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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 15/12/2025, n. 2161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 2161 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione Prima Civile
La Corte d'Appello di Bologna, riunita in Camera di Consiglio in persona dei
Magistrati: dott. Giuseppe de Rosa Presidente rel. dott. Antonella Allegra Consigliere dott. Rosario Lionello Rossino Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa con atto di citazione del 12 ottobre 2021 – R.G. 1941/2021,
TRA
(C.F. ), nata a [...] il 13 Parte_1 C.F._1 febbraio 1961, residente in [...], con il patrocinio dell'Avv.
RI HI OR (C.F. – P.E.C. C.F._2
– fax 051/333119) del Foro di Bologna, Email_1 con Studio legale in Bologna, via Marsili n. 15, ed elettivamente domiciliata presso lo
Studio del difensore.
Appellante
CONTRO
(C.F. ), nato a [...] il 6 aprile Controparte_1 C.F._3
1984, residente in [...], P.zza Carducci n. 3/5, (C.F. Controparte_2
), nata a [...] il [...], residente in [...]
Nazario Sauro n. 15, (C.F. ), nata a [...] C.F._5
Bologna il 6 agosto 1957, residente in [...], con il patrocinio dell'Avv. Grazia Gamberini (C.F. – P.E.C. C.F._6
– fax 051/222078) del Foro di Bologna, con Studio Email_2 legale in Bologna, via Rizzoli n. 7, ed elettivamente domiciliati presso il domicilio telematico del difensore Email_3 Convenuti
Oggetto: impugnazione della sentenza n. 2014/2021 del 27 luglio – 10 agosto 2021, pubblicata in data 3 settembre 2021, Tribunale di Bologna.
Conclusioni parte appellante
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, con pienezza di cognizione, previo svolgimento dell'istruttoria, in riforma dell'impugnata sentenza n 2014/2021 all'esito della causa di primo grado iscritta al R.G. 3331/2020,
In via istruttoria, ammettere prova per testi, richiesta in primo grado e non ammessa, sui seguenti capitoli, preceduti dal prefisso “vero che”:
1) in data 13/10/2018 Lei, in qualità di Psichiatra presso il CSM di Budrio (BO), ha certificato: «Al colloquio odierno appare bene orientato nello spazio e nel tempo. Non presenta alterazioni della forma né del contenuto dei pensieri. Non sono rilevabili alterazioni del tono dell'umore. Al colloquio è collaborante e lucido. Memoria ben conservata, non presenta disturbi cognitivi” (si rammostri all.9);
2) in data del 10/12/2018 presso l'Ospedale S. Viola veniva effettuata la visita al dr.
Persona_1
3) in tale occasione ha potuto confermare lo stesso stato di salute e di capacità di discernere dello stesso senza rilevare significative alterazioni CP_1 comportamentali né psicopatologiche di pertinenza psichiatrica in atto;
4) in data 6/11/2018 presso lo studio del dr. in Strada Maggiore 70, Bologna, Per_2 unitamente al medesimo dr. , lei visitava il dr. Per_2 Persona_1
5) in detta occasione lei e il dott. avete avuto un colloquio con il di Per_2 CP_1 circa un'ora;
6) in detta occasione avete accertato lo stato di salute e di capacità di discernere del dr.
CP_1
7) in data 24/12/2018 presso la residenza del signor a Cadriano lei aveva un CP_1 colloquio con il di circa un'ora; CP_1
8) in detta occasione accertava che lo stato di salute e di capacità di discernere del dr. veniva confermato rispetto alla precedente visita e colloquio;
CP_1
pag. 2/15 9) ha frequentato il dott. periodicamente e negli ultimi anni della sua vita CP_1 anche settimanalmente lo sentiva al telefono e lo vedeva recandosi presso la residenza in Cadriano;
10) in dette occasioni, nelle frequenti visite e quindi anche nel 2018, lei aveva avuto modo di constatare la capacità di discernimento dello stesso;
11) tale frequentazione continuava anche quando il dr. si trovava in ospedale CP_1 ed era consapevole e cosciente;
12) il dottor riferiva rapporti di affetto e stretta vicinanza con alcuni amici, CP_1 anziché con la famiglia;
13) il dottor i primi mesi del 2018 le riferiva di avere intenzione di fare CP_1 testamento;
14) in data 12 ottobre 2018 ha ricevuto presso il suo studio il dott. per un CP_1 colloquio in ambito successorio;
15) in data 15 ottobre 2018 il dott. le ha consegnato fiduciariamente il suo CP_1 testamento da lei successivamente pubblicato.
Si indicano quali testi:
- dott. AUSL di Bologna, domiciliato a Bologna via Castiglione 29 , sui Tes_1 capitoli 1-3;
- Prof. domiciliato in Bologna Viale Leandro Alberti 66/2, sul capitolo Testimone_2
4-8,
- , domiciliata in Bologna Strada Maggiore 71, sul capitolo 9-13 Testimone_3
- domiciliato in Bologna Via Novaro 22, sul capitolo 9-13 Testimone_4
- dr. , Notaio in Bologna, Via Indipendenza 54 sul capitolo 14-15. Tes_5
All'esito o comunque, nel merito,
- ferme le statuizioni di cui sopra, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, accertare e dichiarare la validità del testamento olografo redatto dal dottor Per_1
nonché l'inammissibilità della domanda di riduzione per la genericità e
[...] indeterminatezza dell'oggetto e per l'effetto respingere siccome infondate in fatto e in diritto tutte le domande svolte dagli attori.
- nella denegata ipotesi di mancato integrale rigetto dell'azione di riduzione delle disposizioni testamentarie, voglia disporre la riunione fittizia per la formazione del pag. 3/15 compendio da dividersi e, tenendo conto del donatum e di quanto ricevuto in vita a qualsiasi titolo, disporre la collazione;
- conseguentemente ordinare la restituzione all'appellante di tutte le somme dallo stesso nel frattempo corrisposte in forza dell'impugnata sentenza, oltre interessi legali dall'esborso al saldo;
- condannare gli odierni attori al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ex art. 96 cpc, a favore della convenuta, nella misura che verrà quantificata in corso di causa e/o in subordine liquidata in via equitativa.
Con vittoria di compensi professionali, spese forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.”
Conclusioni parte appellata
“Respingere l'appello proposto da avverso la sentenza impugnata Parte_1 perchè infondato e, in accoglimento dell'appello incidentale qui proposto dagli eredi dichiarare nullo, ovvero annullare o comunque dichiarare inefficace il CP_1 testamento olografo rilasciato in data 15 ottobre 2018 da (nato a [...]
Bologna il 19 ottobre 1955 e deceduto in Bologna il 27 novembre 2019) e pubblicato in data 5 dicembre 2019 con atto del Notaio di Bologna, per i motivi esposti Tes_5 nell'atto di citazione introduttivo del procedimento di primo grado, nei successivi scritti difensivi e nel presente atto (mancanza di autorizzazione ex art. 412 C.C. da parte del
Giudice alla redazione del testamento e mancata partecipazione ed assistenza dell'Amministratore di sostegno alla redazione del testamento stesso, ovvero per incapacità di intendere e di volere del defunto ex art. 591C.C.), accertando quindi che gli appellanti incidentali sono gli unici eredi del defunto, e liquidando le spese processuali a carico di relative al procedimento di primo grado e Parte_1 fase cautelare, quanto meno nella misura richiesta in narrativa (compensi per euro
30.162 oltre rimborso spese anticipate, rimborso spese generali ed accessori di Legge)
IN VIA SUBORDINATA
Accertato che il predetto testamento è lesivo delle quote di legittima riservate dalla
Legge alla moglie ed ai figli e e che CP_3 CP_1 Controparte_2 pertanto i predetti hanno diritto alla reintegrazione delle quote ereditarie a loro pag. 4/15 spettanti come previsto dagli artt. 553 e segg. C.C., annullare parzialmente le disposizioni contenute nel testamento stesso e conseguentemente ridurle, accertando che, ai sensi dell'art. 542 C.C., alla moglie ed ai due figli spetta la quota dei tre quarti del patrimonio ereditario del defunto e pertanto di tutti beni, crediti, Persona_1 debiti e quant'altro indicato ed elencato nell' inventario redatto dal Notaio Per_3 di Bologna in data 26 febbraio 2020, e già prodotto in atti, da aversi qui per integralmente richiamato e trascritto.
