Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza 12/06/2025, n. 971 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 971 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 12/06/2025
N. 00971/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01346/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il TO
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1346 del 2021, proposto da
ER AM, rappresentato e difeso dall'avvocato Nicoletta Monopoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Venezia-Mestre, viale Ancona 15;
contro
Comune di Venezia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Raffaella Di Graci, Antonio Iannotta, Nicoletta Ongaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Antonio Iannotta in Venezia, S. Marco 4091;
per l'annullamento
1. del provvedimento del Comune di Venezia prot. n. 400648 del 03.09.2021, notificato il 06.09.2021, di rimozione effetti della SCIA AGIBILITA' D.P.R. 380/2001 per immobile a destinazione d'uso residenziale legittimato con condono edilizio L. 47/85 n. 51535 prot. 32260 del 01.03.1995;
2. di ogni ulteriore atto procedimentale presupposto e/o finale, e/o conseguente, e/o altrimenti connesso, anche non conosciuto con ogni conseguenza di legge.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Venezia;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 27 maggio 2025 il dott. Giovanni Giardino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso ritualmente notificato il signor MB ER ha adito l’intestato Tribunale per l’annullamento del provvedimento del Comune di Venezia prot. n. 400648 del 3.09.2021 - nonché di ogni ulteriore atto procedimentale ad esso connesso - avente ad oggetto la rimozione degli effetti della SCIA di agibilità ex D.P.R. n. 380/2001 per l’immobile a destinazione d’uso residenziale sito in Marghera (VE), via del Bosco 27/C.
Il predetto immobile, terminato nell’ottobre del 1958 e dichiarato abitabile a partire dal 01.10.1958 con certificato di abitabilità n. 49591 del 25.09.1958, è stato successivamente oggetto di una concessione in sanatoria ex artt. 31 ss. L. n. 47/1985 e 39 L. n. 724/1994 giusta provvedimento prot. n. 307200 del 17.07.2009, rilasciato dalla medesima Amministrazione civica in relazione al cambio d’uso con opere dei locali al piano terra da magazzini e garage ad abitazione, con riferimento ad opere abusive realizzate nell’anno 1993.
In data 4.08.2021, il ricorrente presentava SCIA di agibilità ex D.P.R. n.380/2001, ai sensi e per gli effetti dell’art. 10, co. 2, del D.L. n. 76/2020. In data 06.09.2021, il Comune notificava a quest’ultimo la comunicazione di rimozione degli effetti della SCIA di agibilità ai sensi dell’art. 19, co. 3, L. n. 241/1990, contestando il mancato rispetto delle disposizioni urbanistiche e della normativa in tema di agibilità. In particolare, evidenziava l’ente civico che l’altezza pari a 2.18 m. dei locali si ponesse in violazione dell’art. 37, co. 2, del Regolamento edilizio vigente secondo cui i locali destinati ad abitazione devono avere un’altezza utile minima di 2.70 m., riducibile a 2.40 m. per i locali accessori e 2.20 m per i locali di servizio. Inoltre, il Comune segnalava il mancato rispetto dell’art. 24, co. 5, lett. e), del D.P.R. n. 380/2001, per difetto dell’allegazione obbligatoria alla SCIA di agibilità della dichiarazione dell’impresa installatrice circa la conformità degli impianti alle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità e risparmio energetico ovvero il certificato di collaudo degli stessi.
Il ricorrente, in data 4.10.2021, notificava all’Amministrazione istanza di annullamento in autotutela.
L’Amministrazione, con provvedimento prot. n. 2021/0485549 del 22.10.2021 – intervenendo sulla predetta istanza – confermava la precedente determinazione, rilevando, oltre a quanto già contestato nell’originario provvedimento, l’inapplicabilità nella vicenda in esame dell’articolo 10, comma 2, del decreto legge n. 76/2020, atteso che i locali posti al piano terra dell’immobile in oggetto, alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale, non erano legittimati sotto il profilo del loro cambio di destinazione d’uso abitativo (intervenuto, come da dichiarazione del ricorrente, nel 1993). Nondimeno, tale provvedimento non è stato oggetto di impugnazione.
