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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 12/12/2025, n. 6487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6487 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII SEZIONE CIVILE
Nel processo civile d'appello, iscritto al n. 3400/2021 R.G., con provvedimento del 16.07.2025, ritualmente comunicato alle parti, è stata disposta la celebrazione dell'udienza, fissata per il giorno 12.12.2025 nelle forme della trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
La Corte, visti gli atti di causa, decide la lite come da sentenza che segue, procedendo al contestuale deposito della stessa, che tiene luogo della lettura del dispositivo.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. AL Canale - Consigliere -
- dr. Paola Mastroianni - Consigliere Relatore - ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 3400/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 741/2021, emessa dal Tribunale di Napoli a conclusione del procedimento iscritto al R.G. n. 6410/2018, pendente
TRA
(C.F.: ) rappresentato e difeso dall'avvocato Parte_1 C.F._1
AL LA (C.F.: ) in virtù di procura alle liti in calce C.F._2
all'appello
APPELLANTE
E
(P. Iva: Controparte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avvocati Modestino Rosiello (C.F. ) e C.F._3
ER NN (C.F. in virtù di procura alle liti in calce C.F._4
alla memoria di costituzione
APPELLATO
Oggetto: prestazione d'opera intellettuale
Conclusioni: per l'appellante: “A) Accerti e dichiari il diritto del prof. ing. di Parte_1
conseguire dal , in persona Controparte_2
del legale rappresentante pro tempore, il pagamento dell'indennizzo ex art. 2041 c.c. per la diminuzione patrimoniale subita a causa dell'indebito arricchimento perpetrato in suo danno dal attraverso il consapevole sfruttamento della CP_2
propria opera professionale non remunerata;
B) Condanni, conseguentemente, il
appellato al pagamento a tale titolo dell'importo di euro 78.067,73 in CP_2
favore del prof. , ovvero alla diversa somma, maggiore o minore, da Parte_1
liquidarsi anche in via equitativa e/o tramite CTU che si invoca formalmente;
C)
Rivaluti tutte le somme all'attualità con il corredo degli interessi fino al reale soddisfo;
D) Condanni il al pagamento di spese e competenze del CP_2
doppio grado di giudizio, maggiorate degli accessori di legge”; per l'appellato : “… 1) respingere l'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto;
2) in ogni caso, dichiarare il esente da responsabilità nella vicenda in esame CP_1
tenendolo indenne da qualsivoglia onere riconducibile alla domanda formulata;
3) con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alle spese e competenze di giudizio.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con citazione notificata il 20.02.2018 conveniva il Parte_1 [...]
( innanzi al Tribunale di Napoli Controparte_2 CP_1
esponendo che: “in data 31/03/06 veniva affidato, all'attore, dal
[...]
l'incarico di realizzare la progettazione delle nuove Controparte_2
stalle di PR;
in data 26/06/06 l'attore redigeva previsione di spesa per la progettazione degli interventi;
in data 12/6/07 l'Azienda Sperimentale “PR” inviava, al ricorrente, lettera d'incarico via fax. Lettera inoltrata anche per posta raccomandata il 04/07/07 prot. 622 ; in data 13/06/07 l'ing. si dichiarava Parte_1
disposto ad accettare l'incarico;
l'istante, per la realizzazione dell'opera richiesta, aveva frequenti contatti con l'ing.
e con il dott. entrambi del;
CP_3 Persona_1 CP_1
l'istante redigeva il progetto generale con relazione tecnica in data 31.07.07, per
l'importo di 1.821.164,34 € ; il 30.09.07, lo stesso elaborava, dietro richiesta del
Presidente del CRAA, on. , un primo progetto stralcio a quello generale Persona_2
per il ricovero delle bufale e un secondo stralcio per la sala di mungitura, per importi rispettivi di: 799.832,36 € e 108.584, 72 €.
il CRAA in data 23/08/07, con prot. 27861/07, richiedeva al Comune di Eboli il permesso di costruire;
nella richiesta veniva indicato come progettista il prof. ing.
; con lettera del 12/09/07 prot. 29641 il Parte_1 Controparte_4
comunicava al sig. ed all'ing. l'esame conclusivo della Persona_2 Parte_1
pratica; successivamente il inoltrava ulteriore richiesta di permesso di CP_1
costruire il 04/12/07, prot. 40318; come nella richiesta precedente, anche in questa, veniva indicato come progettista il prof. ing. ; Autorizzazione, in Parte_1
data 26/11/07, della Giunta Regionale Campania per la realizzazione dei lavori a firma dell'ing. ); con lettera del 19/12/07 prot. 42304 il Comune di Eboli Parte_1
comunicava al sig. ed all'ing. l'esame conclusivo della Persona_2 Parte_1
pratica; a seguito della lettera di cui sopra, nella quale il Comune segnalava difformità urbanistiche di alcuni manufatti esistenti, realizzati in passato dall'ente nazionale per la cellulosa, rispetto ai titoli edificatori rilasciati all'epoca, venivano richiesti al Comune di Eboli i grafici di tali manufatti per consentire all'ing.
[...]
di allestire la richiesta di sanatoria. Con delibera del 29/12/07 n° 2296, la Pt_1
Giunta Regionale Campania approvava al CRAA e quindi all'azienda PR il programma di gestione relativo al fabbisogno finanziario per l'anno 2008 per un importo di €. 1.831.700,00 ;Con lettera del 15/01/08 l'ing. riscontrava la Parte_1 lettera del Comune di Eboli del 19/12/07 e precisava, dettagliatamente, i punti contestati;
Con lettera del successivo 16/01/08 l'ing. sollecitava l'azienda Parte_1
PR, nella persona dell'on. , a riscontrare la lettera del Comune Persona_2
di Eboli;
Con lettera del successivo 18/01/08 l'ing. trasmetteva all'azienda Parte_1
PR, nella persona dell'on. , tutti gli elaborati depositati;
Con Persona_2
delibera n° 310 del 22/02/08 la Giunta Regionale Campania approvava il programma d'interventi in materia di sperimentazione, informazione e ricerca in agricoltura per un importo complessivo di €. 2.592.644,41; con lettera del 07/03/08 prot. 419 il CRAA riscontrava la nota del Comune di Eboli e faceva riferimento alla lettera del 15/01/08 dell'ing. … Il Comune di Eboli settore urbanistica con Parte_1
lettera del 18/04/08 prot. 14414 comunicava il rilascio del permesso a costruire;
La
Giunta Regionale Campania con decreto dirigenziale n° 252 del 26/06/08 assegna la somma di €. 114.379,81 per opere da eseguirsi sul fabbricato;
Con delibera Pt_2
1556 dell'01/10/08 la Giunta regionale Campania, rimodulando il programma di gestione per l'anno 2008, denominato “II versione”, determinava in € 1.128.700
l'importo destinato alla gestione delle attività 2008 e in € 703.000 l'importo da impiegarsi per la realizzazione degli interventi sul sistema zootecnico aziendale, nell'ambito del fabbisogno complessivo di € 1.831.700 ;Il Comune di Eboli in data del 02/10/08 prot. 40318/07 rilasciava il documento del permesso a costruire n° 113
;Il CRAA appaltava ed eseguiva i lavori usando il progetto del ricorrente, affidandone la direzione ad altro tecnico;
il 16/04/09 otteneva dal Comune di Eboli un' incomprensibile variante al progetto, con il n° 48 e comunicava l'inizio dei lavori per il giorno 08.05.09, integrandola in data 03.06.09;con racc. A.R. del 12/01/09
(l'attore chiedeva il pagamento della sua parcella, allegata alla raccomandata stessa;
con lettera del 30/01/09 prot. 85 il tramite l'azienda agricola CP_1
PR, convocava l'ing. per il giorno 06/02/09 per discutere la Parte_1
parcella; in data 09/02/09 il tramite l'azienda PR, invitava il ricorrente CP_1
a riformulare la parcella;
con racc. AR del 14/02/09 l'istante trasmetteva la parcella riformulata, inviandola all'azienda PR;
con lettera del 03/03/09 prot. 214 l'Azienda PR inviava la parcella al per l'esame; in data 04/06/09 il CP_1
ricorrente inviava ulteriore raccomandata sottolineando i documenti inviati e sollecitando il pagamento della parcella;
…in data 27/08/10 il ricorrente chiedeva
l'approvazione della parcella al competente Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri e, liquidata il 10/09/10, la inviava a mezzo raccomandata all'azienda PR;
la parcella approvata il 10/09/10 dal Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri, ammonta ad €. 77.294,73 oltre le spese successive;
Con decreto ingiuntivo n° 5564/2012 rg.
22646/2012 notificato in data 07/11/12 al C.R.A.A. con sede in Napoli alla Via G.
Porzio Centro direzionale, Is. A/6, l'ing. chiedeva il pagamento della Parte_1
propria parcella professionale in virtù dell'incarico conferito in data 31/03/06, e dall'Azienda Sperimentale “PR” che inviava, all'opposto, lettera d'incarico raccomandata il 12/06/07; con atto di citazione notificato in data 17/12/12 il
C.R.A.A. in p.l.r.p.t. proponeva opposizione al D.I. n° 5564/12 reso dal Tribunale di
Napoli; … ;con sentenza n° 5712/17 del 15/05/17 il Tribunale di Napoli accoglieva
l'opposizione a revocando lo stesso;
Il e l'Azienda PR hanno CP_4 CP_1
ricevuto, grazie alla prestazione professionale del ricorrente, il permesso di costruire
n° 113 rilasciato dal Comune di Eboli, il contributo della Regione Campania ed hanno usato il progetto redatto dallo stesso per la esecuzione dei lavori;
attraverso il loro comportamento si è verificata una ipotesi di indebito arricchimento o addirittura di appropriazione indebita, per la qual cosa ci si riserva ogni ulteriore azione;
infatti la Giunta Regionale della Campania nella seduta del 29/12/07, deliberazione 2296
(all. 17), determinava di assegnare al C.R.A.A. per la gestione dell'azienda sperimentale PR la somma di €. 1.831.700,00; con successiva delibera n° 1556
(all. 25) del 01/10/2008 la Regione Campania approvava il documento del CRAA, determinando in €. 1.128.700,00 l'importo destinato alla gestione delle attività del
2008 e in €. 703.000,00 l'importo da impiegarsi per la realizzazione degli interventi sul sistema zootecnico aziendale, nel quale era compresa anche la parcella dell'ing.
; peraltro, la G.R.C., come già sopra precisato, con decreto dirigenziale n° Parte_1
252 del 26.06.08 assegnava al CRAA la somma di 114.379,81 €, per opere da eseguirsi sul fabbricato (all. in atti); tutto ciò anche in riscontro alla nota Pt_2
del 12/10/07 prot. 1162 con la quale il trasmetteva la consulenza tecnica a CP_1
firma del prof. ing. del 31/07/07, ed in virtù di tale consulenza Parte_1
venivano autorizzati i lavori dalla G.R. della Campania, per un importo di €.
2.592.644,41 IVA inclusa, nota del 26/11/07 della G.R.C. )Il Comune di Eboli, settore urbanistica, certificava al prof. l'elenco dei documenti Parte_1
allegati all'istanza di permesso di costruire del CRAA, prot. 40318 del 04/12/07, inerente la costruzione di tettoie per il riparo di bufale, ristrutturazione fabbricato esistente da destinare a sala mungitura, pavimentazione esterne e concimaia dell'azienda sperimentale PR ubicata alla SS 18 Km 79 + 800 per la quale veniva rilasciato il permesso a costruire n° 113/2008 . L'attore vanta, nei confronti del PR, Controparte_5
un credito di €. 77.294,73 oltre le spese successive di €. 773,00 per un totale di €.
78.067,73. L'attore a fronte della sentenza del Tribunale di Napoli, ove veniva evidenziata la mancanza del contratto scritto tra di lui ed il non ha altre CP_1
possibilità per ottenere il pagamento del dovuto se non agire per l'indebito arricchimento del ed il suo conseguente depauperamento ex art. 2041 c.c.”. CP_1
Tanto rappresentato, insisteva affinché venissero accolte le Parte_1
conclusioni seguenti: “1) Dichiarare che l'ing. ha svolto attività Parte_1
professionale, come da documentazione allegata, per il C.R.A.A. che gestisce
l'azienda PR;
2) Dichiarare che all'ing. è stato affidato l'incarico, dal in Parte_1 CP_1
persona del Presidente del CRAA e institore p.t. dell'azienda PR, di realizzare la progettazione delle nuove stalle PR come da delibera del 31/03/2006 e lettera di incarico raccomandata del 04/07/07;
3) Dichiarare che l'ing. ha regolarmente svolto la propria attività Parte_1
professionale e che il C.R.A.A. si è regolarmente arricchito, in seguito a tale attività lavorativa, sia per il conseguimento del permesso di costruire, sia per gli importi avuti dalla Regione Campania, sia per i lavori eseguiti e sia per la parcella del tecnico incaricato che nulla ha percepito ad oggi;
4) Condannare, consequenzialmente, il che gestisce l'Azienda PR, in CP_1
p.l.r.p.t. al pagamento della somma di €. 78.067,73 … oltre interessi legali di mora ex art. 1284 c.c. e rivalutazione monetaria dal ricevimento dell'incarico al soddisfo,
o quella somma maggiore o minore che dovesse risultare in corso di causa a mezzo
CTU che sin d'ora si richiede, sempre oltre interessi legali di mora e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese e competenze di giudizio con maggiorazione 15%
C.N.A. ed I.V.A. come per legge con attribuzione.