IN OGNI CASO
Respingere ogni diversa domanda e/o eccezione, anche istruttoria, proposta da
[...] perché infondata. Parte_1
Con la rifusione di tutte le spese ed i compensi anche del procedimento di appello, oltre rimborso spese generali, Cpa , Iva e quant'altro.
IN VIA SUBORDINATA ISTRUTTORIA
Per l'ipotesi subordinata in cui si ritenga di procedere ad istruttoria, si chiede l'ammissione dei seguenti mezzi istruttori:
A) prova per testimoni sui seguenti capitoli:
1) Vero che la Rag. , nella sua qualità di Amministratore di Sostegno di Testimone_6
( in seguito indicata semplicemente come “ADS” ), nel periodo Persona_1 compreso tra il dicembre 2017 ed i primi mesi del 2018 chiese ripetutamente al di indicarle e di specificare quali e quanti fossero sia i suoi debiti personali, CP_1 sia quelli delle sue società I AT srl e Senzaspazio srl, ma il dichiarò di non CP_1 essere in grado di indicarli;
2) Vero che l'ADS, sulla base della sia pur parziale documentazione contabile e fiscale da lei reperita, nello stesso periodo accertò che il aveva debiti personali per CP_1 tasse e imposte non pagate per circa euro 700.000, oltre ai debiti esistenti nei confronti della moglie sia per finanziamenti da lei eseguiti in favore del CP_3 CP_1 sia per assegni di mantenimento dovuti alla stessa moglie ed alla figlia
[...]
, e non pagati;
CP_2
3) Vero che l'ADS accertò inoltre che le passività delle due società I AT e
Senzaspazio ammontavano a circa euro 2.500.000;
pag. 5/15 4) Vero che, nonostante che il negli anni antecedenti al 2017 avesse costruito e CP_1 successivamente venduto, tramite la sua società Senzaspazio srl, oltre 50 appartamenti in Granarolo Emilia, l'ADS non trovò nelle disponibilità finanziarie sia del CP_1 che delle predette società alcuna traccia degli utili realizzati mediante la vendita dei predetti immobili;
5) Vero che l'ADS non trovò traccia nelle disponibilità finanziarie del neppure CP_1 della somma di euro 410.000 da lui incassata il 14 gennaio 2016 a titolo di prezzo della vendita di un immobile di sua proprietà, posto in Riccione, eseguita con rogito
AL (doc. n. 11 di parte attrice), somma della quale il non fu in grado di CP_1 indicare come fosse stata impiegata;
6) Vero che nel 2018 il non era neppure in grado di ricordare ed indicare CP_1 quale fosse l'entità delle somme da lui percepite sia a titolo di pensione che di indennità di accompagnamento;
7) Vero che nella primavera del 2018 l'ADS venne informata dal medico di base del che l'aveva visitato al suo domicilio, di averlo trovato in condizioni di “ grave CP_1 sovraeccitazione e disforia”, e pertanto la invitava a far intervenire con urgenza il 118;
8) Una volta e ripetutamente ricoverato in Ospedale, nonostante la sua contrarietà espressa con aggressività ed insulti a medici e personale sanitario, in quanto il non rendendosi conto delle proprie gravi condizioni di salute, continuava ad CP_1 affermare di non essere malato, il interrompeva le cure e si autodimetteva CP_1 nonostante la contrarietà dei medici dell'Ospedale di Budrio;
9) Vero che nei primi mesi del 2018 il addirittura lasciò l'Ospedale senza CP_1 neppure firmare la propria autodimissione, e vi rientrò solo dopo essere stato convocato dal Giudice Tutelare, unitamente all'allora suo difensore Avv. Piero Gozzi, che lo convinse a riprendere le cure;
10) Vero che il allorchè rientrava al proprio domicilio dopo i ricoveri, CP_1 rifiutava di sottoporsi alle cure ed ai trattamenti farmacologici prescritti dai medici ospedalieri, affermando di stare benissimo e di essere in piena forma;
11) Vero che il espresse la medesima dichiarazione di cui sopra anche nel CP_1 corso di una udienza tenutasi il 1 ottobre 2018 avanti al Giudice Tutelare di Bologna, affermando di non fare più alcuna terapia in quanto guarito ed in perfetta forma, non pag. 6/15 rendendosi conto che da qualche mese i medici dell'Ospedale di Budrio avevano cessato di sottoporlo a terapie oncologiche perchè oramai non più guaribile;
12) Vero che nel corso di altra udienza tenutasi nel 2018 avanti al Giudice Tutelare
(precisi l'ADS la data) il presentò al Giudice la Signora CP_1 Testimone_7 qualificandola come “sua fidanzata”, mentre questa, anch'essa contestualmente presente all'udienza, negò l'esistenza di qualsiasi rapporto sentimentale tra di lei ed il confermando peraltro sia che il stesso non era assolutamente CP_1 CP_1 autosufficiente e che aveva necessità di assistenza continuativa, sia le condizioni di assoluto degrado della sua dimora;
13) Vero che il per tutto il 2018 ed il 2019, sino al suo decesso, era CP_1 continuativamente assistito al suo domicilio da varie badanti (almeno 6 o 7) che peraltro dopo brevi periodi di lavoro si dimettevano in quanto il le insultava, CP_1 maltrattava e minacciava;
14) Vero che nel 2018 almeno altre quattro badanti, non appena conosciuto il CP_1
e constatata la sua aggressività, rifiutarono di essere assunte;
15) Vero che il era solito trascurare completamente il proprio aspetto fisico, CP_1 non si lavava né si cambiava i vestiti, nonostante fossero visibilmente sporchi, se non saltuariamente, e spesso si orinava addosso anche in presenza dell'ADS e delle badanti;
16) Vero che il non era in grado di sostenere una conversazione per più di CP_1 qualche minuto, conversazione che interrompeva e dalla quale si estraniava per dedicarsi a consultare il proprio telefono cellulare;
17) Vero che il nello stesso periodo di cui sopra, ed anche in epoca anteriore, CP_1 non curava né la ricezione né il ritiro dalla Posta della corrispondenza a lui indirizzata, ivi comprese le notifiche di sanzioni amministrative, di atti giudiziari e fiscali;
18) Vero che il aveva realizzato nei terreni di sua proprietà, adiacenti alla sua CP_1 dimora, varie costruzioni abusive e che, non avendo attemperato alle ordinanze di demolizione emanate dal Comune di Granarolo Emilia, fu oggetto sia di sanzioni amministrative che di procedimento penale;
19) Vero che il era solito insultare e maltrattare anche il suo dipendente CP_1
(residente in [...]), da lui assunto dapprima Persona_4
pag. 7/15 quale dipendente delle sue società I AT e Senzaspazio srl, e successivamente riassunto per suo conto dall'ADS quale addetto alla manutenzione del parco ed ai terreni circostanti la sua dimora e ad altri vari lavori;
20) Vero che tali comportamenti si manifestarono con maggiore frequenza ed intensità dopo che il venne sottoposto, nell'inverno 2017/2018, alla chemioterapia per CP_1 contrastare il tumore diffusosi al cervello;
21) Vero che il dette fuoco ad una grande quantità di materiali plastici e di CP_1 rifiuti tossici collocati all'aperto in un terreno di sua proprietà posto in Bentivoglio, non rendendosi conto né che tale attività era non solo pericolosa ma anche vietata, né delle conseguenze che gli potevano derivare;
22) Vero che il insisteva nel potare alberi e piante con attrezzi, nonostante che CP_1 il Giudice Tutelare l'avesse espressamente vietato, in considerazione delle sue condizioni di salute e di invalido al 100%, come tale riconosciuto anche dall'AUSL;
23) Vero che il insisteva inoltre nel voler guidare la propria autovettura, CP_1 nonostante la patente di guida gli fosse stata ritirata dietro intervento in tal senso del
Giudice Tutelare, sinchè l'ADS non prese possesso dell'autovettura stessa per poi venderla;
24) Vero che nel 2018 il era in possesso di un grosso coltello, sinchè non gli CP_1 venne sequestrato;
25) Vero che il nel 2018 percosse la moglie con un bastone e, CP_1 CP_3 richiesto di spiegazioni in merito a tale comportamento, rispondeva sorridendo che si era trattato soltanto di “una bacchettata”;
26) Vero che il era solito fare acquisti di materiali edili in quantità largamente CP_1 superiore alle sue effettive necessità, per poi abbandonare o gettare via i materiali non utilizzati e sovrabbondanti.
