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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/12/2025, n. 9057 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9057 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI Il Giudice del Tribunale di Napoli, dr. Elisa Tomassi, in esito al decreto di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dato atto delle note scritte pervenute dai procuratori delle parti in sostituzione della udienza del 4.12.2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa n.12986/25 R.G. Lav.
TRA
, nato a [...], il [...] e residente in [...]in Parte_1
Campania, via Vittorio Veneto n.7, rappresentato e difeso dagli avv.ti Elena Boccanfuso e Walter Miceli, elettivamente domiciliato in Napoli, via Firenze n. 32. RICORRENTE E
Controparte_1
, in persona dei legali rappresentanti pro tempore,
[...] rappresentati e difesi dal Dirigente dott. Vincenzo Romano, elettivamente domiciliato presso l in Napoli, via Ponte della Controparte_1
Maddalena, n. 55. RESISTENTE
FATTO E DIRITTO Con ricorso ritualmente depositato il 27.5.25, il ricorrente di cui in epigrafe espone di essere docente a tempo determinato attualmente in servizio presso l'Istituto Tecnico Industriale ITI G. Ferraris di Napoli;
di avere prestato servizio in virtù di reiterati contratti a tempo determinato per l'a.s. 2018/2019 dal 1.03.2019 al 16.06.2019, per n. 108 giorni di lavoro, a.s. 2019/2020 dal 18.10.19 al 11.06.20 per n. 238 giorni di lavoro, a.s. 2020/2021 dal 01.10.20 al 25.06.21 per n. 268 giorni di lavoro;
di non avere percepito per i suddetti periodi la c.d. Retribuzione Professionale Docenti, prevista dall'art. 7 del C.C.N.L. del 2000 per un importo complessivo pari ad € 3.573,48; di avere diffidato a mezzo pec l'Amministrazione resistente. Contesta la previsione secondo cui l'emolumento è stato riconosciuto solo in favore dei docenti assunti con contratto a tempo indeterminato ovvero assunti con contratti con scadenza al 30 giugno e/o agosto, in violazione del principio di non discriminazione così come armonizzato e recepito dall' ordinamento sulla base della clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea, come interpretata dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee in numerose sentenze. Rimarca che le attività d'insegnamento svolte hanno comportato un'assoluta identità di mansioni e obblighi contrattuali rispetto al servizio scolastico svolto dai colleghi con contratto a tempo indeterminato. Tanto premesso, conclude chiedendo: “Accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNI del 15.03.2001, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il;
per l'effetto, Controparte_1 condannare il , al pagamento delle relative Controparte_1 differenze retributive, in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolto, a titolo di retribuzione professionale docenti, quantificabili al momento del deposito del ricorso, in
€ 3.573,48 o in quelle somme maggiori o minori che saranno ritenute di giustizia, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde, con richiesta di liquidazione dei compensi nella misura maggiorata del 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1 bis, D.M. 55/14 come modificato dall'art. 2 comma 1 lettera b) decreto n. 147/2022, essendo stato predisposto il ricorso in modo da consentire la ricerca testuale dei numerosi documenti ad esso allegati”.