5) Dichiarare che l'attività ostruzionistica posta in essere dal C.R.A.A. ha causato ingenti danni all'attore e consequenzialmente condannare il C.R.A.A. in p.l.r.p.t., ex art. 2043 c.c., al risarcimento del danno subito da valutarsi in via equitativa, oltre interessi legali di mora”.
Si costituiva il che Controparte_1
impugnava il contenuto del libello introduttivo, rassegnando le conclusioni che seguono: “1) in via pregiudiziale dichiarare inammissibile la domanda attorea pe quanto innanzi rappresentato;
2) ancora in via pregiudiziale, dichiarare la carenza di legittimazione passiva del convenuto Ente;
3) sempre in via pregiudiziale, dichiarare inammissibile la domanda attorea per carenza dei requisiti previsti dai punti 4 e 5 dell'art. 163 c.p.c.;
4) nel merito respingere la domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto, sia in ordine all'an che al quantum debeatur;
5) in ogni caso, dichiarare il CRAA esente da responsabilità nella vicenda in esame tenendolo indenne da qualsivoglia onere riconducibile alla domanda formulata;
6) respingere la richiesta di nomina C.T.U. in quanto inammissibile e finalizzata supplire ad una carenza probatoria dell'attore;
7) con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alle spese e competenze di giudizio”. Concessi i termini ex art. 1836 c.p.c. con ordinanza resa all'udienza del 14.02.2019, il
Tribunale riteneva la causa matura per la decisione rinviando per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 21.10.2020, all'esito della quale la causa veniva riservata in decisione
Con sentenza n. 741 pubblicata il 26.01.2021, il Tribunale così statuiva:
“
1. rigetta la domanda;
2. condanna l'attore al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano in euro
9.000 per onorario oltre s.g., IVA e CPA”.
§ 2.
Avverso la suddetta sentenza, non notificata e pubblicata il 26.01.2021, con citazione notificata in data 22.07.2021 e, dunque, nel rispetto del termine di cui all'art. 327
c.p.c., interponeva appello - iscritto a ruolo il 26.07.2021 - per i Parte_1
motivi infra indicati, instando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “A)
Accerti e dichiari il diritto del prof. ing. di conseguire dal Parte_1 [...]
, in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, il pagamento dell'indennizzo ex art. 2041 c.c. per la diminuzione patrimoniale subita a causa dell'indebito arricchimento perpetrato in suo danno dal attraverso il consapevole sfruttamento della propria opera CP_2
professionale non remunerata;
B) Condanni, conseguentemente, il appellato al pagamento a tale titolo CP_2
dell'importo di euro 78.067,73 in favore del prof. , ovvero alla Parte_1
diversa somma, maggiore o minore, da liquidarsi anche in via equitativa e/o tramite
CTU che si invoca formalmente;
C) Rivaluti tutte le somme all'attualità con il corredo degli interessi fino al reale soddisfo;
D) Condanni il al pagamento di spese e competenze del doppio CP_2
grado di giudizio, maggiorate degli accessori di legge”.
Si costituiva il che Controparte_1
resisteva e chiedeva il rigetto del gravame. La causa, chiamata per la prima udienza del 25.02.2022, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni al 29.03.2024, udienza rinviata per esigenze di ruolo.
Con provvedimento del 16.07.2025, veniva assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. sino al
12.12.2025 per il deposito di note illustrative e conclusive.
Entrambe le parti depositavano note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
§ 3.
La gravata sentenza ha rigettato la domanda con le seguenti motivazioni:
“… Vanno innanzitutto esaminate le eccezioni preliminari proposte.
Il convenuto eccepisce l'inammissibilità della domanda proposta per violazione del principio del ne bis in idem in quanto l'attore aveva già richiesto il pagamento della medesima somma a titolo contrattuale nel citato giudizio conclusosi con la sentenza
n° 5712/17, emessa in data 15/05/17, dal Tribunale di Napoli.
Orbene al riguardo Cassazione civile sez. VI, 25/05/2011, n.11489 ha statuito che
“L'accertamento, con sentenza passata in giudicato, della infondatezza del titolo contrattuale, per l'assenza di alcuna previsione negoziale che attribuisca all'attore il diritto ad un corrispettivo per la custodia di veicoli rimossi per conto di un CP_4
non preclude alla stessa parte di chiedere, in un successivo giudizio, di essere CP_ indennizzato dall territoriale per l'indebito arricchimento da questo conseguito, dato che tale seconda azione è diversa per petitum e per causa petendi e che, inoltre, avendo funzione sussidiaria e natura residuale, trova il riconoscimento della sua esperibilità proprio nell'indicato diniego di tutela contrattuale (cfr. Cass., Sez. 3°, 13 dicembre 1984, n. 6537; Cass., Sez. 3°, 27 gennaio 2010, n. 1707).
L'eccezione, pertanto, va rigettata.
Il convenuto eccepisce, poi, l'inammissibilità della domanda proposta ai sensi dell'art. 2041 c.c. per difetto del requisito della sussidiarietà.
Va ricordato che l'azione di ingiustificato arricchimento rappresenta un'extrema ratio che l'ordinamento ammette quando si verifichi un arricchimento con altrui danno senza che esista un rapporto giuridico già costituito che funga da causa;
tale azione è regolata dall'art. 2041 c.c., il quale prevede che chi si sia arricchito senza giusta causa a danno di un'altra persona è tenuto ad indennizzare quest'ultima della correlativa diminuzione patrimoniale nei limiti dell'arricchimento ricevuto, e dall'art. 2042 c.c., il quale stabilisce che l'azione sia proponibile solo quando il danneggiato non disponga di un'altra azione per farsi indennizzare il pregiudizio subito.
Orbene il requisito della sussidiarietà non sussiste se l'attore può giovarsi, per ottenere il risultato che si prefigge, di un'azione tipica prevista dalla legge, ovvero, nella fattispecie, l'azione nei confronti del pubblico funzionario che ha stipulato il contratto nullo introdotta dal citato art 23, IV co., DL. n. 66/89, convertito in legge
n.144/89 e poi rifluito senza modifiche nell'art. 191, comma 4°, d.lgs. 267/00 cd.
UE […]
Tale norma, però, non è applicabile alla fattispecie in esame.
Ai sensi dell'art. 2 UE si intendono per enti locali i comuni, le province, le città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolane e le unioni di comuni nonché i consorzi cui partecipano enti locali.
Orbene il C.R.A.A. è un ente regionale e, come tale, non soggetto alla normativa citata.
La domanda, pertanto, va dichiarata ammissibile anche da questo punto di vista.
Venendo al merito della questione occorre valutare la sussistenza nella concreta fattispecie in esame di tutti i requisiti previsti dagli artt. 2041 e 2042 c.c. per
l'esperimento dell'azione di arricchimento, e cioè: arricchimento: accrescimento patrimoniale del soggetto contro cui viene proposta
l'azione; difetto di causa: l'arricchimento non deve trovare alcuna giustificazione giuridica;
impoverimento: il soggetto che propone l'azione deve aver subito una diminuzione patrimoniale;
correlazione tra arricchimento ed impoverimento: l'impoverimento dev'essere diretta conseguenza dell'arricchimento; sussidiarietà: assenza di un'altra azione esperibile per conseguire l'utilità richiesta;
utilità: agendo contro la p.a. occorre l'ulteriore requisito dell'effettiva pubblica utilità dell'opera di cui la p.a. si sia arricchita.
Tale ultimo requisito è quello che ha dato luogo alle questioni più delicate.
Orbene la giurisprudenza tradizionale affermava che, qualora il soggetto passivo dell'azione di arricchimento sia la pubblica amministrazione, non basta la prova oggettiva dell'esistenza di un'utilità della prestazione, giacché né il depauperato né il giudice possono sostituirsi agli organi dell'ente nell'esercizio di un potere discrezionale quale è quello di valutare la convenienza dell'Amministrazione nelle sue scelte gestionali, anche in relazione alla spesa cui dà luogo la prestazione.
Per questi motivi
la giurisprudenza ha affermato che la proponibilità dell'azione di arricchimento nei confronti della P.A. è subordinata non già all'accertamento dell'esistenza di un vantaggio, ma al riconoscimento da parte dell'ente pubblico dell'utilità dell'opera o della prestazione in maniera da salvare il principio contenuto nell'art. 4 L.A.C. (cfr., ad es., Cass. n. 1753/87).
È agevole osservare che, se così non fosse, tutte le attività spontanee o eseguite in forza di un rapporto contrattuale nullo, sulla base dell'assunto della conformità ai fini istituzionali dell'ente, determinerebbero oneri neanche quantificabili a carico dell'amministrazione, condizionandone la gestione a iniziative estranee alle determinazioni dei suoi organi decisionali o sollecitate da soggetti non legittimati, col risultato di sottrarla pericolosamente al suo controllo.
In seguito, la giurisprudenza ha ampliato le ipotesi di proponibilità dell'azione di arricchimento affermando che il riconoscimento di utilità possa essere anche implicito (cfr. ad es. Cass. n. 2479/88).
L'utilizzazione della prestazione, quindi, non deve essere un mero fatto, comunque realizzato, ma deve essere l'espressione della volontà di far propria la prestazione e deve avvenire ad opera di soggetti in grado di formare la volontà della
Amministrazione i quali, per la loro posizione istituzionale, sono in grado di assumere la responsabilità politico amministrativa di scelte discrezionali in relazione alle finalità dell'ente pubblico ed alla graduazione dei suoi interessi.
A tal proposito la Suprema Corte ha affermato (cfr. ss.uu. 10.2.1996 n. 1025) che il riconoscimento dell'utilità della prestazione da parte della P.A. è implicito in qualunque forma di utilizzazione della stessa.
In seguito, la giurisprudenza ha affinato tale posizione affermando la necessità di abbandonare un'ottica, comunque, contrattualistica in favore di una valutazione oggettiva del requisito dell'utilità senza, però, trascurare l'esigenza di tutela delle finanze pubbliche che impone di non attribuire all'Ente oneri economici non preventivati.
[…]
Venendo al caso di specie si osserva che la domanda non è accoglibile da un duplice punto di vista.
Il primo è quello della mancata consapevolezza, da parte del dell'incarico CP_1
affidato al prof. . Parte_1
Con la delibera del 31.3.06, infatti, il consorzio delibera di “di affidare al prof.
[...]
il compito di realizzare la progettazione delle nuove stalle di PR e chiede Pt_1
al Presidente ) di perfezionare il contratto professionale e di Persona_2
concordare l'onorario nei limiti delle risorse disponibili e dei criteri di economicità”. Per_ Con la lettera dell'11.6.07 , quale “institore dell'azienda PR” affida tale incarico al prof. senza nulla definire in materia di onorario. Parte_1
Tutta la successiva corrispondenza avviene tra e l'azienda PR e non Parte_1
coinvolge mai il . CP_2
Il , pertanto, non ha affatto conferito tale incarico professionale dando, CP_2
invece, mandato al Presidente di stipulare il contratto definendo, evidentemente, la prestazione professionale richiesta (indicata per sommi capi nella delibera citata) e concordando l'onorario nei limiti indicati. Per_ Il Presidente , invece, ha affidato l'incarico al senza alcuna ratifica da Parte_1
parte del e, soprattutto, senza concordare l'onorario nei limiti impostigli. CP_2
Ne consegue che può ravvisarsi, nella fattispecie, il cd. arricchimento imposto ovvero lo svolgimento di una prestazione non richiesta dall'ente che se ne sarebbe avvalso.
Il secondo punto di vista da considerare è la mancanza dell'utilità per la PA in quanto non risulta che il si sia avvantaggiato dell'opera professionale del CP_2
prof. . Parte_1
A riprova dell'utilizzo del proprio elaborato tecnico, infatti, il prof. Parte_1
afferma che lo stesso è stato utilizzato dal consorzio al fine di ottenere il rilascio del
Permesso di Costruire da parte del Comune di Eboli.
Con atto del 13.12.07, però, il di Eboli comunicava il diniego del Permesso CP_4
di Costruire rilevando, tra l'altro, carenze progettuali.
Con atto del 18.4.08, successivamente, il Comune di Eboli dava, sì, parere favorevole al rilascio del Permesso di Costruire ma imponeva una serie di prescrizioni che, sostanzialmente, confermavano le carenze del progetto.
Alcuna prova, infine, è stata fornita dell'utilizzo di tale progetto sia per il rilascio finale del Permesso di Costruire che per la costruzione del complesso aziendale, la cui progettazione è stata poi affidata ad altro professionista...”
