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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 14/11/2025, n. 3086 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3086 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
RG 976\2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile nelle persone dei magistrati:
dr. IC LL AR Presidente
dr.ssa Alessandra Arceri Consigliere
dr.ssa ST UT Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 976\2024 promossa in grado d'appello avverso la sentenza del Tribunale di
Milano n. 2964\2024;
DA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Marco Verani, Parte_1 C.F._1 come da procura acclusa alla costituzione di nuovo difensore dell'8.7.2025, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, a Lodi, Corso Vittorio Emanuele II n. 8 -
Email_1
APPELLANTE contro
P.I. ,) rappresentata e difesa dall'avv. Michele Binetti, come da Controparte_1 P.IVA_1 procura acclusa alla comparsa di costituzione in appello, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, in Via Vittorio Emanuele II n. 1, Brescia- Email_2
APPELLATA
Oggetto: responsabilità banca, segnalazione a sofferenza
*
CONCLUSIONI
Per l'appellante Parte_1
pagina 1 di 7 “Voglia la CORTE DI APPELLO adita, in riforma dell'impugnata sentenza:
1. - Nel merito, accertare e dichiarare l'inesistenza di qualsivoglia rapporto suscettibile di fondare in capo alla (ora pretese creditorie poste a base delle segnalazioni di Controparte_2 CP_1 cui è causa;
- Accertare e dichiarare, in subordine, l'infruttuoso decorso temporale e, quindi, la maturazione della prescrizione per crediti fondativi le eventuali pretese dell'intermediario;
2. - Per effetto di quanto sopra, condannare la società appellata ( a realizzare quanto CP_1 necessario per la totale cancellazione, con effetto retroattivo, di ogni segnalazione (ancorchè atteggiantesi come “rilevazione pregressa”) da essa effettuata in danno del sig. Parte_1
3. - Condannare l'appellata al rimborso delle spese di lite del doppio grado di giudizio con attribuzione al difensore per anticipo fattone”.
Per l'appellata Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'appello di Milano, contrariis reiectis¸ con vittoria di spese di lite: preliminarmente - dichiarare inammissibili le nuove contestazioni e le nuove produzioni documentali e ogni produzione avversaria illegittima;
nel merito - in principalità, dichiarare inammissibile e comunque manifestamente infondato il gravame proposto dal Sig. e per l'effetto confermare la sentenza n. 2964/2024, Tribunale di Pt_1
Milano, pubblicata in data 15.3.2024; - in subordine, dichiarare infondato, in fatto e in diritto, il gravame proposto dal Sig. e per l'effetto confermare la sentenza n. 2964/2024, Tribunale di Pt_1
Milano, pubblicata in data 15.3.2024”.
*
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A. ha impugnato la sentenza del Tribunale di Milano n. 2964\2024 che ha rigettato le Parte_1 domande dallo stesso svolte nei confronti di condannandolo altresì al Controparte_1 pagamento delle spese di lite del grado, quantificate in euro € 7.616,00 oltre accessori.
B. Il primo grado di giudizio con atto di citazione notificato il 13.1.2021, ha convenuto in giudizio Parte_1 [...] al fine di accertare l'infondatezza delle pretese creditorie della stessa, sottese CP_1 all'iscrizione del suo nominativo alla Centrale Rischi della Banca d'Italia.
In subordine ha chiesto di accertare l'intervenuta prescrizione dei crediti fondanti le pretese della banca, e in ogni caso di dichiarare l'illegittimità della segnalazione, per violazione del procedimento istruttorio previsto per le operazioni di segnalazione. pagina 2 di 7 Ha infine domandato la condanna di “a realizzare quanto necessario per la totale CP_1 cancellazione, con effetto retroattivo, di ogni segnalazione inerente alla sofferenza di cui è causa”.