Si sono costituiti il e l resistenti, eccependo la CP_1 Controparte_1 mancata spettanza di quanto richiesto, per le ragioni indicate in memoria difensiva, in particolare tenuto conto del fatto che l'emolumento richiesto non compete ai soggetti che effettuano supplenze brevi, temporanee e saltuarie, compresi i supplenti con contratto fino al termine delle lezioni per la sostituzione di docenti che a qualsiasi titolo devono essere sostituiti;
deducono in particolare che il ricorrente per l'anno scolastico 2018/2019 ha prestato servizio per un periodo complessivo inferiore ai 180 giorni, come da stato matricolare;
rilevano che la ratio della norma deve essere coordinata, innanzitutto, con la scelta politico- economica del contenimento della spesa pubblica;
sostengono la mancata violazione della direttiva comunitaria 1999/70/C, la quale non esige che i lavoratori a tempo determinato siano sempre equiparati a quelli a tempo indeterminato ma prevede che, in presenza di “ragioni oggettive”, il legislatore nazionale possa differenziare la posizione delle due categorie di soggetti;
rimarcano che la stessa Corte di Giustizia ha ritenuto che la differenziazione del trattamento dei docenti a tempo determinato sia giustificata dal fatto che la loro esperienza professionale non può essere interamente comparata a quella dei colleghi dipendenti pubblici assunti mediante concorso. Concludono chiedendo di “rigettare il ricorso de quo, in quanto infondato in fatto e diritto. Con vittoria di spese del presente giudizio, da liquidarsi ai sensi dell'art. 152-bis disp. att. c.p.c.”.
2 In via preliminare va osservato che vi è giurisdizione del G.O., atteso che il giudizio ha ad oggetto la misura del trattamento economico del personale impiegato presso la P.A. in ragione di rapporti di lavoro a tempo determinato;
vi è competenza territoriale del Giudice adito, in quanto l'ultima sede di lavoro in cui il ricorrente è stato addetto rientra nel circondario del Tribunale di Napoli ex art. 413, 5° comma c.pc.
Nel merito il ricorso è fondato e va pertanto accolto, conformemente a quanto ritenuto da altro magistrato della sezione, al cui precedente si rinvia ai sensi dell'art. 118 disp. att
. c.p.c. ( sentenza 4602/22, g.l. dr. Lazzara). Va rilevato che l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la Retribuzione Professionale Docenti, prevedendo al comma 1 che:
“con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonchè di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive " ed aggiungendo, al comma 3, che "la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999 ". Nei commi successivi, la medesima norma ha disciplinato le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto “in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio” e precisando, poi, che “per i periodi di servizio
o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”. Tale ultima disposizione individua i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante per l'intera durata dell'anno scolastico o fino alla fine delle lezioni, con esclusione degli altri rapporti di lavoro a tempo determinato. Il ricorrente lamenta disparità di trattamento, sotto il profilo retributivo, tra insegnanti a tempo determinato e quelli a tempo indeterminato ed un evidente contrasto con clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea, come interpretata dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee in numerose sentenze. Detta clausola stabilisce al 1° comma: “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”. Il principio di non discriminazione, tipizzato dalla clausola 4 punto 1 dell'Accordo Quadro, richiede che situazioni paragonabili non siano trattate in maniera diversa e che
3 situazioni diverse non siano trattate in maniera uguale, a meno che tale trattamento non sia oggettivamente giustificato;
al fine di valutare se le persone interessate esercitino un lavoro identico o simile nel senso dell'accordo quadro occorre stabilire, conformemente alla clausola 4 punto 1 dell'Accordo Quadro, se si possa ritenere che tali persone si trovino in una situazione comparabile, tenuto conto di un insieme di fattori come la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego. Viene quindi in rilievo la nozione di “ragioni oggettive” ai sensi della clausola 4 punto 1 dell'Accordo Quadro, la quale deve essere intesa nel senso che la differenza di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato è giustificata solo dalla sussistenza di elementi precisi e concreti che contraddistinguono la condizione di impiego, nel particolare contesto in cui si inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale differenza risponda ad una reale necessità e sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria. Tali elementi possono risultare dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi i contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti a queste ultime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro. Nel