Si indicano a testimoni la Rag. , domiciliata in Bologna, Piazza dei Testimone_6
Martiri n. 3, sui capitoli da 1 a 25, e Via Salieri 2, Argelato (BO) sui Persona_4 capitoli 19,20, 21, 22 , 23,24 e 26.
B) L'acquisizione agli atti dei verbali delle udienze, e dei relativi provvedimenti emessi dal Giudice Tutelare, aventi per oggetto le circostanze sopra indicate, contenuti nel pag. 8/15 procedimento di Amministrazione di sostegno R.G. n. 692/2017 V.G. del Tribunale di
Bologna.
Si chiede inoltre di respingere le richieste di prova testimoniale formulate dalla convenuta, per i motivi esposti in narrativa.”
Svolgimento del processo e motivi della decisione
I° grado.
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, , Controparte_1 [...]
e , premettendo di essere, rispettivamente, figli e CP_2 CP_3 moglie separata di , convenivano in giudizio Persona_1 Parte_1
, al fine di sentire pronunciare l'annullamento del testamento olografo, datato
[...]
15 ottobre 2018, vergato da e pubblicato in data 5 dicembre Persona_1
2019, nel quale veniva nominata erede universale la predetta Parte_1
, per i seguenti motivi: a) carenza di autorizzazione del Giudice ex art. 412
[...]
c.p.c. e di assistenza dell'Amministratore di Sostegno alla redazione del testamento;
b) incapacità di intendere e di volere del testatore ex art. 591 c.c.
In via subordinata, gli attori – nella denegata ipotesi in cui fosse ritenuto valido il testamento – chiedevano pronunciarsi la riduzione delle disposizioni contenute nel medesimo, in quanto lesive del diritto di riserva spettante ad essi quali eredi legittimari, accettanti con beneficio d'inventario.
Con comparsa si costituiva , chiedendo di accertare e Parte_1 dichiarare la validità del testamento olografo redatto da , nonché Persona_1
l'inammissibilità della domanda di riduzione per la genericità e indeterminatezza dell'oggetto e, per l'effetto, respingere siccome infondate in fatto e in diritto tutte le domande svolte dagli attori.
In corso di causa, la convenuta presentava istanza in via provvisoria e urgente per la consegna dei beni ereditari entrati nel possesso degli attori a seguito di accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario. Tale istanza veniva respinta.
Il Giudice riteneva con ordinanza la causa matura per la decisione e, precisate le conclusioni, la stessa veniva assegnata al Collegio, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. pag. 9/15 Visto l'art. 591 c.c., il Tribunale pronunciava con sentenza l'annullamento del testamento olografo redatto da , dichiarava aperta la successione Persona_1 legittima a favore di , e Controparte_1 Controparte_2 CP_3
e condannava la convenuta a rimborsare a parte attrice le spese di lite, oltre
[...]
IVA, CPA e spese generali come per legge.
Appello.
2. Con atto di citazione del 12 ottobre 2021 proponeva appello Parte_1
affinché, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, venisse accertata e
[...] dichiarata la validità del testamento olografo redatto da , nonché Persona_1
l'inammissibilità della domanda di riduzione per la genericità e indeterminatezza dell'oggetto, sulla base dei motivi che si riportano:
1) errata valutazione della portata dei decreti del GT di nomina di AdS e di conferma dello stesso;
1.1) sulla mancata valutazione di un fatto decisivo circa la mancanza delle limitazioni previste per la misura incapacitante e palese contraddizione della sentenza per errata estensione analogica della normativa dell'interdetto;
2) omessa valutazione dei fatti allegati costituenti prova della capacità naturale di come evidenziato dalla sottoscritta difesa per la dr. provati CP_1 Parte_1 anche ex art. 115 c.p.c.;
3) omessa valutazione del contenuto della scheda testamentaria e degli elementi da essa desumibili;
4) erronea mancata ammissione della prova testi decisiva ai fini della decisione, nonché erroneo apprezzamento delle prove, nonché violazione o falsa applicazione di norme di diritto in relazione all'art. 2697 cod. civ. (onere della prova) nella parte in cui il Tribunale di Bologna disattende le istanze istruttorie della presente difesa;
5) omessa pronuncia sulla generica ed indeterminata domanda di riduzione delle disposizioni testamentarie formulata in via subordinata;
6) ultrapetitum nella pronuncia di dichiarazione di apertura della successione legittima;
7) erronea liquidazione delle spese di lite per omessa valutazione della parziale soccombenza di parte avversa.
pag. 10/15 Con comparsa del 3 dicembre 2021 si sono costituiti in giudizio
[...]
, e , i quali concludevano CP_1 Controparte_2 CP_3 per la reiezione dell'appello ex adverso proposto in quanto infondato e, in accoglimento dell'appello incidentale, chiedevano che venisse dichiarato nullo, annullato o comunque dichiarato inefficace il testamento olografo per cui è causa, accertandosi come i predetti fossero gli unici eredi del defunto, per i seguenti motivi:
a) mancanza di autorizzazione ex art. 412 c.c. da parte del Giudice alla redazione del testamento e mancata partecipazione ed assistenza dell'Amministratore di sostegno alla redazione del testamento stesso;
b) incapacità di intendere e di volere del defunto ex art. 591 c.c.
In via subordinata gli appellati, accertata la lesività del testamento sulle quote di legittima per legge ad essi riservate, esperivano domanda di riduzione delle disposizioni testamentarie.
All'esito della trattazione cartolare veniva fissata udienza per le precisazioni delle conclusioni, sostituita da note scritte.
All'udienza del 22 novembre 2023 la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini di legge per deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
La causa veniva rimessa in istruttoria con provvedimento dell'11 maggio 2024 e disposta C.T.U. per verificare la capacità o meno del de cuius all'atto di redazione della scheda testamentaria.
All'udienza del 17 giugno 2025 le parti venivano autorizzate a precisare le conclusioni e la causa era trattenuta in decisione con termini ordinari.
3. L'appello è infondato e va rigettato.
3.1. I primi tre motivi si possono trattare congiuntamente, vertendo sulla medesima questione relativa all'accertamento della capacità di disporre per testamento.
Il testamento redatto dal beneficiario dell'amministrazione di sostegno, in astratto valido, è annullabile, ricorrendone i presupposti, ai sensi dell'art. 591, co. 2, n. 3 c.c., che riguarda il testamento fatto da coloro che, sebbene non interdetti, si provi essere stati, per qualsiasi causa, anche transitoria, incapaci di intendere e di volere nel momento della sua redazione. pag. 11/15 Quanto al giudizio di incapacità naturale, come noto, esso postula in concreto “non già una semplice anomalia o alterazione delle facoltà psichiche ed intellettive del de cuius, bensì la prova che, a cagione di una infermità transitoria o permanente, ovvero di altra causa perturbatrice, il soggetto sia stato privo in modo assoluto, al momento della redazione dell'atto di ultima volontà, della coscienza dei propri atti o della capacità di autodeterminarsi” (tra le altre Cass. Civ. n. 27351/2014).
