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Sentenza 22 marzo 2025
Sentenza 22 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 22/03/2025, n. 125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 125 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 4766/2024 promossa da:
(C.F. con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv.to PERULLI PATRIZIA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
ricorrente e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv.to CP_1 C.F._2
PERULLI PATRIZIA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
ricorrente i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Concordia Sagittaria (VE)
il 19/05/2007, in regime patrimoniale di comunione legale dei beni;
con la seguente figlia: , nata a [...] il Persona_1
01/07/2008;
e con il parere favorevole del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: separazione consensuale dei coniugi.
1 CONCLUSIONI: come da ricorso e cioè “- i coniugi vivranno separati di tetto e di mensa;
- la casa familiare, sita in Portogruaro, Via Goldoni n. 18, in proprietà
cointestata ai coniugi, viene assegnata al SI. , che ivi continuerà a Pt_1
risiedere con la figlia , e con secondo volontà di Per_1 Controparte_2
quest'ultimo; la SI.ra esprime rinunzia a qualsivoglia pretesa CP_1
economica derivante dalla cointestazione dell'immobile;
- Gli arredi e le suppellettili dell'immobile sopra descritto e adibito a casa famigliare rimangono assegnati al SI. ; Pt_1
- viene affidata congiuntamente ai genitori, con tempi paritari di Per_1
permanenza presso ciascuno, che verranno gestiti e concordati nel rispetto delle necessità (scolastiche e non) nonchè, in ragione dell'età di , delle Per_1
richieste e della volontà di quest'ultima.
In ogni caso, i coniugi si impegnano a rispettare le seguenti condizioni:
a) le vacanze saranno di due settimane, eventualmente anche non consecutive,
nel periodo estivo, ed una settimana nel periodo invernale da concordare con congruo anticipo;
b) le festività natalizie (Vigilia, Natale e Santo Stefano) e pasquali (Pasqua e
Lunedì dell'Angelo) suddivise paritariamente
- In ragione dei paritari tempi di permanenza di presso ciascun Per_1
genitore, non è previsto il versamento di nessun contributo al mantenimento della minore;
le parti concordano, inoltre, che ciascuna di esse contribuirà
nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie (come da protocollo in uso presso il Tribunale di Pordenone).
- I coniugi concordano che l'assegno unico vada a beneficio della SI.ra
. CP_1
- I coniugi si dichiarano economicamente autonomi, sì che nessun contributo è
previsto dall'uno in favore dell'altro.
- La vettura Renault LI tg AZ708FN, intestata al SI. , resta nella Pt_1
2 piena ed esclusiva disponibilità della SI.ra , nel mentre la vettura CP_1
Renault EN tg ED042VK, intestata alla SI.ra , resta nella piena ed CP_1
esclusiva disponibilità del SI. ; ciascuno dei coniugi si impegna a Pt_1
sostenere in via integrale ed esclusiva ogni onere e costo dipendente e conseguente dall'utilizzo esclusivo della vettura (a titolo esemplificativo:
assicurazione, bollo auto, spese di manutenzione, eventuali multe, ecc.).
- Il SI. si accolla in via integrale il pagamento delle rate del mutuo di Pt_1
cui in premesse (un tanto con decorrenza dal mese di Agosto 2024),
manlevando la SI.ra da ogni relativo onere. CP_1
- Le parti si concedono nulla osta reciproco per il rilascio e/o rinnovo del passaporto o di altro valido documento per l'espatrio.
- Ai fini del contributo unificato si dichiara, ai sensi della L. 488/99, che trattandosi di separazione consensuale il contributo unico è dovuto nella misura di € 43,00=” e come da foglio allegato al verbale di udienza, contenente accordo tra i coniugi circa il riconoscimento, ad uno o a entrambi i coniugi,
della proprietà esclusiva di beni o la titolarità di altri diritti reali al fine di assicurane il mantenimento.
FATTO
Le parti sopra indicate, con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 22/10/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni riportate in epigrafe.
All'udienza di comparizione del 30/01/2025, le parti hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate. Il Giudice relatore ha, dunque, rimesso la causa al
Collegio per la decisione.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere
3 accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma,
c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Ai sensi dell'art. 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così
provvede:
dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
, che hanno contratto matrimonio in Concordia Sagittaria CP_1
(VE), in data 19/05/2007;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CONCORDIA
SAGITTARIA (VE) di procedere all'annotazione della presente sentenza
(registro degli atti di matrimonio dell'anno 2007, atto n. 7, parte 2, serie A) e agli ulteriori incombenti di Legge;
omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
nulla sulle spese.
