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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 29/05/2025, n. 1207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1207 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. 6334/2024
TRIBUNALE DI TRANI SEZIONE LAVORO
In persona del Giudice Dott.ssa Angela Arbore, all'udienza odierna, udita la discussione, ha emesso la seguente
SENTENZA
NELLA CONTROVERSIA DI PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA ISCRITTA IN R.G. CON
IL NUMERO SOPRA INDICATO
TRA
rappresentato e difeso dall'avv.to DI PIERRO MICHELE, come da Parte_1
procura in atti e da ( ) ; Parte_2 C.F._1 Parte_3
( ) ; C.F._2
RICORRENTE
E
( c.f. ) Controparte_1 P.IVA_1 assistito e difeso dall'avv. TEDONE RAFFAELE (c.f. ) e da avv. DE C.F._3
LEONARDIS ILARIA ( ) VIA G. ROSSA 12 ANDRIA;
C.F._4
CONVENUTO
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22.8.24 la parte ricorrente dopo aver proposto accertamento tecnico preventivo ex. 445 bis c.p.c. ed aver tempestivamente contestato le conclusioni del nominato CT, proponeva giudizio di merito ex art. 445 bis c.p.c., al fine di far accertare la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento del suo diritto a al riconoscimento dell' assegno ordinario di invalidità Costituendosi in giudizio, l' contestava la sussistenza del requisito sanitario per ottenere i CP_1 benefici richiesti. ******* In via preliminare si ritiene che la sentenza di merito emessa ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. debba avere ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario relativo ad una determinata prestazione assistenziale, già oggetto di accertamento tecnico preventivo;
ne consegue che, a seguito della sentenza emessa, se favorevole al ricorrente, l' dovrà provvedere alla verifica del possesso in CP_1 capo a quest'ultimo di tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa vigente e all'erogazione della relativa prestazione nello stesso termine previsto in caso di omologa. Ciò detto, la domanda è fondata.
Orbene, nel caso in esame, il CT , nominato nella prima fase e convocato a chiarimenti in questa fase di merito, le cui conclusioni appaiono esenti da vizi logici , tanto da poter essere poste a base della presente decisione, ha riesaminato ed ha concluso per la sussistenza dei requisiti dalla domanda amministrativa. La domanda va quindi accolta in tali termini.
Le spese seguono la soccombenza. Le spese di CT devono definitivamente porsi a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il 22.8.24 da nei confronti dell' , così provvede : Parte_1 CP_1
1) dichiara la sussistenza del requisito sanitario in capo al ricorrente per percepire l' assegno ordinario di invalidità dalla domanda amministrativa;
2) condanna l' al pagamento delle spese processuali di parte ricorrente, , che liquida in CP_1 complessive E 6166,00 in favore del procuratore dichiaratosi antistatario oltre RSG CAP e IVA come per legge,;
3) pone le spese di ctu definitivamente a carico dell' . CP_1
Così deciso in Trani, il 29/05/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Angela Arbore