In punto di fatto ha dedotto
- di intrattenere da oltre un decennio rapporti con la Cassa di Risparmio di Bra spa (poi incorporata in e di aver sottoscritto con quest'ultima un contratto corrente bancario, estinto in Controparte_1 data 6 febbraio 2008, e un mutuo ipotecario, estinto in data 3 dicembre 2007;
-di avere domandato alla suddetta banca di ottenere credito per la propria attività lavorativa, e di avere ricevuto un netto rifiuto;
- di aver scoperto, solo a seguito del rifiuto del credito, che la banca lo aveva segnalato alla Centrale
Rischi;
-che la banca, in riscontro al reclamo dalla stessa proposto, con comunicazione del 27.11.2020 aveva dichiarato di non aver operato alcuna segnalazione;
- che a poi, nelle more, incorporato Cassa di Risparmio di Bra spa. Controparte_1
Nel merito ha eccepito
-l'illegittimità della segnalazione e l'infondatezza delle eventuali ragioni creditorie della banca che hanno determinato la segnalazione;
- in via subordinata, la prescrizione di qualsivoglia ragione di credito;
- la mancata osservanza da parte della banca degli obblighi propri del procedimento istruttorio, in particolare ha lamentato che fosse stato omesso l'avviso dell'appostazione a sofferenza della sua posizione e della segnalazione. ritualmente costituitasi, ha riferito di non aver posto in essere alcuna Controparte_1 segnalazione del nominativo dell'attore alla Centrale rischi della Banca d'Italia. Al riguardo ha rilevato che non ha fornito alcuna prova a sostegno del proprio assunto, e in particolare in punto di Pt_1 avvenuta segnalazione, non avendo prodotto alcun documento da cui si possa desumere o riscontrare quanto dallo stesso sostenuto.
Ha prodotto comunicazione del 27.11.2020, con la quale la banca, a seguito del reclamo dell'attore, aveva già precisato di non aver effettuato alcuna segnalazione a sofferenza a carico di Pt_1
Ha quindi domandato che venisse dichiarata l'improcedibilità della domanda, in quanto non preceduta dal tentativo obbligatorio di mediazione, e nel merito ha insistito per il rigetto della stessa in quanto infondata.
C. La sentenza del Tribunale
pagina 3 di 7 Il primo giudice ha ritenuto che dalla documentazione prodotta dall'attore non risultasse che fosse stata effettuata alcuna segnalazione a sofferenza da parte di o della sua dante causa Cassa Controparte_1 di Risparmio di Bra e che pertanto la domanda svolta da fosse infondata. Pt_1
Con riferimento alla visura dell'archivio della centrale Rischi della Banca d'Italia (doc. 4) ha precisato che le iscrizioni presenti a carico di relative alla Cassa di Risparmio di Bra, sono solo Parte_1 di due tipi:
1)“rischi a scadenza”, da pagina 122 a pagina 146;
2)“garanzie ricevute” da pagina 173 a 298; con riferimento ai rischi a scadenza, atteso che non vi è alcuna iscrizione successiva relativa a rapporti credito debito tra attore e dopo il 2007, secondo il Tribunale si evince che ha adempiuto CP_1 Pt_1 correttamente ai suoi obblighi;
quanto alle garanzie ricevute, le iscrizioni fanno riferimento a garanzie personali di Parte_1 fornite alla società Neber srl.
Il Tribunale ha quindi rilevato che neanche da tale documento emerge alcuna segnalazione a sofferenza da parte della Cassa di risparmio Bra.
Non risultando provata l'addotta segnalazione a sofferenza, ha ritenuto l'infondatezza della domanda svolta dall'attore.
D. I motivi di appello
L'appellante ha ritenuto l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha affermato che non sussiste la prova della segnalazione a sofferenza.
Gli argomenti dedotti a fondamento dell'impugnazione sono stati espressi nell'ambito di un unico ampio motivo e possono essere così sintetizzati:
- la distinzione fra segnalazioni a sofferenza e altre segnalazioni non è dirimente, in quanto anche le altre segnalazioni della banca sono “lesive” e devono essere cancellate;
- le indebite segnalazioni hanno comportato a carico di un danno all' immagine personale, e Pt_1 violato la disciplina sul trattamento dei dati personali;
- la banca in ragione delle suddette segnalazioni è responsabile in via contrattuale;
pertanto, la prova di aver correttamente adempiuto alla tenuta dei dati e alla cancellazioni degli stessi incombe su di essa;
- sussiste altresì la responsabilità aquiliana della banca in relazione al nocumento subito a causa dell'illecito trattamento dei dati personali.
E. La posizione dell'appellato pagina 4 di 7 La ha rilevato che la domanda originariamente posta in essere da con l'atto di citazione CP_1 Pt_1 introduttivo del primo grado di giudizio verteva esclusivamente sulla addotta “illegittimità della segnalazione di sofferenza” (si vedano la citazione, le tre memorie istruttorie), e che la stessa è stata modificata solo in sede di precisazione delle conclusioni del primo grado di giudizio con l'espressione
“illegittimità della segnalazione de qua”, utilizzata anche nelle domande proposte in sede di appello.
