Rigetto
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 23/01/2026, n. 595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 595 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00595/2026REG.PROV.COLL.
N. 02689/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2689 del 2023, proposto dal signor EL GN in proprio e nella qualità di legale rappresentante della CI PE C.T.L., rappresentati e difesi dall'avvocato Tiziano Ugoccioni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Pregnana Milanese, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Pietro Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la BA (Sezione Quarta) n. 01977/2022, resa tra le parti, sul ricorso per l’annullamento dei seguenti atti:
- provvedimento prot. n. 1313 del 3.2.2017 del responsabile dell'Ufficio Edilizia Privata del Comune di Pregnana Milanese (MI), comunicato via PEC il 13.2.2017 recante il diniego di permesso di costruire un box di ricovero equini (domanda di permesso di costruire P.C. 5/16 presentata dai ricorrenti il 25 marzo 2016 al competente settore tecnico, Ufficio Edilizia Privata);
- di ogni altro atto presupposto e/o connesso; nonché al fine di:
- accertare e dichiarare la formazione, nelle more del procedimento, del silenzio-assenso sulla domanda di permesso di costruire P.C. 5/16 presentata dai ricorrenti il 25.3.2016 al competente settore tecnico, Ufficio Edilizia Privata, per l'installazione di un box di ricovero equini in via Peregalli per effetto della previsione dell’art. 20, comma 8, d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 (T.U. Edilizia);
- condannare il comune di Pregnana Milanese al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali nonché ai sensi dell’art. 2 bis, comma 1, della l. n. 241/90
- nonché, infine, per il riconoscimento dell'indennizzo di cui all’art. 2 bis, comma 2, della l. n. 241/90;
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Pregnana Milanese;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatrice all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 3 dicembre 2025 la consigliera LV TI;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Gli odierni appellanti sono proprietari di area agricola nel Comune di Pregnana Milanese.
1.1. Oggetto della domanda di annullamento è il diniego del permesso di costruire per la realizzazione di un “box” per il ricovero di cavalli.
1.2. Il ricorso di primo grado è stato affidato ai seguenti motivi:
1. Violazione, erronea e falsa applicazione dell’art. 60, comma 2, lett. b), della L.R. 11 marzo 2005, n. 12 – Violazione e omessa applicazione dell’art. 27, comma 1, lettera e), sub punto 5), della L.R. 11 marzo 2005, n. 12 – Eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, carenza di motivazione .
Secondo i ricorrenti l’opera sarebbe precaria e contingente e quindi non richiederebbe il rilascio di un titolo edilizio. Sarebbe inoltre irrilevante che l’area sia un piazzale abusivo per il deposito di camion perché un cavallo può essere tenuto ovunque e non è neppure necessario che chi provvede al ricovero sia un imprenditore agricolo.
2 . Violazione dell’art. 59, L.R. lombarda 11 marzo 2005, n. 12 – Violazione art. 19 NTA Pregnana M.se – Violazione del d. lgs. 26 marzo 2001, n. 146, attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti .
A seguito dell’ordinanza cautelare del T.a.r. per la BA n. 882/2016 - che ha sospeso l’efficacia del provvedimento di acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell’area in questione - l’istanza presentata in data 25 marzo 2016 non avrebbe potuto esser respinta, tenuto conto altresì che il signor GN ha iscritto l’azienda agricola alla CCIIAA con inizio attività in data 01.01.2016. In ogni caso il proprietario di un animale avrebbe diritto di costruire un ricovero che garantisca il benessere animale.
3. Omessa rimozione (o caducazione) del silenzio-assenso formatosi ai sensi dell’art. 20, comma 3 e 6, del D.P.R. 6.6.2001, n. 380 sulla domanda di permesso di costruire P.C. 5/16 presentata dai ricorrenti il 25.3.2016 al competente Settore Tecnico, Ufficio Edilizia Privata per la installazione di un box di ricovero equini in via Peregalli – Violazione dell’art. 20, commi 3 e 8, D.P.R. 6.6.2001 n. 380 – Eccesso di potere per carenza di istruttoria, travisamento dei presupposti di fatto e di diritto e grave carenza di motivazione.