caso in esame va condiviso quanto sostenuto dal ricorrente secondo cui il supplente temporaneo, in quanto assunto per ragioni sostitutive, rende una prestazione equivalente a quella del lavoratore sostituito in ragione dei compiti disimpegnati dal precario all'interno dell'amministrazione scolastica, ove la condizione di supplente “temporaneo” non rileva sul piano delle attività disimpegnate ma solo sul piano dell'organizzazione del servizio svolto in relazione alla durata dell'incarico. Va menzionata la sentenza della Corte di Cassazione n.20015/2018 (condivisa anche nelle sentenze emesse da questa sezione del Tribunale di Napoli, allegate in atti), la cui motivazione si richiama ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., secondo cui “le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio al personale docente ed educativo, senza differenziazione alcuna, abbia voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla L. n. 124 del 1999, sicchè il successivo richiamo, contenuto nel comma 3dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999 deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo;
una interpretazione diversa potrebbe la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola. (…) .La tesi del
, secondo cui la R.P.D. è incompatibile con prestazioni di durata CP_1 temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che di seguito si enuncia "l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la Retribuzione Professionale Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza
4 operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999 " deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio". E ancora, come affermato dalla Cassazione nella più recente sentenza n. 27022/2021, va evidenziato che: “la pretesa differenza qualitativa e quantitativa della prestazione, oltre a non trovare riscontro nella disciplina dettata dai CCNL succedutisi nel tempo, che non operano distinzioni quanto al contenuto della funzione docente, non appare conciliabile, come la stessa Corte di Giustizia ha rimarcato, con la scelta del legislatore nazionale di riconoscere integralmente l'anzianità maturata nei primi quattro anni di esercizio dell'attività professionale dei docenti a tempo determinato (punto 34 sentenza c.d. Motter), ossia nel periodo in cui, per le peculiarità del sistema di reclutamento dei supplenti, che acquisiscono punteggi in ragione del servizio prestato, solitamente si collocano più le supplenze temporanee, che quelle annuali o sino al termine delle attività didattiche”. Ne consegue che deve optarsi per una interpretazione delle norme contrattuali che armonizzi la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto comunitario. Quanto alla fattispecie che occupa, è pacifico e documentato sulla base delle buste paga prodotte dal ricorrente che il resistente non ha corrisposto l'emolumento CP_1 reclamato per il complessivo periodo sopra indicato nell'ambito degli anni scolastici 2018/2019 dal 1.03.2019 al 16.06.2019, 2019/2020 dal 18.10.19 al 11.06.20, 2020/2021 dal 01.10.20 al 25.06.21, periodi continuativi in cui il ricorrente stesso ha svolto gli incarichi di supplenze temporanee. Alla stregua di quanto esposto, in applicazione della fonte negoziale secondo cui il trattamento deve essere corrisposto "in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio" e che "per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio", la ricorrente ha diritto al riconoscimento del beneficio richiesto, in proporzione all'attività prestata per i periodi sopra analiticamente indicati. Di conseguenza, va dichiarato il diritto di alla corresponsione della Parte_1 retribuzione professionale docente in relazione agli incarichi di supplenze temporanee dedotti e documentati in atti. In merito alla quantificazione dell'emolumento, dall'esame delle disposizioni contrattuali collettive si evince che la retribuzione professionale docenti ammonta a € 164,00 mensili a prescindere dalla classe di concorso, dal titolo di studio e dell'istituzione scolastica dove si presta servizio (art. 87 CCNL Scuola 29.11.2007); inoltre, il nuovo CCNL Scuola 2016/2017 all'art. 38 ha statuito un aumento della retribuzione professionale docenti dal 01.03.2018, stabilendo che detta retribuzione viene incrementata, per un'anzianità di servizio da 0 a 14 anni a euro 10,50 mensili, per un'anzianità di servizio
5 da 15 a 27 anni a euro 12, 80 mensili e per un'anzianità di servizio da 28 anni in poi a euro 15, 70 mensili, con la conseguenza che dal 1.3.2018 la retribuzione professionale docenti ammonta a € 174,50. Per quanto previsto dall'art. 25 del CCNI del 31.08.1999 il compenso in questione spetta al personale docente in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o le situazioni di stato assimilate al servizio); per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio;
