Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 04/03/2025, n. 184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 184 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 1079/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE
in persona del giudice dott.ssa Elisa Iacone, all'udienza del 4/03/2025, all'esito della camera di consiglio (ore 12.50), ha pronunciato – dando lettura (in assenza dei difensori delle parti, allontanatesi nelle more) del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. – la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1079 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023 del
Tribunale di Terni, vertente
TRA
, IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO – TEMPORE Parte_1
SIG. (C.F. E P.IVA: ), rappresentata e difesa Parte_2 P.IVA_1 dall'Avv. Pietro Massimo Spaccatini ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Terni, Via Cesare Battisti n. 7, giusta procura in atti
Attore/opponente
E
(numero iscrizione al Registro delle Imprese di Treviso-Belluno e Controparte_1
C.F: – R.E.A. n. TV-430136), e per essa, nella sua qualità di mandataria, P.IVA_2
(“PRECSO” numero iscrizione al Registro delle Imprese Parte_3 di Milano-Monza-Brianza-Lodi e C.F: – R.E.A. n. MI-1608374), in persona P.IVA_3 del procuratore speciale Dott. , rappresentata e difesa dall'Avv. Fabrizio Parte_4
Santero del Foro di Torino, digitalmente domiciliata all'indirizzo di posta elettronica certificata: giusta delega in atti Email_1
Convenuto/opposto
OGGETTO: contratti bancari
4.3.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la ha proposto opposizione avverso il Pt_1
Decreto ingiuntivo n. 341/2023 del 18/03/2023 emesso dal Tribunale Ordinario di Terni ad istanza della “ e, per essa, nella sua qualità di mandataria Controparte_1 Parte_3
, con il quale gli veniva ingiunto il pagamento della somma complessiva di €
[...]
144.065,05, oltre agli interessi come da domanda ed alle spese della procedura di ingiunzione.
A fondamento dell'opposizione la ha eccepito l'illegittima applicazione, da parte Pt_1 dell'Istituto bancario con il quale aveva stipulato un contratto di mutuo ipotecario per l'originario importo di € 130.000,00, di un regime di capitalizzazione composta degli interessi senza, tuttavia, che lo stesso risultasse esplicitato nel contratto o nel piano di ammortamento ad esso allegato. Tale regime di capitalizzazione, difatti, avrebbe determinato un maggior onere a carico del contraente sotto forma di interessi da corrispondere per remunerare il finanziatore, affermando di aver sostenuto maggiori oneri per un importo di € 35.527,23, come da perizia tecnico – contabile redatta dal Dott. Persona_1
La convenuta si è costituita in giudizio con comparsa depositata il 17.7.2023 contestando integralmente tutto quanto sostenuto e dedotto dalla opponente e rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Terni, contrariis reiectis, previe declaratorie del caso: In via preliminare: Concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, non essendo l'opposizione basata su prova scritta o di pronta soluzione.
In subordine, concedere la provvisoria esecuzione parziale del decreto ingiuntivo opposto per la somma non contestata di euro 108.537,82. Nel merito, in via principale: Rigettare
l'opposizione proposta dalla avverso il decreto ingiuntivo n. 403/2023 emesso dal Parte_1
Tribunale di Terni in data 18.03.2023, confermando l'opposto decreto, assolvendo in ogni caso la da ogni avversaria domanda, in pari tempo respinta. In via Controparte_1 subordinata: Nella denegata ipotesi di accoglimento dell'opposizione, condannare la società
C.F. in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in Parte_1 P.IVA_1
Terni, Viale Cesare Battisti n. 119, a pagare alla società C.F: Controparte_1
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, corrente in Conegliano P.IVA_2
(TV), Via Vittorio Alfieri n. 1, la complessiva somma di € 144.065,05 (euro centoquarantaquattromilasessantacinque/05) oltre ulteriori interessi semplici al tasso convenzionale del 5,4% sull'importo capitale di euro 126.747,45 dal 01.06.2021 al saldo, salvo superiore ammontare che dovesse emergere in corso di causa, oltre spese della procedura monitoria, come liquidate in decreto”.
Con ordinanza del 23/12/2023, emessa all'esito dell'udienza del 14/11/2023, il Giudice ha rigettato l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, disponendo CTU contabile finalizzata a verificare il rispetto o meno del tasso soglia nel contratto di mutuo oggetto di causa, nonché al conteggio degli interessi mediante applicazione del tasso sostitutivo BOT e ricalcolando, quindi, il piano di ammortamento del mutuo e per l'intera sua durata in applicazione del regime di capitalizzazione semplice.
Dopo l'assegnazione della causa allo scrivente giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha rinviato all'udienza del 4.3.2025 per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art 281 sexies c.p.c.
All'udienza del 4.3.2025, lo scrivente giudice, fatte precisare le conclusioni alle parti ed esaurita la discussione orale della causa, si è ritirato in camera di consiglio.
La domanda dell'opponente non è fondata.