Secondo quanto statuito in primo grado, la motivazione del decreto di apertura della procedura di amministrazione di sostegno deponeva per un giudizio di totale incapacità del de cuius, tanto che il decreto prevedeva e richiamava espressamente la disciplina degli artt. 374 e 375 c.c. e dunque la disciplina riguardante la tutela dell'interdetto, non già quella della curatela dell'inabilitato.
Nell'ottica del Giudice di prime cure, la limitazione della capacità di testare emergeva nel provvedimento di apertura (e in quello di successiva conferma) dell'amministrazione di sostegno, laddove venivano riportate talune circostanze di fatto sintomatiche dell'incapacità di nella gestione responsabile e Persona_1 consapevole dei propri interessi di natura patrimoniale.
Orbene, le argomentazioni di cui sopra sono superate dalla C.T.U. disposta nel presente grado in data 11 maggio 2024, la quale definitivamente accertava l'incapacità assoluta del de cuius al momento di redazione del testamento.
Risolutive e condivisibili appaiono le considerazioni dei Consulenti Tecnici nominati
Dott. e Dott. a giudizio dei quali nel caso in esame “ci si Per_5 Per_6 deve confrontare anche con una patologia oncologica che aveva già causato una disseminazione metastatica pluriorgano con interessamento anche di lobo cerebrale frontale […] Di conseguenza, si ritiene la valutazione delle alterazioni cognitive descritte e riportate nella consulenza tecnica d'ufficio del Dott. deve essere Per_2 effettuata non solo e non tanto alla luce delle problematiche psicopatologiche delle quali il de cuius era da tempo affetto e che, da sole, non permetterebbero di escludere totalmente la sua capacità di disporre per testamento, quanto invece alla luce della patologia organica cerebrale che, per la sua specifica localizzazione (frontale), era in grado di compromettere quelle capacità di critica e di giudizio la cui, almeno parziale, preservazione è necessaria per poter disporre consapevolmente per testamento. Si pag. 12/15 ritiene che confermi il presente parere, il fatto che il de cuius, nel corso della osservazione clinica effettuata dal C.T.U. Dott. , abbia dimostrato la assenza o Per_2 quantomeno scarsa consapevolezza della pur grave malattia oncologica della quale era affetto e risulta davvero difficile pensare che anche altre sue iniziative comportamentali
(ad esempio la denuncia penale “per abbandono di incapace” effettuata contro il suo
ADS) possano essere giustificate con i tratti “istrionici” della personalità dei quali il de cuius era portatore, almeno secondo quanto affermato all'epoca dal suo Consulente
Prof. in opposizione alle conclusioni del Dott. ” (pagg. 48 e 49 C.T.U. del Tes_2 Per_2
28 ottobre 2024).
Sulla scorta di tali affermazioni tecnico-specialistiche – conclude la relazione – “si ritiene che al momento della redazione del testamento (15 ottobre 2018) il Sig. era privo in modo assoluto della coscienza dei propri atti o della Persona_1 capacità di autodeterminarsi a causa della particolare localizzazione della metastasi cerebrale, già rilevata nell'ottobre 2017” (pagg. 49 e 50 C.T.U. citata).
Non appaiono invece condivisibili le osservazioni del C.T.P. Dott. tteso Per_7 che, come evidenziato in risposta dai Dott. e non solo vi è Per_5 Per_6 prova in atti della diagnosi di sindrome frontale da cui era affetto Per_1
, ma tale localizzazione anatomica a livello “frontale” delle metastasi
[...] intaccava pesantemente le sue capacità di critica, giudizio e consapevolezza. Né d'altra parte la personalità istrionica del de cuius o l'analisi del testamento possono smentire tali affermazioni, in quanto è stato ampiamente provato il nesso causale tra patologia ed assoluta incapacità di intendere e volere nella redazione della scheda testamentaria.
Alla luce di tali considerazioni, la Corte ritiene di confermare il giudizio formulato in primo grado circa l'incapacità di intendere e volere di al Persona_1 momento di redazione dell'atto di ultima volontà per cui è causa.
3.2. Relativamente al quarto motivo, non meritano accoglimento le doglianze formulate dall'odierna appellata circa la mancata ammissione di istanze istruttorie, nella specie di prove testimoniali. Pare sufficiente rilevare come vi sia in atti una copiosa documentazione sanitaria, da ultimo corroborata dalla C.T.U. disposta nel presente grado;
documentazione che, valutata unitariamente, conduce ad un giudizio di superfluità ed inammissibilità sulle predette prove. pag. 13/15 3.3. Quanto ai motivi quinto e settimo, accertata l'incapacità di intendere e volere del testatore ai sensi dell'art. 591 c.c., rimane assorbita la domanda formulata in via subordinata da parte appellata in tema di azione di riduzione. L'assorbimento impedisce una pronuncia espressa, anche in punto di spese.
3.4. Per quanto concerne infine il sesto motivo, non colgono nel segno le censure relative ad una presunta ultrapetizione della dichiarazione di apertura della successione legittima disposta dal primo Giudice. Conseguenza naturale dell'annullamento del testamento – che lo invalida con effetto retroattivo – è, difatti, proprio l'apertura della successione per legge a favore degli attori in primo grado odierni appellati.
4. Anche l'appello incidentale risulta infondato e va respinto.
4.1. Gli odierni appellati pretendono di ottenere l'annullamento del testamento ai sensi dell'art. 412 c.c., in quanto il defunto non sarebbe stato assistito Persona_1 dall'Amministratore di Sostegno nella redazione e non avrebbe ottenuto la preventiva autorizzazione del Giudice Tutelare.
Giova precisare che il testamento è per sua natura un atto di disposizione patrimoniale personalissimo che, in difetto di specifica prescrizione o clausola limitativa, non ammette rappresentanza, assistenza od altre forme di compartecipazione.
Il testamento redatto dal beneficiario di amministrazione di sostegno deve considerarsi in astratto valido, a meno che non si dimostri (come avvenuto nella specie) che, ai sensi dell'art. 591, co. 2, n. 3 c.c., il testatore fosse incapace di intendere e volere nel momento della sua redazione.
Da ciò deriva, conformemente alla statuizione del Giudice di prime cure, l'infondatezza dei rilievi svolti in ordine ad una asserita necessità di assistenza od autorizzazione nel confezionamento dell'atto.
4.2. Anche la censura relativa al regolamento delle spese processuali in primo grado risulta priva di fondamento. Il Tribunale ha infatti fornito motivazione delle ragioni poste a fondamento della decisione, tanto che le spese venivano calcolate in base al valore indeterminabile attribuito alla causa in fase di iscrizione a ruolo ed all'attività difensiva svolta (precisando altresì come non vi fosse stata attività istruttoria).
5. Le spese di lite, pur astrattamente quantificate nella misura di euro 14.310, in ragione della soccombenza reciproca dell'appellante incidentale devono essere compensate pag. 14/15 parzialmente nella misura di 1/3 (per 4.770,00 euro) e per i restanti 2/3 (ossia per
9.540,00 euro) poste a carico dell'appellante principale, oltre spese generali ed accessori di legge.
p.q.m.
La Corte d'Appello di Bologna, Sezione I^ Civile, pronunciando in via definitiva nella causa come indicata in epigrafe così provvede:
-rigetta l'appello proposto da contro , Parte_1 Controparte_1 [...]
e CP_2 CP_3
-rigetta l'appello incidentale proposto dai convenuti , Controparte_1 [...]
e
contro
; CP_2 CP_3 Parte_1
-conferma per l'effetto la sentenza n. 2014/2021 del 27 luglio – 10 agosto 2021, pubblicata in data 3 settembre 2021, Tribunale di Bologna;
-condanna a rifondere a , e Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 le spese di lite del presente grado che liquida in complessivi euro CP_3
9.540,00, oltre spese generali ed accessori di legge, compensando parzialmente tra le parti le spese nella misura di euro 4.770,00;
-pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico di . Parte_1
Bologna, lì 15 dicembre 2025
Il Presidente estensore dott. Giuseppe de Rosa
pag. 15/15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione Prima Civile
La Corte d'Appello di Bologna, riunita in Camera di Consiglio in persona dei
Magistrati: dott. Giuseppe de Rosa Presidente rel. dott. Antonella Allegra Consigliere dott. Rosario Lionello Rossino Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa con atto di citazione del 12 ottobre 2021 – R.G. 1941/2021,
TRA
(C.F. ), nata a [...] il 13 Parte_1 C.F._1 febbraio 1961, residente in [...], con il patrocinio dell'Avv.
