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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 18/07/2025, n. 77 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 77 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
RG Nr. 221/2023
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
LA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
- Collegio di Lavoro - composta dai Signori Magistrati
Dr. Marina Caparelli Presidente
Dr. Lucio Benvegnù Consigliere
Dr. Annalisa Multari Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa in appello con ricorso depositato in data 27.12.2023
Da
cf , in persona del MINISTRO PRO TEMPORE in Parte_1 P.IVA_1 carica, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, (C.F. ), P.IVA_2 presso i cui uffici in Piazza Dalmazia n.3 è domiciliato, il quale dichiara la disponibilità a ricevere le comunicazioni al numero di fax 040 - 361109 o presso la casella di Posta Elettronica Certificata:
Email_1 appellante
Contro
nato a [...] il [...], residente in [...] Nettuno (RM) CF. Controparte_1
rappresentato e difeso, per procura in calce al presente atto, dall'Avv. C.F._1
Andrea Bava del Foro di Genova, c.f. (ai fini del d.l. 89/2011 convertito CodiceFiscale_2 in l. 111/11 si dichiara: casella di posta elettronica certificata FAX Email_2
1 0108680518) e dall'Avv. Gianandrea Grava del Foro di Trieste, c.f. casella C.F._3 di posta certificata PEC: elettivamente domiciliato nello Email_3 studio del secondo in VIA SAN FRANCESCO, 21 - 34133, TRIESTE (TS)
Appellato , appellante incidentale
appello avverso la sentenza del tribunale di Udine n.314/23 in RG 295/22, notificata il 12 dicembre
2023;
In punto: vittima del dovere
CONCLUSIONI
Per parte appellante
Voglia l'Ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis, previa fissazione dell'udienza di discussione, accogliere il presente appello e in riforma dell'appellata sentenza n. 314/23 RG 295/22 dd.12.12.23 notificata il 12.12.2023 del Tribunale del Lavoro di Udine riconoscere la prescrizione del diritto e in subordine l'inesistenza dei presupposti con condanna alla restituzione di quanto in ipotesi corrisposto in esecuzione della sentenza appellata. Spese rifuse o quantomeno compensate.
Per parte appellata- appellante incidentale :
Piaccia alla Corte di Appello di Trieste, respinta ogni diversa richiesta o istanza, respingere l'appello del avverso la sentenza Tribunale Udine, sez. lav., 314/23; Parte_1 in accoglimento dell'appello incidentale, condannare espressamente l' Controparte_2 al riconoscimento in favore di del determinando valore a titolo DM, ferma Controparte_1 quantomeno la spettanza dei valore di DB 40% e IP 30% assegnati dal CTU, ai fini della rideterminazione del valore IC con valore corrispondente alla aggiunta di tale valore nella formula IC
- (DB 40% + DM + (IP 30% - DB 40%5) e conseguentemente riliquidare la speciale elargizione su tale base, fermo il resto.
Vinte spese, diritti ed onorari
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con la sentenza impugnata il tribunale di Udine, in accoglimento del ricorso promosso da CP_1 il quale lamentava che avendo prestato servizio nell'Esercito Italiano ed essendo stato dislocato
[...] in missioni di pace in teatri operativi tra cui in particolare in Bosnia Erzegovina all'epoca del conflitto di fine anni '90, a causa delle particolari condizioni ambientali ed operative cui era stato esposto aveva contratto una leucemia acuta promielocitica dipendente dal servizio prestato come riconosciuto dal che gli aveva attribuito lo status di vittima del dovere, respinta l'eccezione di Parte_1 prescrizione, ritenuto che ex SS.UU. n. 6214/2022 andavano applicati i criteri medico-legali previsti
2 dagli art. 3 e 4 del d.P.R. n. 181 del 2009 in luogo di quelli contenuti nel DPR 243/06 utilizzati dalla
Commissione Medica, aveva disposto consulenza medica e ne aveva recepito gli esiti stabilendo quanto segue: 1) rideterminazione della percentuale di invalidità complessiva nella misura del 40%,
2) accertamento del diritto alla rideterminazione della speciale elargizione ex art. 5 comma 1 L.
206/04 sulla base di tale percentuale, 3) condanna del al relativo pagamento con Parte_1 rivalutazione dall'01.01.2003, detratto l'importo complessivo di euro 53.399,01 già corrisposto, 4) diritto all'assegno vitalizio ex art. 2 L. 407/98 oltre perequazione ex lege a decorrere dall' 8.11.2006
e diritto allo speciale assegno vitalizio ex art. 5 comma 3 L. 206/04, a decorrere dall' 01.01.2008, oltre accessori dalla scadenza di ciascun rateo fino all'effettivo saldo, con condanna del al Parte_1 pagamento delle spese processuali e di c.t.u..
Il giudice valorizzava ai fini della interruzione del termine di prescrizione il riconoscimento del diritto da parte del realizzato con decreto del 18.02.2010 e le successive diffide dell'interessato Parte_1 con le quali il aveva lamentato il mancato riconoscimento dei benefici economici e delle CP_1 specifiche spettanze previste dalla normativa in vigore anche ai sensi del DPR 243/06( e mail del
3.10.16).
2. Avverso la sentenza proponeva appello il insistendo per il rigetto delle Parte_1 domande accolte dal giudice di primo grado.
Il D'IE si costituiva ritualmente in giudizio insistendo per il rigetto dell'appello proposto dal e proponendo a propria volta appello incidentale al fine di ottenere il riconoscimento del Parte_1 danno morale.
3. La Corte di Appello di Trieste, all'esito della discussione di data 26 settembre 2024 , disponeva il rinnovo della consulenza tecnica medico legale di primo grado;
sostituito il consulente prescelto perché non più iscritto all'ordine dei consulenti, ottenuto l'elaborato peritale, all'esito della discussione orale, all'udienza del 26 giugno 2025 decideva la causa come da separato dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Il censurava la sentenza con quattro motivi. Parte_1
Con il primo motivo contestava l'accoglimento da parte del giudice della domanda in piena adesione delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio; esito erroneo poiché ad avviso dell'appellante il riconoscimento del 40% non teneva conto della remissione della patologia di cui lo stesso consulente aveva dato atto escludendo il danno morale.