l'importo lordo giornaliero della retribuzione professionale docenti è pari a: € 5,47 (€ 164: 30 giorni) sino al 28 febbraio 2018; € 5,82 (€ 174,50: 30 giorni) dal 1° marzo 2018. Pertanto, nella specie, la somma dovuta dai convenuti in solido al ricorrente ammonta a ruper i 614 giorni totali di lavoro svolto, nei singoli anni scolastici sopra indicati, a euro 3.573,48 (614 giorni x € 5,82). Cont Il e l' convenuti devono pertanto essere condannati, in solido, a CP_1 corrispondere alla ricorrente la somma di euro 3.573,48 oltre interessi legali dalla maturazione dei crediti al saldo. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014, aggiornato con D.M. n. 147/2022; liquidazione effettuata tenuto conto della serialità della controversia, dell'assenza di specifiche questioni fattuali e considerata l'attività difensiva effettivamente svolta, con aumento nella misura maggiorata ai sensi dell'art. 4, comma 1 bis, D.M. 55/14 come modificato dall'art. 2 comma 1 lettera b) decreto n. 147/2022, essendo stato predisposto il ricorso in modo da consentire la ricerca testuale dei documenti ad esso allegati, con attribuzione in favore degli avvocati indicati in ricorso come anticipatari.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: Dichiara il diritto del ricorrente indicato in epigrafe alla corresponsione della retribuzione professionale docente prevista all'art. 7 del CCNL 15.3.2001 e computata secondo i criteri indicati sulla base dei CCNL vigenti, dovuta per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, relativamente ai seguenti periodi: dal 1.03.2019 al 16.06.2019, dal 18.10.19 al 11.06.20, dal 01.10.20 al 25.06.21; per l'effetto condanna il e Controparte_3
l' convenuti, in solido, al pagamento in favore del ricorrente Controparte_1 dell'importo di euro 3.573,48 oltre interessi legali dalla maturazione dei crediti al saldo nonché al pagamento delle spese di lite, spese liquidate in € 1690,00, oltre iva, cpa e spese generali come per legge, con attribuzione ai procuratori dichiaratisi anticipatari. Si comunichi. Napoli, 5.12.2025 Il Giudice del lavoro dott.ssa Elisa Tomassi
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TRA
, nato a [...], il [...] e residente in [...]in Parte_1
Campania, via Vittorio Veneto n.7, rappresentato e difeso dagli avv.ti Elena Boccanfuso e Walter Miceli, elettivamente domiciliato in Napoli, via Firenze n. 32. RICORRENTE E
Controparte_1
, in persona dei legali rappresentanti pro tempore,
[...] rappresentati e difesi dal Dirigente dott. Vincenzo Romano, elettivamente domiciliato presso l in Napoli, via Ponte della Controparte_1
Maddalena, n. 55. RESISTENTE
FATTO E DIRITTO Con ricorso ritualmente depositato il 27.5.25, il ricorrente di cui in epigrafe espone di essere docente a tempo determinato attualmente in servizio presso l'Istituto Tecnico Industriale ITI G. Ferraris di Napoli;
di avere prestato servizio in virtù di reiterati contratti a tempo determinato per l'a.s. 2018/2019 dal 1.03.2019 al 16.06.2019, per n. 108 giorni di lavoro, a.s. 2019/2020 dal 18.10.19 al 11.06.20 per n. 238 giorni di lavoro, a.s. 2020/2021 dal 01.10.20 al 25.06.21 per n. 268 giorni di lavoro;
di non avere percepito per i suddetti periodi la c.d. Retribuzione Professionale Docenti, prevista dall'art. 7 del C.C.N.L. del 2000 per un importo complessivo pari ad € 3.573,48; di avere diffidato a mezzo pec l'Amministrazione resistente. Contesta la previsione secondo cui l'emolumento è stato riconosciuto solo in favore dei docenti assunti con contratto a tempo indeterminato ovvero assunti con contratti con scadenza al 30 giugno e/o agosto, in violazione del principio di non discriminazione così come armonizzato e recepito dall' ordinamento sulla base della clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea, come interpretata dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee in numerose sentenze. Rimarca che le attività d'insegnamento svolte hanno comportato un'assoluta identità di mansioni e obblighi contrattuali rispetto al servizio scolastico svolto dai colleghi con contratto a tempo indeterminato. Tanto premesso, conclude chiedendo: “Accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNI del 15.03.2001, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il;
per l'effetto, Controparte_1 condannare il , al pagamento delle relative Controparte_1 differenze retributive, in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolto, a titolo di retribuzione professionale docenti, quantificabili al momento del deposito del ricorso, in
€ 3.573,48 o in quelle somme maggiori o minori che saranno ritenute di giustizia, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde, con richiesta di liquidazione dei compensi nella misura maggiorata del 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1 bis, D.M. 55/14 come modificato dall'art. 2 comma 1 lettera b) decreto n. 147/2022, essendo stato predisposto il ricorso in modo da consentire la ricerca testuale dei numerosi documenti ad esso allegati”.