RI HI OR (C.F. – P.E.C. C.F._2
– fax 051/333119) del Foro di Bologna, Email_1 con Studio legale in Bologna, via Marsili n. 15, ed elettivamente domiciliata presso lo
Studio del difensore.
Appellante
CONTRO
(C.F. ), nato a [...] il 6 aprile Controparte_1 C.F._3
1984, residente in [...], P.zza Carducci n. 3/5, (C.F. Controparte_2
), nata a [...] il [...], residente in [...]
Nazario Sauro n. 15, (C.F. ), nata a [...] C.F._5
Bologna il 6 agosto 1957, residente in [...], con il patrocinio dell'Avv. Grazia Gamberini (C.F. – P.E.C. C.F._6
– fax 051/222078) del Foro di Bologna, con Studio Email_2 legale in Bologna, via Rizzoli n. 7, ed elettivamente domiciliati presso il domicilio telematico del difensore Email_3 Convenuti
Oggetto: impugnazione della sentenza n. 2014/2021 del 27 luglio – 10 agosto 2021, pubblicata in data 3 settembre 2021, Tribunale di Bologna.
Conclusioni parte appellante
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, con pienezza di cognizione, previo svolgimento dell'istruttoria, in riforma dell'impugnata sentenza n 2014/2021 all'esito della causa di primo grado iscritta al R.G. 3331/2020,
In via istruttoria, ammettere prova per testi, richiesta in primo grado e non ammessa, sui seguenti capitoli, preceduti dal prefisso “vero che”:
1) in data 13/10/2018 Lei, in qualità di Psichiatra presso il CSM di Budrio (BO), ha certificato: «Al colloquio odierno appare bene orientato nello spazio e nel tempo. Non presenta alterazioni della forma né del contenuto dei pensieri. Non sono rilevabili alterazioni del tono dell'umore. Al colloquio è collaborante e lucido. Memoria ben conservata, non presenta disturbi cognitivi” (si rammostri all.9);
2) in data del 10/12/2018 presso l'Ospedale S. Viola veniva effettuata la visita al dr.
Persona_1
3) in tale occasione ha potuto confermare lo stesso stato di salute e di capacità di discernere dello stesso senza rilevare significative alterazioni CP_1 comportamentali né psicopatologiche di pertinenza psichiatrica in atto;
4) in data 6/11/2018 presso lo studio del dr. in Strada Maggiore 70, Bologna, Per_2 unitamente al medesimo dr. , lei visitava il dr. Per_2 Persona_1
5) in detta occasione lei e il dott. avete avuto un colloquio con il di Per_2 CP_1 circa un'ora;
6) in detta occasione avete accertato lo stato di salute e di capacità di discernere del dr.
CP_1
7) in data 24/12/2018 presso la residenza del signor a Cadriano lei aveva un CP_1 colloquio con il di circa un'ora; CP_1
8) in detta occasione accertava che lo stato di salute e di capacità di discernere del dr. veniva confermato rispetto alla precedente visita e colloquio;
CP_1
pag. 2/15 9) ha frequentato il dott. periodicamente e negli ultimi anni della sua vita CP_1 anche settimanalmente lo sentiva al telefono e lo vedeva recandosi presso la residenza in Cadriano;
10) in dette occasioni, nelle frequenti visite e quindi anche nel 2018, lei aveva avuto modo di constatare la capacità di discernimento dello stesso;
11) tale frequentazione continuava anche quando il dr. si trovava in ospedale CP_1 ed era consapevole e cosciente;
12) il dottor riferiva rapporti di affetto e stretta vicinanza con alcuni amici, CP_1 anziché con la famiglia;
13) il dottor i primi mesi del 2018 le riferiva di avere intenzione di fare CP_1 testamento;
14) in data 12 ottobre 2018 ha ricevuto presso il suo studio il dott. per un CP_1 colloquio in ambito successorio;
15) in data 15 ottobre 2018 il dott. le ha consegnato fiduciariamente il suo CP_1 testamento da lei successivamente pubblicato.
Si indicano quali testi:
- dott. AUSL di Bologna, domiciliato a Bologna via Castiglione 29 , sui Tes_1 capitoli 1-3;
- Prof. domiciliato in Bologna Viale Leandro Alberti 66/2, sul capitolo Testimone_2
4-8,
- , domiciliata in Bologna Strada Maggiore 71, sul capitolo 9-13 Testimone_3
- domiciliato in Bologna Via Novaro 22, sul capitolo 9-13 Testimone_4
- dr. , Notaio in Bologna, Via Indipendenza 54 sul capitolo 14-15. Tes_5
All'esito o comunque, nel merito,
- ferme le statuizioni di cui sopra, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, accertare e dichiarare la validità del testamento olografo redatto dal dottor Per_1
nonché l'inammissibilità della domanda di riduzione per la genericità e
[...] indeterminatezza dell'oggetto e per l'effetto respingere siccome infondate in fatto e in diritto tutte le domande svolte dagli attori.
- nella denegata ipotesi di mancato integrale rigetto dell'azione di riduzione delle disposizioni testamentarie, voglia disporre la riunione fittizia per la formazione del pag. 3/15 compendio da dividersi e, tenendo conto del donatum e di quanto ricevuto in vita a qualsiasi titolo, disporre la collazione;
- conseguentemente ordinare la restituzione all'appellante di tutte le somme dallo stesso nel frattempo corrisposte in forza dell'impugnata sentenza, oltre interessi legali dall'esborso al saldo;
- condannare gli odierni attori al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ex art. 96 cpc, a favore della convenuta, nella misura che verrà quantificata in corso di causa e/o in subordine liquidata in via equitativa.
Con vittoria di compensi professionali, spese forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.”
Conclusioni parte appellata
“Respingere l'appello proposto da avverso la sentenza impugnata Parte_1 perchè infondato e, in accoglimento dell'appello incidentale qui proposto dagli eredi dichiarare nullo, ovvero annullare o comunque dichiarare inefficace il CP_1 testamento olografo rilasciato in data 15 ottobre 2018 da (nato a [...]
Bologna il 19 ottobre 1955 e deceduto in Bologna il 27 novembre 2019) e pubblicato in data 5 dicembre 2019 con atto del Notaio di Bologna, per i motivi esposti Tes_5 nell'atto di citazione introduttivo del procedimento di primo grado, nei successivi scritti difensivi e nel presente atto (mancanza di autorizzazione ex art. 412 C.C. da parte del
Giudice alla redazione del testamento e mancata partecipazione ed assistenza dell'Amministratore di sostegno alla redazione del testamento stesso, ovvero per incapacità di intendere e di volere del defunto ex art. 591C.C.), accertando quindi che gli appellanti incidentali sono gli unici eredi del defunto, e liquidando le spese processuali a carico di relative al procedimento di primo grado e Parte_1 fase cautelare, quanto meno nella misura richiesta in narrativa (compensi per euro
30.162 oltre rimborso spese anticipate, rimborso spese generali ed accessori di Legge)
IN VIA SUBORDINATA
Accertato che il predetto testamento è lesivo delle quote di legittima riservate dalla
Legge alla moglie ed ai figli e e che CP_3 CP_1 Controparte_2 pertanto i predetti hanno diritto alla reintegrazione delle quote ereditarie a loro pag. 4/15 spettanti come previsto dagli artt. 553 e segg. C.C., annullare parzialmente le disposizioni contenute nel testamento stesso e conseguentemente ridurle, accertando che, ai sensi dell'art. 542 C.C., alla moglie ed ai due figli spetta la quota dei tre quarti del patrimonio ereditario del defunto e pertanto di tutti beni, crediti, Persona_1 debiti e quant'altro indicato ed elencato nell' inventario redatto dal Notaio Per_3 di Bologna in data 26 febbraio 2020, e già prodotto in atti, da aversi qui per integralmente richiamato e trascritto.
