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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 14/10/2025, n. 1053 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 1053 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione civile
Controversie in materia di Lavoro e Previdenza
N. R.G. 1342/2024
Il Giudice Rodolfo Valentino Scarponi, lette le note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. tempestivamente depositate dalla parte ricorrente in sostituzione dell'udienza del 25.09.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
( ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti ANGELO ANTONIO ORIGLIA e
CA ER, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima, in Marina di Caulonia (RC), Via Carlo Alberto Dalla
Chiesa n. 27; ricorrente contro
), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.
ALBERTO FUOCHI, giusta procura generale alle liti in atti, ed elettivamente domiciliato presso la sede territoriale dell'Istituto, in Locri (RC), alla Via Matteotti n.
48; resistente OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo (pensione di inabilità ex art. 12, legge n. 118/71).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato, l'istante in epigrafe indicato ha convenuto dinanzi a questo giudice l' esponendo che in data 28.07.2022 aveva presentato alla CP_2
Commissione sanitaria per l'accertamento delle invalidità domanda di riconoscimento del proprio status di invalido civile assoluto con diritto alla pensione di inabilità ex art. 12 legge 118/71, ma che l' non gli aveva riconosciuto i CP_2
benefici richiesti, essendo stato riconosciuto persona invalida nella misura del 67 %.
Dedotto di aver presentato ricorso per AT (proc. n. 883/2023 R.G.), nella presente sede ha contestato le conclusioni presentate dal CTU, ritenendo che le proprie condizioni di salute siano tali da determinare l'insorgenza del diritto alla prestazione rivendicata a far data dalla presentazione della domanda amministrativa.
Costituitosi il contraddittorio, il resistente si è opposto alla domanda eccependo l'inammissibilità del ricorso per carenza di specificità dei motivi della contestazione nonché l'insussistenza dei requisiti necessari per il conseguimento della prestazione.
Ritenuta la causa sufficientemente istruita mediante l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti, a seguito dell'udienza del 25.09.2025, sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., è stata adottata la sentenza che segue.
*****
Ai sensi dell'art 445-bis, comma 4, c.p.c.: “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio”.
Nel caso di specie, il decreto di fissazione del termine veniva comunicato alle parti il
29.03.2024 e la dichiarazione di dissenso è stata depositata il 17.04.2024, per cui detto termine essenziale è stato rispettato.
Il comma 6 della medesima disposizione prevede che: “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Il presente ricorso è stato depositato il 13.05.2024, per cui anche detto termine essenziale è stato rispettato.
Il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione.
Stante il contenuto della disposizione, la specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione (l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e specificamente il riconoscimento di quanto richiesto.
Infatti, il diritto sostanziale che connota il diritto ad agire in giudizio determina che questo deve essere letto in specifica aderenza al diritto sostanziale: non ogni dedotta erronea valutazione è quindi atta a determinare la sussistenza di un diritto a contestare la CTU in via giudiziale, ma solo quella che, nella prospettazione abbia determinato un errore tale che, non commesso, le conclusioni della consulenza sarebbero state tali da determinare il riconoscimento ultimo della pretesa.
Nel ricorso introduttivo, parte opponente ha contestato le conclusioni rassegnate dal
CTU, evidenziando che il consulente avrebbe errato e/o mancato di valutare correttamente le patologie sofferte, con la conseguenza che l'elaborato peritale sarebbe incompleto rispetto alla reale situazione sanitaria risultante dalla documentazione in atti.
In particolare, si legge nel ricorso, che il ricorrente risulterebbe “affetto da svariate patologie, quali: (cardiopatia ipertensiva in II-III classe nyha in obeso depressione ricorrente con episodi di attacchi di panico in trattamento. Sindrome disventilatoria da bronchite asmatica. Polialgie da spondilo artrosi diffusa al rachide e arti inferiori con discopatie plurime c/l con episodi recidivanti di cervico–lombosciatalgia acuta bilaterale e turbe sensitivo motorie ai 4 arti, gonalgia cronica bilaterale. Spalla dolorosa dx da tendinopatia con turbe funzionali, ed altre meglio specificate nell'allegata documentazione medica”, tutte sottovalutate dal CTU.
Orbene, dell'esame della consulenza medico-legale emerge che le conclusioni del
CTU sono state oggetto di contestazioni da parte dell'opponente già in sede di bozza, contestazioni alle quali il consulente ha replicato (cfr. pagg 4 e 6 elaborato) confermando la propria valutazione.
Con il ricorso in opposizione il ricorrente reitera le contestazioni cui il consulente ha risposto, con argomentazioni esaustive e pienamente condivisibili.
