Articolo 28 della Legge 22 dicembre 1975, n. 685
Articolo 27Articolo 29
Versione
30 dicembre 1975
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Versione
3 marzo 1983
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Versione
23 giugno 1985
Art. 28. Sanzioni

Chiunque, senza essere autorizzato, coltiva le piante indicate nell'articolo 26, e' assoggettato alle sanzioni penali ed amministrative stabilite per la fabbricazione illecita delle sostanze stesse.
Chiunque non osserva le prescrizioni e le garanzie cui l'autorizzazione e' subordinata, e' punito, salvo che il fatto non costituisca reato piu' grave, con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da lire centomila a lire quattrocentomila.
((In ogni caso le piante illegalmente coltivate sono sequestrate e confiscate. Si applicano le disposizioni dell'articolo 80-ter)) (2a)
---------------- AGGIORNAMENTO (2a) La Corte Costituzionale, con sentenza 28 gennaio-22 febbraio 1983, n. 31 (in G.U. 1a s.s. 02/03/1983, n. 60) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale della presente legge nelle parti concernenti le attribuzioni delle regioni, in cui, relativamente all'ambito territoriale del Trentino-Alto Adige, non statuisce che dette attribuzioni spettano alle province di Trento e Bolzano.
Entrata in vigore il 23 giugno 1985
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