Ha quindi ribadito che la banca non ha posto in essere segnalazioni a sofferenza a carico dell'appellante, come risulta altresì dalla documentazione in atti (doc.ti 3, 4 appellante).
Ha riferito, come già osservato nel primo grado di giudizio, che la sola segnalazione a sofferenza alla
Centrale Rischi che le risultava a carico di era del 2019, per euro 117.000,00 ed era stata Pt_1 effettuata da altra non dalla Cassa di Risparmio di Bra, circostanza mai contestata dallo stesso CP_1
Pt_1
Sulla base di queste premesse, con specifico riferimento all'appello, ha eccepito:
a) l'inammissibilità delle nuove contestazioni e deduzioni svolte da con l'atto di appello. Pt_1
Precisamente, rispetto alla ricostruzione dei fatti compiuta dal Tribunale, la violazione del diritto al trattamento dei dati, la mancata rilevazione dell'omessa esecuzione dell'obbligo di rimuovere le segnalazioni contestate, l'inadempimento contrattuale e la responsabilità aquiliana;
b) l'inammissibilità ai sensi dell'art. 345 comma 2 c.p.c. della nuova produzione documentale, depositata con la citazione in appello. In particolare, si riferisce al documento denominato “Documento
FAQ banca”, del quale ha domandato l'espunzione;
c) l'inammissibilità dell'appello per manifesta infondatezza.
Sul punto ha osservato che le segnalazioni alla Centrale Rischi, a sofferenza o meno, sono dovute ex lege, ove ne ricorrono i presupposti, per il solo fatto che gli istituti di credito sono iscritti all'albo previsto dall'art. 13 TUB. Pertanto, la loro cancellazione è del tutto impossibile da parte dell'intermediario, sicché sarebbe abnorme la richiesta di cancellazione svolta dall'appellante.
F. Il giudizio di secondo grado
All'esito della prima udienza, il 13.11.2024, la Corte ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza svolta dall'appellante e fissato l'udienza del 25.2.2026, poi anticipata al
8.10.25, per la rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 352
c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi.
All'udienza dell'8.10.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE pagina 5 di 7 La Corte ritiene l'appello infondato per le seguenti ragioni.
1.Occorre innanzitutto rilevare che la prospettazione in fatto svolta dall'appellante è generica e non circostanziata. Anche in base a quanto dedotto dallo stesso, oltre che sulla scorta dei documenti prodotti, non è dato desumere la presenza di segnalazioni pregiudizievoli nei suoi confronti poste in essere dall'appellata e conseguentemente la sussistenza di un vulnus della sua sfera giuridica riferibile a condotte riconducibili alla Banca.
La Centrale Rischi della Banca d'Italia può essere definita una sorta di database contenente le informazioni relative ai crediti concessi verso vari soggetti, persone fisiche e giuridiche. In essa confluiscono diversi tipi di segnalazione:
a) le 'sofferenze', definite come “finanziamenti in essere nei confronti di soggetti che versano in una situazione di grave e non transitoria difficoltà economica che rende gli stessi incapaci di adempiere alle proprie obbligazioni”;
b) le 'garanzie ricevute', definite come “garanzie personali e reali che l'intermediario riceve dal soggetto segnalato (garante) in favore di un soggetto (garantito) al quale l'intermediario stesso ha concesso un finanziamento”;
c) i 'rischi a scadenza', definiti come “finanziamenti rimborsati dal cliente secondo modalità e scadenze prefissate contrattualmente (ad es. mutuo, leasing)”.
Nel caso di specie le iscrizioni relative alla , inerenti alla posizione di Controparte_2
risultano solo di due tipi: garanzie ricevute e rischi a scadenza. Pt_1
Trattasi dunque di segnalazioni non pregiudizievoli, che non hanno comportato alcuna lesione in capo a tenuto conto altresì di quanto dallo stesso riferito negli atti di causa e di quanto riscontrabile dai Pt_1 documenti prodotti in giudizio.
