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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 21/01/2025, n. 297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 297 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE
All'udienza del 21.1.2025:
Visto il provvedimento del 13.2.2024 con cui veniva disposta relativamente al fascicolo RGAC n. 13753/2021 la trattazione scritta ai sensi dell'art. 83 comma 7 lett. H) d.l. 17 marzo 2020 convertito con modifiche in legge 24 aprile 2020 n. 27 e venivano assegnati alle parti i termini per il deposito delle note;
Preso atto della rituale comunicazione, a cura della cancelleria, del provvedimento del 13.2.2024;
Viste le note di trattazione scritta in atti;
IL GOT
Disattesa ogni altra richiesta, esaminate le note scritte autorizzate, gli atti di causa, tenuto conto dell'attività espletata, alle ore 15,30, decide la causa come di seguito.
Il Got
RI UT
1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Terza Sezione Civile
in composizione monocratica, nella persona del got RI
UT, ha emesso, ex art. 127 ter cpc, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 13753/2021 del Ruolo Generale degli
Affari Civili Contenziosi vertente
TRA Parte
da ora anche solo “ ”, corrente in Capo Parte_1
D'Orlando (ME), via Industriale n. 53, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo procuratore dall'Avv.
Alessandra Arancio del Foro di Catania;
OPPONENTE
E in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, con sede in IN (PA) 90044, Via Don Milani n. 45, rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti
Marianna Moncada e Morena Drago ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima sito in Palermo, Via Giuseppe
2 Alessi n. 25, giusta procura posta in calce al ricorso per decreto ingiuntivo;
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione proposta da in Parte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, e conferma il decreto ingiuntivo n. 3853/2021 del Tribunale di Palermo del
19.8.2021;
2) condanna in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di lite sostenute da parte opposta con riferimento al giudizio di opposizione, che liquida in complessivi € 5.000,00 oltre rimborso forfettario del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. nella misura legalmente dovuta;
Sentenza esecutiva per legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente controversia, verte sull'opposizione proposta da
[...]
(di seguito , in persona del legale Parte_1 Pt_1
rappresentante pro tempore, avverso il decreto ingiuntivo n.
3853/2021 di questo Tribunale (del 19.8.2021), con cui si è ingiunto alla predetta il pagamento, in favore di , in persona Controparte_1
3 del legale rappresentante pro tempore, della somma di € 18.235,50,
a titolo di saldo di fatture relative alla fornitura di prodotti alimentari, oltre interessi moratori ex art. 5 D. lgs. N. 231/2002 e spese del procedimento monitorio.
Tanto premesso, va evidenziato che – in base ad un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato (cfr., per tutte, Cass. civ,. sez. un., n. 13533/2001) – al creditore che deduce un inadempimento da parte del debitore spetta di dimostrare, secondo i criteri di distribuzione dell'onere della prova contenuti nell'art. 2697 c.c., il fatto costitutivo del credito, mentre al debitore spetta di provare il fatto estintivo dello stesso o di una sua parte, sicché il primo è tenuto unicamente a fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, mentre, a fronte di tale prova, dovrà essere onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni.
Questo principio non soffre deroga in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, che – come ripetutamente affermato dalla Suprema
Corte (cfr., ex plurimis, Cass. civ. n. 22123/2009, n. 8718/2000 e n.
11417/1997) – si configura come atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione, nel quale va anzitutto accertata la sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che ha posizione sostanziale di attore) e, una volta raggiunta tale prova, deve valutarsi fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto).
4 Con specifico riferimento al decreto ingiuntivo ottenuto dietro presentazione di fatture, si osserva che “le fatture commerciali, pur essendo prove idonee ai fini della emissione del decreto ingiuntivo, hanno tale valore esclusivamente nella fase monitoria del procedimento, mentre nel giudizio di opposizione all'ingiunzione, come in ogni altro giudizio di cognizione, le fatture, essendo documenti formati dalla stessa parte che se ne avvale, non integrano, di per sé, la piena prova del credito in esse indicato e non comportano neppure l'inversione dell'onere della prova in caso di contestazione sull'"an" o sul "quantum" del credito vantato in giudizio” (Cass. civ. n. 3090/1979; nello stesso senso, cfr. anche
Cass. civ. n. 9685/2000, n. 6879/1994 e n. 3261/1979).