Con il secondo motivo l'appellante censurava la sentenza nel punto in cui il giudice aveva errato nel riconoscere la decorrenza del beneficio dall'1.1.03, nonostante l'estensione della rivalutazione della
3 speciale elargizione fosse stata introdotta per la vittima del dovere dall'art. 134 del DL 159/07 conv. con legge 222/07; disposizione efficace dall'1.12.07.
Con terzo motivo contestava il diritto riconosciuto dal giudice all'assegno vitalizio con decorrenza antecedente alla domanda amministrativa che era stata presentata dall'interessato in data 12.03.07.
Con quarto e ultimo motivo censurava gli accessori ed in particolare la rivalutazione attribuita dal giudice in cumulo con gli interessi in violazione dell'art. 22 comma 36 legge 724/1994 e 16 comma
6 legge 412/1991. In subordine instava perché gli accessori fossero attribuiti alla scadenza del termine previsto dal legislatore per l'adempimento ( 120 giorni).
5. L'appellato insisteva per il rigetto dell'appello principale anche alla luce di orientamento assunto dalla Corte di Appello di Trieste in casi analoghi in punto decorrenza dell'assegno e della rivalutazione della speciale elargizione.
In via incidentale contestava la sentenza nel punto in cui il tribunale aveva aderito alle conclusioni del consulente tecnico escludendo il danno morale;
osservava che erroneamente il consulente aveva applicato il dettato normativo di cui al DPR 243/06 in luogo del corretto DPR 181/09.
6. I proposti appelli meritano parziale accoglimento per le dirimenti ragioni che seguono.
In particolare sono corrette le doglianze realizzate dalle parti sulla quantificazione della invalidità complessiva al 40%; il consulente di primo grado e implicitamente il giudice di primo grado, avevano errato nel condannare l'Amministrazione della difesa ad una rideterminazione della speciale elargizione in favore di in misura pari al 40%, con esclusione del danno morale in CP_1 applicazione del DPR 243/06 in luogo del corretto DPR 181/09.
Errore commesso dal giudice che nella sentenza impugnata aveva accertato che i criteri medico legali di valutazione in favore della vittima del dovere dovessero essere quelli contenuti negli artt. 3 e 4 del
DPR 181/09 ( cfr. pag. 10 sentenza impugnata), ma poi, di fatto, aderendo integralmente alle conclusioni del professionista, aveva escluso il diritto alla valutazione del danno morale.
7. In tema ai sensi dell'art. 118 disp. Att. C.p.c. va richiamata la sentenza n. 15989/2025 con la quale i giudici di legittimità, in fattispecie analoga, in punto criteri medico legali, nel cassare la sentenza di appello, hanno confermato l'applicabilità ai fini della valutazione dell'invalidità per la speciale elargizione in favore delle vittime del dovere, dei criteri di cui agli artt. 3 e 4 DPR 181/09.
Nella pronuncia citata il Collegio di legittimità ha stabilito che:”.. avendo le Sezioni Unite di questa
Corte disatteso espressamente l'orientamento di Cass. n. 11101 del 2020, cit. dalla sentenza impugnata, per affermare invece che l'art. 6, comma 1, l. n. 206/2004, in attuazione del quale è stato emanato il d.P.R. n. 181/2009, svolge una funzione non meramente rivalutativa, ma selettivo- regolativa, con la conseguenza che il criterio ivi previsto è applicabile anche alle liquidazioni successive all'entrata in vigore della citata legge e i benefici dovuti alle vittime del dovere devono
4 essere parametrati alla percentuale di invalidità complessiva, da quantificarsi con i criteri medico- legali previsti dagli art. 3 e 4 del d.P.R. n. 181/2009, cit. (Cass. S.U. n. 6214 del 2022) “( il sottolineato è della scrivente).
8. Il consulente nominato in appello tenuto conto di questi criteri normativi è giunto pertanto alla conclusione che al è riconoscibile una invalidità complessiva attuale del 30%, ritenuto che CP_1 la leucemia acuta mieloide citotipo Fab M3, a rischio basso, diagnosticata nel giugno 2005 a distanza di vent'anni risulta completamente rimessa anche in assenza di terapia.
Né il professionista ha riscontrato delle alterazioni patologiche in capo all'odierno appellato, ma soltanto un precoce affaticamento quale possibile effetto collaterale a lungo termine della terapia antiblastica.
E' quindi giunto alla conclusione che in ragione dell'art. 3 DPR 181/09, tenuto conto che la commissione di Padova aveva ascritto la patologia del alla 7a categoria, ricondotto CP_1
l'affaticamento riscontrato ad un disturbo funzionale cardiaco di lieve entità, è giunto alla conclusione di una Invalidità Permanente pari al 20%.
Il dott. in particolare applicando la formula prevista per il calcolo dell'invalidità complessiva Per_1
e riscontrato nell'interessato un danno morale riconducibile al patema d'animo patito durante il ciclo di terapie tumorali con previsione di remissione priva di certezza e al timore- sempre presente nel
D'IE- di possibile ricaduta, ha quantificato il danno morale in misura corrispondente alla ½ del danno biologico.
Pertanto, in applicazione dell'art. 1082 comma 2 DPR 90/10 secondo cui “.. Fino alla data di predisposizione delle tabelle di menomazione di cui agli articoli 138, comma 1, e 139, comma 4, del decreto legislativo n. 209 del 2005, la percentuale del danno biologico è determinata in base alla tabella delle menomazioni e relativi criteri applicativi, approvata con decreto del Ministro della salute 12 luglio 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 172 del 25 luglio 2000, e successive modificazioni.”, con criterio condiviso dal Collegio, ha attribuito per il danno biologico una percentuale del 20%. Misura corrispondente al danno previsto nella voce 131 della tabella cit. riguardante le neoplasie maligne che si giovano del trattamento medico e/o chirurgico ai fini di una prognosi quoad vitam superiore a 5 anni, a seconda della persistenza ed entità di segni e sintomi minori di malattia, comprensivi degli effetti collaterali della terapia.