Il Comune avrebbe emanato il provvedimento di diniego senza prima ritirare il silenzio - assenso formatosi sull’istanza presentata.
1.3. I ricorrenti chiedevano altresì il risarcimento dei danni sotto vari profili.
2. Con la sentenza oggetto dell’odierna impugnativa il T.a.r. ha respinto il ricorso e condannato i ricorrenti al pagamento delle spese di lite.
3. L’appello degli originari ricorrenti, rimasti soccombenti, è affidato ai seguenti motivi:
I. Erroneità e contraddittorietà della sentenza appellata con riguardo al primo motivo di ricorso. (Violazione, erronea e falsa applicazione dell’art. 60, comma 2, lett. b), della L.R. 11 marzo 2005, n. 12 – Violazione e omessa applicazione dell’art. 27, comma 1, lettera e), sub punto 5), della L.R. 11 marzo 2005, n. 12 – Eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, carenza di motivazione).
Con il primo motivo di ricorso è stata lamentata l’illegittimità del provvedimento di diniego impugnato il quale sarebbe stato redatto sulla scorta di un’interpretazione fuorviante dell’art. 60, comma 2, lett. b), della legge della RE BA n. 12/2005.
L’art. 60 comma 2 lett. b) prevede che il permesso di costruire è subordinato all’accertamento da parte del Comune dell’effettiva esistenza e funzionamento dell’azienda agricola.
Secondo l’Amministrazione “ Dal verbale di sopralluogo risulta che nell’area in questione non è presente alcuna attività riconducibile all’uso agricolo (allevamento, coltivazione etc) e che, di contro, la stessa continua ad essere utilizzata per lo svolgimento dell’attività di ricovero di automezzi riconducibili alla C.T.L. CI PE (come da visura camerale); 2. la documentazione presentata, peraltro, non attesta l’esistenza sull’area in questione di alcuna attività agricola ”.
Secondo gli appellanti, la norma in discorso non esclude l’edificazione di opere ad uso temporaneo.
L’installazione di un “box” necessario a riparare gli animali nei mesi più rigidi dell’anno rientrerebbe tra le opere di edilizia libera di cui all’art. 6, comma 2, lett. b), del d.P.R. n. 380 del 2001 all’epoca vigente.
Per realizzare tale struttura, non occorrerebbe essere un imprenditore agricolo.
La decisione sarebbe contraddittoria rispetto a quanto statuito dallo stesso T.a.r. con sentenza n. 1571/2019, resa all’esito di analoga vicenda riguardante il successivo diniego di permesso di costruire, adottato in relazione alla seconda istanza proposta dallo stesso odierno ricorrente.
A ciò si aggiunga che il provvedimento di acquisizione (ordinanza n. 7 del 14 aprile 2016) è stato sospeso con ordinanza cautelare n. 882/2016 dell’11 luglio 2016.
L’ordinanza di demolizione e il provvedimento di acquisizione non sarebbero comunque atti definitivi poiché, con istanza trasmessa a mezzo pec in data 25 gennaio 2022 (doc. A, fascicolo di I^ grado) il signor GN ha chiesto al Comune di riesaminare le proprie precedenti determinazioni e di annullare in autotutela le ordinanze n. 2843/2014 e n. 7/2016.
Il Comune, con provvedimento prot. n. 654/1080 del 7 febbraio 2022, reso all’esito di una rinnovata istruttoria, ha disposto il rigetto dell’istanza di riesame del Sig. GN (doc. B, fascicolo di I^ grado).
Il T.a.r. avrebbe inoltre errato:
- sia nel ritenere che l’area sulla quale il Sig. GN intendeva installare la struttura fosse diversa ed ulteriore rispetto a quella oggetto della seconda domanda di PdC;
- sia nell’affermare che il ricorso n.r.g. 513/2018, deciso con sentenza n. 1571/2019, abbia trovato accoglimento poiché l’installazione del box equini sarebbe dovuta avvenire, non già sull’area oggetto degli interventi di ripristino, bensì su di un’altra area.