IN OGNI CASO
Respingere ogni diversa domanda e/o eccezione, anche istruttoria, proposta da
[...] perché infondata. Parte_1
Con la rifusione di tutte le spese ed i compensi anche del procedimento di appello, oltre rimborso spese generali, Cpa , Iva e quant'altro.
IN VIA SUBORDINATA ISTRUTTORIA
Per l'ipotesi subordinata in cui si ritenga di procedere ad istruttoria, si chiede l'ammissione dei seguenti mezzi istruttori:
A) prova per testimoni sui seguenti capitoli:
1) Vero che la Rag. , nella sua qualità di Amministratore di Sostegno di Testimone_6
( in seguito indicata semplicemente come “ADS” ), nel periodo Persona_1 compreso tra il dicembre 2017 ed i primi mesi del 2018 chiese ripetutamente al di indicarle e di specificare quali e quanti fossero sia i suoi debiti personali, CP_1 sia quelli delle sue società I AT srl e Senzaspazio srl, ma il dichiarò di non CP_1 essere in grado di indicarli;
2) Vero che l'ADS, sulla base della sia pur parziale documentazione contabile e fiscale da lei reperita, nello stesso periodo accertò che il aveva debiti personali per CP_1 tasse e imposte non pagate per circa euro 700.000, oltre ai debiti esistenti nei confronti della moglie sia per finanziamenti da lei eseguiti in favore del CP_3 CP_1 sia per assegni di mantenimento dovuti alla stessa moglie ed alla figlia
[...]
, e non pagati;
CP_2
3) Vero che l'ADS accertò inoltre che le passività delle due società I AT e
Senzaspazio ammontavano a circa euro 2.500.000;
pag. 5/15 4) Vero che, nonostante che il negli anni antecedenti al 2017 avesse costruito e CP_1 successivamente venduto, tramite la sua società Senzaspazio srl, oltre 50 appartamenti in Granarolo Emilia, l'ADS non trovò nelle disponibilità finanziarie sia del CP_1 che delle predette società alcuna traccia degli utili realizzati mediante la vendita dei predetti immobili;
5) Vero che l'ADS non trovò traccia nelle disponibilità finanziarie del neppure CP_1 della somma di euro 410.000 da lui incassata il 14 gennaio 2016 a titolo di prezzo della vendita di un immobile di sua proprietà, posto in Riccione, eseguita con rogito
AL (doc. n. 11 di parte attrice), somma della quale il non fu in grado di CP_1 indicare come fosse stata impiegata;
6) Vero che nel 2018 il non era neppure in grado di ricordare ed indicare CP_1 quale fosse l'entità delle somme da lui percepite sia a titolo di pensione che di indennità di accompagnamento;
7) Vero che nella primavera del 2018 l'ADS venne informata dal medico di base del che l'aveva visitato al suo domicilio, di averlo trovato in condizioni di “ grave CP_1 sovraeccitazione e disforia”, e pertanto la invitava a far intervenire con urgenza il 118;
8) Una volta e ripetutamente ricoverato in Ospedale, nonostante la sua contrarietà espressa con aggressività ed insulti a medici e personale sanitario, in quanto il non rendendosi conto delle proprie gravi condizioni di salute, continuava ad CP_1 affermare di non essere malato, il interrompeva le cure e si autodimetteva CP_1 nonostante la contrarietà dei medici dell'Ospedale di Budrio;
9) Vero che nei primi mesi del 2018 il addirittura lasciò l'Ospedale senza CP_1 neppure firmare la propria autodimissione, e vi rientrò solo dopo essere stato convocato dal Giudice Tutelare, unitamente all'allora suo difensore Avv. Piero Gozzi, che lo convinse a riprendere le cure;
10) Vero che il allorchè rientrava al proprio domicilio dopo i ricoveri, CP_1 rifiutava di sottoporsi alle cure ed ai trattamenti farmacologici prescritti dai medici ospedalieri, affermando di stare benissimo e di essere in piena forma;
11) Vero che il espresse la medesima dichiarazione di cui sopra anche nel CP_1 corso di una udienza tenutasi il 1 ottobre 2018 avanti al Giudice Tutelare di Bologna, affermando di non fare più alcuna terapia in quanto guarito ed in perfetta forma, non pag. 6/15 rendendosi conto che da qualche mese i medici dell'Ospedale di Budrio avevano cessato di sottoporlo a terapie oncologiche perchè oramai non più guaribile;
12) Vero che nel corso di altra udienza tenutasi nel 2018 avanti al Giudice Tutelare
(precisi l'ADS la data) il presentò al Giudice la Signora CP_1 Testimone_7 qualificandola come “sua fidanzata”, mentre questa, anch'essa contestualmente presente all'udienza, negò l'esistenza di qualsiasi rapporto sentimentale tra di lei ed il confermando peraltro sia che il stesso non era assolutamente CP_1 CP_1 autosufficiente e che aveva necessità di assistenza continuativa, sia le condizioni di assoluto degrado della sua dimora;
13) Vero che il per tutto il 2018 ed il 2019, sino al suo decesso, era CP_1 continuativamente assistito al suo domicilio da varie badanti (almeno 6 o 7) che peraltro dopo brevi periodi di lavoro si dimettevano in quanto il le insultava, CP_1 maltrattava e minacciava;
14) Vero che nel 2018 almeno altre quattro badanti, non appena conosciuto il CP_1
e constatata la sua aggressività, rifiutarono di essere assunte;
15) Vero che il era solito trascurare completamente il proprio aspetto fisico, CP_1 non si lavava né si cambiava i vestiti, nonostante fossero visibilmente sporchi, se non saltuariamente, e spesso si orinava addosso anche in presenza dell'ADS e delle badanti;
16) Vero che il non era in grado di sostenere una conversazione per più di CP_1 qualche minuto, conversazione che interrompeva e dalla quale si estraniava per dedicarsi a consultare il proprio telefono cellulare;
17) Vero che il nello stesso periodo di cui sopra, ed anche in epoca anteriore, CP_1 non curava né la ricezione né il ritiro dalla Posta della corrispondenza a lui indirizzata, ivi comprese le notifiche di sanzioni amministrative, di atti giudiziari e fiscali;
18) Vero che il aveva realizzato nei terreni di sua proprietà, adiacenti alla sua CP_1 dimora, varie costruzioni abusive e che, non avendo attemperato alle ordinanze di demolizione emanate dal Comune di Granarolo Emilia, fu oggetto sia di sanzioni amministrative che di procedimento penale;
19) Vero che il era solito insultare e maltrattare anche il suo dipendente CP_1
(residente in [...]), da lui assunto dapprima Persona_4
pag. 7/15 quale dipendente delle sue società I AT e Senzaspazio srl, e successivamente riassunto per suo conto dall'ADS quale addetto alla manutenzione del parco ed ai terreni circostanti la sua dimora e ad altri vari lavori;
20) Vero che tali comportamenti si manifestarono con maggiore frequenza ed intensità dopo che il venne sottoposto, nell'inverno 2017/2018, alla chemioterapia per CP_1 contrastare il tumore diffusosi al cervello;
21) Vero che il dette fuoco ad una grande quantità di materiali plastici e di CP_1 rifiuti tossici collocati all'aperto in un terreno di sua proprietà posto in Bentivoglio, non rendendosi conto né che tale attività era non solo pericolosa ma anche vietata, né delle conseguenze che gli potevano derivare;
22) Vero che il insisteva nel potare alberi e piante con attrezzi, nonostante che CP_1 il Giudice Tutelare l'avesse espressamente vietato, in considerazione delle sue condizioni di salute e di invalido al 100%, come tale riconosciuto anche dall'AUSL;
23) Vero che il insisteva inoltre nel voler guidare la propria autovettura, CP_1 nonostante la patente di guida gli fosse stata ritirata dietro intervento in tal senso del
Giudice Tutelare, sinchè l'ADS non prese possesso dell'autovettura stessa per poi venderla;
24) Vero che nel 2018 il era in possesso di un grosso coltello, sinchè non gli CP_1 venne sequestrato;
25) Vero che il nel 2018 percosse la moglie con un bastone e, CP_1 CP_3 richiesto di spiegazioni in merito a tale comportamento, rispondeva sorridendo che si era trattato soltanto di “una bacchettata”;
26) Vero che il era solito fare acquisti di materiali edili in quantità largamente CP_1 superiore alle sue effettive necessità, per poi abbandonare o gettare via i materiali non utilizzati e sovrabbondanti.
