di primo grado, l'obbligo di motivazione è stato esaustivamente soddisfatto con argomentazioni coerenti sotto il profilo logico-giuridico, non essendo sufficiente evidentemente affermare che i quantitativi sarebbe stati inferiori a quelli ricostruiti sulla base delle valutazioni dell'intero compendio probatorio, solo perché gli imputati avrebbero ammesso i fatti per minori quantitativi. È sufficiente ribadire, stante anche l'assoluta genericità delle doglianze, che non compete alla Corte di cassazione procedere ad una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali. 5 3. Le medesime considerazioni valgono per il secondo motivo del ricorso di MA IA in merito al diniego dell'attenuante del ravvedimento operoso di cui all'art. 73, comma settimo, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Si deve ricordare che il giudice è tenuto ad accertare l'utilità e la proficuità delle dichiarazioni collaborative rese dall'imputato, con una valutazione che non è suscettibile di censura in cassazione, ove supportata da motivazione logica ed esaustiva (Sez. 4, 15/01/2015, Rv. 262438). Inoltre, come è stato già efficacemente osservato dalla Corte di cassazione, ai fini del riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 73, comma settimo, d.P.R. n. 309 del 1990, non è sufficiente la mera indicazione del nominativo di qualche complice, ma è necessario che la collaborazione prestata porti alla sottrazione di risorse rilevanti ed eviti la commissione di ulteriori attività delittuose. (Sez. 6, 02/03/2010, Rv. 247376). La circostanza attenuante ex art. 73, comma 7, d.P.R. n. 309 del 1990 (cosiddetto ravvedimento operoso), è applicabile se i dati forniti dall'imputato corrispondono a tutte le informazioni di cui dispone, sono nuovi e concorrono oggettivamente a un risultato utile per le indagini perché idonee a evitare che l'attività delittuosa produca conseguenze ulteriori (Sez. 6, n. 15977 del 24/03/2016, Ben, Rv. 266998; Sez. 6, n. 45457 del 29/09/2015, Astorga, Rv. 265522). Orbene nel caso di specie il ricorrente non illustra neppure le ragioni per le quali la circostanza attenuante in parola avrebbe dovuto essere riconosciuta, richiamando solo una generica indicazione riportata nella motivazione della sentenza, senza chiarire se nel caso di specie l'esclusione dei presupposti richiesti per il riconoscimento della attenuante sia stata oggetto di una errata ricostruzione dei fatti per travisamento delle risultanze probatorie, o di valutazioni illogiche o parziali, essendosi limitato in definitiva a richiederne l'applicazione senza addurre gli specifici elementi fattuali che potessero giustificarla.
4. Il rigetto del ricorso di IA MA comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. All'inammissibilità dei ricorsi di AR IA e di OV CI consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in tremila euro.
P.Q.M.
A 6 Rigetta il ricorso di IA MA e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dichiara inammissibili i ricorsi di IA AR e CI OV e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 27 febbraio 2024 Il Presidente Il Consignere estensore AN UO CA SO SEZIONE VI PENALE 10 APR 2024 DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO pina Crimele Dott.ssa 7