Non sarebbe stato considerato che l’area di proprietà del Sig. GN è la medesima: sita nel Comune di Pregnana Milanese, Strada Vicinale dei Peregalli, catastalmente identificata al foglio 3, mappali 72, 73, 74, 75, 76, 144 145, 185 e 186 e classificata nel vigente strumento urbanistico in zona “E” con destinazione agricola.
Il T.a.r. ha poi dedotto il carattere non precario della struttura proprio dalla reiterazione della domanda di permesso di costruire, la quale confermerebbe che le esigenze di ricovero fossero, in realtà, definitive. Il primo giudice non ha tuttavia considerato che la seconda istanza di PdC è stata presentata nel mese di dicembre 2017, ossia in un momento in cui i mesi più rigidi erano, ormai, alle porte.
3.1. L’appellante ha quindi riproposto i motivi che sarebbero stati assorbiti dal T.a.r.
Violazione dell’art. 59, L.R. lombarda 11 marzo 2005, n. 12 – Violazione art. 19 NTA Pregnana M.se – Violazione del d. lgs. 26 marzo 2001, n. 146, attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti .
Il terreno è classificato dal vigente Piano di Governo del Territorio a «Zona E – aree destinate all’agricoltura», in aderenza a quanto disposto dall’art. 19.1 NTA relativo alle aree destinate all’agricoltura, «la Zona E comprende le aree destinate allo svolgimento dell’attività agricola e dell’allevamento del bestiame, anche in funzione del mantenimento di condizioni di equilibrio ecologico, naturale e paesaggistico».
Come risulta dal certificato camerale (doc. 23, fascicolo di I^ grado) il sig. GN è titolare di un’impresa individuale agricola, nel Comune di Pregnana Milanese la cui attività prevalente è la coltivazione di cereali (doc. 24, fascicolo di I^ grado).
Tale circostanza è stata confermata dal T.a.r. con sentenza n. 1571/2019.
Ad ogni modo, nessuna norma vieta di detenere in forma privata qualsiasi tipo di animale.
Al riguardo, l’appellante invoca l’art. 1, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 146 del 2001.
Omessa rimozione (o caducazione) del silenzio-assenso formatosi ai sensi dell’art. 20, comma 3 e 6, del D.P.R. 6.6.2001, n. 380 sulla domanda di permesso di costruire P.C. 5/16 presentata dai ricorrenti il 25.3.2016 al competente Settore Tecnico, Ufficio Edilizia Privata per la installazione di un box di ricovero equini in via Peregalli – Violazione dell’art. 20, commi 3 e 8, D.P.R. 6.6.2001 n. 380 – Eccesso di potere per carenza di istruttoria, travisamento dei presupposti di fatto e di diritto e grave carenza di motivazione.
Ammesso che occorra un permesso ad edificare per la realizzazione di un ricovero temporaneo per animali, i ricorrenti sostengono che si sarebbe formato il silenzio assenso sulla domanda di permesso di costruire n. 5/2016.
Pertanto, il Comune di Pregnana Milanese avrebbe dovuto in via preliminare annullare o revocare il provvedimento di tacito assenso, motivando sul punto.
I ricorrenti hanno quindi riproposto la domanda di accertamento dell’avvenuta formazione del silenzio assenso con riguardo alla domanda di permesso di costruire P.C. 5/16.
Nella specie, è avvenuto che:
- i ricorrenti hanno presentato istanza di permesso di costruire per la installazione di un “box” di ricovero equini in via Peregalli;
- per effetto dell’ordinanza collegiale n. 882/2016 dell’11.7.2016 del T.a.r. per la BA (doc. 7, fascicolo di I^ grado), sarebbero venute meno le ragioni ostative espresse dal Comune di Pregnana Milanese con comunicazione prot. n. 3183/4750 del 6.5.2016 ex art. 10 bis della legge n. 241/1990, atto quest’ultimo non conclusivo del procedimento.