In altri termini, “la fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto” (Cass. civ. n. 5915/2011 e n.
5071/2009).
Nel caso in esame, ha assolto pienamente al proprio Controparte_1
onere probatorio, attraverso il deposito (oltre che delle fatture accompagnatorie debitamente firmate per accettazione dalla ricevente anche dell'estratto conto e del partitario) di documentazione relativa ai rapporti contrattuali dedotti in giudizio
[cfr. produzione di parte opposta].
5 Ad ulteriore riprova dell'instaurarsi del rapporto di fornitura tra le odierne parti in causa concorre la deposizione resa dal teste
(escusso all'udienza del 13.2.2024, della cui Testimone_1
attendibilità non si ha motivo di dubitare) il quale nel riconoscere le fatture esibite (di cui alla produzione di parte opposta) ha dichiarato di essere stato l'unico autista ad avere effettuato le consegne presso tale deposizione costituisce ulteriore conferma Parte_1
dell'esistenza dei rapporti commerciali esistenti tra le parti.
Sempre ai fini dell'onere della prova, va altresì ricordato che, per effetto del novellato art. 115 cpc, applicabile alla presente controversia, la mancata contestazione specifica di circostanze di fatto produce l'effetto della relevatio ab onere probandi per la controparte, sancendo espressamente che il giudice ponga a fondamento della decisione i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita (ex multis: Cass. Civ. N. 14594/2012).
Ora, nel caso di specie, l'esistenza del rapporto contrattuale inter partes così come la fornitura dei prodotti è pacifica, essendo stata espressamente ammessa da parte opponente.
Di contro, a fronte dell'eccezione di insufficienza della pretesa creditoria, sollevata dal debitore opponente, il creditore opposto ha fornito adeguata prova del suo diritto, suffragando idoneamente la pretesa creditoria vantata in ricorso sulla base della documentazione versata in atti: , sulla quale grava l'onere di Controparte_1
dimostrare la corrispondenza tra il dato trascritto nella fattura e il
6 credito azionato ha fornito, nel corso del procedimento, dati certi a cui ancorare il fondamento degli elementi dai quali ricava la somma contenuta nel decreto opposto.
Sulla scorta di quanto sopra rilevato, vanno evidentemente affermate la fondatezza della pretesa avanzata da e CP_2
l'inconsistenza dell'opposizione proposta in questa sede.
Deve, pertanto, ritenersi legittimo il decreto ingiuntivo n.
3853/2021 del 19.8.2021 di questo Tribunale (con riferimento all'intero importo ingiunto, sia per la sorte capitale che per gli interessi).
Conseguentemente, l'opposizione va rigettata ed il decreto ingiuntivo va confermato.
La domanda formulata, in via riconvenzionale, dall'opposta relativa alla condanna dell'opponente ex art. 96 c.p.c. deve essere rigettata.
In tema di condanna al risarcimento del danno per lite temeraria spetta alla parte che agisce fornire la prova sia dell'AN che del del danno risentito a causa della condotta processuale CP_3
avversaria: nella specie tale prova non è stata fornita dall'opposta, nulla quindi può essere riconosciuto a titolo di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.
Per quanto riguarda, in ultimo, il regime delle spese del presente giudizio, deve rilevarsi che, in forza del principio della soccombenza – da applicare, nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, tenendo conto che nel procedimento per ingiunzione
7 l'atto introduttivo del giudizio conseguente all'opposizione dell'ingiunto è costituito dalla richiesta del creditore intesa ad ottenere l'emanazione del decreto ingiuntivo, ed è in relazione a tale domanda che va determinato chi è vittorioso e chi è soccombente (cfr. Cass. civ. n. 1977/1983) – la società opponente va condannata al pagamento delle spese di lite sostenute da CP_2
relativamente alla presente fase di opposizione.
[...]
La liquidazione di tali spese – per la quale si rimanda al dispositivo
– deve essere integralmente effettuata sulla base dei parametri introdotti dal D.M. Giustizia 55/2014 sulla base dello scaglione medio di riferimento.
Sentenza esecutiva per legge.
Così deciso in Palermo 21.1.2025
Il Got
RI UT
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