Alla fine, in applicazione della formula IC= DB+ DM+ ( IP-DB), tenuto conto in sintesi che al Danno biologico (20%) va aggiunto il danno morale ( pari al 10%) e aggiunta l'eventuale differenza tra invalidità permanente e danno biologico ( che nel caso di specie è 0), si perviene alla percentuale di invalidità complessiva del 30% ( inferiore rispetto a quanto riconosciuto dal primo giudice), che è conclusione rispetto alla quale nessuna delle parti del giudizio, neppure tramite i consulenti tecnici,
5 ha formulato osservazioni contrarie e che è condivisa dal Collegio in quanto rispettosa del dato normativo e delle emergenze istruttorie.
Conseguentemente l'invalidità complessiva da riconoscere in capo all'appellato è inferiore e pari al
30% e la misura accordata dal primo giudice è erronea sia sotto il profilo della mancata considerazione del danno morale ( in accoglimento dell'appello incidentale), che sotto il profilo della eccessività della misura ( in accoglimento dell'appello principale).
9. Per contro il secondo motivo di appello principale relativo alla decorrenza della rivalutazione della speciale elargizione va rigettato alla luce dei precedenti di questa Corte, invocati puntualmente anche dall'appellato.
In particolare la sentenza n.8/2024 di questa Corte di Appello, passata in giudicato, ove nel confermare la decorrenza dall'1.1.03, esaminando la disciplina normativa in oggetto e nel rigettare identico motivo di appello proposto dal , il Collegio adito concludeva che:”:..Al Parte_1 fine di risolvere correttamente la questione sollevata dal è necessario tenere distinte le Parte_1 norme che hanno progressivamente aumentato la misura della speciale elargizione da quelle che hanno individuato, ampliandola nel corso del tempo, la platea dei destinatari del beneficio. In origine la speciale elargizione era quantificata - per le vittime di atti di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico - in 1,5 milioni di vecchie lire per ogni punto percentuale di invalidità (art.1 della legge 302/90); importo questo rivalutabile annualmente (ai sensi dell'art.8 della medesima legge) "in misura pari al tasso di inflazione accertato per l'anno precedente". La misura della suddetta elargizione è stata poi aumentata, per la medesima categoria di soggetti e per gli eventi successivi all'1/1/2003, fino ad un massimo di Euro 200.000 dall'art.2 del d.l. 337/2003; e infine
l'art.5 della legge 206/2004 ha esteso anche alle elargizioni già erogate in precedenza (sempre con riferimento alle vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice) l'importo di Euro 2.000 per ogni punto percentuale di invalidità. L'ampliamento dei destinatari della prestazione di cui si discute
è stato invece effettuato dall'art.4 comma 1 lettera a) n.1) del D.P.R. 243/2006, che ha esteso la speciale elargizione dell'art.1 comma 1 della legge 302/90 - nella misura originaria di 1,5 milioni di vecchie lire (pari a Euro 774,69) per ogni punto di invalidità – anche alle vittime del dovere ed alle categorie equiparate;
è poi intervenuto l'art.34 del d.l. 159/2007 che ha riconosciuto in generale alle vittime del dovere ex art.1 commi 563 e 564 della legge 266/2005 (ed alle vittime della criminalità organizzata ex art.1 della legge 302/90) l'elargizione di cui all'art.5 comma 1 della legge 206/2004,
e ciò anche per il passato (come dimostra la previsione secondo cui "ai beneficiari vanno compensate le somme già percepite"). Il d.l. 159/2007 si è perciò limitato a ridefinire il campo dei beneficiari della prestazione e non è intervenuto sul contenuto di questa, determinandone il quantum in modo autonomo ed ex novo, ma sul punto ha effettuato un rinvio alla disciplina dettata dall'art.5 comma
6 1 della legge 206/2004 (che a sua volta fa riferimento all'art.1 comma 1 della legge 302/90 e successive modificazioni) e ciò evidentemente nell'ottica della progressiva integrale equiparazione delle varie categorie di destinatari. Ne deriva che a partire dall'entrata in vigore del d.l. 159/2007 le vittime del dovere e soggetti equiparati hanno diritto alla speciale elargizione quantificata nella misura risultante dall'art.1 comma 1 della legge 302/90 come modificato (riguardo all'entità del beneficio) dal d.l. 337/2003 e infine dalla legge 206/2004; e quindi Euro 2.000 per ogni punto di invalidità, rivalutati (per il futuro) a partire dall'1/1/2003 (e cioè da quando la misura della prestazione è stata rideterminata dal legislatore). “.
L'appellante non ha sollevato in questo grado argomentazioni utili che consentano di modificare l'orientamento sopra riportato, né a questo Collegio di discostarsi dalle conclusioni interpretative ivi riportate;
il secondo motivo di appello del va dunque rigettato siccome infondato. Parte_1
10. Analogamente il terzo motivo di appello principale relativo alla erronea decorrenza dell'assegno vitalizio va rigettato.
Secondo il Ministero il giudice a fronte della domanda dell'interessato di data 12.03.07 avrebbe dovuto riconoscere l'assegno in periodo successivo alla richiesta.
Conclusione non corretta atteso che la norma di cui all'art. 2 legge 407/98 riconosce il diritto all'assegno vitalizio ( esteso anche alle vittime del dovere a decorrere dal 2006 con l'art. 4 lett. b)
DPR 243/06), con decorrenza dal raggiungimento dei presupposti di invalidità.
Nel caso di specie è in atti ( cfr. doc. 5 ter parte appellata verbale di CMO dell'8.01.07), il riconoscimento in capo all'interessato e l'ascrivibilità in via definitiva della patologia per cui è causa alla tab. A/7 dall'8.11.06.
Pertanto la conclusione del giudice che ha attribuito l'assegno dall'8.11.06 è corretta poiché dalla stabilizzazione della patologia e dalla sua ascrivibilità alla 7a categoria della tabella A ex lege 915/78, sussistono i presupposti normativi per il riconoscimento dell'assegno di cui la domanda costituisce soltanto un presupposto di procedibilità ( cfr. in tema Cass. 34714/2024).
11. Rispetto al quarto motivo di appello questa Corte osserva che l'assegno vitalizio per cui è causa prevede una speciale rivalutazione che differisce da quanto contestato dall'appellante e rispetto alla quale non rileva la norma invocata di cui all'art. 22 comma 36 legge 724/94.