Successivamente, con nota prot. n. 910 del 26.9.2016 (doc. 11, fascicolo di I^ grado), il Comune di Pregnana ha chiesto in via istruttoria l’acquisizione della « documentazione comprovante l’iscrizione ai coltivatori diretti e/o imprenditore agricolo e 21 l’esistenza dell’impresa agricola», domandando inoltre la produzione della «impegnativa per la rimozione della struttura a propria cura e spese, nel caso dovesse essere confermata l’acquisizione dell’area da parte degli organi competenti ».
Ma, in quella data, si sarebbe già formato il silenzio-assenso ex art. 20, co. 8, del d.P.R. n. 380/2001.
Gli appellanti hanno quindi riproposto anche la domanda di risarcimento dei danni.
4. Si è costituito, per resistere, il Comune di Pregnana Milanese.
5. Le parti hanno depositato memorie conclusionali. Gli appellanti hanno depositato anche una memoria di replica.
6. L’appello, infine, è stato trattenuto per la decisione all’udienza straordinaria del 3 dicembre 2025.
7. L’appello è infondato e deve essere respinto.
Al riguardo, si osserva quanto segue.
8. In punto di fatto giova ricordare che l’area di cui trattasi è classificata dallo strumento urbanistico vigente nel Comune come “ E2 – aree agricole del sistema rurale paesistico ” disciplinate dall’art. 19 delle NTA sulle quali è consentito unicamente lo svolgimento dell’attività agricola (gruppo funzionale Gf6).
8.1. Secondo il provvedimento impugnato in primo grado “ l’art. 60, comma 2, lett. b) [della l.r. n. 12 del 2005] prevede che il PdC è subordinato all’accertamento da parte del Comune dell’effettiva esistenza e funzionamento dell’azienda agricola. Dal verbale di sopralluogo risulta che, nell’area in questione, non è presenta alcuna attività riconducibile all’uso agricolo (allevamento, coltivazione etc) e che di contro la stessa continua ad essere utilizzata per lo svolgimento dell’attività di ricovero automezzi riconducibili alla C.T.L. società cooperativa [...]; la documentazione presentata, peraltro, non attesta l’esistenza sull’area in questione di alcuna attività agricola ”.
In punto di fatto non è contestato che – come documentato dal Comune - nel corso degli anni i ricorrenti abbiano realizzato opere edilizie di varia natura senza richiedere alcuna autorizzazione al Comune di Pregnana Milanese “ giungendo così di fatto ad una complessiva e non consentita trasformazione del fondo ”.
L’Amministrazione adottava l’ordinanza di ingiunzione di demolizione e rimessa in pristino prot. n. 2843 del 9 aprile 2014.
L’impugnativa avverso tale provvedimento veniva respinta dal T.a.r. con sentenza n. 2114/2014 confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 4142/2015.
Successivamente, il Comune adottava l’ordinanza n. 7 del 13.4.2016 prot. n. 3907 di acquisizione al patrimonio indisponibile dell’intera area di sedime.
Tale provvedimento veniva annullato dal T.a.r., con sentenza n. 1818 del 14 settembre 2017, riformata dal Consiglio di Stato con sentenza del 13 novembre 2020, n. 7013.
Il ricorso per revocazione di tale sentenza è stato dichiarato inammissibile con la sentenza n. 7531 del 2021.
Successivamente i ricorrenti hanno chiesto al Comune di intervenire in via di autotutela.
Il diniego opposto dall’Amministrazione è stato impugnato innanzi al T.a.r. per la BA, che ha respinto il ricorso con sentenza n. 2063/2025. Il relativo appello è tuttora pendente.