§ 4.
Con il primo motivo si censura l'impugnata sentenza nella parte in cui si afferma che il si sarebbe avvalso dell'attività professionale del , senza CP_2 Parte_1
avere la consapevolezza di essersi avvantaggiato così realizzando l'ipotesi del c.d. arricchimento imposto, deducendo in primis che all'epoca dei fatti, Persona_2
rivestiva la carica di Presidente e legale rappresentante del , sicché tutta CP_2
l'attività posta in essere dallo stesso con il era certamente riferibile al Parte_1
di cui spendeva il nome;
ad escludere l'arricchimento imposto e ad CP_2
obbligare in rem versum l'arricchito - pubblico o privato che sia -, non è necessaria un'acceptio espressa, ma è sufficiente l'acquiescenza implicita nella consapevole omissione del rifiuto;
che la pubblica amministrazione non può più rifugiarsi nell'ambiguità dell'inerzia, per cui in caso di prestazione solo tollerata, e non riconosciuta, scatta comunque a suo carico l'obbligo di indennizzo;
. che il CP_2
appellato non ha mai rifiutato l'utilità derivante dallo sfruttamento dell'opera professionale espletata da esso appellante per il raggiungimento dei propri fini (id est il rilascio del Permesso di Costruire per la realizzazione delle opere di ammodernamento della struttura aziendale gestita), ma, anzi, ha scientemente profittato del lavoro di esso professionista a proprio esclusivo vantaggio;
che è inequivoca sul punto la copiosa documentazione versata in atti dalla cui lettura risulta la piena consapevolezza da parte del e dei sui vertici CP_2
rappresentativi (il Presidente legale rappresentante del ) di Persona_2 CP_2
utilizzare scientemente l'opera professionale e così conseguire oggettivamente l'arricchimento ingiustificato;
determinanti sono gli atti di impulso posti in essere dall'appellato presso Enti locali ed Autorità Regionale per conseguire le CP_2
necessarie autorizzazioni amministrative ed i finanziamenti per poter realizzare le opere programmate, utilizzando e richiamando puntualmente, in ogni comunicazione,
i progetti redatti da esso appellante;
in particolare, vanno richiamati la nota del
12/10/07, prot. 1162, con la quale il ha trasmesso alla Giunta Regionale della CP_1
Campania la “Consulenza Tecnica per gli interventi di Riqualificazione Funzionale ai fini di Ricerca del Comparto zootecnico” a firma del prof. ing. del Parte_1
31.07.07, la nota del 26/11/07, prot. 2007.1006441, della Giunta Regionale della
Campania nella quale si autorizzano i lavori previsti dalla consulenza del prof. ing.
e si precisa che l'importo preventivato per la realizzazione dei Parte_1
lavori, pari a 2.592.644,41, è a totale carico del ., la domanda del CP_2
04.12.2007 presentata dal Consorzio al Comune di Eboli per il rilascio del permesso di costruire, in cui testualmente si legge: “Si chiede il permesso per la costruzione di tettoie per il riparo delle bufale - ristrutturazione fabbricato esistente da destinare a sala mungitura - pavimentazioni esterne e concimaia. Si dichiara che il progettista dell'intervento è il prof. ing. ” e il Permesso di Costruire n. 113 (prot. Parte_1
40318/2007) rilasciato in data 02.10.2008 dal Comune di Eboli in cui si attesta: “vista la richiesta di permesso di costruire prot. 40318/2007 del 04.12.2007 presentata dal
, in Parte_3
persona del suo legale rappresentante sig. … (omissis), con allegato Persona_2
progetto redatto dal tecnico ing. … (omissis) per la costruzione di Parte_1
tettoie per il reparto delle bufale, ristrutturazione fabbricato esistente da destinare a sala mungitura, pavimentazioni esterne e concimaia, relativamente all'azienda
(omissis) Rilascia al Parte_4 Controparte_2
Permesso di Costruire per gli interventi indicati in premessa …”; questi
[...]
documenti, nel loro complesso, dimostrano che il non solo non ha CP_2
mai rifiutato la prestazione professionale espletata da esso appellante ma anzi, scientemente ed in piena consapevolezza, ha volutamente sfruttato l'opera intellettuale approntata da esso appellante per conseguire prima i finanziamenti e poi la licenza edilizia necessaria per costruire le opere rappresentate nel progetto a firma del medesimo.
Con il secondo motivo il contesta l'impugnata decisione nella parte in cui il Pt_1
Tribunale afferma che il appellato non si è avvantaggiato del progetto di CP_2
esso appellante per il rilascio del permesso di costruire da parte del Comune di Eboli, siccome con atto del 13.12.07, il Comune di Eboli ha comunicato il diniego del
Permesso di Costruire rilevando, tra l'altro, carenze progettuali e che con atto del
18.04.08, successivamente, il Comune di Eboli ha dato, sì, parere favorevole al rilascio del Permesso di Costruire ma ha imposto una serie di prescrizioni che, sostanzialmente, confermano le carenze del progetto;
a supporto evidenzia che il provvedimento abilitativo rilasciato dal Comune di Eboli in data 02.10.2008, il
Permesso di Costruire n. 113, indica esattamente le opere da realizzare (costruzione di tettoie per il riparo delle bufale, ristrutturazione fabbricato esistente da destinare a sala mungitura, pavimentazioni esterne e concimaia) ed il progetto tecnico di riferimento dei suddetti lavori a firma di esso appellante (cfr. permesso di costruire in atti) e tanto comprova l'utilizzazione da parte del dell'opera CP_2
intellettuale eseguita in suo favore per conseguire il rilascio del permesso di costruire;
deduce che le opere realizzate in concreto dal appellato sono quelle CP_2
autorizzate e riportate nel Permesso di Costruire n. 113 del 02.10.2008 Comune di
Eboli; che nel corso dell'esecuzione dei lavori, il , tramite il CP_2
direttore dei lavori geom. ha comunicato al Comune di Eboli una CP_7
variante al progetto del prof. (n. 48 del 16.04.2009), ma, trattandosi di una Parte_1
semplice variante in corso d'opera, non è corretto disquisire di nuova progettazione delle opere e di inutilizzabilità dell'elaborato tecnico redatto da esso appellante;
che invero, in base al dettato normativo, non è precluso all'Amministrazione di apportare delle modifiche al progetto aggiudicato laddove vangano a manifestarsi delle esigenze correttive suscettibili di essere soddisfatte dall'appaltatore e, tuttavia, tali modifiche non possono condurre ad un totale stravolgimento del progetto originario dovendosi tradurre in variazioni di dettaglio tali da non alterare la configurazione tecnico-economica dell'opera originaria;
che nello stesso titolo abilitativo rilasciato dal Comune di Eboli al per la realizzazione delle opere ivi CP_2
contemplate (il Permesso di Costruire n. 113 del 02.10.2008), tra le prescrizioni generali riportate in calce al provvedimento, all'art. 3 sono indicate le limitazioni ad eventuali varianti in corso d'opera rispetto al progetto di riferimento redatto da esso appellante ed approvato dal che pertanto, la “nuova progettazione affidata CP_4
ad altro professionista” evocata dal Tribunale nella propria decisione per motivare il rigetto della domanda, altro non è che una variante in corso d'opera la quale, per previsione normativa ed in base alle prescrizioni del titolo abilitativo, ha apportato solo modifiche marginali all'impianto progettuale elaborato da esso appellante e posto a base del rilascio del permesso di costruire, generando così l'indebito arricchimento in favore dell'Ente appellato.
§ 5.
I motivi su trascritti, connessi siccome attengono all'an dell'azionata pretesa, sono fondati.
Preliminarmente, secondo orientamento oramai consolidato, non occorre il riconoscimento dell'utilitas da parte della pubblica amministrazione, essendo sufficiente che depauperato deve provare l'arricchimento dell'Ente senza che quest'ultimo possa opporre il mancato riconoscimento dello stesso. Provato, a norma dell'art. 2041 cod. civ. il proprio depauperamento e con esso il contestuale arricchimento dell'amministrazione, l'accoglimento della richiesta di indennizzo incontra il solo "limite del divieto di arricchimento imposto", affinché "il diritto fondamentale di azione del depauperato" possa "adeguatamente coniugarsi con l'esigenza, altrettanto fondamentale, del buon andamento dell'attività amministrativa, affidando alla stessa pubblica amministrazione l'onere di eccepire e provare il rifiuto dell'arricchimento o l'impossibilità del rifiuto per la sua inconsapevolezza, ovvero, che l'arricchimento non fu voluto o non fu consapevole, e che si trattò, quindi, di
"arricchimento imposto” (cfr., Sez. Un., sent. 26 maggio 2015, n. 10798 e, fra le più recenti, Cassazione, 27/05/2024, n.14735; Cassazione civile 27/04/2023, n.11067).
Ciò posto, è pur vero che nella corrispondenza richiamata anche dal Tribunale, in particolare nella lettera dell'.11.6.2007 avente quale oggetto “affidamento dell'incarico”, si qualifica institore dell'azienda PR e non già Persona_2
legale rappresentante del odierno appellato e le altre mail indirizzate CP_2
all'appellante – contenenti elaborati da esaminare, misurazioni - provengono da soggetti della cui riconducibilità o meno al non è dato sapere;
ma CP_2
comprovano la circostanza che il fosse a conoscenza del contenuto CP_2
dell'attività prestata da , dopo la delibera del 31.3.06, richiamata dalla Parte_1
gravata sentenza, con la quale il ha deciso di affidare a. il CP_2 Parte_1
compito di realizzare la progettazione delle nuove stalle di PR chiedendo, però, al Presidente ( di perfezionare il contratto professionale e di Persona_2
concordare l'onorario nei limiti delle risorse disponibili e dei criteri di economicità, le due richieste di permesso a costruire, allegate agli atti – la n. prot. n. 27861 del
23.8.2007, che però ha avuto esito negativo e prot. n. 40318 del 4.12.2007 - inoltrate al ad opera di n.q. di legale rappresentante del CP_4 Persona_2 CP_2
medesimo – come si legge in seno alle dette richieste, non essendo dubbio che Per_ l'attività svolta dallo nella anzidetta qualità sia direttamente riferibile al in mancanza di eccezioni specifiche sul punto. In seno alle dette richieste è CP_2
richiamato il progetto redatto dall'odierno appellante e alle stesse è allegata la relazione tecnica di con i relativi elaborati grafici;
ne consegue, che il Parte_1
, non solo, ha avuto piena contezza dell'attività prestata da , ma CP_2 Parte_1
non ha mosso alcuna contestazione circa la regolare esecuzione della stessa.
Nel senso della sussistenza dell'utilità oggettiva per l'Ente dell'opera professionale spiegata da , sono rilevanti i seguenti allegati atti e documenti: la missiva Parte_1
del 20.11.2007, inviata al e per conoscenza a con la quale la CP_2 Parte_5
Regione, in riscontro alla nota prot. 1162 Dell'12.10.2007 con cui il ha CP_2
trasmesso consulenza tecnica per gli interventi di riqualificazione funzionale ai fini di ricerca del comparo zootecnico, a firma di , come ivi si legge, ha Parte_1
autorizzato i lavori con riguardo agli immobili di proprietà regionale;
le comunicazioni intercorrenti tra e il Comune, dopo l'inoltro della richiesta Parte_1
di permesso di costruir prot. n. 40318 del 4.12.2007, come la prot. 1539 del
16.1.2008 (in riscontro alla nota del Comune n. 42104 del 19.12.2007, come si legge nel relativo oggetto) con la quale l'odierno appellante comunica modifiche e chiarimenti inerenti il progetto – richiamata anche nel provvedimento di rilascio del permesso -; la missiva del 7.3.2008 n.419, inviata dallo stesso (ovvero CP_2
Per_ dall n.q. di legale rappresentante del ) al in riscontro CP_2 Controparte_4
alla predetta nota del Comune n. 42104 del 19.12.2007, che richiama la suddetta nota di del 16.1.2008 prot. 1539 e invia documentazione inerente il progetto Parte_1
(tale documentazione comprova ulteriormente la consapevolezza del circa CP_2
l'opera prestata da ); la delibera regionale 310 del 22.2.2008 avente ad Parte_1
oggetto < sperimentazione, informazione e ricerca in agricoltura per l'anno 2008>> in seno alla quale sono altresì richiamati analiticamente gli interventi di riqualificazione funzionale sul complesso dei fabbricati zootecnici dell Parte_6
(ovvero gli interventi oggetto del permesso di costruire) ove si
[...]