Ai fini del rigetto del motivo è sufficiente richiamare ai sensi dell'art. 118 disp. Att. C.p.c. , recente arresto della Corte di Cassazione nel quale i giudici di legittimità hanno evidenziato che la rivalutazione annuale è stata prevista dal legislatore in favore della vittima del dovere ed in relazione alla speciale elargizione di cui all'art. 4 lett. a) DPR 243/06, corrisposta in relazione alla percentuale di invalidità in misura pari a 2000 euro per ogni punto di invalidità e nel tetto massimo di 200.000 euro di cui all'art. 5 comma 1 L. 206/04, al fine di mantenere inalterato nel tempo il valore economico
7 della misura prevista dal legislatore. Misura che pertanto differisce dagli accessori che competono ad ogni assistito quando la prestazione assistenziale è corrisposta in ritardo, nella misura della maggior somma tra interessi e rivalutazione e con decorrenza dal 121° giorno successivo alla domanda sino al saldo.
In tema Cass. 14603/2025 ove si legge che:”..
4. Così chiariti i limiti della censura, si rileva che a tenore dell'articolo 8, commi 1 e 2, l. n. 302/1990 la speciale elargizione una tantum, di cui si è detto,
è soggetta ad una automatica rivalutazione annuale, in misura pari al tasso di inflazione accertato per l'anno precedente, sulla base dei dati ufficiali ISTAT. Funzione della norma è quella di mantenere inalterato nel tempo il valore reale dell'importo economico fissato dal legislatore, mettendolo al riparo da eventuali fenomeni di inflazione.
4.1. E' evidente la diversità della funzione assolta invece dagli interessi e/o dalla rivalutazione dovuti, a norma di legge, in caso di mancato o ritardato adempimento di una obbligazione, di valuta o di valore: in tale ipotesi interessi e/o rivalutazione non costituiscono il fisiologico adeguamento, nel tempo, di un importo determinato in misura fissa dal legislatore storico ma la risposta dell'ordinamento ad un inadempimento o ad un adempimento non corretto del soggetto obbligato.
5. Quanto alle prestazioni riconosciute in favore delle vittime del dovere e dei soggetti equiparati, questa Corte di cassazione ha da tempo affermato che esse hanno natura assistenziale (Cass. n. 22753 del 2018; Cass. n. 23300 del 2016).
5.1. Viene, dunque, in rilievo il regime della rivalutazione monetaria e degli interessi dovuti in relazione ai crediti per prestazioni previdenziali e assistenziali estinti in ritardo. In particolare, trova applicazione l'art. 22, comma 36,
l. 23 dicembre 1994 n. 724, a tenore del quale l'articolo 16, comma 6, legge 30 dicembre 1991 n.
412 si applica anche agli emolumenti di natura […] assistenziale (per i quali non sia maturato il diritto alla percezione entro il 31 dicembre 1994) spettanti ai dipendenti pubblici, in attività di servizio o in quiescenza. Il richiamato articolo 16,comma 6, relativo agli enti che gestiscono forme di previdenza obbligatoria, sancisce che sulle prestazioni dovute decorrono gli interessi dal momento di scadenza del termine previsto per la adozione del provvedimento sulla domanda (laddove quest'ultima risulti completa); inoltre, l'importo dovuto a titolo di interessi è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal titolare della prestazione per la diminuzione del valore del suo credito, in ragione del ritardo nel pagamento. In questo senso il Collegio non ritiene di dare continuità alla affermazione, contenuta in Cass. n. 2664/2025, sulla base di Cass. n. 11013/2022, secondo cui in caso di ritardato pagamento delle prestazioni dovute alle vittime del dovere trova applicazione il regime generale di cui all'articolo 442 c.p.c., per come integrato dalle sentenze della Corte costituzionale n. 156 del 1991 e n. 196 del 1993, che prevede il cumulo di rivalutazione monetaria ed interessi legali. La sentenza impugnata, che ha riconosciuto
8 gli interessi sulle prestazioni economiche dovute, a decorrere dal 120 ^ giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa, si sottrae, pertanto, alle censure mosse in ricorso.”.
12. Pertanto in accoglimento parziale dei proposti appelli ( motivo primo per il e motivo Parte_1 unico dell'appellante incidentale in punto danno morale), la sentenza di primo grado va riformata parzialmente in punto invalidità complessiva che va riconosciuta al D'IE in ragione dei criteri di cui al DPR 181/09 in misura pari al 30%.
La soccombenza reciproca delle parti consente di compensare nella misura di ½ le spese di lite di entrambi i gradi, ponendo a carico del che ha errato nell'applicazione normativa dei criteri Parte_1 di valutazione dell'invalidità, le spese di consulenza di secondo grado che sono liquidate in favore del dott. come da separato decreto. Per il primo grado le spese di consulenza rimangono ferme Per_1
a carico del come già previsto dal giudice di primo grado. Parte_1
Spese di lite determinate in ragione del valore della domanda dichiarato dalle parti ( indeterminabile prima fascia) e secondo i criteri di cui al DM 55/14 e ss. modificazioni.