9. Ciò posto è agevole rilevare che non vi è contestazione alcuna, in punto di fatto, sulla seguente circostanza, posta a fondamento del provvedimento impugnato, ovvero che l’area di cui trattasi “ continua ad essere utilizzata per lo svolgimento dell’attività di ricovero di automezzi ” svolta dalla società TL (pur essa ricorrente) sicché difetta la condizione richiesta dalla disciplina urbanistica della RE BA per il rilascio di titoli abilitativi edilizi nella zona di cui trattasi, i quali debbono essere funzionali all’azienda agricola, di cui deve essere accertata l’effettiva esistenza e il funzionamento in atto.
Nello specifico, secondo l’art. 59 della l.r. n. 12 del 2005, “1. Nelle aree destinate all'agricoltura dal piano delle regole sono ammesse esclusivamente le opere realizzate in funzione della conduzione del fondo e destinate alle residenze dell'imprenditore agricolo e dei dipendenti dell'azienda, nonché alle attrezzature e infrastrutture produttive necessarie per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile quali stalle, silos, serre, magazzini, locali per la lavorazione e la conservazione e vendita dei prodotti agricoli secondo i criteri e le modalità previsti dall'articolo 60 [...]”.
Inoltre, ai sensi dell’art. 60, comma 2:
“ Il permesso di costruire è subordinato:
a) alla presentazione al comune di un atto di impegno che preveda il mantenimento della destinazione dell'immobile al servizio dell'attività agricola, da trascriversi a cura e spese del titolare del permesso di costruire sui registri della proprietà immobiliare; tale vincolo decade a seguito di variazione urbanistica, riguardante l'area interessata, operata dal PGT ;
b ) all'accertamento da parte del comune dell'effettiva esistenza e funzionamento dell'azienda agricola ”.
Nel caso in esame, l’adibizione dell’area a ricovero di automezzi, come fatto rilevare dal T.a.r. sorregge quindi “ in modo sufficiente la motivazione dell’atto impugnato ”.
9.1. Ad ogni buon conto, va rigettata la censura contenuta nel primo mezzo dell’appello (e nel primo motivo del ricorso di primo grado), secondo cui la realizzazione di un box per il ricovero dei cavalli sarebbe attività “libera” (ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. e-bis del d.P.R. n. 380 del 2001, vigente al momento del diniego impugnato).
I ricorrenti hanno infatti domandato un permesso di costruire, e quindi un titolo idoneo ad abilitare la realizzazione di interventi di trasformazione del territorio per esigenze non già temporanee e contingenti, bensì permanenti.
Va inoltre considerato che – anche per quanto riguarda l’attività edilizia c.d. libera - l’art. 6, comma 1, del d.P.R. n. 380 del 2001, fa comunque salve da un lato “ le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali ”, e dall’altro “ il rispetto delle normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia ” tra cui devono annoverarsi, tra le altre, le disposizioni delle leggi regionali in materia urbanistica ed edilizia.
Nel caso in esame, pertanto, anche le opere asseritamente “ dirette a soddisfare obiettive esigenze, contingenti e temporanee ”, debbono comunque essere funzionali all’esercizio dell’attività agricola.
9.2. Va soggiunto che nel provvedimento impugnato risulta richiamata anche la ragione ostativa di cui al primo preavviso di rigetto del 6 maggio 2016, relativa all’intervenuta acquisizione gratuita al patrimonio indisponibile del Comune dell’area, disposta con l’ordinanza n. 7 del 13 aprile 2016.
Vero è che tale ordinanza, all’epoca di cui trattasi, risultava ancora sospesa nella sua efficacia dall’ordinanza cautelare del T.a.r. n. 882 dell’8 luglio 2016.
Tuttavia la misura cautelare ha solo impedito - in via interinale e provvisoria - che il provvedimento venisse portato ad esecuzione ma non ha restituito in maniera piena e definitiva ai ricorrenti le facoltà connesse all’esercizio del diritto di proprietà, il quale è peraltro venuto definitivamente meno per effetto della riforma in appello della sentenza del T.a.r. n. 1818 del 2017 che aveva annullato il provvedimento di acquisizione.
