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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 27/03/2025, n. 684 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 684 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, in persona del dott.
Francesco Fucci, ha pronunciato, all'udienza di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., del 27.3.2025 la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1743/2024 R.G.
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Simona Pagano, con la Parte_1 quale elettivamente domicilia come in atti
Ricorrente
E
in persona del suo legale rappresentante p.t., difeso dall'avv. Pepe CP_1
Gianfranco, elett.te domiciliato in Nola, Via Variante 7/bis
Resistente
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato l'11.3.2024, la parte ricorrente ha dedotto di aver maturato a titolo di tfr la somma di euro 1182,56 per aver intrattenuto un rapporto di lavoro dal dicembre 2018 al febbraio 2020 alle dipendenze della
, il cui stato di liquidazione giudiziale era stato Controparte_2 dichiarato con sentenza n. 226\2022 dal Tribunale di Roma.
La ricorrente, quindi, aveva presentato richiesta di ammissione al passivo e il
7.4.2021 le era liquidata, su richiesta della datrice di lavoro, la somma di euro
616,87 dal Fondo di Tesoreria.
Al fine di ottenere il saldo del tfr, quindi, aveva presentato in data 13.3.2023 domanda di intervento al Fondo di Garanzia che, tuttavia, veniva respinta trattandosi di importo interamente a carico del Fondo di Tesoreria, il quale, a sua volta, aveva dato esito negativo alla richiesta avanzata dalla il Pt_1
27.6.2023, per intervenuta liquidazione del credito complessivo.
Tutto ciò premesso, ha adito il Tribunale di Nola per vedersi accogliere le seguenti conclusioni: «dichiarare ed accertare che la ricorrente ha diritto a CP_ percepire dall' il saldo del TFR pari ad € 565,69, oltre interessi e CP_ rivalutazione monetaria;
- per effetto condannare l , in persona del legale rapp.nte p.t., al pagamento in favore della sig.ra della Parte_1 somma di € 565,69, oltre interessi e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese e compensi con distrazione in favore del costituito procuratore antistatario». Si è costituito l e ha precisato, preliminarmente, che unico soggetto CP_3 legittimato all'adempimento dell'obbligazione in oggetto è il Fondo di Tesoreria. Ha, poi, rappresentato che la cifra liquidata in data 7.4.2021 è corrispondente
1 all'importo lordo di euro 706,73 e che, in seguito ad un riesame del 11.2.2025, è stata riconosciuta la somma di euro 464,55 a titolo di saldo tfr, accredita alla ricorrente in data 18.2.2025, depositando documentazione comprovante quanto dedotto. Disposta la trattazione scritta ex art. 127 c.p.c. per l'odierna udienza, il procuratore di parte ricorrente, aderendo al conteggio effettuato in via amministrativa, deposita note con le quali chiede dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con vittoria di spese, pertanto, ritenuta la causa matura per la decisione, provvede con sentenza e motivazione contestuale.
La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogni qualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio. È noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486).
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass.,
7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass.,
16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda
(essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass.,
8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126).
Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, si rileva che, nel caso di specie, CP_ è venuto meno l'oggetto del contendere, avendo l provveduto in via amministrativa alla liquidazione, in favore della sig.ra dell'importo Pt_1 spettante per la causale di cui al ricorso (cfr. prospetto di liquidazione tfr CP_ allegato alla memoria di costituzione dell' ), così confermato dalla ricorrente nelle note del 20.3.2025. Ciò posto, può dirsi venuto meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio e ad una pronuncia nel merito.
Quanto al regime delle spese di lite, esse seguono la soccombenza virtuale e sono liquidate ex dm 55/14 e ss.mm. – scaglione fino ad € 1.100,00 – esclusa la fase istruttoria, ed applicando i parametri minimi in ragione della non CP_ complessità della causa;
tenuto conto del contegno processuale dell' che
2 ha consentito una celere e pacifica definizione del giudizio, le stesse sono compensate nella misura della metà con condanna per la restante parte nei confronti dell' . Si addebita a quest'ultimo, infatti, il ritardo nel pagamento CP_3 delle somme dovute in favore del ricorrente e liquidate solo dopo quasi un anno dall'iscrizione a ruolo del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando:
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) condanna l al pagamento delle spese di lite, liquidate, già ridotte, in CP_1
€ 125,50, oltre spese generali, iva e cpa con attribuzione all'avv. Simona
Pagano dichiaratasi antistataria.
Nola, 27.3.2025
Il Giudice
Dott. Francesco Fucci
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