PER QUESTI MOTIVI
- In parziale accoglimento dell'appello principale e incidentale, in riforma parziale della sentenza impugnata al capo 1), ridetermina la percentuale di invalidità complessiva spettante a , quale vittima del dovere, nella misura del 30%; Controparte_1
- Conferma per il resto i capi 2) e 3) della sentenza impugnata in relazione alla percentuale di invalidità rideterminata al punto che precede;
- Accerta e dichiara il diritto di all'assegno vitalizio ex art. 2 legge 407/98 oltre Controparte_1 alla perequazione ex lege a decorrere dall'8.11.06 e allo speciale assegno vitalizio ex art. 5 comma 3 legge 206/04 a decorrere dall'1.1.08 con la maggior somma tra interessi e rivalutazione dal 121° giorno successivo alla domanda sino al saldo;
- Compensa le spese di lite di entrambi i gradi nella misura di ½ e condanna il a Parte_1 rifondere all'appellato la quota residua che, in detta frazione, liquida, quanto al primo grado in euro 3000,00 e quanto al secondo grado in euro 3473,00 per compenso, oltre per entrambi i gradi , a rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
- Pone a carico del le spese di consulenza tecnica liquidate in favore del dott. Parte_1 come da separato decreto. Persona_2
Trieste, 26 giugno 2025
Il Consigliere estensore
Annalisa Multari
9 La Presidente
Marina Caparelli
10
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
LA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
- Collegio di Lavoro - composta dai Signori Magistrati
Dr. Marina Caparelli Presidente
Dr. Lucio Benvegnù Consigliere
Dr. Annalisa Multari Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa in appello con ricorso depositato in data 27.12.2023
Da
cf , in persona del MINISTRO PRO TEMPORE in Parte_1 P.IVA_1 carica, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, (C.F. ), P.IVA_2 presso i cui uffici in Piazza Dalmazia n.3 è domiciliato, il quale dichiara la disponibilità a ricevere le comunicazioni al numero di fax 040 - 361109 o presso la casella di Posta Elettronica Certificata:
Email_1 appellante
Contro
nato a [...] il [...], residente in [...] Nettuno (RM) CF. Controparte_1
rappresentato e difeso, per procura in calce al presente atto, dall'Avv. C.F._1
Andrea Bava del Foro di Genova, c.f. (ai fini del d.l. 89/2011 convertito CodiceFiscale_2 in l. 111/11 si dichiara: casella di posta elettronica certificata FAX Email_2
1 0108680518) e dall'Avv. Gianandrea Grava del Foro di Trieste, c.f. casella C.F._3 di posta certificata PEC: elettivamente domiciliato nello Email_3 studio del secondo in VIA SAN FRANCESCO, 21 - 34133, TRIESTE (TS)
Appellato , appellante incidentale
appello avverso la sentenza del tribunale di Udine n.314/23 in RG 295/22, notificata il 12 dicembre
2023;
In punto: vittima del dovere
CONCLUSIONI
Per parte appellante
Voglia l'Ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis, previa fissazione dell'udienza di discussione, accogliere il presente appello e in riforma dell'appellata sentenza n. 314/23 RG 295/22 dd.12.12.23 notificata il 12.12.2023 del Tribunale del Lavoro di Udine riconoscere la prescrizione del diritto e in subordine l'inesistenza dei presupposti con condanna alla restituzione di quanto in ipotesi corrisposto in esecuzione della sentenza appellata. Spese rifuse o quantomeno compensate.
Per parte appellata- appellante incidentale :
Piaccia alla Corte di Appello di Trieste, respinta ogni diversa richiesta o istanza, respingere l'appello del avverso la sentenza Tribunale Udine, sez. lav., 314/23; Parte_1 in accoglimento dell'appello incidentale, condannare espressamente l' Controparte_2 al riconoscimento in favore di del determinando valore a titolo DM, ferma Controparte_1 quantomeno la spettanza dei valore di DB 40% e IP 30% assegnati dal CTU, ai fini della rideterminazione del valore IC con valore corrispondente alla aggiunta di tale valore nella formula IC
- (DB 40% + DM + (IP 30% - DB 40%5) e conseguentemente riliquidare la speciale elargizione su tale base, fermo il resto.
Vinte spese, diritti ed onorari
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con la sentenza impugnata il tribunale di Udine, in accoglimento del ricorso promosso da CP_1 il quale lamentava che avendo prestato servizio nell'Esercito Italiano ed essendo stato dislocato
[...] in missioni di pace in teatri operativi tra cui in particolare in Bosnia Erzegovina all'epoca del conflitto di fine anni '90, a causa delle particolari condizioni ambientali ed operative cui era stato esposto aveva contratto una leucemia acuta promielocitica dipendente dal servizio prestato come riconosciuto dal che gli aveva attribuito lo status di vittima del dovere, respinta l'eccezione di Parte_1 prescrizione, ritenuto che ex SS.UU. n. 6214/2022 andavano applicati i criteri medico-legali previsti
2 dagli art. 3 e 4 del d.P.R. n. 181 del 2009 in luogo di quelli contenuti nel DPR 243/06 utilizzati dalla
Commissione Medica, aveva disposto consulenza medica e ne aveva recepito gli esiti stabilendo quanto segue: 1) rideterminazione della percentuale di invalidità complessiva nella misura del 40%,
2) accertamento del diritto alla rideterminazione della speciale elargizione ex art. 5 comma 1 L.
206/04 sulla base di tale percentuale, 3) condanna del al relativo pagamento con Parte_1 rivalutazione dall'01.01.2003, detratto l'importo complessivo di euro 53.399,01 già corrisposto, 4) diritto all'assegno vitalizio ex art. 2 L. 407/98 oltre perequazione ex lege a decorrere dall' 8.11.2006
e diritto allo speciale assegno vitalizio ex art. 5 comma 3 L. 206/04, a decorrere dall' 01.01.2008, oltre accessori dalla scadenza di ciascun rateo fino all'effettivo saldo, con condanna del al Parte_1 pagamento delle spese processuali e di c.t.u..
Il giudice valorizzava ai fini della interruzione del termine di prescrizione il riconoscimento del diritto da parte del realizzato con decreto del 18.02.2010 e le successive diffide dell'interessato Parte_1 con le quali il aveva lamentato il mancato riconoscimento dei benefici economici e delle CP_1 specifiche spettanze previste dalla normativa in vigore anche ai sensi del DPR 243/06( e mail del
3.10.16).
2. Avverso la sentenza proponeva appello il insistendo per il rigetto delle Parte_1 domande accolte dal giudice di primo grado.
Il D'IE si costituiva ritualmente in giudizio insistendo per il rigetto dell'appello proposto dal e proponendo a propria volta appello incidentale al fine di ottenere il riconoscimento del Parte_1 danno morale.
3. La Corte di Appello di Trieste, all'esito della discussione di data 26 settembre 2024 , disponeva il rinnovo della consulenza tecnica medico legale di primo grado;
sostituito il consulente prescelto perché non più iscritto all'ordine dei consulenti, ottenuto l'elaborato peritale, all'esito della discussione orale, all'udienza del 26 giugno 2025 decideva la causa come da separato dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Il censurava la sentenza con quattro motivi. Parte_1
Con il primo motivo contestava l'accoglimento da parte del giudice della domanda in piena adesione delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio; esito erroneo poiché ad avviso dell'appellante il riconoscimento del 40% non teneva conto della remissione della patologia di cui lo stesso consulente aveva dato atto escludendo il danno morale.
