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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. III, sentenza 13/02/2026, n. 916 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 916 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 916/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 3, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
IL SA, Presidente LU FRANCESCO, Relatore VIVARELLI MARIA GRAZIA, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3274/2024 depositato il 02/07/2024
proposto da
Agenzia delle Entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar N. 14 00142 Roma RM
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 CF_Resistente_1 -
elettivamente domiciliato presso Via Giovanni Caselli N. 39 00196 Roma RM
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
─ sentenza n. 14680/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 22 e pubblicata il 12/12/2023
Atti impositivi:
─ AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720229047069265000 I.C.I. 2004
─ AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720229047069265000 I.C.I. 2005
─ AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720229047069265000 I.C.I. 2006
a seguito di discussione in camera di consiglio. Richieste delle parti:
Appellante: in riforma della sentenza impugnata, sia dichiarata, ai sensi dell'art. 46 del d.lgs. n. 546/1992, la cessazione della materia del contendere in relazione all'opposizione avverso l'intimazione di pagamento impugnata e la sottostante cartella di pagamento, con condanna dell'appellato al rimborso delle spese di entrambi i gradi del giudizio.
Appellato: non costituito.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza n. 14680/2023, pubblicata il 12 dicembre 2023, la Sezione n. 22 della Corte di
Resistente_1giustizia tributaria di primo grado di Roma accoglieva il ricorso presentato da avverso l'intimazione di pagamento n. 09720229047069265000 e la sottostante cartella di pagamento n. 09720110215309613000, notificate da Agenzia delle Entrate-Riscossione per il recupero di un credito iscritto a ruolo a titolo di ICI, anni 2004, 2005 e 2006, per l'importo di euro 1.632,70.
I primi giudici osservavano in motivazione quanto segue:
Resistente_1«[…] Con ricorso, impugnava l'intimazione di pagamento n.
09720229047069265000, notificatagli il 17 dicembre 2022, in relazione alla cartella di pagamento n.
09720110215309613000, per l'importo di €. 1.632,70 (di cui €. 783 a titolo di imposta) a titolo di imposta comunale sugli immobili per gli anni 2004, 2005 e 2006.
Deduceva: la mancata notifica della cartella sottesa;
la prescrizione del credito azionato, in quanto la notifica della cartella risaliva al 2011 e non vi erano stati altri atti interruttivi. Chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione obiettando: che il ricorso era stato depositato presso la Corte di giustizia senza rispettare il termine di 90 giorni;
che l'agente aveva reso inefficace la cartella escludendola da ogni attività esecutiva e cautelare futura;
che la cartella era stata oggetto di sospensione, non potendo l'Agenzia delle Entrate riscossione procedere allo sgravio.
Resistente_1Chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere: Con memoria il rilevava che aver sospeso la cartella sottesa all'intimazione non equivaleva a renderla inefficace né a determinare la cessazione della materia del contendere. Il debito risultava ancora iscritto a ruolo;
La controparte ha sostenuto l'intervenuta prescrizione del credito. Ha insistito per la richiesta di annullamento dell'atto impugnato.
[…] Va preliminarmente rilevato che l'avvenuta sospensione della cartella sottesa all'intimazione di
Resistente_1pagamento non determina il (sopravvenuto) venir meno dell'interesse al ricorso del .
L'Agenzia delle Entrate può sospendere la riscossione con provvedimento motivato notificato al concessionario ed al contribuente, così esercitando un potere che ha, in base alla legge, effetti sospensivi soltanto della riscossione del ruolo e che non implica alcuna rinuncia della pretesa sostanziale.
Il provvedimento, inoltre, può essere revocato ove sopravvenga fondato pericolo per la riscossione.
Ciò dimostra che permane l'interesse ad agire del ricorrente.
Ciò posto, va rilevato che il ricorrente ha eccepito la mancata notifica della cartella, sottesa all'atto di intimazione. L'Agenzia delle Entrate riscossione non ha prodotto la relata di notifica, ma si è limitata a produrre un estratto ruolo, inidoneo a tal fine. Ciò determina la nullità dell'intimazione.
Va inoltre rilevato che, trattandosi di tributo locale, il termine prescrizionale è quinquennale.