Circa i 'rischi a scadenza' si evince, dal documento che ha prodotto in primo grado, che lo stesso Pt_1 ha adempiuto correttamente ai suoi obblighi, tant'è che non vi è alcuna iscrizione successiva, relativa a rapporti di credito debito fra l'appellante e la dopo il 2007. CP_1
Circa le 'garanzie ricevute', per quanto attiene alle garanzie ricevute dalla Banca, le iscrizioni fanno riferimento a garanzie personali di fornite alla società Neber srl, società di famiglia, cui ha Pt_1 Pt_1 concesso delle garanzie personali.
In conclusione, dalla lettura dei documenti prodotti da nel primo grado di giudizio (doc.ti 3 e 4) Pt_1 si desume che lo stesso ha adempiuto alle sue obbligazioni, ha concesso garanzie personali alla società di famiglia;
non ha mai avuto segnalazioni pregiudizievoli o a sofferenza da parte della
[...]
. Controparte_2
pagina 6 di 7 Ogni ulteriore argomentazione o allegazione svolta da deve ritenersi assorbita nell'accertamento Pt_1 della insussistenza di iscrizioni pregiudizievoli a suo carico, e pertanto di condotte lesive nei suoi confronti da parte della Banca.
Quanto alla produzione del documento denominato “Documento FAQ banca”, prodotto da nel Pt_1 presente grado di giudizio, si osserva che, pur volendo prescindere da ogni valutazione in punto di ammissibilità dello stesso, esso non è stato neanche esplicato dall'appellante con riguardo al contenuto e alla funzione, ed è comunque irrilevante ai fini del giudizio.
2. Le spese di lite seguono la soccombenza. Sono poste a carico dell'appellante e liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri medi, tenuto conto del valore, della natura della complessità della controversia, dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
La Corte d'Appello Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 nei confronti di avverso la sentenza n. 2964\2024 del Tribunale di
[...] Controparte_1
Milano, così provvede:
1) rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza n. 2964\2024 del Tribunale di Milano;
2) condanna al pagamento a favore di delle spese di Parte_1 Controparte_1 giudizio del presente grado, liquidate in euro 6.946,00, oltre spese forfettarie nella misura del
15%, CPA e IVA se dovuta;
3) dà atto che sussistono a carico dell'appellante i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R.
115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis art. 13 cit.
Milano, 8 ottobre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
ST UT IC LL AR
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile nelle persone dei magistrati:
dr. IC LL AR Presidente
dr.ssa Alessandra Arceri Consigliere
dr.ssa ST UT Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 976\2024 promossa in grado d'appello avverso la sentenza del Tribunale di
Milano n. 2964\2024;
DA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Marco Verani, Parte_1 C.F._1 come da procura acclusa alla costituzione di nuovo difensore dell'8.7.2025, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, a Lodi, Corso Vittorio Emanuele II n. 8 -
Email_1
APPELLANTE contro
P.I. ,) rappresentata e difesa dall'avv. Michele Binetti, come da Controparte_1 P.IVA_1 procura acclusa alla comparsa di costituzione in appello, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, in Via Vittorio Emanuele II n. 1, Brescia- Email_2
APPELLATA
Oggetto: responsabilità banca, segnalazione a sofferenza
*
CONCLUSIONI
Per l'appellante Parte_1
pagina 1 di 7 “Voglia la CORTE DI APPELLO adita, in riforma dell'impugnata sentenza:
1. - Nel merito, accertare e dichiarare l'inesistenza di qualsivoglia rapporto suscettibile di fondare in capo alla (ora pretese creditorie poste a base delle segnalazioni di Controparte_2 CP_1 cui è causa;
- Accertare e dichiarare, in subordine, l'infruttuoso decorso temporale e, quindi, la maturazione della prescrizione per crediti fondativi le eventuali pretese dell'intermediario;
2. - Per effetto di quanto sopra, condannare la società appellata ( a realizzare quanto CP_1 necessario per la totale cancellazione, con effetto retroattivo, di ogni segnalazione (ancorchè atteggiantesi come “rilevazione pregressa”) da essa effettuata in danno del sig. Parte_1
3. - Condannare l'appellata al rimborso delle spese di lite del doppio grado di giudizio con attribuzione al difensore per anticipo fattone”.