Si sono costituiti il e l resistenti, eccependo la CP_1 Controparte_1 mancata spettanza di quanto richiesto, per le ragioni indicate in memoria difensiva, in particolare tenuto conto del fatto che l'emolumento richiesto non compete ai soggetti che effettuano supplenze brevi, temporanee e saltuarie, compresi i supplenti con contratto fino al termine delle lezioni per la sostituzione di docenti che a qualsiasi titolo devono essere sostituiti;
deducono in particolare che il ricorrente per l'anno scolastico 2018/2019 ha prestato servizio per un periodo complessivo inferiore ai 180 giorni, come da stato matricolare;
rilevano che la ratio della norma deve essere coordinata, innanzitutto, con la scelta politico- economica del contenimento della spesa pubblica;
sostengono la mancata violazione della direttiva comunitaria 1999/70/C, la quale non esige che i lavoratori a tempo determinato siano sempre equiparati a quelli a tempo indeterminato ma prevede che, in presenza di “ragioni oggettive”, il legislatore nazionale possa differenziare la posizione delle due categorie di soggetti;
rimarcano che la stessa Corte di Giustizia ha ritenuto che la differenziazione del trattamento dei docenti a tempo determinato sia giustificata dal fatto che la loro esperienza professionale non può essere interamente comparata a quella dei colleghi dipendenti pubblici assunti mediante concorso. Concludono chiedendo di “rigettare il ricorso de quo, in quanto infondato in fatto e diritto. Con vittoria di spese del presente giudizio, da liquidarsi ai sensi dell'art. 152-bis disp. att. c.p.c.”.
2 In via preliminare va osservato che vi è giurisdizione del G.O., atteso che il giudizio ha ad oggetto la misura del trattamento economico del personale impiegato presso la P.A. in ragione di rapporti di lavoro a tempo determinato;
vi è competenza territoriale del Giudice adito, in quanto l'ultima sede di lavoro in cui il ricorrente è stato addetto rientra nel circondario del Tribunale di Napoli ex art. 413, 5° comma c.pc.