Anche a voler ritenere avvenuta la notifica della cartella il 12 ottobre 2011, sarebbe comunque
- 2 - interamente decorso il termine prescrizionale quinquennale prima della notifica dell'atto interruttivo, rappresentato dall'intimazione. Dunque si sarebbe in tal modo estinto il diritto oggetto della riscossione. Ne consegue l'accoglimento del ricorso.
In considerazione della peculiarità della vicenda e della condotta tenuta dall'Agenzia dell'Entrate
Riscossione, vanno compensate tra le parti le spese di lite.».
Avverso la decisione ha interposto appello l'Agenzia delle Entrate - Riscossione, sulla base dei seguenti motivi:
─ il giudice di primo grado, invece di decidere nel merito l'opposizione, avrebbe dovuto dichiarare la cessazione della materia del contendere ex art. 46 del d.lgs. n. 546/1992, in quanto il ricorrente, con ricorso notificato solo nei confronti di Agenzia delle Entrate - Riscossione, aveva eccepito la mancata notificazione della cartella di pagamento e, in ogni caso, l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito tributario;
─ trattandosi, poi, di ricorso avente a oggetto un importo contestato inferiore a euro 50.000, si è dovuta attivare la procedura amministrativa del reclamo ex art. 17-bis del d.lgs. n. 546/1992, nel corso della quale l'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha riconosciuto espressamente che le doglianze del ricorrente erano fondate, soprattutto in relazione all'intervenuto decorso dei termini quinquennali di prescrizione, ma non ha potuto comunicargli formalmente l'esito della definizione del reclamo, in quanto il medesimo ha iscritto a ruolo la causa prima del decorso del termine di novanta giorni come previsto dal citato art. 17-bis;
─ ciò ha comportato che Agenzia delle Entrate - Riscossione si è dovuta necessariamente costituire in giudizio, dando atto di quanto già ammesso in sede di reclamo, riconoscendo espressamente come fondata l'eccezione di prescrizione del credito tributario posto in riscossione e confermando di aver formalmente comunicato di aver sospeso la cartella di pagamento, inibendo su di essa qualsiasi futura azione esecutiva e cautelare;
─ da ciò ne consegue che il giudice di primo grado non avrebbe dovuto fare altro che dichiarare la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell'art. 46 del citato d.lgs. n. 546/1992, secondo quanto riconosciuto dalla più ampia giurisprudenza della Suprema Corte (fra le altre
Cass. Civ. sentenza n. 19947 del 21.09.2010); secondo la prevalente giurisprudenza, se l'ente impositore annulla in autotutela l'atto oggetto del processo, si ha cessazione della materia del contendere se l'autotutela è stata determinata dall'accoglimento di uno dei motivi fatti valere dal contribuente nel ricorso e si tratta di un motivo che, se accolto dal giudice tributario, avrebbe determinato l'annullamento dell'atto impositivo;
in questo caso la cessazione della materia del contendere è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo (Cass. Civ. n. 18054 del 2.7.2008; Cass. Civ. 13.01.2006, n. 634 e Cass. Civ.
04.02.2005 n. 2305);
─ applicando detti principi giurisprudenziali al caso che ci occupa, ne consegue che il giudice di primo grado avrebbe dovuto disporre la cessazione della materia del contendere, ai sensi del
- 3 - citato art. 46 del d.lgs. n. 546/1992, perché il ricorrente aveva ottenuto, già in fase amministrativa, il riconoscimento, da parte della resistente Agenzia delle Entrate - Riscossione, della fondatezza dei motivi oggetto dell'opposizione, ottenendo come risultato l'inefficacia della cartella di pagamento;
─ a nulla rileva l'eccezione formulata dal ricorrente in primo grado, accolta dal giudice di primo grado, secondo cui non risultava possibile dichiarare la cessazione della materia del contendere in quanto l'interesse del ricorrente non poteva essere soddisfatto dalla semplice sospensione della cartella di pagamento, ma solo dall'annullamento del ruolo;
se l'Agenzia delle Entrate-Riscossione aveva riconosciuto espressamente che il credito posto in riscossione è prescritto, e aveva dichiarato espressamente di aver reso inefficace la cartella di pagamento, inibendo ogni futura azione esecutiva e/o cautelare sulla stessa, ciò era sufficiente a soddisfare l'interesse del ricorrente perseguito attraverso la proposizione del ricorso;
se poi il ricorrente voleva ottenere anche l'annullamento del ruolo, avrebbe dovuto notificare il ricorso, e la relativa istanza di mediazione, anche all'Ente impositore, tenuto conto che per legge,
l'Agente della Riscossione può sicuramente inibire il corso dell'esecuzione forzata, in presenza di fondate ragioni (come nel caso di specie), ma non può disporre l'annullamento del ruolo;
─ da quanto fin qui esposto deriva che il ricorrente avrebbe potuto ottenere il soddisfacimento delle proprie ragioni nell'ambito della fase amministrativa del reclamo, ma ha iscritto a ruolo la causa prima del decorso del termine dei novanta giorni previsto dalla legge, costringendo così Agenzia delle Entrate - Riscossione a doversi necessariamente costituire in giudizio;
─ tale comportamento, già in primo grado, avrebbe dovuto essere valutato in termini di condanna alle spese di giudizio e quindi anche in tale parte la sentenza di primo grado va riformata.