Si indicano a testimoni la Rag. , domiciliata in Bologna, Piazza dei Testimone_6
Martiri n. 3, sui capitoli da 1 a 25, e Via Salieri 2, Argelato (BO) sui Persona_4 capitoli 19,20, 21, 22 , 23,24 e 26.
B) L'acquisizione agli atti dei verbali delle udienze, e dei relativi provvedimenti emessi dal Giudice Tutelare, aventi per oggetto le circostanze sopra indicate, contenuti nel pag. 8/15 procedimento di Amministrazione di sostegno R.G. n. 692/2017 V.G. del Tribunale di
Bologna.
Si chiede inoltre di respingere le richieste di prova testimoniale formulate dalla convenuta, per i motivi esposti in narrativa.”
Svolgimento del processo e motivi della decisione
I° grado.
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, , Controparte_1 [...]
e , premettendo di essere, rispettivamente, figli e CP_2 CP_3 moglie separata di , convenivano in giudizio Persona_1 Parte_1
, al fine di sentire pronunciare l'annullamento del testamento olografo, datato
[...]
15 ottobre 2018, vergato da e pubblicato in data 5 dicembre Persona_1
2019, nel quale veniva nominata erede universale la predetta Parte_1
, per i seguenti motivi: a) carenza di autorizzazione del Giudice ex art. 412
[...]
c.p.c. e di assistenza dell'Amministratore di Sostegno alla redazione del testamento;
b) incapacità di intendere e di volere del testatore ex art. 591 c.c.
In via subordinata, gli attori – nella denegata ipotesi in cui fosse ritenuto valido il testamento – chiedevano pronunciarsi la riduzione delle disposizioni contenute nel medesimo, in quanto lesive del diritto di riserva spettante ad essi quali eredi legittimari, accettanti con beneficio d'inventario.
Con comparsa si costituiva , chiedendo di accertare e Parte_1 dichiarare la validità del testamento olografo redatto da , nonché Persona_1
l'inammissibilità della domanda di riduzione per la genericità e indeterminatezza dell'oggetto e, per l'effetto, respingere siccome infondate in fatto e in diritto tutte le domande svolte dagli attori.
In corso di causa, la convenuta presentava istanza in via provvisoria e urgente per la consegna dei beni ereditari entrati nel possesso degli attori a seguito di accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario. Tale istanza veniva respinta.
Il Giudice riteneva con ordinanza la causa matura per la decisione e, precisate le conclusioni, la stessa veniva assegnata al Collegio, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. pag. 9/15 Visto l'art. 591 c.c., il Tribunale pronunciava con sentenza l'annullamento del testamento olografo redatto da , dichiarava aperta la successione Persona_1 legittima a favore di , e Controparte_1 Controparte_2 CP_3
e condannava la convenuta a rimborsare a parte attrice le spese di lite, oltre
[...]
IVA, CPA e spese generali come per legge.
Appello.
2. Con atto di citazione del 12 ottobre 2021 proponeva appello Parte_1
affinché, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, venisse accertata e
[...] dichiarata la validità del testamento olografo redatto da , nonché Persona_1
l'inammissibilità della domanda di riduzione per la genericità e indeterminatezza dell'oggetto, sulla base dei motivi che si riportano:
1) errata valutazione della portata dei decreti del GT di nomina di AdS e di conferma dello stesso;
1.1) sulla mancata valutazione di un fatto decisivo circa la mancanza delle limitazioni previste per la misura incapacitante e palese contraddizione della sentenza per errata estensione analogica della normativa dell'interdetto;
2) omessa valutazione dei fatti allegati costituenti prova della capacità naturale di come evidenziato dalla sottoscritta difesa per la dr. provati CP_1 Parte_1 anche ex art. 115 c.p.c.;
3) omessa valutazione del contenuto della scheda testamentaria e degli elementi da essa desumibili;
4) erronea mancata ammissione della prova testi decisiva ai fini della decisione, nonché erroneo apprezzamento delle prove, nonché violazione o falsa applicazione di norme di diritto in relazione all'art. 2697 cod. civ. (onere della prova) nella parte in cui il Tribunale di Bologna disattende le istanze istruttorie della presente difesa;
5) omessa pronuncia sulla generica ed indeterminata domanda di riduzione delle disposizioni testamentarie formulata in via subordinata;
6) ultrapetitum nella pronuncia di dichiarazione di apertura della successione legittima;
7) erronea liquidazione delle spese di lite per omessa valutazione della parziale soccombenza di parte avversa.
pag. 10/15 Con comparsa del 3 dicembre 2021 si sono costituiti in giudizio
[...]
, e , i quali concludevano CP_1 Controparte_2 CP_3 per la reiezione dell'appello ex adverso proposto in quanto infondato e, in accoglimento dell'appello incidentale, chiedevano che venisse dichiarato nullo, annullato o comunque dichiarato inefficace il testamento olografo per cui è causa, accertandosi come i predetti fossero gli unici eredi del defunto, per i seguenti motivi:
a) mancanza di autorizzazione ex art. 412 c.c. da parte del Giudice alla redazione del testamento e mancata partecipazione ed assistenza dell'Amministratore di sostegno alla redazione del testamento stesso;
b) incapacità di intendere e di volere del defunto ex art. 591 c.c.
In via subordinata gli appellati, accertata la lesività del testamento sulle quote di legittima per legge ad essi riservate, esperivano domanda di riduzione delle disposizioni testamentarie.
All'esito della trattazione cartolare veniva fissata udienza per le precisazioni delle conclusioni, sostituita da note scritte.
All'udienza del 22 novembre 2023 la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini di legge per deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
La causa veniva rimessa in istruttoria con provvedimento dell'11 maggio 2024 e disposta C.T.U. per verificare la capacità o meno del de cuius all'atto di redazione della scheda testamentaria.
All'udienza del 17 giugno 2025 le parti venivano autorizzate a precisare le conclusioni e la causa era trattenuta in decisione con termini ordinari.
3. L'appello è infondato e va rigettato.
3.1. I primi tre motivi si possono trattare congiuntamente, vertendo sulla medesima questione relativa all'accertamento della capacità di disporre per testamento.
Il testamento redatto dal beneficiario dell'amministrazione di sostegno, in astratto valido, è annullabile, ricorrendone i presupposti, ai sensi dell'art. 591, co. 2, n. 3 c.c., che riguarda il testamento fatto da coloro che, sebbene non interdetti, si provi essere stati, per qualsiasi causa, anche transitoria, incapaci di intendere e di volere nel momento della sua redazione. pag. 11/15 Quanto al giudizio di incapacità naturale, come noto, esso postula in concreto “non già una semplice anomalia o alterazione delle facoltà psichiche ed intellettive del de cuius, bensì la prova che, a cagione di una infermità transitoria o permanente, ovvero di altra causa perturbatrice, il soggetto sia stato privo in modo assoluto, al momento della redazione dell'atto di ultima volontà, della coscienza dei propri atti o della capacità di autodeterminarsi” (tra le altre Cass. Civ. n. 27351/2014).