legge che il CRAA ( ) ha già trasmesso la documentazione progettuale CP_2 relativa ai detti interventi, che il settore Demanio e Patrimonio ha autorizzato la realizzazione dei lavori da parte dello stesso e che è in corso la procedura per CP_1
il rilascio delle autorizzazioni urbanistiche da parte del Comune di Eboli;
il provvedimento prot. 14414 del 18.4.2008 indirizzato all , legale Persona_2
rappresentante del e per conoscenza a , avente ad oggetto: CP_2 Parte_1
“comunicazione pratica di richiesta di permesso di costruire per costruzione di tettoie per il riparo delle bufale, ristrutturazione fabbricato esistente da destinare a sala mungitura, pavimentazioni esterne e concimaia”, il Comune di Eboli, nel richiamare l'istanza, prot. n. 40318 del 4.12.2007, comunica che il Responsabile del procedimento il 14.4.2008 ha espresso proposta di parere favorevole al rilascio del permesso, con diverse prescrizioni, concludendo che il permesso deve essere ritirato,
a pena di decadenza entro 120 giorni dalla notifica della < favorevole>>; delibera regionale 252 del 26.6.2008, avente ad oggetto < straordinaria manutenzione dei fabbricati aziendali facenti parte del complesso immobiliare PR, nella cui premessa si legge che il ha provveduto CP_1
all'espletamento delle procedure di selezione delle ditte cui affidare l'appalto e di aver aggiudicato i lavori e che è stato impegnato l'importo di 691.720,94 in favore del affidatario dei detti lavori;
il provvedimento prot. 40318 del 2.10.2008, CP_1
che richiama la richiesta di permesso di costruir prot. n. 40318 del 4.12.2007, presentata dal nella persona del suo legale rappresentante , CP_2 Persona_2
con allegato progetto di e la delibera regionale 310 del 22.2.2008, che Parte_1
approva programma degli interventi regionali in materia di sperimentazione, informazione e ricerca in agricoltura per l'anno 2008 e nella quale risulta inserito l'intervento di riqualificazione funzione nel complesso dei fabbricati zootecnici, rilasciando il permesso di costruire con inizio lavori il 1.10.2009 e nelle prescrizioni generali vi è tra l'altro previsto che nel corso dei lavori potranno apportarsi solo varianti che non incidano sui parametri urbanisti e sulle volumetrie, che non modificano destinazione d'uso e la sagoma dell'edificio. Dall'insieme di tutti i suddetti documenti si evince che a seguito dell'attività professionale svolta da , il ha ottenuto permesso a costruire per i Parte_1 CP_2
lavori dall'appellante progettati nonché il finanziamento da parte della Regione – sia pure in parte – procedendo anche ad affidare l'appalto per i medesimi lavori.
La deduzione del secondo cui altro tecnico si è visto costretto a progettare CP_2
un intervento completamente differente da quello dell'Ing. , non trova Parte_1
riscontro nella documentazione allegata;
per vero, il ha prodotto in primo CP_2
grado esclusivamente il provvedimento del 23.12.2007, indirizzato ad Persona_2
n.q. di Presidente del e per conoscenza a , con il quale CP_2 Parte_1
richiamando richiesta di permesso prot. n. 40318 del 4.12.2007, il Comune comunica che il responsabile ha proposto parere negativo con una serie di prescrizioni;
tuttavia,
a tale provvedimento ne sono seguiti altri culminati poi nel rilascio del permesso con il suddetto provvedimento prot. 40318 del 2.10.2008, che non risulta conseguito per effetto dell'attività di professionista diverso da . Parte_1
Né è pertinente il richiamo della disciplina contabile di cui all'art. 191 del d.lgs
267/2000 per affermare che non sussiste l'utilità della prestazione per carenza dell'impegno contabile –non è in discussione la sussistenza del requisito della sussidiarietà affermato dal Tribunale -.
Né, infine, rileva il richiamato principio della prohibitio domini;
secondo l'assunto del , l'attività di è stata dallo stesso subordinata CP_2 Parte_1
all'autorizzazione da parte della presso cui lavorava e alla luce del prodotto Pt_7
documento tale autorizzazione è stata sottoposta a diversi limiti, non rispettati nella specie, (ovvero, l'autorizzazione è stata limitata al periodo dal 20.6.07 al 31.12.07, circoscritta ad attività di consulenza e non di progettazione, subordinata allo svolgimento delle attività di consulenza soltanto in periodi di assenza dei corsi didattici, contenuta nei compensi ad € 20.000,00 lordi per cui avrebbe svolto per lavoro): nella specie, non si tratta di gestione di affari ex art. 2031 c.c. e del rispetto dei limiti in questione il è tenuto a dar conto all'Ente presso cui lavora Parte_1
quale professore e non al . CP_2 Va, infine, evidenziato che secondo la Suprema Corte il dato oggettivo della utilizzazione della prestazione non può ritenersi sussistente solo quando l'opera progettata venga compiutamente realizzata in conformità al progetto, ma l'utilizzo si deve reputare essere avvenuto nel momento in cui l'elaborato progettuale sia stato acquisito dalla pubblica amministrazione e comunque sia da essa stato utilizzato, con un risparmio di spesa;
sicché, ove la prestazione del professionista consista nella progettazione di un edificio, rilevante ai fini in esame, è la conclusione del contratto di appalto sulla scorta di tale progetto (cfr. Cassazione civile sez. II, 18/06/2020,
n.11803).
Sulla scorta di tali coordinate interpretative, va evidenziato che dalla richiesta – in via bonaria - di pagamento del compenso inoltrata da al del Parte_1 CP_2
4.6.2009, si evince che tra le opere da quest'ultimo progettate, sono state oggetto di finanziamento e appalto solo quelle afferenti al primo stralcio dell'intervento generale ed allo stralcio per la sala di mungitura: tenuto conto che l'attività svolta dal professionista rappresenta un'obbligazione di risultato per la quale rileva il rilascio di provvedimenti amministrativi e nella specie, anche il finanziamento da parte dell'Ente Regionale, si ritiene che l'utilità per il va circoscritta alle CP_2
anzidette opere assentite, finanziate ed oggetto di appalto.
§ 6.
Per quanto concerne il quantum debeatur, il produce la parcella Parte_1
professionale, per l'importo complessivo di euro 77.294,73, altresì vidimata dal competente Ordine professionale, in cui risultano inglobate tutte le voci di spesa per l'attività professionale complessivamente svolta dal professionista, suddivisa per capitoli separati a seconda delle varie fasi progettuali (sono state elaborate ben 26 tavole progettuali) e che consente di apprezzare la complessità, la specificità e l'impegno profuso nell'attività svolta, come risulta attestato dai documenti tecnici di progetto prodotti in primo grado;
sostiene che la tariffa professionale può assurgere a parametro di riferimento per la determinazione dell'indennizzo ex art. 2041 c.c. Ciò posto, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, nei confronti della
Pubblica Amministrazione il diritto all'indennità per arricchimento senza causa riguarda le spese sostenute e le perdite patrimoniali subite dal privato (danno emergente), ma non anche i benefici e le aspettative connessi con il corrispettivo non percepito dell'opera, della fornitura o della prestazione professionale (lucro cessante).
Ai fini della quantificazione dell'indennizzo medesimo può essere utilizzata la tariffa professionale come parametro di valutazione, per desumere il risparmio conseguito dalla P.A. committente che ha usufruito di prestazioni professionali che diversamente
– ossia nel caso di incarico professionale contrattualmente - avrebbe dovuto retribuire sul mercato, secondo tariffa, ossia per stabilire l'entità della locupletatio maturata per la Pubblica Amministrazione;
inoltre, la diminuzione patrimoniale dell'autore di una prestazione d'opera, sia pur non corrispondendo alla misura del compenso parametrato secondo tariffa professionale e nel rispetto dei fattori di importanza dell'opera e del decoro della professione (art. 2333 c.c.), deve pur sempre esprimere in termini economici il valore del sacrificio di tempo e di energie mentali e fisiche del professionista, al netto della percentuale di guadagno e per la difficoltà di precisa determinazione ben può essere oggetto di valutazione di carattere equitativo ex art. 1226 c.c. (cfr. Cassazione civile sez. I, 29/05/2019, n.14670). Insomma, la tariffa professionale non può essere utilizzata, sic et simpliciter, quale parametro per determinare la depauperatio del professionista, attribuendogli esattamente quel che avrebbe ricavato dal contratto di prestazione d'opera intellettuale validamente stipulato, ma, deve ricomprendere i costi ed esborsi sopportati e ristorare il sacrificio di tempo, di energie mentali e fisiche del detto autore, al netto della percentuale di guadagno, con esclusione delle voci che determinerebbero il conseguimento di un pieno corrispettivo contrattuale, come le maggiorazioni previste per le particolari modalità o per l'urgenza con cui la prestazione è stata resa (cfr., fra le ultime,
Cassazione 18/03/2024, n.7178; Cassazione 03/08/2023, n.23678).
Tenuto conto delle predette coordinate interpretative e tenuto conto della tariffa professionale di cui al DM 4.4.2001 e, dunque, della allegata parcella vidimata dal competente Ordine professionale, escludendo le maggiorazioni ivi applicate – nella specie la maggiorazione per trasformazione edifici di cui all'art. 21 l. 143/1949 –
l'indennità da corrispondere a , limitatamente, come su detto, alle opere Parte_1
afferenti al primo stralcio dell'intervento generale ed allo stralcio per la sala di mungitura, è pari a € 39.260, 56.
Infine, va rammentato che il credito indennitario ex art. 2041 c.c., per l'espletamento di prestazioni professionali in favore della pubblica amministrazione in assenza di un valido contratto scritto, va liquidato alla stregua dei valori monetari corrispondenti al momento della relativa pronuncia, dovendo il giudice tenere conto della svalutazione monetaria sopravvenuta fino alla decisione, anche di ufficio, a prescindere dalla prova della sussistenza di uno specifico pregiudizio dell'interessato dipendente dal mancato tempestivo conseguimento dell'indennizzo medesimo, producendo, inoltre la somma così liquidata interessi da liquidarsi al tasso legale, e non ai sensi dell'art. 9 l.
2 marzo 1949, n. 143, decorrenti dalla data dell'arricchimento della pubblica amministrazione, ovvero, dal momento del completo espletamento della prestazione in suo favore (cfr. Cassazione civile sez. VI, 02/12/2022, n.35480).
Pertanto, in applicazione dei detti principi, la somma di € 39.260,56 valutata all'attualità – al 31.10.2025 - è pari a € 52.098,76 (indice a quo 134,5 – indice ad quem 121,4). Nella specie, l'importo di € 52.098,76, devalutato alla data del
2.10.2008, ovvero dalla data del rilascio del permesso - conseguito all'esito dell'espletamento di altra attività del successiva alla relativa richiesta, come Pt_1
emerge dalle su richiamate comunicazioni - risulta pari ad euro 39.468,76 (indice a quo 121,4 – indice ad quem 135,2), con la conseguenza che su detto importo, rivalutato anno per anno secondo le valutazioni ISTAT relative al costo della vita, vanno calcolati gli interessi legali, fino alla data di deposito della sentenza del
Tribunale, i quali, al 31.10.2025 – ultimo dato noto della devalutazione monetaria - , risultano pari ad euro 11.303,34. Sulla somma complessiva (capitale e interessi compensativi) pari ad euro 63.402,10, invece, decorrono gli interessi legali dal
1.11.2025 fino al soddisfo. § 7.
In definitiva, per quanto dinanzi ampiamente esposto, l'appello interposto deve essere accolto per quanto di ragione, sicché, in parziale riforma della sentenza impugnata, il
va condannato al Controparte_1
pagamento, in favore di , della somma di € 63.402,10, oltre interessi Parte_1
legali dal 1.11.2025 fino al soddisfo.
Stante la riforma della gravata sentenza, occorre procedere, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, a un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (cfr. ex multis, Cass. civ. n. 9064/18).
Ciò posto, osserva la Corte che, nella specie, le spese processuali di entrambi i gradi debbano seguire la soccombenza del Controparte_1
.
[...]
La quantificazione delle spese viene operata come in dispositivo, a norma del D.M.
55/14, come aggiornato con D.M. n. 147/2022, con applicazione dei compensi tabellari e riduzione del 50% di quello relativo alla fase di trattazione/istruttoria di entrambi i gradi in ragione dell'attività svolta, secondo lo scaglione relativo alle controversie di valore fino a euro 260.000,00, nel quale risulta compreso il decisum di entrambi i gradi.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
con citazione notificata in data 22.07.2021, avverso la sentenza in Parte_1
epigrafe indicata, così provvede:
1. Accoglie per quanto di ragione l'appello proposto e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna il
[...]
, al pagamento, in favore , Controparte_1 Parte_1
dell'importo € 63.402,10, oltre interessi legali dal 1.11.2025 fino al soddisfo;
2. condanna , al Controparte_1
pagamento delle spese e competenze, in favore di , che liquida Parte_1
in relazione al giudizio di primo grado in euro, per esborsi e euro 11.268,00 per compensi e in relazione al giudizio di secondo grado, in euro 355,50 per spese ed euro 12.154,00, per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario nella misura del 15% per spese generali.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 12.12.2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente
dr. Paola Mastroianni dr. Alessandro Cocchiara
Documento firmato digitalmente
Alla redazione dello svolgimento del processo ha collaborato il Funzionario AUpp dr. Vincenzo
Genno.