Per l'appellata Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'appello di Milano, contrariis reiectis¸ con vittoria di spese di lite: preliminarmente - dichiarare inammissibili le nuove contestazioni e le nuove produzioni documentali e ogni produzione avversaria illegittima;
nel merito - in principalità, dichiarare inammissibile e comunque manifestamente infondato il gravame proposto dal Sig. e per l'effetto confermare la sentenza n. 2964/2024, Tribunale di Pt_1
Milano, pubblicata in data 15.3.2024; - in subordine, dichiarare infondato, in fatto e in diritto, il gravame proposto dal Sig. e per l'effetto confermare la sentenza n. 2964/2024, Tribunale di Pt_1
Milano, pubblicata in data 15.3.2024”.
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A. ha impugnato la sentenza del Tribunale di Milano n. 2964\2024 che ha rigettato le Parte_1 domande dallo stesso svolte nei confronti di condannandolo altresì al Controparte_1 pagamento delle spese di lite del grado, quantificate in euro € 7.616,00 oltre accessori.
B. Il primo grado di giudizio con atto di citazione notificato il 13.1.2021, ha convenuto in giudizio Parte_1 [...] al fine di accertare l'infondatezza delle pretese creditorie della stessa, sottese CP_1 all'iscrizione del suo nominativo alla Centrale Rischi della Banca d'Italia.
In subordine ha chiesto di accertare l'intervenuta prescrizione dei crediti fondanti le pretese della banca, e in ogni caso di dichiarare l'illegittimità della segnalazione, per violazione del procedimento istruttorio previsto per le operazioni di segnalazione. pagina 2 di 7 Ha infine domandato la condanna di “a realizzare quanto necessario per la totale CP_1 cancellazione, con effetto retroattivo, di ogni segnalazione inerente alla sofferenza di cui è causa”.
In punto di fatto ha dedotto
- di intrattenere da oltre un decennio rapporti con la Cassa di Risparmio di Bra spa (poi incorporata in e di aver sottoscritto con quest'ultima un contratto corrente bancario, estinto in Controparte_1 data 6 febbraio 2008, e un mutuo ipotecario, estinto in data 3 dicembre 2007;
-di avere domandato alla suddetta banca di ottenere credito per la propria attività lavorativa, e di avere ricevuto un netto rifiuto;
- di aver scoperto, solo a seguito del rifiuto del credito, che la banca lo aveva segnalato alla Centrale
Rischi;
-che la banca, in riscontro al reclamo dalla stessa proposto, con comunicazione del 27.11.2020 aveva dichiarato di non aver operato alcuna segnalazione;
- che a poi, nelle more, incorporato Cassa di Risparmio di Bra spa. Controparte_1
Nel merito ha eccepito
-l'illegittimità della segnalazione e l'infondatezza delle eventuali ragioni creditorie della banca che hanno determinato la segnalazione;
- in via subordinata, la prescrizione di qualsivoglia ragione di credito;
- la mancata osservanza da parte della banca degli obblighi propri del procedimento istruttorio, in particolare ha lamentato che fosse stato omesso l'avviso dell'appostazione a sofferenza della sua posizione e della segnalazione. ritualmente costituitasi, ha riferito di non aver posto in essere alcuna Controparte_1 segnalazione del nominativo dell'attore alla Centrale rischi della Banca d'Italia. Al riguardo ha rilevato che non ha fornito alcuna prova a sostegno del proprio assunto, e in particolare in punto di Pt_1 avvenuta segnalazione, non avendo prodotto alcun documento da cui si possa desumere o riscontrare quanto dallo stesso sostenuto.
Ha prodotto comunicazione del 27.11.2020, con la quale la banca, a seguito del reclamo dell'attore, aveva già precisato di non aver effettuato alcuna segnalazione a sofferenza a carico di Pt_1
Ha quindi domandato che venisse dichiarata l'improcedibilità della domanda, in quanto non preceduta dal tentativo obbligatorio di mediazione, e nel merito ha insistito per il rigetto della stessa in quanto infondata.