Con il secondo motivo l'appellante censurava la sentenza nel punto in cui il giudice aveva errato nel riconoscere la decorrenza del beneficio dall'1.1.03, nonostante l'estensione della rivalutazione della
3 speciale elargizione fosse stata introdotta per la vittima del dovere dall'art. 134 del DL 159/07 conv. con legge 222/07; disposizione efficace dall'1.12.07.
Con terzo motivo contestava il diritto riconosciuto dal giudice all'assegno vitalizio con decorrenza antecedente alla domanda amministrativa che era stata presentata dall'interessato in data 12.03.07.
Con quarto e ultimo motivo censurava gli accessori ed in particolare la rivalutazione attribuita dal giudice in cumulo con gli interessi in violazione dell'art. 22 comma 36 legge 724/1994 e 16 comma
6 legge 412/1991. In subordine instava perché gli accessori fossero attribuiti alla scadenza del termine previsto dal legislatore per l'adempimento ( 120 giorni).
5. L'appellato insisteva per il rigetto dell'appello principale anche alla luce di orientamento assunto dalla Corte di Appello di Trieste in casi analoghi in punto decorrenza dell'assegno e della rivalutazione della speciale elargizione.
In via incidentale contestava la sentenza nel punto in cui il tribunale aveva aderito alle conclusioni del consulente tecnico escludendo il danno morale;
osservava che erroneamente il consulente aveva applicato il dettato normativo di cui al DPR 243/06 in luogo del corretto DPR 181/09.
6. I proposti appelli meritano parziale accoglimento per le dirimenti ragioni che seguono.
In particolare sono corrette le doglianze realizzate dalle parti sulla quantificazione della invalidità complessiva al 40%; il consulente di primo grado e implicitamente il giudice di primo grado, avevano errato nel condannare l'Amministrazione della difesa ad una rideterminazione della speciale elargizione in favore di in misura pari al 40%, con esclusione del danno morale in CP_1 applicazione del DPR 243/06 in luogo del corretto DPR 181/09.
Errore commesso dal giudice che nella sentenza impugnata aveva accertato che i criteri medico legali di valutazione in favore della vittima del dovere dovessero essere quelli contenuti negli artt. 3 e 4 del
DPR 181/09 ( cfr. pag. 10 sentenza impugnata), ma poi, di fatto, aderendo integralmente alle conclusioni del professionista, aveva escluso il diritto alla valutazione del danno morale.
7. In tema ai sensi dell'art. 118 disp. Att. C.p.c. va richiamata la sentenza n. 15989/2025 con la quale i giudici di legittimità, in fattispecie analoga, in punto criteri medico legali, nel cassare la sentenza di appello, hanno confermato l'applicabilità ai fini della valutazione dell'invalidità per la speciale elargizione in favore delle vittime del dovere, dei criteri di cui agli artt. 3 e 4 DPR 181/09.
Nella pronuncia citata il Collegio di legittimità ha stabilito che:”.. avendo le Sezioni Unite di questa
Corte disatteso espressamente l'orientamento di Cass. n. 11101 del 2020, cit. dalla sentenza impugnata, per affermare invece che l'art. 6, comma 1, l. n. 206/2004, in attuazione del quale è stato emanato il d.P.R. n. 181/2009, svolge una funzione non meramente rivalutativa, ma selettivo- regolativa, con la conseguenza che il criterio ivi previsto è applicabile anche alle liquidazioni successive all'entrata in vigore della citata legge e i benefici dovuti alle vittime del dovere devono
4 essere parametrati alla percentuale di invalidità complessiva, da quantificarsi con i criteri medico- legali previsti dagli art. 3 e 4 del d.P.R. n. 181/2009, cit. (Cass. S.U. n. 6214 del 2022) “( il sottolineato è della scrivente).
8. Il consulente nominato in appello tenuto conto di questi criteri normativi è giunto pertanto alla conclusione che al è riconoscibile una invalidità complessiva attuale del 30%, ritenuto che CP_1 la leucemia acuta mieloide citotipo Fab M3, a rischio basso, diagnosticata nel giugno 2005 a distanza di vent'anni risulta completamente rimessa anche in assenza di terapia.
Né il professionista ha riscontrato delle alterazioni patologiche in capo all'odierno appellato, ma soltanto un precoce affaticamento quale possibile effetto collaterale a lungo termine della terapia antiblastica.
E' quindi giunto alla conclusione che in ragione dell'art. 3 DPR 181/09, tenuto conto che la commissione di Padova aveva ascritto la patologia del alla 7a categoria, ricondotto CP_1
l'affaticamento riscontrato ad un disturbo funzionale cardiaco di lieve entità, è giunto alla conclusione di una Invalidità Permanente pari al 20%.
Il dott. in particolare applicando la formula prevista per il calcolo dell'invalidità complessiva Per_1
e riscontrato nell'interessato un danno morale riconducibile al patema d'animo patito durante il ciclo di terapie tumorali con previsione di remissione priva di certezza e al timore- sempre presente nel
D'IE- di possibile ricaduta, ha quantificato il danno morale in misura corrispondente alla ½ del danno biologico.
Pertanto, in applicazione dell'art. 1082 comma 2 DPR 90/10 secondo cui “.. Fino alla data di predisposizione delle tabelle di menomazione di cui agli articoli 138, comma 1, e 139, comma 4, del decreto legislativo n. 209 del 2005, la percentuale del danno biologico è determinata in base alla tabella delle menomazioni e relativi criteri applicativi, approvata con decreto del Ministro della salute 12 luglio 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 172 del 25 luglio 2000, e successive modificazioni.”, con criterio condiviso dal Collegio, ha attribuito per il danno biologico una percentuale del 20%. Misura corrispondente al danno previsto nella voce 131 della tabella cit. riguardante le neoplasie maligne che si giovano del trattamento medico e/o chirurgico ai fini di una prognosi quoad vitam superiore a 5 anni, a seconda della persistenza ed entità di segni e sintomi minori di malattia, comprensivi degli effetti collaterali della terapia.