2. Il gravame è affidato alla denuncia di due articolate doglianze con cui si deduce:
I. ECCESSO DI POTERE IRRAGIONEVOLEZZA E CONTRADDITTORIETA’ .
Con il primo motivo il ricorrente postula l’eccesso di potere e un atteggiamento irragionevole e contraddittorio dell’Amministrazione, adducendo che il provvedimento di rimozione degli effetti della SCIA di agibilità si porrebbe in contrasto con la pregressa concessione in sanatoria.
II. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 10, COMMA 2, D.LGS 76/2020 ECCESSO DI POTERE IRRAGIONEVOLEZZA E CONTRADDITORIETA’ .
Con la seconda censura viene dedotta la violazione di legge, atteso che l’art. 10, co. 2, D.L. 76/2020 fornisce un’interpretazione autentica delle disposizioni del DM sanità n. 180/1975, statuendo che i requisiti relativi all’altezza minima e quelli igienico-sanitari non si considerano riferiti agli immobili che siano stati realizzati prima dell’entrata in vigore del decreto e ubicati nelle zone A o B di cui al DM 1444/1968 o in zone ad esse assimilabili e che - ai fini della presentazione e del rilascio dei titoli abilitativi per il recupero e la qualificazione edilizia e della SCIA agibilità - deve farsi riferimento alle dimensioni legittimamente preesistenti. L’immobile in questione, difatti, è stato ultimato nell’ottobre del 1958 ed è ubicato in zona B, ai sensi del vigente PRG.
3. Il Comune di Venezia, costituito in giudizio per resistere al ricorso, ha depositato documenti nel fascicolo del procedimento ed una memoria con la quale ha eccepito, in punto di rito, l’inammissibilità del gravame ed ha poi contestato nel merito le censure ex adverso svolte concludendo per il rigetto della domanda di annullamento del decreto impugnato.
4. Parte ricorrente ha replicato con memoria, in cui contestata ogni deduzione e allegazione contraria, ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
5. All’udienza pubblica di smaltimento arretrato del 27 maggio 2025, tenutasi in collegamento da remoto, al termine della discussione, la causa è stata chiamata ed introitata per la decisione.
6. In via preliminare, seguendo la tassonomia propria delle questioni secondo le coordinate ermeneutiche tracciate dall’Adunanza plenaria n. 5 del 2015, in ordine logico è prioritario l’esame dell’eccezione di inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso formulata dall’ente civico intimato.
6.1. Il Comune di Venezia asserisce che il ricorso sarebbe inammissibile e/o improcedibile per difetto iniziale o sopravvenuto di interesse, atteso che il ricorso è stato notificato successivamente all’adozione del secondo provvedimento del Comune prot. n. 2021/0485549, il quale non è stato ritualmente impugnato. Quest’ultimo, infatti, pur avendo confermato la precedente determinazione, non si pone quale mero atto confermativo ma quale nuovo provvedimento di conferma, sostitutivo del precedente e frutto di un rinnovato esercizio del potere in esame.
6.2. L’eccezione è meritevole di positivo apprezzamento.
Per giurisprudenza costante ( ex multis , T.A.R. Abruzzo – L’Aquila sentenza 23 gennaio 2021, n. 24/2021), l'atto di conferma costituisce un tipico provvedimento di secondo grado a funzione conservativa con cui l'Amministrazione manifesta la volontà di mantenere fermo un precedente atto reputandolo conforme all'interesse pubblico specifico ed attuale sulla base di un nuovo procedimento amministrativo, con rinnovazione della fase istruttoria e nuova ponderazione degli interessi pubblici e privati coinvolti.
L'atto di conferma deve essere distinto dalla cd. conferma impropria (definito anche atto meramente confermativo) in cui la P.A. si limita a dare atto dell'esistenza di un atto precedente senza procedere ad un effettivo riesame del caso concreto e senza compiere alcuna nuova istruttoria e senza una nuova motivazione ( ex multis , Cons. giust. amm. Sicilia, 13/12/2016, n. 460).
Ciò che qualifica un provvedimento come confermativo è la rinnovata lesione derivante dal nuovo provvedimento adottato all’esito di un diverso procedimento e di diverse valutazioni degli interessi in gioco. “ Di conseguenza, solo nel caso del provvedimento di conferma in senso proprio vi è un procedimento; e, all'esito di questo, un nuovo provvedimento, sia pure di contenuto identico al precedente, che si sostituisce ad esso, dopo una nuova considerazione della fattispecie concreta, e in particolare dopo una nuova istruttoria. ” (Cons. Stato Sez. III, 18/11/2020, n. 7172).