Così deciso in Pordenone, in data 21/03/2025
4 IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 4766/2024 promossa da:
(C.F. con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv.to PERULLI PATRIZIA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
ricorrente e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv.to CP_1 C.F._2
PERULLI PATRIZIA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
ricorrente i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Concordia Sagittaria (VE)
il 19/05/2007, in regime patrimoniale di comunione legale dei beni;
con la seguente figlia: , nata a [...] il Persona_1
01/07/2008;
e con il parere favorevole del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: separazione consensuale dei coniugi.
1 CONCLUSIONI: come da ricorso e cioè “- i coniugi vivranno separati di tetto e di mensa;
- la casa familiare, sita in Portogruaro, Via Goldoni n. 18, in proprietà
cointestata ai coniugi, viene assegnata al SI. , che ivi continuerà a Pt_1
risiedere con la figlia , e con secondo volontà di Per_1 Controparte_2
quest'ultimo; la SI.ra esprime rinunzia a qualsivoglia pretesa CP_1
economica derivante dalla cointestazione dell'immobile;
- Gli arredi e le suppellettili dell'immobile sopra descritto e adibito a casa famigliare rimangono assegnati al SI. ; Pt_1
- viene affidata congiuntamente ai genitori, con tempi paritari di Per_1
permanenza presso ciascuno, che verranno gestiti e concordati nel rispetto delle necessità (scolastiche e non) nonchè, in ragione dell'età di , delle Per_1
richieste e della volontà di quest'ultima.
In ogni caso, i coniugi si impegnano a rispettare le seguenti condizioni:
a) le vacanze saranno di due settimane, eventualmente anche non consecutive,
nel periodo estivo, ed una settimana nel periodo invernale da concordare con congruo anticipo;
b) le festività natalizie (Vigilia, Natale e Santo Stefano) e pasquali (Pasqua e
Lunedì dell'Angelo) suddivise paritariamente
- In ragione dei paritari tempi di permanenza di presso ciascun Per_1
genitore, non è previsto il versamento di nessun contributo al mantenimento della minore;
le parti concordano, inoltre, che ciascuna di esse contribuirà
nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie (come da protocollo in uso presso il Tribunale di Pordenone).
- I coniugi concordano che l'assegno unico vada a beneficio della SI.ra
. CP_1
- I coniugi si dichiarano economicamente autonomi, sì che nessun contributo è
previsto dall'uno in favore dell'altro.
- La vettura Renault LI tg AZ708FN, intestata al SI. , resta nella Pt_1
2 piena ed esclusiva disponibilità della SI.ra , nel mentre la vettura CP_1
Renault EN tg ED042VK, intestata alla SI.ra , resta nella piena ed CP_1
esclusiva disponibilità del SI. ; ciascuno dei coniugi si impegna a Pt_1
sostenere in via integrale ed esclusiva ogni onere e costo dipendente e conseguente dall'utilizzo esclusivo della vettura (a titolo esemplificativo:
assicurazione, bollo auto, spese di manutenzione, eventuali multe, ecc.).
- Il SI. si accolla in via integrale il pagamento delle rate del mutuo di Pt_1
cui in premesse (un tanto con decorrenza dal mese di Agosto 2024),
manlevando la SI.ra da ogni relativo onere. CP_1
- Le parti si concedono nulla osta reciproco per il rilascio e/o rinnovo del passaporto o di altro valido documento per l'espatrio.
- Ai fini del contributo unificato si dichiara, ai sensi della L. 488/99, che trattandosi di separazione consensuale il contributo unico è dovuto nella misura di € 43,00=” e come da foglio allegato al verbale di udienza, contenente accordo tra i coniugi circa il riconoscimento, ad uno o a entrambi i coniugi,
della proprietà esclusiva di beni o la titolarità di altri diritti reali al fine di assicurane il mantenimento.
FATTO
Le parti sopra indicate, con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 22/10/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni riportate in epigrafe.
All'udienza di comparizione del 30/01/2025, le parti hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate. Il Giudice relatore ha, dunque, rimesso la causa al
Collegio per la decisione.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere
3 accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma,
c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Ai sensi dell'art. 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così
provvede:
dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
, che hanno contratto matrimonio in Concordia Sagittaria CP_1
(VE), in data 19/05/2007;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CONCORDIA
SAGITTARIA (VE) di procedere all'annotazione della presente sentenza
(registro degli atti di matrimonio dell'anno 2007, atto n. 7, parte 2, serie A) e agli ulteriori incombenti di Legge;
omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
nulla sulle spese.
Così deciso in Pordenone, in data 21/03/2025
4 IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
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