Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. III, sentenza 13/02/2026, n. 916
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Sentenza 13 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Cessazione della materia del contendere per riconoscimento della fondatezza delle doglianze in fase amministrativa

    La Corte ha ritenuto che la mera sospensione della cartella di pagamento non fosse sufficiente a determinare la cessazione della materia del contendere, la quale presuppone il venir meno totale del contenzioso. Solo la cancellazione dell'iscrizione a ruolo avrebbe potuto determinare tale esito. Inoltre, l'Agenzia delle Entrate, pur avendo riconosciuto la fondatezza delle doglianze, non ha agito concretamente per sgravare il ruolo, limitandosi a sospendere la cartella.

  • Accolto
    Prescrizione quinquennale del credito

    La Corte ha ritenuto fondata l'eccezione di prescrizione, confermando l'annullamento dell'intimazione opposta.

  • Accolto
    Mancata notifica della cartella di pagamento

    La Corte ha ritenuto nulla l'intimazione in quanto l'Agenzia delle Entrate non ha prodotto la relata di notifica della cartella, ma solo un estratto ruolo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. III, sentenza 13/02/2026, n. 916
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
    Numero : 916
    Data del deposito : 13 febbraio 2026

    Testo completo