In buona sostanza allo scopo di stabilire se un atto amministrativo sia meramente confermativo (e perciò non impugnabile) o di conferma in senso proprio (e, quindi, autonomamente lesivo e da impugnarsi nei termini), occorre verificare se esso sia stato adottato o meno a seguito di una nuova istruttoria e di una nuova ponderazione degli interessi (Consiglio di Stato, Sez. II, n. 806/2024).
Può parlarsi di atto meramente confermativo, per tale inidoneo a riaprire i termini dell’impugnazione giurisdizionale, “ solo nei casi in cui la nuova determinazione dell’amministrazione si limiti a ripetere il contenuto del precedente provvedimento, senza aggiungere alcun ulteriore supporto motivazionale e senza percorrere una rinnovata istruttoria delle circostanze ritenute rilevanti ai fini della valutazione dell'istanza proposta dal richiedente ”; per contro - laddove il diniego impugnato non richiami affatto il precedente provvedimento sfavorevole (per il ricorrente) e la sua ipotizzabile inoppugnabilità, ma entri nel merito della richiesta di esercizio dell’autotutela e la respinga, tenendo conto, fra l’altro, dell'apporto fornito dalla memoria prodotta dal controinteressato - si ha un autonomo provvedimento adottato all’esito di una nuova e complessiva valutazione delle risultanze istruttorie e degli interessi contrapposti, in quanto tale idoneo ad essere impugnato in via (parimenti) autonoma (sul punto, si rimanda a Consiglio di Stato, Sez. V, n. 5944/2017).
6.3. Ebbene, applicate le suesposte coordinate ermeneutiche al caso in esame deve osservarsi che dall’esame del contenuto del provvedimento del Comune prot. n. 2021/0485549, emerge con palmare evidenza come lo stesso rappresenti un autonomo provvedimento di conferma e non un mero atto confermativo.
Difatti, esso interviene all’esito della richiesta di annullamento in autotutela della parte ricorrente, respingendola sulla base di una nuova istruttoria e di una rinnovata valutazione degli interessi contrapposti. La motivazione del provvedimento de quo , difatti, non appare meramente ripetitiva degli argomenti addotti con il primo diniego, ma dimostra di tenere in debito conto le successive considerazioni oggetto della memoria del privato, specie sul fronte della mancata applicabilità, nella vicenda in esame, della deroga di cui all’art. articolo 10, comma 2, del decreto legge n. 76/2020.
Con riferimento ai riflessi del nuovo provvedimento di conferma sul fronte processuale, deve evidenziarsi che qualora l’Amministrazione, sulla scorta di una rinnovata istruttoria e di un’aggiornata motivazione, dimostri di voler confermare la volizione espressa in un atto pregresso, deve essere dichiarata inammissibile per carenza di interesse la domanda di annullamento rivolta (come nella specie) avverso il provvedimento che, prima dell’instaurazione del giudizio, sia stato superato e sostituito dal provvedimento di conferma, dotato di autonoma efficacia lesiva della sfera giuridica del privato e, come tale, idoneo a rendere priva di utilità la pronuncia sull’impugnativa proposta avverso il precedente provvedimento (cfr., T.A.R. Napoli, Sez. III, n. 5740/2022).
6.4. Conseguentemente, all’esito di quanto sinora detto, e considerato che il provvedimento sostitutivo del provvedimento è intervenuto prima del giudizio, deve inferirsi che il ricorso è inammissibile per carenza iniziale di interesse, avendo omesso il ricorrente di impugnare il nuovo provvedimento di conferma nei termini di rito, prestando cosi acquiescenza alla nuova determinazione volitiva dell’Amministrazione.
7. L’accoglimento della predetta assorbente eccezione rende superfluo l’esame delle questioni di merito dedotte.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il TO (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per carenza originaria di interesse nei sensi di cui in motivazione.
Condanna il ricorrente al pagamento in favore del Comune di Venezia delle spese di lite che liquida nella misura di euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Amovilli, Presidente
Giovanni Giardino, Primo Referendario, Estensore
Andrea Orlandi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Giardino | Paolo Amovilli |
IL SEGRETARIO