Secondo quanto statuito in primo grado, la motivazione del decreto di apertura della procedura di amministrazione di sostegno deponeva per un giudizio di totale incapacità del de cuius, tanto che il decreto prevedeva e richiamava espressamente la disciplina degli artt. 374 e 375 c.c. e dunque la disciplina riguardante la tutela dell'interdetto, non già quella della curatela dell'inabilitato.
Nell'ottica del Giudice di prime cure, la limitazione della capacità di testare emergeva nel provvedimento di apertura (e in quello di successiva conferma) dell'amministrazione di sostegno, laddove venivano riportate talune circostanze di fatto sintomatiche dell'incapacità di nella gestione responsabile e Persona_1 consapevole dei propri interessi di natura patrimoniale.
Orbene, le argomentazioni di cui sopra sono superate dalla C.T.U. disposta nel presente grado in data 11 maggio 2024, la quale definitivamente accertava l'incapacità assoluta del de cuius al momento di redazione del testamento.
Risolutive e condivisibili appaiono le considerazioni dei Consulenti Tecnici nominati
Dott. e Dott. a giudizio dei quali nel caso in esame “ci si Per_5 Per_6 deve confrontare anche con una patologia oncologica che aveva già causato una disseminazione metastatica pluriorgano con interessamento anche di lobo cerebrale frontale […] Di conseguenza, si ritiene la valutazione delle alterazioni cognitive descritte e riportate nella consulenza tecnica d'ufficio del Dott. deve essere Per_2 effettuata non solo e non tanto alla luce delle problematiche psicopatologiche delle quali il de cuius era da tempo affetto e che, da sole, non permetterebbero di escludere totalmente la sua capacità di disporre per testamento, quanto invece alla luce della patologia organica cerebrale che, per la sua specifica localizzazione (frontale), era in grado di compromettere quelle capacità di critica e di giudizio la cui, almeno parziale, preservazione è necessaria per poter disporre consapevolmente per testamento. Si pag. 12/15 ritiene che confermi il presente parere, il fatto che il de cuius, nel corso della osservazione clinica effettuata dal C.T.U. Dott. , abbia dimostrato la assenza o Per_2 quantomeno scarsa consapevolezza della pur grave malattia oncologica della quale era affetto e risulta davvero difficile pensare che anche altre sue iniziative comportamentali
(ad esempio la denuncia penale “per abbandono di incapace” effettuata contro il suo
ADS) possano essere giustificate con i tratti “istrionici” della personalità dei quali il de cuius era portatore, almeno secondo quanto affermato all'epoca dal suo Consulente
Prof. in opposizione alle conclusioni del Dott. ” (pagg. 48 e 49 C.T.U. del Tes_2 Per_2
28 ottobre 2024).
Sulla scorta di tali affermazioni tecnico-specialistiche – conclude la relazione – “si ritiene che al momento della redazione del testamento (15 ottobre 2018) il Sig. era privo in modo assoluto della coscienza dei propri atti o della Persona_1 capacità di autodeterminarsi a causa della particolare localizzazione della metastasi cerebrale, già rilevata nell'ottobre 2017” (pagg. 49 e 50 C.T.U. citata).
Non appaiono invece condivisibili le osservazioni del C.T.P. Dott. tteso Per_7 che, come evidenziato in risposta dai Dott. e non solo vi è Per_5 Per_6 prova in atti della diagnosi di sindrome frontale da cui era affetto Per_1
, ma tale localizzazione anatomica a livello “frontale” delle metastasi
[...] intaccava pesantemente le sue capacità di critica, giudizio e consapevolezza. Né d'altra parte la personalità istrionica del de cuius o l'analisi del testamento possono smentire tali affermazioni, in quanto è stato ampiamente provato il nesso causale tra patologia ed assoluta incapacità di intendere e volere nella redazione della scheda testamentaria.
Alla luce di tali considerazioni, la Corte ritiene di confermare il giudizio formulato in primo grado circa l'incapacità di intendere e volere di al Persona_1 momento di redazione dell'atto di ultima volontà per cui è causa.
3.2. Relativamente al quarto motivo, non meritano accoglimento le doglianze formulate dall'odierna appellata circa la mancata ammissione di istanze istruttorie, nella specie di prove testimoniali. Pare sufficiente rilevare come vi sia in atti una copiosa documentazione sanitaria, da ultimo corroborata dalla C.T.U. disposta nel presente grado;
documentazione che, valutata unitariamente, conduce ad un giudizio di superfluità ed inammissibilità sulle predette prove. pag. 13/15 3.3. Quanto ai motivi quinto e settimo, accertata l'incapacità di intendere e volere del testatore ai sensi dell'art. 591 c.c., rimane assorbita la domanda formulata in via subordinata da parte appellata in tema di azione di riduzione. L'assorbimento impedisce una pronuncia espressa, anche in punto di spese.
3.4. Per quanto concerne infine il sesto motivo, non colgono nel segno le censure relative ad una presunta ultrapetizione della dichiarazione di apertura della successione legittima disposta dal primo Giudice. Conseguenza naturale dell'annullamento del testamento – che lo invalida con effetto retroattivo – è, difatti, proprio l'apertura della successione per legge a favore degli attori in primo grado odierni appellati.
4. Anche l'appello incidentale risulta infondato e va respinto.
4.1. Gli odierni appellati pretendono di ottenere l'annullamento del testamento ai sensi dell'art. 412 c.c., in quanto il defunto non sarebbe stato assistito Persona_1 dall'Amministratore di Sostegno nella redazione e non avrebbe ottenuto la preventiva autorizzazione del Giudice Tutelare.
Giova precisare che il testamento è per sua natura un atto di disposizione patrimoniale personalissimo che, in difetto di specifica prescrizione o clausola limitativa, non ammette rappresentanza, assistenza od altre forme di compartecipazione.
Il testamento redatto dal beneficiario di amministrazione di sostegno deve considerarsi in astratto valido, a meno che non si dimostri (come avvenuto nella specie) che, ai sensi dell'art. 591, co. 2, n. 3 c.c., il testatore fosse incapace di intendere e volere nel momento della sua redazione.
Da ciò deriva, conformemente alla statuizione del Giudice di prime cure, l'infondatezza dei rilievi svolti in ordine ad una asserita necessità di assistenza od autorizzazione nel confezionamento dell'atto.
4.2. Anche la censura relativa al regolamento delle spese processuali in primo grado risulta priva di fondamento. Il Tribunale ha infatti fornito motivazione delle ragioni poste a fondamento della decisione, tanto che le spese venivano calcolate in base al valore indeterminabile attribuito alla causa in fase di iscrizione a ruolo ed all'attività difensiva svolta (precisando altresì come non vi fosse stata attività istruttoria).
5. Le spese di lite, pur astrattamente quantificate nella misura di euro 14.310, in ragione della soccombenza reciproca dell'appellante incidentale devono essere compensate pag. 14/15 parzialmente nella misura di 1/3 (per 4.770,00 euro) e per i restanti 2/3 (ossia per
9.540,00 euro) poste a carico dell'appellante principale, oltre spese generali ed accessori di legge.
p.q.m.
La Corte d'Appello di Bologna, Sezione I^ Civile, pronunciando in via definitiva nella causa come indicata in epigrafe così provvede:
-rigetta l'appello proposto da contro , Parte_1 Controparte_1 [...]
e CP_2 CP_3
-rigetta l'appello incidentale proposto dai convenuti , Controparte_1 [...]
e
contro
; CP_2 CP_3 Parte_1
-conferma per l'effetto la sentenza n. 2014/2021 del 27 luglio – 10 agosto 2021, pubblicata in data 3 settembre 2021, Tribunale di Bologna;
-condanna a rifondere a , e Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 le spese di lite del presente grado che liquida in complessivi euro CP_3
9.540,00, oltre spese generali ed accessori di legge, compensando parzialmente tra le parti le spese nella misura di euro 4.770,00;
-pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico di . Parte_1
Bologna, lì 15 dicembre 2025
Il Presidente estensore dott. Giuseppe de Rosa
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