Per gli esposti motivi, l'Agenzia delle Entrate - Riscossione, ha chiesto che, in riforma della sentenza impugnata, sia dichiarata, ai sensi dell'art. 46 del d.lgs. n. 546/1992, la cessazione della materia del contendere in relazione all'opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.
09720229047069265000 e la sottostante cartella di pagamento n. 09720110215309613000, con condanna dell'appellato al rimborso delle spese di entrambi i gradi del giudizio.
L'appellato non si è costituito, pur avendo ritualmente ricevuto l'atto di appello, come comprovato dalla ricevuta di consegna del messaggio di posta elettronica certificata utilizzato per la sua notificazione depositata dall'appellante.
La trattazione del processo ha avuto luogo all'odierna udienza in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello è infondato e, dunque, non può trovare accoglimento, in quanto la Corte ritiene che le argomentazioni dei giudici di primo grado siano pienamente condivisibili.
1.1 Invero, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, la sola sospensione della cartella di pagamento non poteva condurre alla declaratoria di cessazione della materia del contendere, che, salva l'ipotesi dell'accordo conciliativo, presuppone il totale venir meno del contenzioso
- 4 - per il riconoscimento della fondatezza della domanda, con conseguente adozione dei necessari provvedimenti volti alla totale eliminazione dell'atto pregiudizievole oggetto delle doglianze del ricorrente.
Ciò nella specie non è avvenuto, non potendosi ritenere idonea allo scopo suddetto la mera sospensione della cartella di pagamento, che è un provvedimento cautelare, peraltro revocabile, che blocca soltanto temporaneamente l'attività riscossiva, ma lascia inalterata la vigenza dell'iscrizione a ruolo e le pregiudizievoli conseguenze che ne derivano per l'obbligato. Pertanto, soltanto la cancellazione dell'iscrizione a ruolo mediante lo sgravio totale della cartella di pagamento avrebbe potuto determinare la cessazione della materia del contendere, poiché avrebbe fatto venire meno la pretesa impositiva e la sua attuazione.
1.2 Né può trovare adesione la prospettazione dell'appellante Agenzia delle Entrate - Riscossione in ordine all'avvenuto riconoscimento della fondatezza delle doglianze del ricorrente sull'intervenuto decorso dei termini quinquennali di prescrizione e all'impossibilità di comunicare formalmente al medesimo l'esito della definizione del reclamo, per aver egli iscritto a ruolo la causa prima del decorso del termine di novanta giorni previsto dall'art. 17-bis del d.lgs. n. 546/1992.
Infatti, l'Agenzia delle Entrate - Riscossione era stata optimo iure vocata in giudizio dal contribuente, in base alla costante giurisprudenza formatasi antecedentemente alla modifica introdotta con l'aggiunta del comma 6-bis dell'art. 14 del d.lgs. n. 546/1992, qui non applicabile ratione terminis, secondo la quale «[…] In tema di contenzioso tributario, il contribuente, qualora impugni una cartella esattoriale emessa dall'agente della riscossione deducendo la mancata notifica dei prodromici atti impositivi, può agire indifferentemente nei confronti dell'ente impositore
o dell'agente della riscossione, senza che sia configurabile alcun litisconsorzio necessario, costituendo l'omessa notifica dell'atto presupposto vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto successivo ed essendo rimessa all'agente della riscossione la facoltà di chiamare in giudizio l'ente impositore» (Cass., Sez. 5, ordinanza n. 10528 del 28/04/2017, in C.e.d. Cass., rv.