Alla fine, in applicazione della formula IC= DB+ DM+ ( IP-DB), tenuto conto in sintesi che al Danno biologico (20%) va aggiunto il danno morale ( pari al 10%) e aggiunta l'eventuale differenza tra invalidità permanente e danno biologico ( che nel caso di specie è 0), si perviene alla percentuale di invalidità complessiva del 30% ( inferiore rispetto a quanto riconosciuto dal primo giudice), che è conclusione rispetto alla quale nessuna delle parti del giudizio, neppure tramite i consulenti tecnici,
5 ha formulato osservazioni contrarie e che è condivisa dal Collegio in quanto rispettosa del dato normativo e delle emergenze istruttorie.
Conseguentemente l'invalidità complessiva da riconoscere in capo all'appellato è inferiore e pari al
30% e la misura accordata dal primo giudice è erronea sia sotto il profilo della mancata considerazione del danno morale ( in accoglimento dell'appello incidentale), che sotto il profilo della eccessività della misura ( in accoglimento dell'appello principale).
9. Per contro il secondo motivo di appello principale relativo alla decorrenza della rivalutazione della speciale elargizione va rigettato alla luce dei precedenti di questa Corte, invocati puntualmente anche dall'appellato.
In particolare la sentenza n.8/2024 di questa Corte di Appello, passata in giudicato, ove nel confermare la decorrenza dall'1.1.03, esaminando la disciplina normativa in oggetto e nel rigettare identico motivo di appello proposto dal , il Collegio adito concludeva che:”:..Al Parte_1 fine di risolvere correttamente la questione sollevata dal è necessario tenere distinte le Parte_1 norme che hanno progressivamente aumentato la misura della speciale elargizione da quelle che hanno individuato, ampliandola nel corso del tempo, la platea dei destinatari del beneficio. In origine la speciale elargizione era quantificata - per le vittime di atti di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico - in 1,5 milioni di vecchie lire per ogni punto percentuale di invalidità (art.1 della legge 302/90); importo questo rivalutabile annualmente (ai sensi dell'art.8 della medesima legge) "in misura pari al tasso di inflazione accertato per l'anno precedente". La misura della suddetta elargizione è stata poi aumentata, per la medesima categoria di soggetti e per gli eventi successivi all'1/1/2003, fino ad un massimo di Euro 200.000 dall'art.2 del d.l. 337/2003; e infine
l'art.5 della legge 206/2004 ha esteso anche alle elargizioni già erogate in precedenza (sempre con riferimento alle vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice) l'importo di Euro 2.000 per ogni punto percentuale di invalidità. L'ampliamento dei destinatari della prestazione di cui si discute
è stato invece effettuato dall'art.4 comma 1 lettera a) n.1) del D.P.R. 243/2006, che ha esteso la speciale elargizione dell'art.1 comma 1 della legge 302/90 - nella misura originaria di 1,5 milioni di vecchie lire (pari a Euro 774,69) per ogni punto di invalidità – anche alle vittime del dovere ed alle categorie equiparate;
è poi intervenuto l'art.34 del d.l. 159/2007 che ha riconosciuto in generale alle vittime del dovere ex art.1 commi 563 e 564 della legge 266/2005 (ed alle vittime della criminalità organizzata ex art.1 della legge 302/90) l'elargizione di cui all'art.5 comma 1 della legge 206/2004,
e ciò anche per il passato (come dimostra la previsione secondo cui "ai beneficiari vanno compensate le somme già percepite"). Il d.l. 159/2007 si è perciò limitato a ridefinire il campo dei beneficiari della prestazione e non è intervenuto sul contenuto di questa, determinandone il quantum in modo autonomo ed ex novo, ma sul punto ha effettuato un rinvio alla disciplina dettata dall'art.5 comma
6 1 della legge 206/2004 (che a sua volta fa riferimento all'art.1 comma 1 della legge 302/90 e successive modificazioni) e ciò evidentemente nell'ottica della progressiva integrale equiparazione delle varie categorie di destinatari. Ne deriva che a partire dall'entrata in vigore del d.l. 159/2007 le vittime del dovere e soggetti equiparati hanno diritto alla speciale elargizione quantificata nella misura risultante dall'art.1 comma 1 della legge 302/90 come modificato (riguardo all'entità del beneficio) dal d.l. 337/2003 e infine dalla legge 206/2004; e quindi Euro 2.000 per ogni punto di invalidità, rivalutati (per il futuro) a partire dall'1/1/2003 (e cioè da quando la misura della prestazione è stata rideterminata dal legislatore). “.
L'appellante non ha sollevato in questo grado argomentazioni utili che consentano di modificare l'orientamento sopra riportato, né a questo Collegio di discostarsi dalle conclusioni interpretative ivi riportate;
il secondo motivo di appello del va dunque rigettato siccome infondato. Parte_1
10. Analogamente il terzo motivo di appello principale relativo alla erronea decorrenza dell'assegno vitalizio va rigettato.
Secondo il Ministero il giudice a fronte della domanda dell'interessato di data 12.03.07 avrebbe dovuto riconoscere l'assegno in periodo successivo alla richiesta.
Conclusione non corretta atteso che la norma di cui all'art. 2 legge 407/98 riconosce il diritto all'assegno vitalizio ( esteso anche alle vittime del dovere a decorrere dal 2006 con l'art. 4 lett. b)
DPR 243/06), con decorrenza dal raggiungimento dei presupposti di invalidità.
Nel caso di specie è in atti ( cfr. doc. 5 ter parte appellata verbale di CMO dell'8.01.07), il riconoscimento in capo all'interessato e l'ascrivibilità in via definitiva della patologia per cui è causa alla tab. A/7 dall'8.11.06.
Pertanto la conclusione del giudice che ha attribuito l'assegno dall'8.11.06 è corretta poiché dalla stabilizzazione della patologia e dalla sua ascrivibilità alla 7a categoria della tabella A ex lege 915/78, sussistono i presupposti normativi per il riconoscimento dell'assegno di cui la domanda costituisce soltanto un presupposto di procedibilità ( cfr. in tema Cass. 34714/2024).
11. Rispetto al quarto motivo di appello questa Corte osserva che l'assegno vitalizio per cui è causa prevede una speciale rivalutazione che differisce da quanto contestato dall'appellante e rispetto alla quale non rileva la norma invocata di cui all'art. 22 comma 36 legge 724/94.