Il ricorrente, in sostanza, limitandosi a riprodurre il contenuto delle conclusioni che il
CTU ha reso in seguito alle osservazioni mosse alla bozza, non ha dedotto alcuna contestazione specifica ulteriore avverso la relazione peritale che, con motivazione logica ed articolata, si è soffermata su tutte le patologie indicate in sede di ricorso.
Ed in particolare, il consulente aveva già chiarito, peraltro con dovizia di particolari, che: a) con riferimento alla patologia cardiaca, la capacità del cuore di pompare il sangue nei vasi arteriosi viene valutata con la frazione di eiezione, pari nella normalità al 55% e pari al 53% nell'istante, che peraltro non presenta alcuno dei segni e sintomi tipici dell'insufficienza cardiaca;
b) con riferimento alla patologia respiratoria, il deficit disventilatorio si presentava di grado lieve, atteso che l'esame spirometrico ha evidenziato valori di FVC pari al 76% (valore standard 80%) e valori di FEV 1 pari al 75% (valore standard 80%); c) con riferimento alla patologia artrosica, non è stata riscontrata alcuna patologia a carico delle ginocchia, né sono presenti esami strumentali relativi a queste ultime;
d) con riferimento alla patologia psichiatrica, la stessa è stata correttamente valutata.
Contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente è sulla base di tali considerazioni che il CTU ha operato una ricognizione delle patologie ritenute rilevanti, attribuendo alle stesse il relativo codice, individuato in via analogica, e percentuale di invalidità riconosciuta. Pertanto, in assenza di contestazioni specifiche alla CTU e, al contempo, errori o omissioni in ordine alla valutazione compiuta dal perito, questo giudicante non ritiene di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di chiarimenti né rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr. Cass., 10/03/2006, n. 5277; Cass.,
10/11/2011, n. 23413).
Alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, che si risolve in una mera generica richiesta di revisione del giudizio medico legale, deve essere dichiarato inammissibile
(sul punto cfr. Cass. 17/03/2014 n. 6085).
Nulla sulle spese, stante la presenza in atti di rituale dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Per gli stessi motivi le spese di CTU, che si liquidano con separato decreto emesso in pari data, sono poste definitivamente a carico dell' . CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di giudice del lavoro, così provvede: dichiara inammissibile il ricorso;
nulla sulle spese di lite;
pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU, che liquida come da CP_2
separato decreto emesso in pari data.
Locri, 14/10/2025
Il Giudice
Dott. Rodolfo Valentino Scarponi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione civile
Controversie in materia di Lavoro e Previdenza
N. R.G. 1342/2024
Il Giudice Rodolfo Valentino Scarponi, lette le note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. tempestivamente depositate dalla parte ricorrente in sostituzione dell'udienza del 25.09.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
( ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti ANGELO ANTONIO ORIGLIA e
CA ER, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima, in Marina di Caulonia (RC), Via Carlo Alberto Dalla
Chiesa n. 27; ricorrente contro
), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.
ALBERTO FUOCHI, giusta procura generale alle liti in atti, ed elettivamente domiciliato presso la sede territoriale dell'Istituto, in Locri (RC), alla Via Matteotti n.
48; resistente OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo (pensione di inabilità ex art. 12, legge n. 118/71).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato, l'istante in epigrafe indicato ha convenuto dinanzi a questo giudice l' esponendo che in data 28.07.2022 aveva presentato alla CP_2
Commissione sanitaria per l'accertamento delle invalidità domanda di riconoscimento del proprio status di invalido civile assoluto con diritto alla pensione di inabilità ex art. 12 legge 118/71, ma che l' non gli aveva riconosciuto i CP_2
benefici richiesti, essendo stato riconosciuto persona invalida nella misura del 67 %.
Dedotto di aver presentato ricorso per AT (proc. n. 883/2023 R.G.), nella presente sede ha contestato le conclusioni presentate dal CTU, ritenendo che le proprie condizioni di salute siano tali da determinare l'insorgenza del diritto alla prestazione rivendicata a far data dalla presentazione della domanda amministrativa.
Costituitosi il contraddittorio, il resistente si è opposto alla domanda eccependo l'inammissibilità del ricorso per carenza di specificità dei motivi della contestazione nonché l'insussistenza dei requisiti necessari per il conseguimento della prestazione.
Ritenuta la causa sufficientemente istruita mediante l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti, a seguito dell'udienza del 25.09.2025, sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., è stata adottata la sentenza che segue.
*****
Ai sensi dell'art 445-bis, comma 4, c.p.c.: “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio”.
Nel caso di specie, il decreto di fissazione del termine veniva comunicato alle parti il
29.03.2024 e la dichiarazione di dissenso è stata depositata il 17.04.2024, per cui detto termine essenziale è stato rispettato.