644101 - 01; conf. Cass., Sez. 5, ordinanza n. 27737 del 25/10/2024, ivi, rv. 672767 - 01).
Di conseguenza, ove la resistente avesse voluto concretamente dare un'adeguata risposta alla fondata doglianza del ricorrente in ordine alla prescrizione del credito portato dalla cartella di pagamento de qua, non avrebbe dovuto limitarsi a comunicare l'avvenuta sospensione della cartella, ma avrebbe dovuto chiamare in giudizio l'Ente impositore o, comunque, fattivamente operare per far sì che provvedesse alla verifica delle condizioni per lo sgravio prima della conclusione del giudizio.
Risulta, pertanto, incongrua la doglianza circa l'anticipata costituzione in giudizio del ricorrente, posto che non vi è stata un'attivazione nel senso suddetto da parte dell'Agenzia delle
Entrate - Riscossione in tutto il corso del giudizio di primo grado, pur essendovene, di fatto, la piena possibilità. Ben avrebbe potuto, infatti, l'appellata dare al contribuente la concreta risposta
- 5 - che, a suo dire, avrebbe fornito in sede amministrativa, ove il medesimo non si fosse costituito prima del termine previsto dall'art. 17-bis del d.lgs. n. 546/1992.
2. Per tutte le suesposte ragioni, del tutto correttamente i giudici di primo grado hanno escluso la possibilità di una declaratoria di cessazione della materia del contendere e sono pervenuti a una pronuncia di merito, accogliendo il ricorso del contribuente in ordine all'eccepita prescrizione del credito, con conseguente annullamento dell'intimazione opposta.
Non ricorrono, dunque, le condizioni per l'accoglimento del gravame, che va, rigettato.
Nulla sulle spese, data la mancata costituzione in giudizio della parte vittoriosa in primo grado.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, Sezione 3, rigetta l'appello.
Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2026.
L'Estensore Il Presidente
CE LU TO IL
- 6 -
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 3, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
IL SA, Presidente LU FRANCESCO, Relatore VIVARELLI MARIA GRAZIA, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3274/2024 depositato il 02/07/2024
proposto da
Agenzia delle Entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar N. 14 00142 Roma RM
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 CF_Resistente_1 -
elettivamente domiciliato presso Via Giovanni Caselli N. 39 00196 Roma RM
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
─ sentenza n. 14680/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 22 e pubblicata il 12/12/2023
Atti impositivi:
─ AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720229047069265000 I.C.I. 2004
─ AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720229047069265000 I.C.I. 2005
─ AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720229047069265000 I.C.I. 2006
a seguito di discussione in camera di consiglio. Richieste delle parti:
Appellante: in riforma della sentenza impugnata, sia dichiarata, ai sensi dell'art. 46 del d.lgs. n. 546/1992, la cessazione della materia del contendere in relazione all'opposizione avverso l'intimazione di pagamento impugnata e la sottostante cartella di pagamento, con condanna dell'appellato al rimborso delle spese di entrambi i gradi del giudizio.
Appellato: non costituito.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza n. 14680/2023, pubblicata il 12 dicembre 2023, la Sezione n. 22 della Corte di
Resistente_1giustizia tributaria di primo grado di Roma accoglieva il ricorso presentato da avverso l'intimazione di pagamento n. 09720229047069265000 e la sottostante cartella di pagamento n. 09720110215309613000, notificate da Agenzia delle Entrate-Riscossione per il recupero di un credito iscritto a ruolo a titolo di ICI, anni 2004, 2005 e 2006, per l'importo di euro 1.632,70.
I primi giudici osservavano in motivazione quanto segue:
Resistente_1«[…] Con ricorso, impugnava l'intimazione di pagamento n.
09720229047069265000, notificatagli il 17 dicembre 2022, in relazione alla cartella di pagamento n.
09720110215309613000, per l'importo di €. 1.632,70 (di cui €. 783 a titolo di imposta) a titolo di imposta comunale sugli immobili per gli anni 2004, 2005 e 2006.