VIII SEZIONE CIVILE
Nel processo civile d'appello, iscritto al n. 3400/2021 R.G., con provvedimento del 16.07.2025, ritualmente comunicato alle parti, è stata disposta la celebrazione dell'udienza, fissata per il giorno 12.12.2025 nelle forme della trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
La Corte, visti gli atti di causa, decide la lite come da sentenza che segue, procedendo al contestuale deposito della stessa, che tiene luogo della lettura del dispositivo.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. AL Canale - Consigliere -
- dr. Paola Mastroianni - Consigliere Relatore - ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 3400/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 741/2021, emessa dal Tribunale di Napoli a conclusione del procedimento iscritto al R.G. n. 6410/2018, pendente
TRA
(C.F.: ) rappresentato e difeso dall'avvocato Parte_1 C.F._1
AL LA (C.F.: ) in virtù di procura alle liti in calce C.F._2
all'appello
APPELLANTE
E
(P. Iva: Controparte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avvocati Modestino Rosiello (C.F. ) e C.F._3
ER NN (C.F. in virtù di procura alle liti in calce C.F._4
alla memoria di costituzione
APPELLATO
Oggetto: prestazione d'opera intellettuale
Conclusioni: per l'appellante: “A) Accerti e dichiari il diritto del prof. ing. di Parte_1
conseguire dal , in persona Controparte_2
del legale rappresentante pro tempore, il pagamento dell'indennizzo ex art. 2041 c.c. per la diminuzione patrimoniale subita a causa dell'indebito arricchimento perpetrato in suo danno dal attraverso il consapevole sfruttamento della CP_2
propria opera professionale non remunerata;
B) Condanni, conseguentemente, il
appellato al pagamento a tale titolo dell'importo di euro 78.067,73 in CP_2
favore del prof. , ovvero alla diversa somma, maggiore o minore, da Parte_1
liquidarsi anche in via equitativa e/o tramite CTU che si invoca formalmente;
C)
Rivaluti tutte le somme all'attualità con il corredo degli interessi fino al reale soddisfo;
D) Condanni il al pagamento di spese e competenze del CP_2
doppio grado di giudizio, maggiorate degli accessori di legge”; per l'appellato : “… 1) respingere l'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto;
2) in ogni caso, dichiarare il esente da responsabilità nella vicenda in esame CP_1
tenendolo indenne da qualsivoglia onere riconducibile alla domanda formulata;
3) con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alle spese e competenze di giudizio.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con citazione notificata il 20.02.2018 conveniva il Parte_1 [...]
( innanzi al Tribunale di Napoli Controparte_2 CP_1
esponendo che: “in data 31/03/06 veniva affidato, all'attore, dal
[...]
l'incarico di realizzare la progettazione delle nuove Controparte_2
stalle di PR;
in data 26/06/06 l'attore redigeva previsione di spesa per la progettazione degli interventi;
in data 12/6/07 l'Azienda Sperimentale “PR” inviava, al ricorrente, lettera d'incarico via fax. Lettera inoltrata anche per posta raccomandata il 04/07/07 prot. 622 ; in data 13/06/07 l'ing. si dichiarava Parte_1
disposto ad accettare l'incarico;
l'istante, per la realizzazione dell'opera richiesta, aveva frequenti contatti con l'ing.
e con il dott. entrambi del;
CP_3 Persona_1 CP_1
l'istante redigeva il progetto generale con relazione tecnica in data 31.07.07, per
l'importo di 1.821.164,34 € ; il 30.09.07, lo stesso elaborava, dietro richiesta del
Presidente del CRAA, on. , un primo progetto stralcio a quello generale Persona_2
per il ricovero delle bufale e un secondo stralcio per la sala di mungitura, per importi rispettivi di: 799.832,36 € e 108.584, 72 €.
il CRAA in data 23/08/07, con prot. 27861/07, richiedeva al Comune di Eboli il permesso di costruire;
nella richiesta veniva indicato come progettista il prof. ing.
; con lettera del 12/09/07 prot. 29641 il Parte_1 Controparte_4
comunicava al sig. ed all'ing. l'esame conclusivo della Persona_2 Parte_1
pratica; successivamente il inoltrava ulteriore richiesta di permesso di CP_1
costruire il 04/12/07, prot. 40318; come nella richiesta precedente, anche in questa, veniva indicato come progettista il prof. ing. ; Autorizzazione, in Parte_1
data 26/11/07, della Giunta Regionale Campania per la realizzazione dei lavori a firma dell'ing. ); con lettera del 19/12/07 prot. 42304 il Comune di Eboli Parte_1
comunicava al sig. ed all'ing. l'esame conclusivo della Persona_2 Parte_1
pratica; a seguito della lettera di cui sopra, nella quale il Comune segnalava difformità urbanistiche di alcuni manufatti esistenti, realizzati in passato dall'ente nazionale per la cellulosa, rispetto ai titoli edificatori rilasciati all'epoca, venivano richiesti al Comune di Eboli i grafici di tali manufatti per consentire all'ing.
[...]
di allestire la richiesta di sanatoria. Con delibera del 29/12/07 n° 2296, la Pt_1
Giunta Regionale Campania approvava al CRAA e quindi all'azienda PR il programma di gestione relativo al fabbisogno finanziario per l'anno 2008 per un importo di €. 1.831.700,00 ;Con lettera del 15/01/08 l'ing. riscontrava la Parte_1 lettera del Comune di Eboli del 19/12/07 e precisava, dettagliatamente, i punti contestati;
Con lettera del successivo 16/01/08 l'ing. sollecitava l'azienda Parte_1
PR, nella persona dell'on. , a riscontrare la lettera del Comune Persona_2
di Eboli;
Con lettera del successivo 18/01/08 l'ing. trasmetteva all'azienda Parte_1
PR, nella persona dell'on. , tutti gli elaborati depositati;
Con Persona_2
delibera n° 310 del 22/02/08 la Giunta Regionale Campania approvava il programma d'interventi in materia di sperimentazione, informazione e ricerca in agricoltura per un importo complessivo di €. 2.592.644,41; con lettera del 07/03/08 prot. 419 il CRAA riscontrava la nota del Comune di Eboli e faceva riferimento alla lettera del 15/01/08 dell'ing. … Il Comune di Eboli settore urbanistica con Parte_1
lettera del 18/04/08 prot. 14414 comunicava il rilascio del permesso a costruire;
La
Giunta Regionale Campania con decreto dirigenziale n° 252 del 26/06/08 assegna la somma di €. 114.379,81 per opere da eseguirsi sul fabbricato;
Con delibera Pt_2
1556 dell'01/10/08 la Giunta regionale Campania, rimodulando il programma di gestione per l'anno 2008, denominato “II versione”, determinava in € 1.128.700
l'importo destinato alla gestione delle attività 2008 e in € 703.000 l'importo da impiegarsi per la realizzazione degli interventi sul sistema zootecnico aziendale, nell'ambito del fabbisogno complessivo di € 1.831.700 ;Il Comune di Eboli in data del 02/10/08 prot. 40318/07 rilasciava il documento del permesso a costruire n° 113
;Il CRAA appaltava ed eseguiva i lavori usando il progetto del ricorrente, affidandone la direzione ad altro tecnico;
il 16/04/09 otteneva dal Comune di Eboli un' incomprensibile variante al progetto, con il n° 48 e comunicava l'inizio dei lavori per il giorno 08.05.09, integrandola in data 03.06.09;con racc. A.R. del 12/01/09
(l'attore chiedeva il pagamento della sua parcella, allegata alla raccomandata stessa;
con lettera del 30/01/09 prot. 85 il tramite l'azienda agricola CP_1
PR, convocava l'ing. per il giorno 06/02/09 per discutere la Parte_1
parcella; in data 09/02/09 il tramite l'azienda PR, invitava il ricorrente CP_1
a riformulare la parcella;
con racc. AR del 14/02/09 l'istante trasmetteva la parcella riformulata, inviandola all'azienda PR;
con lettera del 03/03/09 prot. 214 l'Azienda PR inviava la parcella al per l'esame; in data 04/06/09 il CP_1
ricorrente inviava ulteriore raccomandata sottolineando i documenti inviati e sollecitando il pagamento della parcella;
…in data 27/08/10 il ricorrente chiedeva
l'approvazione della parcella al competente Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri e, liquidata il 10/09/10, la inviava a mezzo raccomandata all'azienda PR;
la parcella approvata il 10/09/10 dal Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri, ammonta ad €. 77.294,73 oltre le spese successive;
Con decreto ingiuntivo n° 5564/2012 rg.
22646/2012 notificato in data 07/11/12 al C.R.A.A. con sede in Napoli alla Via G.
Porzio Centro direzionale, Is. A/6, l'ing. chiedeva il pagamento della Parte_1
propria parcella professionale in virtù dell'incarico conferito in data 31/03/06, e dall'Azienda Sperimentale “PR” che inviava, all'opposto, lettera d'incarico raccomandata il 12/06/07; con atto di citazione notificato in data 17/12/12 il
C.R.A.A. in p.l.r.p.t. proponeva opposizione al D.I. n° 5564/12 reso dal Tribunale di
Napoli; … ;con sentenza n° 5712/17 del 15/05/17 il Tribunale di Napoli accoglieva
l'opposizione a revocando lo stesso;
Il e l'Azienda PR hanno CP_4 CP_1
ricevuto, grazie alla prestazione professionale del ricorrente, il permesso di costruire
n° 113 rilasciato dal Comune di Eboli, il contributo della Regione Campania ed hanno usato il progetto redatto dallo stesso per la esecuzione dei lavori;
attraverso il loro comportamento si è verificata una ipotesi di indebito arricchimento o addirittura di appropriazione indebita, per la qual cosa ci si riserva ogni ulteriore azione;
infatti la Giunta Regionale della Campania nella seduta del 29/12/07, deliberazione 2296
(all. 17), determinava di assegnare al C.R.A.A. per la gestione dell'azienda sperimentale PR la somma di €. 1.831.700,00; con successiva delibera n° 1556
(all. 25) del 01/10/2008 la Regione Campania approvava il documento del CRAA, determinando in €. 1.128.700,00 l'importo destinato alla gestione delle attività del
2008 e in €. 703.000,00 l'importo da impiegarsi per la realizzazione degli interventi sul sistema zootecnico aziendale, nel quale era compresa anche la parcella dell'ing.
; peraltro, la G.R.C., come già sopra precisato, con decreto dirigenziale n° Parte_1
252 del 26.06.08 assegnava al CRAA la somma di 114.379,81 €, per opere da eseguirsi sul fabbricato (all. in atti); tutto ciò anche in riscontro alla nota Pt_2
del 12/10/07 prot. 1162 con la quale il trasmetteva la consulenza tecnica a CP_1
firma del prof. ing. del 31/07/07, ed in virtù di tale consulenza Parte_1
venivano autorizzati i lavori dalla G.R. della Campania, per un importo di €.
2.592.644,41 IVA inclusa, nota del 26/11/07 della G.R.C. )Il Comune di Eboli, settore urbanistica, certificava al prof. l'elenco dei documenti Parte_1
allegati all'istanza di permesso di costruire del CRAA, prot. 40318 del 04/12/07, inerente la costruzione di tettoie per il riparo di bufale, ristrutturazione fabbricato esistente da destinare a sala mungitura, pavimentazione esterne e concimaia dell'azienda sperimentale PR ubicata alla SS 18 Km 79 + 800 per la quale veniva rilasciato il permesso a costruire n° 113/2008 . L'attore vanta, nei confronti del PR, Controparte_5
un credito di €. 77.294,73 oltre le spese successive di €. 773,00 per un totale di €.
78.067,73. L'attore a fronte della sentenza del Tribunale di Napoli, ove veniva evidenziata la mancanza del contratto scritto tra di lui ed il non ha altre CP_1
possibilità per ottenere il pagamento del dovuto se non agire per l'indebito arricchimento del ed il suo conseguente depauperamento ex art. 2041 c.c.”. CP_1
Tanto rappresentato, insisteva affinché venissero accolte le Parte_1
conclusioni seguenti: “1) Dichiarare che l'ing. ha svolto attività Parte_1
professionale, come da documentazione allegata, per il C.R.A.A. che gestisce
l'azienda PR;
2) Dichiarare che all'ing. è stato affidato l'incarico, dal in Parte_1 CP_1
persona del Presidente del CRAA e institore p.t. dell'azienda PR, di realizzare la progettazione delle nuove stalle PR come da delibera del 31/03/2006 e lettera di incarico raccomandata del 04/07/07;
3) Dichiarare che l'ing. ha regolarmente svolto la propria attività Parte_1
professionale e che il C.R.A.A. si è regolarmente arricchito, in seguito a tale attività lavorativa, sia per il conseguimento del permesso di costruire, sia per gli importi avuti dalla Regione Campania, sia per i lavori eseguiti e sia per la parcella del tecnico incaricato che nulla ha percepito ad oggi;
4) Condannare, consequenzialmente, il che gestisce l'Azienda PR, in CP_1
p.l.r.p.t. al pagamento della somma di €. 78.067,73 … oltre interessi legali di mora ex art. 1284 c.c. e rivalutazione monetaria dal ricevimento dell'incarico al soddisfo,
o quella somma maggiore o minore che dovesse risultare in corso di causa a mezzo
CTU che sin d'ora si richiede, sempre oltre interessi legali di mora e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese e competenze di giudizio con maggiorazione 15%
C.N.A. ed I.V.A. come per legge con attribuzione.