Il comma 6 della medesima disposizione prevede che: “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Il presente ricorso è stato depositato il 13.05.2024, per cui anche detto termine essenziale è stato rispettato.
Il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione.
Stante il contenuto della disposizione, la specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione (l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e specificamente il riconoscimento di quanto richiesto.
Infatti, il diritto sostanziale che connota il diritto ad agire in giudizio determina che questo deve essere letto in specifica aderenza al diritto sostanziale: non ogni dedotta erronea valutazione è quindi atta a determinare la sussistenza di un diritto a contestare la CTU in via giudiziale, ma solo quella che, nella prospettazione abbia determinato un errore tale che, non commesso, le conclusioni della consulenza sarebbero state tali da determinare il riconoscimento ultimo della pretesa.
Nel ricorso introduttivo, parte opponente ha contestato le conclusioni rassegnate dal
CTU, evidenziando che il consulente avrebbe errato e/o mancato di valutare correttamente le patologie sofferte, con la conseguenza che l'elaborato peritale sarebbe incompleto rispetto alla reale situazione sanitaria risultante dalla documentazione in atti.
In particolare, si legge nel ricorso, che il ricorrente risulterebbe “affetto da svariate patologie, quali: (cardiopatia ipertensiva in II-III classe nyha in obeso depressione ricorrente con episodi di attacchi di panico in trattamento. Sindrome disventilatoria da bronchite asmatica. Polialgie da spondilo artrosi diffusa al rachide e arti inferiori con discopatie plurime c/l con episodi recidivanti di cervico–lombosciatalgia acuta bilaterale e turbe sensitivo motorie ai 4 arti, gonalgia cronica bilaterale. Spalla dolorosa dx da tendinopatia con turbe funzionali, ed altre meglio specificate nell'allegata documentazione medica”, tutte sottovalutate dal CTU.
Orbene, dell'esame della consulenza medico-legale emerge che le conclusioni del
CTU sono state oggetto di contestazioni da parte dell'opponente già in sede di bozza, contestazioni alle quali il consulente ha replicato (cfr. pagg 4 e 6 elaborato) confermando la propria valutazione.
Con il ricorso in opposizione il ricorrente reitera le contestazioni cui il consulente ha risposto, con argomentazioni esaustive e pienamente condivisibili.
Il ricorrente, in sostanza, limitandosi a riprodurre il contenuto delle conclusioni che il
CTU ha reso in seguito alle osservazioni mosse alla bozza, non ha dedotto alcuna contestazione specifica ulteriore avverso la relazione peritale che, con motivazione logica ed articolata, si è soffermata su tutte le patologie indicate in sede di ricorso.
Ed in particolare, il consulente aveva già chiarito, peraltro con dovizia di particolari, che: a) con riferimento alla patologia cardiaca, la capacità del cuore di pompare il sangue nei vasi arteriosi viene valutata con la frazione di eiezione, pari nella normalità al 55% e pari al 53% nell'istante, che peraltro non presenta alcuno dei segni e sintomi tipici dell'insufficienza cardiaca;
b) con riferimento alla patologia respiratoria, il deficit disventilatorio si presentava di grado lieve, atteso che l'esame spirometrico ha evidenziato valori di FVC pari al 76% (valore standard 80%) e valori di FEV 1 pari al 75% (valore standard 80%); c) con riferimento alla patologia artrosica, non è stata riscontrata alcuna patologia a carico delle ginocchia, né sono presenti esami strumentali relativi a queste ultime;
d) con riferimento alla patologia psichiatrica, la stessa è stata correttamente valutata.
Contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente è sulla base di tali considerazioni che il CTU ha operato una ricognizione delle patologie ritenute rilevanti, attribuendo alle stesse il relativo codice, individuato in via analogica, e percentuale di invalidità riconosciuta. Pertanto, in assenza di contestazioni specifiche alla CTU e, al contempo, errori o omissioni in ordine alla valutazione compiuta dal perito, questo giudicante non ritiene di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di chiarimenti né rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr. Cass., 10/03/2006, n. 5277; Cass.,
10/11/2011, n. 23413).
Alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, che si risolve in una mera generica richiesta di revisione del giudizio medico legale, deve essere dichiarato inammissibile
(sul punto cfr. Cass. 17/03/2014 n. 6085).
Nulla sulle spese, stante la presenza in atti di rituale dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Per gli stessi motivi le spese di CTU, che si liquidano con separato decreto emesso in pari data, sono poste definitivamente a carico dell' . CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di giudice del lavoro, così provvede: dichiara inammissibile il ricorso;
nulla sulle spese di lite;
pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU, che liquida come da CP_2
separato decreto emesso in pari data.
Locri, 14/10/2025
Il Giudice
Dott. Rodolfo Valentino Scarponi