Deduceva: la mancata notifica della cartella sottesa;
la prescrizione del credito azionato, in quanto la notifica della cartella risaliva al 2011 e non vi erano stati altri atti interruttivi. Chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione obiettando: che il ricorso era stato depositato presso la Corte di giustizia senza rispettare il termine di 90 giorni;
che l'agente aveva reso inefficace la cartella escludendola da ogni attività esecutiva e cautelare futura;
che la cartella era stata oggetto di sospensione, non potendo l'Agenzia delle Entrate riscossione procedere allo sgravio.
Resistente_1Chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere: Con memoria il rilevava che aver sospeso la cartella sottesa all'intimazione non equivaleva a renderla inefficace né a determinare la cessazione della materia del contendere. Il debito risultava ancora iscritto a ruolo;
La controparte ha sostenuto l'intervenuta prescrizione del credito. Ha insistito per la richiesta di annullamento dell'atto impugnato.
[…] Va preliminarmente rilevato che l'avvenuta sospensione della cartella sottesa all'intimazione di
Resistente_1pagamento non determina il (sopravvenuto) venir meno dell'interesse al ricorso del .
L'Agenzia delle Entrate può sospendere la riscossione con provvedimento motivato notificato al concessionario ed al contribuente, così esercitando un potere che ha, in base alla legge, effetti sospensivi soltanto della riscossione del ruolo e che non implica alcuna rinuncia della pretesa sostanziale.
Il provvedimento, inoltre, può essere revocato ove sopravvenga fondato pericolo per la riscossione.
Ciò dimostra che permane l'interesse ad agire del ricorrente.
Ciò posto, va rilevato che il ricorrente ha eccepito la mancata notifica della cartella, sottesa all'atto di intimazione. L'Agenzia delle Entrate riscossione non ha prodotto la relata di notifica, ma si è limitata a produrre un estratto ruolo, inidoneo a tal fine. Ciò determina la nullità dell'intimazione.
Va inoltre rilevato che, trattandosi di tributo locale, il termine prescrizionale è quinquennale.
Anche a voler ritenere avvenuta la notifica della cartella il 12 ottobre 2011, sarebbe comunque
- 2 - interamente decorso il termine prescrizionale quinquennale prima della notifica dell'atto interruttivo, rappresentato dall'intimazione. Dunque si sarebbe in tal modo estinto il diritto oggetto della riscossione. Ne consegue l'accoglimento del ricorso.
In considerazione della peculiarità della vicenda e della condotta tenuta dall'Agenzia dell'Entrate
Riscossione, vanno compensate tra le parti le spese di lite.».
Avverso la decisione ha interposto appello l'Agenzia delle Entrate - Riscossione, sulla base dei seguenti motivi:
─ il giudice di primo grado, invece di decidere nel merito l'opposizione, avrebbe dovuto dichiarare la cessazione della materia del contendere ex art. 46 del d.lgs. n. 546/1992, in quanto il ricorrente, con ricorso notificato solo nei confronti di Agenzia delle Entrate - Riscossione, aveva eccepito la mancata notificazione della cartella di pagamento e, in ogni caso, l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito tributario;
─ trattandosi, poi, di ricorso avente a oggetto un importo contestato inferiore a euro 50.000, si è dovuta attivare la procedura amministrativa del reclamo ex art. 17-bis del d.lgs. n. 546/1992, nel corso della quale l'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha riconosciuto espressamente che le doglianze del ricorrente erano fondate, soprattutto in relazione all'intervenuto decorso dei termini quinquennali di prescrizione, ma non ha potuto comunicargli formalmente l'esito della definizione del reclamo, in quanto il medesimo ha iscritto a ruolo la causa prima del decorso del termine di novanta giorni come previsto dal citato art. 17-bis;
─ ciò ha comportato che Agenzia delle Entrate - Riscossione si è dovuta necessariamente costituire in giudizio, dando atto di quanto già ammesso in sede di reclamo, riconoscendo espressamente come fondata l'eccezione di prescrizione del credito tributario posto in riscossione e confermando di aver formalmente comunicato di aver sospeso la cartella di pagamento, inibendo su di essa qualsiasi futura azione esecutiva e cautelare;
─ da ciò ne consegue che il giudice di primo grado non avrebbe dovuto fare altro che dichiarare la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell'art. 46 del citato d.lgs. n. 546/1992, secondo quanto riconosciuto dalla più ampia giurisprudenza della Suprema Corte (fra le altre
Cass. Civ. sentenza n. 19947 del 21.09.2010); secondo la prevalente giurisprudenza, se l'ente impositore annulla in autotutela l'atto oggetto del processo, si ha cessazione della materia del contendere se l'autotutela è stata determinata dall'accoglimento di uno dei motivi fatti valere dal contribuente nel ricorso e si tratta di un motivo che, se accolto dal giudice tributario, avrebbe determinato l'annullamento dell'atto impositivo;
in questo caso la cessazione della materia del contendere è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo (Cass. Civ. n. 18054 del 2.7.2008; Cass. Civ. 13.01.2006, n. 634 e Cass. Civ.