5) Dichiarare che l'attività ostruzionistica posta in essere dal C.R.A.A. ha causato ingenti danni all'attore e consequenzialmente condannare il C.R.A.A. in p.l.r.p.t., ex art. 2043 c.c., al risarcimento del danno subito da valutarsi in via equitativa, oltre interessi legali di mora”.
Si costituiva il che Controparte_1
impugnava il contenuto del libello introduttivo, rassegnando le conclusioni che seguono: “1) in via pregiudiziale dichiarare inammissibile la domanda attorea pe quanto innanzi rappresentato;
2) ancora in via pregiudiziale, dichiarare la carenza di legittimazione passiva del convenuto Ente;
3) sempre in via pregiudiziale, dichiarare inammissibile la domanda attorea per carenza dei requisiti previsti dai punti 4 e 5 dell'art. 163 c.p.c.;
4) nel merito respingere la domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto, sia in ordine all'an che al quantum debeatur;
5) in ogni caso, dichiarare il CRAA esente da responsabilità nella vicenda in esame tenendolo indenne da qualsivoglia onere riconducibile alla domanda formulata;
6) respingere la richiesta di nomina C.T.U. in quanto inammissibile e finalizzata supplire ad una carenza probatoria dell'attore;
7) con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alle spese e competenze di giudizio”. Concessi i termini ex art. 1836 c.p.c. con ordinanza resa all'udienza del 14.02.2019, il
Tribunale riteneva la causa matura per la decisione rinviando per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 21.10.2020, all'esito della quale la causa veniva riservata in decisione
Con sentenza n. 741 pubblicata il 26.01.2021, il Tribunale così statuiva:
“
1. rigetta la domanda;
2. condanna l'attore al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano in euro
9.000 per onorario oltre s.g., IVA e CPA”.
§ 2.
Avverso la suddetta sentenza, non notificata e pubblicata il 26.01.2021, con citazione notificata in data 22.07.2021 e, dunque, nel rispetto del termine di cui all'art. 327
c.p.c., interponeva appello - iscritto a ruolo il 26.07.2021 - per i Parte_1
motivi infra indicati, instando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “A)
Accerti e dichiari il diritto del prof. ing. di conseguire dal Parte_1 [...]
, in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, il pagamento dell'indennizzo ex art. 2041 c.c. per la diminuzione patrimoniale subita a causa dell'indebito arricchimento perpetrato in suo danno dal attraverso il consapevole sfruttamento della propria opera CP_2
professionale non remunerata;
B) Condanni, conseguentemente, il appellato al pagamento a tale titolo CP_2
dell'importo di euro 78.067,73 in favore del prof. , ovvero alla Parte_1
diversa somma, maggiore o minore, da liquidarsi anche in via equitativa e/o tramite
CTU che si invoca formalmente;
C) Rivaluti tutte le somme all'attualità con il corredo degli interessi fino al reale soddisfo;
D) Condanni il al pagamento di spese e competenze del doppio CP_2
grado di giudizio, maggiorate degli accessori di legge”.
Si costituiva il che Controparte_1
resisteva e chiedeva il rigetto del gravame. La causa, chiamata per la prima udienza del 25.02.2022, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni al 29.03.2024, udienza rinviata per esigenze di ruolo.
Con provvedimento del 16.07.2025, veniva assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. sino al
12.12.2025 per il deposito di note illustrative e conclusive.
Entrambe le parti depositavano note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
§ 3.
La gravata sentenza ha rigettato la domanda con le seguenti motivazioni:
“… Vanno innanzitutto esaminate le eccezioni preliminari proposte.
Il convenuto eccepisce l'inammissibilità della domanda proposta per violazione del principio del ne bis in idem in quanto l'attore aveva già richiesto il pagamento della medesima somma a titolo contrattuale nel citato giudizio conclusosi con la sentenza
n° 5712/17, emessa in data 15/05/17, dal Tribunale di Napoli.
Orbene al riguardo Cassazione civile sez. VI, 25/05/2011, n.11489 ha statuito che
“L'accertamento, con sentenza passata in giudicato, della infondatezza del titolo contrattuale, per l'assenza di alcuna previsione negoziale che attribuisca all'attore il diritto ad un corrispettivo per la custodia di veicoli rimossi per conto di un CP_4
non preclude alla stessa parte di chiedere, in un successivo giudizio, di essere CP_ indennizzato dall territoriale per l'indebito arricchimento da questo conseguito, dato che tale seconda azione è diversa per petitum e per causa petendi e che, inoltre, avendo funzione sussidiaria e natura residuale, trova il riconoscimento della sua esperibilità proprio nell'indicato diniego di tutela contrattuale (cfr. Cass., Sez. 3°, 13 dicembre 1984, n. 6537; Cass., Sez. 3°, 27 gennaio 2010, n. 1707).
L'eccezione, pertanto, va rigettata.
Il convenuto eccepisce, poi, l'inammissibilità della domanda proposta ai sensi dell'art. 2041 c.c. per difetto del requisito della sussidiarietà.
Va ricordato che l'azione di ingiustificato arricchimento rappresenta un'extrema ratio che l'ordinamento ammette quando si verifichi un arricchimento con altrui danno senza che esista un rapporto giuridico già costituito che funga da causa;
tale azione è regolata dall'art. 2041 c.c., il quale prevede che chi si sia arricchito senza giusta causa a danno di un'altra persona è tenuto ad indennizzare quest'ultima della correlativa diminuzione patrimoniale nei limiti dell'arricchimento ricevuto, e dall'art. 2042 c.c., il quale stabilisce che l'azione sia proponibile solo quando il danneggiato non disponga di un'altra azione per farsi indennizzare il pregiudizio subito.
Orbene il requisito della sussidiarietà non sussiste se l'attore può giovarsi, per ottenere il risultato che si prefigge, di un'azione tipica prevista dalla legge, ovvero, nella fattispecie, l'azione nei confronti del pubblico funzionario che ha stipulato il contratto nullo introdotta dal citato art 23, IV co., DL. n. 66/89, convertito in legge
n.144/89 e poi rifluito senza modifiche nell'art. 191, comma 4°, d.lgs. 267/00 cd.
UE […]
Tale norma, però, non è applicabile alla fattispecie in esame.
Ai sensi dell'art. 2 UE si intendono per enti locali i comuni, le province, le città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolane e le unioni di comuni nonché i consorzi cui partecipano enti locali.
Orbene il C.R.A.A. è un ente regionale e, come tale, non soggetto alla normativa citata.
La domanda, pertanto, va dichiarata ammissibile anche da questo punto di vista.
Venendo al merito della questione occorre valutare la sussistenza nella concreta fattispecie in esame di tutti i requisiti previsti dagli artt. 2041 e 2042 c.c. per
l'esperimento dell'azione di arricchimento, e cioè: arricchimento: accrescimento patrimoniale del soggetto contro cui viene proposta
l'azione; difetto di causa: l'arricchimento non deve trovare alcuna giustificazione giuridica;
impoverimento: il soggetto che propone l'azione deve aver subito una diminuzione patrimoniale;
correlazione tra arricchimento ed impoverimento: l'impoverimento dev'essere diretta conseguenza dell'arricchimento; sussidiarietà: assenza di un'altra azione esperibile per conseguire l'utilità richiesta;
utilità: agendo contro la p.a. occorre l'ulteriore requisito dell'effettiva pubblica utilità dell'opera di cui la p.a. si sia arricchita.
Tale ultimo requisito è quello che ha dato luogo alle questioni più delicate.
Orbene la giurisprudenza tradizionale affermava che, qualora il soggetto passivo dell'azione di arricchimento sia la pubblica amministrazione, non basta la prova oggettiva dell'esistenza di un'utilità della prestazione, giacché né il depauperato né il giudice possono sostituirsi agli organi dell'ente nell'esercizio di un potere discrezionale quale è quello di valutare la convenienza dell'Amministrazione nelle sue scelte gestionali, anche in relazione alla spesa cui dà luogo la prestazione.
Per questi motivi
la giurisprudenza ha affermato che la proponibilità dell'azione di arricchimento nei confronti della P.A. è subordinata non già all'accertamento dell'esistenza di un vantaggio, ma al riconoscimento da parte dell'ente pubblico dell'utilità dell'opera o della prestazione in maniera da salvare il principio contenuto nell'art. 4 L.A.C. (cfr., ad es., Cass. n. 1753/87).
È agevole osservare che, se così non fosse, tutte le attività spontanee o eseguite in forza di un rapporto contrattuale nullo, sulla base dell'assunto della conformità ai fini istituzionali dell'ente, determinerebbero oneri neanche quantificabili a carico dell'amministrazione, condizionandone la gestione a iniziative estranee alle determinazioni dei suoi organi decisionali o sollecitate da soggetti non legittimati, col risultato di sottrarla pericolosamente al suo controllo.
In seguito, la giurisprudenza ha ampliato le ipotesi di proponibilità dell'azione di arricchimento affermando che il riconoscimento di utilità possa essere anche implicito (cfr. ad es. Cass. n. 2479/88).
L'utilizzazione della prestazione, quindi, non deve essere un mero fatto, comunque realizzato, ma deve essere l'espressione della volontà di far propria la prestazione e deve avvenire ad opera di soggetti in grado di formare la volontà della
Amministrazione i quali, per la loro posizione istituzionale, sono in grado di assumere la responsabilità politico amministrativa di scelte discrezionali in relazione alle finalità dell'ente pubblico ed alla graduazione dei suoi interessi.
A tal proposito la Suprema Corte ha affermato (cfr. ss.uu. 10.2.1996 n. 1025) che il riconoscimento dell'utilità della prestazione da parte della P.A. è implicito in qualunque forma di utilizzazione della stessa.
In seguito, la giurisprudenza ha affinato tale posizione affermando la necessità di abbandonare un'ottica, comunque, contrattualistica in favore di una valutazione oggettiva del requisito dell'utilità senza, però, trascurare l'esigenza di tutela delle finanze pubbliche che impone di non attribuire all'Ente oneri economici non preventivati.
[…]
Venendo al caso di specie si osserva che la domanda non è accoglibile da un duplice punto di vista.
Il primo è quello della mancata consapevolezza, da parte del dell'incarico CP_1
affidato al prof. . Parte_1
Con la delibera del 31.3.06, infatti, il consorzio delibera di “di affidare al prof.
[...]
il compito di realizzare la progettazione delle nuove stalle di PR e chiede Pt_1
al Presidente ) di perfezionare il contratto professionale e di Persona_2
concordare l'onorario nei limiti delle risorse disponibili e dei criteri di economicità”. Per_ Con la lettera dell'11.6.07 , quale “institore dell'azienda PR” affida tale incarico al prof. senza nulla definire in materia di onorario. Parte_1
Tutta la successiva corrispondenza avviene tra e l'azienda PR e non Parte_1
coinvolge mai il . CP_2
Il , pertanto, non ha affatto conferito tale incarico professionale dando, CP_2
invece, mandato al Presidente di stipulare il contratto definendo, evidentemente, la prestazione professionale richiesta (indicata per sommi capi nella delibera citata) e concordando l'onorario nei limiti indicati. Per_ Il Presidente , invece, ha affidato l'incarico al senza alcuna ratifica da Parte_1
parte del e, soprattutto, senza concordare l'onorario nei limiti impostigli. CP_2
Ne consegue che può ravvisarsi, nella fattispecie, il cd. arricchimento imposto ovvero lo svolgimento di una prestazione non richiesta dall'ente che se ne sarebbe avvalso.
Il secondo punto di vista da considerare è la mancanza dell'utilità per la PA in quanto non risulta che il si sia avvantaggiato dell'opera professionale del CP_2
prof. . Parte_1
A riprova dell'utilizzo del proprio elaborato tecnico, infatti, il prof. Parte_1
afferma che lo stesso è stato utilizzato dal consorzio al fine di ottenere il rilascio del
Permesso di Costruire da parte del Comune di Eboli.
Con atto del 13.12.07, però, il di Eboli comunicava il diniego del Permesso CP_4
di Costruire rilevando, tra l'altro, carenze progettuali.
Con atto del 18.4.08, successivamente, il Comune di Eboli dava, sì, parere favorevole al rilascio del Permesso di Costruire ma imponeva una serie di prescrizioni che, sostanzialmente, confermavano le carenze del progetto.
Alcuna prova, infine, è stata fornita dell'utilizzo di tale progetto sia per il rilascio finale del Permesso di Costruire che per la costruzione del complesso aziendale, la cui progettazione è stata poi affidata ad altro professionista...”