Ai fini del rigetto del motivo è sufficiente richiamare ai sensi dell'art. 118 disp. Att. C.p.c. , recente arresto della Corte di Cassazione nel quale i giudici di legittimità hanno evidenziato che la rivalutazione annuale è stata prevista dal legislatore in favore della vittima del dovere ed in relazione alla speciale elargizione di cui all'art. 4 lett. a) DPR 243/06, corrisposta in relazione alla percentuale di invalidità in misura pari a 2000 euro per ogni punto di invalidità e nel tetto massimo di 200.000 euro di cui all'art. 5 comma 1 L. 206/04, al fine di mantenere inalterato nel tempo il valore economico
7 della misura prevista dal legislatore. Misura che pertanto differisce dagli accessori che competono ad ogni assistito quando la prestazione assistenziale è corrisposta in ritardo, nella misura della maggior somma tra interessi e rivalutazione e con decorrenza dal 121° giorno successivo alla domanda sino al saldo.
In tema Cass. 14603/2025 ove si legge che:”..
4. Così chiariti i limiti della censura, si rileva che a tenore dell'articolo 8, commi 1 e 2, l. n. 302/1990 la speciale elargizione una tantum, di cui si è detto,
è soggetta ad una automatica rivalutazione annuale, in misura pari al tasso di inflazione accertato per l'anno precedente, sulla base dei dati ufficiali ISTAT. Funzione della norma è quella di mantenere inalterato nel tempo il valore reale dell'importo economico fissato dal legislatore, mettendolo al riparo da eventuali fenomeni di inflazione.
4.1. E' evidente la diversità della funzione assolta invece dagli interessi e/o dalla rivalutazione dovuti, a norma di legge, in caso di mancato o ritardato adempimento di una obbligazione, di valuta o di valore: in tale ipotesi interessi e/o rivalutazione non costituiscono il fisiologico adeguamento, nel tempo, di un importo determinato in misura fissa dal legislatore storico ma la risposta dell'ordinamento ad un inadempimento o ad un adempimento non corretto del soggetto obbligato.
5. Quanto alle prestazioni riconosciute in favore delle vittime del dovere e dei soggetti equiparati, questa Corte di cassazione ha da tempo affermato che esse hanno natura assistenziale (Cass. n. 22753 del 2018; Cass. n. 23300 del 2016).
5.1. Viene, dunque, in rilievo il regime della rivalutazione monetaria e degli interessi dovuti in relazione ai crediti per prestazioni previdenziali e assistenziali estinti in ritardo. In particolare, trova applicazione l'art. 22, comma 36,
l. 23 dicembre 1994 n. 724, a tenore del quale l'articolo 16, comma 6, legge 30 dicembre 1991 n.
412 si applica anche agli emolumenti di natura […] assistenziale (per i quali non sia maturato il diritto alla percezione entro il 31 dicembre 1994) spettanti ai dipendenti pubblici, in attività di servizio o in quiescenza. Il richiamato articolo 16,comma 6, relativo agli enti che gestiscono forme di previdenza obbligatoria, sancisce che sulle prestazioni dovute decorrono gli interessi dal momento di scadenza del termine previsto per la adozione del provvedimento sulla domanda (laddove quest'ultima risulti completa); inoltre, l'importo dovuto a titolo di interessi è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal titolare della prestazione per la diminuzione del valore del suo credito, in ragione del ritardo nel pagamento. In questo senso il Collegio non ritiene di dare continuità alla affermazione, contenuta in Cass. n. 2664/2025, sulla base di Cass. n. 11013/2022, secondo cui in caso di ritardato pagamento delle prestazioni dovute alle vittime del dovere trova applicazione il regime generale di cui all'articolo 442 c.p.c., per come integrato dalle sentenze della Corte costituzionale n. 156 del 1991 e n. 196 del 1993, che prevede il cumulo di rivalutazione monetaria ed interessi legali. La sentenza impugnata, che ha riconosciuto
8 gli interessi sulle prestazioni economiche dovute, a decorrere dal 120 ^ giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa, si sottrae, pertanto, alle censure mosse in ricorso.”.
12. Pertanto in accoglimento parziale dei proposti appelli ( motivo primo per il e motivo Parte_1 unico dell'appellante incidentale in punto danno morale), la sentenza di primo grado va riformata parzialmente in punto invalidità complessiva che va riconosciuta al D'IE in ragione dei criteri di cui al DPR 181/09 in misura pari al 30%.
La soccombenza reciproca delle parti consente di compensare nella misura di ½ le spese di lite di entrambi i gradi, ponendo a carico del che ha errato nell'applicazione normativa dei criteri Parte_1 di valutazione dell'invalidità, le spese di consulenza di secondo grado che sono liquidate in favore del dott. come da separato decreto. Per il primo grado le spese di consulenza rimangono ferme Per_1
a carico del come già previsto dal giudice di primo grado. Parte_1
Spese di lite determinate in ragione del valore della domanda dichiarato dalle parti ( indeterminabile prima fascia) e secondo i criteri di cui al DM 55/14 e ss. modificazioni.
PER QUESTI MOTIVI
- In parziale accoglimento dell'appello principale e incidentale, in riforma parziale della sentenza impugnata al capo 1), ridetermina la percentuale di invalidità complessiva spettante a , quale vittima del dovere, nella misura del 30%; Controparte_1
- Conferma per il resto i capi 2) e 3) della sentenza impugnata in relazione alla percentuale di invalidità rideterminata al punto che precede;
- Accerta e dichiara il diritto di all'assegno vitalizio ex art. 2 legge 407/98 oltre Controparte_1 alla perequazione ex lege a decorrere dall'8.11.06 e allo speciale assegno vitalizio ex art. 5 comma 3 legge 206/04 a decorrere dall'1.1.08 con la maggior somma tra interessi e rivalutazione dal 121° giorno successivo alla domanda sino al saldo;
- Compensa le spese di lite di entrambi i gradi nella misura di ½ e condanna il a Parte_1 rifondere all'appellato la quota residua che, in detta frazione, liquida, quanto al primo grado in euro 3000,00 e quanto al secondo grado in euro 3473,00 per compenso, oltre per entrambi i gradi , a rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
- Pone a carico del le spese di consulenza tecnica liquidate in favore del dott. Parte_1 come da separato decreto. Persona_2
Trieste, 26 giugno 2025
Il Consigliere estensore
Annalisa Multari
9 La Presidente
Marina Caparelli
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