04.02.2005 n. 2305);
─ applicando detti principi giurisprudenziali al caso che ci occupa, ne consegue che il giudice di primo grado avrebbe dovuto disporre la cessazione della materia del contendere, ai sensi del
- 3 - citato art. 46 del d.lgs. n. 546/1992, perché il ricorrente aveva ottenuto, già in fase amministrativa, il riconoscimento, da parte della resistente Agenzia delle Entrate - Riscossione, della fondatezza dei motivi oggetto dell'opposizione, ottenendo come risultato l'inefficacia della cartella di pagamento;
─ a nulla rileva l'eccezione formulata dal ricorrente in primo grado, accolta dal giudice di primo grado, secondo cui non risultava possibile dichiarare la cessazione della materia del contendere in quanto l'interesse del ricorrente non poteva essere soddisfatto dalla semplice sospensione della cartella di pagamento, ma solo dall'annullamento del ruolo;
se l'Agenzia delle Entrate-Riscossione aveva riconosciuto espressamente che il credito posto in riscossione è prescritto, e aveva dichiarato espressamente di aver reso inefficace la cartella di pagamento, inibendo ogni futura azione esecutiva e/o cautelare sulla stessa, ciò era sufficiente a soddisfare l'interesse del ricorrente perseguito attraverso la proposizione del ricorso;
se poi il ricorrente voleva ottenere anche l'annullamento del ruolo, avrebbe dovuto notificare il ricorso, e la relativa istanza di mediazione, anche all'Ente impositore, tenuto conto che per legge,
l'Agente della Riscossione può sicuramente inibire il corso dell'esecuzione forzata, in presenza di fondate ragioni (come nel caso di specie), ma non può disporre l'annullamento del ruolo;
─ da quanto fin qui esposto deriva che il ricorrente avrebbe potuto ottenere il soddisfacimento delle proprie ragioni nell'ambito della fase amministrativa del reclamo, ma ha iscritto a ruolo la causa prima del decorso del termine dei novanta giorni previsto dalla legge, costringendo così Agenzia delle Entrate - Riscossione a doversi necessariamente costituire in giudizio;
─ tale comportamento, già in primo grado, avrebbe dovuto essere valutato in termini di condanna alle spese di giudizio e quindi anche in tale parte la sentenza di primo grado va riformata.
Per gli esposti motivi, l'Agenzia delle Entrate - Riscossione, ha chiesto che, in riforma della sentenza impugnata, sia dichiarata, ai sensi dell'art. 46 del d.lgs. n. 546/1992, la cessazione della materia del contendere in relazione all'opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.
09720229047069265000 e la sottostante cartella di pagamento n. 09720110215309613000, con condanna dell'appellato al rimborso delle spese di entrambi i gradi del giudizio.
L'appellato non si è costituito, pur avendo ritualmente ricevuto l'atto di appello, come comprovato dalla ricevuta di consegna del messaggio di posta elettronica certificata utilizzato per la sua notificazione depositata dall'appellante.
La trattazione del processo ha avuto luogo all'odierna udienza in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello è infondato e, dunque, non può trovare accoglimento, in quanto la Corte ritiene che le argomentazioni dei giudici di primo grado siano pienamente condivisibili.