Deve cioè ritenersi che gli stessi, pur avendo ottenuto la sospensione degli effetti di tale provvedimento, proprio in ragione del contenzioso pendente, non avessero comunque un titolo idoneo a richiedere il permesso di costruire, così come invece richiesto dall’art. 11 del d.P.R. n. 380 del 2001.
9.3. Le considerazioni che precedono destituiscono di ogni fondamento anche le argomentazioni relative alla pretesa formazione del silenzio – assenso sull’istanza di pdc del 25 marzo 2016. L’effetto di cui all’art. 20, comma 8, del d.P.R. n. 380 del 2001 può infatti predicarsi solo in merito alle domande per cui, ai sensi del comma 1 della medesima disposizione – che richiama l’art. 11 del d.P.R. n. 380 del 2001 - sussista la relativa legittimazione.
A ciò si aggiunga che analoga domanda (relativa all’accertamento del silenzio – assenso) è stata già definita dal T.a.r. per la BA con sentenza n. 671 del 2017 (rimasta inoppugnata) che ha dichiarato la “cessazione della materia del contendere”.
Come noto, la sentenza che dichiara la cessata materia del contendere, in quanto pronuncia di merito, è idonea al giudicato sostanziale (cfr. Cons. Stato, sez. V, 13 febbraio 2025, n. 1218).
Sicché, nel caso in esame, la riproposizione della medesima domanda risulta inammissibile per violazione del ne bis in idem .
9.4. Né alcuna contraddittorietà può ricavarsi dalla sentenza del T.a.r. n. 1571 del 2019 in quanto, da un lato, non vi è alcuna prova del fatto che l’istanza di pdc oggetto della vicenda definita con tale pronuncia riguardi la stessa area qui in esame, dall’altro, la circostanza che un successivo diniego opposto dall’Amministrazione sia stato annullato in sede giurisdizionale, non ridonda automaticamente nell’illegittimità di un provvedimento precedente, da esso distinto ed autonomo.
Come detto, nel presente processo;
- non è stata in alcun modo data la prova del fatto che il ricovero per animali oggetto dell’istanza di pdc del 25 marzo 2016 fosse funzionale alla conduzione, in atto, dell’azienda agricola;
- non è stato contestato quanto accertato dall’Amministrazione in ordine all’adibizione dell’area a ricovero degli automezzi della società TL;
- i ricorrenti stessi hanno, peraltro, contraddittoriamente sostenuto che “ non vi è una norma che vieta di detenere in forma privata qualsiasi tipo di animale ” con ciò evidentemente confermando, essi stessi, l’assenza di un collegamento tra il ricovero in esame e l’azienda agricola.
Al riguardo, il Comune ha fatto anche osservare che la norma di cui all’art. 60, comma 2, lett. b) della l.r. n. 12 del2005 è applicabile anche agli imprenditori agricoli non professionali per i quali la successiva lett. c) della medesima disposizione prevede altresì anche la “ presentazione al comune [...] di specifica certificazione disposta dall’organo tecnico competente per territorio, che attesti, anche in termini quantitativi, le esigenze edilizie connesse alla conduzione dell'impresa ”.
Tale certificazione, nel caso in esame, è stata negata dalla RE BA (cfr. il doc. n. 20 depositato dal Comune).
9.5. L’infondatezza delle domande di annullamento e/o accertamento comporta anche il rigetto delle domande risarcitorie e/o indennitarie riproposte, stante l’insussistenza di un’attività amministrativa illegittima.
10. In definitiva, per quanto sopra argomentato, l’appello deve essere respinto.
Le spese del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna gli appellanti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese del grado in favore del Comune di Pregnana Milanese, che liquida complessivamente in euro 3.500,00 (tremilacinquecento/00), oltre agli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LA Di LO, Presidente FF
LV TI, Consigliere, Estensore
Davide Ponte, Consigliere
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
Annamaria Fasano, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LV TI | LA Di LO |
IL SEGRETARIO