§ 4.
Con il primo motivo si censura l'impugnata sentenza nella parte in cui si afferma che il si sarebbe avvalso dell'attività professionale del , senza CP_2 Parte_1
avere la consapevolezza di essersi avvantaggiato così realizzando l'ipotesi del c.d. arricchimento imposto, deducendo in primis che all'epoca dei fatti, Persona_2
rivestiva la carica di Presidente e legale rappresentante del , sicché tutta CP_2
l'attività posta in essere dallo stesso con il era certamente riferibile al Parte_1
di cui spendeva il nome;
ad escludere l'arricchimento imposto e ad CP_2
obbligare in rem versum l'arricchito - pubblico o privato che sia -, non è necessaria un'acceptio espressa, ma è sufficiente l'acquiescenza implicita nella consapevole omissione del rifiuto;
che la pubblica amministrazione non può più rifugiarsi nell'ambiguità dell'inerzia, per cui in caso di prestazione solo tollerata, e non riconosciuta, scatta comunque a suo carico l'obbligo di indennizzo;
. che il CP_2
appellato non ha mai rifiutato l'utilità derivante dallo sfruttamento dell'opera professionale espletata da esso appellante per il raggiungimento dei propri fini (id est il rilascio del Permesso di Costruire per la realizzazione delle opere di ammodernamento della struttura aziendale gestita), ma, anzi, ha scientemente profittato del lavoro di esso professionista a proprio esclusivo vantaggio;
che è inequivoca sul punto la copiosa documentazione versata in atti dalla cui lettura risulta la piena consapevolezza da parte del e dei sui vertici CP_2
rappresentativi (il Presidente legale rappresentante del ) di Persona_2 CP_2
utilizzare scientemente l'opera professionale e così conseguire oggettivamente l'arricchimento ingiustificato;
determinanti sono gli atti di impulso posti in essere dall'appellato presso Enti locali ed Autorità Regionale per conseguire le CP_2
necessarie autorizzazioni amministrative ed i finanziamenti per poter realizzare le opere programmate, utilizzando e richiamando puntualmente, in ogni comunicazione,
i progetti redatti da esso appellante;
in particolare, vanno richiamati la nota del
12/10/07, prot. 1162, con la quale il ha trasmesso alla Giunta Regionale della CP_1
Campania la “Consulenza Tecnica per gli interventi di Riqualificazione Funzionale ai fini di Ricerca del Comparto zootecnico” a firma del prof. ing. del Parte_1
31.07.07, la nota del 26/11/07, prot. 2007.1006441, della Giunta Regionale della
Campania nella quale si autorizzano i lavori previsti dalla consulenza del prof. ing.
e si precisa che l'importo preventivato per la realizzazione dei Parte_1
lavori, pari a 2.592.644,41, è a totale carico del ., la domanda del CP_2
04.12.2007 presentata dal Consorzio al Comune di Eboli per il rilascio del permesso di costruire, in cui testualmente si legge: “Si chiede il permesso per la costruzione di tettoie per il riparo delle bufale - ristrutturazione fabbricato esistente da destinare a sala mungitura - pavimentazioni esterne e concimaia. Si dichiara che il progettista dell'intervento è il prof. ing. ” e il Permesso di Costruire n. 113 (prot. Parte_1
40318/2007) rilasciato in data 02.10.2008 dal Comune di Eboli in cui si attesta: “vista la richiesta di permesso di costruire prot. 40318/2007 del 04.12.2007 presentata dal
, in Parte_3
persona del suo legale rappresentante sig. … (omissis), con allegato Persona_2
progetto redatto dal tecnico ing. … (omissis) per la costruzione di Parte_1
tettoie per il reparto delle bufale, ristrutturazione fabbricato esistente da destinare a sala mungitura, pavimentazioni esterne e concimaia, relativamente all'azienda
(omissis) Rilascia al Parte_4 Controparte_2
Permesso di Costruire per gli interventi indicati in premessa …”; questi
[...]
documenti, nel loro complesso, dimostrano che il non solo non ha CP_2
mai rifiutato la prestazione professionale espletata da esso appellante ma anzi, scientemente ed in piena consapevolezza, ha volutamente sfruttato l'opera intellettuale approntata da esso appellante per conseguire prima i finanziamenti e poi la licenza edilizia necessaria per costruire le opere rappresentate nel progetto a firma del medesimo.
Con il secondo motivo il contesta l'impugnata decisione nella parte in cui il Pt_1
Tribunale afferma che il appellato non si è avvantaggiato del progetto di CP_2
esso appellante per il rilascio del permesso di costruire da parte del Comune di Eboli, siccome con atto del 13.12.07, il Comune di Eboli ha comunicato il diniego del
Permesso di Costruire rilevando, tra l'altro, carenze progettuali e che con atto del
18.04.08, successivamente, il Comune di Eboli ha dato, sì, parere favorevole al rilascio del Permesso di Costruire ma ha imposto una serie di prescrizioni che, sostanzialmente, confermano le carenze del progetto;
a supporto evidenzia che il provvedimento abilitativo rilasciato dal Comune di Eboli in data 02.10.2008, il
Permesso di Costruire n. 113, indica esattamente le opere da realizzare (costruzione di tettoie per il riparo delle bufale, ristrutturazione fabbricato esistente da destinare a sala mungitura, pavimentazioni esterne e concimaia) ed il progetto tecnico di riferimento dei suddetti lavori a firma di esso appellante (cfr. permesso di costruire in atti) e tanto comprova l'utilizzazione da parte del dell'opera CP_2
intellettuale eseguita in suo favore per conseguire il rilascio del permesso di costruire;
deduce che le opere realizzate in concreto dal appellato sono quelle CP_2
autorizzate e riportate nel Permesso di Costruire n. 113 del 02.10.2008 Comune di
Eboli; che nel corso dell'esecuzione dei lavori, il , tramite il CP_2
direttore dei lavori geom. ha comunicato al Comune di Eboli una CP_7
variante al progetto del prof. (n. 48 del 16.04.2009), ma, trattandosi di una Parte_1
semplice variante in corso d'opera, non è corretto disquisire di nuova progettazione delle opere e di inutilizzabilità dell'elaborato tecnico redatto da esso appellante;
che invero, in base al dettato normativo, non è precluso all'Amministrazione di apportare delle modifiche al progetto aggiudicato laddove vangano a manifestarsi delle esigenze correttive suscettibili di essere soddisfatte dall'appaltatore e, tuttavia, tali modifiche non possono condurre ad un totale stravolgimento del progetto originario dovendosi tradurre in variazioni di dettaglio tali da non alterare la configurazione tecnico-economica dell'opera originaria;
che nello stesso titolo abilitativo rilasciato dal Comune di Eboli al per la realizzazione delle opere ivi CP_2
contemplate (il Permesso di Costruire n. 113 del 02.10.2008), tra le prescrizioni generali riportate in calce al provvedimento, all'art. 3 sono indicate le limitazioni ad eventuali varianti in corso d'opera rispetto al progetto di riferimento redatto da esso appellante ed approvato dal che pertanto, la “nuova progettazione affidata CP_4
ad altro professionista” evocata dal Tribunale nella propria decisione per motivare il rigetto della domanda, altro non è che una variante in corso d'opera la quale, per previsione normativa ed in base alle prescrizioni del titolo abilitativo, ha apportato solo modifiche marginali all'impianto progettuale elaborato da esso appellante e posto a base del rilascio del permesso di costruire, generando così l'indebito arricchimento in favore dell'Ente appellato.
§ 5.
I motivi su trascritti, connessi siccome attengono all'an dell'azionata pretesa, sono fondati.
Preliminarmente, secondo orientamento oramai consolidato, non occorre il riconoscimento dell'utilitas da parte della pubblica amministrazione, essendo sufficiente che depauperato deve provare l'arricchimento dell'Ente senza che quest'ultimo possa opporre il mancato riconoscimento dello stesso. Provato, a norma dell'art. 2041 cod. civ. il proprio depauperamento e con esso il contestuale arricchimento dell'amministrazione, l'accoglimento della richiesta di indennizzo incontra il solo "limite del divieto di arricchimento imposto", affinché "il diritto fondamentale di azione del depauperato" possa "adeguatamente coniugarsi con l'esigenza, altrettanto fondamentale, del buon andamento dell'attività amministrativa, affidando alla stessa pubblica amministrazione l'onere di eccepire e provare il rifiuto dell'arricchimento o l'impossibilità del rifiuto per la sua inconsapevolezza, ovvero, che l'arricchimento non fu voluto o non fu consapevole, e che si trattò, quindi, di
"arricchimento imposto” (cfr., Sez. Un., sent. 26 maggio 2015, n. 10798 e, fra le più recenti, Cassazione, 27/05/2024, n.14735; Cassazione civile 27/04/2023, n.11067).
Ciò posto, è pur vero che nella corrispondenza richiamata anche dal Tribunale, in particolare nella lettera dell'.11.6.2007 avente quale oggetto “affidamento dell'incarico”, si qualifica institore dell'azienda PR e non già Persona_2
legale rappresentante del odierno appellato e le altre mail indirizzate CP_2
all'appellante – contenenti elaborati da esaminare, misurazioni - provengono da soggetti della cui riconducibilità o meno al non è dato sapere;
ma CP_2
comprovano la circostanza che il fosse a conoscenza del contenuto CP_2
dell'attività prestata da , dopo la delibera del 31.3.06, richiamata dalla Parte_1
gravata sentenza, con la quale il ha deciso di affidare a. il CP_2 Parte_1
compito di realizzare la progettazione delle nuove stalle di PR chiedendo, però, al Presidente ( di perfezionare il contratto professionale e di Persona_2
concordare l'onorario nei limiti delle risorse disponibili e dei criteri di economicità, le due richieste di permesso a costruire, allegate agli atti – la n. prot. n. 27861 del
23.8.2007, che però ha avuto esito negativo e prot. n. 40318 del 4.12.2007 - inoltrate al ad opera di n.q. di legale rappresentante del CP_4 Persona_2 CP_2
medesimo – come si legge in seno alle dette richieste, non essendo dubbio che Per_ l'attività svolta dallo nella anzidetta qualità sia direttamente riferibile al in mancanza di eccezioni specifiche sul punto. In seno alle dette richieste è CP_2
richiamato il progetto redatto dall'odierno appellante e alle stesse è allegata la relazione tecnica di con i relativi elaborati grafici;
ne consegue, che il Parte_1
, non solo, ha avuto piena contezza dell'attività prestata da , ma CP_2 Parte_1
non ha mosso alcuna contestazione circa la regolare esecuzione della stessa.
Nel senso della sussistenza dell'utilità oggettiva per l'Ente dell'opera professionale spiegata da , sono rilevanti i seguenti allegati atti e documenti: la missiva Parte_1
del 20.11.2007, inviata al e per conoscenza a con la quale la CP_2 Parte_5
Regione, in riscontro alla nota prot. 1162 Dell'12.10.2007 con cui il ha CP_2
trasmesso consulenza tecnica per gli interventi di riqualificazione funzionale ai fini di ricerca del comparo zootecnico, a firma di , come ivi si legge, ha Parte_1
autorizzato i lavori con riguardo agli immobili di proprietà regionale;
le comunicazioni intercorrenti tra e il Comune, dopo l'inoltro della richiesta Parte_1
di permesso di costruir prot. n. 40318 del 4.12.2007, come la prot. 1539 del
16.1.2008 (in riscontro alla nota del Comune n. 42104 del 19.12.2007, come si legge nel relativo oggetto) con la quale l'odierno appellante comunica modifiche e chiarimenti inerenti il progetto – richiamata anche nel provvedimento di rilascio del permesso -; la missiva del 7.3.2008 n.419, inviata dallo stesso (ovvero CP_2
Per_ dall n.q. di legale rappresentante del ) al in riscontro CP_2 Controparte_4
alla predetta nota del Comune n. 42104 del 19.12.2007, che richiama la suddetta nota di del 16.1.2008 prot. 1539 e invia documentazione inerente il progetto Parte_1
(tale documentazione comprova ulteriormente la consapevolezza del circa CP_2
l'opera prestata da ); la delibera regionale 310 del 22.2.2008 avente ad Parte_1
oggetto < sperimentazione, informazione e ricerca in agricoltura per l'anno 2008>> in seno alla quale sono altresì richiamati analiticamente gli interventi di riqualificazione funzionale sul complesso dei fabbricati zootecnici dell Parte_6
(ovvero gli interventi oggetto del permesso di costruire) ove si
[...]