C. La sentenza del Tribunale
pagina 3 di 7 Il primo giudice ha ritenuto che dalla documentazione prodotta dall'attore non risultasse che fosse stata effettuata alcuna segnalazione a sofferenza da parte di o della sua dante causa Cassa Controparte_1 di Risparmio di Bra e che pertanto la domanda svolta da fosse infondata. Pt_1
Con riferimento alla visura dell'archivio della centrale Rischi della Banca d'Italia (doc. 4) ha precisato che le iscrizioni presenti a carico di relative alla Cassa di Risparmio di Bra, sono solo Parte_1 di due tipi:
1)“rischi a scadenza”, da pagina 122 a pagina 146;
2)“garanzie ricevute” da pagina 173 a 298; con riferimento ai rischi a scadenza, atteso che non vi è alcuna iscrizione successiva relativa a rapporti credito debito tra attore e dopo il 2007, secondo il Tribunale si evince che ha adempiuto CP_1 Pt_1 correttamente ai suoi obblighi;
quanto alle garanzie ricevute, le iscrizioni fanno riferimento a garanzie personali di Parte_1 fornite alla società Neber srl.
Il Tribunale ha quindi rilevato che neanche da tale documento emerge alcuna segnalazione a sofferenza da parte della Cassa di risparmio Bra.
Non risultando provata l'addotta segnalazione a sofferenza, ha ritenuto l'infondatezza della domanda svolta dall'attore.
D. I motivi di appello
L'appellante ha ritenuto l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha affermato che non sussiste la prova della segnalazione a sofferenza.
Gli argomenti dedotti a fondamento dell'impugnazione sono stati espressi nell'ambito di un unico ampio motivo e possono essere così sintetizzati:
- la distinzione fra segnalazioni a sofferenza e altre segnalazioni non è dirimente, in quanto anche le altre segnalazioni della banca sono “lesive” e devono essere cancellate;
- le indebite segnalazioni hanno comportato a carico di un danno all' immagine personale, e Pt_1 violato la disciplina sul trattamento dei dati personali;
- la banca in ragione delle suddette segnalazioni è responsabile in via contrattuale;
pertanto, la prova di aver correttamente adempiuto alla tenuta dei dati e alla cancellazioni degli stessi incombe su di essa;
- sussiste altresì la responsabilità aquiliana della banca in relazione al nocumento subito a causa dell'illecito trattamento dei dati personali.
E. La posizione dell'appellato pagina 4 di 7 La ha rilevato che la domanda originariamente posta in essere da con l'atto di citazione CP_1 Pt_1 introduttivo del primo grado di giudizio verteva esclusivamente sulla addotta “illegittimità della segnalazione di sofferenza” (si vedano la citazione, le tre memorie istruttorie), e che la stessa è stata modificata solo in sede di precisazione delle conclusioni del primo grado di giudizio con l'espressione
“illegittimità della segnalazione de qua”, utilizzata anche nelle domande proposte in sede di appello.
Ha quindi ribadito che la banca non ha posto in essere segnalazioni a sofferenza a carico dell'appellante, come risulta altresì dalla documentazione in atti (doc.ti 3, 4 appellante).
Ha riferito, come già osservato nel primo grado di giudizio, che la sola segnalazione a sofferenza alla
Centrale Rischi che le risultava a carico di era del 2019, per euro 117.000,00 ed era stata Pt_1 effettuata da altra non dalla Cassa di Risparmio di Bra, circostanza mai contestata dallo stesso CP_1
Pt_1
Sulla base di queste premesse, con specifico riferimento all'appello, ha eccepito:
a) l'inammissibilità delle nuove contestazioni e deduzioni svolte da con l'atto di appello. Pt_1
Precisamente, rispetto alla ricostruzione dei fatti compiuta dal Tribunale, la violazione del diritto al trattamento dei dati, la mancata rilevazione dell'omessa esecuzione dell'obbligo di rimuovere le segnalazioni contestate, l'inadempimento contrattuale e la responsabilità aquiliana;
b) l'inammissibilità ai sensi dell'art. 345 comma 2 c.p.c. della nuova produzione documentale, depositata con la citazione in appello. In particolare, si riferisce al documento denominato “Documento
FAQ banca”, del quale ha domandato l'espunzione;
c) l'inammissibilità dell'appello per manifesta infondatezza.
Sul punto ha osservato che le segnalazioni alla Centrale Rischi, a sofferenza o meno, sono dovute ex lege, ove ne ricorrono i presupposti, per il solo fatto che gli istituti di credito sono iscritti all'albo previsto dall'art. 13 TUB. Pertanto, la loro cancellazione è del tutto impossibile da parte dell'intermediario, sicché sarebbe abnorme la richiesta di cancellazione svolta dall'appellante.
F. Il giudizio di secondo grado
All'esito della prima udienza, il 13.11.2024, la Corte ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza svolta dall'appellante e fissato l'udienza del 25.2.2026, poi anticipata al
8.10.25, per la rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 352
c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi.