Nel merito il ricorso è fondato e va pertanto accolto, conformemente a quanto ritenuto da altro magistrato della sezione, al cui precedente si rinvia ai sensi dell'art. 118 disp. att
. c.p.c. ( sentenza 4602/22, g.l. dr. Lazzara). Va rilevato che l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la Retribuzione Professionale Docenti, prevedendo al comma 1 che:
“con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonchè di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive " ed aggiungendo, al comma 3, che "la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999 ". Nei commi successivi, la medesima norma ha disciplinato le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto “in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio” e precisando, poi, che “per i periodi di servizio
o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”. Tale ultima disposizione individua i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante per l'intera durata dell'anno scolastico o fino alla fine delle lezioni, con esclusione degli altri rapporti di lavoro a tempo determinato. Il ricorrente lamenta disparità di trattamento, sotto il profilo retributivo, tra insegnanti a tempo determinato e quelli a tempo indeterminato ed un evidente contrasto con clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea, come interpretata dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee in numerose sentenze. Detta clausola stabilisce al 1° comma: “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”. Il principio di non discriminazione, tipizzato dalla clausola 4 punto 1 dell'Accordo Quadro, richiede che situazioni paragonabili non siano trattate in maniera diversa e che
3 situazioni diverse non siano trattate in maniera uguale, a meno che tale trattamento non sia oggettivamente giustificato;
al fine di valutare se le persone interessate esercitino un lavoro identico o simile nel senso dell'accordo quadro occorre stabilire, conformemente alla clausola 4 punto 1 dell'Accordo Quadro, se si possa ritenere che tali persone si trovino in una situazione comparabile, tenuto conto di un insieme di fattori come la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego. Viene quindi in rilievo la nozione di “ragioni oggettive” ai sensi della clausola 4 punto 1 dell'Accordo Quadro, la quale deve essere intesa nel senso che la differenza di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato è giustificata solo dalla sussistenza di elementi precisi e concreti che contraddistinguono la condizione di impiego, nel particolare contesto in cui si inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale differenza risponda ad una reale necessità e sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria. Tali elementi possono risultare dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi i contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti a queste ultime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro. Nel caso in esame va condiviso quanto sostenuto dal ricorrente secondo cui il supplente temporaneo, in quanto assunto per ragioni sostitutive, rende una prestazione equivalente a quella del lavoratore sostituito in ragione dei compiti disimpegnati dal precario all'interno dell'amministrazione scolastica, ove la condizione di supplente “temporaneo” non rileva sul piano delle attività disimpegnate ma solo sul piano dell'organizzazione del servizio svolto in relazione alla durata dell'incarico. Va menzionata la sentenza della Corte di Cassazione n.20015/2018 (condivisa anche nelle sentenze emesse da questa sezione del Tribunale di Napoli, allegate in atti), la cui motivazione si richiama ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., secondo cui “le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio al personale docente ed educativo, senza differenziazione alcuna, abbia voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla L. n. 124 del 1999, sicchè il successivo richiamo, contenuto nel comma 3dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999 deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo;
una interpretazione diversa potrebbe la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola. (…) .La tesi del
, secondo cui la R.P.D. è incompatibile con prestazioni di durata CP_1 temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che di seguito si enuncia "l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la Retribuzione Professionale Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza
4 operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999 " deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio". E ancora, come affermato dalla Cassazione nella più recente sentenza n. 27022/2021, va evidenziato che: “la pretesa differenza qualitativa e quantitativa della prestazione, oltre a non trovare riscontro nella disciplina dettata dai CCNL succedutisi nel tempo, che non operano distinzioni quanto al contenuto della funzione docente, non appare conciliabile, come la stessa Corte di Giustizia ha rimarcato, con la scelta del legislatore nazionale di riconoscere integralmente l'anzianità maturata nei primi quattro anni di esercizio dell'attività professionale dei docenti a tempo determinato (punto 34 sentenza c.d. Motter), ossia nel periodo in cui, per le peculiarità del sistema di reclutamento dei supplenti, che acquisiscono punteggi in ragione del servizio prestato, solitamente si collocano più le supplenze temporanee, che quelle annuali o sino al termine delle attività didattiche”. Ne consegue che deve optarsi per una interpretazione delle norme contrattuali che armonizzi la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto comunitario. Quanto alla fattispecie che occupa, è pacifico e documentato sulla base delle buste paga prodotte dal ricorrente che il resistente non ha corrisposto l'emolumento CP_1 reclamato per il complessivo periodo sopra indicato nell'ambito degli anni scolastici 2018/2019 dal 1.03.2019 al 16.06.2019, 2019/2020 dal 18.10.19 al 11.06.20, 2020/2021 dal 01.10.20 al 25.06.21, periodi continuativi in cui il ricorrente stesso ha svolto gli incarichi di supplenze temporanee. Alla stregua di quanto esposto, in applicazione della fonte negoziale secondo cui il trattamento deve essere corrisposto "in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio" e che "per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio", la ricorrente ha diritto al riconoscimento del beneficio richiesto, in proporzione all'attività prestata per i periodi sopra analiticamente indicati. Di conseguenza, va dichiarato il diritto di alla corresponsione della Parte_1 retribuzione professionale docente in relazione agli incarichi di supplenze temporanee dedotti e documentati in atti. In merito alla quantificazione dell'emolumento, dall'esame delle disposizioni contrattuali collettive si evince che la retribuzione professionale docenti ammonta a € 164,00 mensili a prescindere dalla classe di concorso, dal titolo di studio e dell'istituzione scolastica dove si presta servizio (art. 87 CCNL Scuola 29.11.2007); inoltre, il nuovo CCNL Scuola 2016/2017 all'art. 38 ha statuito un aumento della retribuzione professionale docenti dal 01.03.2018, stabilendo che detta retribuzione viene incrementata, per un'anzianità di servizio da 0 a 14 anni a euro 10,50 mensili, per un'anzianità di servizio
5 da 15 a 27 anni a euro 12, 80 mensili e per un'anzianità di servizio da 28 anni in poi a euro 15, 70 mensili, con la conseguenza che dal 1.3.2018 la retribuzione professionale docenti ammonta a € 174,50. Per quanto previsto dall'art. 25 del CCNI del 31.08.1999 il compenso in questione spetta al personale docente in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o le situazioni di stato assimilate al servizio); per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio;
l'importo lordo giornaliero della retribuzione professionale docenti è pari a: € 5,47 (€ 164: 30 giorni) sino al 28 febbraio 2018; € 5,82 (€ 174,50: 30 giorni) dal 1° marzo 2018. Pertanto, nella specie, la somma dovuta dai convenuti in solido al ricorrente ammonta a ruper i 614 giorni totali di lavoro svolto, nei singoli anni scolastici sopra indicati, a euro 3.573,48 (614 giorni x € 5,82). Cont Il e l' convenuti devono pertanto essere condannati, in solido, a CP_1 corrispondere alla ricorrente la somma di euro 3.573,48 oltre interessi legali dalla maturazione dei crediti al saldo. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014, aggiornato con D.M. n. 147/2022; liquidazione effettuata tenuto conto della serialità della controversia, dell'assenza di specifiche questioni fattuali e considerata l'attività difensiva effettivamente svolta, con aumento nella misura maggiorata ai sensi dell'art. 4, comma 1 bis, D.M. 55/14 come modificato dall'art. 2 comma 1 lettera b) decreto n. 147/2022, essendo stato predisposto il ricorso in modo da consentire la ricerca testuale dei documenti ad esso allegati, con attribuzione in favore degli avvocati indicati in ricorso come anticipatari.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: Dichiara il diritto del ricorrente indicato in epigrafe alla corresponsione della retribuzione professionale docente prevista all'art. 7 del CCNL 15.3.2001 e computata secondo i criteri indicati sulla base dei CCNL vigenti, dovuta per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, relativamente ai seguenti periodi: dal 1.03.2019 al 16.06.2019, dal 18.10.19 al 11.06.20, dal 01.10.20 al 25.06.21; per l'effetto condanna il e Controparte_3
l' convenuti, in solido, al pagamento in favore del ricorrente Controparte_1 dell'importo di euro 3.573,48 oltre interessi legali dalla maturazione dei crediti al saldo nonché al pagamento delle spese di lite, spese liquidate in € 1690,00, oltre iva, cpa e spese generali come per legge, con attribuzione ai procuratori dichiaratisi anticipatari. Si comunichi. Napoli, 5.12.2025 Il Giudice del lavoro dott.ssa Elisa Tomassi
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