All'esito dell'istruttoria svolta nel presente procedimento e, in particolare, dalla CTU contabile, risulta chiaramente che il contratto di muto oggetto di causa rispetta la normativa bancaria e non prevede interessi usurari, così come si legge nella relazione definitiva depositata dal consulente, conclusioni a cui questo Giudice intende aderire stante la completezza dell'indagine peritale.
In primo luogo, infatti, deve essere affermata la piena legittimità del piano di “ammortamento alla francese”, in quanto non può ritenersi che lo stesso difetti dei requisiti di puntuale specificazione degli interessi in quanto la sua caratteristica è quella di variare progressivamente la composizione delle rate, costanti nell'importo complessivo, in quanto al decrescere progressivo della parte di interessi dovuta si accompagna un progressivo aumento della quota di capitale restituito e ciò non determina affatto illecita capitalizzazione composta degli interessi, ma solo una diversa costruzione delle rate costanti.
Sul punto, inoltre, è intervenuta la Supra Corte di Cassazione a SU., sentenza n. 15130 del 29 maggio 2024, che ha definitivamente sancito la legittimità del piano di ammortamento alla francese affermando il seguente principio di diritto: “In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento “alla francese” di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione “composto” degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”.
Questi principi sono stati confermati dalla successiva giurisprudenza di merito, la quale ha ribadito che, qualora il contratto di mutuo sia stato stipulato con un piano di rientro alla
“francese” la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, in quanto “il maggior carico di interessi del prestito non dipende da un fenomeno di produzione di “interessi su interessi”, cioè di calcolo degli interessi sul capitale incrementato di interessi, né su interessi “scaduti” (propriamente anatocistici), ma dal fatto che nel piano concordato tra le parti la restituzione del capitale risulta ritardata per la necessità di assicurare la rata costante (calmierata nei primi anni) in equilibrio finanziario, il che comporta la debenza di più interessi corrispettivi da parte del mutuatario a favore del mutuante per il differimento del termine per la restituzione dell'equivalente del capitale ricevuto. Pertanto, in mancanza di un fenomeno di produzione di interessi su interessi, la tipologia di ammortamento adottato non incide di per sé sul tasso annuo (TAN) che deve essere esplicitato nel contratto, né sul tasso annuo globale (TAEG) (cfr. App. Milano, 08.10.2024 n. 2643; conforme App. Napoli, 30.09.2024 n. 3841).
Applicando tali principi al caso di specie, perciò, è evidente che il contratto di mutuo ed il piano di ammortamento versati in atti forniscono una dettagliata rappresentazione dei costi del finanziamento e delle modalità di restituzione, indicando l'importo, il numero e la periodicità delle rate.
Tutti questi elementi consentono una chiara determinazione della quota interessi di ciascuna rata, quindi, il piano “alla francese” applicato è perfettamente legittimo, comportando unicamente un'imputazione convenzionale dei pagamenti che privilegia, sotto il profilo cronologico, l'imputazione agli interessi rispetto a quella al capitale, e non determinando alcuna forma di anatocismo.
Del resto, la piena legittimità delle condizioni contrattuali applicate è stata confermata dalle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio che “non ha riscontrato usura contrattuale né del tasso di interesse corrispettivo né del tasso di mora”, né ha riscontrato alcuna indeterminatezza dei tassi di interesse riportati in contratto.
Dai calcoli emerge, infatti, un TEG pari al 3,54%, a fronte di un tasso soglia usura pari al
5,76% ed un tasso di mora pari al 5,40%, a fronte di un tasso soglia di mora pari all'8,91%.
Pertanto, considerata la legittimità dei tassi applicati dall'istituto di credito, non è applicabile al caso di specie il tasso sostitutivo BOT previsto dall'art. 117 comma 7 TUB, né il ricalcolo del piano di ammortamento in regime di “capitalizzazione semplice”, vista la piena legittimità del piano di ammortamento “alla francese”.
Per tutti i motivi sopra esposti, quindi, la domanda proposta da deve essere rigettata Pt_1
con conseguente conferma del decreto ingiuntivo n. 341/2023.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in applicazione del
D.M. 55/2014 (aggiornato al D.M. 147/2022), in base al valore della controversia (scaglione tra 52.001,00 e 260.000 euro), applicando, in considerazione della complessità della controversia, i parametri minimi per tutte le processuali svolte.
Per le medesime ragioni (soccombenza), i compensi liquidati al CTU sono posti a carico di parte opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando tra le parti in causa, ogni altra difesa, eccezione ed istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- conferma il decreto ingiuntivo n. 341/2023;
- condanna alla rifusione delle spese processuali in favore di Pt_1 Controparte_1
(per essa, nella sua qualità di mandataria, che liquida in € Parte_3
2.540,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
- pone a carico di parte opponente i compensi liquidati a favore del CTU.
Terni, 4.3.2025
Il giudice
(dott.ssa Elisa Iacone)