1.1 Invero, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, la sola sospensione della cartella di pagamento non poteva condurre alla declaratoria di cessazione della materia del contendere, che, salva l'ipotesi dell'accordo conciliativo, presuppone il totale venir meno del contenzioso
- 4 - per il riconoscimento della fondatezza della domanda, con conseguente adozione dei necessari provvedimenti volti alla totale eliminazione dell'atto pregiudizievole oggetto delle doglianze del ricorrente.
Ciò nella specie non è avvenuto, non potendosi ritenere idonea allo scopo suddetto la mera sospensione della cartella di pagamento, che è un provvedimento cautelare, peraltro revocabile, che blocca soltanto temporaneamente l'attività riscossiva, ma lascia inalterata la vigenza dell'iscrizione a ruolo e le pregiudizievoli conseguenze che ne derivano per l'obbligato. Pertanto, soltanto la cancellazione dell'iscrizione a ruolo mediante lo sgravio totale della cartella di pagamento avrebbe potuto determinare la cessazione della materia del contendere, poiché avrebbe fatto venire meno la pretesa impositiva e la sua attuazione.
1.2 Né può trovare adesione la prospettazione dell'appellante Agenzia delle Entrate - Riscossione in ordine all'avvenuto riconoscimento della fondatezza delle doglianze del ricorrente sull'intervenuto decorso dei termini quinquennali di prescrizione e all'impossibilità di comunicare formalmente al medesimo l'esito della definizione del reclamo, per aver egli iscritto a ruolo la causa prima del decorso del termine di novanta giorni previsto dall'art. 17-bis del d.lgs. n. 546/1992.
Infatti, l'Agenzia delle Entrate - Riscossione era stata optimo iure vocata in giudizio dal contribuente, in base alla costante giurisprudenza formatasi antecedentemente alla modifica introdotta con l'aggiunta del comma 6-bis dell'art. 14 del d.lgs. n. 546/1992, qui non applicabile ratione terminis, secondo la quale «[…] In tema di contenzioso tributario, il contribuente, qualora impugni una cartella esattoriale emessa dall'agente della riscossione deducendo la mancata notifica dei prodromici atti impositivi, può agire indifferentemente nei confronti dell'ente impositore
o dell'agente della riscossione, senza che sia configurabile alcun litisconsorzio necessario, costituendo l'omessa notifica dell'atto presupposto vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto successivo ed essendo rimessa all'agente della riscossione la facoltà di chiamare in giudizio l'ente impositore» (Cass., Sez. 5, ordinanza n. 10528 del 28/04/2017, in C.e.d. Cass., rv.
644101 - 01; conf. Cass., Sez. 5, ordinanza n. 27737 del 25/10/2024, ivi, rv. 672767 - 01).
Di conseguenza, ove la resistente avesse voluto concretamente dare un'adeguata risposta alla fondata doglianza del ricorrente in ordine alla prescrizione del credito portato dalla cartella di pagamento de qua, non avrebbe dovuto limitarsi a comunicare l'avvenuta sospensione della cartella, ma avrebbe dovuto chiamare in giudizio l'Ente impositore o, comunque, fattivamente operare per far sì che provvedesse alla verifica delle condizioni per lo sgravio prima della conclusione del giudizio.
Risulta, pertanto, incongrua la doglianza circa l'anticipata costituzione in giudizio del ricorrente, posto che non vi è stata un'attivazione nel senso suddetto da parte dell'Agenzia delle
Entrate - Riscossione in tutto il corso del giudizio di primo grado, pur essendovene, di fatto, la piena possibilità. Ben avrebbe potuto, infatti, l'appellata dare al contribuente la concreta risposta
- 5 - che, a suo dire, avrebbe fornito in sede amministrativa, ove il medesimo non si fosse costituito prima del termine previsto dall'art. 17-bis del d.lgs. n. 546/1992.
2. Per tutte le suesposte ragioni, del tutto correttamente i giudici di primo grado hanno escluso la possibilità di una declaratoria di cessazione della materia del contendere e sono pervenuti a una pronuncia di merito, accogliendo il ricorso del contribuente in ordine all'eccepita prescrizione del credito, con conseguente annullamento dell'intimazione opposta.
Non ricorrono, dunque, le condizioni per l'accoglimento del gravame, che va, rigettato.
Nulla sulle spese, data la mancata costituzione in giudizio della parte vittoriosa in primo grado.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, Sezione 3, rigetta l'appello.
Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2026.
L'Estensore Il Presidente
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