All'udienza dell'8.10.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE pagina 5 di 7 La Corte ritiene l'appello infondato per le seguenti ragioni.
1.Occorre innanzitutto rilevare che la prospettazione in fatto svolta dall'appellante è generica e non circostanziata. Anche in base a quanto dedotto dallo stesso, oltre che sulla scorta dei documenti prodotti, non è dato desumere la presenza di segnalazioni pregiudizievoli nei suoi confronti poste in essere dall'appellata e conseguentemente la sussistenza di un vulnus della sua sfera giuridica riferibile a condotte riconducibili alla Banca.
La Centrale Rischi della Banca d'Italia può essere definita una sorta di database contenente le informazioni relative ai crediti concessi verso vari soggetti, persone fisiche e giuridiche. In essa confluiscono diversi tipi di segnalazione:
a) le 'sofferenze', definite come “finanziamenti in essere nei confronti di soggetti che versano in una situazione di grave e non transitoria difficoltà economica che rende gli stessi incapaci di adempiere alle proprie obbligazioni”;
b) le 'garanzie ricevute', definite come “garanzie personali e reali che l'intermediario riceve dal soggetto segnalato (garante) in favore di un soggetto (garantito) al quale l'intermediario stesso ha concesso un finanziamento”;
c) i 'rischi a scadenza', definiti come “finanziamenti rimborsati dal cliente secondo modalità e scadenze prefissate contrattualmente (ad es. mutuo, leasing)”.
Nel caso di specie le iscrizioni relative alla , inerenti alla posizione di Controparte_2
risultano solo di due tipi: garanzie ricevute e rischi a scadenza. Pt_1
Trattasi dunque di segnalazioni non pregiudizievoli, che non hanno comportato alcuna lesione in capo a tenuto conto altresì di quanto dallo stesso riferito negli atti di causa e di quanto riscontrabile dai Pt_1 documenti prodotti in giudizio.
Circa i 'rischi a scadenza' si evince, dal documento che ha prodotto in primo grado, che lo stesso Pt_1 ha adempiuto correttamente ai suoi obblighi, tant'è che non vi è alcuna iscrizione successiva, relativa a rapporti di credito debito fra l'appellante e la dopo il 2007. CP_1
Circa le 'garanzie ricevute', per quanto attiene alle garanzie ricevute dalla Banca, le iscrizioni fanno riferimento a garanzie personali di fornite alla società Neber srl, società di famiglia, cui ha Pt_1 Pt_1 concesso delle garanzie personali.
In conclusione, dalla lettura dei documenti prodotti da nel primo grado di giudizio (doc.ti 3 e 4) Pt_1 si desume che lo stesso ha adempiuto alle sue obbligazioni, ha concesso garanzie personali alla società di famiglia;
non ha mai avuto segnalazioni pregiudizievoli o a sofferenza da parte della
[...]
. Controparte_2
pagina 6 di 7 Ogni ulteriore argomentazione o allegazione svolta da deve ritenersi assorbita nell'accertamento Pt_1 della insussistenza di iscrizioni pregiudizievoli a suo carico, e pertanto di condotte lesive nei suoi confronti da parte della Banca.
Quanto alla produzione del documento denominato “Documento FAQ banca”, prodotto da nel Pt_1 presente grado di giudizio, si osserva che, pur volendo prescindere da ogni valutazione in punto di ammissibilità dello stesso, esso non è stato neanche esplicato dall'appellante con riguardo al contenuto e alla funzione, ed è comunque irrilevante ai fini del giudizio.
2. Le spese di lite seguono la soccombenza. Sono poste a carico dell'appellante e liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri medi, tenuto conto del valore, della natura della complessità della controversia, dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
La Corte d'Appello Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 nei confronti di avverso la sentenza n. 2964\2024 del Tribunale di
[...] Controparte_1
Milano, così provvede:
1) rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza n. 2964\2024 del Tribunale di Milano;
2) condanna al pagamento a favore di delle spese di Parte_1 Controparte_1 giudizio del presente grado, liquidate in euro 6.946,00, oltre spese forfettarie nella misura del
15%, CPA e IVA se dovuta;
3) dà atto che sussistono a carico dell'appellante i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R.
115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis art. 13 cit.
Milano, 8 ottobre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
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