legge che il CRAA ( ) ha già trasmesso la documentazione progettuale CP_2 relativa ai detti interventi, che il settore Demanio e Patrimonio ha autorizzato la realizzazione dei lavori da parte dello stesso e che è in corso la procedura per CP_1
il rilascio delle autorizzazioni urbanistiche da parte del Comune di Eboli;
il provvedimento prot. 14414 del 18.4.2008 indirizzato all , legale Persona_2
rappresentante del e per conoscenza a , avente ad oggetto: CP_2 Parte_1
“comunicazione pratica di richiesta di permesso di costruire per costruzione di tettoie per il riparo delle bufale, ristrutturazione fabbricato esistente da destinare a sala mungitura, pavimentazioni esterne e concimaia”, il Comune di Eboli, nel richiamare l'istanza, prot. n. 40318 del 4.12.2007, comunica che il Responsabile del procedimento il 14.4.2008 ha espresso proposta di parere favorevole al rilascio del permesso, con diverse prescrizioni, concludendo che il permesso deve essere ritirato,
a pena di decadenza entro 120 giorni dalla notifica della < favorevole>>; delibera regionale 252 del 26.6.2008, avente ad oggetto < straordinaria manutenzione dei fabbricati aziendali facenti parte del complesso immobiliare PR, nella cui premessa si legge che il ha provveduto CP_1
all'espletamento delle procedure di selezione delle ditte cui affidare l'appalto e di aver aggiudicato i lavori e che è stato impegnato l'importo di 691.720,94 in favore del affidatario dei detti lavori;
il provvedimento prot. 40318 del 2.10.2008, CP_1
che richiama la richiesta di permesso di costruir prot. n. 40318 del 4.12.2007, presentata dal nella persona del suo legale rappresentante , CP_2 Persona_2
con allegato progetto di e la delibera regionale 310 del 22.2.2008, che Parte_1
approva programma degli interventi regionali in materia di sperimentazione, informazione e ricerca in agricoltura per l'anno 2008 e nella quale risulta inserito l'intervento di riqualificazione funzione nel complesso dei fabbricati zootecnici, rilasciando il permesso di costruire con inizio lavori il 1.10.2009 e nelle prescrizioni generali vi è tra l'altro previsto che nel corso dei lavori potranno apportarsi solo varianti che non incidano sui parametri urbanisti e sulle volumetrie, che non modificano destinazione d'uso e la sagoma dell'edificio. Dall'insieme di tutti i suddetti documenti si evince che a seguito dell'attività professionale svolta da , il ha ottenuto permesso a costruire per i Parte_1 CP_2
lavori dall'appellante progettati nonché il finanziamento da parte della Regione – sia pure in parte – procedendo anche ad affidare l'appalto per i medesimi lavori.
La deduzione del secondo cui altro tecnico si è visto costretto a progettare CP_2
un intervento completamente differente da quello dell'Ing. , non trova Parte_1
riscontro nella documentazione allegata;
per vero, il ha prodotto in primo CP_2
grado esclusivamente il provvedimento del 23.12.2007, indirizzato ad Persona_2
n.q. di Presidente del e per conoscenza a , con il quale CP_2 Parte_1
richiamando richiesta di permesso prot. n. 40318 del 4.12.2007, il Comune comunica che il responsabile ha proposto parere negativo con una serie di prescrizioni;
tuttavia,
a tale provvedimento ne sono seguiti altri culminati poi nel rilascio del permesso con il suddetto provvedimento prot. 40318 del 2.10.2008, che non risulta conseguito per effetto dell'attività di professionista diverso da . Parte_1
Né è pertinente il richiamo della disciplina contabile di cui all'art. 191 del d.lgs
267/2000 per affermare che non sussiste l'utilità della prestazione per carenza dell'impegno contabile –non è in discussione la sussistenza del requisito della sussidiarietà affermato dal Tribunale -.
Né, infine, rileva il richiamato principio della prohibitio domini;
secondo l'assunto del , l'attività di è stata dallo stesso subordinata CP_2 Parte_1
all'autorizzazione da parte della presso cui lavorava e alla luce del prodotto Pt_7
documento tale autorizzazione è stata sottoposta a diversi limiti, non rispettati nella specie, (ovvero, l'autorizzazione è stata limitata al periodo dal 20.6.07 al 31.12.07, circoscritta ad attività di consulenza e non di progettazione, subordinata allo svolgimento delle attività di consulenza soltanto in periodi di assenza dei corsi didattici, contenuta nei compensi ad € 20.000,00 lordi per cui avrebbe svolto per lavoro): nella specie, non si tratta di gestione di affari ex art. 2031 c.c. e del rispetto dei limiti in questione il è tenuto a dar conto all'Ente presso cui lavora Parte_1
quale professore e non al . CP_2 Va, infine, evidenziato che secondo la Suprema Corte il dato oggettivo della utilizzazione della prestazione non può ritenersi sussistente solo quando l'opera progettata venga compiutamente realizzata in conformità al progetto, ma l'utilizzo si deve reputare essere avvenuto nel momento in cui l'elaborato progettuale sia stato acquisito dalla pubblica amministrazione e comunque sia da essa stato utilizzato, con un risparmio di spesa;
sicché, ove la prestazione del professionista consista nella progettazione di un edificio, rilevante ai fini in esame, è la conclusione del contratto di appalto sulla scorta di tale progetto (cfr. Cassazione civile sez. II, 18/06/2020,
n.11803).
Sulla scorta di tali coordinate interpretative, va evidenziato che dalla richiesta – in via bonaria - di pagamento del compenso inoltrata da al del Parte_1 CP_2
4.6.2009, si evince che tra le opere da quest'ultimo progettate, sono state oggetto di finanziamento e appalto solo quelle afferenti al primo stralcio dell'intervento generale ed allo stralcio per la sala di mungitura: tenuto conto che l'attività svolta dal professionista rappresenta un'obbligazione di risultato per la quale rileva il rilascio di provvedimenti amministrativi e nella specie, anche il finanziamento da parte dell'Ente Regionale, si ritiene che l'utilità per il va circoscritta alle CP_2
anzidette opere assentite, finanziate ed oggetto di appalto.
§ 6.
Per quanto concerne il quantum debeatur, il produce la parcella Parte_1
professionale, per l'importo complessivo di euro 77.294,73, altresì vidimata dal competente Ordine professionale, in cui risultano inglobate tutte le voci di spesa per l'attività professionale complessivamente svolta dal professionista, suddivisa per capitoli separati a seconda delle varie fasi progettuali (sono state elaborate ben 26 tavole progettuali) e che consente di apprezzare la complessità, la specificità e l'impegno profuso nell'attività svolta, come risulta attestato dai documenti tecnici di progetto prodotti in primo grado;
sostiene che la tariffa professionale può assurgere a parametro di riferimento per la determinazione dell'indennizzo ex art. 2041 c.c. Ciò posto, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, nei confronti della
Pubblica Amministrazione il diritto all'indennità per arricchimento senza causa riguarda le spese sostenute e le perdite patrimoniali subite dal privato (danno emergente), ma non anche i benefici e le aspettative connessi con il corrispettivo non percepito dell'opera, della fornitura o della prestazione professionale (lucro cessante).
Ai fini della quantificazione dell'indennizzo medesimo può essere utilizzata la tariffa professionale come parametro di valutazione, per desumere il risparmio conseguito dalla P.A. committente che ha usufruito di prestazioni professionali che diversamente
– ossia nel caso di incarico professionale contrattualmente - avrebbe dovuto retribuire sul mercato, secondo tariffa, ossia per stabilire l'entità della locupletatio maturata per la Pubblica Amministrazione;
inoltre, la diminuzione patrimoniale dell'autore di una prestazione d'opera, sia pur non corrispondendo alla misura del compenso parametrato secondo tariffa professionale e nel rispetto dei fattori di importanza dell'opera e del decoro della professione (art. 2333 c.c.), deve pur sempre esprimere in termini economici il valore del sacrificio di tempo e di energie mentali e fisiche del professionista, al netto della percentuale di guadagno e per la difficoltà di precisa determinazione ben può essere oggetto di valutazione di carattere equitativo ex art. 1226 c.c. (cfr. Cassazione civile sez. I, 29/05/2019, n.14670). Insomma, la tariffa professionale non può essere utilizzata, sic et simpliciter, quale parametro per determinare la depauperatio del professionista, attribuendogli esattamente quel che avrebbe ricavato dal contratto di prestazione d'opera intellettuale validamente stipulato, ma, deve ricomprendere i costi ed esborsi sopportati e ristorare il sacrificio di tempo, di energie mentali e fisiche del detto autore, al netto della percentuale di guadagno, con esclusione delle voci che determinerebbero il conseguimento di un pieno corrispettivo contrattuale, come le maggiorazioni previste per le particolari modalità o per l'urgenza con cui la prestazione è stata resa (cfr., fra le ultime,
Cassazione 18/03/2024, n.7178; Cassazione 03/08/2023, n.23678).
Tenuto conto delle predette coordinate interpretative e tenuto conto della tariffa professionale di cui al DM 4.4.2001 e, dunque, della allegata parcella vidimata dal competente Ordine professionale, escludendo le maggiorazioni ivi applicate – nella specie la maggiorazione per trasformazione edifici di cui all'art. 21 l. 143/1949 –
l'indennità da corrispondere a , limitatamente, come su detto, alle opere Parte_1
afferenti al primo stralcio dell'intervento generale ed allo stralcio per la sala di mungitura, è pari a € 39.260, 56.
Infine, va rammentato che il credito indennitario ex art. 2041 c.c., per l'espletamento di prestazioni professionali in favore della pubblica amministrazione in assenza di un valido contratto scritto, va liquidato alla stregua dei valori monetari corrispondenti al momento della relativa pronuncia, dovendo il giudice tenere conto della svalutazione monetaria sopravvenuta fino alla decisione, anche di ufficio, a prescindere dalla prova della sussistenza di uno specifico pregiudizio dell'interessato dipendente dal mancato tempestivo conseguimento dell'indennizzo medesimo, producendo, inoltre la somma così liquidata interessi da liquidarsi al tasso legale, e non ai sensi dell'art. 9 l.
2 marzo 1949, n. 143, decorrenti dalla data dell'arricchimento della pubblica amministrazione, ovvero, dal momento del completo espletamento della prestazione in suo favore (cfr. Cassazione civile sez. VI, 02/12/2022, n.35480).
Pertanto, in applicazione dei detti principi, la somma di € 39.260,56 valutata all'attualità – al 31.10.2025 - è pari a € 52.098,76 (indice a quo 134,5 – indice ad quem 121,4). Nella specie, l'importo di € 52.098,76, devalutato alla data del
2.10.2008, ovvero dalla data del rilascio del permesso - conseguito all'esito dell'espletamento di altra attività del successiva alla relativa richiesta, come Pt_1
emerge dalle su richiamate comunicazioni - risulta pari ad euro 39.468,76 (indice a quo 121,4 – indice ad quem 135,2), con la conseguenza che su detto importo, rivalutato anno per anno secondo le valutazioni ISTAT relative al costo della vita, vanno calcolati gli interessi legali, fino alla data di deposito della sentenza del
Tribunale, i quali, al 31.10.2025 – ultimo dato noto della devalutazione monetaria - , risultano pari ad euro 11.303,34. Sulla somma complessiva (capitale e interessi compensativi) pari ad euro 63.402,10, invece, decorrono gli interessi legali dal
1.11.2025 fino al soddisfo. § 7.
In definitiva, per quanto dinanzi ampiamente esposto, l'appello interposto deve essere accolto per quanto di ragione, sicché, in parziale riforma della sentenza impugnata, il
va condannato al Controparte_1
pagamento, in favore di , della somma di € 63.402,10, oltre interessi Parte_1
legali dal 1.11.2025 fino al soddisfo.
Stante la riforma della gravata sentenza, occorre procedere, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, a un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (cfr. ex multis, Cass. civ. n. 9064/18).
Ciò posto, osserva la Corte che, nella specie, le spese processuali di entrambi i gradi debbano seguire la soccombenza del Controparte_1
.
[...]
La quantificazione delle spese viene operata come in dispositivo, a norma del D.M.
55/14, come aggiornato con D.M. n. 147/2022, con applicazione dei compensi tabellari e riduzione del 50% di quello relativo alla fase di trattazione/istruttoria di entrambi i gradi in ragione dell'attività svolta, secondo lo scaglione relativo alle controversie di valore fino a euro 260.000,00, nel quale risulta compreso il decisum di entrambi i gradi.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
con citazione notificata in data 22.07.2021, avverso la sentenza in Parte_1
epigrafe indicata, così provvede:
1. Accoglie per quanto di ragione l'appello proposto e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna il
[...]
, al pagamento, in favore , Controparte_1 Parte_1
dell'importo € 63.402,10, oltre interessi legali dal 1.11.2025 fino al soddisfo;
2. condanna , al Controparte_1
pagamento delle spese e competenze, in favore di , che liquida Parte_1
in relazione al giudizio di primo grado in euro, per esborsi e euro 11.268,00 per compensi e in relazione al giudizio di secondo grado, in euro 355,50 per spese ed euro 12.154,00, per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario nella misura del 15% per spese generali.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 12.12.2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente
dr. Paola Mastroianni dr. Alessandro Cocchiara
Documento firmato digitalmente
Alla redazione dello svolgimento del processo ha collaborato il Funzionario AUpp dr. Vincenzo
Genno.